§ 2.11.84 - L.R. 7 novembre 1980, n. 116.
Norme sulla struttura, il funzionamento e l'organico del personale dell'Amministrazione dei beni culturali in Sicilia.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:2. sviluppo sociale
Capitolo:2.11 informazione, beni e attività culturali
Data:07/11/1980
Numero:116


Sommario
Art. 1.      In attuazione dell'art. 24 della L.R. 1 agosto 1977, n. 80, con la presente legge sono disciplinate la struttura, il funzionamento e l'organico del personale delle Soprintendenze, delle [...]
Art. 2.      Le Soprintendenze per i beni culturali ed ambientali si articolano in sezioni tecnico-scientifiche, corrispondenti ai beni indicati all'art. 2 della L.R. 1 agosto 1977, n. 80
Art. 3.      Alla biblioteca centrale della Regione e alle biblioteche regionali di Catania e Messina si applicano le norme del D.P.R. n. 1501 del 5 settembre 1967, in quanto compatibili con la L.R. 1 agosto [...]
Art. 4.      Per lo svolgimento dei compiti di cui all'art. 18 della L.R. 1 agosto 1977, n. 80, la biblioteca centrale della Regione è dotata di adeguato personale tecnico, di idonee attrezzature e di locali [...]
Art. 5.      Fermo restando quanto stabilito dall'art. 19 della L.R. 1 agosto 1977, n. 80, i musei, le gallerie e le pinacoteche regionali, in stretto collegamento funzionale con le competenti Soprintendenze
Art. 6.      Nella prima attuazione della presente legge i musei regionali di Palermo, Agrigento, Siracusa, Lipari, Messina, Caltagirone, Trapani e Camarina e le gallerie regionali Palazzo Abatellis di [...]
Art. 7.      Il centro regionale per la progettazione, il restauro e per le scienze naturali ed applicate ai beni culturali esplica, nel rispetto degli indirizzi del Consiglio regionale, attività di studio, [...]
Art. 8.      Per gli scopi di cui all'articolo precedente il centro dovrà istituire nel suo seno laboratori scientifici e di restauro altamente specializzati e attrezzati, articolati in sezioni [...]
Art. 9.      Il centro regionale per l'inventario, la catalogazione e la documentazione grafica, fotografica, aerofotografica, fotogrammetrica e audiovisiva esplica funzioni di studio, di ricerca e di [...]
Art. 10.  [1]
Art. 11.      I Comitati di gestione di cui all'art. 10 della L.R. 1 agosto 1977, n. 80, sono nominati con decreto dell'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione
Art. 12.      Nello stato di previsione della spesa dell'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione è inscritta annualmente apposita assegnazione per le spese [...]
Art. 13.      Presso i centri di cui agli articoli precedenti sono istituiti, con decreto dell'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, laboratori equiparati a [...]
Art. 14.      Presso ciascuna delle istituzioni indicate all'art. 1 della presente legge è istituito un Consiglio di istituto presieduto dal Soprintendente o dal direttore di biblioteca, di centro, di museo o [...]
Art. 15.      Presso la direzione dei beni culturali ed ambientali e dell'educazione permanente è istituita la conferenza permanente dei direttori dei centri, dei soprintendenti, dei direttori delle [...]
Art. 16.      Nell'ambito di ogni istituzione indicata all'art. 1 della presente legge, sono istituiti sezioni tecnico-scientifiche e gruppi di lavoro
Art. 17.      E' istituito il ruolo del personale dell'Amministrazione dei beni culturali ed ambientali e per i servizi in essa previsti in conformità delle tabelle allegate alla presente legge
Art. 18.      Alla qualifica di dirigente tecnico si accede mediante pubblico concorso per titoli ed esami al quale saranno ammessi i cittadini italiani in possesso
Art. 19.      L'incarico di Soprintendente è conferito dall'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, sentita la conferenza di cui all'art. 15 della presente legge e [...]
Art. 20.      Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano, in quanto compatibili, le norme relative al personale dell'Amministrazione regionale
Art. 21.      Il personale del ruolo dei beni culturali ed ambientali istituito con la presente legge, nonché il personale dello Stato comandato ai sensi dei DD.P.R. n. 635 e n. 637 del 30 agosto 1975, è [...]
Art. 22.      Nella prima attuazione della presente legge il personale statale comandato ai sensi dei DD.P.R. n. 635 e n. 637 del 30 agosto 1975, in possesso della qualifica di primo dirigente e di dirigente [...]
Art. 23.      In sede di determinazione del trattamento economico collegato con gli specifici incarichi previsti dall'art. 19, che sarà definito con successivo provvedimento legislativo, nel quadro del [...]
Art. 24.      Nel determinare il numero dei posti da mettere a concorso è riservato un numero di posti pari al personale statale comandato ai sensi dei DD.P.R. n. 635 e n. 637 del 30 agosto 1975 nonché ai [...]
Art. 25.      Fermo restando quanto previsto negli artt. 9 e 10 della L.R. 1 agosto 1977, n. 80, il Centro regionale per la progettazione, il restauro e per le scienze naturali ed applicate ai beni culturali [...]
Art. 26.      Nei capoluoghi di provincia non sedi di Soprintendenze l'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione può, sentiti la Commissione beni culturali [...]
Art. 27.      Per l'espletamento dei concorsi, da bandire entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, per la copertura dei posti previsti nella presente legge si applicano le norme vigenti per [...]
Art. 28.      Nelle more dell'espletamento dei concorsi per le qualifiche indicate alla tabella B/8 l'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato ad [...]
Art. 29.      Nelle more della ristrutturazione e dell'ordinamento delle biblioteche e dei musei degli enti locali territoriali, per l'attuazione della L. 1 agosto 1977, n. 80, e della presente legge, gli [...]
Art. 30.      Salva la riserva prevista dal precedente art. 24, il 50 % dei posti disponibili che saranno messi a concorso è riservato, con le modalità che saranno stabilite nell'emananda legge regionale [...]
Art. 31.      Per l'acquisto, il riattamento, la riparazione di locali e relativo arredamento, nonché per le attrezzature specialistiche e di quanto altro occorre per il funzionamento delle istituzioni di cui [...]
Art. 32.      Per il funzionamento della biblioteca centrale della Regione e delle biblioteche regionali di Catania e Messina, dei musei, delle gallerie e pinacoteche regionali, dei Centri regionali per la [...]
Art. 33.      Al fine di realizzare una più completa documentazione di supporto all'attività legislativa, gli organi della Regione e gli enti che godono di finanziamenti a carico del bilancio della Regione [...]
Art. 34.      Ferme restando le indicazioni di cui alla tabella B/3, presso le Soprintendenze di Palermo e di Trapani sono istituiti un posto di dirigente tecnico esperto di antichità fenicio-punica ed uno di [...]
Art. 35.      L'Assessore per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione per l'espletamento dei concorsi per la copertura dei posti di cui alla presente legge è tenuto a precisare nel bando i [...]
Art. 36.  L'incarico di Soprintendente è incompatibile con l'esercizio di ogni altra attività stabile presso enti pubblici o privati compreso l'incarico per l'insegnamento universitario.
Art. 37. 
Art. 38.      L'Ente palazzi e ville di Sicilia, istituito con la L.R. 20 aprile 1967, n. 49, è soppresso con decorrenza dal 30 dicembre 1981
Art. 39.      Per l'attuazione della presente legge è autorizzata a carico del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1980 la spesa di lire 10.000 milioni


