§ 3.13.25 – L.R. 12 aprile 1967, n. 46.
Provvedimenti per lo sviluppo dell'economia turistica nella Regione siciliana.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.13 turismo e industria alberghiera
Data:12/04/1967
Numero:46


Sommario
Art. 1.      E istituito presso l'I.R.F.I.S., a norma dell'art. 7 del relativo statuto, ed a carico del bilancio della Regione un fondo di rotazione in gestione separata destinato al finanziamento di [...]
Art. 2.      Il fondo di rotazione è costituito
Art. 3.      A carico del fondo previsto dall'art. 1 è concessa la garanzia sussidiaria fino al 30% dell'intero ammontare delle singole operazioni di finanziamento effettuato dagli istituti ed aziende di [...]
Art. 4.      Le operazioni di finanziamento previste dal precedente art. 1 non possono gravare sui beneficiari, per interessi, diritti di commissione ed ogni altro onere accessorio, in misura superiore [...]
Art. 5.      Per la concessione dei prestiti previsti dall'art. 1 si applicano le disposizioni contenute negli artt. 1, 2, 3, 8, 9, 11, 14 e 15 del regolamento regionale 9 aprile 1956, n. 1, modificato con [...]
Art. 6.      La misura dei prestiti per le iniziative indicate al precedente art. 1 non potrà superare, in rapporto alla spesa riconosciuta ammissibile, i seguenti limiti
Art. 7.      L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti è autorizzato a concedere per le iniziative indicate ai precedenti articoli, e che siano state ammesse a finanziamento, un [...]
Art. 8.      Nella concessione dei finanziamenti previsti dall'art. 1 è accordata preferenza alle iniziative rientranti fra quelle elencate in detto articolo che siano ammesse a finanziamenti in base a leggi [...]
Art. 9.      Il Comitato regionale per il credito ed il risparmio fissa annualmente entro il 31 gennaio, su proposta dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti e tenuto conto [...]
Art. 10.      Alla gestione del fondo previsto all'art. 9 provvede il Comitato previsto dall'art. 10 della L. 5 agosto 1957, n. 51, integrato con il diritto a voto da due esperti tecnici nominati [...]
Art. 11.      Le disposizioni, le garanzie e le esenzioni tutte che regolano l'attività dell'I.R.F.I.S., e previste nelle LL. 22 giugno 1950, n. 445, 11 aprile 1953, n. 298, 27 luglio 1962, n. 1228, nonché [...]
Art. 12.      L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti può concedere contributi a favore di enti, società o privati nella misura del 35% della spesa ritenuta ammissibile per la [...]
Art. 13.      I contributi sono concessi con decreto dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti con le modalità previste dal D.P.Reg. 22 novembre 1955, n. 8, sentito il parere del [...]
Art. 14.      Le opere che abbiano ottenuto il contributo previsto dai precedenti articoli non possono essere ammesse ai benefici previsti dal titolo I della presente legge nonché ad altre provvidenze [...]
Art. 15.      L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti è autorizzato all'erogazione di contributi in misura pari alle somme versate a titolo di tasse di registro ed ipotecarie [...]
Art. 16.      I contributi previsti all'articolo precedente competono per i cennati tributi relativi agli atti concernenti l'emissione di obbligazioni da parte di società per azioni o in accomandita, aventi [...]
Art. 17.      L'Assessore è altresì autorizzato all'erogazione di contributi in misura pari alle somme versate a titolo di tasse di registro ed ipotecarie per gli atti concernenti trasformazioni, fusione, [...]
Art. 18.      L'Assessore è autorizzato a concedere contributi in misura pari alle somme versate a titolo di tasse di registro ed ipotecarie relative agli atti con i quali da parte di privati, enti o società [...]
Art. 19.      I contributi previsti agli artt. 15, 16, 17 e 18, previa istanza debitamente documentata da presentare all'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti, sono concessi con [...]
Art. 20.      Sono istituite, a decorrere dall'anno scolastico 1966-67, 60 borse di studio all'anno di cui
Art. 21.      L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti è autorizzato a concedere contributi ad enti ed istituti per la formazione e per l'elevazione professionale del personale [...]
Art. 24.      L'Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti è autorizzato a concorrere, mediante l'erogazione di contributi, nelle spese per l'esercizio di collegamenti continuativi di [...]
Art. 25.      L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti è autorizzato inoltre a concedere contributi per i servizi di trasporto a carattere non continuativo di interesse turistico
Art. 26.      La misura dei contributi previsti ai precedenti articoli non può superare il 50% del costo di esercizio relativo al servizio per il quale il contributo è accordato
Art. 27.      L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti è autorizzato a stipulare apposite convenzioni pluriennali per la concessione di contributi ad imprese o enti regolarmente [...]
Art. 28.      L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti è autorizzato a concedere i seguenti contributi a favore degli enti turistici sottoposti alla sua vigilanza e tutela ai sensi [...]
Art. 29.      I contributi previsti dall'articolo precedente sono ripartiti in relazione ai programmi annuali di attività degli enti provinciali per il turismo, delle Aziende autonome di cura, soggiorno e [...]
Art. 30.      Entro il mese di giugno di ciascun anno l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti, sentiti gli Enti provinciali per il turismo, e previo parere del Consiglio regionale [...]
Art. 30-bis.      L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti è autorizzato a concedere contributi per la realizzazione di manifestazioni turistiche, ricreative, sportive che, pur non [...]
Art. 31.      L'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti è autorizzato ad assumere direttamente o a mezzo di enti che abbiano tra le loro finalità l'attuazione delle iniziative [...]
Art. 34.      L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti predispone annualmente e realizza un organico piano di propaganda diretta ad incrementare il movimento turistico verso la [...]
Art. 35.      Ai fini della formulazione del programma previsto dall'articolo precedente, e dei bandi di concorso previsti dal successivo comma, l'Assessore per il turismo, le comunicazioni e i trasporti può [...]
Art. 36.      Del Consiglio regionale del turismo, dello spettacolo e dello sport, istituito con L. 23 aprile 1956, n. 30, fanno parte oltre ai membri previsti dall'art. 3 della detta legge
Art. 41.      Il concorso della Regione al fondo previsto dalla L.R. 28 dicembre 1953, n. 72 e corrispondente alle quote dei proventi dei diritti erariali derivanti dalle manifestazioni sportive con o senza [...]
Art. 42. 
Art. 43.      Per le finalità di cui ai seguenti articoli della presente legge è autorizzata la spesa a fianco di ciascun articolo indicata
Art. 44.      Per le finalità previste ai seguenti articoli della presente legge è autorizzata per ciascun esercizio la spesa a fianco di ciascun articolo indicata
Art. 45.      Il Presidente della Regione è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio
Art. 46. 
Art. 47.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione


