§ 3.18.9 - L.R. 11 gennaio 1963, n. 2.
Istituzione dell'Ente minerario siciliano.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.18 enti economici regionali
Data:11/01/1963
Numero:2


Sommario
Art. 1.      E' istituito l'Ente minerario siciliano, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, con sede in Palermo.
Art. 2.      Le facoltà di ricerca e di coltivazione diretta, previste dagli artt. 6, 24 e 25 della L. 1 ottobre 1956, n. 54 e dal combinato disposto degli artt. 1 della L. 20 marzo 1950, n. 30 ed 1 della L. [...]
Art. 3.      Le richieste di permessi di ricerca e di concessioni di coltivazione sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Regione.
Art. 4.      Le concessioni di cui all'art. 7 della L.R. 20 marzo 1950, n. 30, non attribuite all'Ente minerario, sono subordinate all'obbligo del concessionario di offrire in opzione all'Ente una [...]
Art. 5.      L'Ente persegue gli scopi di cui al secondo comma dell'art. 1 mediante società per azioni alle quali conferisce i permessi e le concessioni conseguiti a norma della presente legge.
Art. 6.      Il fondo di rotazione di cui all'art. 1 della L.R. 13 marzo 1959, n. 4, e successive integrazioni, è trasferito all'Ente insieme ai diritti di credito che tale fondo ha verso i concessionari.
Art. 7.      L'Ente è autorizzato ad emettere obbligazioni entro il limite di consistenza del quintuplo del fondo di dotazione.
Art. 8.      Per la riorganizzazione e la verticalizzazione del settore zolfifero in relazione alle decisioni della Comunità economica europea ed ai conseguenti impegni governativi, l'Ente promuove la [...]
Art. 9.      Nel termine di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge i concessionari di miniere di zolfo, che non abbiano in corso procedure di decadenza a norma delle leggi vigenti, [...]
Art. 10.      L'Ente deve, entro il tempo massimo di dodici mesi, eseguire gli studi e gli accertamenti necessari a stabilire se le miniere in gestione commissariale a norma della L.R. 28 dicembre 1961, n. 28 [...]
Art. 11.      Ai fini della qualificazione del personale occorrente all'Ente ed alle società dal medesimo promosse per il perseguimento delle rispettive finalità, l'Ente provvede all'effettuazione di corsi di [...]
Art. 12.      (Omissis)
Art. 18.      Con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore per l'industria e commercio, di concerto con l'Assessore per lo sviluppo economico, sentita la Giunta regionale, sarà [...]
Art. 19.      Il bilancio dell'Ente si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
Art. 20.      (Omissis)
Art. 21.      L'Ente può avvalersi di personale amministrativo distaccato dall'Amministrazione regionale al quale non può corrispondere alcun compenso a qualsiasi titolo. L'Ente rimborserà alla Regione [...]
Art. 22.      Il Centro sperimentale per l'industria mineraria, istituito ai sensi della L.R. 3 giugno 195O, n. 35, con D.P.Reg. 7 novembre 1950, n. 162/A, è assorbito dall'Ente minerario siciliano al quale è [...]
Art. 23.      Sono abrogate tutte le norme di legge vigenti comunque in contrasto con le disposizioni della presente legge.
Art. 24.      All'onere di L. 6.000.000.000, che, in applicazione della presente legge, graverà sull'esercizio in corso, si farà fronte, in deroga al limite di cui all'art. 2 della L. 3 gennaio 1961, n. 5, [...]


§ 3.18.9 - L.R. 11 gennaio 1963, n. 2.

Istituzione dell'Ente minerario siciliano.

(G.U.R. 12 gennaio 1963, n. 2).

 

 

TITOLO I

SCOPI E DOTAZIONI DELL'ENTE

 

Art. 1.

     E' istituito l'Ente minerario siciliano, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, con sede in Palermo.

     Esso ha lo scopo di promuovere la ricerca, la coltivazione, la trasformazione ed il collocamento commerciale delle risorse minerarie esistenti nel territorio della Regione, ed in particolare degli idrocarburi liquidi e gassosi, dello zolfo e dei sali potassici, salve le discipline speciali vigenti in materia commerciale.

     Rimane escluso dall'attività dell'Ente il settore degli asfalti.

     L'Ente può esercitare anche direttamente attività di studio e di ricerca scientifica e tecnica.

     L'Ente può altresì partecipare ad iniziative tendenti ad assicurare nuove fonti energetiche per lo sviluppo economico dell'Isola [1].

 

     Art. 2.