§ 2.11.84 - L.R. 7 novembre 1980, n. 116.

Norme sulla struttura, il funzionamento e l'organico del personale dell'Amministrazione dei beni culturali in Sicilia.

(G.U.R. 15 novembre 1980, n. 50).

 

Art. 1.

     In attuazione dell'art. 24 della L.R. 1 agosto 1977, n. 80, con la presente legge sono disciplinate la struttura, il funzionamento e l'organico del personale delle Soprintendenze, delle biblioteche e dei centri.

     Le Soprintendenze per i beni culturali ed ambientali, le biblioteche, i musei, le gallerie e le pinacoteche di cui agli artt. 11, 18 e 19 della L.R. 1 agosto 1977, n. 80, sono organi tecnici dell'Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione e organizzati in conformità alle norme della presente legge.

 

     Art. 2.

     Le Soprintendenze per i beni culturali ed ambientali si articolano in sezioni tecnico-scientifiche, corrispondenti ai beni indicati all'art. 2 della L.R. 1 agosto 1977, n. 80.

     Presso ogni Soprintendenza è istituita una biblioteca specializzata, anche con finalità di promozione e divulgazione culturale, nonché di informazione sull'attività delle Soprintendenze.

 

     Art. 3.

     Alla biblioteca centrale della Regione e alle biblioteche regionali di Catania e Messina si applicano le norme del D.P.R. n. 1501 del 5 settembre 1967, in quanto compatibili con la L.R. 1 agosto 1977, n. 80 e con la presente legge.

 

     Art. 4.

     Per lo svolgimento dei compiti di cui all'art. 18 della L.R. 1 agosto 1977, n. 80, la biblioteca centrale della Regione è dotata di adeguato personale tecnico, di idonee attrezzature e di locali adeguati.

     Inoltre la biblioteca centrale della Regione deve:

     - ricevere il deposito obbligatorio delle opere stampate in Sicilia;

     - assicurare l'acquisizione e la conservazione di documenti italiani e stranieri riguardanti la Sicilia;

     - assicurare con tutti i sussidi tecnici a disposizione la circolazione dei documenti nel territorio regionale garantendo l'integrazione con il sistema bibliografico nazionale.

 

     Art. 5.

     Fermo restando quanto stabilito dall'art. 19 della L.R. 1 agosto 1977, n. 80, i musei, le gallerie e le pinacoteche regionali, in stretto collegamento funzionale con le competenti Soprintendenze:

     a) provvedono alla classificazione, catalogazione e conservazione dei materiali di appartenenza;

     b) provvedono all'esposizione ed alla valorizzazione dei materiali secondo i criteri museografici più aggiornati ai fini della più ampia fruizione, esplicando funzioni di promozione e divulgazione culturale;

     c) curano l'incremento delle collezioni tramite materiali provenienti dai depositi e dagli scavi archeologici, nonché, previa autorizzazione, tramite donazioni, lasciti ed acquisizioni;

     d) organizzano, in collegamento con i consigli locali e previa autorizzazione dell'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione, mostre e promuovono ogni altra attività rivolta alla valorizzazione dei servizi relativi, tenendo rapporti con le Autorità scolastiche e gli enti locali;

     e) organizzano biblioteche specializzate con finalità di promozione e divulgazione culturale, nonché di informazione sull'attività.