§ 3.13.25 – L.R. 12 aprile 1967, n. 46. [1]

Provvedimenti per lo sviluppo dell'economia turistica nella Regione siciliana.

(G.U.R. 15 aprile 1967, n. 17).

TITOLO I

AGEVOLAZIONI CREDITIZIE PER LE

INIZIATIVE TURISTICHE E RICETTIVE

 

Art. 1.

     E istituito presso l'I.R.F.I.S., a norma dell'art. 7 del relativo statuto, ed a carico del bilancio della Regione un fondo di rotazione in gestione separata destinato al finanziamento di iniziative turistiche alberghiere aventi per oggetto:

     a) la costruzione, la trasformazione, l'ampliamento, l'ammodernamento di impianti alberghieri, villaggi turistici, a tipo alberghiero o a carattere misto-residenziale, autostelli, alberghi per la gioventù, campeggi rifugi, posti di ristoro, case per ferie ad uso collettivo, impianti e stabilimenti idrotermominerali;

     b) opere ed impianti costituenti coefficiente per l'incremento del turismo e per la valorizzazione delle caratteristiche climatiche, paesistiche, quali stabilimenti balneari, slittovie, sciovie panoramiche, funivie, nonché opere a carattere sportivo e ricreativo aventi carattere di complementarietà rispetto a quelli considerati alla precedente lett. a);

     c) agenzie di viaggio ed uffici di informazioni turistiche, nonché mostre mercato di prodotti caratteristici dell'artigianato artistico, ad iniziativa di enti o di associazioni;

     d) attrezzature ed arredamenti necessari per le iniziative considerate nelle precedenti lettere;

     e) l'acquisto del terreno occorrente per gli impianti e per la sistemazione delle attrezzature necessarie previsti alle precedenti lettere, purché la relativa spesa riconosciuta dall'ufficio tecnico erariale non superi il 30% dell'effettivo costo della costruzione e il terreno medesimo sia vincolato alla funzionalità dei singoli impianti.

     Le opere ammesse ai benefici previsti dai primi due titoli della presente legge, si considerano di pubblica utilità a tutti gli effetti della L. 25 giugno 1865, n. 2359, e successive aggiunte e modificazioni.

 

     Art. 2.

     Il fondo di rotazione è costituito:

     a) da un apporto iniziale della Regione siciliana di lire 5 miliardi e 500 milioni;

     b) dai proventi dell'imposta di soggiorno destinati all'esercizio del credito alberghiero;

     c) dai rientri provenienti dalle operazioni di finanziamento disposte in applicazione della L. 28 gennaio 1956, n. 3;

     d) dagli stanziamenti previsti all'art. 4 della citata L. 28 gennaio 1955, n. 3, ricadenti nell'anno finanziario 1967 e successivi.

 

     Art. 3.

     A carico del fondo previsto dall'art. 1 è concessa la garanzia sussidiaria fino al 30% dell'intero ammontare delle singole operazioni di finanziamento effettuato dagli istituti ed aziende di credito operanti in Sicilia per le finalità indicate nel medesimo art. 1.

     Le disponibilità del fondo sono utilizzate:

     a) fino alla concorrenza del 50% ad accreditamenti in appositi conti correnti aperti presso l'I.R.F.I.S. in favore degli istituti ed aziende di credito che effettuino le operazioni indicate dal precedente art. 1 ed ammesse alla garanzia sussidiaria prevista al primo comma del presente articolo.

     Gli accreditamenti sono effettuati in misura pari all'ammontare della garanzia concessa e sono estinti negli stessi limiti di tempo delle operazioni alle quali si riferiscono;

     b) per la restante parte, quale fondo di rotazione di prestiti e di aperture di credito per le finalità previste nell'art. 1.

 

     Art. 4.

     Le operazioni di finanziamento previste dal precedente art. 1 non possono gravare sui beneficiari, per interessi, diritti di commissione ed ogni altro onere accessorio, in misura superiore all'1,50%.

     La durata massima dei mutui è fissata in 20 anni per le spese relative alle opere ed all'acquisizione del terreno ed in anni 10 per le attrezzature e per l'arredamento.

     Per le operazioni previste dalla lett. a del comma secondo del precedente articolo può essere concesso un contributo sugli interessi nella misura necessaria perché essi non gravino sui beneficiari in misura superiore a quella stabilita nel primo comma del presente articolo.

     Gli utili netti che risulteranno annualmente dalla gestione del fondo sono accantonati in uno speciale fondo di riserva, destinato a far fronte al pagamento del contributo previsto dal comma precedente. Qualora detto fondo di riserva dovesse risultare insufficiente, la differenza sarà coperta con imputazione al fondo previsto dall'art. 1.

