§ 2.11.190 - L.R. 5 dicembre 2007, n. 25.
Interventi in favore delle attività teatrali


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:2. sviluppo sociale
Capitolo:2.11 informazione, beni e attività culturali
Data:05/12/2007
Numero:25


Sommario
Art. 1.  Principi e finalità
Art. 2.  Attività pubbliche per il teatro
Art. 3.  Compiti della Regione.
Art. 4.  Compiti delle province regionali
Art. 5.  Compiti dei comuni
Art. 6.  Programma annuale degli interventi e programmazione triennale
Art. 7.  Altre forme di intervento
Art. 8.  Convenzioni
Art. 9.  Interventi per attrezzature
Art. 10.  Teatro per l’infanzia e la gioventù
Art. 11.  Teatro di figura
Art. 12.  Teatro amatoriale e studentesco
Art. 13.  Contributi alle imprese che gestiscono sale destinate a rappresentazioni teatrali
Art. 14.  Accesso ai contributi
Art. 15.  Osservatorio regionale delle attività teatrali
Art. 16.  Conferenza regionale delle attività teatrali
Art. 17.  Accademia di arte del dramma antico
Art. 18.  Abrogazioni e modifiche di norme
Art. 19.  Disposizioni finanziarie
Art. 20.  Entrata in vigore


§ 2.11.190 - L.R. 5 dicembre 2007, n. 25.

Interventi in favore delle attività teatrali

(G.U.R. 7 dicembre 2007, n. 57)

 

TITOLO I

Principi generali

 

Art. 1. Principi e finalità

1. La Regione, nel rispetto del principio della libertà dell’arte, riconosciuto e garantito dall’articolo 33 della Costituzione, promuove lo sviluppo delle attività teatrali e ne favorisce la diffusione quale mezzo di espressione artistica delle culture e delle identità locali, nonché quale fattore di contrasto alla marginalità ed al disagio, di crescita sociale, economica e politica di alto valore intellettuale e formativo.

2. La Regione svolge funzioni di programmazione in materia di spettacolo e dispone misure di sostegno:

a) alla spesa corrente dei soggetti pubblici e privati che operano nel campo dello spettacolo;

b) alle spese di investimento per interventi di recupero, restauro e adeguamento tecnologico di sedi ed attrezzature destinate alle attività di spettacolo;

c) all’accesso al credito da parte delle imprese dello spettacolo, alla formazione del fondo rischi e dei fondi di garanzia operanti nel settore mediante anticipazioni sotto forma di prestiti a tasso agevolato e la stipulazione di apposite convenzioni con istituti di credito operanti nella Regione.

 

     Art. 2. Attività pubbliche per il teatro

1. La Regione, le province regionali e i comuni, ciascuno nell’ambito delle proprie competenze:

a) concorrono a un equilibrato sviluppo delle attività teatrali in tutte le diverse espressioni, generi e forme, comprese quelle amatoriali;

b) assicurano la conservazione del patrimonio storico teatrale;

c) garantiscono le sperimentazioni, la ricerca, il rinnovo del linguaggio teatrale e l’integrazione con le altre arti;

d) valorizzano le espressioni teatrali delle minoranze;

e) promuovono la formazione professionale degli operatori.

2. Nell’esercizio delle funzioni di cui al comma 1, la Regione, le province regionali e i comuni, ciascuno nell’ambito delle proprie competenze ed assicurando la coerenza degli interventi con le linee d’azione del Ministero per i beni e le attività culturali:

a) riconoscono e promuovono l’attività teatrale con caratteristiche di stabilità, ne valorizzano il ruolo e la funzione di interesse pubblico;

b) affermano e tutelano il ruolo del teatro stabile delle minoranze linguistiche e ne promuovono lo sviluppo;

c) riconoscono l’apporto culturale delle compagnie teatrali, ne sostengono la professionalità e la circolazione sul territorio e ne favoriscono l’attività;

d) perseguono l’obiettivo di un’equilibrata diffusione dell’offerta e della fruizione teatrale, favorendo l’insediamento di attività teatrali in località che ne sono sprovviste e la circolazione delle rappresentazioni sul territorio regionale;

