§ 3.11.45 - L.R. 21 dicembre 1973, n. 50.
Norme riguardanti enti pubblici istituiti con leggi regionali e provvidenze a favore delle piccole e medie imprese industriali.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.11 industria ed energia
Data:21/12/1973
Numero:50


Sommario
Art. 1.      Alle LL.RR. 8 agosto 1960, n. 36, istitutiva dell'Azienda asfalti siciliani (Az.A.Si.), 11 gennaio 1963, n. 2, istitutiva dell'Ente minerario siciliano (E.M.S.), 10 agosto 1965, n. 21, relativa [...]
Art. 2.      L'Az.A.Si., l'E.M.S. e l'E.S.P.I. sono strumenti di sviluppo economico finalizzati agli obiettivi della programmazione regionale. Essi operano secondo criteri di economicità, anche in concorso [...]
Art. 3.      Sono organi dell'Az.A.Si., dell'E.M.S. e dell'E.S.P.I.:
Art. 4.      Il consiglio di amministrazione dell'Az.A.Si., dell'E.S.P.I. e dell'E.M.S. è costituito:
Art. 5.      (Omissis)
Art. 6.      Il collegio dei revisori dell'Az.A.Si., dell'E.M.S. e dell'E.S.P.I. è composto da tre membri e precisamente:
Art. 7.      Il presidente ha la rappresentanza legale dell'ente.
Art. 8.      Il consiglio di amministrazione dell'Az.A.Si. e dell'E.M.S. e dell'E.S.P.I. esercita tutti i poteri per la gestione dell'Ente, con eccezione, per l'E.S.P.I., dei poteri attribuiti all'assemblea [...]
Art. 9.      L'Az.A.Si., l'E.M.S. e l'E.S.P.I. predispongono piani quadriennali di investimenti in attuazione degli indirizzi e degli obiettivi del piano regionale di sviluppo e, fino a quando questo non [...]
Art. 10.      I mezzi occorrenti per il finanziamento dei piani quadriennali vengono disposti con legge della Regione.
Art. 11.      I piani quadriennali di cui all'art. 9 dovranno essere presentati all'Assemblea regionale siciliana, per quanto riguarda la prima applicazione della presente legge, entro il 30 giugno 1974.
Art. 12.      L'E.S.P.I., l'Az.A.Si., l'E.M.S. e l'E.S.A. sono tenuti a fornire, tramite il Governo della Regione, le informazioni, i dati ed i documenti che siano richiesti dall'Assemblea regionale siciliana [...]
Art. 13.      Tutte le deliberazioni del consiglio di amministrazione dell'Az.A.Si., dell'E.S.P.I. e dell'E.M.S. sono comunicate alla Presidenza della Regione, all'Assessorato dell'industria e del commercio [...]
Art. 14.      Le deliberazioni del consiglio di amministrazione dell'Az.A.Si., dell'E.S.P.I. e dell'E.M.S., viziate per violazioni di legge o per incompetenza o per eccesso di potere, sono annullate dal [...]
Art. 15.      I bilanci dell'Az.A.Si., dell'E.S.P.I. e dell'E.M.S., previa deliberazione della Giunta di governo, adottata su proposta dell'Assessore per l'industria ed il commercio, sono approvati con legge [...]
Art. 16.      Presso l'Assessorato dell'industria e del commercio è istituito un Comitato consultivo di coordinamento degli enti economici regionali operanti nel settore dell'industria, presieduto [...]
Art. 17.      L'Az.A.Si., l'E.S.P.I., l'E.M.S. e l'E.S.A. nominano i propri rappresentanti nei consigli di amministrazione delle società collegate, scegliendoli tra persone che abbiano uno dei seguenti [...]
Art. 18.      I consigli di amministrazione ed i collegi sindacali delle società per azioni a prevalente partecipazione dell'Az.A.Si., dell'E.M.S. e dell'E.S.P.I., sono composti da un numero di membri non [...]
Art. 19.      Con la qualifica di dirigente o di impiegato degli enti regionali è incompatibile qualunque impiego privato o pubblico e l'esercizio di qualunque professione, commercio o industria.
Art. 20.      Le indennità spettanti ai presidenti e ai componenti dei consigli di amministrazione, ai presidenti e ai componenti dei collegi dei revisori dei conti e dei collegi sindacali per l'esercizio [...]
Art. 21.      I membri del Parlamento e quelli dell'Assemblea regionale siciliana, i candidati al Parlamento e all'Assemblea regionale, i presidenti e gli assessori delle Amministrazioni provinciali, i [...]
Art. 22.      Il Presidente della Regione, con decreto motivato. su deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell'Assessore per l'industria ed il commercio, scioglie il consiglio di [...]
Art. 23.      All'Az.A.Si., all'E.M.S. e all'E.S.P.I. è fatto obbligo di imporre alle società da essi controllate l'adozione di schemi-tipo di bilancio contenenti tutti gli elementi necessari al loro migliore [...]
Art. 24.      L'Az.A.Si., l'E.M.S. e l'E.S.P.I. nonché le loro collegate, assumono partecipazioni in società per azioni che abbiano esclusivamente scopi sociali limitati alle finalità istituzionali degli enti [...]
Art. 25.      L'Az.A.Si., l'E.M.S. e l'E.S.P.I. perseguono i propri fini istituzionali mediante società per azioni nelle quali essi assumono partecipazioni maggioritarie, tranne nei casi in cui la [...]
Art. 26.      Le garanzie fidejussorie concesse dall'Az.A.Si., dall'E.M.S. e dall'E.S.P.I. nell'interesse di società collegate non possono superare il limite del quintuplo del fondo di dotazione di ciascun [...]
Art. 27.      L'Ente siciliano per la promozione industriale (E.S.P.I.), l'Ente minerario siciliano (E.M.S.) e l'Azienda asfalti siciliani (Az.A.Si.) concorrono ai nuovi investimenti delle società collegate [...]