 

     Art. 5.

     Per la concessione dei prestiti previsti dall'art. 1 si applicano le disposizioni contenute negli artt. 1, 2, 3, 8, 9, 11, 14 e 15 del regolamento regionale 9 aprile 1956, n. 1, modificato con D.P. Reg. 30 marzo 1959, n. 11.

     La concessione dei mutui, previsti alla lett. b del precedente art. 3, della garanzia, degli accreditamenti previsti alla lett. a del precedente art. 3, nonché dei contributi previsti al precedente art. 4, è disposta con decreto dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti.

     Il decreto stabilisce il termine di inizio e quello di ultimazione delle opere.

     Detti termini possono essere prorogati per giustificati motivi e per una sola volta.

     Le opere, gli impianti, le aree ammessi al beneficio dei mutui previsti dalla presente legge sono vincolati all'uso per tutta la durata del mutuo, a datare dall'entrata in attività dell'esercizio e dell'impianto.

     Il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore per il turismo, le comunicazioni e i trasporti, è autorizzato a stipulare con l'I.R.F.I.S. apposita convenzione per la gestione, a mezzo del comitato previsto dall'art. 10 della presente legge, del fondo istituito con l'art. 1.

     I finanziamenti previsti dai precedenti articoli possono essere assistiti, oltre che da garanzie immobiliari, anche ed eccezionalmente, da garanzie personali.

     I benefici previsti agli articoli precedenti non possono essere concessi per le opere che risultino eseguite alla data della notifica del decreto assessoriale di finanziamento.

 

     Art. 6.

     La misura dei prestiti per le iniziative indicate al precedente art. 1 non potrà superare, in rapporto alla spesa riconosciuta ammissibile, i seguenti limiti:

     a) il 60% per gli alberghi di lusso e di prima categoria;

     b) il 65% per le opere e gli impianti costituenti coefficienti per l'incremento del turismo aventi carattere sportivo o ricreativo;

     c) il 70% per gli impianti ricettivi di categoria non superiore alla seconda e per le altre opere previste all'art. 1;

     d) il 75% per le opere e gli impianti da realizzare nelle isole minori, nei centri abitati ad altitudine non inferiore a 600 metri, nelle zone archeologiche o balneari lontane dai centri urbani;

     e) il 75% per le iniziative degli enti turistici, dei Comuni e per le iniziative a carattere sociale.

     (Omissis) [2].

 

     Art. 7.

     L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti è autorizzato a concedere per le iniziative indicate ai precedenti articoli, e che siano state ammesse a finanziamento, un contributo nella misura massima del 15% della spesa riconosciuta ammissibile, limitatamente alle opere di infrastruttura non ammesse a finanziamento statale o regionale.

     Un ulteriore contributo del 5% potrà essere concesso per le opere e per gli impianti indicati alla lett. d del precedente art. 6.

     Il contributo è concesso con decreto dell'Assessore per il turismo, le comunicazioni e i trasporti, previo parere del Comitato tecnico istituito con l'art. 2 del regolamento regionale 9 aprile 1956, n. 1 ed è erogato dopo l'entrata in funzione degli impianti, sulla base della documentazione delle spese sostenute e del collaudo delle opere da parte

dell'Amministrazione regionale.

 

     Art. 8.

     Nella concessione dei finanziamenti previsti dall'art. 1 è accordata preferenza alle iniziative rientranti fra quelle elencate in detto articolo che siano ammesse a finanziamenti in base a leggi nazionali.

     In tal caso il finanziamento complessivo non potrà superare del 5% i limiti fissati dal precedente art. 6.

     L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti, con proprio decreto, previo parere del Comitato previsto all'art. 2 del regolamento regionale 9 aprile 1956, n. 1, può tuttavia concedere agli istituti di credito previsti al primo comma dell'art. 18 della L. 26 giugno 1965, n. 717, un contributo annuo posticipato, in relazione alla differenza fra la rata prevista dal piano di ammortamento calcolata al tasso indicato al secondo comma del suindicato art. 18 e la rata prevista dal piano di ammortamento calcolata al tasso dell'1,50%, previsto al primo comma del precedente art. 4.

     Tale contributo decorre dalla data di stipula del contratto di mutuo.

     In caso di estinzione anticipata del mutuo, ovvero di fallimento dell'impresa mutuataria, l'erogazione del contributo cessa rispettivamente a partire dalla data di estinzione o dalla data della sentenza dichiarativa di fallimento.

     Il criterio di calcolo sopra indicato si applica anche per i contributi agli interessi previsti al terzo comma dell'art. 4.

     Il contributo è posto a carico del fondo previsto al precedente art. 2, nei limiti dell'assegnazione della lett. d dell'articolo stesso.

     Le presenti norme si applicano anche agli impianti finanziati dalla Cassa per il Mezzogiorno purché essi non siano entrati in funzione alla data di pubblicazione della presente legge.

 

     Art. 9.

     Il Comitato regionale per il credito ed il risparmio fissa annualmente entro il 31 gennaio, su proposta dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti e tenuto conto degli accreditamenti previsti dalla lett. a dell'art. 3, la misura dell'interesse da tenere a base per le operazioni da compiersi in ciascun anno, ai fini del contributo previsto dal terzo comma dell'art. 4.

 

     Art. 10.

     Alla gestione del fondo previsto all'art. 9 provvede il Comitato previsto dall'art. 10 della L. 5 agosto 1957, n. 51, integrato con il diritto a voto da due esperti tecnici nominati dall'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti e scelti fra i funzionari della carriera direttiva del predetto Assessorato.

