§ 63.1.19 - Legge 6 ottobre 1971, n. 853.
Finanziamento della Cassa per il Mezzogiorno per il quinquennio 1971-1975 e modifiche e integrazioni al testo unico delle leggi sugli interventi nel [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:63. Mezzogiorno e aree depresse
Capitolo:63.1 agevolazioni e contributi
Data:06/10/1971
Numero:853


Sommario
Art. 1.  Competenza del CIPE in materia di interventi straordinari nei territori meridionali. Soppressione del Comitato dei Ministri per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno
Art. 2.  Progetti speciali di interventi organici
Art. 3.  Procedure di approvazione ed esecuzione dei progetti speciali
Art. 4.  Attribuzioni alle Regioni di compiti di intervento straordinario
Art. 5.  Attività della "Cassa" su richiesta delle Regioni
Art. 6.  Composizione del consiglio di amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno
Art. 7.  Riserve a favore del Mezzogiorno
Art. 8.  Direttive del CIPE in materia di industrializzazione
Art. 9.  Costituzione di una società finanziaria per il Mezzogiorno
Art. 10.  Agevolazioni a favore delle iniziative industriali e commerciali
Art. 11.  Contributi finanziari alla SVIMEZ
Art. 12.  Contributo per la costruzione di impianti di dissalamento delle acque di mare
Art. 13.  Registrazione e tassa fissa per acquisto di immobili
Art. 14.  Autorizzazione ai nuovi impianti
Art. 15.  Proroga e modifica di agevolazioni: interpretazioni autentiche
Art. 16.  Norme transitorie e finali
Art. 17.  Finanziamento degli interventi


§ 63.1.19 - Legge 6 ottobre 1971, n. 853.

Finanziamento della Cassa per il Mezzogiorno per il quinquennio 1971-1975 e modifiche e integrazioni al testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno.

(G.U. 26 ottobre 1971, n. 271)

 

     Art. 1. Competenza del CIPE in materia di interventi straordinari nei territori meridionali. Soppressione del Comitato dei Ministri per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno

     Lo sviluppo delle Regioni meridionali costituisce obiettivo fondamentale del programma economico nazionale.

     Per Regioni meridionali si intendono i territori di cui all'art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523.

     Al fine di garantire la partecipazione delle regioni meridionali alla determinazione degli interventi previsti dalla presente legge è costituito, presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica, un Comitato composto dai Presidenti delle Giunte delle

     Regioni meridionali o da assessori incaricati, che formula proposte ed esprime pareri su tutte le questioni che il Ministro, ai sensi della presente legge, deve sottoporre al CIPE.

     Il CIPE approva le eventuali modificazioni ed aggiornamenti del piano straordinario per la rinascita della Sardegna con la stessa procedura prevista dall'art. 257 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523.

     I fondi di cui alla legge 28 marzo 1968, n. 437, riguardanti provvedimenti straordinari per la Calabria, sono devoluti alla Regione Calabria e saranno da essa programmati e gestiti secondo le finalità fissate nell'art. 2 di detta legge e nei modi e nei termini previsti dallo statuto della Regione. Il Comitato tecnico di coordinamento di cui all'art. 5 della stessa legge è soppresso. La Cassa per il Mezzogiorno svolgerà le funzioni di cui alla legge 28 marzo 1968, n. 437, fino all'espletamento dei programmi già approvati e regolarmente finanziati alla data del 30 giugno 1971.

     Il Comitato dei Ministri per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno di cui all'art. 5 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, è soppresso e le sue attribuzioni sono trasferite al CIPE.

     Le attribuzioni del soppresso Comitato nonchè quelle del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, relative a leggi speciali riguardanti singole Regioni e specifici territori, sono trasferite alle rispettive Regioni.

     I poteri di direttiva e di vigilanza nei confronti della Cassa per il Mezzogiorno e degli enti ad essa collegati, sono esercitati dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, alle cui dipendenze resta la Segreteria di cui all'art. 7 del citato testo unico.

     Il Ministro comunica periodicamente al CIPE lo stato di attuazione dei programmi di cui alla presente legge.

