§ 63.4.7 - Legge 28 marzo 1968, n. 437.
Provvedimenti straordinari per la Calabria.


Settore:Normativa nazionale
Materia:63. Mezzogiorno e aree depresse
Capitolo:63.4 interventi per singole aree
Data:28/03/1968
Numero:437


Sommario
Art. 1.  Interventi aggiuntivi per la Calabria.
Art. 2.  Contenuto degli interventi.
Art. 3.  Attuazione degli interventi.
Art. 4.  Programmi degli interventi e relazione al Parlamento.
Art. 5.  Disposizioni concernenti il comitato tecnico di coordinamento.
Art. 6.  Coordinamento degli interventi nei bacini.
Art. 7.  Agevolazioni per i comprensori di bonifica e per l'attività di forestazione.
Art. 8.  Trasferimento degli abitati.
Art. 9.  Approvazione dei progetti esecutivi delle opere.
Art. 10.  Esecuzione delle opere.
Art. 11.  Pubblica utilità ed urgenza e indifferibilità delle opere.
Art. 12.  Agevolazioni fiscali per gli atti e contratti relativi all'attuazione della legge.
Art. 13.  Manutenzione delle opere.
Art. 14.  Intervento per contribuire alla realizzazione dell'istituenda Università della Calabria.
Art. 15.  Procedura per l'occupazione temporanea e per la demanializzazione dei terreni boschivi.
Art. 16.  Uffici speciali per l'attuazione della legge.
Art. 17.  Personale degli uffici speciali.
Art. 18.  Disposizioni di carattere finanziario.
Art. 19.  Copertura degli stanziamenti.
Art. 20.  Completamento delle opere previste dal precedente piano.
Art. 21.      Entro sei mesi dall'istituzione della regione della Calabria con successiva legge saranno emanate le norme per il coordinamento delle disposizioni della presente legge con quelle concernenti le [...]
Art. 22.  Entrata in vigore della legge.


§ 63.4.7 - Legge 28 marzo 1968, n. 437.

Provvedimenti straordinari per la Calabria.

(G.U. 20 aprile 1968, n. 101).

 

Capo I

COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI

 

     Art. 1. Interventi aggiuntivi per la Calabria.

     Al fine di contribuire al raggiungimento di un equilibrato sviluppo economico e sociale della Calabria, il Governo della Repubblica è autorizzato ad attuare nella regione, per il periodo 1° luglio 1967-31 dicembre 1980, interventi organici diretti in particolare alla sistemazione idrogeologica del suolo e all'istituzione di parchi nazionali, in armonia con il programma economico nazionale.

     All'uopo, in sede di aggiornamento del piano di coordinamento di cui all'art. 1 della legge 26 giugno 1965, n. 717, saranno predisposte, d'intesa coi Ministeri interessati, apposite direttive che saranno formulate dal comitato dei ministri per il Mezzogiorno e approvate dal comitato interministeriale per la programmazione economica. Alla predisposizione delle direttive anzidette, si provvede previa consultazione del comitato regionale per la programmazione economica della Calabria.

     Gli interventi si intendono in aggiunta e ad integrazione di tutti gli altri, sia pure similari, previsti dalla legislazione vigente a carico delle amministrazioni statali e della cassa per il Mezzogiorno.

     Le direttive di cui al secondo comma dovranno assicurare, altresì, il coordinamento degli interventi previsti dalla presente legge con gli altri interventi pubblici derivanti dalle leggi vigenti, anche al fine di garantire l'aggiuntività di cui al terzo comma del presente articolo.

 

          Art. 2. Contenuto degli interventi.

