§ 4.2.52 - L.R. 12 febbraio 1965, n. 2.
Integrazione della L. 13 marzo 1964, n. 3, concernente provvedimenti relativi alla costruzione e ricostruzione di edifici di enti di culto.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.2 lavori pubblici
Data:12/02/1965
Numero:2


Sommario
Art. 1.      L'ammontare dei contributi previsti dal primo comma dell'art. 1 della L. 13 marzo 1964, n. 3, è stabilita in misura pari alla differenza tra la rata annuale di ammortamento dei prestiti [...]
Art. 2.      I limiti d'impegno stabiliti al primo ed al terzo comma dell'art. 3 della L. 13 marzo 1964, n. 3, sono elevati, rispettivamente, di lire 1 milione e di lire 1 milione e 500 mila.
Art. 3.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.


§ 4.2.52 - L.R. 12 febbraio 1965, n. 2.

Integrazione della L. 13 marzo 1964, n. 3, concernente provvedimenti relativi alla costruzione e ricostruzione di edifici di enti di culto.

(G.U.R. 13 febbraio 1965, n. 7).

 

Art. 1.

     L'ammontare dei contributi previsti dal primo comma dell'art. 1 della L. 13 marzo 1964, n. 3, è stabilita in misura pari alla differenza tra la rata annuale di ammortamento dei prestiti contratti per le finalità della legge statale 18 aprile 1962, n. 168, ed il contributo concesso dal Ministero dei lavori pubblici ai sensi della legge statale predetta.

 

     Art. 2.

     I limiti d'impegno stabiliti al primo ed al terzo comma dell'art. 3 della L. 13 marzo 1964, n. 3, sono elevati, rispettivamente, di lire 1 milione e di lire 1 milione e 500 mila.

     Alla spesa ricadente nell'esercizio in corso si fa fronte utilizzando la disponibilità di cui al cap. 607 del bilancio della Regione per l'esercizio medesimo.

 

     Art. 3.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.