e) promuovono la diffusione e lo sviluppo delle attività teatrali nelle scuole;

f) sostengono le forme di ricerca e sperimentazione teatrale e il rinnovo dei linguaggi;

g) raccordano le attività di spettacolo con le politiche di valorizzazione dei beni culturali e di promozione artistica e con le politiche sociali e turistiche anche attraverso l’organizzazione di festival e rassegne;

h) concorrono agli interventi di recupero, restauro e adeguamento tecnologico di sedi ed attrezzature destinate o in passato destinate alle attività di spettacolo;

i) sostengono e promuovono l’espressione artistica dei giovani, la ricerca e la sperimentazione nel campo dello spettacolo, anche attraverso l’uso delle nuove tecnologie;

j) promuovono ed indirizzano la formazione del personale artistico e tecnico del settore dello spettacolo;

k) sostengono il recupero del patrimonio storico e linguistico del teatro e della musica popolare siciliana, del teatro delle marionette e burattini;

l) promuovono il recupero ed il reinserimento sociale dei detenuti attraverso le attività teatrali;

m) promuovono la presenza organizzata sul territorio del teatro di strada.

 

     Art. 3. Compiti della Regione.

1. Per le finalità di cui alla presente legge la Regione:

a) realizza gli interventi previsti dalle norme regionali vigenti che regolano l’attività delle principali istituzioni teatrali presenti in Sicilia;

b) determina gli indirizzi generali per il sostegno delle attività teatrali, secondo principi idonei a valorizzarne la qualità e la progettualità e a favorire il riequilibrio delle presenze dei soggetti e delle attività teatrali sul territorio;

c) sostiene finanziariamente le attività svolte in Sicilia da organismi di produzione teatrale che svolgono attività di qualificato livello artistico e culturale e che determinano la costante diffusione della cultura teatrale nel territorio;

d) favorisce, ai fini di una maggiore diffusione della cultura teatrale, l’individuazione e l’adattamento di spazi per la realizzazione di attività sceniche e intraprende iniziative per l’ammodernamento e l’acquisto di attrezzature, strumenti ed arredi per lo svolgimento di attività teatrali;

e) sostiene iniziative volte alla diffusione del teatro per l’infanzia e la gioventù; f) sostiene iniziative volte alla conservazione ed alla valorizzazione del repertorio classico, siciliano e dialettale;

g) favorisce la produzione e la più vasta divulgazione e fruizione delle attività teatrali gestite da altri soggetti nel territorio siciliano;

h) promuove, a mezzo di convenzioni con università, organizzazioni, cooperative teatrali e loro consorzi e associazioni operanti stabilmente nel settore delle attività culturali, iniziative finalizzate alla diffusione della cultura teatrale nonché alla formazione e al perfezionamento professionale;

i) promuove, attraverso intese, accordi o convenzioni con i comuni, le province regionali e le istituzioni del bacino del Mediterraneo, la costituzione di una fondazione, denominata Accademia di arte del Mediterraneo, avente lo scopo di favorire l’alta formazione per giovani artisti e tecnici teatrali di tutto il Mediterraneo mediante corsi, laboratori e incontri di studi;

j) concorre alla formazione del personale artistico e tecnico dei teatri;

k) promuove il turismo culturale attraverso il sostegno di iniziative teatrali realizzate presso siti di particolare importanza storico-ambientale, nel rispetto delle leggi di salvaguardia in materia;

l) promuove la drammaturgia giovane, come tutela del patrimonio culturale e teatrale;

m) sostiene la formazione professionale di artisti giovani nel campo della produzione e distribuzione teatrale;

n) promuove e sostiene le attività teatrali rivolte ai detenuti o da essi realizzate.

2. La Regione, nell’esercizio dei compiti ad essa demandati dalla presente legge, procede in raccordo con le province regionali e i comuni, assicurando, attraverso strumenti e procedure di concertazione, la collaborazione e l’azione coordinata nelle materie riguardanti l’attività teatrale, con particolare riferimento alla programmazione.

