§ 2.11.66 - L.R. 1 agosto 1977, n. 80.
Norme per la tutela, la valorizzazione e l'uso sociale dei beni culturali ed ambientali nel territorio della Regione siciliana.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:2. sviluppo sociale
Capitolo:2.11 informazione, beni e attività culturali
Data:01/08/1977
Numero:80


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6. 
Art. 7. 
Art. 8. 
Art. 9. 
Art. 10. 
Art. 11. 
Art. 12. 
Art. 13. 
Art. 14. 
Art. 15. 
Art. 16. 
Art. 17. 
Art. 18. 
Art. 19. 
Art. 20. 
Art. 21. 
Art. 22. 
Art. 23. 
Art. 24. 
Art. 25. 
Art. 26. 
Art. 27. 
Art. 28. 
Art. 29. 
Art. 30. 
Art. 31. 


§ 2.11.66 - L.R. 1 agosto 1977, n. 80.

Norme per la tutela, la valorizzazione e l'uso sociale dei beni culturali ed ambientali nel territorio della Regione siciliana.

(G.U.R. 3 agosto 1977, n. 36).

 

     Art. 1.

     La Regione siciliana, al fine di valorizzare il patrimonio storico- culturale dell'Isola e di sviluppare la più ampia fruizione dei beni culturali e ambientali e di ogni altro bene che possa costituire testimonianza di civiltà, provvede alla loro tutela e promuove le più idonee attività sociali e culturali.

     Nel rispetto del principio del pluralismo culturale ed assicurando la coincidenza dell'uso dei beni con la loro fruizione, la Regione siciliana promuove altresì lo sviluppo ed il coordinamento delle attività e delle strutture culturali degli enti locali o di interesse locale.

 

     Art. 2.

     I beni culturali ed ambientali oggetto della presente legge sono:

     1) paesistici, naturali, naturalistici e urbanistici [1];

     2) architettonici [2];

     3) archeologici;

     4) etno-antropologici;

     5) storici, artistici ed iconografici;

     6) bibliografici;

     7) archivistici.

 

     Art. 3.

     In attesa della riforma dell'Amministrazione regionale di cui alla L.R. 29 dicembre 1975, n. 86, tutte le attribuzioni di competenza della Regione nella materia dei beni culturali ed ambientali sono svolte dall'Assessorato regionale della pubblica istruzione, che assume la denominazione di Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione.

     Esso esercita, oltre alle funzioni previste dalla L.R. 29 dicembre 1962, n. 28, le funzioni previste dalla presente legge, nonché quelle di cui ai DD.P.R. 30 agosto 1975, nn. 635 e 637.

 

     Art. 4.

     E' istituito il Consiglio regionale per i beni culturali ed ambientali.

     La composizione, nel numero massimo di quindici membri, è stabilita con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per i beni culturali e l'identità siciliana, previo parere della V Commissione cultura, formazione e lavoro dell'Assemblea regionale siciliana e previa deliberazione della Giunta regionale [3].

     Partecipano ai lavori del Consiglio il Presidente e due componenti della Commissione legislativa beni culturali dell'Assemblea regionale siciliana [4].

     Il Consiglio regionale è presieduto dal Presidente della Regione o da un suo delegato.

     Alle sedute del Consiglio regionale partecipano con voto consultivo il Direttore regionale per i beni culturali e ambientali, nonché i Soprintendenti.

     Le funzioni di segretario sono svolte da un dirigente in servizio presso l'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione.

     Il Consiglio regionale è nominato con decreto del Presidente della Regione, dura in carica cinque anni ed i suoi componenti possono essere riconfermati.

 

     Art. 5.

     Il Consiglio regionale per i beni culturali ed ambientali è convocato dal Presidente almeno una volta ogni trimestre e comunque tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o gliene sia fatta richiesta da almeno 1/3 dei componenti.

     Il Consiglio adotta le proprie deliberazioni di regola a maggioranza semplice.

     Il Consiglio, per i singoli programmi da esso stabiliti, si articola in gruppi di lavoro, che possono invitare esperti italiani o stranieri di riconosciuto valore scientifico nonché sentire i Presidenti dei Consigli locali, rappresentanti di enti locali e di pubbliche Amministrazioni, di associazioni ed organismi operanti nel settore.

     Gli atti del Consiglio sono ordinariamente pubblici.

     Entro sei mesi dal relativo insediamento, il Consiglio regionale approva il proprio regolamento interno.

     Ai componenti del Consiglio compete, per ogni seduta del Consiglio e del gruppo di lavoro, un compenso fissato con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione [5].

     Le spese relative graveranno sul cap. 37692: «Spese per il funzionamento del Consiglio regionale e dei consigli locali per i beni culturali e ambientali» [6].

     Ai componenti il Consiglio regionale non residenti a Palermo sono corrisposti il rimborso delle spese di viaggio ed un'indennità di missione in conformità a quanto previsto per i dirigenti dell'Amministrazione regionale.

     Possono essere corrisposti agli esperti di cui al terzo comma del presente articolo, in relazione alla peculiarità degli apporti scientifico- culturali, i compensi previsti dall'art. 4 della L.R. 2 marzo 1962, n. 3, determinati con decreto motivato del Presidente della Regione.

 

     Art. 6.

     Il Consiglio regionale per i beni culturali ed ambientali:

     - fornisce indicazioni sullo schema del piano regionale per la tutela, la valorizzazione dei beni culturali ed ambientali e la loro fruizione sociale;

     - fornisce indicazioni per il censimento, l'inventario, la catalogazione e la fruizione dei beni culturali ed ambientali, fatte salve le convenzioni internazionali in materia di catalogazione;

     - fornisce indicazioni sui criteri di assunzione del personale scientifico, nonché sulla programmazione dei corsi di formazione aggiornamento e specializzazione del personale;

     - fornisce indicazioni per quanto di sua competenza sulla programmazione della Regione ed esprime pareri circa la relativa attuazione;

     - fornisce indicazioni anche in relazione all'elaborazione di eventuali proposte legislative concernenti la tutela dei beni culturali, il risanamento e la destinazione dei centri storici, la difesa e la valorizzazione delle coste, l'istituzione di parchi naturali ed archeologici, l'organizzazione di musei, gallerie e biblioteche e su ogni altra materia di competenza;

     - formula proposte sui metodi ed i criteri generali relativi all'ordinamento ed al funzionamento dei centri regionali di cui all'art. 9, nonché delle Sovraintendenze;

     - esprime pareri e formula proposte per la ricerca, la tutela e la valorizzazione dei beni naturali e culturali sottomarini [7].

     Il Consiglio esprime altresì pareri in materia di:

     1) concessione di scavi ad estranei alle Soprintendenze;

     2) partecipazione a manifestazioni e mostre che comportino trasferimenti di beni culturali;

     3) [8];

     4) [acquisti ed interventi su e per i beni culturali di valore superiore a lire 300 milioni] [9];

     5) concessioni demaniali che abbiano connessione con i beni culturali e ambientali di cui alla presente legge.

     Il Consiglio regionale svolge altresì ogni altra attività consultiva, di iniziativa, di studio e di verifica per l'attuazione della presente legge.

     (Omissis) [10].

 

     Art. 7. [11]

     [In considerazione dell'interesse nazionale connesso alla tutela ed alla valorizzazione dei beni culturali della Regione, ed al fine di garantire omogeneità di indirizzi a livello dell'intero territorio nazionale, il Consiglio regionale chiede pareri al Consiglio nazionale dei beni culturali ed ambientali in materia di concessione di scavi ad estranei alle Soprintendenze, nonché su tutte le questioni per le quali lo ritenga opportuno.]

 

     Art. 8.

     Fino all'approvazione del piano generale per la programmazione regionale, il piano regionale per la tutela, la valorizzazione e l'uso sociale dei beni culturali è approvato, su proposta dell'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, sentita la Commissione legislativa per i beni culturali dell'Assemblea regionale, con decreto del Presidente della Regione previa delibera della Giunta regionale.

 

     Art. 9.

     Sono istituiti i seguenti Centri regionali:

     1) Centro regionale per la progettazione, il restauro, e per le scienze naturali ed applicate ai beni culturali;

     2) Centro regionale per l'inventario, la catalogazione e la documentazione grafica, fotografica, aerofotografica, audiovisiva.

     I centri regionali sono organismi tecnico-scientifici sotto la vigilanza dell'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione; svolgono la loro attività nel rispetto degli indirizzi determinati dal Consiglio regionale e tengono collegamenti funzionali con le Soprintendenze e con gli Istituti centrali dello Stato che abbiano medesime attribuzioni.

 

     Art. 10.

