§ 5.3.192 - L.R. 31 dicembre 1974, n. 63.
Bilancio di previsione della Regione siciliana per l'anno finanziario 1975.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.3 norme finanziarie e di bilancio
Data:31/12/1974
Numero:63


Sommario
Art. 1.      E' autorizzato l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle imposte e delle tasse di ogni specie, escluse quelle indicate nella tabelle A, B e C annesse al D.P. Rep. 26 [...]
Art. 2.      E' approvato in lire 580.287.909.000 il totale generale della spesa della Regione siciliana per l'anno finanziario 1975.
Art. 3.      Il Presidente della Regione e gli Assessori regionali, in relazione alla loro preposizione, sono autorizzati al pagamento delle spese della Regione siciliana per l'anno finanziario 1975, in [...]
Art. 4.      Agli effetti dell'art. 40 del R. D. 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale sono considerate spese obbligatorie e d'ordine quelle di cui ai [...]
Art. 5.      I capitoli di spesa a favore dei quali è data facoltà di inscrivere somme con decreti da emanare in applicazione dell'art. 41 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del [...]
Art. 6.      Gli stanziamenti fissati da speciali disposizioni legislative sono inscritti nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1975 nell'importo indicato nell'allegato n. 1 alla [...]
Art. 7.      Per l'anno finanziario 1975 le somme che si inscrivono in dipendenza di speciali disposizioni legislative che demandano alla legge di bilancio di fissarne l'importo sono autorizzate [...]
Art. 8.      Il Presidente della Regione è autorizzato ad inscrivere con propri decreti agli appositi capitoli dello stato di previsione della spesa le somme che lo Stato od altri enti verseranno con [...]
Art. 9.      In corrispondenza con gli accertamenti delle entrate di cui al cap. 2913, il Presidente della Regione è autorizzato a inscrivere con propri decreti al cap. 20913 dello stato di previsione della [...]
Art. 10.      Il Presidente della Regione è autorizzato ad inscrivere con propri decreti agli appositi capitoli dello stato di previsione della spesa le somme che il Ministero dell'agricoltura e delle foreste [...]
Art. 11.      Il Presidente della Regione è autorizzato ad inscrivere, con propri decreti, all'apposito capitolo dello stato di previsione della spesa, le somme che la Cassa per il Mezzogiorno verserà con [...]
Art. 12.      Il Presidente della Regione è autorizzato ad inscrivere, con propri decreti e su richiesta delle amministrazioni interessate, ai capitoli di spesa del bilancio della Regione e del bilancio del [...]
Art. 13.      Il Presidente della Regione è autorizzato ad apportare, con propri decreti, allo stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1975, le variazioni occorrenti per l'attuazione delle [...]
Art. 14.      E' autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni per contributo a favore del fondo di quiescenza , previdenza ed assistenza per il personale della Regione , applicazione del disposto dell'art. 30, [...]
Art. 15.      Ai sensi dell'art. 5 della legge 9 ottobre 1971, 824 è autorizzata, per l'anno finanziario 1975, la spesa di lire 1.000 milioni a favore del fondo di quiescenza , previdenza e assistenza per il [...]
Art. 16.      Per la partecipazione diretta della Regione a mostre, fiere ed esposizioni , nazionali, internazionali ed esteri è autorizzata, per l'anno finanziario 1975, l'ulteriore spesa di lire di lire 5 [...]
Art. 17.      Per le finalità previste dall'art. 4 del D.L.P. Reg. 19 giugno 1950, n. 25, convertito in legge regionale 2 ottobre 1950, n. 72 è autorizzata, per l'anno finanziario 1975, l'ulteriore spesa di [...]
Art. 18.      Per le finalità di cui all'art. 1, 2 e 3, della legge regionale 30 dicembre 1960, n. 48 e successive aggiunte e modificazioni, è autorizzata, per l'anno finanziario 1975, l'ulteriore spesa di [...]
Art. 19.      Per le finalità dell'art. 1 della legge regionale 13 marzo 1963,n.18, è autorizzata, per l'anno finanziario 1975, l'ulteriore spesa di lire 106 milioni che si inscrive al cap. 6764 (Assessorato [...]
Art. 20.      Per le finalità dell'art. 1 della legge regionale 30 luglio 1969, n. 32, è autorizzata, per l'anno finanziario 1975, l'ulteriore spesa di lire 65 milioni che si inscrive al cap. 16768 [...]
Art. 21.      Per le finalità dell'art. 18 della legge regionale 20 marzo 1972, n. 11, è autorizzata, per l'anno finanziario 1975, l'ulteriore spesa di lire 63 milioni che si inscrive al cap. 16771 [...]
Art. 22.      Per le finalità di cui all'art. 4, lett. b e c, della legge regionale 30 dicembre 1960, n. 48, e successive aggiunte e modificazioni, è autorizzata, per l'anno finanziario 1975, l'ulteriore [...]
Art. 23.      Per le finalità della legge regionale 5 novembre 1965, n. 33, è autorizzata, per l'anno finanziario 1975 l'ulteriore spesa di lire 30 milioni che si inscrive al cap. 16903 (Assessorato regionale [...]
Art. 24.      Per le finalità di cui agli artt. 1, 7, 11, 13, 18 e 21 della legge regionale 27 dicembre 1969, n. 51, recante provvedimenti per la scuola materna in Sicilia, è autorizzata, per l'anno [...]
Art. 25.      Ai sensi dell'ultimo comma dell'art 8 del decreto legislativo del Presidente della Regione 10 aprile 1951, n. 9, è autorizzata, per l'anno finanziario 1975, la spesa di lire 8 milioni quale [...]