 

     Art. 4. Compiti delle province regionali

1. Le province regionali concorrono, unitamente alla Regione e ai comuni, alla definizione del piano triennale delle attività teatrali di cui all’articolo 6, comma 1, e inoltre:

a) partecipano, in forma diretta o convenzionata, con assunzione dei relativi oneri, alla costituzione e alla gestione di teatri stabili ubicati nel proprio territorio;

b) elaborano proposte relative ai teatri ubicati nel proprio territorio ai fini della redazione del piano triennale delle attività teatrali di cui all’articolo 6, comma 1;

c) promuovono e realizzano, nell’ambito del piano triennale delle attività teatrali di cui all’articolo 6, comma 1, la ristrutturazione e l’adeguamento funzionale degli immobili di loro proprietà adibiti a teatro e ne assicurano l’uso sociale mediante convenzioni con gli enti, le cooperative teatrali e loro consorzi e le associazioni di cui agli articoli 6, comma 6, 10 e 11;

d) promuovono, in collaborazione con i comuni, attività di informazione e di educazione teatrale.

 

     Art. 5. Compiti dei comuni

1. I comuni concorrono, unitamente alla Regione ed alle province regionali, alla definizione del piano triennale delle attività teatrali di cui all’articolo 6, comma 1, e inoltre:

a) partecipano, in forma diretta o convenzionata, con assunzione dei relativi oneri, alla costituzione e alla gestione di teatri stabili presenti nel proprio territorio;

b) elaborano proposte relative ai teatri ubicati nel proprio territorio ai fini della redazione del piano triennale delle attività teatrali di cui all’articolo 6, comma 1;

c) promuovono l’attività teatrale e, in collaborazione con le province regionali, le attività di formazione e di educazione teatrale;

d) promuovono e realizzano, nell’ambito del piano triennale delle attività teatrali di cui all’articolo 6, comma 1, il restauro conservativo, la ristrutturazione e l’adeguamento funzionale degli immobili di loro proprietà destinati a teatri, con particolare riguardo agli immobili di valore storico, artistico e architettonico, e ne assicurano l’uso sociale mediante convenzioni con gli enti, le cooperative teatrali ed i loro consorzi e le associazioni di cui agli articoli 6, comma 6, 10 e 11;

e) effettuano il monitoraggio delle attività teatrali che operano sul proprio territorio, dandone annuale comunicazione all’Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione.

2. I comuni, nell’ambito delle funzioni di cui alla presente legge, possono svolgere compiti attinenti alla programmazione e alla erogazione dei servizi teatrali, avvalendosi di proprie strutture o di soggetti privati o di compagnie teatrali con gestione cooperativistica. I comuni possono altresì, nelle forme stabilite dalla legislazione vigente, costituire appositi organismi per la promozione, la programmazione e la gestione delle attività teatrali, cui possono partecipare anche le province regionali.

 

TITOLO II

Programmazione degli interventi

 

     Art. 6. Programma annuale degli interventi e programmazione triennale

1. Per la pianificazione degli interventi in favore delle attività teatrali, l’Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, con proprio provvedimento, sentite le proposte delle province regionali e dei comuni e previo parere dell’Osservatorio di cui all’articolo 15, adotta il piano triennale delle attività teatrali, in coerenza con le funzioni e gli obiettivi di cui al Titolo I.

2. Il piano triennale delle attività teatrali contiene la programmazione degli interventi e provvede al censimento delle manifestazioni teatrali affermatesi negli anni precedenti che abbiano valori culturali, artistici e rilevanza turistica.

3. Il piano triennale indica le risorse utili ad incentivare la produzione artistica ed individua le iniziative di sostegno del settore con particolare riferimento agli interventi strutturali e alle iniziative di informazione e di educazione teatrale.

4. In coerenza alle previsioni del piano triennale delle attività teatrali, entro il 31 dicembre di ogni anno, previo esame delle istanze presentate dai soggetti aventi diritto, l’Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione approva, con decreto, il programma annuale delle attività teatrali.

5. Il programma annuale delle attività teatrali individua e riconosce le strutture teatrali private che si distinguono per la qualità delle attività e per il valore artistico delle produzioni, nonché per la dimensione già acquisita a livello nazionale ed internazionale.