 

     Art. 6.

     Nella prima attuazione della presente legge i musei regionali di Palermo, Agrigento, Siracusa, Lipari, Messina, Caltagirone, Trapani e Camarina e le gallerie regionali Palazzo Abatellis di Palermo e Palazzo Bellomo di Siracusa, hanno una dotazione organica di personale, secondo la ripartizione numerica indicata nelle tabelle annesse alla presente legge.

     Ad essi, sentito il Consiglio regionale dei beni culturali, l'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione attribuisce annualmente particolari compiti di studio, di ricerca, di promozione culturale in relazione alla natura ed alla specificità dell'istituzione, in ogni caso non in contrasto col piano regionale per la tutela, la valorizzazione e l'uso sociale dei beni culturali di cui all'art. 6 della L.R. 1 agosto 1977, n. 80.

     La direzione di essi è affidata ad uno dei dirigenti

dell'Amministrazione dei beni culturali.

     Per pervenire alla formazione di musei regionali di beni naturali e naturalistici e di beni antropologici e della scienza, del lavoro e del territorio, nonché di biblioteche regionali, l'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione, sentito il Consiglio regionale dei beni culturali ed ambientali, è autorizzato all'acquisizione di collezioni, nonché di aree, manufatti, raccolte bibliografiche e quanto altro possa occorrere. L'organico relativo sarà stabilito con apposita legge regionale.

 

     Art. 7.

     Il centro regionale per la progettazione, il restauro e per le scienze naturali ed applicate ai beni culturali esplica, nel rispetto degli indirizzi del Consiglio regionale, attività di studio, di ricerca scientifica e tecnologica e di organizzazione di interventi di rilevante interesse su e per i beni culturali di cui all'art. 2 della L.R. 1 agosto 1977, n. 80, e di quelli indicati nella carta del restauro del 1972.

     Esplica inoltre attività didattica e formativa, provvede alla diffusione dei risultati delle ricerche e degli interventi svolti.

     In particolare, nel rispetto degli indirizzi del Consiglio regionale:

     a) svolge indagini sistematiche sull'influenza che i vari fattori ambientali, naturali e accidentali esercitano nei processi di deterioramento e sui mezzi atti a prevenire ed inibire gli effetti;

     b) esegue indagini necessarie alla definizione della normativa delle metodologie ed alla formulazione di proposte tecniche in materia di interventi preventivi e conservativi e di restauro;

     c) effettua studi, progettazioni ed interventi di particolare rilevanza e di riconosciuta delicatezza, e presta consulenza ed assistenza scientifica e tecnica agli organi periferici dell'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione;

     d) organizza corsi e seminari di formazione, di aggiornamento, di qualificazione e specializzazione per il personale scientifico e tecnico dell'Amministrazione dei beni culturali, anche in collaborazione con l'Istituto centrale per la patologia del libro e con l'Istituto centrale del restauro;

     e) fornisce il materiale necessario per le pubblicazioni scientifiche di cui all'art. 20 della L.R. 1 agosto 1977, n. 80;

     f) cura i rapporti con l'Istituto centrale per il restauro e con gli altri organismi interessati al restauro dei beni culturali;

     g) svolge studi ed attività di coordinamento per le ricerche archeologiche sottomarine.

     Per i fini di cui alla lett. g) è istituita presso il museo di Lipari apposita stazione.

     L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, in accordo con l'Istituto centrale del restauro, studia le condizioni per l'istituzione nella Regione di una scuola di restauro.

 

     Art. 8.

     Per gli scopi di cui all'articolo precedente il centro dovrà istituire nel suo seno laboratori scientifici e di restauro altamente specializzati e attrezzati, articolati in sezioni corrispondenti ai beni di cui all'art. 2 della L.R. 1 agosto 1977, n. 80.

     I laboratori scientifici saranno almeno uno di fisica, uno di chimica, uno di biologia, uno di microbiologia e uno di bioarcheologia.

     I laboratori di restauro saranno organizzati per tipi di struttura, di materiali, di manufatti.

     Inoltre, dovranno essere organizzati almeno un gabinetto fotografico, un archivio per la conservazione della documentazione dell'attività svolta ed una biblioteca specializzata.

     La L.R. 14 luglio 1952, n. 29, è abrogata. Le attrezzature e quanto altro appartenente al gabinetto del restauro di Palermo sono assegnati al centro.

 

     Art. 9.

     Il centro regionale per l'inventario, la catalogazione e la documentazione grafica, fotografica, aerofotografica, fotogrammetrica e audiovisiva esplica funzioni di studio, di ricerca e di organizzazione in materia di catalogazione e documentazione dei beni di cui all'art. 2 della L.R. 1 agosto 1977 n. 80.