     L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti, sentito il Comitato indicato al primo comma, stabilisce ogni anno i criteri di intervento ai quali deve uniformarsi l'I.R.F.I.S. nella concessione dei finanziamenti.

     Determina, altresì, i tipi di operazioni da effettuare ed i relativi limiti massimi.

     I rapporti relativi alla gestione del fondo, le modalità e le condizioni di finanziamento saranno regolati da apposita convenzione che sarà stipulata dal Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti.

     Le domande di finanziamento, con il parere dell'Ente provinciale per il turismo, territorialmente competente, sono inoltrate all'I.R.F.I.S., tramite l'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti che le correda di motivato parere.

 

     Art. 11.

     Le disposizioni, le garanzie e le esenzioni tutte che regolano l'attività dell'I.R.F.I.S., e previste nelle LL. 22 giugno 1950, n. 445, 11 aprile 1953, n. 298, 27 luglio 1962, n. 1228, nonché nello statuto dell'Ente si applicano alle operazioni effettuate a norma delle disposizioni del presente titolo.

     Gli utili netti risultanti dalla gestione del fondo saranno portati ad incremento del fondo stesso.

TITOLO II

PROVVIDENZE VARIE IN FAVORE DELL'INDUSTRIA ALBERGHIERA

 

     Art. 12.

     L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti può concedere contributi a favore di enti, società o privati nella misura del 35% della spesa ritenuta ammissibile per la costruzione, l'ampliamento, il riammodernamento, l'arredamento di impianti ricettivi di categorie non superiori alla seconda, campeggi, tendopoli, posti di ristoro, rifugi, stabilimenti termali e balneari, impianti ricreativi e sportivi annessi ad esercizi alberghieri ivi comprese quelle iniziative a carattere misto- residenziale intese a facilitare la permanenza in Sicilia, per motivi di conoscenza turistica e di studio, a studenti universitari anche stranieri, nonché per le relative attrezzature e arredamenti il cui costo totale preventivato non superi l'importo di lire 50 milioni.

     Il contributo viene fissato nella misura del 50% quando si tratti di impianti ed attrezzature ricettive da realizzare nelle isole minori, nelle zone balneari lontane dai centri urbani e nei centri abitati ad altitudine non inferiore a 600 metri nonché di iniziative ricettive a carattere sociale.

 

     Art. 13.

     I contributi sono concessi con decreto dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti con le modalità previste dal D.P.Reg. 22 novembre 1955, n. 8, sentito il parere del Comitato tecnico istituito con l'art. 2 del regolamento regionale 9 aprile 1956, n. 1, modificato con D.P.Reg. 30 marzo 1959, n. 11.

     Il Comitato è presieduto dall'ispettore regionale preposto alla direzione regionale dell'Assessorato.

     Il decreto determina la misura del contributo in ragione della funzionalità degli impianti e del piano economico finanziario di esercizio, nonché le modalità e le garanzie per la relativa erogazione.

     (Omissis) [3].

 

     Art. 14.

     Le opere che abbiano ottenuto il contributo previsto dai precedenti articoli non possono essere ammesse ai benefici previsti dal titolo I della presente legge nonché ad altre provvidenze turistiche alberghiere nazionali o regionali ad eccezione di quelle previste dai commi 6° e 7° dell'art. 18 della L. 26 giugno 1965, n. 717, e sono soggette al vincolo alberghiero ai sensi della L. 24 luglio 1936, n. 1692 e comunque per un periodo non inferiore a 15 anni, a datare dall'entrata in attività dell'esercizio.

     In caso di mutamento di destinazione o di chiusura al pubblico dell'impianto, l'Amministrazione può, in alternativa alla facoltà prevista dal citato art. 6 del D.P.Reg. 22 novembre 1955, n. 8, procedere alla revoca del contributo ed al recupero delle somme erogate.

 

     Art. 15.

     L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti è autorizzato all'erogazione di contributi in misura pari alle somme versate a titolo di tasse di registro ed ipotecarie relative agli atti costitutivi di società le quali svolgano la loro attività nella Regione o vi abbiano la loro sede sociale e che abbiano per oggetto iniziative, opere e impianti con finalità turistiche, climatiche e termali o che provvedano alla costruzione di nuovi alberghi di qualunque impianto a carattere ricettivo.

 

     Art. 16.

     I contributi previsti all'articolo precedente competono per i cennati tributi relativi agli atti concernenti l'emissione di obbligazioni da parte di società per azioni o in accomandita, aventi la sede legale nel territorio della Regione, agli atti di consenso all'iscrizione, riduzione, cancellazione di ipoteche, anche se prestate da terzi a garanzia delle obbligazioni medesime, sempreché il ricavato delle operazioni abbia una delle destinazioni di cui all'articolo precedente.

 

     Art. 17.

     L'Assessore è altresì autorizzato all'erogazione di contributi in misura pari alle somme versate a titolo di tasse di registro ed ipotecarie per gli atti concernenti trasformazioni, fusione, concentrazione di società già esistenti e atti concernenti aumento di capitali sociali da parte di società che abbiano la loro sede in Sicilia, quando la trasformazione sociale, la fusione, la concentrazione e l'aumento del capitale siano deliberati per i fini indicati all'art. 15, oppure alla provvista di mezzi di esercizio o alla sistemazione finanziaria di complessi turistico- alberghieri.

 

     Art. 18.

     L'Assessore è autorizzato a concedere contributi in misura pari alle somme versate a titolo di tasse di registro ed ipotecarie relative agli atti con i quali da parte di privati, enti o società si provvede all'acquisto di aree o a rilevare impianti allo scopo di ampliarli o trasformarli per i fini indicati dagli artt. 1 e 12.