6. Il programma annuale delle attività teatrali prevede altresì la suddivisione in fasce delle strutture teatrali private e delle compagnie teatrali con gestione cooperativistica sulla base dei seguenti criteri:

a) I fascia - soggetti privati e compagnie teatrali con gestione cooperativistica operanti nel campo della produzione teatrale che:

1) abbiano sede legale in Sicilia e abbiano svolto attività da almeno dieci anni, certificata da atto pubblico di costituzione;

2) abbiano permanentemente disponibilità di una sede teatrale agibile ed idonea alla rappresentazione in pubblico di spettacoli, con almeno cento posti;

3) dispongano di una direzione artistica esclusiva, di comprovata professionalità, stabilmente inserita nella struttura;

4) abbiano dato stabilità al rapporto di lavoro del proprio personale amministrativo e tecnico;

5) documentino lo svolgimento di un’attività lavorativa per almeno sette mesi l’anno di cui almeno ottanta giornate di spettacoli di propria produzione, con almeno mille giornate contributive;

b) II fascia - soggetti operanti nel campo della produzione teatrale che:

1) abbiano sede legale in Sicilia e abbiano svolto attività da almeno cinque anni certificata da atto pubblico di costituzione;

2) abbiano disponibilità di una sede teatrale agibile, anche non gestita direttamente, per il periodo necessario per l’espletamento dell’attività, la cui fruibilità deve comunque essere comprovata da contratto stipulato con il soggetto titolare della sede;

3) dispongano di una direzione artistica di comprovata professionalità;

4) dispongano di un nucleo tecnico amministrativo;

5) documentino lo svolgimento di attività lavorativa per almeno quattro mesi l’anno di cui almeno quaranta giornate di spettacoli di propria produzione, con almeno cinquecento giornate contributive, ad eccezione delle associazioni culturali e teatrali che si occupano del recupero di antichi canti e danze e della divulgazione delle tradizioni popolari per cui sono richieste almeno duecento giornate contributive;

c) III fascia – soggetti operanti nel campo della produzione teatrale che:

1) abbiano sede legale in Sicilia e abbiano svolto attività da almeno tre anni, certificata da atto pubblico di costituzione;

2) documentino lo svolgimento di attività lavorative e di promozione, produzione e diffusione nel campo del teatro per almeno tre mesi l’anno di cui almeno venti giornate di spettacoli di propria produzione, con almeno duecento giornate contributive;

d) IV fascia – soggetti operanti nel campo della produzione teatrale che:

1) documentino lo svolgimento di attività nel campo del teatro della diversità con almeno un progetto annuale comprendente laboratori di formazione per operatori di almeno 40 ore annuali, nonché organizzazione e produzione di spettacoli, con almeno il 50 per cento della compagnia formato da soggetti diversamente abili, soggetti in condizione di forte disagio sociale e detenuti, per un minimo di 120 ore lavorative comprendenti anche la produzione di materiale scenico e multimediale a sostegno degli spettacoli.

7. Nel programma annuale di interventi possono essere inserite anche attività di teatro danza, non assimilabili a quelle teatrali, prodotte da compagnie specializzate nel settore.

8. Alle strutture inserite nel programma annuale di cui al presente articolo, entro trenta giorni dalla data di approvazione del bilancio della Regione o entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento di approvazione del programma, è assegnato un contributo all’attività da svolgere entro l’anno, in misura non superiore al 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile.

9. Il contributo di cui al comma 8 è ripartito tra gli aventi diritto, tenendo conto:

a) delle risorse iscritte nel bilancio della Regione per gli obiettivi del programma annuale delle attività teatrali;

b) della classificazione di cui al comma 6, e precisamente:

1) i soggetti inseriti in I fascia concorrono al 40 per cento delle risorse disponibili;

2) i soggetti inseriti in II fascia concorrono al 30 per cento delle risorse disponibili;

3) i soggetti inseriti in III fascia concorrono al 20 per cento delle risorse disponibili;

4) i soggetti inseriti in IV fascia concorrono al 10 per cento delle risorse disponibili.