     I piani pluriennali di coordinamento previsti dall'art. 2 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, sono soppressi. Il CIPE emana direttive per gli interventi già oggetto dei menzionati piani pluriennali di coordinamento, la cui realizzazione resta disciplinata dalle norme del citato testo unico in quanto non in contrasto con le norme della presente legge.

 

          Art. 2. Progetti speciali di interventi organici [1]

 

          Art. 3. Procedure di approvazione ed esecuzione dei progetti speciali [2]

 

          Art. 4. Attribuzioni alle Regioni di compiti di intervento straordinario

     Gli interventi straordinari già affidati alla Cassa per il Mezzogiorno a norma del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, relativi alle materie di competenza regionale di cui all'art. 117 della Costituzione, sono realizzati dalle Regioni a decorrere dall'entrata in vigore dei decreti di trasferimento delle funzioni corrispondenti, emanati ai sensi dell'art. 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281. Nell'attuazione dei predetti interventi le Regioni si attengono alle norme della presente legge, agli indirizzi del programma economico nazionale e dei piani regionali, nonchè alle direttive del CIPE.

     Per le Regioni della Sicilia e della Sardegna, per le materie di rispettiva competenza, si provvede, ove occorra, secondo le vigenti disposizioni di legge.

     Per l'attuazione dei compiti loro affidati le Regioni eseguono le rilevazioni e le indagini ritenute necessarie.

     Sono trasferite alle Regioni le attribuzioni di competenza del Comitato dei Ministri e del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del Ministero dei lavori pubblici, relative ai Consorzi per le aree e i nuclei di sviluppo industriale, ivi comprese quelle attinenti i piani regolatori delle aree e dei nuclei.

     Al finanziamento degli interventi di cui al primo e secondo comma si provvede con il Fondo per il finanziamento di programmi regionali di sviluppo di cui all'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, nonchè con assegnazioni a carico dell'apporto di cui all'art. 17 della presente legge.

     Per le finalità indicate nel precedente comma è riservata alle Regioni i cui territori sono compresi in tutto o in parte tra quelli indicati dall'art. 1 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, una quota non inferiore al 60 per cento dell'ammontare complessivo delle disponibilità del predetto Fondo.

     Alle predette regioni è riservata pari quota delle spese autorizzate con leggi generali o speciali per interventi relativi alle materie di cui all'art. 117 della Costituzione.

 

          Art. 5. Attività della "Cassa" su richiesta delle Regioni

     Fino al 31 dicembre 1973, la Cassa per il Mezzogiorno, a richiesta delle Regioni, provvede alla progettazione ed attuazione degli interventi di cui all'art. 4 della presente legge, nonchè di altre opere di competenza regionale, nell'ambito dei fondi messi a disposizione dalle amministrazioni regionali interessate.

     Per l'esecuzione di interventi che comportino una spesa superiore a 4 miliardi di lire, e in ogni caso quando si tratti di interventi che interessano il territorio di più Regioni, la Cassa per il Mezzogiorno deve essere preventivamente autorizzata dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

     Anche dopo la scadenza del termine indicato nel primo comma del presente articolo, la Cassa per il Mezzogiorno e gli enti ad essa collegati possono fornire assistenza tecnica alle Regioni, su loro richiesta, negli interventi di cui all'art. 4 della presente legge.

 

          Art. 6. Composizione del consiglio di amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno

     Il Consiglio di amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno, di cui all'art. 10 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, è composto da un presidente e da sei membri nominati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, sentito il Consiglio dei Ministri.

 

          Art. 7. Riserve a favore del Mezzogiorno

     La riserva della quota non inferiore al 40 per cento della somma stanziata per le spese di investimento delle amministrazioni dello Stato, di cui all'art. 43 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, è prorogata al 31 dicembre 1980.

     Gli stati di previsione della spesa contengono per ciascuno dei capitoli o raggruppamenti dei capitoli di spesa di investimento l'indicazione delle somme destinate agli interventi nei territori di cui all'art. 1 del testo unico predetto.

     Le somme di cui al comma precedente, eventualmente non impegnate a chiusura dell'esercizio, sono devolute al finanziamento degli interventi di cui all'art. 2della presente legge.

     Al rendiconto generale dello Stato è allegato un quadro riepilogativo contenente l'indicazione delle somme stanziate e di quelle effettivamente spese per gli interventi nei menzionati territori.