     In particolare, nel rispetto degli indirizzi determinati dal Consiglio regionale:

     a) coordina l'attività di censimento, schedatura, documentazione e catalogazione in armonia con le norme statali in materia di catalogazione;

     b) costituisce e gestisce il catalogo regionale dei beni culturali di cui sopra, ne cura la pubblicazione e ne promuove la conoscenza, ferma restando la competenza attribuita dall'art. 18, lett. d, della L.R. 1 agosto 1977, n. 80, alla biblioteca centrale della Regione;

     c) fornisce il materiale necessario per le pubblicazioni scientifiche di cui all'art. 20 della L.R. 1 agosto 1977, n. 80, e cura le pubblicazioni;

     d) cura i rapporti con gli istituti centrali per il catalogo e la documentazione e con gli altri organismi nazionali ed internazionali interessati alla catalogazione e documentazione dei beni culturali;

     e) esplica attività di rilevamento grafico, fotografico, aerofotografico, fotogrammetrico ove si richiedano speciali interventi ed attrezzature che non siano in dotazione delle Soprintendenze.

 

     Art. 10. [1]

     Per gli scopi di cui all'articolo precedente, il Centro regionale per l'inventario, la catalogazione e la documentazione grafica, fotografica, aerofotografica, fotogrammetrica e audiovisiva dovrà organizzare almeno un gabinetto per duplicazioni in microfilms e per riprese fotografiche, nonché una aerofototeca, nastroteca, archivio per la fotogrammetria ed un servizio di informatica.

 

     Art. 11.

     I Comitati di gestione di cui all'art. 10 della L.R. 1 agosto 1977, n. 80, sono nominati con decreto dell'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione.

     Con apposito decreto dell'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione saranno disciplinate le procedure per l'elezione dei tre rappresentanti del personale facente parte dei Comitati di gestione di cui all'art. 10 della L.R. 1 agosto 1977, n. 80.

     Detti Comitati provvedono alla gestione delle somme assegnate ai centri, comprese quelle derivanti da ogni provento esterno sulla base di un bilancio preventivo, annualmente predisposto dagli stessi, che sarà approvato dall'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione.

     La presentazione del bilancio preventivo da parte dei centri deve avvenire almeno un mese prima della scadenza fissata per la presentazione del bilancio della Regione.

     Il rendiconto di gestione dovrà essere presentato, corredato da un consuntivo dell'attività svolta e di tutti i documenti giustificativi della spesa, nei termini previsti dalle norme di contabilità di cui alla L.R. 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni.

 

     Art. 12.

     Nello stato di previsione della spesa dell'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione è inscritta annualmente apposita assegnazione per le spese occorrenti al funzionamento di ciascun centro.

     Per le predisposizioni del preventivo e del rendiconto di cui al precedente articolo, si applicano i criteri di classificazione economica dell'entrata e della spesa vigenti per il bilancio della Regione.

     Con regolamento da approvarsi con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, di concerto con l'Assessore regionale per il bilancio, saranno emanate le norme per il funzionamento amministrativo contabile e per la disciplina del servizio di cassa.

     Per l'esecuzione di lavori in economia, per l'acquisizione di beni, forniture e prestazioni è demandata al Comitato di gestione la facoltà di applicare le norme del D.P.R. 17 maggio 1978, n. 509.

     Per il raggiungimento di determinate finalità, è data facoltà, all'occorrenza, al Comitato di gestione di servirsi, secondo gli indirizzi del Consiglio regionale, anche mediante apposite convenzioni e contratti, della collaborazione di istituti universitari e di esperti.

 

     Art. 13.

     Presso i centri di cui agli articoli precedenti sono istituiti, con decreto dell'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, laboratori equiparati a sezioni tecnico- scientifiche e gruppi di lavoro in numero adeguato ai compiti di ciascun centro.

     Gli organici e le qualifiche sono quelli indicati nella tabella annessa alla presente legge.

     L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio regionale, procederà al bando di concorso previsto dall'art. 10 della L.R. 1 agosto 1977, n. 80, per la nomina dei direttori dei centri.

 

     Art. 14.

     Presso ciascuna delle istituzioni indicate all'art. 1 della presente legge è istituito un Consiglio di istituto presieduto dal Soprintendente o dal direttore di biblioteca, di centro, di museo o di galleria regionale di cui all'art. 6 della presente legge o, per sua delega, da un dirigente tecnico con maggiore anzianità nella qualifica.

     Il Consiglio è composto dai direttori delle sezioni tecnico- scientifiche e dai dirigenti coordinatori dei gruppi di lavoro, nonché da rappresentanti del personale eletti uno per ciascuna qualifica e da tre dipendenti designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

     Il Consiglio esprime pareri e formula proposte:

     - sul programma annuale di attività delle soprintendenze, delle biblioteche, dei musei e dei centri di cui all'art. 14 della L.R. 1 agosto 1977, n. 80;

     - sulla organizzazione dei servizi e sui criteri di utilizzazione del personale, nonché sulle questioni sottoposte al suo esame.

 

     Art. 15.

     Presso la direzione dei beni culturali ed ambientali e dell'educazione permanente è istituita la conferenza permanente dei direttori dei centri, dei soprintendenti, dei direttori delle biblioteche e dei musei e gallerie regionali.

     La conferenza è presieduta dal direttore regionale.

     Essa si riunisce periodicamente almeno tre volte all'anno per esprimere pareri e avanzare proposte in ordine alle questioni di interesse generale, dandone preventiva comunicazione all'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione.