     Gli interventi aggiuntivi e integrativi per la Calabria comprendono:

     a) opere per la sistemazione idraulico-forestale dei corsi d'acqua e dei bacini versanti, per la stabilità e conservazione del suolo nelle pendici e per la bonifica montana e valliva;

     b) opere per la difesa degli abitati esistenti dal pericolo delle alluvioni e frane, ivi comprese le opere per il risanamento integrale degli abitati dissestati, in coordinamento con gli interventi di cui alla lettera a), nonchè le opere per la difesa degli abitati dal mare;

     c) interventi per favorire il riordinamento fondiario in base alla legislazione vigente in materia, con particolare riguardo agli interventi diretti a determinare sia la costituzione di aziende aventi convenienti dimensioni, sia l'evoluzione delle strutture agricole e forestali verso forme rispondenti ad un armonico sviluppo della regione;

     d) interventi nei settori della formazione civica, culturale e professionale;

     e) interventi nel settore dell'assistenza tecnica, con particolare riguardo alle esigenze della difesa e valorizzazione del suolo.

     I criteri e le modalità per l'attuazione degli interventi di cui al precedente comma sono fissati dal comitato dei ministri per il Mezzogiorno, in conformità delle direttive di cui al precedente articolo.

     Per le opere occorrenti a difesa degli abitati dal mare, la quota di spesa posta a carico dei comuni dall'art. 14 della legge 14 luglio 1907, n. 542, è assunta a carico dello Stato e grava sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 18.

     Quando sia prevedibile che, con la sistemazione dei torrenti e terreni viciniori agli abitati, non risultino assicurate condizioni di stabilità o di vita economica sufficienti ai bisogni delle popolazioni, sarà disposto lo spostamento totale o parziale degli abitati.

     Agli effetti dell'attuazione degli interventi di cui alla lettera a) del primo comma potranno, a carico dei fondi di cui all'art. 18, essere effettuati acquisti o espropri a favore dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, di terreni degradati, nudi o boscati, già rimboschiti o ricostituiti, ovvero da destinare a rimboschimento o a ricostituzione boschiva, con le modalità indicate all'art. 15.

     Le opere pubbliche da realizzare in Calabria, ai sensi della presente legge, sono a totale carico dello Stato e gravano sui fondi di cui all'art. 18.

 

          Art. 3. Attuazione degli interventi.

     La cassa per il Mezzogiorno ed il comitato tecnico di coordinamento di cui all'art. 5 provvedono, nell'ambito delle rispettive competenze, all'attuazione della presente legge.

 

          Art. 4. Programmi degli interventi e relazione al Parlamento.

     I programmi degli interventi da eseguirsi dalla cassa per il Mezzogiorno, in attuazione della presente legge e delle direttive del piano di coordinamento di cui all'art. 1, sono predisposti dalla cassa stessa, di intesa con il comitato tecnico di coordinamento di cui all'art. 5 e sono approvati dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord, sentito il comitato dei ministri per il Mezzogiorno.

     La cassa presenta entro il 15 febbraio di ciascun anno al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord una relazione sull'esecuzione delle opere effettuate nell'anno precedente. Tale relazione è presentata al Parlamento in allegato alla relazione sull'attuazione del piano quinquennale di cui all'art. 22 della legge 26 giugno 1965, n. 717.

     In sede di prima applicazione della presente legge, sia i programmi che la relazione si riferiscono al periodo 1° luglio 1967-31 dicembre 1968.

 

          Art. 5. Disposizioni concernenti il comitato tecnico di coordinamento.

     Al coordinato raggiungimento dei fini di cui alla presente legge, provvede, in sostituzione del comitato costituito ai sensi dell'art. 6 della legge 26 novembre 1955, n. 1177, un comitato tecnico di coordinamento costituito presso il provveditorato regionale alle opere pubbliche e composto dal presidente del comitato regionale per la programmazione economica, dai presidenti delle amministrazioni provinciali e delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Catanzaro, Reggio Calabria e Cosenza, dal provveditore alle opere pubbliche, dal direttore della ragioneria regionale dello Stato, dall'ispettore compartimentale agrario, dal capo dell'ispettorato per le foreste della Calabria, dal presidente dell'Opera Sila, ente di sviluppo in Calabria, e dal rappresentante della circoscrizione calabrese dell'associazione nazionale delle bonifiche, nonchè da tre docenti universitari di materie pertinenti ai settori idraulico, geologico e forestale nominati con decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord, di concerto con i Ministri per la pubblica istruzione e per i lavori pubblici.