Art. 28.      Nelle aziende appartenenti a società controllate dall'Az.A.Si., dall'E.M.S. e dall'E.S.P.I. è istituita la conferenza di produzione consistente nell'assemblea generale delle maestranze, [...]
Art. 29.      E' altresì istituita la conferenza centrale di produzione consistente nell'assemblea generale dei consigli sindacali di fabbrica, convocata entro il 31 marzo di ogni anno dal presidente del [...]
Art. 30.      (Omissis)
Art. 31.      (Omissis)
Art. 32.      (Omissis)
Art. 33.      Le attività provenienti dalla liquidazione della Società finanziaria siciliana (So.Fi.S.) costituiranno un fondo speciale di riserva per la copertura delle svalutazioni delle partecipazioni [...]
Art. 34.      Nel bilancio della Regione - Assessorato regionale dell'industria e del commercio - è istituito un fondo di lire 106.000 milioni destinato:
Art. 35.      Il fondo di dotazione dell'Ente siciliano per la promozione industriale (E.S.P.I.), di cui all'art. 7 lett. a) della L.R. 7 marzo 1967, n. 18, è aumentato di lire 20.000 milioni.
Art. 36.      Il fondo speciale a gestione separata costituito presso l'Ente minerario siciliano (E.M.S.), di cui all'art. 1 della L.R. 28 aprile 1972, n. 29, è aumentato di lire 20.000 milioni per la [...]
Art. 37.      Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge saranno impartite dall'Assessore per l'industria ed il commercio, sentita la competente Commissione legislativa dell'Assemblea [...]
Art. 38.      L'integrazione del bilancio dell'E.M.S., di cui al terzo comma dell'art. 19 della L.R. 11 gennaio 1963, n. 2, cessa con l'approvazione del bilancio consuntivo dello stesso, relativo al 1973.
Art. 39.      Sono abrogate tutte le norme di legge e statutarie relative all'Az.A.Si., all'E.M.S., all'E.S.P.I. e all'E.S.A. in contrasto con la presente legge.
Art. 40.      Nella prima applicazione della presente legge e fino a quando non sarà realizzata la ristrutturazione delle attività dell'Az.A.Si., dell'E.M.S. e dell'E.S.P.I. a norma dei precedenti artt. 9, 10 [...]
Art. 41.      La norma di cui all'art. 18 della presente legge non si applica alle società per le quali patti parasociali stipulati antecedentemente alla data di approvazione della legge stessa regolino [...]
Art. 42.      Per la realizzazione da parte dell'E.S.P.I. delle iniziative previste dall'art. 6 della L.R. 3 febbraio 1968, n. 1, da attuarsi nelle zone terremotate, non si applicano le norme di cui agli [...]
Art. 43.      Presso l'Istituto regionale per il finanziamento alle industrie in Sicilia - I.R.F.I.S.- è costituito, a norma dell'art. 7 del relativo statuto ed a carico del bilancio della Regione, un « fondo [...]
Art. 44.      Sono ammesse alle garanzie previste dal secondo comma dell'articolo 43 le imprese che realizzino o raggiungano investimenti fissi non superiori a lire 50.000 milioni al netto degli ammortamenti [...]
Art. 45.      Alla gestione dei fondi istituiti presso l'I.R.F.I.S. per le piccole e medie imprese industriali sovraintende, salve diverse specifiche disposizioni di legge, il Comitato amministrativo previsto [...]
Art. 46.      La garanzia prevista dall'articolo 43 si esplica nella misura del 75 per cento del finanziamento ed in ogni caso non oltre l'ammontare di lire 6.000 milioni, per la perdita che gli istituti e le [...]
Art. 47.      Il termine previsto dal primo comma dell'art. 23 della L. 11 aprile 1972, n. 27, è prorogato al 31 dicembre 1973.
Art. 48.      Il fondo di cui all'art. 5 della L.R. 5 agosto 1957, n. 51, è incrementato di lire 5.000 milioni da destinare alle imprese previste dall'art. 27 della L.R. 11 aprile 1972, n. 27.
Art. 49.      Alle piccole imprese industriali che realizzino o raggiungano investimenti fissi fino a 1.500 milioni di lire e che ottengano finanziamenti agevolati per la costruzione, l'ampliamento, il [...]
Art. 50.      Alle imprese industriali, operanti nel territorio della Regione siciliana, il cui capitale investito non sia superiore a 1.500 milioni di lire, l'Amministrazione regionale è autorizzata a [...]
Art. 51.      I preventivi di spesa per la concessione dei contributi di cui all'articolo precedente sono sottoposti al visto di congruità dell'Ufficio del Genio civile competente per territorio.
Art. 52.      La durata della garanzia e del contributo di cui al quarto comma dell'art. 24 della L.R. 11 aprile 1972, n. 27, è portata a 36 mesi.
Art. 53.      La spesa complessiva di lire 184.800 milioni autorizzata con gli artt. 34, 35, 36, 43, 47, 48, 49 e 50 della presente legge, è inscritta quanto a lire 44.800 milioni nel bilancio della Regione [...]
Art. 54.      Alla spesa di lire 44.800 milioni di lire ricadente nell'esercizio in corso si provvede mediante utilizzazione dell'avanzo finanziario accertato col rendiconto generale consuntivo per l'anno [...]
Art. 55.      All'ammortamento dei mutui ed al pagamento dei relativi interessi ed oneri connessi sono destinati, per ciascuno degli anni dal 1974 al 1992, gli stanziamenti annui risultanti dalla seguente [...]
Art. 56.      Agli oneri per l'ammortamento dei mutui e per il pagamento degli interessi ed oneri connessi di cui al precedente art. 55 ricadenti nell'esercizio 1974 e successivi ed ai maggiori oneri [...]
Art. 57.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.