     Le facoltà di ricerca e di coltivazione diretta, previste dagli artt. 6, 24 e 25 della L. 1 ottobre 1956, n. 54 e dal combinato disposto degli artt. 1 della L. 20 marzo 1950, n. 30 ed 1 della L. 1 ottobre 1956, n. 54, sono esercitate dalla Regione di propria iniziativa o su proposta dell'Ente.

     Le ricerche o la coltivazione dei giacimenti di sali alcalini semplici o complessi e loro associati sono esercitate esclusivamente dalla Regione, salve le concessioni di coltivazione disposte alla data di entrata in vigore della presente legge.

     Rimangono fermi i permessi di ricerca rilasciati alla data di entrata in vigore della presente legge nei limiti superficiari previsti dalla legge vigente.

     La coltivazione dei giacimenti ritrovati in conseguenza dei detti permessi di ricerca è esercitata dalla Regione.

     Al permissionario scopritore sono riservate le facoltà previste dagli ultimi tre commi del presente articolo.

     Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti l'Ente è di diritto titolare dei permessi di ricerca e concessionario delle coltivazioni.

     L'Ente può richiedere senza le limitazioni di estensione stabilite dagli artt. 3 e 8 della L. 20 marzo 1950, n. 30 ed 8 della L. 1 ottobre 1956, n. 54 la concessione di permessi di ricerca, nonché quella di coltivazione per qualsiasi tipo di sostanza minerale.

     Per i permessi di ricerca, se la richiesta dell'Ente concorre con altre, l'Ente è preferito, a parità di condizioni, anche nel caso di rinnovazione del permesso.

     L'Ente ha diritto alla concessione di coltivazione in tutti i casi in cui la scoperta sia stata effettuata da una delle società previste nel successivo art. 5 entro il perimetro del permesso di ricerca attribuito all'Ente, nonché nei casi di concessioni scadute e di quelle revocate o decadute o rinunziate, sempre che se ne ravvisi la economicità della gestione.

     Negli altri casi, qualora la Regione intenda di propria iniziativa o su proposta dell'Ente procedere direttamente alla coltivazione di giacimenti, il permissionario che abbia effettuato la scoperta ha facoltà di partecipare alla società da costituire ai sensi del successivo art. 5 per la coltivazione del giacimento, con riserva a suo favore sino al 49 % del capitale sociale iniziale.

     In tali casi l'Ente conferisce alla società la relativa concessione di coltivazione. Il conferimento costituisce apporto sociale, il cui valore in azioni viene attribuito per il 51 % ed il 49 % rispettivamente all'Ente ed al permissionario associato.

     L'esercizio della facoltà di cui sopra sostituisce il premio ed i compensi previsti dall'art. 24 della L. 1 ottobre 1956, n. 54.

     Le disposizioni di cui ai tre commi precedenti non si applicano ai permessi di ricerca rilasciati, alla data di entrata in vigore della presente legge, a norma della L.R. 20 marzo 1950, n. 30.

 

     Art. 3.

     Le richieste di permessi di ricerca e di concessioni di coltivazione sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Regione.

     L'Amministrazione regionale provvede sulle richieste tra il 60° e il 120° giorno dalla pubblicazione della prima richiesta.

 

     Art. 4.

     Le concessioni di cui all'art. 7 della L.R. 20 marzo 1950, n. 30, non attribuite all'Ente minerario, sono subordinate all'obbligo del concessionario di offrire in opzione all'Ente una partecipazione non inferiore al 25 % del capitale della società avente per oggetto lo sfruttamento ed il trasporto dei prodotti del giacimento, con esclusione di ogni partecipazione alle spese sostenute per la ricerca.

     All'Ente deve essere riservata, nel caso in cui si avvalga del diritto di opzione, la nomina di due amministratori e di un sindaco nella società avente per oggetto lo sfruttamento ed il trasporto del minerale.

     La disposizione del primo comma non si applica alle concessioni che vengono disposte ai sensi dell'art. 6 della L.R. 20 marzo 1950, n. 30, in seguito a rinvenimenti relativi a permessi già rilasciati alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 5.

     L'Ente persegue gli scopi di cui al secondo comma dell'art. 1 mediante società per azioni alle quali conferisce i permessi e le concessioni conseguiti a norma della presente legge.

     Nelle predette società deve essere riservata all'Ente una quota di capitale non inferiore al 51%.

     Nelle società alle quali partecipano l'I.R.I., l'E.N.I., l'E.Z.I., o altri enti pubblici similari, ovvero la SO.FI.S., l'Ente può assumere una partecipazione minoritaria, sempre che ad esso ed agli altri partecipanti di cui al presente comma sia riservata una quota di capitale non inferiore a quella prevista nel comma precedente.

     La costituzione delle società predette può essere promossa dall'Ente.