Art. 26.      Per le finalità dell'art. 1, secondo comma, della legge regionale 10 giugno 1974, n 15, è autorizzata per l'anno finanziario 1975, l'ulteriore spesa di lire 200 milioni che si inscrive al cap. [...]
Art. 27.      Per le finalità di cui alla legge regionale 26 maggio 1973, n. 24, recante provvedimenti per assicurare il trasporto gratuito agli alunni della scuola dell'obbligo e delle scuole medie [...]
Art. 28.      Per le finalità di cui all'art. 31 della legge regionale 12 aprile 1967, n. 46, è autorizzata, per l'anno finanziario 1975, l'ulteriore spesa di lire 400 milioni che si inscrive al cap 19554 [...]
Art. 29.      Per le finalità dell'art. 44 della legge regionale 12 aprile 1967, n. 46, è dell'art. 10 della legge regionale 1 luglio 1972, n 32, è autorizzata, per l'anno finanziario 1975, l'ulteriore spesa [...]
Art. 30.      Per le finalità dell'art. 34 della legge regionale 12 aprile 1967, n. 46, è autorizzata per l'anno finanziario 1975, l'ulteriore spesa di lire 296 milioni, che si inscrive al cap 19556 [...]
Art. 31.      E' autorizzata per l'anno finanziario 1975, la spesa di lire 594 milioni per contributo a pareggio dei bilanci delle Aziende termali che si inscrive al cap. 19605 (Assessorato regionale del [...]
Art. 32.      Per le finalità di cui agli artt. 1 e 2 della legge regionale 29 ottobre 1964, n. 26, è autorizzata, per l'anno finanziario 1975, l'ulteriore spesa di lire 2.950 milioni che si inscrive al cap [...]
Art. 33.      E' autorizzata la spesa di lire 2.500 milioni per contributo a pareggio del bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana per l'anno finanziario 1975, che si inscrive al [...]
Art. 34.      Ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 8 gennaio 1970, n. è autorizzata, per l'anno finanziario 1975, in aggiunta a quella prevista all'art. 39 della legge regionale 18 luglio 1974, n. 22, [...]
Art. 35.      Ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 5 febbraio 1956, n. 9, è autorizzato, a decorrere dall'anno finanziario 1975 per le finalità della legge regionale stessa e di quella 12 aprile 1952, [...]
Art. 36.      Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 3 della legge regionale 13 marzo 1964, n. 3, integrata dalla legge regionale 12 febbraio 1965, n. 2, è autorizzato il limite trentacinquennale di impegno di [...]
Art. 37.      Ai sensi dell'art. 6, primo comma, della legge regionale 7 agosto 1953, n. 46, è autorizzato a decorrere dall'anno finanziario 1975, il limite trentacinquennale di impegno di lire 500 milioni [...]
Art. 38.      Per le finalità di cui all'art. 4, lett. d, della legge regionale 30 dicembre 1960, n 48, e successive aggiunte e modificazioni è autorizzata, per l'anno finanziario 1975, l'ulteriore spesa di [...]
Art. 39.      La spesa autorizzata con l'art 46 della legge regionale 18 luglio 1974, n. 22, inscritta al cap. 26858 - Assessorato regionale del lavoro e della cooperazione - destinata all'aumento del fondo [...]
Art. 40.      Per il completamento delle costruzioni degli edifici da adibire a colonia finanziate con la legge regionale 20 settembre 1975, n. 54, è autorizzata, per l'anno finanziario 1975, la spesa di lire [...]
Art. 41.      Per le finalità di cui all'art. 1 della legge regionale 30 dicembre 1960, n. 45, e successive aggiunte e modifiche è autorizzata, per l'anno finanziario 1975, l'ulteriore spesa di lire 120 [...]
Art. 42.      Al fine di consentire la tempestiva erogazione degli emolumenti ai maestri delle scuole sussidiarie, l'Assessore regionale per la pubblica istruzione è autorizzato a disporre, all'inizio [...]
Art. 43.      Per le finalità previste dagli artt. 24, 25, 26 e 27 della legge regionale 12 aprile 1967, n. 46, è autorizzata, per l'anno finanziario 1975, l'ulteriore spesa di lire 2.050 milioni che si [...]
Art. 44.      Per le finalità degli artt. 1 e 3 della legge regionale 1 luglio 1972, n 32, è autorizzata, per l'anno finanziario, 1975, l'ulteriore limite ventennale di impegno annuo di lire 1800 milioni che [...]
Art. 45.      Per le finalità dell'art. 14 della legge regionale 1 luglio 1972, n. 32, è autorizzata, per l'anno finanziario 1975, l'ulteriore spesa di lire 50 milioni che si inscrive al cap. 29211 [...]
Art. 46.      E' approvato il bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana per l'anno finanziario 1975, allegato al presente bilancio sotto l'appendice n. 1.
Art. 47.      E' approvato il bilancio dell'Azienda del fondo di solidarietà nazionale per l'anno finanziario 75, allegato al presente bilancio sotto l'appendice n. 2.
Art. 48.      I residui risultanti dal 1° gennaio 1975 sui capitoli aggiunti allo stato di previsione della spesa dei bilanci della Regione, dell'Azienda delle foreste demaniali e del fondo di solidarietà [...]
Art. 49.      I residui risultanti alla chiusura dell'esercizio 1974 su ciascuno dei capitoli dal n. 17452 al n. 17464, soppressi dal 1° gennaio 1975, si intendono trasferiti ai corrispondenti capitoli di [...]
Art. 50.      Ai fini dell'applicazione dell'art. 4, n. 4, della legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli Assessori regionali, [...]
Art. 51.      Sono approvati il quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1975 ed il quadro generale riepilogativo dei bilanci della Regione, del fondo di solidarietà [...]
Art. 52.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.