     Il comitato è presieduto da un esperto nominato, per la durata di un quinquennio, dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord, ed è dotato di una segreteria composta da personale comandato dalle amministrazioni dello Stato e da enti pubblici, nel limite massimo di dieci unità.

     Ai fini del necessario collegamento con il comitato dei ministri per il Mezzogiorno è istituito, presso tale comitato, un apposito ufficio del comitato tecnico di coordinamento.

     Al comitato tecnico di coordinamento sono affidati, in particolare, i seguenti compiti:

     a) collaborare con la cassa per il Mezzogiorno alla predisposizione dei programmi delle opere ai sensi dell'art. 4;

     b) esprimere il parere in merito ai progetti esecutivi delle opere sottoposte all'approvazione del consiglio di amministrazione della cassa;

     c) esprimere il parere sui programmi esecutivi dei Ministeri dell'agricoltura e delle foreste, dei lavori pubblici, dei trasporti e dell'aviazione civile, ivi compresi i programmi dell'ANAS, dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, relativi ad opere, da eseguirsi nella regione, connesse con gli interventi previsti dalla presente legge;

     d) redigere, d'intesa con le amministrazioni interessate, progetti organici relativi agli interventi nell'ambito dei singoli bacini, curando, attraverso la commissione tecnica di cui all'art. 6, il coordinamento degli interventi medesimi;

     e) esprimere il parere in ordine al piano regolatore relativo al trasferimento degli abitati;

     f) predisporre, d'intesa con la cassa, i preventivi di spesa necessari per il proprio funzionamento, nonchè i rendiconti consuntivi da sottoporre all'approvazione del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord.

     Il comitato tecnico di coordinamento provvede a consultare le organizzazioni sindacali dei lavoratori e degli imprenditori in ordine alla predisposizione dei programmi di cui alla precedente lettera a).

     I programmi esecutivi di cui alla lettera c) debbono essere comunicati, prima dell'approvazione ai sensi della legislazione vigente, al comitato tecnico di coordinamento. Il parere del comitato anzidetto deve essere inviato ai Ministeri interessati entro il termine perentorio di 30 giorni dalla comunicazione.

     Il comitato tecnico-amministrativo istituito presso il provveditorato regionale delle opere pubbliche della Calabria è integrato dal presidente del comitato di coordinamento di cui al primo comma del presente articolo e da un funzionario designato dal presidente della cassa.

     Alle spese necessarie per il funzionamento del comitato tecnico di coordinamento, ivi comprese quelle per il personale, si provvede con gli stanziamenti autorizzati dalla presente legge, sulla base di preventivi predisposti dal comitato stesso d'intesa con la cassa e approvati dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord. Con la medesima procedura si provvede all'approvazione del rendiconto consuntivo.

 

          Art. 6. Coordinamento degli interventi nei bacini.

     Per la coordinata programmazione ed esecuzione degli interventi da effettuare, ai sensi della presente legge, nell'ambito di ogni singolo bacino sia nella parte montana che in quella valliva, è istituita, presso il comitato di coordinamento di cui all'art. 5, una commissione tecnica permanente composta da funzionari designati dai Ministeri dei lavori pubblici, dell'agricoltura e delle foreste, dalla Cassa per il Mezzogiorno e presieduta dal presidente del comitato di coordinamento medesimo, con i seguenti compiti:

     a) accertare le esigenze globali di sistemazione dei singoli bacini, formulando idonee proposte ai fini della redazione e dell'eventuale aggiornamento dei progetti organici di intervento da parte del comitato di coordinamento sopraindicato;

     b) controllare che la realizzazione dei progetti esecutivi, di competenza delle singole amministrazioni ed enti pubblici, sia effettuata in conformità dei progetti organici di cui al punto a), segnalando tempestivamente alle amministrazioni interessate eventuali carenze e i mezzi idonei ad eliminarle;

     c) controllare lo svolgimento delle opere di manutenzione, affinchè queste siano effettuate in modo coordinato ed efficace da parte delle singole amministrazioni ed enti pubblici, nell'ambito delle rispettive competenze.