     Sino al 31 dicembre 1980, la percentuale degli investimenti effettuati in ogni biennio dagli enti di gestione e dalle aziende a partecipazione statale, indicata al secondo comma dell'art. 43 del citato testo unico, è elevata per i nuovi impianti dal 60 per cento all'80 per cento. Gli investimenti degli enti e aziende predetti nelle regioni meridionali dovranno comunque rappresentare una quota non inferiore al 60 per cento degli investimenti totali da essi a qualsiasi fine e titolo effettuati.

     Gli enti di gestione delle aziende a partecipazione statale hanno l'obbligo di presentare ogni anno, e per la prima volta entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, programmi quinquennali di investimento nelle regioni meridionali in cui vengano indicati l'entità dei livelli occupazionali da raggiungere, le ubicazioni per regioni, l'importo degli investimenti programmati di cui al precedente comma, nonchè programmi di trasferimento e decentramento nel Mezzogiorno delle direzioni amministrative e commerciali dei gruppi e delle aziende operanti nel Mezzogiorno.

     Al fine di assicurare il rispetto dell'obbligo della riserva di cui all'art. 80 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, i decreti di approvazione dei contratti stipulati dalle amministrazioni dello Stato, debbono contenere le indicazioni relative alla quota riservata ai sensi del secondo e terzo comma del citato art. 80. In mancanza, i decreti in questione non possono essere ammessi al visto da parte delle competenti Ragionerie centrali delle amministrazioni anzidette.

     Alla riserva di cui al primo comma dell'art. 80 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, sono obbligati anche gli enti di gestione e le aziende a partecipazione statale, gli enti di sviluppo agricolo, i consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale nel Mezzogiorno.

     Ferme restando le disposizioni di cui all'art. 80 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, per gli enti pubblici e per le aziende obbligati alla riserva, il controllo del rispetto della riserva stessa è demandato all'organo vigilante e al collegio dei revisori.

     Le disponibilità conferite all'Istituto mobiliare italiano (IMI) ai sensi degli articoli 1 e 8 della legge 22 marzo 1971, n. 184, nonchè le disponibilità che riaffluiscono al predetto Istituto in conseguenza della restituzione dei capitali mutuati ai sensi dellalegge 18 dicembre 1961, n. 1470, e successive modificazioni, sono riservate, in ragione del 40 per cento del loro importo complessivo, ad interventi a favore di aziende operanti nelle regioni meridionali.

     Gli interventi di competenza della società finanziaria di cui all'art. 5 della legge 22 marzo 1971, n. 184, sono riservati, in ragione del 40 per cento delle disponibilità complessive della società stessa, a favore di aziende aventi sede e operanti nelle regioni meridionali.

     Sono ugualmente riservati alle predette regioni, in ragione del 40 per cento delle disponibilità complessive, gli interventi dell'IMI a valere sul fondo speciale per la ricerca applicata di cui all'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, e successive modificazioni e integrazioni.

     Le somme annue per la corresponsione dei contributi concessi ai sensi dellalegge 16 settembre 1960, n. 1016, e successive modificazioni e integrazioni, saranno utilizzate, nella misura del 50 per cento, a favore di piccole e medie imprese commerciali e di enti economici e collettivi fra quelli ubicati nei territori di cui all'art. 1 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523.

 

          Art. 8. Direttive del CIPE in materia di industrializzazione

     Il CIPE, su proposta del Ministro per il bilancio e la programmazione economica, determina, sulla base dell'indicazione dei settori da considerarsi prioritari per l'espansione dell'apparato industriale nazionale e per la maggiore occupazione della manodopera, le direttive generali di politica industriale per intensificare lo sviluppo del Mezzogiorno, nonchè specifici piani promozionali di settore.