     Ai fini del coordinamento dell'attività delle varie istituzioni di cui all'art. 1 della presente legge, possono essere invitati alla conferenza rappresentanti di altri organi cointeressati ai beni culturali, nonché di dirigenti degli Assessorati regionali interessati alle attività di cui alla presente legge.

     Ad essa viene sottoposta ogni altra questione che l'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione riterrà opportuna.

 

     Art. 16.

     Nell'ambito di ogni istituzione indicata all'art. 1 della presente legge, sono istituiti sezioni tecnico-scientifiche e gruppi di lavoro.

     La sezione tecnico-scientifica è l'unità operativa di ogni istituzione indicata all'art. 1 della presente legge ed è formata da personale tecnico e da personale amministrativo, in numero adeguato ai compiti della sezione.

     Ad un dirigente tecnico che assuma la responsabilità tecnico-- scientifica degli atti di competenza è conferita la funzione di direttore della sezione.

     Ai gruppi di lavoro è affidata la trattazione di materie e affari omogenei.

 

     Art. 17.

     E' istituito il ruolo del personale dell'Amministrazione dei beni culturali ed ambientali e per i servizi in essa previsti in conformità delle tabelle allegate alla presente legge.

     Attribuzioni delle qualifiche tecniche

     Dirigente tecnico:

     - esercita le funzioni proprie della qualifica professionale o specialistica posseduta;

     - adotta i provvedimenti sugli affari attribuitigli da leggi, da regolamenti, e dal direttore della sezione, nonché per delega dal Soprintendente, dal direttore del centro o dal direttore di biblioteca o museo regionale;

     - propone al direttore della sezione i singoli provvedimenti finali sugli affari di competenza della sezione;

     - partecipa a Commissioni, Comitati e Collegi;

     - provvede per gli atti di competenza della qualifica professionale rivestita, a termini delle relative norme sull'esercizio professionale;

     - svolge, in quanto compatibili con la presente legge, i compiti di cui all'art. 13 della L.R. 23 marzo 1971, n. 7.

     Il dirigente tecnico soprintendente o il direttore di Centro regionale altresì:

     - esercita le funzioni demandategli da leggi e regolamenti;

     - cura il coordinamento tra le diverse sezioni, anche mediante conferenze con i direttori di sezioni, e partecipa attivamente all'attività scientifica dell'istituzione cui è preposto;

     - vigila sul regolare funzionamento dei servizi e sulla rispondenza della loro attività alle esigenze ed ai programmi di ciascuna sezione;

     - redige il programma annuale predisposto - come previsto dall'art. 14 della L.R. 1 agosto 1977, n. 80 - insieme ai responsabili delle sezioni, ed il bilancio preventivo;

     - appone il proprio visto agli atti finali della sezione e dei gruppi di lavoro amministrativi;

     - cura i rapporti con la comunità locale e riferisce periodicamente all'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione sull'attività dell'istituzione;

     - può ricoprire l'incarico di direttore di sezione tecnica.

     Il dirigente tecnico con l'incarico di direttore di sezione tecnica delle istituzioni di cui all'art. 1 della presente legge, di direttore di biblioteca regionale, nonché di direttore di museo o galleria regionale di cui all'art. 6 della presente legge, esercita altresì:

     - funzioni di direzione, di impulso e di coordinamento dell'attività della sezione e di ispezione;

     - coordina e organizza i servizi assegnati alla sezione cui è preposto e riferisce periodicamente al Soprintendente o al direttore;

     - adotta i provvedimenti sugli affari di competenza della sezione o attribuitigli per delega dal Soprintendente o dal direttore e firma gli atti finali.

     Le norme previste per i dirigenti tecnici si applicano per gli esperti i quali esercitano altresì:

     - compiti di ricerca scientifica applicata ai beni culturali;

     - studi specifici pertinenti alla propria specializzazione scientifica.

Assistente tecnico:

     - collabora con il dirigente tecnico; svolge altresì, in quanto compatibili, le funzioni previste dall'art. 14 della L.R. 23 marzo 1971, n. 7;

     - provvede agli atti di competenza, sulla base della qualifica professionale rivestita, a termini delle relative norme sull'esercizio professionale.

     Operatore tecnico:

     - collabora con il dirigente e l'assistente tecnico; svolge altresì, in quanto compatibili, le funzioni previste dall'art. 15 della L.R. 23 marzo 1971, n. 7.

     Per le qualifiche di dirigente, assistente, archivista-dattilografo, agente tecnico, commesso e operaio del ruolo amministrativo, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 13, 14, 15, 16, 17 e 18 della L.R. 23 marzo 1971, n. 7.

 

     Art. 18.