§ 3.11.45 - L.R. 21 dicembre 1973, n. 50.

Norme riguardanti enti pubblici istituiti con leggi regionali e provvidenze a favore delle piccole e medie imprese industriali.

(G.U.R. 22 dicembre 1973, n. 66).

 

 

TITOLO I

NORME RIGUARDANTI L'AZIENDA ASFALTI SICILIANI, L'ENTE MINERARIO SICILIANO,

    L'ENTE SICILIANO PER LA PROMOZIONE INDUSTRIALE E L'ENTE DI SVILUPPO

AGRICOLO

 

Art. 1.

     Alle LL.RR. 8 agosto 1960, n. 36, istitutiva dell'Azienda asfalti siciliani (Az.A.Si.), 11 gennaio 1963, n. 2, istitutiva dell'Ente minerario siciliano (E.M.S.), 10 agosto 1965, n. 21, relativa alla trasformazione dell'Ente siciliano per la riforma agraria in Ente di sviluppo agricolo (E.S.A.) e 7 marzo 1967, n. 18, istitutiva dell'Ente siciliano per la promozione industriale (E.S.P.I.) sono apportate le modificazioni e le aggiunte previste dalla presente legge.

 

CAPO I

NORME GENERALI

 

     Art. 2.

     L'Az.A.Si., l'E.M.S. e l'E.S.P.I. sono strumenti di sviluppo economico finalizzati agli obiettivi della programmazione regionale. Essi operano secondo criteri di economicità, anche in concorso con gli Enti pubblici nazionali e con società in cui questi abbiano posizione maggioritaria.

 

     Art. 3.

     Sono organi dell'Az.A.Si., dell'E.M.S. e dell'E.S.P.I.:

     - il consiglio di amministrazione;

     - il presidente;

     - il collegio dei revisori.

     E' altresì organo dell'E.S.P.I. l'assemblea dei partecipanti.

 

     Art. 4.

     Il consiglio di amministrazione dell'Az.A.Si., dell'E.S.P.I. e dell'E.M.S. è costituito:

     a) dal presidente;

     b) dal vice presidente;

     c) da cinque esperti.

     Fanno parte altresì del consiglio di amministrazione, con voto consultivo, tre rappresentanti delle maggiori organizzazioni sindacali dei lavoratori designati dalle medesime.

     Del consiglio di amministrazione dell'E.S.P.I. fanno parte, inoltre, i consiglieri designati dall'assemblea separata degli enti partecipanti in ragione delle quote di partecipazione sottoscritte.

     Il presidente è scelto fra persone che abbiano rilevante competenza in materia economica, finanziaria e industriale per avere svolto attività scientifiche, professionali e amministrative o per aver acquisito esperienze altamente qualificate di gestione o direzione aziendale.

     Il vice presidente e gli esperti di cui alla lett. c sono scelti fra persone che abbiano ricoperto per almeno cinque anni cariche di amministratore di enti pubblici o di società operanti nei settori economici, finanziari o industriali, o svolto attività scientifica in materia economica, finanziaria, industriale o tecnica.

     Il consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore regionale per l'industria ed il commercio e dura in carica quattro anni.

     In caso di dimissioni, revoca o morte di uno o più componenti del consiglio di amministrazione, i sostituti sono nominati per il periodo occorrente a completare il quadriennio e cessano dal mandato coevamente agli altri componenti.

     Il consiglio di amministrazione deve essere ricostituito entro sei mesi dalla scadenza del termine di cui al sesto comma. Trascorso tale termine, la gestione dell'Ente deve essere affidata ad un commissario nominato nei modi previsti dal successivo art. 22.

     Qualora non si proceda alla nomina del commissario nessun atto compiuto dagli amministratori dopo la scadenza del termine di cui al sesto comma può impegnare validamente l'Ente e la Regione.

     Alle riunioni del consiglio di amministrazione partecipa, con voto consultivo, il direttore generale [1].

 

     Art. 5.

     (Omissis) [2].

 

     Art. 6.

     Il collegio dei revisori dell'Az.A.Si., dell'E.M.S. e dell'E.S.P.I. è composto da tre membri e precisamente:

     a) un magistrato della Corte dei conti, che lo presiede;

     b) un dirigente della Ragioneria generale della Regione;

     c) un professionista iscritto all'albo dei revisori dei conti da almeno dieci anni.

     Sono membri supplenti un dirigente della Ragioneria generale della Regione ed un professionista iscritto all'albo dei revisori dei conti da almeno dieci anni.

     I revisori effettivi e supplenti sono nominati con decreto del Presidente della Regione e durano in carica quattro anni.

     Anche per il collegio dei revisori valgono le norme di cui al quinto comma del precedente art. 4.

     I membri del collegio dei revisori, allo scadere del quadriennio, non possono essere riconfermati.

 

     Art. 7.

     Il presidente ha la rappresentanza legale dell'ente.

     Convoca e presiede il consiglio di amministrazione.

     Autorizza le spese correnti non eccedenti l'importo unitario che sarà stabilito dal consiglio di amministrazione.

     Esegue le deliberazioni del consiglio di amministrazione e ne esercita i poteri delegati.

     Può delegare al direttore generale la firma degli atti di esecuzione di leggi, di regolamenti e di delibere del consiglio di amministrazione.

     l presidente dell'E.S.P.I. convoca e presiede l'assemblea dei partecipanti e l'assemblea separata degli enti partecipanti, senza diritto di voto per quest'ultima.

     l vice presidente sostituisce il presidente in caso di assenza o di impedimento.

 

     Art. 8.

     Il consiglio di amministrazione dell'Az.A.Si. e dell'E.M.S. e dell'E.S.P.I. esercita tutti i poteri per la gestione dell'Ente, con eccezione, per l'E.S.P.I., dei poteri attribuiti all'assemblea dei partecipanti.

 

     Art. 9.

     L'Az.A.Si., l'E.M.S. e l'E.S.P.I. predispongono piani quadriennali di investimenti in attuazione degli indirizzi e degli obiettivi del piano regionale di sviluppo e, fino a quando questo non sarà operante, in relazione agli indirizzi espressi dalla Giunta regionale nella relazione previsionale e programmatica.

     I predetti tre enti predispongono inoltre programmi annuali di attuazione.

     Alla scadenza del periodo del piano e di ogni anno gli enti devono redigere dettagliate relazioni sui risultati conseguiti.

     I piani quadriennali, i programmi annuali e le relazioni di attuazione sono deliberati dai consigli di amministrazione dei tre enti.

     I piani quadriennali devono indicare le motivazioni economiche, tecniche e sociali delle iniziative adottate, le imprese di cui si propone la nuova costituzione e la partecipazione che si ritiene di dovere assumere.

     I piani quadriennali devono in particolare:

     a) indicare l'ammontare degli investimenti effettuati nel quadriennio precedente, ripartiti per classi e sottoclassi di attività e per territorio, nonché le coperture utilizzate dagli enti o dalle società che hanno effettuato gli investimenti;

     b) indicare la consistenza dell'occupazione, ripartita per classi e sottoclassi di attività alla data iniziale del programma;

     c) riportare le eventuali variazioni tra i programmi precedentemente approvati e quelli realizzati;

     d) indicare gli investimenti da realizzare nel successivo quadriennio, ripartiti con gli stessi criteri di cui alla lett. a e la relativa copertura globale, con l'indicazione dell'ammontare dell'autofinanziamento e delle variazioni di capitale delle società. nonché delle variazioni finanziarie ed operative;

     e) indicare la consistenza dell'occupazione prevista al termine del programma quadriennale, ripartita con gli stessi criteri di cui alla lett. a.