     Il CIPE inoltre, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno determina:

     le linee direttrici prioritarie per conseguire la massima penetrazione del processo di industrializzazione nei territori esterni alle zone di concentrazione;

     le direttive per assicurare la localizzazione di impianti industriali nelle zone caratterizzate da più intensi fenomeni di spopolamento, al fine di creare condizioni di equilibrio demografico e produttivo;

     le direttive per l'attrezzatura del territorio ai fini dello sviluppo industriale e quelle per la realizzazione delle infrastrutture specifiche connesse alle iniziative industriali oggetto delle agevolazioni nel quadro della contrattazione programmata;

     le direttive per l'Istituto per l'assistenza allo sviluppo del Mezzogiorno (IASM) in ordine all'attività di promozione degli investimenti e di assistenza tecnica alle imprese, alle regioni e alle amministrazioni locali e per il Centro di formazione e studi (FORMEZ) in ordine all'attività di aggiornamento e di perfezionamento dei quadri direttivi, tecnici, imprenditoriali e culturali e di formazione culturale, al fine di sviluppare i servizi gratuiti da prestare, specie per le iniziative di piccole e medie dimensioni;

     le direttive per la graduazione dei finanziamenti agevolati e dei contributi per le iniziative industriali di cui al secondo e al quarto comma dell'art. 10, per i finanziamenti agevolati di cui all'ottavo comma dell'art. 10, nonchè per i finanziamenti di cui all'art. 1 della legge 16 settembre 1960, n. 1016, e all'art. 2 della legge 12 marzo 1968, n. 315, a favore delle medie e piccole imprese commerciali e degli enti economici collettivi costituiti fra le stesse. Tali ultimi finanziamenti sono estesi, limitatamente ai territori di cui all'art. 1 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, ai programmi di acquisto o di costruzione dei locali necessari per l'esercizio commerciale, nonchè alla formazione di scorte entro il limite del 30 per cento delle spese necessarie per la realizzazione dei programmi stessi.

     Le direttive di cui ai commi precedenti, e quelle di cui all'ultimo comma dell'art. 1, impegnano, secondo le rispettive competenze, le amministrazioni e gli enti pubblici, gli enti gestione e le aziende a partecipazione statale, la Cassa per il Mezzogiorno e gli enti ad essa collegati, ad adottare i provvedimenti e ad effettuare gli interventi necessari alla loro attuazione.

     Le determinazioni di cui al presente articolo devono essere adottate entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 9. Costituzione di una società finanziaria per il Mezzogiorno

     Su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, il CIPE può autorizzare la costituzione, anche con l'utilizzazione delle strutture e delle disponibilità patrimoniali delle esistenti società finanziarie pubbliche operanti nel o per il Mezzogiorno, di una Finanziaria meridionale, avente un capitale di almeno 200 miliardi di lire, per la partecipazione al capitale di rischio delle imprese, anche ai fini della loro ristrutturazione, e per la realizzazione di iniziative volte al sostegno diretto o indiretto delle imprese, specie piccole e medie.

 

          Art. 10. Agevolazioni a favore delle iniziative industriali e commerciali

     Ai fini della presente legge, si intendono imprese industriali di piccola dimensione quelle che realizzino investimenti fissi o raggiungano immobilizzi compresi tra 100 milioni e 1,5 miliardi di lire.

     Per la costruzione, il rinnovo, la conversione, la trasformazione, la riattivazione e l'ampliamento di impianti industriali di imprese di piccole dimensioni:

     a) il contributo di cui all'art. 102 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, è concesso nella misura del 35 per cento degli investimenti fissi comprendenti le opere murarie, gli allacciamenti, i macchinari e le attrezzature;

     b) il finanziamento a tasso agevolato, di cui all'art. 101 del citato testo unico, è concesso nella misura del 35 per cento dell'investimento globale comprendente gli impianti fissi, le scorte di materie prime e di semilavorati.

     Alle imprese di piccole dimensioni che si localizzano nelle zone caratterizzate da più intensi fenomeni di spopolamento il contributo di cui alla lettera a) del secondo comma è concesso nella misura del 45 per cento, e la Cassa per il Mezzogiorno può concedere un ulteriore contributo per la realizzazione di piccole opere di infrastruttura specifica, nonchè per l'addestramento della manodopera, nel limite massimo del 5 per cento degli investimenti fissi.

     Per le imprese industriali che realizzino investimenti fissi o abbiano o raggiungano immobilizzi compresi tra 1,5 e 5 miliardi di lire, il contributo di cui all'art. 102 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, è determinato in misura variabile tra il 15 per cento ed il 20 per cento degli investimenti fissi, comprendenti le opere murarie, gli allacciamenti, i macchinari e le attrezzature; il finanziamento agevolato di cui all'art. 101 del citato testo unico può essere concesso in misura variabile tra il 35 e il 50 per cento dell'investimento globale, comprendente gli impianti fissi e le scorte di materie prime e semilavorati.