 

Capo II

NORME CONCERNENTI LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

 

          Art. 7. Agevolazioni per i comprensori di bonifica e per l'attività di forestazione.

     Anche ai fini dell'applicazione della presente legge, il territorio della Calabria situato al di sopra di m. 300 di altitudine è considerato comprensorio di bonifica montana ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991, e successive modificazioni ed integrazioni, e il territorio situato al di sotto del suddetto limite di altitudine è considerato comprensorio di bonifica integrale di prima categoria ai sensi del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215.

     Per i comprensori di bonifica montana di cui al precedente comma, il limite massimo dei contributi della citata legge 25 luglio 1952, n. 991, e successive modificazioni e integrazioni, per opere di carattere privato è elevato al 75 per cento e quello per le opere di carattere privato nei comprensori di bonifica integrale è elevato al 60 per cento.

     Per le opere interessanti le sistemazioni idraulico-agrarie strettamente connesse alla difesa e conservazione del suolo, il contributo può essere elevato fino all'85 per cento, sempre che le predette opere non contrastino con le esigenze sistematorie del bacino e presentino caratteristiche di opere d'interesse collettivo.

     Per la costruzione, il riattamento e l'ammodernamento di strade vicinali ed interpoderali, il contributo statale di cui all'art. 17 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, è fissato nella misura massima dell'87,50 per cento.

     La differenza tra il contributo concesso dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ai sensi dell'art. 17 della citata legge n. 910, e il limite anzidetto, grava sui fondi di cui all'art. 18.

     L'erogazione del contributo dovuto ai privati viene effettuata in relazione allo stato di avanzamento dei lavori rilasciato dagli uffici competenti, con trattenuta del 25 per cento da erogarsi dopo il collaudo.

     Per la parte di spesa relativa alle attività private di rimboschimento, di miglioramento e di ricostituzione boschiva, non coperta dal contributo in conto capitale di cui al secondo comma, possono essere concessi mutui a tasso agevolato tramite il fondo forestale nazionale di cui all'art. 32 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, con le modalità previste dallo stesso articolo. A tal fine il fondo anzidetto potrà essere integrato per un ammontare massimo di lire 500 milioni.

     Soltanto gli oneri per la elevazione dei contributi nelle misure fissate al secondo e terzo comma e quelli per la concessione dei mutui agevolati di cui al precedente comma, gravano sui fondi previsti dall'art. 18.

     Ai terreni oggetto di attività forestali di rimboschimento, di miglioramento e di ricostituzione boschiva, effettuate volontariamente dai privati interessati, si applicano le agevolazioni fiscali previste dall'art. 33 della citata legge 27 ottobre 1966, n. 910.

 

          Art. 8. Trasferimento degli abitati.

     Con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro, saranno determinati gli abitati non compresi nelle tabelle C della legge 25 giugno 1906, n. 255, e D della legge 9 luglio 1908, n. 445, e nelle leggi successive, che siano da consolidare o da trasferire, ivi compresi gli abitati da trasferire ai sensi del quarto comma dell'art. 2.

     Per gli abitati da trasferire, il piano regolatore relativo è approvato, sentito il comitato tecnico di coordinamento di cui all'art. 5, dal provveditore regionale alle opere pubbliche, in deroga a tutte le norme e le formalità prescritte dalla legge 9 luglio 1908, n. 445.

     A parziale modifica del primo comma dell'art. 67 della legge 9 luglio 1908, n. 445, l'area da assegnare gratuitamente ai proprietari delle case da abbandonare, e ai capifamiglia residenti nelle zone relative agli abitati da spostare, ai fini della presente legge, viene elevata ai centocinquanta metri quadrati.