§ 5.3.192 - L.R. 31 dicembre 1974, n. 63.

Bilancio di previsione della Regione siciliana per l'anno finanziario 1975.

(G.U.R. 4 gennaio 1975, n. 1).

 

Art. 1.

     E' autorizzato l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle imposte e delle tasse di ogni specie, escluse quelle indicate nella tabelle A, B e C annesse al D.P. Rep. 26 luglio 1965, n. 1074, che per il secondo comma dell'art. 36 dello Statuto della Regione sono riservate allo Stato, nonché il versamento nella Cassa della Regione delle somme e dei proventi dovuti per l'anno finanziario 1975, giusto lo stato di previsione dell'entrata annesso alla presente legge (tabella A).

     E' altresì autorizzata l'emanazione dei provvedimenti necessari per rendere esecutivi i ruoli delle imposte dirette per l'anno finanziario medesimo.

 

     Art. 2.

     E' approvato in lire 580.287.909.000 il totale generale della spesa della Regione siciliana per l'anno finanziario 1975.

 

     Art. 3.

     Il Presidente della Regione e gli Assessori regionali, in relazione alla loro preposizione, sono autorizzati al pagamento delle spese della Regione siciliana per l'anno finanziario 1975, in conformità dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge (tabella B )

 

     Art. 4.

     Agli effetti dell'art. 40 del R. D. 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale sono considerate spese obbligatorie e d'ordine quelle di cui ai capitoli riportati nell'elenco n. 1 annesso alla tabella B della presente legge.

 

     Art. 5.

     I capitoli di spesa a favore dei quali è data facoltà di inscrivere somme con decreti da emanare in applicazione dell'art. 41 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale, sono quelli riportati negli elenchi nn. 2 e 3 annessi alla tabella B della presente legge.

 

     Art. 6.

     Gli stanziamenti fissati da speciali disposizioni legislative sono inscritti nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1975 nell'importo indicato nell'allegato n. 1 alla presente legge.

 

     Art. 7.

     Per l'anno finanziario 1975 le somme che si inscrivono in dipendenza di speciali disposizioni legislative che demandano alla legge di bilancio di fissarne l'importo sono autorizzate nell'ammontare indicato nell'allegato n. 2 alla presente legge.

