§ 4.2.49 - L.R. 13 marzo 1964, n. 3.
Provvedimenti relativi alla costruzione e ricostruzione di edifici di culto.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.2 lavori pubblici
Data:13/03/1964
Numero:3


Sommario
Art. 1.      La Regione siciliana è autorizzata a concorrere nelle spese necessarie per la costruzione e ricostruzione di edifici di culto, compresi nell'ambito della Regione siciliana, mediante la [...]
Art. 2.      Per fruire dei contributi di cui all'art. 1 gli ordinari diocesani interessati debbono dimostrare di essere stati ammessi dallo Stato ai contributi previsti dalla L. 18 aprile 1962, n. 168.
Art. 3.      Per l'applicazione della presente legge è autorizzato, per l'anno finanziario 1963-64, il limite di impegno di lire 6 milioni.
Art. 4.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.


§ 4.2.49 - L.R. 13 marzo 1964, n. 3.

Provvedimenti relativi alla costruzione e ricostruzione di edifici di culto.

(G.U.R. 14 marzo 1964, n. 12).

 

Art. 1.

     La Regione siciliana è autorizzata a concorrere nelle spese necessarie per la costruzione e ricostruzione di edifici di culto, compresi nell'ambito della Regione siciliana, mediante la concessione di contributi integrativi di quelli concessi dal Ministero dei lavori pubblici ai sensi della legge nazionale 18 aprile 1962, n. 168, in misura pari alla differenza tra il tasso di interesse praticato dalla Cassa depositi e prestiti o altro Istituto ed il contributo concesso dal Ministero dei lavori pubblici.

     Il contributo previsto al comma precedente è calcolato sulla spesa ritenuta ammissibile ed è corrisposta in misura costante per la durata di 35 anni.

     Il contributo in parola deve essere ceduto all'istituto mutuante.

 

     Art. 2.

     Per fruire dei contributi di cui all'art. 1 gli ordinari diocesani interessati debbono dimostrare di essere stati ammessi dallo Stato ai contributi previsti dalla L. 18 aprile 1962, n. 168.

 

     Art. 3.

     Per l'applicazione della presente legge è autorizzato, per l'anno finanziario 1963-64, il limite di impegno di lire 6 milioni.

     Alla spesa ricadente nell'esercizio in corso si fa fronte utilizzando le disponibilità di cui al capitolo 66 del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio medesimo.

     Con la legge di approvazione di bilancio sarà fissato annualmente il limite degli impegni da assumere in applicazione della presente legge entro il limite massimo di spesa annuale di lire otto milioni.

 

     Art. 4.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.