     I contributi previsti agli artt. 15, 16, 17 e al precedente comma del presente articolo sono concessi anche nei casi di conferimento di beni in natura o di crediti connessi alla prima costituzione e all'aumento del capitale sociale.

 

     Art. 19.

     I contributi previsti agli artt. 15, 16, 17 e 18, previa istanza debitamente documentata da presentare all'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti, sono concessi con decreto dell'Assessore predetto, che stabilisce le condizioni cui è subordinata la concessione ed il termine entro cui debbono essere adempiute.

     I contributi sono revocati qualora, entro tre mesi dal termine fissato dal decreto di concessione, non sia esibita documentazione dell'avvenuto raggiungimento delle finalità richieste e l'adempimento delle condizioni determinate con il predetto decreto.

 

     Art. 20.

     Sono istituite, a decorrere dall'anno scolastico 1966-67, 60 borse di studio all'anno di cui:

     a) 40 in favore degli alunni degli istituti e delle scuole professionali ad indirizzo turistico-alberghiero operanti nella Regione siciliana;

     b) 20 in favore di coloro che abbiano compiuto presso gli anzidetti istituti e scuole professionali l'intero corso di studi conseguendo il relativo titolo.

     Il 50% delle borse di studio previsto nel comma precedente è riservato agli alunni che frequentino le scuole regionali ad indirizzo turistico- alberghiero o abbiano conseguito il diploma dalle medesime rilasciato.

     L'importo di ciascuna borsa non può superare il limite massimo di lire 200 mila e sarà graduato in rapporto al luogo di residenza della famiglia del beneficiario, nonché della sede della scuola od istituto presso i quali il medesimo deve svolgere corsi di studio e di perfezionamento, ovvero dei complessi turistico-alberghieri presso i quali sarà inviato per l'addestramento professionale, ai sensi di quanto disposto dall'ultimo comma del presente articolo.

     Le borse vengono conferite, mediante concorso, agli aspiranti particolarmente meritevoli i quali abbiano conseguito, in una unica sessione, il titolo che dà accesso alla classe cui chiedono la iscrizione, ovvero abbiano conseguito il titolo cui dà diritto l'intero corso di studio, riportando una media di voti non inferiore ai 7/10.

     I concorsi per l'attribuzione delle borse di studio saranno annualmente banditi dall'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti, sentiti i competenti capi d'istituto.

     Il bando dovrà indicare le modalità per l'espletamento dei concorsi, la rateazione dell'ammontare delle borse, nonché le norme atte a garantire che gli assegnatari delle borse medesime frequentino regolarmente e con profitto i corsi per i quali hanno ottenuto la concessione.

     La Commissione giudicatrice sarà nominata con decreto dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti. La Commissione sarà presieduta dal provveditore agli studi di Palermo e sarà così composta:

     - da un funzionario della carriera direttiva dell'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti;

     - da un funzionario della carriera direttiva dell'Assessorato regionale della pubblica istruzione;

     - da un componente scelto tra i capi di istituto di scuole professionali ad indirizzo turistico-alberghiero operanti nel territorio della Regione.

     Le funzioni di segretario saranno espletate da un funzionario della carriera direttiva dell'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti.

     Al presidente ed ai membri della Commissione si applicano le disposizioni contenute nella L. 2 marzo 1962, n. 3.

     A parità di merito dovranno essere preferiti:

     - gli orfani di padre;

     - i figli di mutilati o invalidi di guerra o per fatti di guerra;

     - i figli degli inabili al lavoro;

     - i profughi e rimpatriati dall'estero per causa di guerra previsti all'art. 2 della L.R. 6 giugno 1948, n. 8;

     - gli appartenenti a famiglia numerosa.

     Le borse di studio sono destinate al perfezionamento professionale all'estero presso scuole ed istituti superiori di istruzione ad indirizzo turistico-alberghiero ovvero ad addestramento professionale pratico presso grandi complessi turistico-alberghieri.

     All'uopo l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti è autorizzato a stipulare con detti istituti e con grandi compagnie alberghiere, apposite convenzioni.

 

     Art. 21.

     L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti è autorizzato a concedere contributi ad enti ed istituti per la formazione e per l'elevazione professionale del personale addetto o da adibire a mansioni connesse all'esercizio dell'attività turistica.

 

     Artt. 22. - 23. [4]

TITOLO III

COMUNICAZIONI E TRASPORTI DI INTERESSE TURISTICO

 

     Art. 24.

     L'Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti è autorizzato a concorrere, mediante l'erogazione di contributi, nelle spese per l'esercizio di collegamenti continuativi di prevalente interesse turistico.

     I contributi sono concessi allorché ricorrano, congiuntamente, le seguenti condizioni:

     a) si tratti di servizio di prevalente interesse turistico i cui programmi di esercizio, itinerari e tariffe siano approvati dall'Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti;

     b) si tratti di imprese o enti regolarmente autorizzati dai competenti organi per l'esercizio dei servizi da svolgere, forniti di attrezzatura tecnica ed organizzazione adeguata, nonché di mezzi tecnicamente idonei e rispondenti alle moderne esigenze del traffico;

     c) le persone trasportate risultino non inferiori al 60% di quelle previste nei programmi di esercizio approvati dall'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti.

     Sono esclusi dal beneficio dei predetti contributi i servizi su strada ad eccezione di quelli relativi all'isola di Pantelleria e alle altre isole minori [5].

 

     Art. 25.

     L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti è autorizzato inoltre a concedere contributi per i servizi di trasporto a carattere non continuativo di interesse turistico.