     L'apporto dell'Ente può essere costituito in tutto o in parte dal diritto di ricerca o di coltivazione.

 

     Art. 6.

     Il fondo di rotazione di cui all'art. 1 della L.R. 13 marzo 1959, n. 4, e successive integrazioni, è trasferito all'Ente insieme ai diritti di credito che tale fondo ha verso i concessionari.

     Nulla è innovato per quanto riguarda le modalità di erogazione delle somme del fondo stesso, per le quali restano ferme le norme di cui alla L. 13 marzo 1959, n. 4.

     Costituiscono il fondo di dotazione dell'Ente il predetto fondo di rotazione con i relativi diritti creditori ed inoltre un versamento di lire 20 miliardi, gravante sul bilancio regionale, rubrica « Industria e commercio » in ragione di lire 4 miliardi per l'esercizio 1962-63 e di lire 4 miliardi all'anno per gli esercizi 1963-64, 1964-65, 1965-66, 1966-67.

     Per i primi dieci anni gli utili di esercizio dell'Ente sono destinati al detto fondo di dotazione.

     Al fine di incrementare il fondo di rotazione è stanziata, sul bilancio regionale, esercizio 1962-63, rubrica « Industria e commercio », la somma di lire 2 miliardi.

 

     Art. 7.

     L'Ente è autorizzato ad emettere obbligazioni entro il limite di consistenza del quintuplo del fondo di dotazione.

     Alle obbligazioni può essere accordata la garanzia della Regione, con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore per lo sviluppo economico, di concerto con quello per l'industria ed il commercio, previa delibera della Giunta regionale, sentito il Comitato interassessoriale del credito e del risparmio.

     Sugli interessi da corrispondere agli obbligazionisti può essere concesso un contributo con decreto dell'Assessore per l'industria e commercio, previa delibera della Giunta regionale.

     Per far fronte al contributo è autorizzata, per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1963-64 al 1972-73, il limite decennale di impegno di lire 150 milioni nella rubrica «Industria e commercio ».

 

 

TITOLO II

RIORGANIZZAZIONE DEL SETTORE ZOLFIFERO

 

     Art. 8.

     Per la riorganizzazione e la verticalizzazione del settore zolfifero in relazione alle decisioni della Comunità economica europea ed ai conseguenti impegni governativi, l'Ente promuove la costituzione, ai sensi del precedente art. 5, di un apposita società.

     In tal caso, ove se ne ravvisi la convenienza, per ragioni di complementarietà economica intersettoriale, la detta società può collegarsi con altre costituite ai sensi del precedente art. 5.

 

     Art. 9.

     Nel termine di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge i concessionari di miniere di zolfo, che non abbiano in corso procedure di decadenza a norma delle leggi vigenti, possono chiedere di far parte della società di cui al precedente art. 8.

     In tal caso la società delibera l'aumento di capitale necessario ad offrire in opzione ai detti concessionari una quota di capitale azionario corrispondente al patrimonio dell'azienda da valutarsi a norma del codice civile.

     Ai fini dell'applicazione del secondo comma dell'art. 5, l'aumento di capitale viene commisurato in maniera da tener ferma la quota di capitale azionario riservata agli enti e società di cui al terzo comma del citato art. 5.

     L'Ente apporta alla società di cui al precedente art. 8, nei limiti del fabbisogno della società stessa, la massa dei crediti del fondo di rotazione di cui alla L.R. 13 marzo 1954, n. 4 e successive integrazioni.

 

     Art. 10.

     L'Ente deve, entro il tempo massimo di dodici mesi, eseguire gli studi e gli accertamenti necessari a stabilire se le miniere in gestione commissariale a norma della L.R. 28 dicembre 1961, n. 28 offrano convenienza economico-industriale di essere riorganizzate. Per le miniere che, dai risultati di questi studi ed accertamenti, risulteranno offrire questa possibilità, le relative concessioni saranno attribuite all'Ente con le modalità di cui al primo comma dell'art. 2, mentre le altre verranno chiuse comunque non oltre il 31 maggio 1964 e le aziende minerarie relative saranno liquidate. Per le maestranze delle miniere che saranno chiuse, valgono le provvidenze di cui all'art. 11.

     Nei casi in cui la coltivazione di una miniera sia cessata per dichiarazione di decadenza o per esaurimento del giacimento o per antieconomicità della gestione, l'Ente subentra in tutti i diritti in tali casi spettanti alla Regione a norma delle vigenti leggi.

 

     Art. 11.