10. L’Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione con decreto stabilisce termini e modalità per la presentazione delle istanze per l’inserimento nel programma annuale e per l’erogazione dei contributi agli aventi diritto, nel rispetto dei criteri fissati dalla presente legge.

11. I contributi di cui al presente articolo sono erogati a consuntivo, previa presentazione della documentazione comprovante l’effettivo e positivo svolgimento dell’attività e il possesso dei requisiti di legge, in conformità alle disposizioni contenute nel provvedimento assessoriale di cui al comma 10. Su richiesta degli aventi diritto, l’Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione concede loro un’anticipazione sui contributi iscritti nel programma annuale approvato, in misura non superiore al 50 per cento della somma ammessa a contributo.

12. Il contributo concesso ai sensi del presente articolo è revocato qualora viene rilevata evasione contributiva e previdenziale per i lavoratori dello spettacolo.

 

     Art. 7. Altre forme di intervento

1. Per il perseguimento delle finalità di cui alla presente legge, l’Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione può altresì:

a) concedere contributi per lo svolgimento di attività di distribuzione e circuitazione di spettacoli, di formazione e promozione del pubblico, gestite da organismi privati, da compagnie teatrali con gestione cooperativistica e da consorzi teatrali tenendo conto delle tipologie dei teatri e degli spazi teatrali utilizzati, delle località sedi delle attività, della tipologia del pubblico previsto, della presenza su tutto il territorio regionale;

b) sostenere le attività svolte dagli organismi teatrali siciliani al di fuori del territorio regionale ed in particolare all’estero;

c) finanziare l’organizzazione e la gestione da parte di organismi siciliani, di rassegne e festival da svolgersi nel territorio della Regione, tenendo conto del programma degli spettacoli, delle località e dei siti monumentali e archeologici interessati, della tipologia di pubblico previsto e, soprattutto, della partecipazione di organismi di produzione aventi sede in Sicilia ed interpreti, tecnici e lavoratori siciliani.

2. Al fine di favorire la formazione di un circuito permanente di distribuzione delle attività teatrali, l’Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato a stipulare convenzioni con organismi di distribuzione di spettacoli che colleghino la loro attività con i circuiti nazionali principali, tra i quali l’Ente teatro italiano (ETI) e l’Istituto nazionale del dramma antico (INDA).

 

     Art. 8. Convenzioni

1. L’Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione, al fine di potenziare gli interventi nei settori del teatro di cui all’articolo 3, comma 1, lettera h), è autorizzato a stipulare convenzioni con soggetti appartenenti alle prime tre fasce del programma di cui all’articolo 6, comma 6, che svolgono attività di:

a) formazione e di perfezionamento, nel territorio della Regione, di quadri professionali per attori e tecnici del settore teatrale, anche attraverso la propria attività, scuole di recitazione, laboratori teatrali, specie in aree meno fruite dalla programmazione teatrale regionale;

b) produzione e gestione di spettacoli classici da rappresentare prioritariamente nelle zone archeologiche, anche attraverso la collaborazione degli enti locali e dei festival e delle rassegne gestiti dalle strutture teatrali di cui ai precedenti articoli.

 

     Art. 9. Interventi per attrezzature

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 9 e 10 della legge regionale 10 dicembre 1985, n. 44, l’Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione è autorizzato a concedere contributi agli organismi teatrali privati, a compagnie teatrali con gestione cooperativa e loro consorzi, nei limiti della spesa riconosciuta ammissibile, per l’aggiornamento e l’acquisto di attrezzature, strumenti ed arredi necessari allo svolgimento di attività teatrali.

2. L’ammontare del contributo di cui al comma 1 è determinato sulla base di istanza presentata dal legale rappresentante della struttura teatrale richiedente, corredata da documentazione giustificativa della spesa sostenuta, e può essere erogato in misura non superiore al 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile.

