§ 3.11.43 - L.R. 11 novembre 1970, n. 47.
Contributi per la realizzazione in Sicilia di iniziative industriali.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.11 industria ed energia
Data:11/11/1970
Numero:47


Sommario
Art. 1.      Per favorire l'insediamento in Sicilia delle nuove iniziative industriali previste dal piano di investimenti produttivi delle partecipazioni statali in Sicilia di cui all'art. 59 della legge 18 [...]
Art. 2.      Alla concessione dei contributi si provvede con decreto dell'Assessore per l'industria ed il commercio di concerto con quello per lo sviluppo economico, sentita la Giunta regionale.
Art. 3.      Per le finalità di cui all'art. 1 è autorizzata la spesa di lire 70.000 milioni ripartita come appresso:
Art. 4.      La validità delle norme di cui alla presente legge scade col 31 dicembre 1971; a tale data i fondi non impegnati saranno iscritti nel capitolo di bilancio di cui al secondo comma dell'articolo 1 [...]
Art. 5.      Il Presidente della Regione è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 6.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.


§ 3.11.43 - L.R. 11 novembre 1970, n. 47.

Contributi per la realizzazione in Sicilia di iniziative industriali.

(G.U.R. 14 novembre 1970, n. 50).

 

Art. 1.

     Per favorire l'insediamento in Sicilia delle nuove iniziative industriali previste dal piano di investimenti produttivi delle partecipazioni statali in Sicilia di cui all'art. 59 della legge 18 marzo 1968, n. 241, il Governo della Regione è autorizzato a concedere contributi in conto capitale in misura non superiore a quella concessa per le medesime iniziative dalle Amministrazioni e dagli Enti statali competenti.

     Nella concessione dei contributi di cui al primo comma del presente articolo avranno carattere prioritario le iniziative attinenti al settore metalmeccanico e quelle che determinano la maggiore occupazione di manodopera in rapporto al capitale investito.

     Sono comunque escluse dai benefici della presente legge le eventuali iniziative tendenti al rilevamento o allo ammodernamento di impianti già esistenti.

 

     Art. 2.

     Alla concessione dei contributi si provvede con decreto dell'Assessore per l'industria ed il commercio di concerto con quello per lo sviluppo economico, sentita la Giunta regionale.

 

     Art. 3.

     Per le finalità di cui all'art. 1 è autorizzata la spesa di lire 70.000 milioni ripartita come appresso:

     Esercizio 1970 L. 1.000 milioni

     Esercizio 1971 L. 1.200 milioni

     Esercizio 1972 L. 4.350 milioni

     Esercizio 1973 L. 4.500 milioni

     Esercizio 1974 L. 10.900 milioni

     Esercizio 1975 L. 10.900 milioni

     Esercizio 1976 L. 10.900 milioni

     Esercizio 1977 L. 10.900 milioni

     Esercizio 1978 L. 10.600 milioni

     Esercizio 1979 L. 4.750 milioni .

     All'onere di lire 1.000 milioni ricadente nello esercizio 1970 si fa fronte utilizzando parte della disponibilità dello stanziamento del capitolo 20911 del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo.

     Agli oneri ricadenti negli esercizi 1971 e successivi si provvede con parte degli stanziamenti autorizzati dall'art. 7 della legge regionale 11 gennaio 1963, n. 2, ricadenti negli anni 1971 e successivi.

     Al maggiore onere decorrente dall'esercizio 1972 si provvede utilizzando le disponibilità di bilancio derivanti dalla cessazione delle spese ricadenti nell'anno finanziario 1971 autorizzate dall'ultimo comma dell'articolo 8 della legge regionale 12 aprile 1967, n. 34, dall'art. 23 della legge regionale 6 giugno 1968, n. 14 e dall'art. 3, lettera b), della legge regionale 15 marzo 1963, n. 21.

     Al maggiore onere decorrente dall'esercizio 1974 si provvede utilizzando le disponibilità di bilancio derivanti dalla cessazione della spesa ricadente nell'anno finanziario 1973 autorizzata dall'art. 8 della legge regionale 25 luglio 1969, n. 24.

 

     Art. 4.

     La validità delle norme di cui alla presente legge scade col 31 dicembre 1971; a tale data i fondi non impegnati saranno iscritti nel capitolo di bilancio di cui al secondo comma dell'articolo 1 della legge regionale 4 giugno 1970, n. 6.

 

     Art. 5.

     Il Presidente della Regione è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 6.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.