     Ferme restando tutte le altre disposizioni contenute nella citata legge n. 445 circa l'assegnazione gratuita di aree, per la costruzione di nuovi alloggi si provvede con i fondi di cui alla presente legge:

     a) mediante l'assunzione, a totale carico dello Stato, della spesa per la costruzione di un solo alloggio di non più di tre vani utili, ed eventualmente di un ulteriore vano per uso agricolo o artigianale del proprietario dell'abitazione, nel caso di proprietari di un solo alloggio adibito ad abitazione della propria famiglia e che non siano iscritti nei ruoli dell'imposta complementare per l'anno 1965;

     b) mediante la concessione, da parte della cassa per il Mezzogiorno, di contributi nella misura del 60 per cento, limitatamente alla spesa riconosciuta ammissibile per la costruzione di un alloggio avente le caratteristiche indicate nella lettera a), ai proprietari di alloggi che non si trovino nelle condizioni previste dalla medesima lettera a) ed ai capifamiglia non proprietari di alloggi che abbiano avuta l'assegnazione gratuita di aree.

     Con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con i Ministri per il tesoro e per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord, sono fissati i criteri e le modalità per la realizzazione degli interventi di cui alla precedente lettera a) e sono indicati gli enti di edilizia pubblica ai quali far costruire gli alloggi di cui trattasi.

     Il Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord può autorizzare la costruzione degli alloggi di cui alla lettera b) da parte degli enti di edilizia pubblica, qualora questi assumano a loro carico l'anticipazione della quota a carico dei privati. In tal caso il rimborso di tale quota avrà luogo a costruzione ultimata in dieci annualità, con le modalità stabilite dal Ministro per i lavori pubblici d'intesa con i Ministri per il tesoro e per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord.

     Nella nuova sede degli abitati da trasferire è autorizzata anche la costruzione dell'acquedotto, delle fognature, delle strade interne, delle chiese parrocchiali e relative canoniche, delle scuole e degli impianti sportivi connessi, dell'impianto per l'illuminazione elettrica e del cimitero a carico dei fondi previsti dall'art. 18.

 

          Art. 9. Approvazione dei progetti esecutivi delle opere.

     I progetti esecutivi delle opere da eseguirsi ai sensi della presente legge, muniti del parere del comitato tecnico di coordinamento di cui all'art. 5, sono approvati dal consiglio di amministrazione della cassa per il Mezzogiorno con la partecipazione del presidente del comitato medesimo.

     Quando l'importo superi i 500 milioni di lire, è necessario il parere della delegazione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, prevista dall'art. 4 della legge 10 agosto 1950, n. 646.

 

          Art. 10. Esecuzione delle opere.

     L'esecuzione delle opere di cui alla presente legge è affidata dalla cassa per il Mezzogiorno normalmente ad organi dello Stato, ad aziende autonome statali, ad enti pubblici, all'Opera Sila, ente di sviluppo in Calabria, ad enti locali e loro consorzi, a consorzi di bonifica e di irrigazione e a consorzi di miglioramento fondiario, sentito il comitato tecnico di coordinamento di cui all'art 5.

 

          Art. 11. Pubblica utilità ed urgenza e indifferibilità delle opere.

     Tutte le opere che a norma della presente legge sono eseguite a cura e spese dello Stato, con l'approvazione dei relativi progetti, sono dichiarate di pubblica utilità e urgenti e indifferibili, ai sensi e per gli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modificazioni.

 

          Art. 12. Agevolazioni fiscali per gli atti e contratti relativi all'attuazione della legge.

     A tutti gli atti e contratti stipulati ai fini e in attuazione della presente legge si applicano le disposizioni contenute nell'art. 31 della legge 29 luglio 1957, n. 634.

 

          Art. 13. Manutenzione delle opere.