 

     Art. 10. Teatro per l’infanzia e la gioventù

1. Al fine di favorire organici progetti di promozione e di produzione nel campo del teatro per l’infanzia e la gioventù, l’Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione è autorizzato a concedere contributi fino al 70 per cento della spesa prevista e ritenuta ammissibile in favore di soggetti privati, di compagnie teatrali con gestione cooperativa e loro consorzi per l’organizzazione di attività esclusivamente destinate ai giovani che abbiano sede legale in Sicilia e svolgano attività per l’infanzia ed i giovani in modo prioritario da almeno due anni, certificata da produzioni, distribuzione e didattica teatrale.

2. Per l’individuazione degli aventi diritto ai benefici di cui al presente articolo, si tiene conto dell’attività realizzata negli anni precedenti anche nel quadro di accordi con enti locali o organismi scolastici attraverso organici programmi culturali, nonché la presenza di una direzione artistica di accertata qualificazione e la disponibilità di spazi idoneamente attrezzati.

 

     Art. 11. Teatro di figura

1. L’Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione è autorizzato a concedere contributi non superiori al 40 per cento delle spese ritenute ammissibili a soggetti che nel campo del teatro di figura svolgano attività di conservazione e diffusione del teatro dell’Opera dei pupi, riconosciuto dall’UNESCO bene immateriale dell’umanità, attraverso spettacoli, rassegne, festival e centri museali connessi alla diffusione e conservazione del teatro di figura.

2. Per i soggetti operanti nell’ambito del teatro di figura che abbiano la disponibilità di una sede teatrale, l’intervento può tenere conto anche delle spese di gestione dello spazio.

 

     Art. 12. Teatro amatoriale e studentesco

1. Per il sostegno delle attività amatoriali gestite da organismi siciliani, nonché per quelle gestite dalle scuole e dalle università, con il coinvolgimento degli studenti e per le attività teatrali gestite da associazioni che svolgono esclusivamente attività teatrale senza fine di lucro, l’Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione è autorizzato a stipulare convenzioni con gli organismi professionali del teatro siciliano di cui ai precedenti articoli, prevedendo la concessione in uso delle sale e la fornitura di apparecchiature e servizi artistici e teatrali in genere, a supporto delle attività svolte.

2. Per le medesime finalità, le province regionali e i comuni, nell’ambito dei compiti loro assegnati dal piano triennale delle attività teatrali di cui all’articolo 6, possono concedere l’uso degli immobili di loro disponibilità destinati ad attività teatrali.

 

     Art. 13. Contributi alle imprese che gestiscono sale destinate a rappresentazioni teatrali

1. L’Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione è autorizzato a concedere alle imprese che gestiscono sale destinate alle rappresentazioni teatrali, in possesso delle prescritte autorizzazioni, contributi per i costi di gestione della sala.

2. I contributi di cui al comma 1 sono erogati a seguito di istanza prodotta dai legali rappresentanti delle imprese aventi diritto, corredata dalla documentazione comprovante la spesa sostenuta e il possesso dei requisiti di legge, nella misura seguente:

a) fino al 40 per cento dei costi di gestione sostenuti dalle imprese che gestiscono spazi pari o superiori a cento posti e che garantiscono almeno sessanta giornate di spettacoli;

b) fino al 20 per cento dei costi di gestione sostenuti dalle imprese che gestiscono spazi inferiori a cento posti e che nell’arco dell’anno garantiscono almeno quaranta giornate di spettacoli.

3. Per la ripartizione dei contributi di cui al comma 1 tra gli aventi diritto l’Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione tiene conto dei seguenti criteri:

a) ricettività della struttura teatrale;

b) numero complessivo degli spettatori paganti e degli abbonamenti;

c) numero degli spettacoli rivolti all’infanzia.

 

     Art. 14. Accesso ai contributi

1. I contributi concessi ai sensi degli articoli 7, 9, 10, 11 e 13 non sono cumulabili, nel medesimo esercizio finanziario, con le altre misure di sostegno dell’attività teatrale previste dalla presente legge, ad eccezione del diritto ai contributi del programma annuale delle attività teatrali di cui all’articolo 6.