     La graduazione dei finanziamenti agevolati e dei contributi di cui al comma precedente viene effettuata, in conformità degli indirizzi del programma economico nazionale, con provvedimento del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, secondo le direttive emanate dal CIPE ai sensi dell'art. 8 della presente legge.

     A parziale modifica dell'art. 103 del citato testo unico, l'ammissibilità alle agevolazioni di cui ai precedenti commi secondo, terzo e quarto è subordinata al preventivo accertamento della conformità dei singoli progetti ai criteri fissati dal CIPE ai sensi del precedenteart. 8.

     Il parere di conformità è richiesto dalle imprese interessate o direttamente o tramite l'istituto finanziatore. Il parere, fatto salvo quanto previsto dal secondo comma dell'art. 103 del citato testo unico, costituisce titolo per il godimento dell'insieme delle agevolazioni previste da detto testo unico a favore delle iniziative che si realizzano nel Mezzogiorno.

     Per le iniziative industriali che realizzino investimenti fissi comprendenti le opere murarie, gli allacciamenti, i macchinari e le attrezzature o abbiano o raggiungano immobilizzi superiori a 5 miliardi di lire, il CIPE, sulla base dei piani promozionali di settore e delle direttive generali di cui al precedente art. 8, determina, su istruttoria tecnica del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, nel quadro delle procedure della contrattazione programmata l'ammontare del contributo concedibile in misura variabile tra il 7 per cento e il 12 per cento degli investimenti fissi, l'ammontare del finanziamento agevolato in misura variabile tra il 30 per cento e il 50 per cento dell'investimento globale comprendente gli investimenti fissi e le scorte di materie prime e di semilavorati, nonchè le infrastrutture specifiche di cui al terzo capoverso del secondo comma dell'art. 8.

     All'attuazione delle deliberazioni del CIPE, di cui al comma precedente, provvede il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, determinando i tempi e le modalità di attuazione delle infrastrutture necessarie agli insediamenti con l'indicazione dei fondi all'uopo destinati.

     La Cassa per il Mezzogiorno a sua volta provvede alla realizzazione delle opere entro i termini e con le modalità delle determinazioni di cui al comma precedente, in attuazione dell'art. 134 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523.

     Per la parte di spesa relativa al macchinario ed alle attrezzature costruite da industrie ubicate nel Mezzogiorno, nonchè per le spese relative ad attrezzature ed impianti per eliminare l'inquinamento, la misura del contributo in conto capitale a tutte le iniziative industriali è elevata di dieci punti percentuali.

     La misura massima per il finanziamento delle scorte è rapportata per tutte le iniziative industriali al 40 per cento dell'investimento fisso.

     Il tasso annuo di interesse, comprensivo di ogni onere accessorio e spese, sui finanziamenti agevolati, è fissato con decreto del Ministro per il tesoro sentito il Comitato interministeriale del credito e del risparmio, in misura tale che il tasso di interesse praticato alle industrie di cui al primo e al quarto comma del presente articolo sia inferiore di un terzo a quello praticato alle altre industrie.

     La durata massima dei finanziamenti agevolati è fissata in quindici anni per le nuove iniziative ed in dieci anni per l'ampliamento, il rinnovo, la trasformazione, la riattivazione e la conversione di impianti preesistenti.

     Le agevolazioni di cui al secondo e al quarto comma del presente articolo si applicano alle iniziative industriali le cui domande di parere di conformità pervengano al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     Restano ferme le norme di cui agli articoli 101 e 102 del citato testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, per quanto concerne i compiti della Cassa per il Mezzogiorno.

     La concessione dei contributi di cui all'art. 102 del citato testo unico è subordinata alla dimostrata disponibilità, da parte delle imprese, di un ammontare di capitale proprio non inferiore al 30 per cento dell'investimento fisso; la sua erogazione viene effettuata sulla base di stati di avanzamento dei lavori, in relazione alle categorie o lotti di opere e il saldo deve essere liquidato alle imprese entro tre mesi dalla presentazione della documentazione relativa alla ultimazione dei lavori.