     Fermo restando quanto previsto dal successivo art. 24, la gestione di ciascun centro sarà affidata ad un Comitato composto:

     - dal direttore;

     - da tre membri eletti dall'Assemblea regionale, scelti fra esperti nelle materie indicate all'art. 2 o fra titolari di cattedre in scienze umanistiche, con voto limitato a uno;

     - da tre rappresentanti eletti dal personale del centro;

     - da due dirigenti rispettivamente in servizio presso l'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione e presso la Ragioneria generale della Regione.

     Il Comitato elegge nel suo seno il Presidente, scelto fra i componenti elettivi o designati, e dura in carica cinque anni.

     II direttore del Centro è nominato per pubblico concorso per titoli specifici ed esami.

 

     Art. 11.

     Sono istituite le Soprintendenze per i beni culturali ed ambientali nel numero e nelle sedi di cui alla tabella A allegata alla presente legge.

     Le Soprintendenze per i beni culturali ed ambientali sono organi periferici dell'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione. Esse sostituiscono, a tutti gli effetti, le Soprintendenze trasferite alla Regione ai sensi dei DD.P.R. 30 agosto 1975, nn. 635 e 637.

 

     Art. 12.

     Ciascuna Soprintendenza si articola in sezioni tecnico-scientifiche in relazione alle caratteristiche ed alla natura dei beni di cui al precedente art. 2 alla cui tutela è preposta, e comunque deve prevedere le seguenti sezioni:

     - archeologica;

     - architettonico-urbanistica;

     - storico-artistica;

     - ambientale;

     - bibliografica.

 

     Art. 13.

     Le Soprintendenze per i beni culturali ed ambientali:

     1) provvedono al censimento, all'inventario, alla catalogazione, alla ricerca scientifica e al restauro dei beni culturali ed alla formazione delle carte archeologiche della relativa circoscrizione, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio regionale, avvalendosi anche della collaborazione delle Università e di istituti altamente specializzati, anche esteri;

     2) esercitano la tutela e la vigilanza sui beni culturali ed ambientali nel territorio di competenza e ne promuovono la ricerca e la valorizzazione;

     3) forniscono indicazioni in ordine alla formazione, alla specializzazione e all'aggiornamento del personale tecnico, scientifico ed ausiliario sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio regionale;

     4) rilasciano permessi di esportazione e di importazione dei beni culturali sentito il parere del Consiglio regionale, salvo quanto previsto dal terzo comma dell'art. 1 dei DD.P.R. 30 agosto 1975, nn. 635 e 637;

     5) svolgono ogni altra funzione prevista per le Soprintendenze di cui al D.P.R. 3 dicembre 1975, n. 805, e successive modifiche ed integrazioni, in quanto compatibili con la presente legge.

 

     Art. 14.

     Il Soprintendente e i responsabili delle sezioni tecnico-scientifiche predispongono il programma annuale di attività, e, entro il 31 gennaio di ciascun anno, la relazione annuale sull'attività svolta nell'anno precedente.

     La relazione annuale è trasmessa all'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione ed al Consiglio locale interessato.

     Il Soprintendente vigila sul regolare funzionamento dei servizi.

 

     Art. 15. [12]

     [Presso le Soprintendenze per i beni culturali ed ambientali sono istituiti i Consigli locali per i beni culturali ed ambientali.

     Ciascun Consiglio è composto:

     a) dai Presidenti delle Province della circoscrizione o da loro delegati;

     b) da tre membri eletti da ciascun Consiglio provinciale, con voto limitato a due, tra i consiglieri comunali della relativa Provincia;

     c) da tre membri eletti da ciascun consiglio provinciale, con voto limitato a due, tra i Presidenti dei distretti scolastici della circoscrizione;

     d) da tre membri eletti dal personale tecnico-scientifico della Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali;

     e) da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative, designati dalle rispettive confederazioni;

     f) da un esperto designato da ciascuna Curia vescovile, avente sede nella circoscrizione;

     g) da tre rappresentanti delle associazioni ricreative e culturali nazionali dei lavoratori maggiormente rappresentative;

     h) da tre esperti nelle materie di cui all'art. 2 eletti dai Consigli provinciali con voto limitato a due.

     Il Soprintendente competente partecipa, con voto consultivo, al Consiglio locale per i beni culturali ed ambientali.

     I membri del Consiglio sono nominati con decreto dell'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione.

     Il Consiglio dura in carica cinque anni.]

 

     Art. 16. [13]

     [Il Consiglio locale è insediato dall'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione entro trenta giorni dalla data del decreto di nomina.

