§ 2.11.45 - L.R. 20 aprile 1967, n. 49.
Istituzione dell'Ente per i palazzi e le ville di Sicilia.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:2. sviluppo sociale
Capitolo:2.11 informazione, beni e attività culturali
Data:20/04/1967
Numero:49


Sommario
Art. 1.      E' istituito l'Ente per i palazzi e le ville di Sicilia, con personalità giuridica pubblica, avente lo scopo di provvedere alla valorizzazione ed alla migliore utilizzazione dei palazzi urbani e [...]
Art. 2.      Il patrimonio dell'Ente è costituito:
Art. 3.      Possono partecipare al fondo di dotazione dell'Ente le amministrazioni provinciali, gli enti provinciali del turismo siciliani, le amministrazioni comunali, gli istituti di credito ed altri enti [...]
Art. 15.      Salvo quanto disposto dall'art. 26 i fondi disponibili in ogni esercizio possono essere adibiti soltanto per le seguenti categorie di spesa:
Art. 16.      Il servizio di tesoreria è affidato ad un istituto di credito che abbia la sede centrale in Sicilia.
Art. 17.      Ove le ville ed i palazzi, che abbiano formato oggetto delle modificazioni previste dalla L. 1 giugno 1939, n. 1089, abbisognino di opere per assicurare la loro conservazione e monumentalità o [...]
Art. 18.      Il Comitato esecutivo può concedere dilazioni di pagamento, applicando un saggio di interesse non inferiore al 3 %.
Art. 19.      Su richiesta del proprietario che si assume l'onere dell'esecuzione delle opere indicate al precedente articolo, l'ente può concedere mutui ipotecari ammortizzabili, in un periodo di tempo non [...]
Art. 20.      (Omissis)
Art. 21.      Nel caso in cui il valore del monumento da restaurare non sia sufficiente a garantire il credito dell'ente o qualora si tratti di monumenti di eccezionale interesse artistico-storico, il [...]
Art. 22.      Alla cessazione dell'attività dell'ente, i beni di proprietà dell'ente sono devoluti al Demanio regionale.
Art. 23.      L'Assessore per la pubblica istruzione è tenuto a far conoscere all'ente le denunzie di atti di alienazione di palazzi e ville che gli pervengano da parte dei proprietari, a norma degli artt. 30 [...]
Art. 24.      La progettazione e l'esecuzione dei lavori previsti per le opere indicate all'art. 17, sono curate dall'ente sotto la vigilanza della competente Soprintendenza ai monumenti.
Art. 25.      L'Ente può contrarre mutui con istituti di credito.
Art. 26.      A favore degli immobili di cui all'art. 1 e per i trasferimenti aventi ad oggetto gli immobili stessi, nonché per tutti gli atti che si rendono necessari per l'esecuzione delle opere di [...]
Art. 27.      Per quanto riguarda la disciplina delle espropriazioni e per quanto non contemplato dalla presente legge si applicano le norme della L. 1 giugno 1939, n. 1089.
Art. 28.      Possono essere addetti a prestare servizio presso l'ente per i palazzi e le ville di Sicilia non più di sei impiegati regionali di ruolo così distribuiti:
Art. 29.      Per la realizzazione dei fini istituzionali l'ente ha la possibilità di acquistare beni immobili.
Art. 30.      (Omissis)
Art. 31.      Il contributo della Regione al fondo di dotazione previsto all'art. 2 della presente legge è fissato in lire 250 milioni che graveranno sul bilancio regionale, a decorrere dall'esercizio [...]


§ 2.11.45 - L.R. 20 aprile 1967, n. 49.

Istituzione dell'Ente per i palazzi e le ville di Sicilia.

(G.U.R. 22 aprile 1967, n. 18).

 

Art. 1.

     E' istituito l'Ente per i palazzi e le ville di Sicilia, con personalità giuridica pubblica, avente lo scopo di provvedere alla valorizzazione ed alla migliore utilizzazione dei palazzi urbani e delle ville di Sicilia, di notevole interesse artistico, soggetti alla legge 1 giugno 1939, n. 1089.

     L'Ente è sottoposto alla vigilanza e tutela del Presidente della Regione ed ha sede in Palermo.

 

     Art. 2.

     Il patrimonio dell'Ente è costituito:

     a) dal fondo di dotazione formato con i versamenti della Regione siciliana e degli enti indicati al successivo articolo;

     b) da eventuali donazioni e lasciti;

     c) dagli immobili che ad esso pervengano in virtù della presente legge.

 

     Art. 3.

     Possono partecipare al fondo di dotazione dell'Ente le amministrazioni provinciali, gli enti provinciali del turismo siciliani, le amministrazioni comunali, gli istituti di credito ed altri enti pubblici, operanti nella Regione, con una contribuzione annua non inferiore a lire 1.000.000 e per un periodo non inferiore a dieci anni.

     I Comuni con popolazione inferiore a 50 mila abitanti possono aderire con una contribuzione annua di lire 500.000.

 

     Artt. 4. - 14.

     (Omissis) [1].

 

     Art. 15.

     Salvo quanto disposto dall'art. 26 i fondi disponibili in ogni esercizio possono essere adibiti soltanto per le seguenti categorie di spesa:

     a) servizio dei mutui;

     b) concessione di contributi ed erogazione di fondi per l'applicazione dell'art. 18 [2];

     c) acquisto di ville e palazzi dei quali non sia possibile assicurare altrimenti la conservazione, e spese derivanti dall'esecuzione di opere di consolidamento o restauro degli immobili stessi, nonché oneri derivanti dalle espropriazioni;

     d) onere finanziario - che il Consiglio di amministrazione delibera di assumere a carico del bilancio dell'Ente - per opere di pronto intervento necessarie al consolidamento strutturale ovvero al restauro di affreschi, stucchi ed altre decorazioni pericolanti che ornano ville e palazzi - di eccezionale interesse artistico-storico ovvero aperte al godimento del pubblico - i cui proprietari si trovino, a giudizio del Consiglio di amministrazione, in disagiate condizioni economiche, o per i quali non si ravvisi la convenienza di procedere all'espropriazione o all'acquisto;

     e) spese generali per missioni, studi, pubblicazioni ed altre eventuali.

     Alle spese di cui alla lett. e) non può essere assegnata una somma superiore al 10 % dei fondi disponibili in ogni esercizio finanziario [3].

 

     Art. 16.

     Il servizio di tesoreria è affidato ad un istituto di credito che abbia la sede centrale in Sicilia.

 

     Art. 17.

     Ove le ville ed i palazzi, che abbiano formato oggetto delle modificazioni previste dalla L. 1 giugno 1939, n. 1089, abbisognino di opere per assicurare la loro conservazione e monumentalità o impedirne il deterioramento, l'ente delibera di segnalarlo all'Assessore per la pubblica istruzione.

     L'Assessore provvede ad esercitare tutte le attribuzioni previste dalla L. 1 giugno 1939, n. 1089, e nel caso in cui il proprietario non esegua direttamente le opere indicate al comma precedente, si sostituisce ad esso a norma degli artt. 14, 15 e 16 della citata legge nazionale anche a mezzo dell'ente stesso, che eseguirà i relativi lavori sotto la vigilanza della competente Soprintendenza.

     Ogni deliberazione relativa all'esecuzione delle opere previste nel presente articolo, a carico dell'ente, è di competenza del Comitato esecutivo dell'ente stesso. Tale deliberazione dovrà essere preceduta dall'accertamento che il credito derivante all'ente per effetto dell'esecuzione delle opere sopra previste sia sufficientemente garantito.

     Prima di iniziare i lavori, l'ente deve redigere regolare stato di consistenza, previo avviso al proprietario da notificarsi almeno cinque giorni prima. Redatto lo stato di consistenza, l'ente ha diritto di provvedere a tutte le opere.

     La liquidazione delle opere effettuate, alla fine del lavoro, sarà fatta dall'ente sentito il Soprintendente ai monumenti e l'ingegnere capo del Genio civile competenti per territorio e costituirà titolo esecutivo per il rimborso.

     Contro la liquidazione è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla notifica, al Presidente della Regione che provvede in via definitiva.

     Le norme del presente articolo si applicano anche per la ricostruzione e la sistemazione dei parchi annessi alle ville, purché siano stati oggetto delle notificazioni previste dalla legge nazionale sopracitata.

 

     Art. 18.

     Il Comitato esecutivo può concedere dilazioni di pagamento, applicando un saggio di interesse non inferiore al 3 %.

 

     Art. 19.

     Su richiesta del proprietario che si assume l'onere dell'esecuzione delle opere indicate al precedente articolo, l'ente può concedere mutui ipotecari ammortizzabili, in un periodo di tempo non inferiore a cinque anni né superiore a venti.

     Il Comitato esecutivo può disporre che l'ente conceda in tutto o in parte un abbuono sugli interessi, avuto riguardo alle condizioni economiche del proprietario ed al reddito che ritrae dall'immobile.

     Qualora le condizioni del proprietario siano particolarmente disagiate, il Comitato esecutivo può concedere, a titolo di contributo, una riduzione del debito nella misura non superiore al 25 % della somma capitale.

     Al proprietario, che trovandosi nelle condizioni previste dal precedente comma, esegua, senza beneficiare del mutuo, le opere indicate all'art. 17 può essere concesso un contributo non superiore al 30 % della spesa sostenuta.

 

     Art. 20.

     (Omissis) [4].