     Alla qualifica di dirigente tecnico si accede mediante pubblico concorso per titoli ed esami al quale saranno ammessi i cittadini italiani in possesso:

     a) per gli archeologi, della laurea in lettere, nonché di almeno un anno di frequenza presso le scuole di specializzazione con relativi esami [2];

     b) per gli storici dell'arte, della laurea in lettere o materie letterarie, nonché di almeno un anno di frequenza presso le scuole di specializzazione con relativi esami,

     c) per gli architetti, della laurea in architettura, con la dimostrazione, attraverso il curriculum universitario, di una conoscenza specifica nelle discipline attinenti il settore;

     d) per gli ingegneri, della laurea in ingegneria;

     e) per i naturalisti, della laurea in scienze naturali o biologiche o geologiche con la dimostrazione, attraverso il curriculum universitario, di una conoscenza specifica nelle discipline attinenti il settore;

     f) per gli etnologi e gli antropologi, della laurea in lettere, materie letterarie, filosofia, sociologia, lingua e letterature straniere, con la dimostrazione attraverso il curriculum universitario, di una conoscenza specifica nelle discipline attinenti il settore;

     g) per i bibliotecari, della laurea in lettere, giurisprudenza o scienze politiche, materie letterarie, lingue e letteratura straniera (facoltà umanistiche in generale).

     Alla qualifica di esperti laureati si accede mediante pubblico concorso per esami, col diploma di laurea ed un corso specifico di studi nel settore.

     Alla qualifica di assistente tecnico si accede mediante pubblico concorso per esami, al quale saranno ammessi i cittadini italiani in possesso:

     a) per i restauratori, dell'attestato o del diploma rilasciato dall'Istituto centrale per la patologia del libro o dall'Istituto centrale per il restauro o da altri Istituti specializzati dello Stato o delle Regioni, purché forniti di diploma di scuola media di secondo grado;

     b) per i disegnatori, del diploma di maturità artistica o diploma di maturità di arte applicata o scientifica o di geometra;

     c) per i geometri, del diploma di geometra o titolo equipollente nella professione;

     d) per gli aiuto bibliotecari, del diploma di scuola media di secondo grado;

     e) per gli assistenti di laboratorio di informatica, cartografia, fotointerpretazione, aerofotogrammetria e tecnica audiovisiva, del diploma di scuola media di secondo grado [3].

     Alla qualifica di ragioniere si accederà mediante pubblico concorso per esami, al quale saranno ammessi i cittadini italiani in possesso del diploma di ragioniere o di perito commerciale.

     Ai vincitori di concorso qualora non in possesso di un titolo di specializzazione o qualificazione rilasciato da istituti specializzati, è fatto obbligo di frequentare almeno un corso di specializzazione o qualificazione organizzato dall'Amministrazione ai sensi dell'art. 20 della L.R. 1 agosto 1977, n. 80.

     I fruitori delle borse di studio conseguite ai sensi dell'art. 20 di detta legge, sono ammessi ai concorsi nel settore di fruizione della borsa e sono esentati dall'obbligo dell'anno di specializzazione. Ai concorsi di cui sopra si applicheranno altresì le norme vigenti per quelli di accesso agli impieghi nell'Amministrazione dello Stato.

 

     Art. 19.

     L'incarico di Soprintendente è conferito dall'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, sentita la conferenza di cui all'art. 15 della presente legge e previa deliberazione della Giunta regionale, ad un dirigente tecnico con almeno quindici anni di servizio nella carriera, sulla base di una valutazione globale degli incarichi svolti e dei titoli posseduti, nonché di eventuali pubblicazioni scientifiche nei settori cui si riferisce l'incarico.

     L'incarico di direttore di biblioteca, di museo o galleria regionale e di direttore di sezione tecnica è conferito dall'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, sentita la conferenza di cui all'art. 15 della presente legge, previa deliberazione della Giunta regionale, ad un dirigente tecnico con almeno dieci anni di servizio nella carriera.

     Gli incarichi hanno durata quinquennale e possono essere rinnovati.

     Ai direttori dei centri regionali di cui all'art. 1 della presente legge è attribuito il trattamento economico e giuridico previsto per i dirigenti tecnici con incarico di Soprintendente.

     Le norme relative al trattamento economico, collegato con gli specifici incarichi previsti dal presente articolo, saranno determinate con successivo provvedimento legislativo nel quadro del riassetto dello stato giuridico ed economico del personale dell'Amministrazione regionale.

 

     Art. 20.

     Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano, in quanto compatibili, le norme relative al personale dell'Amministrazione regionale.

 

     Art. 21.

     Il personale del ruolo dei beni culturali ed ambientali istituito con la presente legge, nonché il personale dello Stato comandato ai sensi dei DD.P.R. n. 635 e n. 637 del 30 agosto 1975, è assegnato alla direzione dei beni culturali ed ambientali e dell'educazione permanente ed agli altri uffici ed organi di cui all'art. 1 dall'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio di direzione dell'Assessorato.

     [Non è ammessa l'utilizzazione presso altri rami dell'Amministrazione regionale di personale appartenente ai ruoli previsti dalla presente legge] [4].

     Per particolari, documentate ed eccezionali esigenze funzionali l'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, sentita la conferenza di cui al precedente art. 15, può disporre la temporanea utilizzazione di unità di personale nell'ambito degli organi, uffici o istituzioni indicati nella presente legge.

 

     Art. 22.

     Nella prima attuazione della presente legge il personale statale comandato ai sensi dei DD.P.R. n. 635 e n. 637 del 30 agosto 1975, in possesso della qualifica di primo dirigente e di dirigente superiore o che abbia svolto per almeno tre anni le funzioni di Soprintendente, di direttore di biblioteca, di museo o di galleria regionale, è preposto a compiti di soprintendente, direttore di biblioteca, di museo o gallerie regionali.