     I contributi sono concessi quando concorrano le seguenti condizioni:

     a) si tratti di trasporti turistici:

     - che si effettuino in epoche corrispondenti ai periodi in cui si svolgono nel territorio della Regione le manifestazioni di maggiore interesse nel campo del turismo, dello spettacolo e dello sport, o ai periodi di particolare importanza attrattiva climatica;

     - ovvero tendano ad incrementare le visite in Sicilia di emigranti siciliani;

     - ovvero tendano a favorire il turismo sociale e giovanile;

     b) si tratti di imprese ed enti aventi requisiti previsti alla lett. a dell'art. 24;

     c) i programmi di esercizio, gli itinerari e le tariffe siano approvati dall'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti.

 

     Art. 26.

     La misura dei contributi previsti ai precedenti articoli non può superare il 50% del costo di esercizio relativo al servizio per il quale il contributo è accordato.

     Limitatamente ai servizi di collegamento marittimo, il contributo è commisurato al costo per miglio e liquidato in base alle miglia percorse [6].

     La misura massima è elevata al 60% allorché si tratti di iniziative promosse da enti pubblici, o società a prevalente partecipazione pubblica.

     La percentuale di intervento sarà adeguata al numero di persone trasportate ed alla produttività turistica del servizio.

     Il contributo previsto al primo comma deve essere prevalentemente utilizzato per una riduzione di una quota non inferiore al 30% del costo del biglietto.

     La corresponsione dei contributi avverrà a presentazione dei programmi di esercizio e della documentazione atta a comprovare che siano stati interamente adempiuti gli obblighi stabiliti.

     La predetta documentazione dovrà essere munita del parere degli enti provinciali per il turismo interessati per territorio per quanto concerne la rispondenza dei servizi alle finalità turistiche.

     Le modalità di erogazione dei contributi e gli obblighi dei beneficiari sono fissati da apposita convenzione anche pluriennale da approvarsi con decreto dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti, sentiti il Consiglio regionale per il turismo ed il Consiglio di giustizia amministrativa della Regione.

 

     Art. 27.

     L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti è autorizzato a stipulare apposite convenzioni pluriennali per la concessione di contributi ad imprese o enti regolarmente autorizzati al fine di consentire l'applicazione di tariffe speciali a basso costo per il potenziamento e lo sviluppo del turismo motorizzato, a vantaggio dei turisti che soggiornano per un periodo non inferiore a giorni sei.

TITOLO IV

ATTIVITA' DEGLI ENTI TURISTICI.

PIANI DI PROPAGANDA E CALENDARIO DELLE MANIFESTAZIONI

 

     Art. 28.

     L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti è autorizzato a concedere i seguenti contributi a favore degli enti turistici sottoposti alla sua vigilanza e tutela ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 9 aprile 1956, n. 510, a decorrere dall'esercizio finanziario 1967:

     a) agli Enti provinciali del turismo, aventi sede nel territorio della Regione siciliana, contributi ad integrazione di quelli previsti dalla L. 4 marzo 1958, n. 174, in misura pari all'ammontare, per ciascun esercizio finanziario, al 4% dell'introito lordo degli spettacoli cinematografici in Sicilia per ciascun esercizio finanziario;

     b) alle Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo, contributi ad integrazione di quelli previsti dall'art. 30 della L. 29 dicembre 1949, n. 958, in misura pari al 2% dell'introito lordo degli spettacoli cinematografici in Sicilia per ciascun esercizio finanziario;

     c) alle associazioni turistiche pro-loco, contributi in misura pari allo 0,50% dell'introito lordo degli spettacoli cinematografici in Sicilia per ciascun esercizio finanziario.

 

     Art. 29.

     I contributi previsti dall'articolo precedente sono ripartiti in relazione ai programmi annuali di attività degli enti provinciali per il turismo, delle Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo e delle associazioni pro-loco, tenuto conto delle esigenze dei singoli enti in funzione degli interessi dell'economia turistica regionale e con l'esclusione di destinazione per spese di personale e di amministrazione.

     I bilanci ed i programmi annuali di attività degli enti, delle aziende e delle pro-loco, nonché il piano di riparto dei contributi, sono approvati dall'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti non oltre il mese di settembre di ciascun anno, con proprio decreto, previo parere del Consiglio regionale del turismo, dello spettacolo e dello sport.

     A tal fine, gli enti, le aziende e le pro-loco sono tenuti ad inviare all'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti le proposte ed i programmi annuali entro il mese di agosto di ciascun anno.

     Per il funzionamento delle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo e degli enti provinciali per il turismo, l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti è autorizzato ad anticipare alle aziende e agli enti predetti, per l'anno 1972, la somma di lire 300.000.000. I relativi versamenti saranno disposti con decreto dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti in base alle risultanze dei bilanci di previsione delle Aziende e degli enti stessi approvati ai termini del precedente comma secondo [7].

 

     Art. 30.

     Entro il mese di giugno di ciascun anno l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti, sentiti gli Enti provinciali per il turismo, e previo parere del Consiglio regionale del turismo, dello spettacolo e dello sport, determina con proprio decreto il calendario delle manifestazioni turistiche da effettuarsi nell'anno successivo.

     Possono essere comprese nel calendario:

     a) le manifestazioni turistiche, ricreative, sportive, che, per la loro rilevanza, costituiscono effettivo richiamo turistico sul piano internazionale e nazionale;

     b) le manifestazioni turistiche, ricreative, sportive a carattere interregionale quando, per la loro importanza, possano costituire valido coefficiente di incremento del turismo verso la Regione;

     c) le manifestazioni turistiche, folcloristiche, artistiche tradizionali a carattere provinciale e locale rientranti nei programmi annuali di attività degli Enti provinciali per il turismo, delle Aziende di cura, soggiorno e turismo e delle associazioni pro-loco aventi sede nel territorio della Regione siciliana;

     d) le manifestazioni artistico-culturali, drammatiche, classiche e moderne, aventi le caratteristiche di cui alle lett. a e b, riservando almeno il 50% dello stanziamento previsto dal penultimo comma dell'art. 44 ad iniziative di organizzazioni siciliane intese a valorizzare l'arte drammatica, anche al di fuori del territorio della Regione, con particolare riguardo al repertorio siciliano [8].