 

     Art. 8.

     Il Presidente della Regione è autorizzato ad inscrivere con propri decreti agli appositi capitoli dello stato di previsione della spesa le somme che lo Stato od altri enti verseranno con l'imputazione al cap. n. 20911 dello stato di previsione dell'entrata, per interventi da effettuare nel territorio della Regione.

     Il Presidente della Regione è altresì autorizzato ad istituire nuovi capitoli nello stato di previsione della spesa in relazione alla specifica destinazione delle somme versate.

 

     Art. 9.

     In corrispondenza con gli accertamenti delle entrate di cui al cap. 2913, il Presidente della Regione è autorizzato a inscrivere con propri decreti al cap. 20913 dello stato di previsione della spesa, le somme che lo Stato assegnerà alla Regione per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo ai sensi dell'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

 

     Art. 10.

     Il Presidente della Regione è autorizzato ad inscrivere con propri decreti agli appositi capitoli dello stato di previsione della spesa le somme che il Ministero dell'agricoltura e delle foreste verserà con l'imputazione al cap. n. 2951 dello stato di previsione dell'entrata per interventi da effettuarsi nel territorio della Regione anche in dipendenza della legge 27 ottobre 1966, n. 910, che trova applicazione nel territorio della Regione siciliana.

     Le norme di cui all'art. 40 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, che trova applicazione nel territorio della Regione siciliana.

     Le norme di cui all'art. 40 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 e che emanate dallo Stato in dipendenza della delega contenuta nell'art. 58 della predetta legge si applicano anche gli interventi previsti dalla vigente legislazione regionale in materia di agricoltura e foreste.

     Il Presidente della Regione è altresì autorizzato ad istituire nuovi capitoli nello stato di previsione della spesa in relazione alla specifica destinazione delle somme.

 

     Art. 11.

     Il Presidente della Regione è autorizzato ad inscrivere, con propri decreti, all'apposito capitolo dello stato di previsione della spesa, le somme che la Cassa per il Mezzogiorno verserà con imputazione al cap. n. 20955 dello stato di previsione dell'entrata, per le spese generali relative all'attività svolta dall'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste per conto della Cassa stessa.

 

     Art. 12.

     Il Presidente della Regione è autorizzato ad inscrivere, con propri decreti e su richiesta delle amministrazioni interessate, ai capitoli di spesa del bilancio della Regione e del bilancio del fondo di solidarietà nazionale sui quali sono state imputate le anticipazioni corrisposte alle imprese appaltatrici di lavori o fornitrici di beni o servizi ai sensi dell'art. 12, commi sesto, settimo e ottavo del R. D. 18 novembre 1923, n. 2440, modificato dal D. P. Rep. 30 giugno 1972, n. 627, le somme corrispondenti ai recuperi affluiti ai capitoli 3256 e 3104, rispettivamente dello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione e del bilancio del fondo di solidarietà nazionale.

 

     Art. 13.

     Il Presidente della Regione è autorizzato ad apportare, con propri decreti, allo stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1975, le variazioni occorrenti per l'attuazione delle finalità previste dalla legge regionale concernenti < Provvedimenti per la pesca > e successive modifiche utilizzando parte delle disponibilità del cap. 20911 a tal fine destinate come dall'elenco n. 4 annesso alla tabella B della presente legge.

 

     Art. 14.

     E' autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni per contributo a favore del fondo di quiescenza , previdenza ed assistenza per il personale della Regione , applicazione del disposto dell'art. 30, lett. f, della legge regionale 23 marzo 1962, n. 2, che si inscrive al cap. 10295 (Presidenza della Regione)

 

     Art. 15.

     Ai sensi dell'art. 5 della legge 9 ottobre 1971, 824 è autorizzata, per l'anno finanziario 1975, la spesa di lire 1.000 milioni a favore del fondo di quiescenza , previdenza e assistenza per il personale della Regione per gli oneri derivanti dall'applicazione della legge 24 maggio 1970, n. 336, che si inscrive al cap. 10295 ( Presidenza della Regione).

 

     Art. 16.

     Per la partecipazione diretta della Regione a mostre, fiere ed esposizioni , nazionali, internazionali ed esteri è autorizzata, per l'anno finanziario 1975, l'ulteriore spesa di lire di lire 5 milioni che si inscrive al cap. 15854 (Assessorato regionale dell'industria e del commercio).

 

     Art. 17.

