§ 63.1.C - Legge 8 aprile 1969, n. 160.
Finanziamento degli interventi per il Mezzogiorno.


Settore:Normativa nazionale
Materia:63. Mezzogiorno e aree depresse
Capitolo:63.1 agevolazioni e contributi
Data:08/04/1969
Numero:160


Sommario
Art. 1.      La durata del primo periodo di attuazione degli interventi della Cassa del Mezzogiorno, prevista dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, è [...]
Art. 2.      L'art. 20 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, modificato con l'art. 60 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito con modificazioni nella legge 18 marzo 1968, n. 241, è [...]
Art. 3.      Gli ultimi tre commi dell'art. 101 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, sono sostituiti con i seguenti:
Art. 4.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


§ 63.1.C - Legge 8 aprile 1969, n. 160. [1]

Finanziamento degli interventi per il Mezzogiorno.

(G.U. 5 maggio 1969, n. 114)

 

     Art. 1.

     La durata del primo periodo di attuazione degli interventi della Cassa del Mezzogiorno, prevista dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, è riferita al sessennio 1965-1970.

     L'efficacia del Piano pluriennale per il coordinamento degli interventi pubblici nel Mezzogiorno, relativo agli anni finanziari 1966-1969, approvato dal CIPE ai sensi dell'art. 3 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, è prorogata al 31 dicembre 1970.

 

          Art. 2.

     L'art. 20 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, modificato con l'art. 60 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito con modificazioni nella legge 18 marzo 1968, n. 241, è sostituito con il seguente:

     "Per l'attuazione degli interventi di sua competenza previsti per il primo sessennio 1965-1970, in aggiunta ai fondi messi a disposizione, nell'ammontare di 60 miliardi, con l'art. 2 della legge 6 luglio 1964, n. 608, è autorizzato a favore della Cassa per il Mezzogiorno un ulteriore apporto di lire 2.300 miliardi, comprensivo della quota destinata alle spese necessarie per la predisposizione e l'aggiornamento del Piano di coordinamento e per lo svolgimento delle altre attività connesse con la programmazione e l'attuazione degli interventi. Detta quota di spesa è determinata con decreto del Ministro per il tesoro su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord.

     Gli stanziamenti di cui al precedente comma sono altresì comprensivi delle spese di studio, progettazione e direzione lavori afferenti alle opere finanziate dalla Cassa per il Mezzogiorno.

     Detta somma di miliardi 2.300 sarà iscritta per miliardi 1.860 nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro in ragione di 70 miliardi nell'esercizio 1965, di 210 miliardi nell'esercizio 1966, di 250 miliardi nell'esercizio 1967, di 290 miliardi nell'esercizio 1968, di 280 miliardi nell'esercizio 1969, di 465 miliardi nell'esercizio 1970 e di 295 miliardi nell'esercizio 1971.

     All'onere di miliardi 70 derivante dall'applicazione del precedente comma relativo all'esercizio 1965 si farà fronte mediante corrispondente riduzione del fondo iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo, riguardante provvedimenti legislativi in corso. Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

     Per il rimanente importo di 440 miliardi il Ministro per il tesoro è autorizzato a contrarre con il Consorzio di credito per le opere pubbliche dal 1966 al 1972, mutui fino alla concorrenza di un ricavo netto di lire 50 miliardi annui per gli esercizi 1966 e 1967, di lire 40 miliardi per l'esercizio 1968, di lire 100 miliardi annui per gli esercizi 1969 e 1970 e di lire 50 miliardi annui per gli esercizi 1971 e 1972.

     Il netto ricavo di cui sopra sarà portato in ciascun esercizio ad incremento degli stanziamenti di cui al precedente comma.

     I mutui di cui al precedente quinto comma, da ammortizzarsi in un periodo non superiore a 20 anni, saranno contratti nelle forme, alle condizioni e con le modalità che verranno stabilite con apposite convenzioni da stipularsi tra il Ministro per il tesoro ed il Consorzio di credito per le opere pubbliche e da approvarsi con decreti del Ministro medesimo.

     Il servizio dei mutui sarà assunto dal Ministero del tesoro. Le rate di ammortamento saranno iscritte negli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro e specificatamente vincolate a favore del Consorzio di credito per le opere pubbliche.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, negli esercizi dal 1966 al 1972, alle variazioni di bilancio conseguenti ai mutui previsti dal presente articolo.

     Gli stanziamenti a favore della Cassa per il Mezzogiorno sono versati dal Ministero del tesoro a rate trimestrali uguali anticipate".

 

          Art. 3.

     Gli ultimi tre commi dell'art. 101 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, sono sostituiti con i seguenti:

     "L'onere derivante alla Cassa per il Mezzogiorno dalla concessione del concorso sugli interessi previsti dal precedente comma sarà imputato per il sessennio 1965-1970 sull'importo complessivo autorizzato dall'art. 20 a favore della Cassa medesima.

     Le successive annualità fino al 1980 per un importo non superiore a lire 500 miliardi, saranno iscritte nel bilancio dello Stato in conto dei fondi che saranno stanziati, ai sensi dell'art. 16, primo comma, per assicurare lo svolgimento dell'attività della Cassa fino al 31 dicembre 1980.

     Tale somma verrà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per un importo non superiore a 22 mila milioni nell'esercizio 1970, a 48 mila e 500 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1971 al 1978, a 46 mila e 500 milioni nell'esercizio 1979 e a 43 mila e 500 milioni nell'esercizio 1980".

 

          Art. 4.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 


[1] Abrogata dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.