§ 2.11.64 - L.R. 7 maggio 1977, n. 33.
Interventi per la valorizzazione dell'arte drammatica con particolare riguardo al repertorio siciliano.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:2. sviluppo sociale
Capitolo:2.11 informazione, beni e attività culturali
Data:07/05/1977
Numero:33


Sommario
Art. 1.  [1]


§ 2.11.64 - L.R. 7 maggio 1977, n. 33.

Interventi per la valorizzazione dell'arte drammatica con particolare riguardo al repertorio siciliano.

(G.U.R. 10 maggio 1977, n. 20).

 

Art. 1. [1]

     Nelle more di una legge organica sul teatro, l'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato a concedere contributi da destinarsi limitatamente all’anno 2005, per almeno il 50 per cento, a teatri con sede sociale nei comuni di cui all'articolo 156, lettera n), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e per il restante 50 per cento ad enti ed organizzazioni siciliani per iniziative artistico-culturali, dirette alla diffusione e alla conoscenza del dramma antico e del teatro contemporaneo e alla valorizzazione dell'arte drammatica, anche al di fuori del territorio della Regione [2].

     1 bis. I contributi di cui al primo comma sono ripartiti a livello territoriale con attribuzione proporzionale sulla base del numero degli abitanti di ciascuna delle province regionali e sono destinati, per il 70 per cento, a teatri con sede sociale in Sicilia che dispongono in esclusiva di struttura teatrale ubicata nel territorio regionale idonea alla rappresentazione in pubblico di spettacoli e che effettuano una stabile programmazione stagionale di attività di ospitalità e produzione teatrale, rimanendo esclusi dall'applicazione i teatri destinatari di contributi determinati per legge, e per il restante 30 per cento ad enti ed organizzazioni siciliani. [3]

 

     Artt. 2. - 4.

     (Omissis) [4].

 

 


[1] Articolo abrogato dall'art. 18 della L.R. 5 dicembre 2007, n. 25, con la decorrenza ivi indicata.

[2] Articolo sostituito con art. 5 L.R. 5 marzo 1979, n. 16 e così modificato dall’art. 127 della L.R. 28 dicembre 2004, n. 17, con la decorrenza indicata dall’art. 129 della stessa L.R. 17/2004.

[3] Comma aggiunto dall’art. 12 della L.R. 30 gennaio 2006, n. 1.

[4] Articoli abrogati con art. 5 L.R. 5 marzo 1979. n. 16.