 

TITOLO III

Ordinamento regionale delle attività teatrali

 

     Art. 15. Osservatorio regionale delle attività teatrali

1. Presso l’Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione è istituito l’Osservatorio regionale delle attività teatrali, che espleta le seguenti funzioni:

a) esprime parere sul piano triennale delle attività culturali, con la presenza obbligatoria dei rappresentanti dell’Unione delle province siciliane e dell’Associazione dei comuni siciliani;

b) esprime pareri e valutazioni, su richiesta dell’Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, in ordine all’attuazione del programma annuale delle attività teatrali e delle altre misure previste dal Titolo II della presente legge;

c) svolge compiti di rilevazione, analisi e documentazione delle attività teatrali;

d) dialoga con l’Osservatorio nazionale dello spettacolo;

e) formula indirizzi e criteri per la conferenza regionale delle attività teatrali di cui all’articolo 16.

2. L’Osservatorio è nominato dal Presidente della Regione, sentita la competente Commissione legislativa dell’Assemblea regionale siciliana, ed è composto:

a) dall’Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, o da un suo delegato, che lo presiede;

b) dall’Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, o da un suo delegato;

c) dal Presidente della competente Commissione legislativa dell’Assemblea regionale siciliana, o da un suo delegato;

d) dal dirigente generale del Dipartimento regionale dei beni culturali ed ambientali e dell’educazione permanente o da un suo delegato;

e) dal dirigente generale del Dipartimento regionale dell’architettura e dell’arte contemporanea (DARC);

f) dal dirigente generale del Dipartimento regionale della pubblica istruzione o da un suo delegato;

g) dal dirigente generale del Dipartimento regionale del turismo, sport e spettacolo, o da un suo delegato;

h) da un rappresentante designato dal presidente dell’Unione delle province siciliane;

i) da un rappresentante designato dal presidente dell’Associazione dei comuni siciliani;

j) da quattro esperti nel settore dello spettacolo dal vivo, aventi comprovata esperienza professionale o didattica rispettivamente nella storia del teatro, nell’organizzazione dello spettacolo, nell’analisi economica e statistica dello spettacolo, nelle politiche culturali, designati dall’Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, sentita la competente commissione legislativa dell’Assemblea regionale siciliana;

k) da due rappresentanti delle associazioni teatrali e da un critico teatrale designati dall’Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, sentita la competente commissione legislativa dell’Assemblea regionale siciliana;

l) da un rappresentante designato dalle associazioni di cui all’articolo 6, comma 5;

m) da un rappresentante designato dal sindacato attori italiani e da uno designato dal sindacato dei lavoratori della comunicazione; n) dal direttore dell’ufficio scolastico regionale, o da un suo delegato;

o) da un rappresentante designato congiuntamente dalle organizzazioni delle cooperative teatrali e loro consorzi.

3. I componenti dell’Osservatorio restano in carica per quattro anni e possono essere confermati. Le funzioni di segreteria dell’Osservatorio sono svolte da un funzionario direttivo in servizio presso il Dipartimento regionale dei beni culturali ed ambientali e dell’educazione permanente.

4. La partecipazione ai lavori dell’Osservatorio è a titolo gratuito. La nomina a componente dell’Osservatorio e la partecipazione alle sue sedute è incompatibile con lo svolgimento di funzioni, cariche e attività riconducibili direttamente o indirettamente ai soggetti che presentano istanze o richieste di contributi ai sensi della presente legge.

5. L’Osservatorio, per proprie esigenze istruttorie, può nominare al suo interno commissioni e affidare alle stesse la trattazione di pareri o di valutazioni ad esso richieste.

 

     Art. 16. Conferenza regionale delle attività teatrali

1. L’Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione promuove la Conferenza regionale delle attività teatrali.

 

     Art. 17. Accademia di arte del dramma antico

1. La Regione promuove, attraverso l’Istituto nazionale del dramma antico (INDA), l’istituzione dell’Accademia di arte del dramma antico, avente lo scopo di favorire l’alta formazione per giovani artisti e tecnici teatrali di tutto il Mediterraneo mediante corsi, laboratori, attività teatrali scolastiche, incontri di studi, seminari, convegni, realizzazione e circuitazione di spettacoli, organizzazione di rassegne e festival.

