§ 2.11.73 - L.R. 7 marzo 1979, n. 16.
Norme per la promozione culturale e l'educazione permanente.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:2. sviluppo sociale
Capitolo:2.11 informazione, beni e attività culturali
Data:07/03/1979
Numero:16


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4.      (Omissis)
Art. 5.      (Omissis)
Art. 6.      L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato a concedere contributi
Art. 7.      (Omissis)
Art. 8.      Gli interventi di cui alla lett. d dell'art. 1 della L.R. 16 agosto 1975, n. 66, sono disposti per un ammontare pari al 50 % dello stanziamento annuo in favore dei distretti scolastici sulla [...]
Art. 9.      L'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione è autorizzato a concedere, all'atto dell'assegnazione dei contributi per le attività di cui alla lett. c [...]
Art. 10.      Per iniziative di carattere culturale, artistico e scientifico di particolare rilevanza, direttamente promosse dall'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica [...]
Art. 11.      Per le attività direttamente promosse dall'Assessorato sono utilizzati idonei locali appartenenti anche al patrimonio dei Comuni che su richiesta dell'Assessorato, abbiano espresso la loro [...]
Art. 12.      Per lo svolgimento delle attività di istruzione ricorrente, di educazione permanente e di sperimentazione, direttamente promosse dall'Assessorato, l'Assessore regionale per i beni culturali ed [...]
Art. 13.      L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, per i compiti di vigilanza, studio e ricerca, può, d'intesa con i Ministeri interessati dei beni culturali [...]
Art. 14.      L'art. 7 della L.R. 16 agosto 1975, n. 66, è abrogato
Art. 15.      I programmi degli interventi previsti dalla lett. c dell'art. 1 della L.R. 16 agosto 1975, n. 66, e dagli artt. 4, 5, 6 e 10 della presente legge, che dovranno essere predisposti dall'Assessore [...]
Art. 16.      Per le finalità della presente legge è autorizzata, a carico del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario in corso, la spesa complessiva di lire 900 milioni così destinati


§ 2.11.73 - L.R. 7 marzo 1979, n. 16.

Norme per la promozione culturale e l'educazione permanente.

(G.U.R. 6 marzo 1979, n. 10).

 

Art. 1. [1]

     [E' istituito presso l'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione il Comitato tecnico-consultivo per la programmazione degli interventi previsti dalle LL.RR. 12 maggio 1975, n. 23, 16 agosto 1975, n. 66, e 7 maggio 1977, n. 33, per la promozione culturale e l'educazione permanente.

     Esso è composto:

     a) dall'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione;

     b) dal Direttore regionale per i beni culturali e per l'educazione permanente;

     c) da cinque docenti universitari esperti in materia di sociologia, scienze dell'educazione, psicologia, statistica sociale e di altre discipline umanistiche;

     d) da tre rappresentanti delle associazioni ricreative e culturali nazionali dei lavoratori, maggiormente rappresentative in campo nazionale;

     e) da due esponenti dell'Unione siciliana attività concertistiche (USAC) di cui uno in rappresentanza delle associazioni concertistiche operanti in centri urbani con popolazione inferiore a 200 mila abitanti, e da un rappresentante designato dall'Associazione italiana attività concertistiche (AIAC);

     f) da tre rappresentanti delle attività teatrali, di cui uno per il Teatro Stabile di Catania, uno per la Fondazione Biondo di Palermo, uno per l'Istituto Nazionale del Dramma Antico;

     g) da due rappresentanti dei teatri sperimentali che abbiano svolto, da almeno tre anni, documentata attività teatrale in Sicilia ed in altre regioni d'Italia;

     h) da tre rappresentanti scelti tra il personale docente e direttivo di ruolo della scuola di Stato esperti in materia di istruzione degli adulti, istruzione ricorrente e di sperimentazione didattica, per titoli posseduti, incarichi ed attività svolti.

     Il Comitato è presieduto dall'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione o, in sua assenza, dal Direttore regionale per i beni culturali e per l'educazione permanente.

     Le funzioni di segretario sono svolte da un dirigente in servizio presso l'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione.

     Il Comitato è nominato con decreto dell'Assessore regionale per i beni culturali, sentita la competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, dura in carica cinque anni ed i suoi componenti possono essere riconfermati.]