     Per le finalità previste dall'art. 4 del D.L.P. Reg. 19 giugno 1950, n. 25, convertito in legge regionale 2 ottobre 1950, n. 72 è autorizzata, per l'anno finanziario 1975, l'ulteriore spesa di lire 40 milioni che si inscrive al cap. 15913 ( Assessorato regionale dell'industria e del commercio).

 

     Art. 18.

     Per le finalità di cui all'art. 1, 2 e 3, della legge regionale 30 dicembre 1960, n. 48 e successive aggiunte e modificazioni, è autorizzata, per l'anno finanziario 1975, l'ulteriore spesa di lire 470 milioni che si inscrive quanto a lire 183 milioni al cap. 16761, quanto a lire 177 milioni al cap. 16762, quanto a lire 110 milioni al cap. 16763 (Assessorato regionale del lavoro e della cooperazione).

 

     Art. 19.

     Per le finalità dell'art. 1 della legge regionale 13 marzo 1963,n.18, è autorizzata, per l'anno finanziario 1975, l'ulteriore spesa di lire 106 milioni che si inscrive al cap. 6764 (Assessorato regionale del lavoro e della cooperazione).

 

     Art. 20.

     Per le finalità dell'art. 1 della legge regionale 30 luglio 1969, n. 32, è autorizzata, per l'anno finanziario 1975, l'ulteriore spesa di lire 65 milioni che si inscrive al cap. 16768 (Assessorato regionale del lavoro e della cooperazione).

 

     Art. 21.

     Per le finalità dell'art. 18 della legge regionale 20 marzo 1972, n. 11, è autorizzata, per l'anno finanziario 1975, l'ulteriore spesa di lire 63 milioni che si inscrive al cap. 16771 (Assessorato regionale del lavoro e della cooperazione).

 

     Art. 22.

     Per le finalità di cui all'art. 4, lett. b e c, della legge regionale 30 dicembre 1960, n. 48, e successive aggiunte e modificazioni, è autorizzata, per l'anno finanziario 1975, l'ulteriore spesa di lire 204 milioni che si inscrive quanto a lire 48 milioni al cap. 16812 e quanto a lire 156 milioni al cap. 16813 (Assessorato regionale del lavoro e della cooperazione).

 

     Art. 23.

     Per le finalità della legge regionale 5 novembre 1965, n. 33, è autorizzata, per l'anno finanziario 1975 l'ulteriore spesa di lire 30 milioni che si inscrive al cap. 16903 (Assessorato regionale del lavoro e della cooperazione).

 

     Art. 24.

     Per le finalità di cui agli artt. 1, 7, 11, 13, 18 e 21 della legge regionale 27 dicembre 1969, n. 51, recante provvedimenti per la scuola materna in Sicilia, è autorizzata, per l'anno finanziario 1975, l'ulteriore spesa di lire 2.670 milioni che si inscrive al cap 17302 (Assessorato regionale della pubblica istruzione).

 

     Art. 25.

     Ai sensi dell'ultimo comma dell'art 8 del decreto legislativo del Presidente della Regione 10 aprile 1951, n. 9, è autorizzata, per l'anno finanziario 1975, la spesa di lire 8 milioni quale contributo nelle spese di funzionamento della scuola di perfezionamento di diritto regionale presso l'Università di Palermo, che si inscrive al cap. 17555 (Assessorato regionale della pubblica istruzione).

 

     Art. 26.

     Per le finalità dell'art. 1, secondo comma, della legge regionale 10 giugno 1974, n 15, è autorizzata per l'anno finanziario 1975, l'ulteriore spesa di lire 200 milioni che si inscrive al cap. 17563 (Assessorato regionale della pubblica istruzione).

 

     Art. 27.

     Per le finalità di cui alla legge regionale 26 maggio 1973, n. 24, recante provvedimenti per assicurare il trasporto gratuito agli alunni della scuola dell'obbligo e delle scuole medie superiori, è autorizzata, per l'anno finanziario 1975, l'ulteriore spesa di lire 800 milioni che si inscrive al cap. 17806 (Assessorato regionale della Pubblica istruzione).

 

     Art. 28.

     Per le finalità di cui all'art. 31 della legge regionale 12 aprile 1967, n. 46, è autorizzata, per l'anno finanziario 1975, l'ulteriore spesa di lire 400 milioni che si inscrive al cap 19554 (Assessorato regionale del turismo delle comunicazioni e dei trasporti).

 

     Art. 29.

     Per le finalità dell'art. 44 della legge regionale 12 aprile 1967, n. 46, è dell'art. 10 della legge regionale 1 luglio 1972, n 32, è autorizzata, per l'anno finanziario 1975, l'ulteriore spesa di lire 200 milioni che si inscrive al cap 19555 (Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti).