     Alle imprese di piccole e medie dimensioni sono riservati con priorità i servizi di assistenza tecnica in materia di gestione e di commercializzazione dei prodotti prestati dall'Istituto per l'assistenza allo sviluppo del Mezzogiorno (IASM) e di perfezionamento ed aggiornamento dei dirigenti aziendali, prestati dal Centro di formazione e studi (FORMEZ).

     Alle stesse iniziative sono prevalentemente riservati i servizi di locazione di rustici industriali, di attrezzature e macchinari, nonchè gli ausili delle moderne forme di gestione, da promuovere dalla Finanziaria meridionale di cui all'art. 9.

     I finanziamenti a tasso agevolato ed i contributi di cui al presente articolo possono essere estesi alle iniziative, ivi comprese quelle nel settore dell'informatica, attuate totalmente o parzialmente con il sistema della locazione finanziaria di cui al precedente comma.

     Le norme per l'applicazione del comma precedente, nonchè sulle condizioni di ammissibilità alle agevolazioni e sui modi e limiti delle stesse, saranno emanati sulla base delle direttive del CIPE, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, con decreto del Presidente della Repubblica, entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge. Tali norme potranno anche prevedere che il contributo in conto capitale venga concesso in forme rateizzate per tutta la durata della locazione di rustici industriali, di attrezzature e macchinari. I contratti per i servizi di locazione anzidetti e tutti i contratti comunque connessi all'uso degli impianti locati, sono registrati a tassa fissa.

     Alle iniziative a carattere industriale con investimenti fissi inferiori a 100 milioni di lire, ivi comprese quelle promosse dalle imprese artigiane di cui allalegge 25 luglio 1956, n. 860, sono estese le agevolazioni previste per le imprese industriali di piccole dimensioni di cui al presente articolo.

     Per tali iniziative, la Cassa per il Mezzogiorno è autorizzata a stipulare - per i servizi di assistenza tecnica, commerciale e per i finanziamenti - apposite convenzioni con l'Ente nazionale per l'artigianato e la piccola industria (ENAPI).

     (Omissis) [3].

     (Omissis) [4].

     (Omissis) [5].

 

          Art. 11. Contributi finanziari alla SVIMEZ

     Per la prosecuzione, nella nuova fase dell'intervento straordinario, dell'attività di studio e di ricerca dell'Associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno-SVIMEZ, e per assicurare la collaborazione dell'Associazione predetta agli organi preposti alla programmazione dello sviluppo e degli interventi per il Mezzogiorno, è concesso all'Associazione predetta, a modifica di quanto disposto dall'art. 1 della legge 20 marzo 1968, n. 392, un contributo annuale di lire 250.000.000, a partire dall'esercizio 1972 e sino a tutto l'esercizio 1975.

     All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si farà fronte, per l'anno 1972, con le disponibilità di cui all'art. 17, comma quarto, della presente legge.

 

          Art. 12. Contributo per la costruzione di impianti di dissalamento delle acque di mare

     Il contributo in conto capitale, previsto dall'art. 1 del decreto ministeriale 23 marzo 1968 per la costruzione di impianti di dissalamento delle acque di mare, è elevato al 50 per cento delle spese ammissibili, ove si tratti di impianti per la produzione di acqua potabile occorrente al fabbisogno delle isole minori.

     Agli esercenti nelle isole minori attività di produzione e di distribuzione di energia elettrica, che provvederanno alla costruzione e all'esercizio degli impianti di cui al precedente comma, non è applicabile il limite previsto dall'art. 4, n. 8) della legge 6 dicembre 1962, n. 1643.

 

          Art. 13. Registrazione e tassa fissa per acquisto di immobili

     Il secondo e terzo comma dell'art. 109 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, sono sostituiti dai seguenti:

     "Le imposte sono dovute nella misura normale qualora entro il termine di 5 anni dalla registrazione dell'atto il fine dell'acquisto non sia stato conseguito.

     Il termine di 5 anni di cui al comma precedente vale anche per tutti coloro che abbiano registrato l'atto entro i tre anni precedenti all'entrata in vigore della presente legge.