     I programmi annuali devono verificare lo stato di attuazione dei piani quadriennali e curarne l'aggiornamento.

 

     Art. 10.

     I mezzi occorrenti per il finanziamento dei piani quadriennali vengono disposti con legge della Regione.

     I piani quadriennali costituiscono allegati delle leggi di finanziamento.

     Le modifiche delle iniziative industriali previste dai piani quadriennali sono approvate con legge della Regione.

 

     Art. 11.

     I piani quadriennali di cui all'art. 9 dovranno essere presentati all'Assemblea regionale siciliana, per quanto riguarda la prima applicazione della presente legge, entro il 30 giugno 1974.

     I piani successivi saranno presentati almeno tre mesi prima della scadenza del piano precedente.

 

     Art. 12.

     L'E.S.P.I., l'Az.A.Si., l'E.M.S. e l'E.S.A. sono tenuti a fornire, tramite il Governo della Regione, le informazioni, i dati ed i documenti che siano richiesti dall'Assemblea regionale siciliana per i propri fini.

 

     Art. 13.

     Tutte le deliberazioni del consiglio di amministrazione dell'Az.A.Si., dell'E.S.P.I. e dell'E.M.S. sono comunicate alla Presidenza della Regione, all'Assessorato dell'industria e del commercio ed all'Assessorato dello sviluppo economico entro dieci giorni dalla loro adozione.

     I programmi annuali e le relative relazioni di attuazione, nonché le deliberazioni inerenti ad operazioni di anticipazioni su quote future del fondo di dotazione, sono sottoposti all'approvazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore per l'industria ed il commercio.

     Le deliberazioni inerenti alla costituzione di nuove società, alla partecipazione a società esistenti, agli organici del personale e a trasferimenti di beni immobili sono sottoposte alla approvazione dell'Assessorato dell'industria e del commercio che decide entro quaranta giorni dalla loro ricezione.

 

     Art. 14.

     Le deliberazioni del consiglio di amministrazione dell'Az.A.Si., dell'E.S.P.I. e dell'E.M.S., viziate per violazioni di legge o per incompetenza o per eccesso di potere, sono annullate dal Governo regionale su proposta dell'Assessore per l'industria ed il commercio.

     La proposta di annullamento può altresì essere formulata per iniziativa della competente commissione dell'Assemblea regionale.

 

     Art. 15.

     I bilanci dell'Az.A.Si., dell'E.S.P.I. e dell'E.M.S., previa deliberazione della Giunta di governo, adottata su proposta dell'Assessore per l'industria ed il commercio, sono approvati con legge regionale con le modalità di votazione stabilite dal regolamento interno dell'Assemblea regionale per i disegni di legge di approvazione del bilancio e del consuntivo della Regione.

     Sui programmi annuali e relative relazioni di attuazione, sulla costituzione di nuove società, sulla partecipazione a società esistenti, sugli organici del personale e sui trasferimenti immobiliari, l'Assessore per l'industria ed il commercio riferisce preventivamente alla competente commissione dell'Assemblea regionale siciliana.

 

     Art. 16.

     Presso l'Assessorato dell'industria e del commercio è istituito un Comitato consultivo di coordinamento degli enti economici regionali operanti nel settore dell'industria, presieduto dall'Assessore e composto dai presidenti e dai direttori generali dell'Az.A.Si., dell'E.M.S. e dell'E.S.P.I. e dai direttori regionali degli Assessorati dell'industria e del commercio, dello sviluppo economico, dell'agricoltura e del turismo, nonché dal ragioniere generale della Regione.

     Il Comitato è consultato dall'Assessore al fine del coordinamento dell'attività dei tre enti.

 

     Art. 17.

     L'Az.A.Si., l'E.S.P.I., l'E.M.S. e l'E.S.A. nominano i propri rappresentanti nei consigli di amministrazione delle società collegate, scegliendoli tra persone che abbiano uno dei seguenti requisiti:

     a) avere esercitato funzioni e attività dirigenziali presso enti pubblici economici o in società esplicanti attività finanziaria e industriale;

     b) avere acquisito esperienza professionale e amministrativa presso amministrazioni o enti pubblici, aziende o società, almeno per un quinquiennio;

     c) avere conseguito diplomi di specializzazione e titoli accademici o svolto attività scientifica in materia economica, finanziaria, industriale e tecnica.

     I suddetti enti nominano i sindaci delle società collegate esclusivamente tra persone iscritte all'albo dei revisori ufficiali dei conti della provincia in cui ha sede legale la società.

     (Omissis) [3].

     I componenti del consiglio di amministrazione dell'Az.A.Si., dell'E.M.S., dell'E.S.P.I. e dell'E.S.A. non possono essere destinati a responsabilità amministrative o direzionali nelle società collegate o divenirne, comunque, dipendenti.

     Il consiglio di amministrazione può derogare dalla norma di cui al comma precedente, autorizzando, per ciascun componente, l'esercizio di attività amministrativa per il periodo di un anno e per non più di un incarico e limitatamente a nuove iniziative con partecipazione pubblica o privata.

 

     Art. 18.

     I consigli di amministrazione ed i collegi sindacali delle società per azioni a prevalente partecipazione dell'Az.A.Si., dell'E.M.S. e dell'E.S.P.I., sono composti da un numero di membri non superiore a cinque.

     I collegi sindacali delle stesse sono composti da tre sindaci effettivi, tra cui il presidente, e da due supplenti.

 

     Art. 19.

     Con la qualifica di dirigente o di impiegato degli enti regionali è incompatibile qualunque impiego privato o pubblico e l'esercizio di qualunque professione, commercio o industria.

     I dipendenti dell'Az.A.Si., dell'E.M.S., dell'E.S.P.I. e dell'E.S.A. non possono ricoprire cariche di amministratori o di sindaci, nonché espletare funzioni di consulenza nelle società alle quali gli stessi enti partecipano direttamente o tramite società collegate.

     Non possono altresì esercitare le predette funzioni tutti coloro che intrattengono direttamente o indirettamente rapporti di affari con gli enti e le loro società collegate.

     Il consiglio di amministrazione può derogare alla norma di cui al secondo comma solo nel caso di nomina ad amministratore unico [4].

     (Omissis) [5].

