§ 2.13.2 - L.R. 28 dicembre 1953, n. 72.
Provvedimenti in favore delle attività sportive.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:2. sviluppo sociale
Capitolo:2.13 sport
Data:28/12/1953
Numero:72


Sommario
Art. 1.      E istituito presso l'Assessorato regionale del turismo un fondo speciale destinato al potenziamento delle attività sportive calcistiche isolane.
Art. 2.      La Regione siciliana è autorizzata a concorrere al fondo previsto dall'art. 1, con una quota pari al provento riscosso nel territorio della Regione dei diritti erariali di cui all'art. 7 della [...]
Art. 3.      Le somme disponibili verranno erogate tramite gli enti provinciali del turismo, con decreto dell'Assessore per il turismo, a favore di quelle società o associazioni esplicanti lo sport del [...]
Art. 4.      L'Assessore per il turismo è autorizzato ad emanare le norme necessarie a disciplinare la richiesta e la erogazione dei contributi che complessivamente non potranno superare, per la stessa [...]


§ 2.13.2 - L.R. 28 dicembre 1953, n. 72.

Provvedimenti in favore delle attività sportive.

(G.U.R. 31 dicembre 1953, n. 67). [*]

 

Art. 1.

     E istituito presso l'Assessorato regionale del turismo un fondo speciale destinato al potenziamento delle attività sportive calcistiche isolane.

 

     Art. 2.

     La Regione siciliana è autorizzata a concorrere al fondo previsto dall'art. 1, con una quota pari al provento riscosso nel territorio della Regione dei diritti erariali di cui all'art. 7 della L. 2 luglio 1952, n. 703, limitatamente agli spettacoli sportivi.

 

     Art. 3.

     Le somme disponibili verranno erogate tramite gli enti provinciali del turismo, con decreto dell'Assessore per il turismo, a favore di quelle società o associazioni esplicanti lo sport del calcio, che, per l'attrezzatura e per l'organizzazione amministrativa, diano sufficienti garanzie per un proficuo impiego dei contributi ottenuti.

 

     Art. 4.

     L'Assessore per il turismo è autorizzato ad emanare le norme necessarie a disciplinare la richiesta e la erogazione dei contributi che complessivamente non potranno superare, per la stessa provincia, l'ammontare delle somme dalla medesima provenienti per la formazione del fondo.

 

 


[*] L'art. 16 L.R. 16 maggio 1978, n. 8 dispone: