§ 3.16.31 - L.R. 5 novembre 1965, n. 33.
Finanziamento del Centro regionale siciliano radio e telecomunicazioni con sede in Palermo.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.16 lavoro e previdenza sociale
Data:05/11/1965
Numero:33


Sommario
Art. 1.      Al fine di incrementare la formazione professionale è autorizzata, a partire dall'esercizio 1965, la concessione al Centro regionale siciliano radio e telecomunicazioni di un contributo annuo di [...]
Art. 2.      E' altresì autorizzata la concessione, al predetto Centro, di un contributo, una tantum, di lire 20 milioni per l'arredamento ed il potenziamento delle attrezzature.
Art. 3.      Agli oneri ricadenti nell'esercizio finanziario in corso si fa fronte mediante prelievo dal cap. 607 del bilancio della Regione per l'esercizio medesimo.


§ 3.16.31 - L.R. 5 novembre 1965, n. 33.

Finanziamento del Centro regionale siciliano radio e telecomunicazioni con sede in Palermo.

(G.U.R. 6 novembre 1965, n. 49).

 

Art. 1.

     Al fine di incrementare la formazione professionale è autorizzata, a partire dall'esercizio 1965, la concessione al Centro regionale siciliano radio e telecomunicazioni di un contributo annuo di lire 30.000.000 per l'attuazione dei fini istituzionali del Centro stesso.

 

     Art. 2.

     E' altresì autorizzata la concessione, al predetto Centro, di un contributo, una tantum, di lire 20 milioni per l'arredamento ed il potenziamento delle attrezzature.

 

     Art. 3.

     Agli oneri ricadenti nell'esercizio finanziario in corso si fa fronte mediante prelievo dal cap. 607 del bilancio della Regione per l'esercizio medesimo.

     Per gli anni successivi sarà provveduto con legge di bilancio.

     Il Presidente della Regione è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.