 

     Art. 21.

     Nel caso in cui il valore del monumento da restaurare non sia sufficiente a garantire il credito dell'ente o qualora si tratti di monumenti di eccezionale interesse artistico-storico, il Consiglio di amministrazione può deliberare di acquistare l'immobile o di promuovere l'espropriazione, comprese le pertinenze e le adiacenze necessarie od utili per assicurarne o migliorarne la prospettiva e le condizioni di ambiente o di decoro ovvero atte a garantire la perfetta funzionalità.

     Nel caso in cui al comma precedente, l'acquisizione all'ente degli immobili di cui si tratta è riconosciuta di pubblica utilità.

     Il Presidente della Regione, accertate le condizioni indicate al primo comma del presente articolo è autorizzato a procedere all'espropriazione con le modalità previste dalle vigenti disposizioni.

 

     Art. 22.

     Alla cessazione dell'attività dell'ente, i beni di proprietà dell'ente sono devoluti al Demanio regionale.

 

     Art. 23.

     L'Assessore per la pubblica istruzione è tenuto a far conoscere all'ente le denunzie di atti di alienazione di palazzi e ville che gli pervengano da parte dei proprietari, a norma degli artt. 30 e 31 della L. 1 giugno 1939, n. 1089.

     L'Ente ha facoltà di proporre all'Assessore per la pubblica istruzione di avvalersi del diritto di prelazione previsto dalla citata legge nazionale.

     L'Assessore può esercitare tale diritto anche a mezzo dell'ente.

 

     Art. 24.

     La progettazione e l'esecuzione dei lavori previsti per le opere indicate all'art. 17, sono curate dall'ente sotto la vigilanza della competente Soprintendenza ai monumenti.

 

     Art. 25.

     L'Ente può contrarre mutui con istituti di credito.

     Il Presidente della Regione può autorizzare l'ente a scontare i contributi di cui alla lett. a) dell'art. 2 allo scopo di provvedere alla spesa di cui alle lett. a e b dell'art. 15.

     L'ammontare complessivo dei mutui non potrà comportare una annualità di ammortamento superiore al 25 % dei contributi di cui alla lett. a dell'art. 2 ad esclusione dei contributi già scontati.

 

     Art. 26.

     A favore degli immobili di cui all'art. 1 e per i trasferimenti aventi ad oggetto gli immobili stessi, nonché per tutti gli atti che si rendono necessari per l'esecuzione delle opere di consolidamento o restauro e quelli relativi alla concessione di mutuo, alle dilazioni, agli appalti alle iscrizioni ipotecarie a favore dell'ente e relative annotazioni e cancellazioni e ogni altro atto connesso con la concessione delle agevolazioni previste dalla presente legge si applicano i benefici fiscali previsti all'art. 28 della L. 6 marzo 1958, n. 243 e all'art. 6 della L. 5 agosto 1962, n. 1336.

 

     Art. 27.

     Per quanto riguarda la disciplina delle espropriazioni e per quanto non contemplato dalla presente legge si applicano le norme della L. 1 giugno 1939, n. 1089.

 

     Art. 28.

     Possono essere addetti a prestare servizio presso l'ente per i palazzi e le ville di Sicilia non più di sei impiegati regionali di ruolo così distribuiti:

     - un impiegato di carriera direttiva con qualifica non inferiore a capo divisione o equiparata;:

     - un impiegato di carriera di concetto o direttiva appartenente ad un ruolo tecnico dell'Assessorato dei lavori pubblici;

     - un impiegato di carriera di concetto appartenente a un ruolo di ragioneria;

     - due impiegati di carriera esecutiva;

     - un impiegato di carriera ausiliaria.

 

     Art. 29.

     Per la realizzazione dei fini istituzionali l'ente ha la possibilità di acquistare beni immobili.

 

     Art. 30.

     (Omissis) [5].

 

     Art. 31.

     Il contributo della Regione al fondo di dotazione previsto all'art. 2 della presente legge è fissato in lire 250 milioni che graveranno sul bilancio regionale, a decorrere dall'esercizio finanziario 1967, in ragione di lire 25 milioni annui.

     Alla copertura della spesa di lire 25 milioni ricadente nell'esercizio 1967 si provvede mediante prelievo della somma iscritta al capitolo 84 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo.

 

 


[1] Disposizioni sugli organi dell'ente che è stato soppresso con art. 38 L.R. 16 novembre 1980, n. 116.

[2] Lettera così modificata con art. 1 L.R. 20 aprile 1967, n. 50.

[3] Comma così sostituito con art. 20 L.R. 12 giugno 1976, n. 78.

[4] Articolo abrogato con art. 1 L.R. 20 aprile 1967, n. 50.

[5] Articolo abrogato con art. 1 L.R. 20 aprile 1967, n. 50.