     Non è consentito il distacco presso i predetti enti di personale dipendente dalle società collegate o dagli enti partecipanti.

     Restano salve in ogni caso le norme di cui alla L. 12 dicembre 1966, n. 1078.

 

     Art. 20.

     Le indennità spettanti ai presidenti e ai componenti dei consigli di amministrazione, ai presidenti e ai componenti dei collegi dei revisori dei conti e dei collegi sindacali per l'esercizio delle funzioni, per la partecipazione ai lavori e per le trasferte, sono globalmente stabilite in misura uniforme per i vari enti e loro collegate, con decreti del Presidente della Regione.

     Tali decreti devono essere pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

     E' vietata la corresponsione di qualsiasi ulteriore indennità o compenso a qualsiasi titolo.

 

     Art. 21.

     I membri del Parlamento e quelli dell'Assemblea regionale siciliana, i candidati al Parlamento e all'Assemblea regionale, i presidenti e gli assessori delle Amministrazioni provinciali, i sindaci e gli assessori dei comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti, non possono ricoprire la carica di amministratori, revisori o sindaci degli enti e delle società cui gli enti stessi partecipano direttamente o tramite le società collegate.

     La decadenza dalla carica avviene automaticamente al verificarsi delle incompatibilità di cui sopra.

 

     Art. 22.

     Il Presidente della Regione, con decreto motivato. su deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell'Assessore per l'industria ed il commercio, scioglie il consiglio di amministrazione ed affida la gestione straordinaria dell'ente ad un commissario.

     La proposta di scioglimento può essere altresì formulata ad iniziativa della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale.

     Entro il termine di sei mesi il consiglio di amministrazione deve essere ricostituito.

     Scaduto tale termine nessun atto compiuto dal commissario può impegnare validamente l'ente e la Regione.

 

     Art. 23.

     All'Az.A.Si., all'E.M.S. e all'E.S.P.I. è fatto obbligo di imporre alle società da essi controllate l'adozione di schemi-tipo di bilancio contenenti tutti gli elementi necessari al loro migliore controllo finanziario e di gestione.

     Gli schemi di bilancio sono approvati con decreto dell'Assessore regionale per l'industria ed il commercio.

     Gli enti provvedono alla revoca degli amministratori delle società inadempienti.

 

     Art. 24.

     L'Az.A.Si., l'E.M.S. e l'E.S.P.I. nonché le loro collegate, assumono partecipazioni in società per azioni che abbiano esclusivamente scopi sociali limitati alle finalità istituzionali degli enti stessi.

     E' fatto divieto all'Az.A.Si., all'E.M.S. e all'E.S.P.I. di assumere partecipazioni o deliberare trasformazioni delle società collegate per rilevamento, anche se da curatela fallimentare, di aziende o di impianti esistenti.

 

     Art. 25.

     L'Az.A.Si., l'E.M.S. e l'E.S.P.I. perseguono i propri fini istituzionali mediante società per azioni nelle quali essi assumono partecipazioni maggioritarie, tranne nei casi in cui la costituzione di nuove società avvenga con il concorso:

     a) di altri enti pubblici economici o di società in cui questi abbiano posizioni maggioritarie;

     b) di società finanziarie a prevalente capitale pubblico;

     c) di istituti di credito di diritto pubblico e casse di risparmio.

     Il concorso paritario del capitale privato alla costituzione delle società di cui al precedente comma è ammesso in via eccezionale ed esclusivamente per iniziative di particolare qualificazione tecnica e promozione economica.

 

     Art. 26.

     Le garanzie fidejussorie concesse dall'Az.A.Si., dall'E.M.S. e dall'E.S.P.I. nell'interesse di società collegate non possono superare il limite del quintuplo del fondo di dotazione di ciascun ente.

     Le obbligazioni emesse ai sensi delle vigenti disposizioni vanno computate ai fini del raggiungimento del limite di cui al primo comma.

     I predetti enti non possono destinare a società collegate provviste finanziarie assunte attraverso esposizioni debitorie; non possono altresì assumere partecipazioni in società finanziarie anche se nei settori istituzionali degli enti stessi.

 

     Art. 27.

     L'Ente siciliano per la promozione industriale (E.S.P.I.), l'Ente minerario siciliano (E.M.S.) e l'Azienda asfalti siciliani (Az.A.Si.) concorrono ai nuovi investimenti delle società collegate nel modo seguente:

     a) con aumenti di capitale delle società collegate, in misura non superiore al 30 per cento dell'investimento approvato. In caso di comprovata necessità tale misura può essere elevata sino al 40 per cento, previa deliberazione approvata dall'Assessore per l'industria ed il commercio, sentita la Giunta per le partecipazioni dell'Assemblea regionale siciliana;

     b) con concessione di fidejussione per ammontare non superiore al 50 per cento dei mutui per credito di impianto assunti con le condizioni di favore previste dalla vigente legislazione.

     I predetti enti possono altresì concedere fidejussioni alle società collegate soltanto per credito di esercizio assunto con le condizioni di favore previste dalla vigente legislazione e per ammontare non superiore al 50 per cento dei mutui concessi dagli istituti finanziatori.

     Sui fondi di dotazione gli enti predetti possono concedere anticipazioni alle società collegate sui mutui già deliberati dagli istituti finanziatori per non più del 50 per cento del loro ammontare e per tempo non superiore ad un anno [6].

 

     Art. 28.

     Nelle aziende appartenenti a società controllate dall'Az.A.Si., dall'E.M.S. e dall'E.S.P.I. è istituita la conferenza di produzione consistente nell'assemblea generale delle maestranze, convocata entro il 31 gennaio di ogni anno dal consiglio sindacale di fabbrica per l'esame dell'andamento produttivo ed organizzativo dell'impianto.

     La conferenza si conclude con una relazione da trasmettere al consiglio di amministrazione dei predetti enti.

 

     Art. 29.

     E' altresì istituita la conferenza centrale di produzione consistente nell'assemblea generale dei consigli sindacali di fabbrica, convocata entro il 31 marzo di ogni anno dal presidente del consiglio di amministrazione dell'Az.A.Si., dell'E.M.S. e dell'E.S.P.I.

     La conferenza si conclude con una relazione da trasmettere al consiglio di amministrazione dei predetti enti, all'Assemblea regionale siciliana ed al Presidente della Regione.