 

     Art. 30.

     Per le finalità dell'art. 34 della legge regionale 12 aprile 1967, n. 46, è autorizzata per l'anno finanziario 1975, l'ulteriore spesa di lire 296 milioni, che si inscrive al cap 19556 (Assessorato regionale del turismo delle comunicazioni e dei trasporti).

 

     Art. 31.

     E' autorizzata per l'anno finanziario 1975, la spesa di lire 594 milioni per contributo a pareggio dei bilanci delle Aziende termali che si inscrive al cap. 19605 (Assessorato regionale del turismo delle comunicazioni e dei trasporti).

     I contributi a pareggio sono versati alle Aziende termali entro trenta giorni dalla presentazione dei relativi bilanci.

 

     Art. 32.

     Per le finalità di cui agli artt. 1 e 2 della legge regionale 29 ottobre 1964, n. 26, è autorizzata, per l'anno finanziario 1975, l'ulteriore spesa di lire 2.950 milioni che si inscrive al cap 21231 (Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste).

 

     Art. 33.

     E' autorizzata la spesa di lire 2.500 milioni per contributo a pareggio del bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana per l'anno finanziario 1975, che si inscrive al cap. 21451 (Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste).

 

     Art. 34.

     Ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 8 gennaio 1970, n. è autorizzata, per l'anno finanziario 1975, in aggiunta a quella prevista all'art. 39 della legge regionale 18 luglio 1974, n. 22, la spesa di lire 1.800 milioni per l'incremento del fondo concorso interessi, costituito presso la Cassa regionale per il credito alle imprese artigiane (C.R.I.A.S.), che si inscrive al cap. 25603 (Assessorato regionale dell'industria e del commercio).

 

     Art. 35.

     Ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 5 febbraio 1956, n. 9, è autorizzato, a decorrere dall'anno finanziario 1975 per le finalità della legge regionale stessa e di quella 12 aprile 1952, n. 12, il limite trentacinquennale di impegno di lire 200 milioni annui che si inscrive al cap. 26121 (Assessorato regionale dei lavori pubblici).

 

     Art. 36.

     Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 3 della legge regionale 13 marzo 1964, n. 3, integrata dalla legge regionale 12 febbraio 1965, n. 2, è autorizzato il limite trentacinquennale di impegno di lire 9.500.000 annui decorrente dall'anno finanziario 1975 per le finalità della predetta legge regionale n. 3 che si inscrive al cap. 26221 (Assessorato regionale dei lavori pubblici).

 

     Art. 37.

     Ai sensi dell'art. 6, primo comma, della legge regionale 7 agosto 1953, n. 46, è autorizzato a decorrere dall'anno finanziario 1975, il limite trentacinquennale di impegno di lire 500 milioni annui per le finalità dell'art. 1 della predetta legge n. 46, che si inscrive al cap 26272 (Assessorato regionale dei lavori pubblici).

 

     Art. 38.

     Per le finalità di cui all'art. 4, lett. d, della legge regionale 30 dicembre 1960, n 48, e successive aggiunte e modificazioni è autorizzata, per l'anno finanziario 1975, l'ulteriore spesa di 2.330 milioni di lire che si inscrive al cap 26801 (Assessorato regionale del lavoro e della cooperazione).

 

     Art. 39.

     La spesa autorizzata con l'art 46 della legge regionale 18 luglio 1974, n. 22, inscritta al cap. 26858 - Assessorato regionale del lavoro e della cooperazione - destinata all'aumento del fondo di rotazione costituito presso l'Istituto regionale per il credito e la cooperative (I.R.C.A.C.) a norma dell'art. 3, punto 2 della legge regionale 7 febbraio 1963, n. 12, è incrementato, per l'anno finanziario 1975, di lire 500 milioni.

 

     Art. 40.

     Per il completamento delle costruzioni degli edifici da adibire a colonia finanziate con la legge regionale 20 settembre 1975, n. 54, è autorizzata, per l'anno finanziario 1975, la spesa di lire 90 milioni, che si inscrive al cap. 270204 (Assessorato regionale della pubblica istruzione).

 

     Art. 41.

     Per le finalità di cui all'art. 1 della legge regionale 30 dicembre 1960, n. 45, e successive aggiunte e modifiche è autorizzata, per l'anno finanziario 1975, l'ulteriore spesa di lire 120 milioni che si inscrive al cap. 27301 (Assessorato regionale della pubblica istruzione).

 

     Art. 42.