     Ad esso non si applica la norma di cui al terzo comma del precedente art. 19.

 

     Art. 23.

     In sede di determinazione del trattamento economico collegato con gli specifici incarichi previsti dall'art. 19, che sarà definito con successivo provvedimento legislativo, nel quadro del riassetto dello stato giuridico ed economico del personale dell'Amministrazione regionale, sarà determinata altresì la normativa relativa all'accesso, anche mediante concorso, agli incarichi di cui al suddetto art. 19.

 

     Art. 24.

     Nel determinare il numero dei posti da mettere a concorso è riservato un numero di posti pari al personale statale comandato ai sensi dei DD.P.R. n. 635 e n. 637 del 30 agosto 1975 nonché ai sensi dell'art. 13 della L.R. 5 marzo 1979, n. 16, in servizio alla data dei relativi bandi e secondo le qualifiche possedute.

     All'atto dell'inquadramento del personale statale di cui al comma precedente nei ruoli regionali, in applicazione delle norme di attuazione, si provvederà con apposita legge regionale a regolamentare lo stato giuridico ed economico di detto personale fatte salve le posizioni giuridica ed economica da ciascuno possedute.

 

     Art. 25.

     Fermo restando quanto previsto negli artt. 9 e 10 della L.R. 1 agosto 1977, n. 80, il Centro regionale per la progettazione, il restauro e per le scienze naturali ed applicate ai beni culturali ed il Centro regionale per l'inventario, la catalogazione e la documentazione grafica, fotografica, aerofotografica, audiovisiva sono dotati di autonomia amministrativa e contabile per quanto concerne le spese relative all'attività di funzionamento, con esclusione delle spese per il personale.

 

     Art. 26.

     Nei capoluoghi di provincia non sedi di Soprintendenze l'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione può, sentiti la Commissione beni culturali dell'Assemblea regionale siciliana ed il Consiglio regionale dei beni culturali, istituire sezioni distaccate dalle Soprintendenze competenti per territorio.

 

     Art. 27.

     Per l'espletamento dei concorsi, da bandire entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, per la copertura dei posti previsti nella presente legge si applicano le norme vigenti per i concorsi di accesso agli impieghi nell'Amministrazione dello Stato, in quanto compatibili con la presente legge.

     Nella prima applicazione della presente legge in deroga a quanto previsto dal precedente comma i vincitori di borse di studio istituite ai sensi dell'art. 20 della L.R. 1 agosto 1977, n. 80, sono ammessi a sostenere un esame di idoneità per l'accesso alla qualifica iniziale di dirigente tecnico, con le modalità previste dall'art. 26-ter del D.L. 30 dicembre 1979, n. 663.

     Ai collaboratori tecnici esterni delle Soprintendenze e delle biblioteche regionali il cui rapporto alla data del 30 giugno 1980 sia regolato o da contratto o da convenzione, per un periodo anche non continuativo non inferiore a mesi sei, nonché al personale degli enti edilizi soppressi utilizzato presso le Soprintendenze, in caso di partecipazione ai concorsi pubblici che si svolgeranno in applicazione della presente legge, sarà attribuito un punto ai fini della formazione della graduatoria.

     Per quanto riguarda i requisiti per essere ammessi all'esame di idoneità valgono le norme generali sul pubblico concorso.

 

     Art. 28.

     Nelle more dell'espletamento dei concorsi per le qualifiche indicate alla tabella B/8 l'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato ad assumere, mediante contratto di diritto privato: numero uno dirigente tecnico archeologo, numero uno dirigente tecnico storico dell'arte, numero uno dirigente tecnico storico del teatro, numero uno dirigente tecnico architetto, numero uno dirigente tecnico esperto etnoantropologo.

     Il contratto non potrà avere durata superiore ad un biennio.

     Al personale di cui al primo comma, che è tenuto ad osservare gli obblighi di servizio del personale di ruolo, è attribuito il trattamento economico corrispondente a quello della qualifica di dirigente tecnico, classe di stipendio con nove anni di servizio più cinque aumenti periodici.

     Le assunzioni di cui al presente articolo sono disposte dall'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, previa delibera della Giunta regionale, sentito il Consiglio regionale per i beni culturali ed ambientali, esclusivamente tra tecnici in possesso dei requisiti previsti dal precedente art. 18, con almeno tre anni di attività professionale o scientifica segnalati dalle tre università siciliane.

     A tale fine i presidi delle facoltà interessate segnaleranno, su proposta dei relativi direttori di istituto, tre nominativi per ciascuna delle qualifiche indicate nel primo comma, sentiti i rispettivi Consigli di facoltà.

     In ogni caso il servizio prestato in dipendenza del contratto di cui al presente articolo non costituisce titolo per eventuale partecipazione a pubblico concorso presso l'Amministrazione regionale.

 

     Art. 29.