     Nella seduta di insediamento il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il vice Presidente.

     Il Consiglio è convocato dal Presidente ogni tre mesi ed ogni qualvolta ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 dei componenti.

     Le funzioni di componente del Consiglio sono gratuite.

     Ai componenti è corrisposto, a carico dell'Amministrazione regionale, solo il rimborso delle spese di viaggio ed un'indennità di missione in conformità a quanto previsto per i dirigenti dell'Amministrazione regionale.]

 

     Art. 17. [14]

     [Il Consiglio locale per i beni culturali ed ambientali:

     - esprime pareri su richiesta del Consiglio regionale e degli enti locali;

     - formula proposte agli organi interessati in ordine alla tutela, valorizzazione dei beni culturali ed ambientali ed alla loro fruizione sociale;

     - promuove iniziative dirette all'individuazione dei beni culturali ed ambientali ed al censimento dei beni medesimi;

     - propone programmi, attività ed iniziative agli enti locali, alle istituzioni scolastiche e culturali, diretti alla più larga conoscenza e fruizione di beni culturali ed ambientali.

     Il Consiglio, per lo svolgimento delle proprie attribuzioni, si avvale delle relative Soprintendenze.]

 

     Art. 18.

     La ex biblioteca nazionale di Palermo, le biblioteche universitarie di Catania e Messina sono biblioteche regionali.

     La Biblioteca di Palermo assume la denominazione di Biblioteca centrale della Regione siciliana.

     La Biblioteca centrale della Regione ha il compito di:

     a) acquisire tutte le pubblicazioni edite in Sicilia;

     b) acquisire tutte le pubblicazioni stampate fuori dal territorio regionale, che riguardino la Sicilia;

     c) acquisire il materiale bibliografico necessario allo sviluppo della ricerca e della cultura nel territorio della Regione;

     d) costituire il catalogo regionale secondo le norme statali al riguardo e mantenere gli scambi di informazione con le biblioteche nazionali centrali e con l'Istituto centrale del catalogo;

     e) costituire e incrementare una microfilmoteca regionale ed un laboratorio per il restauro di materiale librario, di codici membranacei e cartacei, di pergamene, di materiale archivistico sia della Regione sia degli enti pubblici sia dei privati cui ne sia stato notificato in via amministrativa l'importante interesse storico.

     Le biblioteche regionali di Catania e Messina conservano le funzioni di biblioteche universitarie. I loro rapporti con le Università sono regolati da apposite convenzioni stipulate previo parere del Consiglio regionale.

     Alle biblioteche regionali è assegnata una dotazione finanziaria per l'attuazione dei compiti alle stesse assegnati e per la loro normale attività funzionale escluse le spese di competenza del Provveditorato generale della Regione.

 

     Art. 19.

     I musei, le gallerie, le pinacoteche delle Soprintendenze trasferite alla Regione assumono la denominazione rispettivamente di musei, gallerie, pinacoteche regionali.

     Ad essi ed al servizio museografico è assegnata una dotazione finanziaria per l'attuazione dei compiti istituzionali e la loro normale attività funzionale, escluse le spese di competenza del Provveditorato generale della Regione [15].

 

     Art. 20.

     L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio regionale per i beni culturali ed ambientali, è autorizzato ad istituire corsi di formazione, qualificazione e specializzazione per il personale addetto o da utilizzare per i beni culturali, anche mediante apposite convenzioni con università degli studi, enti ed istituti pubblici specializzati.

     L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è altresì autorizzato, sentito il Consiglio regionale, ad istituire borse di studio annuali in numero non superiore a 30, da utilizzarsi per motivate esigenze di alta specializzazione, presso qualificati istituti italiani o esteri.

     L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è altresì autorizzato a provvedere, anche mediante convenzioni con istituti di alta cultura, a pubblicazioni scientifiche e alla divulgazione culturale dell'attività delle Soprintendenze, dei centri regionali, delle biblioteche regionali, del Consiglio regionale.

 

     Art. 21.

     L'Assessorato regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione può, anche su richiesta degli enti locali interessati, procedere all'acquisto di cose mobili e immobili, soggette alle leggi vigenti di tutela, sulla base delle valutazioni effettuate dal competente ufficio tecnico erariale ed eventualmente all'esproprio per ragione di pubblica utilità ai sensi degli artt. 54, 55, 56 e 57 della L. 1 giugno 1939, n. 1089, e successive aggiunte e modificazioni.