     La prova del conseguimento del fine dell'acquisto dovrà essere data con attestazione della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, sentito l'ufficio tecnico erariale, da presentarsi all'ufficio del registro entro un anno dalla scadenza del quinquennio di cui al comma precedente. L'attestazione suddetta è rilasciata dietro domanda dell'interessato previo deposito delle spese per la constatazione".

 

          Art. 14. Autorizzazione ai nuovi impianti [6]

 

          Art. 15. Proroga e modifica di agevolazioni: interpretazioni autentiche

     Limitatamente ai territori di cui all'art. 1 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, sono prorogate sino al 31 dicembre 1980 le disposizioni di cui all'art. 17-bis del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089, concernenti le riduzioni delle tariffe dell'energia elettrica per usi industriali ed agricoli.

     Sino a tutto l'esercizio 1980 l'esenzione prevista dall'art. 107 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, e successive modifiche e integrazioni, è concessa sul 70 per cento degli utili dichiarati, e sino alla concorrenza del costo delle opere e degli impianti.

     A modifica del secondo comma dell'art. 83 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, per le espropriazioni occorrenti per la realizzazione delle iniziative industriali di cui al primo comma del predetto articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 147 del citato testo unico.

     La dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza ed indifferibilità e la procedura di espropriazione di cui al precedente comma sono estese alle espropriazioni occorrenti per la realizzazione, nei territori di cui al primo comma, delle iniziative alberghiere e turistiche di cui al primo comma dell'art. 125 del citato testo unico.

     Le norme di cui agli articoli 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113 e 115 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, vanno interpretate nel senso che le agevolazioni fiscali ivi previste si applicano anche per gli alberghi e per le altre iniziative di cui all'art. 125 del testo unico citato e relative attrezzature - sempre che sussista una complessa organizzazione tecnica degli impianti - nonchè per gli impianti di trasporto per mezzo di funi. Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 125 del citato testo unico concernenti le agevolazioni per iniziative turistiche.

     La norma di cui al primo comma dell'art. 115 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, va interpretata nel senso che l'esenzione ivi prevista spetta anche alle società che gestiscano - a seguito di fusione per incorporazione o di concentrazione - iniziative produttive realizzate nei territori agevolati ed entrate in funzione dopo il 30 giugno 1965.

 

          Art. 16. Norme transitorie e finali

     (Omissis) [7].

     (Omissis) [8].

     (Omissis) [9].

     Il Governo della Repubblica, sentita una Commissione parlamentare composta di 10 senatori e di 10 deputati in rappresentanza proporzionale dei vari gruppi parlamentari, è autorizzato a procedere, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, all'aggiornamento del testo unico delle leggi sulla disciplina degli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, apportando le modifiche necessarie per lo snellimento delle norme procedurali relative agli interventi della Cassa - ivi compresi quelli concernenti le espropriazioni per pubblica utilità - per il coordinamento delle norme vigenti, per il loro adeguamento e per la loro armonizzazione con le disposizioni in materia di ordinamento regionale, di programmazione, di urbanistica, di riforma tributaria e con l'insieme delle misure di incentivazione attualmente vigenti anche in territori esterni al Mezzogiorno.

     Il quarto comma dell'art. 25 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, è sostituito dal seguente:

     "Con decreto del Ministro per il tesoro può essere accordata, determinandone le condizioni e le modalità, la garanzia dello Stato per il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi delle obbligazioni da emettersi o dei prestiti da contrarre".

 

          Art. 17. Finanziamento degli interventi

     Ai sensi dell'art. 16, primo comma, del testo unico 30 giugno 1967, numero 1523, per l'attuazione degli interventi di competenza della Cassa per il Mezzogiorno, per il quinquennio 1971-1975, è autorizzato a favore della Cassa medesima l'ulteriore apporto di lire 3.125 miliardi comprensivo della quota di lire 262 miliardi di cui alla legge 15 aprile 1971, n. 205, ed al netto, per il periodo stesso, delle quote di cui all'ultimo comma dell'art. 3 della legge 8 aprile 1969, n. 160. Tale apporto è comprensivo della quota destinata alle spese necessarie per la predisposizione e l'aggiornamento dei progetti speciali di cui all'art. 2 della presente legge e per lo svolgimento delle altre attività connesse con la programmazione e l'attuazione degli interventi. Tale quota di spese è determinata ai sensi dell'art. 2, primo comma, della legge 8 aprile 1969, n. 160.