     Ai fini della qualificazione del personale occorrente all'Ente ed alle società dal medesimo promosse per il perseguimento delle rispettive finalità, l'Ente provvede all'effettuazione di corsi di qualificazione speciali e di cantieri scuola riservati al personale dipendente dalle miniere di zolfo smobilitate, in applicazione del tit. III della L.R. 13 marzo 1959, n. 4. Ai corsi può essere provveduto sia a mezzo di centri di riqualificazione presso i nuclei produttivi dell'Ente o delle società dal medesimo promosse o a mezzo di enti specializzati.

     Ai fini predetti è istituito presso l'ente un comitato.

     Per il finanziamento dei corsi il comitato utilizza i fondi che a tal fine potranno essere assegnati dall'Amministrazione regionale o da altri enti pubblici nazionali ed internazionali.

     Il comitato è presieduto dal presidente dell'Ente, o da un suo delegato, ed è composto di tre rappresentanti dei sindacati dei lavoratori minerari e da tre esperti nominati dal consiglio di amministrazione dell'Ente.

 

     Art. 12.

     (Omissis) [2].

     Nulla è rinnovato riguardo alla procedura di erogazione delle provvidenze.

 

 

TITOLO III

ORDINAMENTO DELL'ENTE

 

     Artt. 13. - 17.

     (Omissis) [3].

 

     Art. 18.

     Con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore per l'industria e commercio, di concerto con l'Assessore per lo sviluppo economico, sentita la Giunta regionale, sarà approvato lo statuto, contenente le norme per l'amministrazione ed il funzionamento degli uffici dell'Ente, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 19.

     Il bilancio dell'Ente si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

     Entro il 31 maggio successivo esso è deliberato dal consiglio di amministrazione ed è presentato, per l'approvazione, alla Giunta regionale, corredato delle relazioni del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori.

     La Giunta regionale, col provvedimento di approvazione del bilancio, prende atto dei risultati della gestione; in caso di esistenza di utili, per i primi dieci anni demanda all'Ente di provvedere a norma del penultimo comma dell'art. 6 e successivamente dispone il versamento in apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione; in caso di disavanzo, provvede alla corrispondente integrazione dl bilancio.

     Entro il 30 giugno successivo il bilancio, unitamente alle relazioni, è comunicato all'Assemblea regionale.

     Esso viene, altresì, allegato al bilancio della Regione.

 

     Art. 20.

     (Omissis) [4].

 

     Art. 21.

     L'Ente può avvalersi di personale amministrativo distaccato dall'Amministrazione regionale al quale non può corrispondere alcun compenso a qualsiasi titolo. L'Ente rimborserà alla Regione l'importo lordo delle competenze fondamentali ed accessorie che l'Amministrazione regionale continuerà a corrispondere direttamente al personale distaccato.

     Il personale dell'Ente è assunto, nei limiti da stabilirsi con lo statuto, previo concorso pubblico per titoli ed esami.

     Possono altresì essere assunti dall'Ente, con contratto di impiego privato, il direttore generale, nonché unità di personale tecnico particolarmente qualificato nel settore chimico e minerario per la direzione di servizi tecnici.

 

     Art. 22.

     Il Centro sperimentale per l'industria mineraria, istituito ai sensi della L.R. 3 giugno 195O, n. 35, con D.P.Reg. 7 novembre 1950, n. 162/A, è assorbito dall'Ente minerario siciliano al quale è devoluto il patrimonio del Centro.

     Il personale del Centro medesimo sarà inquadrato negli organici dell'Ente.

 

 

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

 

     Art. 23.

     Sono abrogate tutte le norme di legge vigenti comunque in contrasto con le disposizioni della presente legge.

 

     Art. 24.

     All'onere di L. 6.000.000.000, che, in applicazione della presente legge, graverà sull'esercizio in corso, si farà fronte, in deroga al limite di cui all'art. 2 della L. 3 gennaio 1961, n. 5, mediante la contrazione di un prestito di pari importo con uno degli istituti di credito incaricati del servizio di cassa della Regione, della durata massima di anni sei e con la protrazione non eccedente gli anni cinque.

     Gli oneri derivanti alla Regione dal precedente comma saranno iscritti sul bilancio della Regione nella misura di L. 330.000.000 all'anno per gli esercizi dal 1963-64 al 1967-68 e nella misura di lire 1.200.000.000 per ciascuno degli esercizi dal 1968-69 al 1973-74.

     Il Presidente della Regione è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

 

 


[1] Comma aggiunto con art. 50 L.R. 21 dicembre 1975, n. 50.

[2] Il primo comma sostituisce l'art. 18 della L.R. 13 marzo 1959, n. 4.

[3] Articoli superati dalla disciplina della L.R. 21 dicembre 1973, n. 50 sugli enti economici regionali.

[4] Articolo superato; v. ora art. 22 L.R. 21 dicembre 1973, n. 50.