 

     Art. 30-bis.

     L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti è autorizzato a concedere contributi per la realizzazione di manifestazioni turistiche, ricreative, sportive che, pur non possedendo le caratteristiche di cui alla lett. a del precedente articolo, possono costituire per il forestiero attrattiva ed occasione di prolungamento del proprio soggiorno, e siano promosse a cura degli Enti provinciali per il turismo e delle Aziende di cura, soggiorno e turismo, delle associazioni pro-loco, di cooperative, o di altri enti od associazioni regolarmente costituite [9].

 

     Art. 31.

     L'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti è autorizzato ad assumere direttamente o a mezzo di enti che abbiano tra le loro finalità l'attuazione delle iniziative di cui alla lett. a e di quelle di cui alla lett. d aventi le stesse caratteristiche della lett. a del precedente articolo, fino a totale proprio carico, le spese per la realizzazione delle manifestazioni previste nelle dette lettere incluse nel calendario.

     All'approvazione del programma esecutivo delle singole manifestazioni ed al conseguente impegno di spesa, nonché all'incarico relativo all'organizzazione, si provvede con decreto dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti.

     Per l'attuazione delle manifestazioni sono ammesse aperture di credito ai sensi della L. 2 agosto 1954, n. 33, nei limiti del finanziamento disposto in favore degli enti organizzatori.

     Si applicano ai rappresentanti legali dei suddetti enti le norme della legge sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato che regolano le attribuzioni. gli obblighi e le responsabilità dei funzionari delegati.

 

     Artt. 32. - 33. [10]

 

     Art. 34.

     L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti predispone annualmente e realizza un organico piano di propaganda diretta ad incrementare il movimento turistico verso la Regione siciliana ed il turismo interno. Il piano è formulato dettagliatamente per ciascuno dei settori di propaganda con l'indicazione distinta delle iniziative da assumere a mezzo della stampa, della radio, della televisione, dell'edizione di opere di divulgazione turistica, di cartelli pubblicitari, di vetrine di esposizione e di ogni altro mezzo ritenuto utile, ivi compresa l'incentivazione dei piani di propaganda degli agenti di viaggio e turismo per l'incremento del movimento verso la Sicilia [11].

     (Omissis) [12].

     I programmi di cui ai commi precedenti sono modificati con la stessa procedura prevista per la loro approvazione.

 

     Art. 35.

     Ai fini della formulazione del programma previsto dall'articolo precedente, e dei bandi di concorso previsti dal successivo comma, l'Assessore per il turismo, le comunicazioni e i trasporti può avvalersi della consulenza di imprese ed enti specializzati nazionali od esteri, di riconosciuta idoneità tecnica, cui richiederà tempestivamente dettagliate offerte. I relativi rapporti saranno regolati da apposite convenzioni da approvarsi con decreto dell'Assessore per il turismo, le comunicazioni e i trasporti, sentito il Consiglio regionale del turismo ed il Consiglio di giustizia amministrativa della Regione siciliana.

     Per l'attuazione del programma previsto dall'articolo precedente con esclusione delle iniziative da assumere a mezzo della stampa, della radio e della televisione l'Assessore per il turismo, le comunicazioni e i trasporti provvede a mezzo di appalti concorso o di licitazione privata a cui saranno invitati imprese ed enti specializzati, nazionali ed esteri, di riconosciuta idoneità tecnica e finanziaria.

 

     Art. 36.

     Del Consiglio regionale del turismo, dello spettacolo e dello sport, istituito con L. 23 aprile 1956, n. 30, fanno parte oltre ai membri previsti dall'art. 3 della detta legge:

     a) l'ispettore regionale preposto alla direzione dell'Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti. Il medesimo fa parte di diritto delle Commissioni previste dall'art. 6 della legge sopra indicata;

     b) i Soprintendenti alle antichità, ai monumenti e alle gallerie della Sicilia. I medesimi fanno parte, di diritto, della Commissione del turismo prevista dal predetto art. 6;

     c) un rappresentante dell'Assessorato regionale dello sviluppo economico.

     (Omissis) [13].

     Le Commissioni del Consiglio del turismo, dello spettacolo e dello sport possono avvalersi, di volta in volta dell'opera di tecnici particolarmente esperti nella materia da trattare.

TITOLO V

INCREMENTO DELLE ATTIVITA' E DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

 

     Artt. 37. - 40. [14]

 

     Art. 41.

     Il concorso della Regione al fondo previsto dalla L.R. 28 dicembre 1953, n. 72 e corrispondente alle quote dei proventi dei diritti erariali derivanti dalle manifestazioni sportive con o senza scommesse e dei proventi dei diritti erariali sulle scommesse previste dall'art. 7 della L. 2 luglio 1952, n. 703 è raddoppiato.

     Il 35% della disponibilità del fondo medesimo è destinato al potenziamento di attività sportive in settori non compresi fra quelli previsti dall'art. 3 della legge indicata al comma precedente ed a favore di enti, società ed associazioni sportive regolarmente costituiti e riconosciuti dai competenti organi sportivi, ivi comprese le attività e le manifestazioni ippiche.

     Il piano di riparto dei contributi previsti dal secondo comma del presente articolo è formulato dall'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti previo parere della commissione competente del Consiglio regionale del turismo.

     I contributi sono concessi con decreto dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti nel quale sono fissati l'ammontare del contributo e le modalità e garanzie per la relativa erogazione.