 

     Art. 2. [2]

     [Il Comitato è convocato dal Presidente almeno una volta ogni quadrimestre e comunque tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o gliene sia fatta richiesta da almeno un terzo dei componenti.

     Il Comitato, per i singoli programmi da esso stabiliti, si articola in sezioni e possono essere invitati esperti italiani e stranieri di riconosciuto valore scientifico, nonché sentiti rappresentanti di enti locali e di pubbliche Amministrazioni, di associazioni ed organismi operanti nel settore.

     Ai componenti del Comitato compete, per ogni seduta del Comitato e delle sezioni in cui si articola, un compenso fissato con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione [3].

     Le spese relative graveranno sul cap. 36205: «Spese per commissioni, comitati, consigli e collegi. Gettoni di presenza, spese per missioni e di funzionamento» [4].

     Ai componenti del Comitato non residenti a Palermo sono corrisposti il rimborso delle spese di viaggio e un'indennità di missione in conformità a quanto previsto per i direttori dell'Amministrazione regionale.

     Agli esperti, in relazione alla peculiarità degli apporti scientifico- culturali, possono essere corrisposti i compensi previsti dall'art. 4 della L.R. 2 marzo 1962, n. 3, determinati con decreto motivato del Presidente della Regione.]

 

     Art. 3. [5]

     [Il Comitato tecnico-consultivo:

     - fornisce indicazioni sugli indirizzi generali per la promozione culturale e l'educazione permanente;

     - formula proposte sui criteri per la ripartizione della spesa e per l'assegnazione dei contributi agli enti, associazioni, comuni, sulla base dei programmi proposti;

     - esprime pareri sulle iniziative promosse direttamente dall'Assessorato, nonché sugli argomenti posti al suo esame dall'Amministrazione regionale.]

 

          Art. 4.

     (Omissis) [6].

     Gli artt. 2, 3, 4 e 5 della L.R. 12 maggio 1975, n. 23, sono abrogati.

 

          Art. 5.

     (Omissis) [7].

     Gli artt. 2, 3 e 4 della L.R. 7 maggio 1977, n. 33, sono abrogati.

 

     Art. 6.

     L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato a concedere contributi:

     a) fino a lire 120 migliaia di euro in favore di comuni, enti ed organizzazioni siciliani per la diffusione e conoscenza, anche al di fuori del territorio della Regione, del teatro dialettale siciliano e di autori siciliani del teatro d'arte e delle tradizioni popolari e folcloristiche e del teatro dell'opera dei pupi [8];

     b) (Omissis) [9];

     c) (Omissis) [10].

     La lett. f dell'art. 1 e l'art. 6 della L.R. 16 agosto 1975, n. 66, sono abrogati.

 

     Art. 7.

     (Omissis) [11].

 

     Art. 8.

     Gli interventi di cui alla lett. d dell'art. 1 della L.R. 16 agosto 1975, n. 66, sono disposti per un ammontare pari al 50 % dello stanziamento annuo in favore dei distretti scolastici sulla base dei programmi e delle proposte formulate dagli stessi sentito il parere dell'Istituto regionale di ricerca e sperimentazione.

 

     Art. 9.

     L'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione è autorizzato a concedere, all'atto dell'assegnazione dei contributi per le attività di cui alla lett. c dell'art. 1 della L.R. 16 agosto 1975, n. 66, per gli interventi previsti dalla L.R. 12 maggio 1975, n. 23, e per quelli di cui alla L.R. 7 maggio 1977, n. 33, anticipazioni nella misura dell'80% del contributo assegnato.

     L'erogazione del saldo del contributo è effettuata a conclusione dell'iniziativa, previa presentazione della documentazione giustificativa della spesa.

     I beneficiari dei contributi assumono la diretta responsabilità della gestione delle iniziative culturali.

     L'assolvimento degli obblighi di legge in materia fiscale, assistenziale e di collocamento, è comprovata mediante dichiarazione del legale rappresentante dell'organismo beneficiario debitamente autenticata.

     Detta dichiarazione ha valore certificatorio e liberatorio per la liquidazione dei finanziamenti concessi ai sensi delle leggi sopracitate.

 

     Art. 10.

     Per iniziative di carattere culturale, artistico e scientifico di particolare rilevanza, direttamente promosse dall'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione, è autorizzata la spesa di lire 100 milioni.