     Al fine di consentire la tempestiva erogazione degli emolumenti ai maestri delle scuole sussidiarie, l'Assessore regionale per la pubblica istruzione è autorizzato a disporre, all'inizio dell'esercizio finanziario, aperture di credito in favore dei Provveditori agli studi della Regione, per un importo complessivo pari al 20 per cento dell'ammontare della somma assegnata all'apposito capitolo di bilancio.

     E' autorizzato, altresì, a disporre, all'inizio dell'anno scolastico, un ulteriore accreditamento di fondi in favore dei Provveditori agli studi per provvedere alle spese stesse, in ragione del 30 per cento dello stanziamento di bilancio.

     L'Assessore regionale per la pubblica istruzione è autorizzato, inoltre, a disporre analoghe anticipazioni, in favore di consorzi di patronati scolastici, pari agli otto dodicesimi dello stanziamento inscritto in bilancio, per le scuole materne di cui alla legge regionale 27 dicembre 1969, n. 51.

 

     Art. 43.

     Per le finalità previste dagli artt. 24, 25, 26 e 27 della legge regionale 12 aprile 1967, n. 46, è autorizzata, per l'anno finanziario 1975, l'ulteriore spesa di lire 2.050 milioni che si inscrive al cap. 29209 (Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti).

 

     Art. 44.

     Per le finalità degli artt. 1 e 3 della legge regionale 1 luglio 1972, n 32, è autorizzata, per l'anno finanziario, 1975, l'ulteriore limite ventennale di impegno annuo di lire 1800 milioni che si inscrive al cap. 29210 (Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti).

 

     Art. 45.

     Per le finalità dell'art. 14 della legge regionale 1 luglio 1972, n. 32, è autorizzata, per l'anno finanziario 1975, l'ulteriore spesa di lire 50 milioni che si inscrive al cap. 29211 (Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti).

 

     Art. 46.

     E' approvato il bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana per l'anno finanziario 1975, allegato al presente bilancio sotto l'appendice n. 1.

 

     Art. 47.

     E' approvato il bilancio dell'Azienda del fondo di solidarietà nazionale per l'anno finanziario 75, allegato al presente bilancio sotto l'appendice n. 2.

 

     Art. 48.

     I residui risultanti dal 1° gennaio 1975 sui capitoli aggiunti allo stato di previsione della spesa dei bilanci della Regione, dell'Azienda delle foreste demaniali e del fondo di solidarietà nazionale per l'anno finanziario 1975, soppressi in seguito alla istituzione di capitoli di competenza aventi lo stesso oggetto, si intendono trasferiti a questi ultimi capitoli.

     I titoli di pagamento già emessi sugli stessi capitoli aggiunti si intendono tratti a carico dei corrispondenti capitoli di nuova istituzione.

 

     Art. 49.

     I residui risultanti alla chiusura dell'esercizio 1974 su ciascuno dei capitoli dal n. 17452 al n. 17464, soppressi dal 1° gennaio 1975, si intendono trasferiti ai corrispondenti capitoli di nuova istituzione aventi lo stesso oggetto.

     I residui risultanti alla chiusura dell'esercizio 1974 sul cap. 21611 soppresso dal 1° gennaio 1975, si intendono trasferiti al cap. 20721.

 

     Art. 50.

     Ai fini dell'applicazione dell'art. 4, n. 4, della legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli Assessori regionali, ciascuno per la parte di propria competenza, presentano alla Giunta regionale le proposte per la ripartizione territoriale dei fondi stanziati per le spese in conto capitale dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale e del bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali per l'anno finanziario 1975, con riferimento anche agli indici demografici, di disoccupazione, di emigrazione e del reddito medio pro-capite.

 

     Art. 51.

     Sono approvati il quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1975 ed il quadro generale riepilogativo dei bilanci della Regione, del fondo di solidarietà nazionale e dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana per l'anno medesimo:

 

 

             Quadro generale riassuntivo del bilancio

                   per l'anno finanziario 1975

 