     La risultante somma sarà iscritta, tenuto conto della somma già stanziata ai sensi della citata legge 15 aprile 1971, n. 205, nello stato di previsione del Ministero del tesoro in ragione di lire 467 miliardi nell'anno finanziario 1972, di lire 626 miliardi nell'anno finanziario 1973, di lire 820 miliardi nell'anno finanziario 1974 e di lire 950 miliardi nell'anno finanziario 1975.

     Con la legge di approvazione del bilancio dello Stato, in ciascuno degli anni finanziari dal 1973 al 1975, sarà stabilita la quota parte degli stanziamenti di cui al precedente comma che sarà coperta con operazione di ricorso al mercato finanziario, che il Ministro per il tesoro è autorizzato ad effettuare alle condizioni e modalità che saranno con la stessa legge, di volta in volta stabilite.

     All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, per l'anno finanziario 1972 si provvede quanto a lire 267 miliardi mediante riduzione per un corrispondente importo del fondo di cui al capitolo 5381 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo e quanto a lire 200 miliardi con il ricavo netto derivante da operazioni finanziarie che il Ministro per il tesoro è autorizzato ad effettuare nello stesso anno 1972 mediante la contrazione di mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche e con emissioni di buoni poliennali del Tesoro o di certificati speciali di credito. Si applicano le norme di cui all'art. 46 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

     La Cassa per il Mezzogiorno è autorizzata ad assumere impegni nel periodo 1971-1975, in eccedenza alla dotazione di cui al precedente primo comma, fino alla concorrenza dell'importo di lire 1.450 miliardi, in conto dell'assegnazione che sarà autorizzata ai sensi dell'art. 16, primo comma, del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, per assicurare lo svolgimento dell'attività della Cassa fino al 31 dicembre 1980. Ai predetti impegni si farà fronte mediante iscrizione nello stato di previsione del Ministero del tesoro dello stanziamento di lire 450 miliardi nell'anno finanziario 1976, di lire 400 miliardi nell'anno finanziario 1977, di lire 300 miliardi nell'anno finanziario 1978, di lire 200 miliardi nell'anno finanziario 1979, di lire 100 miliardi nell'anno finanziario 1980.

     Le quote di assegnazione a favore della Cassa per il Mezzogiorno di cui all'art. 2 della legge 8 aprile 1969, n. 160, non iscritte nel bilancio dello Stato per gli anni 1967, 1970 e 1971, ammontanti complessivamente a lire 485 miliardi, saranno stanziate nello stato di previsione del Ministero del tesoro in ragione di lire 55 miliardi nell'anno finanziario 1972, di lire 100 miliardi nell'anno finanziario 1973 e lire 165 miliardi in ciascuno degli anni finanziari 1974 e 1975.

     L'onere relativo alla concessione dei finanziamenti a tasso agevolato e dei contributi di cui all'art. 10 è imputato, per il quinquennio 1971-1975, sulla dotazione complessiva autorizzata in favore della Cassa per il Mezzogiorno per il quinquennio anzidetto; per il periodo successivo il fabbisogno di lire 2.550 miliardi sarà iscritto nel bilancio dello Stato in ragione di lire 255 miliardi all'anno fino al 1985.

 


[1]  Articolo abrogato dall'art. 8 della L. 2 maggio 1976, n. 183.

[2]  Articolo abrogato dall'art. 8 della L. 2 maggio 1976, n. 183.

[3]  Comma abrogato dall'art. 19 della L. 2 maggio 1976, n. 183.

[4]  Comma abrogato dall'art. 19 della L. 2 maggio 1976, n. 183.

[5]  Comma abrogato dall'art. 19 della L. 2 maggio 1976, n. 183.

[6]  Articolo abrogato dall'art. 5 del D.L. 30 aprile 1976, n. 156.

[7]  Comma abrogato dall'art. 6 della L. 2 maggio 1976, n. 183.

[8]  Comma abrogato dall'art. 6 della L. 2 maggio 1976, n. 183.

[9]  Comma abrogato dall'art. 6 della L. 2 maggio 1976, n. 183.