     Per l’attuazione di dette iniziative l’Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione può avvalersi, oltre che dei propri organi centrali e periferici e di fondazioni dallo stesso costituite, di istituti universitari specializzati nei settori in cui rientrano le iniziative, degli enti locali e degli enti teatrali e lirici regionali [12].

 

     Art. 11.

     Per le attività direttamente promosse dall'Assessorato sono utilizzati idonei locali appartenenti anche al patrimonio dei Comuni che su richiesta dell'Assessorato, abbiano espresso la loro adesione.

     A tal fine i Comuni interessati provvedono ad assicurare l'agibilità, nonché la manutenzione ordinaria dei locali.

     I teatri greco-romani, i musei, le biblioteche e gli altri monumenti appartenenti al demanio regionale possono essere concessi di volta in volta per attività culturali ad enti, organizzazioni, associazioni, con apposita autorizzazione dell'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione, sentita la Soprintendenza competente.

 

     Art. 12.

     Per lo svolgimento delle attività di istruzione ricorrente, di educazione permanente e di sperimentazione, direttamente promosse dall'Assessorato, l'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione si avvale di istituti di formazione e di ricerca operanti presso Università siciliane e che abbiano almeno da due anni svolto attività documentata in materia.

 

     Art. 13.

     L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, per i compiti di vigilanza, studio e ricerca, può, d'intesa con i Ministeri interessati dei beni culturali e della pubblica istruzione, utilizzare, in numero non superiore a venti unità, di cui dieci per i beni culturali e dieci per l'educazione permanente, personale statale distaccato o in posizione di comando, tenuto conto dei titoli posseduti e degli incarichi svolti in materia.

 

     Art. 14.

     L'art. 7 della L.R. 16 agosto 1975, n. 66, è abrogato.

     La Commissione di cui all'art. 7 della L.R. 20 aprile 1976, n. 40, è presieduta dal Direttore regionale dei beni culturali ed ambientali e dell'educazione permanente.

 

     Art. 15.

     I programmi degli interventi previsti dalla lett. c dell'art. 1 della L.R. 16 agosto 1975, n. 66, e dagli artt. 4, 5, 6 e 10 della presente legge, che dovranno essere predisposti dall'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione entro il mese di marzo di ogni anno, sono sottoposti al preventivo parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana.

 

     Art. 16.

     Per le finalità della presente legge è autorizzata, a carico del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario in corso, la spesa complessiva di lire 900 milioni così destinati:

     - artt. 1 e 2, lire 10 milioni;

     - art. 4, lire 500 milioni;

     - art. 6, lire 290 milioni;

     - art. 10, lire 100 milioni;

     cui si provvede:

     - quanto a lire 340 milioni utilizzando le disponibilità del cap 38056 del bilancio per l'esercizio 1979;

     - quanto a lire 130 milioni con le disponibilità del cap. 38071 del bilancio per l'esercizio medesimo;

     - quanto a lire 430 milioni utilizzando parte delle disponibilità del cap. 60751 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1979.


[1] Articolo abrogato dall'art. 18 della L.R. 5 dicembre 2007, n. 25.

[2] Articolo abrogato dall'art. 18 della L.R. 5 dicembre 2007, n. 25.

[3] L'originario terzo comma è così sostituito con art. 4 L.R. 26 luglio 1982, n. 67.

[4] L'originario terzo comma è così sostituito con art. 4 L.R. 26 luglio 1982, n. 67.

[5] Articolo abrogato dall'art. 18 della L.R. 5 dicembre 2007, n. 25.

[6] Commi abrogati con art. 7 L.R. 10 dicembre 1985, n. 44.

[7] Comma sostitutivo dell'art. 1 L.R. 7 maggio 1977, n. 33.

[8] Lettera così modificata dall’art. 127 della L.R. 28 dicembre 2004, n. 17, con la decorrenza indicata dall’art. 129 della stessa L.R. 17/2004.

[9] Lettera abrogata con art. 6 e 11 L.R. 10 dicembre 1985, n. 44.

[10] Lettera abrogata con art. 6 e 11 L.R. 10 dicembre 1985, n. 44.

[11] Modifica art. 1, lett. d, L.R. 16 agosto 1975, n. 66.

[12] Comma sostituito dall’art. 19 della L.R. 9 agosto 2002, n. 9 e così modificato dall’art. 24 della L.R. 22 dicembre 2005, n. 19.