+-------------------------------------------------------------+

|                           Entrata                           |

|-------------------------------------------------------------|

|Titolo I - Entrate tributarie                 329.557.300.000|

|Titolo II - Entrate extratributarie            80.490.609.000|

|   Totale titoli I e II    410.047.909.000    410.047.909.000|

|Spese Correnti                                204.221.200.000|

|                                                             |

|   Differenza              205.826.709.000                   |

|                                                             |

|Titolo III -  Alienazione ed                                 |

|ammortamento di beni patrimoniali                            |

|e rimborso di crediti                         115.240.000.000|

|                                                             |

|   Totale titoli I, II e III                  525.287.909.000|

|Accensione di prestiti                         55.000.000.000|

|                                                             |

|Totale comprensivo entrate                    580.287.909.000|

|-------------------------------------------------------------|

|                            Spesa                            |

|-------------------------------------------------------------|

|   Titolo I - Spese correnti                                 |

|                                                             |

|Presidenza della Regione                       80.861.444.000|

|Agricoltura e Foreste                          22.525.000.000|

|Enti Locali                                    19.486.005.000|

|Finanze                                        10.244.380.000|

|Industria e Commercio                           2.643.250.000|

|Lavori Pubblici                                 4.488.770.000|

|Lavoro e Cooperazione                          22.557.700.000|

|Pubblica Istruzione                            21.891.101.000|

|Sanità                                          5.859.300.000|

|Sviluppo Economico                              1.412.400.000|

|Turismo Comunicazioni e Trasporti              12.249.850.000|

|                                                             |

|                           204.221.200.000    204.221.200.000|

|                                                             |

|   Titolo II - Spese in conto capitale                       |

|                                                             |

|Presidenza della Regione                      117.823.500.000|

|Agricoltura e Foreste                          80.986.282.000|

|Enti Locali                                        25.000.000|

|Finanze                                         4.425.000.000|

|Industria e Commercio                          35.589.500.000|

|Lavori Pubblici                                17.809.000.000|

|Lavoro e Cooperazione                          18.685.000.000|

|Pubblica Istruzione                               480.000.000|

|Sanità                                          5.320.000.000|

|Sviluppo Economico                              2.690.000.000|

|Turismo Comunicazioni e Trasporti              16.445.206.000|

|                                                             |

|                           360.278.488.000    360.278.488.000|

|                                                             |

|   Totale titoli I e II                       564.499.688.000|

|                                                             |

|Rimborso di prestiti        15.788.221.000     15.788.221.000|

|                                                             |

|   Totale Complessivo                                        |

|   Spese                   580.287.909.000    580.287.909.000|

+-------------------------------------------------------------+

 

 

     Quadro generale riepilogativo dei bilanci della Regione,

                del fondo di solidarietà nazionale

       e dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione

                   per l'anno finanziario 1975.

 

+--------------------------------------------------------------+

|           ENTRATA            |             SPESA             |

|------------------------------+-------------------------------|

|                              |                               |

|Bilancio della                |Bilancio della                 |

|Regione        580.287.909.000|Regione          80.287.909.000|

|                              |di  cui                        |

|Bilancio del                  |8.000.000.000                  |

|Fondo di soli-                |per  trasferi-                 |

|darietà nazio-                |menti  al  bi-                 |

|nale           148.010.000.000|lancio  del                    |

|di  cui                       |F.S.N. e                       |

|8.000.000.000                 |2.500.000.000                  |

|per trasferi-                 |per  trasferi-                 |

|menti dal bi-                 |menti  al  bi-                 |

|lancio della                  |lancio  della                  |

|Regione                       |A.FF.DD. della                 |

|                              |Regione                        |

|                              |                               |

|Bilancio della                |Bilancio   del                 |

|Azienda  delle                |Fondo di soli-                 |

|foreste  dema-                |darietà nazio-                 |

|niali  della                  |nale            148.010.000.000|

|Regione  sici-                |                               |

|liana            5.860.000.000|di  cui                        |

|di  cui                       |3.000.000.000                  |

|2.500.000.000                 |per  trasferi-                 |

|per  trasferi-                |menti  al  bi-                 |

|menti dal  bi-                |lancio  dell'-                 |

|lancio  della                 |A.FF.DD. della                 |

|Regione  e                    |Regione                        |

|3.000.000.000                 |                               |

|per  trasferi-                |                               |

|menti dal  bi-                |                               |

|lancio del                    |                               |

|F.S.N.                        |Bilancio della                 |

|                              |Azienda  delle                 |

|                              |foreste  dema-                 |

|                              |niali  della                   |

|                              |Regione  sici-                 |

|                              |liana           720.657.909.000|

|                              |                               |

|Totale  com-                  |Totale  com-                   |

|plessivo   en-                |plessivo  spe-                 |

|trate          734.157.909.000|se              734.157.909.000|

|                              |                               |

|Totale  com-                  |                               |

|plessivo                      |                               |

|entrate,  al                  |Totale    com-                 |

|netto dei tra-                |plessivo  spe-                 |

|sferimenti     720.657.909.000|se, al  netto   720.657.909.000|

+--------------------------------------------------------------+

 

 

     Art. 52.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.