§ 2.10.144 - L.R. 20 aprile 1976, n. 40.
Integrazioni e modifiche di leggi riguardanti la pubblica istruzione.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:2. sviluppo sociale
Capitolo:2.10 istruzione
Data:20/04/1976
Numero:40


Sommario
Art. 1.      L'Assessore regionale per la pubblica istruzione è autorizzato a provvedere:
Art. 2.      Per le finalità di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 1 della presente legge è autorizzata, a decorrere dall'anno finanziario 1976, la spesa annua a fianco di ciascuna lettera indicata:
Art. 3.      L'Assessore regionale per la pubblica istruzione provvede alla erogazione delle somme di cui alla lett. c) del precedente articolo mediante aperture di credito in favore dei presidi delle scuole [...]
Art. 4.      Per l'anno finanziario 1976 è autorizzata la spesa di lire 90 milioni per il riadattamento e la sistemazione di locali di proprietà di enti pubblici da adibirsi a colonie.
Art. 5.      L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato ad assegnare ai comuni le somme necessarie per la refezione scolastica in base al numero degli [...]
Art. 6.      L'Assessore regionale per la pubblica istruzione è autorizzato, sentite le sovrintendenze ai beni librari, ad assegnare alle biblioteche comunali il materiale librario e le attrezzature dei [...]
Art. 7.      (Omissis)
Art. 8.      (Omissis)
Art. 9.      La L.R. 30 dicembre 1960, n. 45, e gli artt. 12, 13, 14 e 15 della L.R. 20 marzo 1972, n. 11, sono abrogati.
Art. 10.      Per le finalità di cui all'art. 4 della L.R. 24 marzo 1975, n. 11, è autorizzata per l'anno finanziario 1976 l'ulteriore spesa di lire 80 milioni.
Art. 11.      L'Assessore regionale per la pubblica istruzione è autorizzato a concedere alla «Società editrice storia della Sicilia» un contributo di lire 30 milioni per la pubblicazione della storia della [...]
Art. 12.      All'onere di lire 2.300 milioni derivante dall'applicazione della presente legge e ricadente nell'anno finanziario 1976 si provvede, quanto a lire 750 milioni, con gli stanziamenti già iscritti [...]
Art. 13.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.


§ 2.10.144 - L.R. 20 aprile 1976, n. 40.

Integrazioni e modifiche di leggi riguardanti la pubblica istruzione.

(G.U.R. 21 aprile 1976, n. 20).

 

Art. 1.

     L'Assessore regionale per la pubblica istruzione è autorizzato a provvedere:

     a) all'acquisto dell'arredamento delle aule e delle palestre degli edifici delle scuole materne, elementari e dell'obbligo costruiti con finanziamenti pubblici nonché alla fornitura di materiale didattico ed alle relative spese di progettazione;

     b) all'acquisto di mezzi audiovisivi da destinare alle scuole di cui alla precedente lett. a), limitatamente ai comuni con popolazione non superiore ai 50 mila abitanti, mediante concessione di contributi in misura non inferiore al 90 per cento;

     c) al finanziamento di spese indifferibili, limitatamente alla manutenzione e riparazione di aule scolastiche, di servizi igienici, sanitari e di materiale di arredamento scolastico degli edifici della scuola dell'obbligo.

 

     Art. 2.

     Per le finalità di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 1 della presente legge è autorizzata, a decorrere dall'anno finanziario 1976, la spesa annua a fianco di ciascuna lettera indicata:

     - lett. a), lire 500.000.000;

     - lett. b), lire 100.000.000;

     - lett. c), lire 500.000.000.

     La spesa prevista alla lett. c) del presente articolo è destinata quanto a lire 300 milioni alle scuole elementari e quanto a lire 200 milioni alle scuole medie.

 

     Art. 3.

     L'Assessore regionale per la pubblica istruzione provvede alla erogazione delle somme di cui alla lett. c) del precedente articolo mediante aperture di credito in favore dei presidi delle scuole medie e dei direttori didattici per le scuole elementari, sulla base di motivate richieste corredate dei preventivi di spesa e tenendo conto della distribuzione proporzionale delle somme nell'ambito di ciascuna provincia, in modo da assicurare ad ogni scuola o circolo un finanziamento non superiore a lire 1 milione.

     Le spese saranno eseguite in economia, in conformità di quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 8 del R.D. 18 novembre 1928, n 2440, a cura dei presidi e dei direttori didattici che ne rispondono.

 

     Art. 4.

     Per l'anno finanziario 1976 è autorizzata la spesa di lire 90 milioni per il riadattamento e la sistemazione di locali di proprietà di enti pubblici da adibirsi a colonie.

 

     Art. 5.

     L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato ad assegnare ai comuni le somme necessarie per la refezione scolastica in base al numero degli alunni iscritti nelle scuole materne comunali.

     L'assegnazione delle somme di cui al precedente comma è calcolata in rapporto alla misura di lire 700 pro capite e per 150 giorni.

     I Comuni interessati, all'inizio dell'anno scolastico, comunicano all'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione il numero degli alunni iscritti, e sono obbligati, alla fine dell'anno scolastico, a trasmettere all'Assessorato medesimo il rendiconto delle spese effettuate mediante relazione illustrativa [1].

 

     Art. 6.

     L'Assessore regionale per la pubblica istruzione è autorizzato, sentite le sovrintendenze ai beni librari, ad assegnare alle biblioteche comunali il materiale librario e le attrezzature dei librobus e delle biblioteche circolanti soppressi con la L.R. 20 marzo 1972, n. 11.

 

     Art. 7.

     (Omissis) [2].

 

     Art. 8.

     (Omissis) [3].

 

     Art. 9.

     La L.R. 30 dicembre 1960, n. 45, e gli artt. 12, 13, 14 e 15 della L.R. 20 marzo 1972, n. 11, sono abrogati.

 

     Art. 10.

     Per le finalità di cui all'art. 4 della L.R. 24 marzo 1975, n. 11, è autorizzata per l'anno finanziario 1976 l'ulteriore spesa di lire 80 milioni.

     Le disposizioni di cui all'art. 7 della L.R. 24 marzo 1975, n. 11, sono prorogate, per l'anno 1976, limitatamente a quei Comuni che alla data del 30 settembre 1975 hanno presentato istanza ai sensi dell'art. 4 della stessa L. 24 marzo 1975, n. 11.

 

     Art. 11.

     L'Assessore regionale per la pubblica istruzione è autorizzato a concedere alla «Società editrice storia della Sicilia» un contributo di lire 30 milioni per la pubblicazione della storia della Sicilia.

 

     Art. 12.

     All'onere di lire 2.300 milioni derivante dall'applicazione della presente legge e ricadente nell'anno finanziario 1976 si provvede, quanto a lire 750 milioni, con gli stanziamenti già iscritti nel bilancio della

     Regione per l'anno finanziario medesimo ai capitoli 17363, 27301 e 27401 e, quanto all'ulteriore spesa di lire 1.550 milioni, con parte delle disponibilità del cap. 20911 del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1976.

     All'onere ricadente negli anni finanziari successivi si provvede con parte delle entrate tributarie della Regione.

 

     Art. 13.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

 

 


[1] Articolo sostituito con art. 1 L.R. 18 agosto 1978, n. 40.

[2] Sostituisce art. 3 L.R. 16 agosto 1975, n. 66.

[3] Sostituisce art. 1 L.R. 19 novembre 1966, n. 29.