     Nella concessione dei contributi sarà tenuto conto dell'organizzazione di centri di preparazione e di addestramento sportivo per la gioventù locale.

     Per la concessione dei contributi previsti dall'art.. 3 della L. 28 dicembre 1953, n. 72, la commissione prevista dall'art. 4 del D.P. Reg. 23 febbraio 1955, n. 2, formula annualmente un piano di riparto, anche prescindendo dalle limitazioni dell'art. 4 della predetta legge.

     La commissione predetta è così integrata:

     - dall'ispettore regionale preposto alla direzione dell'Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti;

     - da due esperti in materia calcistica designati rispettivamente dalla Lega Sicula e dalle società siciliane riconosciute dalla Federazione italiana giuoco calcio;

     - da due esperti designati dal CONI.

     I membri della commissione anzidetta durano in carica circa tre anni e possono essere riconfermati.

     Alla relativa nomina provvede con proprio decreto l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti.

TITOLO VI

AGEVOLAZIONI PER IL TURISMO SOCIALE

 

     Art. 42. [15]

TITOLO VII

NORME DI FINANZIAMENTO

 

     Art. 43.

     Per le finalità di cui ai seguenti articoli della presente legge è autorizzata la spesa a fianco di ciascun articolo indicata:

     - art. 1: lire 5.500 milioni;

     - art. 7: lire 200 milioni per ciascuno degli esercizi 1967 e 1968 per un totale di lire 400 milioni;

     - art. 12: lire 250 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1967, 1968 e 1969 per un totale di 750 milioni di lire;

     - artt. 15, 16, 17, 18: lire 50 milioni per l'esercizio finanziario 1967; lire 100 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1968, 1969, 1970 e lire 73 milioni per l'esercizio finanziario 1971, per un totale di 423 milioni di lire;

     - art. 21: lire 44 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1967, 1968, 1969 per un totale di lire 132 milioni;

     - art. 28: lire 585 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1967, 1968, 1969 per un totale di 1.755 milioni di lire;

     - art. 32: lire 180 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1967, 1968, 1969 per un totale di 540 milioni di lire;

     - art. 37: lire 400 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1967 e 1968 per un totale di 800 milioni di lire;

     - art. 39: lire 600 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1967 e 1968 per un totale di 1.200 milioni di lire.

     Al relativo onere si provvede con l'utilizzazione del ricavo derivante dalle operazioni di provvista di fondi previsti dalla L. 24 ottobre 1966, n. 24 per la parte destinata, ai termini dell'art. 4, lett. d, della legge stessa, ad interventi per lo sviluppo dell'economia turistica.

 

     Art. 44.

     Per le finalità previste ai seguenti articoli della presente legge è autorizzata per ciascun esercizio la spesa a fianco di ciascun articolo indicata:

     - art. 20: 12 milioni;

     - artt. 24 e 25: 450;

     - art. 31: 400 milioni;

     - art. 34: 304 milioni;

     - art. 41: 420 milioni.

     Al relativo onere per gli esercizi successivi a quello corrente si provvede mediante l'utilizzazione degli stanziamenti iscritti nell'esercizio 1967 ai capitoli 533, 534, 537, 541, 718, 719, 720, 721, 723 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione.

     Per le finalità di cui alla lett. d dell'art. 30 è autorizzata, a partire dall'esercizio 1968, la spesa annua di lire 100.000.000, cui si fa fronte utilizzando le disponibilità derivanti nel detto esercizio dalla cessazione degli oneri previsti dall'art. 25 della L.R. 25 giugno 1954, n. 12.

     Per l'esercizio finanziario corrente si provvede, nei limiti delle somme non impegnate all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, a carico degli stanziamenti iscritti nei capitoli predetti.

 

     Art. 45.

     Il Presidente della Regione è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 46. [16]

     Per l'erogazione delle somme stanziate in bilancio per l'esercizio corrente nelle rubriche dell'Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti si applicano le norme di cui alla L.R. 8 agosto 1949, n. 49 modificata con la L.R. 30 gennaio 1956, n. 7.

 

     Art. 47.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.


[1] Per l'abrogazione della presente legge, vedi l'art. 85 della L.R. 23 dicembre 2000, n. 32.

[2] Comma abrogato dall’art. 30 della L.R. 10 dicembre 2001, n. 21.

[3] Comma abrogato dall'art. 7 della L.R. 1 luglio 1972, n. 32.

[4] Articoli abrogati dall'art. 20 della L.R. 6 aprile 1996, n. 27.

[5] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 27 giugno 1969, n. 18.

[6] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 2 aprile 1971, n. 10.

[7] Comma aggiunto dall'art. 8 della L.R. 1 luglio 1972, n. 32.

[8] Lettera così sostituita dall'art. 10 della L.R. 1 luglio 1972, n. 32.

[9] Articolo aggiunto dall'art. 1 della L.R. 4 agosto 1978, n. 33.

[10] Articoli abrogati dall'art. 11 della L.R. 1 luglio 1972, n. 32.

[11] Comma così modificato dall’art. 27 della L.R. 22 dicembre 2005, n. 19.

[12] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 9 agosto 1988, n. 27.

[13] Modifica l'art. 3 della L.R. 23 aprile 1956, n. 30.

[14] Norme esaurite.

[15] Articolo abrogato dall'art. 6 della L.R. 28 aprile 1981, n. 78.

[16] L'art. 16 della L.R. 16 maggio 1978, n. 8 dispone: “Le norme di cui all'art. 41 della L.R. 12 aprile 1967, n. 46, alla L.R. 28 dicembre 1953, n. 72, e al D.P.R. 23 febbraio 1955, n. 2, in contrasto con la presente legge, sono abrogate”.