     L'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione può procedere, altresì, all'acquisizione di opere di artisti italiani e stranieri al fine di incrementare il patrimonio regionale di arte contemporanea [16].

     Gli enti locali nel cui territorio ricade l'edificio o il bene culturale sono autorizzati, previa deliberazione del Consiglio, adottata con maggioranza assoluta dei consiglieri, a procedere all'acquisto ed al restauro degli stessi beni sulla base della valutazione del competente ufficio tecnico erariale [17].

     La valutazione dell'ufficio tecnico erariale può essere aumentata fino al 30 % in rapporto alla sussistenza di elementi storico-artistici e ambientali non rientranti fra quelli presi in considerazione, a norma delle vigenti disposizioni di legge, ai fini della determinazione dell'ammontare. La maggiorazione è effettuata dalla soprintendenza competente per territorio ed approvata dall'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, sentito il competente gruppo di lavoro del Consiglio regionale dei beni culturali ed ambientali [18].

     Per le finalità di cui al comma precedente, l'Assessorato regionale dei beni culturali e ambientali e della pubblica istruzione è autorizzato a concedere contributi pari al 95 % della spesa.

 

     Art. 22.

     Nel quadro dei programmi regionali previsti dalla L. 1 giugno 1977, n. 285, concernente provvedimenti per l'occupazione giovanile, sarà dato particolare rilievo all'utilizzazione dei giovani in compiti di sorveglianza, custodia, censimento, catalogazione, animazione culturale e in ogni altra attività connessa all'attuazione della presente legge.

 

     Art. 23.

     Con appositi provvedimenti legislativi saranno regolati le competenze, le funzioni e le attività delle istituzioni teatrali e musicali pubbliche, delle biblioteche e degli archivi degli enti locali, dei centri regionali di servizio culturale, l'eventuale scioglimento dell'Ente per i palazzi e le ville di Sicilia di cui alla L.R. 20 aprile 1967, n. 49, e del gabinetto di restauro di cui alla L.R. 14 luglio 1952, n. 29, nonché la programmazione dei contributi da destinare ad enti ed istituzioni pubbliche o aperte al pubblico per la finalità della presente legge.

 

     Art. 24.

     Con successiva legge, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente, saranno disciplinate la struttura, il funzionamento e l'organico del personale delle Soprintendenze, delle biblioteche e dei centri.

 

     Art. 25.

     Fino all'emanazione della legge di cui al precedente articolo tutte le Soprintendenze, i musei, le biblioteche e le gallerie esistenti nella Regione continuano ad assolvere alle funzioni ad essi attribuite dalle vigenti disposizioni.

 

     Art. 26.

     Nella tabella A allegata alla L.R. 23 marzo 1971, n. 7 le espressioni «Assessorato regionale della pubblica istruzione» e «Direzione regionale della pubblica istruzione» sono sostituite rispettivamente con «Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione» e: «Direzione regionale dei beni culturali ed ambientali e dell'educazione permanente» - «Direzione regionale della pubblica istruzione».

 

     Art. 27.

     Nella prima applicazione della presente legge le richieste di designazione dei componenti del Consiglio regionale per i beni culturali ed ambientali e dei Consigli locali di competenza di enti e organismi sono effettuate entro venti giorni dall'entrata in vigore della legge stessa.

     Trascorsi sessanta giorni dalla scadenza del termine stabilito dal comma precedente, l'autorità competente emana il provvedimento di costituzione anche in mancanza delle relative designazioni.

 

     Art. 28.

     Le disposizioni regionali in contrasto o comunque incompatibili con la presente legge sono abrogate.

 

     Art. 29.

     Per l'attuazione della presente legge, in aggiunta agli stanziamenti previsti sul bilancio ordinario, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1977, la spesa di lire 2.000 milioni così suddivisa:

     a) per l'art. 13, lire 100 milioni per spese di catalogazione ed inventariazione dei beni culturali;

     b) per l'art. 13, lire 800 milioni per conservazione e restauro dei beni monumentali;

     c) per l'art. 13, lire 500 milioni per scavi archeologici ivi comprese le espropriazioni;

     d) per l'art. 21, lire 500 milioni per contributi ai Comuni per l'acquisizione di edifici di rilevanza storica, artistica e architettonica;

     e) per l'art. 19, lire 50 milioni per musei, pinacoteche e gallerie regionali;

     f) per l'art. 20, lire 50 milioni per l'istituzione di borse di studio.