     Nelle more della ristrutturazione e dell'ordinamento delle biblioteche e dei musei degli enti locali territoriali, per l'attuazione della L. 1 agosto 1977, n. 80, e della presente legge, gli enti locali stessi, in deroga alle vigenti disposizioni statali, sono autorizzati ad assumere il relativo personale secondo le seguenti indicazioni, purché ad integrazione dei posti previsti dalle piante organiche approvate:

     - nei Comuni sede di biblioteche comunali: fino ad un massimo, rispettivamente, di due posti di distributore di libri, due addetti catalogatori, due inservienti custodi, un posto di direttore di biblioteca, un posto di addetto amministrativo;

     - nei Comuni sede di museo comunale: fino ad un massimo, rispettivamente, di tre posti di assistente, due posti di custode, un posto di direttore di museo.

     E' fatto divieto assoluto di utilizzazione diversa del personale di cui al presente articolo.

 

     Art. 30.

     Salva la riserva prevista dal precedente art. 24, il 50 % dei posti disponibili che saranno messi a concorso è riservato, con le modalità che saranno stabilite nell'emananda legge regionale sulla occupazione giovanile, ai giovani assunti presso le Amministrazioni degli enti locali e della Regione ai sensi della L. 1 giugno 1977, n. 285 e della L.R. 18 agosto 1978, n. 37.

 

     Art. 31.

     Per l'acquisto, il riattamento, la riparazione di locali e relativo arredamento, nonché per le attrezzature specialistiche e di quanto altro occorre per il funzionamento delle istituzioni di cui all'art. 1 della presente legge, è autorizzata la spesa di lire 10.000 milioni di cui lire 1.000 milioni per il 1980, lire 5.000 milioni per il 1981 e lire 4.000 milioni per il 1982.

 

     Art. 32.

     Per il funzionamento della biblioteca centrale della Regione e delle biblioteche regionali di Catania e Messina, dei musei, delle gallerie e pinacoteche regionali, dei Centri regionali per la progettazione, il restauro e per le scienze naturali ed applicate ai beni culturali, e per l'inventario, la catalogazione e la documentazione grafica, fotografica, aerofotografica e audiovisiva, con decreto dell'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio regionale per i beni culturali ed ambientali, dovrà essere emanato apposito regolamento.

 

     Art. 33.

     Al fine di realizzare una più completa documentazione di supporto all'attività legislativa, gli organi della Regione e gli enti che godono di finanziamenti a carico del bilancio della Regione sono tenuti ad inviare alla biblioteca dell'Assemblea regionale siciliana una copia di tutte le loro pubblicazioni.

 

     Art. 34.

     Ferme restando le indicazioni di cui alla tabella B/3, presso le Soprintendenze di Palermo e di Trapani sono istituiti un posto di dirigente tecnico esperto di antichità fenicio-punica ed uno di dirigente tecnico esperto in antichità arabo-normanna.

     Per la Soprintendenza di Agrigento è istituito nell'organico un posto di dirigente tecnico esperto di antichità arabo-normanna ed un posto di dirigente tecnico esperto di civiltà indigene della Sicilia.

     Per la Soprintendenza di Siracusa è istituito nell'organico un posto di dirigente tecnico esperto di architettura greca.

     Per la Soprintendenza di Messina è istituito nell'organico un posto di dirigente tecnico esperto di ceramica greca di officine continentali e insulari.

 

     Art. 35.

     L'Assessore per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione per l'espletamento dei concorsi per la copertura dei posti di cui alla presente legge è tenuto a precisare nel bando i titoli di specializzazione eventualmente indicati nelle tabelle.

     Ove non esistano nel territorio nazionale istituti universitari abilitati a rilasciare dette specializzazioni, è sufficiente per la partecipazione ai concorsi il titolo di studio indicato per i singoli settori al precedente art. 18.

 

     Art. 36. L'incarico di Soprintendente è incompatibile con l'esercizio di ogni altra attività stabile presso enti pubblici o privati compreso l'incarico per l'insegnamento universitario.

 

     Art. 37. [5]

     (Omissis) [6].

 

     Art. 38.

     L'Ente palazzi e ville di Sicilia, istituito con la L.R. 20 aprile 1967, n. 49, è soppresso con decorrenza dal 30 dicembre 1981.

     Le attrezzature, a seguito della soppressione, saranno assegnate ai centri regionali, mentre i beni rientreranno nella gestione amministrativa delle Soprintendenze competenti per territorio.

 

     Art. 39.

     Per l'attuazione della presente legge è autorizzata a carico del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1980 la spesa di lire 10.000 milioni.

     All'onere relativo si fa fronte con parte delle disponibilità del cap. 60751 del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo.

     Gli oneri a carico degli esercizi finanziari successivi saranno determinati con legge di bilancio e troveranno riscontro nel bilancio pluriennale della Regione.

 

 

     TABELLA A

     (Omissis) [7]

 


[1] Articolo così modificato dall'art. 2 della L.R. 21 agosto 2007, n. 16.

[2] Lettera così modificata dall'art. 7 della L.R. 27 aprile 1999, n. 8.

[3] Lettera così sostituita con art. 7 L.R. 15 maggio 1991, n. 18.

[4] Comma abrogato con art. 72 L.R. 1 settembre 1993, n. 25 come modificato con art. 55 L.R. 7 marzo 1997, n. 6.

[5] Articolo abrogato dall'art. 7 della L.R. 14 aprile 2006, n. 15.

[6] Integra art. 4 L.R. 1 agosto 1977, n. 80.

[7] Vedi ora artt. 4 e 53 L.R. 29 ottobre 1985, n. 41.