     Le opere realizzate dalla cassa per il Mezzogiorno in attuazione della presente legge sono trasferite, entro 6 mesi dal loro collaudo, alle amministrazioni statali e locali e agli enti tenuti per legge ad assumerne la manutenzione, salva l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 8 della legge 26 giugno 1965, n. 717, e successive integrazioni.

     Fino al 31 dicembre 1980 la spesa di manutenzione delle opere forestali e di quelle idrauliche ad esse concesse, comprese quelle vallive, è assunta a carico dello Stato e grava sullo stanziamento autorizzato dalla presente legge.

 

          Art. 14. Intervento per contribuire alla realizzazione dell'istituenda Università della Calabria.

     Nell'ambito degli interventi previsti nei settori della formazione civica, culturale e professionale, di cui all'art. 2, lettera d), la somma di 15 miliardi di lire, a carico dei fondi di cui all'art. 18, è destinata agli impianti ed alle attrezzature scientifiche e didattiche e all'arredamento dell'istituenda Università degli studi della Calabria, nonchè all'arredamento e al funzionamento dell'annesso centro residenziale.

 

          Art. 15. Procedura per l'occupazione temporanea e per la demanializzazione dei terreni boschivi.

     Le occupazioni temporanee, gli acquisti e le espropriazioni dei terreni ai sensi dell'art. 2 - penultimo comma -, sono effettuati con le norme contenute nel regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, e successive modificazioni e integrazioni e nel regolamento approvato con regio decreto 16 maggio 1926, n. 1126.

     Per gli acquisti e le espropriazioni a favore dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, l'approvazione dei progetti di acquisto e di esproprio di terreni a favore dell'Azienda medesima, ai sensi del precedente comma, equivale a completo esaurimento della procedura prevista dall'art. 130 del regolamento approvato con regio decreto 16 maggio 1926, n. 1126 .

     Per le occupazioni temporanee, in deroga a quanto disposto dagli articoli 45 e 46, primo comma, del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, gli enti che provvedono alla esecuzione dei progetti delle opere di sistemazione idraulico-forestale, possono promuovere la pubblicazione, a cura del sindaco, presso ciascun comune e per la durata di un mese, della cartografia e degli elenchi dei terreni da occupare in base alle previsioni dei progetti esecutivi approvati. Tale pubblicazione equivale a tutti gli effetti alla notificazione prevista dalla legge e dalla scadenza del suo termine decorre il periodo di 30 giorni entro cui possono essere presentati eventuali ricorsi ed opposizioni.

 

Capo III

NORME FINANZIARIE TRANSITORIE E FINALI

 

          Art. 16. Uffici speciali per l'attuazione della legge.

     La cassa per il Mezzogiorno provvede all'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge, avvalendosi degli appositi uffici dei Ministeri dei lavori pubblici e dell'agricoltura e delle foreste, già costituiti in Calabria, a cura dei Ministeri anzidetti, ai sensi dell'art. 11 della legge 26 novembre 1955, n. 1177.

     Alle spese necessarie per il funzionamento degli uffici anzidetti si provvede, con gli stanziamenti autorizzati dalla presente legge, sulla base di preventivi predisposti dalla cassa, d'intesa rispettivamente con i Ministeri dei lavori pubblici e dell'agricoltura e delle foreste, ed approvati dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord. Con la medesima procedura si provvede all'approvazione dei rendiconti consuntivi.

     Le spese di funzionamento dei predetti uffici, relative al periodo precedente al 1° luglio 1967, gravano sullo stanziamento previsto dall'art. 18 per l'anno finanziario 1967, in misura comunque non superiore a lire 250 milioni.

 

          Art. 17. Personale degli uffici speciali.

     Il personale assunto successivamente alla entrata in vigore della legge 26 novembre 1955, n. 1177, o comunque non oltre il 31 dicembre 1963, da organi periferici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e del Ministero dei lavori pubblici, per essere addetto a servizi inerenti all'attuazione della legge medesima, per il cui espletamento la cassa ha erogato le relative somme, che sia in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, è inquadrato, presso le rispettive amministrazioni, con decorrenza dal 1° luglio 1967, nelle categorie del personale non di ruolo corrispondenti al titolo di studio posseduto.