 

     Art. 30.

     Per l'attuazione della presente legge è autorizzata per l'anno finanziario 1978 la somma di lire 10.000 milioni, così suddivisi:

     a) per gli artt. 5, 6 e 15, lire 50 milioni per il funzionamento dei Consigli regionali e locali;

     b) per l'art. 6, lire 50 milioni per l'elaborazione delle linee del piano regionale per la tutela, la valorizzazione dei beni culturali e il loro uso sociale;

     c) per l'art. 9, lire 300 milioni per il finanziamento dei centri regionali del restauro e della catalogazione;

     d) per l'art. 20, lire 150 milioni per spese relative a corsi di formazione, qualificazione e specializzazione;

     e) per l'art. 20, lire 100 milioni per l'istituzione di borse di studio;

     f) per l'art. 18, lire 500 milioni per le biblioteche regionali;

     g) per l'art. 19, lire 800 milioni per i musei, le gallerie, le pinacoteche regionali;

     h) per l'art. 20, lire 50 milioni per le pubblicazioni scientifiche;

     i) per l'art. 21, lire 1.000 milioni per interventi diretti all'acquisizione di edifici monumentali;

     l) per l'art. 21, lire 2.000 milioni per contributi ai Comuni per l'acquisizione di edifici di rilevanza artistica, storica e architettonica;

     m) per l'art. 13, lire 500 milioni per catalogazione ed inventariazione dei beni culturali;

     n) per l'art. 13, lire 4.500 milioni per la tutela e la conservazione di beni monumentali, architettonici e opere d'arte mobili ivi comprese le opere di sicurezza e le attrezzature antifurto.

 

     Art. 31.

     All'onere di lire 2.000 milioni derivante dall'applicazione della presente legge e ricadente nell'esercizio finanziario 1977, si provvede con parte delle disponibilità del cap. 51603 del bilancio della Regione per l'anno in corso.

     All'onere di lire 10.000 milioni ricadente nell'esercizio 1978, si provvede con parte delle entrate tributarie della Regione.

 

 

TABELLA A

SOPRINTENDENZE PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI

 

Sede

Circoscrizione

Agrigento

Province di Agrigento,

 

Caltanissetta ed Enna

Catania

Provincia di Catania

Messina

Provincia di Messina

Palermo

Provincia di Palermo

Siracusa

Provincia di Ragusa e Siracusa

Trapani

Provincia di Trapani

 

 

 


[1] Punto così sostituito dall'art. 7 della L.R. 27 aprile 1999, n. 8.

[2] Punto così sostituito dall'art. 7 della L.R. 27 aprile 1999, n. 8.

[3] Comma così sostituito dall'art. 61 della L.R. 7 maggio 2015, n. 9.

[4] Comma aggiunto con art. 37 L.R. 7 novembre 1980, n. 116.

[5] L'originario sesto comma è stato così sostituito con art. 3 L.R. 26 luglio 1982, n. 67.

[6] L'originario sesto comma è stato così sostituito con art. 3 L.R. 26 luglio 1982, n. 67.

[7] Comma così modificato dall'art. 61 della L.R. 7 maggio 2015, n. 9.

[8] Punto abrogato dall’art. 29 della L.R. 9 agosto 2002, n. 9.

[9] Punto soppresso dall’art. 127 della L.R. 28 dicembre 2004, n. 17, con la decorrenza indicata dall’art. 129 della stessa L.R. 17/2004.

[10] Comma abrogato dall’art. 29 della L.R. 9 agosto 2002, n. 9.

[11] Articolo abrogato dall'art. 7 della L.R. 14 aprile 2006, n. 15.

[12] Articolo abrogato dall'art. 7 della L.R. 14 aprile 2006, n. 15.

[13] Articolo abrogato dall'art. 7 della L.R. 14 aprile 2006, n. 15.

[14] Articolo abrogato dall'art. 7 della L.R. 14 aprile 2006, n. 15.

[15] Comma così modificato dall'art. 49 della L.R. 14 maggio 2009, n. 6.

[16] Comma aggiunto dall’art. 127 della L.R. 28 dicembre 2004, n. 17, con la decorrenza indicata dall’art. 129 della stessa L.R. 17/2004.

[17] Comma così modificato con art. 2 L.R. 30 marzo 1981, n. 40.

[18] Comma aggiunto con art. 1 L.R. 30 marzo 1981, n. 40.