 

CAPO II

NORME SPECIALI RIGUARDANTI L ENTE MINERARIO SICILIANO E L'ENTE SICILIANO DI

PROMOZIONE INDUSTRIALE

 

     Art. 30.

     (Omissis) [7].

 

     Art. 31.

     (Omissis) [8].

 

     Art. 32.

     (Omissis) [9].

 

     Art. 33.

     Le attività provenienti dalla liquidazione della Società finanziaria siciliana (So.Fi.S.) costituiranno un fondo speciale di riserva per la copertura delle svalutazioni delle partecipazioni azionarie e dei crediti rilevati dall'E.S.P.I. da potere della So.Fi.S. stessa.

     L'E.S.P.I. è autorizzato, altresì, a sostituirsi, mediante apposite stipulazioni contrattuali, alle fideiussioni prestate dalla So.Fi.S. ad istituti di credito nell'interesse delle società alle quali l'ente partecipi.

 

CAPO III

PROVVIDENZE FINANZIARIE PER L'ENTE SICILIANO DI PROMOZIONE INDUSTRIALE E

PER L'ENTE MINERARIO SICILIANO

 

     Art. 34.

     Nel bilancio della Regione - Assessorato regionale dell'industria e del commercio - è istituito un fondo di lire 106.000 milioni destinato:

     - quanto a lire 71.000 milioni per il risanamento della situazione finanziaria consolidata al 30 novembre 1973 dell'Ente siciliano per la promozione industriale (E.S.P.I.);

     - quanto a lire 35.000 milioni per il ripianamento dei disavanzi di gestione dell'Ente minerario siciliano (E.M.S.) per gli esercizi dal 1969 al 1972, ai sensi dell'art. 19 della L.R. 11 gennaio 1963, n. 2, dei disavanzi di gestione delle miniere di zolfo a tutto il 31 dicembre 1970 e per il risanamento delle situazioni finanziarie conseguenti.

     All'erogazione delle somme a carico del fondo di cui al precedente comma, si provvede mediante aperture di credito disposte dall'Assessore regionale per l'industria ed il commercio a favore dei presidenti degli enti regionali, su delibera della Giunta di Governo, previo parere della Ragioneria generale della Regione.

     I presidenti degli enti regionali, per l'attribuzione e la gestione delle somme di cui al presente articolo, sono considerati funzionari delegati ai sensi e per gli effetti delle vigenti norme in materia di contabilità generale e sono obbligati alla resa quadrimestrale dei conti.

     I limiti di importo previsti dalle norme vigenti in materia non si applicano per gli ordini di accreditamento disposti in attuazione del presente articolo. Tuttavia non possono essere emessi ordini di accreditamento superiori a lire 5 miliardi.

     L'utilizzazione delle somme accreditate avviene esclusivamente mediante ordinativi.

     Per la somministrazione delle somme occorrenti, i presidenti degli enti, previa deliberazione dei rispettivi consigli di amministrazione, devono presentare apposita istanza all'Assessorato regionale dell'industria e del commercio, corredata dai bilanci e dai conti economici cui si riferiscono le situazioni debitorie e da una situazione economica e finanziaria alla data di presentazione della domanda nonché da tutti gli altri documenti che potranno essere richiesti dall'Amministrazione regionale.

     Copia della documentazione di cui al comma precedente deve essere trasmessa direttamente alla Ragioneria generale della Regione per la formulazione del parere previsto dal secondo comma del presente articolo.

 

     Art. 35.

     Il fondo di dotazione dell'Ente siciliano per la promozione industriale (E.S.P.I.), di cui all'art. 7 lett. a) della L.R. 7 marzo 1967, n. 18, è aumentato di lire 20.000 milioni.

     Il fondo di dotazione dell'Ente minerario siciliano (E.M.S.), di cui all'art. 6, terzo comma, della L.R. 11 gennaio 1963, n. 2, è aumentato di lire 10.000 milioni.

     Gli incrementi suddetti dei fondi di dotazione dell'E.S.P.I. e dell'E.M.S. possono essere destinati, per la parte eccedente i fabbisogni per le gestioni degli enti, alle società collegate esclusivamente per le seguenti finalità:

     a) pagamento di salari e stipendi, per la parte non coperta da ricavi;

     b) anticipazioni:

     1) sui mutui per credito di esercizio già deliberati dagli istituti finanziatori, per non più del 40 per cento del loro ammontare e per un tempo non superiore ad un anno;

     2) per l'acquisizione di scorte ordinarie o in rapporto a commesse.

 

     Art. 36.

     Il fondo speciale a gestione separata costituito presso l'Ente minerario siciliano (E.M.S.), di cui all'art. 1 della L.R. 28 aprile 1972, n. 29, è aumentato di lire 20.000 milioni per la gestione del 1974.

 

CAPO IV

NORME TRANSITORIE

 

     Art. 37.

     Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge saranno impartite dall'Assessore per l'industria ed il commercio, sentita la competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale, previa deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell'Assessore medesimo, specifiche direttive all'Az.A.Si., all'E.M.S. ed all'E.S.P.I. per il riordinamento e la concentrazione delle partecipazioni esistenti, seguendo il criterio della concentrazione per settore e dell'attribuzione delle partecipazioni e tenendo conto dei fini istituzionali di ciascun ente.

     (Omissis) [1]0.

     Le predette direttive dovranno essere interamente attuate nel termine massimo di sei mesi. La loro mancata attuazione comporta la revoca degli amministratori degli enti regionali inadempienti.

     Alla revoca provvede il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per l'industria ed il commercio, sentita la Giunta regionale.

 

     Art. 38.

     L'integrazione del bilancio dell'E.M.S., di cui al terzo comma dell'art. 19 della L.R. 11 gennaio 1963, n. 2, cessa con l'approvazione del bilancio consuntivo dello stesso, relativo al 1973.

 

     Art. 39.

     Sono abrogate tutte le norme di legge e statutarie relative all'Az.A.Si., all'E.M.S., all'E.S.P.I. e all'E.S.A. in contrasto con la presente legge.

     Entro quattro mesi dovranno essere adeguati gli statuti della Az.A.Si., dell'E.M.S. e dell'E.S.A. e dovrà essere approvato quello dell'E.S.P.I. con le stesse modalità previste dall'art. 18 della L.R. 11 gennaio 1963, n. 2.

 

     Art. 40.