 

TITOLO IV

Disposizioni transitorie e finali

 

     Art. 18. Abrogazioni e modifiche di norme

1. All’articolo 1, comma 1, lettera a), della legge regionale 16 agosto 1975, n. 66, come modificato dall’articolo 6, comma 2, e dall’articolo 7 della legge regionale 5 marzo 1979, n. 16, sono soppresse le parole ‘teatri ed auditori’.

2. Dall’1 gennaio 2008 è abrogato l’articolo 1 della legge regionale 7 maggio 1977, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni.

3. Per l’esercizio finanziario 2007 si applicano le disposizioni di cui all’articolo 1 della legge regionale 7 maggio 1977, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni.

4. Sono abrogati gli articoli 1, 2 e 3 della legge regionale 5 marzo 1979, n. 16.

 

     Art. 19. Disposizioni finanziarie

1. Per le finalità di cui all’articolo 6, con eccezione del comma 5, la spesa, determinata ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lettera g), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, è quantificata, per gli esercizi finanziari 2008 e 2009 in euro 900 migliaia annui. Al relativo onere si provvede mediante riduzione di pari importo della spesa autorizzata dall’articolo 59, comma 7, Tabella h), della legge regionale 8 febbraio 2007, n. 2, U.P.B. 9.3.1.3.2, capitolo 377712.

2. Per le finalità della presente legge, con esclusione della spesa di cui al comma 1, la spesa complessiva è valutata in euro 665 migliaia per l’esercizio finanziario 2007 ed euro 1.380 migliaia annui per gli esercizi finanziari 2008 e 2009. La spesa di cui al presente comma, iscritta nella U.P.B. 9.3.1.3.6, è come di seguito destinata:

 

Articolo

anno 2007

anno 2008

anno 2009

 

 

 

 

- articolo 6, comma 5

€ 50

€ 100

€ 100

(strutture teatrali private)

 

 

 

 

 

 

 

- articolo 7, comma 1, lettera a)

€ 50

€ 100

€ 100

(distribuzione e circuitazione spettacoli)

 

 

 

 

 

 

 

- articolo 7, comma 1, lettera b)

€ 50

€ 100

€ 100

(attività fuori dal territorio regionale)

 

 

 

 

 

 

 

- articolo 7, comma 1, lettera c)

€ 50

€ 100

€ 100

(rassegne e festival)

 

 

 

 

 

 

 

- articolo 7, comma 2

€ 50

€ 100

€ 100

(convenz. organismi di distribuz. spettacoli)

 

 

 

 

 

 

 

- articolo 8

€ 50

€ 100

€ 100

(convenzioni)

 

 

 

 

 

 

 

- articolo 9

€ 100

€ 150

€ 150

(adattamento di attrezzature)

 

 

 

 

 

 

 

- articolo 10

€ 50

€ 100

€ 100

(teatro per l’infanzia e la gioventù)

 

 

 

 

 

 

 

- articolo 11

€ 50

€ 100

€ 100

(teatro di figura)

 

 

 

 

 

 

 

- articolo 12

€ 50

€ 100

€ 100

(teatro amatoriale e studentesco)

 

 

 

 

 

 

 

- articolo 13

€ 50

€ 100

€ 100

(costi di gestione sale teatrali)

 

 

 

 

 

 

 

- articolo 15

€ 15

€ 30

€ 30

(Osservatorio regionale delle attività teatrali)

 

 

 

 

 

 

 

- articolo 16

--

€ 100

€ 100

(Conferenza regionale delle attività teatrali)

 

 

 

 

 

 

 

- articolo 17

€ 50

€ 100

€ 100

(Accademia d’arte del dramma antico)

 

 

 

 

3. Alla copertura degli oneri di cui al comma 2 si provvede, per l’esercizio finanziario 2007, mediante riduzione dell’importo di euro 665 migliaia delle disponibilità della U.P.B. 9.3.1.3.2, capitolo 376528, del bilancio della Regione per l’esercizio finanziario medesimo. Per gli esercizi finanziari 2008 e 2009 l’onere di euro 1.380 migliaia annui trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2007-2009, U.P.B. 9.3.1.3.2.

 

     Art. 20. Entrata in vigore

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.

2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.