     Compiuti sei anni di servizio dalla data di inquadramento, il personale di cui al precedente comma è collocato nei ruoli aggiunti corrispondenti alle diverse categorie del personale non di ruolo.

     L'inquadramento verrà disposto, con i criteri e le modalità previsti dall'art. 21 della legge 26 febbraio 1952, n. 67, in base ad apposita domanda, che gli interessati dovranno presentare rispettivamente ai Ministeri dell'agricoltura e delle foreste e dei lavori pubblici, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge.

     Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo dal 1° luglio 1967 al 31 dicembre 1980, si provvede con i fondi di cui all'art. 18.

     A tal uopo, con decreto del Ministro per il tesoro, su proposta dei Ministri interessati, nei singoli anni finanziari sarà provveduto al trasferimento, dai fondi medesimi agli stati di previsione della spesa dei Ministeri dell'agricoltura e delle foreste e dei lavori pubblici, delle somme occorrenti.

 

          Art. 18. Disposizioni di carattere finanziario.

     Per far fronte agli oneri derivanti dalla presente legge è autorizzata la spesa di lire 345 miliardi.

     Tale somma sarà stanziata in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro in ragione di lire 12,5 miliardi per l'anno finanziario 1967, di lire 20 miliardi per l'anno finanziario 1968, di lire 23 miliardi per l'anno finanziario 1969, di lire 24 miliardi per l'anno finanziario 1970, di lire 25 miliardi per l'anno finanziario 1971, di lire 26 miliardi per l'anno finanziario 1972, di lire 28 miliardi per ciascuno degli anni finanziari dal 1973 al 1977, di lire 26 miliardi per l'anno finanziario 1978, di lire 24,5 miliardi per l'anno finanziario 1979 e di lire 24 miliardi per l'anno finanziario 1980.

     Il Ministero del tesoro provvederà a versare dette somme in rate trimestrali posticipate alla cassa per il Mezzogiorno.

     Con legge da emanarsi sei mesi prima della scadenza del termine per la cessazione della cassa, quale risulta ai sensi della legge 26 giugno 1965, n. 717, ovvero, in caso di anticipato scioglimento, entro tre mesi dalla data dello scioglimento stesso, si provvederà a determinare l'organo a cui spetti di curare la prosecuzione dei programmi.

     Per l'applicazione della presente legge, la cassa terrà gestione separata di tutti i fondi contemplati dalla legge medesima; annualmente presenterà per l'approvazione al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord il rendiconto relativo alle somme impegnate ed erogate per gli interventi eseguiti e da eseguirsi nei settori di cui alla presente legge.

     Lo stesso rendiconto sarà comunicato al comitato tecnico di coordinamento di cui all'art. 5.

 

          Art. 19. Copertura degli stanziamenti.

     Per la copertura dell'onere derivante dall'applicazione della presente legge si fa fronte, negli anni finanziari 1967 e 1968, con corrispondenti riduzioni del fondo iscritto al capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per ciascuno degli anni medesimi.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 20. Completamento delle opere previste dal precedente piano.

     Gli adempimenti per la realizzazione delle opere programmate e finanziate ai sensi delle leggi 26 novembre 1955, n. 1177, e 10 luglio 1962, n. 890, effettuati nel periodo successivo al 30 giugno 1967 e fino all'entrata in vigore della presente legge, hanno efficacia a tutti gli effetti di legge.

 

          Art. 21.

     Entro sei mesi dall'istituzione della regione della Calabria con successiva legge saranno emanate le norme per il coordinamento delle disposizioni della presente legge con quelle concernenti le funzioni e le competenze attribuite alla Regione stessa dalle leggi costituzionali.

 

          Art. 22. Entrata in vigore della legge.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.