     Nella prima applicazione della presente legge e fino a quando non sarà realizzata la ristrutturazione delle attività dell'Az.A.Si., dell'E.M.S. e dell'E.S.P.I. a norma dei precedenti artt. 9, 10 e 11, fermo restando l'obbligo di scelta dei sindaci dall'albo dei revisori dei conti, si prescinde dal requisito, previsto dal secondo comma del precedente art. 17, della iscrizione all'albo della provincia in cui ha sede legale la società.

 

     Art. 41.

     La norma di cui all'art. 18 della presente legge non si applica alle società per le quali patti parasociali stipulati antecedentemente alla data di approvazione della legge stessa regolino diversamente la composizione degli organi sociali.

 

     Art. 42.

     Per la realizzazione da parte dell'E.S.P.I. delle iniziative previste dall'art. 6 della L.R. 3 febbraio 1968, n. 1, da attuarsi nelle zone terremotate, non si applicano le norme di cui agli artt. 9, 10 e 11 della presente legge.

 

 

TITOLO II

PROVVIDENZE A FAVORE DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE INDUSTRIALI

 

     Art. 43.

     Presso l'Istituto regionale per il finanziamento alle industrie in Sicilia - I.R.F.I.S.- è costituito, a norma dell'art. 7 del relativo statuto ed a carico del bilancio della Regione, un « fondo regionale di garanzia per il credito industriale », di 10 miliardi di lire con un versamento iniziale di 4 miliardi nell'esercizio 1973 e di 2 miliardi per ciascuno degli esercizi dal 1974 al 1976.

     Il fondo è destinato alla copertura dei rischi derivanti dai finanziamenti a medio termine concessi, ai sensi del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modifiche ed integrazioni, alle imprese industriali nonché alle imprese artigiane che realizzino investimenti nel territorio della Regione per la costruzione, riattivazione, ampliamento, ammodernamento, ristrutturazione e riconversione di stabilimento per lo svolgimento di attività produttive, ivi compresi i servizi reali di cui all'articolo 12 della legge 1 marzo 1986, n. 64, nonché i centri di ricerca scientifica e tecnologica [1]1.

     La garanzia è concessa agli istituti di credito operanti in Sicilia per le imprese che ne facciano richiesta in connessione ai finanziamenti a medio termine di cui al secondo comma e che non siano in grado di assicurare, sulla base del solo patrimonio immobiliare che verrà a costituirsi o ad aggiungersi nell'azienda da finanziare, garanzie ritenute capienti dagli istituti di credito a fronte dell'intera operazione di finanziamento ivi compresa la quota riferita alle scorte [1]1.

 

     Art. 44.

     Sono ammesse alle garanzie previste dal secondo comma dell'articolo 43 le imprese che realizzino o raggiungano investimenti fissi non superiori a lire 50.000 milioni al netto degli ammortamenti tecnici e delle rivalutazioni per conguaglio monetario.

     Sono escluse dalla garanzia le imprese elettriche, petrolchimiche, le raffinerie ed i cementifici [1]2.

 

     Art. 45.

     Alla gestione dei fondi istituiti presso l'I.R.F.I.S. per le piccole e medie imprese industriali sovraintende, salve diverse specifiche disposizioni di legge, il Comitato amministrativo previsto dall'art. 10 della L.R. 5 agosto 1957, n. 51 e dall'art. 25 della L.R. 11 aprile 1972, n. 27, la cui composizione è così modificata:

     a) il presidente dell'I.R.F.I.S. o, in caso di assenza o di impedimento, chi ne fa le veci, che lo presiede;

     b) tre componenti eletti dall'Assemblea regionale siciliana con voto limitato a due;

     c) tre funzionari, con qualifica non inferiore a dirigente, in servizio rispettivamente presso gli Assessorati regionali dell'industria, della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca e del bilancio e delle finanze, designati dai rispettivi Assessori;

     d) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali degli imprenditori maggiormente rappresentative.

     A parità di voto prevale il voto del presidente.

     I componenti di cui alle precedenti lett. b, c e d sono nominati con decreto del Presidente della Regione e durano in carica tre anni [1]3.

 

     Art. 46.

     La garanzia prevista dall'articolo 43 si esplica nella misura del 75 per cento del finanziamento ed in ogni caso non oltre l'ammontare di lire 6.000 milioni, per la perdita che gli istituti e le aziende di credito dimostrino di aver sofferto dopo aver escusso i beni costituiti in specifica garanzia all'atto della concessione del finanziamento stesso [1]4.

     Qualora il recupero dei crediti sia subordinato alle conclusioni di qualsiasi procedura concorsuale, gli istituti di credito interessati documentano al comitato di gestione del fondo le possibilità reali di recupero e questo, valutata la situazione, procede alla liquidazione provvisoria della perdita presunta nella misura prevista dal precedente comma.

     Quando questi casi si verifichino viene concordato con l'istituto di credito interessato il comportamento che questo deve seguire nelle procedure, avuto presente l'obiettivo di limitare al minimo la perdita e le spese a carico del fondo.

     Eventuali differenze attive e passive tra la perdita definitivamente accertata e la liquidazione provvisoria sono definite tra il fondo e gli istituti di credito interessati secondo le norme vigenti che regolano i rapporti interbancari [1]5.

 

     Art. 47.

     Il termine previsto dal primo comma dell'art. 23 della L. 11 aprile 1972, n. 27, è prorogato al 31 dicembre 1973.

     Il fondo di cui all'ultimo comma del citato articolo è incrementato di lire 1.000 milioni.

 

     Art. 48.

     Il fondo di cui all'art. 5 della L.R. 5 agosto 1957, n. 51, è incrementato di lire 5.000 milioni da destinare alle imprese previste dall'art. 27 della L.R. 11 aprile 1972, n. 27.

 

     Art. 49.

     Alle piccole imprese industriali che realizzino o raggiungano investimenti fissi fino a 1.500 milioni di lire e che ottengano finanziamenti agevolati per la costruzione, l'ampliamento, il rinnovo, la conversione, la trasformazione e la riattivazione di impianti industriali nel territorio della Regione siciliana, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi in misura pari agli interessi gravanti sui mutui agevolati, ottenuti in base alla legislazione vigente, per la durata di anni 7 a partire dalla riscossione iniziale del mutuo, salvo che per gli ampliamenti e i rinnovi per i quali il termine è ridotto a 5 anni.

     I benefici di cui al precedente comma possono essere accordati altresì alle imprese industriali che realizzino o raggiungano investimenti fissi compresi tra i 1.500 milioni e i 5.000 milioni di lire per la costruzione, l'ampliamento, il rinnovo, la conversione, la trasformazione e la riattivazione di impianti industriali, qualora detti impianti riguardino:

     a) l'utilizzazione industriale dei prodotti agricoli siciliani;

     b) la trasformazione in prodotti finiti dei beni prodotti in Sicilia da industrie già esistenti.

     I contributi previsti dal presente articolo sono liquidati direttamente all'istituto finanziatore in corrispondenza con le rate di scadenza dei mutui.

     Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzato il limite triennale di impegno di lire 1.200 milioni per ciascuno degli esercizi dai 1974 al 1976.

 

     Art. 50.

     Alle imprese industriali, operanti nel territorio della Regione siciliana, il cui capitale investito non sia superiore a 1.500 milioni di lire, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere per il periodo di cinque anni:

     a) contributi nella misura del 50 % sul costo effettivo per la costruzione e l'attrezzatura di asili nido e mense, non finanziati in forza di altre leggi;

     b) contributi nella misura del 25 % sul costo effettivo di opere per allacciamenti alla rete elettrica, idrica, telefonica, viaria, fognante e di impianti di depurazione.

     I contributi di cui al presente articolo sono concessi per le opere che vengono realizzate dopo l'entrata in vigore della presente legge; quelli di cui alla lett. b sono cumulabili con quelli accordati allo stesso titolo da norme statali.

     Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1974 e 1975.

 

     Art. 51.

     I preventivi di spesa per la concessione dei contributi di cui all'articolo precedente sono sottoposti al visto di congruità dell'Ufficio del Genio civile competente per territorio.

     Le modalità di erogazione dei contributi di cui agli articoli precedenti sono stabiliti con decreto dell'Assessore per l'industria ed il commercio da emanarsi entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 52.

     La durata della garanzia e del contributo di cui al quarto comma dell'art. 24 della L.R. 11 aprile 1972, n. 27, è portata a 36 mesi.

 

 

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

 

     Art. 53.

     La spesa complessiva di lire 184.800 milioni autorizzata con gli artt. 34, 35, 36, 43, 47, 48, 49 e 50 della presente legge, è inscritta quanto a lire 44.800 milioni nel bilancio della Regione per l'esercizio finanziario in corso, e quanto a lire 140.000 milioni nel bilancio della Regione per gli esercizi finanziari dal 1974 al 1979, ripartita in quote annuali di cui la prima ammontante a lire 30.000 milioni, le successive quattro quote a lire 20.000 milioni ciascuna e l'ultima a lire 30.000 milioni.

 

     Art. 54.

     Alla spesa di lire 44.800 milioni di lire ricadente nell'esercizio in corso si provvede mediante utilizzazione dell'avanzo finanziario accertato col rendiconto generale consuntivo per l'anno 1972 approvato con la relativa legge regionale.

     Per la copertura della spesa di lire 30.000 milioni ricadente nell'esercizio 1974, della spesa di lire 20.000 milioni ricadente in ciascuno degli esercizi dal 1975 al 1978, e della spesa di lire 30.000 milioni, ricadente nel 1979, il Governo della Regione è autorizzato a contrarre con gli istituti incaricati del servizio di cassa, singolarmente o in compartecipazione, mutui della durata massima di anni quindici per l'importo complessivo di lire 140.000 milioni.

 

     Art. 55.

     All'ammortamento dei mutui ed al pagamento dei relativi interessi ed oneri connessi sono destinati, per ciascuno degli anni dal 1974 al 1992, gli stanziamenti annui risultanti dalla seguente tabella:

 

 

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Anni finanziari                    Stanziamenti in milioni di lire

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   1974                                                3.800

   1975                                                6.300

   1976                                                8.800

   1977                                               11.300

   1978                                               13.550

   dal 1979 al 1988                                    9.750

   1989                                                9.750

   1990                                                7.250

   1991                                                4.750

   1992                                                2.250 [1]6

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     Art. 56.

     Agli oneri per l'ammortamento dei mutui e per il pagamento degli interessi ed oneri connessi di cui al precedente art. 55 ricadenti nell'esercizio 1974 e successivi ed ai maggiori oneri decorrenti rispettivamente dagli esercizi 1975 e 1976, si provvede con parte degli stanziamenti autorizzati con l'art. 8 della L.R. 11 novembre 1970, n. 47, per gli anni 1974, 1975 e 1976.

     Ai maggiori oneri decorrenti dagli esercizi 1977, 1978 e 1979 si provvede in parte con gli stanziamenti autorizzati con l'art. 3 della L.R. 11 novembre 1970, n. 47, per gli anni 1977 e 1978, e, in parte, con il maggiore gettito delle entrate tributarie della Regione.

 

     Art. 57.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

 

 


[1] Articolo così sostituito con art. 1 L.R. 14 maggio 1976, n. 74.

[2] Articolo abrogato con art. 3 L.R. 14 maggio 1976, n. 74.

[3] Comma abrogato con art. 9 L.R. 14 maggio 1976, n. 76.

[4] Comma così sostituito con art. 5 L.R. 14 maggio 1976, n. 74.

[5] Comma abrogato con art. 19 L.R. 28 dicembre 1979, n. 256.

[6] Articolo così sostituito con art. 1 L.R. 21 luglio 1977, n. 61.

[7] Modifica art. 1 L.R. 11 gennaio 1963, n. 2.

[8] Sostituisce art. 2 L.R. 7 marzo 1967, n. 18.

[9] Sostituisce art. 4 L.R. 7 marzo 1967, n. 18.

[1]10 Comma abrogato con art. 9 L.R. 14 maggio 1976, n. 76.

[1]11 Comma così sostituito con art. 21 L.R. 8 novembre 1988, n. 34.

[1]11 Comma così sostituito con art. 21 L.R. 8 novembre 1988, n. 34.

[1]12 Articolo così sostituito con art. 22 L.R. 8 novembre 1988, n. 34.

[1]13 Articolo così sostituito con art. 27 L.R. 6 maggio 1981, n. 96.

[1]14 Comma così modificato con art. 23 L.R. 8 novembre 1988, n. 34.

[1]15 Articolo così sostituito con art. 10 L.R. 13 dicembre 1983, n. 119.

[1]16 Articolo così sostituito con art. 5 L.R. 8 luglio 1977, n. 53.