§ 3.10.51 - L.R. 23 maggio 1991, n. 35.
Modifiche ed integrazioni alla legislazione regionale in materia di artigianato. Norme in favore delle casalinghe.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.10 artigianato
Data:23/05/1991
Numero:35


Sommario
Art. 1.      1. E' istituito presso l'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca l'Osservatorio permanente dell'artigianato per la conoscenza:
Art. 2.      1. Il secondo comma dell'articolo 16 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3, è così sostituito:
Art. 3.      1. Il primo e il secondo comma dell'articolo 17 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3, sono sostituiti dai seguenti:
Art. 4.      1. L'articolo 22 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3, è sostituito dal seguente:
Art. 5.      1. L'articolo 27 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3, è sostituito dal seguente:
Art. 6.      1. L'articolo 33 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3, è sostituito dal seguente:
Art. 7.      1. La Regione siciliana sostiene la nascita e lo sviluppo dell'imprenditoria femminile, quale forma qualificante della professionalità e del ruolo delle donne.
Art. 8.      1. Al fine di migliorare la sicurezza del lavoro domestico e diminuire il numero degli infortuni, la Regione siciliana promuove corsi di educazione sanitaria in favore delle casalinghe. Il [...]
Art. 9.      1. Per le finalità dell'articolo 6 il fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge regionale 7 maggio 1977, n. 31, è ulteriormente incrementato, per l'anno 1991, della somma prevista [...]
Art. 10.      1. Il fondo di rotazione di cui all'articolo 46 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3, è incrementato, per l'anno 1991, della somma prevista nella tabella di cui all'articolo 49 della [...]
Art. 11.      1. Il primo e il secondo comma dell'articolo 37 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3, sono sostituiti dai seguenti:
Art. 12.      1. Per le finalità di cui all'articolo 11, il fondo di rotazione della CRIAS di cui all'articolo 39 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3, è ulteriormente incrementato per l'anno 1991 [...]
Art. 13.      1. Il fondo di rotazione della CRIAS di cui all'articolo 45 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3, è ulteriormente incrementato per l'anno 1991 della somma prevista nella tabella di cui [...]
Art. 14.      1. All'articolo 1 delle legge regionale 27 dicembre 1954, n. 50, e successive modifiche e integrazioni, dopo la lettera c, sono aggiunte le seguenti lettere:
Art. 15.      1. Ai finanziamenti di cui all'articolo 1 lettera d della legge regionale 27 dicembre 1954, n. 50, nel testo integrato con la presente legge, la CRIAS procederà previo rilascio di procura [...]
Art. 16.      1. Per le finalità di cui all'articolo 1 lettera d della legge regionale 27 dicembre 1954, n. 50, nel testo integrato con la presente legge, è costituito presso la CRIAS un fondo di rotazione [...]
Art. 17.      1. Il finanziamento per le scorte di cui all'articolo 1 lettera e della legge regionale 27 dicembre 1954, n. 50, nel testo integrato con la presente legge, potrà essere concesso nel limite [...]
Art. 18.      1. Per le finalità di cui all'articolo 1 lettera e della legge regionale 27 dicembre 1954, n. 50, nel testo integrato con la presente legge, è costituito presso la CRIAS un fondo di rotazione [...]
Art. 19.      1. Ai finanziamenti concessi dalla CRIAS ai sensi delle lettere d ed e dell'articolo 1 della legge regionale 27 dicembre 1954, n. 50, nel testo integrato con la presente legge, si applicano le [...]
Art. 20.      1. Allo scopo di facilitare l'accesso al credito ed alle agevolazioni finanziarie previste dalla legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3, nel testo modificato con la presente legge, a favore [...]
Art. 21.      1. La dotazione iniziale del fondo di garanzia di cui all'articolo 20 è fissata nella somma prevista nella tabella di cui all'articolo 49 da erogarsi nell'esercizio finanziario 1991.
Art. 22.      1. Dopo l'articolo 9 della legge regionale 14 settembre 1979, n. 212, è aggiunto il seguente articolo:
Art. 23.      1. La lettera c del comma 1 dell'articolo 11 delle legge regionale 14 settembre 1979, n. 212, è sostituita dalla seguente:
Art. 24.      1. Il terzo comma dell'articolo 20 della legge regionale 13 dicembre 1983, n. 119, è sostituito dal seguente:
Art. 25.      1. L'articolo 10 della legge regionale 7 maggio 1977, n. 31, è sostituito con il seguente:
Art. 26.      1. L'articolo 69 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 96, è sostituito dal seguente:
Art. 27.      1. Il sistema di controlli fissato dai commi secondo e terzo dell'articolo 20 della legge regionale 14 settembre 1979, n. 212, è modificato, per quanto attiene alle deliberazioni della CRIAS, [...]
Art. 28.      1. Per consentire l'integrale soddisfacimento delle istanze di contributo in conto capitale presentate entro la data del 31 dicembre 1986 dalle imprese artigiane, loro cooperative e consorzi, [...]
Art. 29.      1. Allo scopo di sostenere le economie dei comuni siciliani colpiti dall'evento sismico del 13 e del 16 dicembre 1990, determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su [...]
Art. 30.      1. L'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca è autorizzato a concedere contributi per il finanziamento di programmi e progetti di sostegno [...]
Art. 31.      1. Il punto 1 del primo comma dell'articolo 57 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3, è così modificato:
Art. 32.      1. Il primo comma dell'articolo 59 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3, è sostituito dai seguenti:
Art. 33.      1. Alle società costituite dalle o tra le associazioni regionali artigiane maggiormente rappresentative, firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro, o alle quali comunque le stesse [...]
Art. 34.      1. L'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca è autorizzato a concedere alle imprese artigiane e loro consorzi aventi sede ed operanti in Sicilia [...]
Art. 35.      1. Alle società di ricerca ed informatica costituite dalle o tra le associazioni regionali artigiane maggiormente rappresentative, firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro, o alle [...]
Art. 36.      1. L'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca provvede alla revoca dei finanziamenti concessi ai comuni, negli esercizi finanziari precedenti, in [...]
Art. 37.      1. Nel secondo comma dell'articolo 61 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3, dopo la lettera b è aggiunta la seguente lettera:
Art. 38.      1. L'esercizio dell'attività di estetista è subordinato al rilascio dell'autorizzazione comunale di cui agli articoli 1 e 2 della legge 14 febbraio 1963, n. 161, modificata dalla legge 23 [...]
Art. 39.      1. Al fine di conseguire una equilibrata distribuzione nel singolo territorio comunale degli esercizi di estetista, in relazione alle effettive esigenze dell'utenza, la dislocazione degli stessi [...]
Art. 40.      1. Al fine di disciplinare l'attività di estetista in maniera organica e unitaria su tutto il territorio regionale, i comuni previo parere della commissione comunale di cui all'articolo 3 della [...]
Art. 41.      1. La richiesta di autorizzazione all'esercizio dell'attività di estetista è presentata al comune competente per territorio unitamente alla documentazione relativa ai requisiti di [...]
Art. 42.      1. I comuni accertano l'effettivo esercizio dell'attività di estetista da essi autorizzata, disponendo la revoca del provvedimento in caso di mancato espletamento della medesima attività.
Art. 43.      1. La Commissione per il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 41, comma 2, è quella prevista dall'articolo 3 della legge 23 dicembre 1970, n. 1142.
Art. 44.      1. Le unità sanitarie locali, al fine di tutelare la salute e la sicurezza degli utenti del servizio, accertano che le apparecchiature destinate allo svolgimento dell'attività di estetista siano [...]
Art. 45.      1. Il sindaco, accertata la mancanza di uno o più requisiti o l'inosservanza delle prescrizioni previste nell'autorizzazione, previa diffida, può sospendere l'autorizzazione stessa.
Art. 46.      1. Le iniziative di qualificazione professionale riguardanti l'attività di estetista previste dagli articoli 3 e 8 della citata legge n. 1 del 1990 e dalla legge 19 gennaio 1gS5, n. 25, sono [...]
Art. 47.      1. Ai sensi dell'articolo 8, commi 4 e 7 della citata legge n. 1 del 1990 l'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca emanerà direttive per il [...]
Art. 48.      1. Le funzioni di indirizzo e coordinamento nella materia disciplinata dal presente capo sono esercitate dall'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della [...]
Art. 49.      1. Per le finalità della presente legge è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1991, la spesa complessiva di lire 25.500 milioni così ripartita:


§ 3.10.51 - L.R. 23 maggio 1991, n. 35.

Modifiche ed integrazioni alla legislazione regionale in materia di artigianato. Norme in favore delle casalinghe.

(G.U.R. n. 26 del 25 maggio 1991).

 

CAPO I

    Modifiche e integrazioni alla legislazione regionale in materia di

artigianato

 

Art. 1.

     1. E' istituito presso l'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca l'Osservatorio permanente dell'artigianato per la conoscenza:

     a) della situazione attuale dell'artigianato siciliano con particolare riferimento alle tipologie di imprese esistenti;

     b) delle tendenze evolutive delle imprese artigiane;

     c) degli aspetti concernenti le principali esigenze di supporto economico e organizzativo delle stesse;

     d) degli aspetti relativi alle attività di marketing dei prodotti, di conoscenza delle richieste di mercato e degli sbocchi commerciali.

     2. Per il perseguimento di tali obiettivi potranno essere disposte apposite indagini conoscitive per le quali l'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca potrà avvalersi, mediante convenzioni, di enti, istituti specializzati e delle organizzazioni artigiane maggiormente rappresentative firmatarie dei contratti collettivi nazionali di lavoro.

     3. L'Osservatorio regionale dell'artigianato sarà disciplinato dall'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca con apposito regolamento di attuazione da emanarsi entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge.

 

     Art. 2.

     1. Il secondo comma dell'articolo 16 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3, è così sostituito:

     (Omissis).

     2. Ai presidenti delle commissioni provinciali dell'artigianato, per l'esercizio dei compiti loro attribuiti dalla legge, viene altresì corrisposta un'indennità nella misura stabilita con decreto del Presidente della Regione previa delibera della Giunta regionale.

 

     Art. 3.

     1. Il primo e il secondo comma dell'articolo 17 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3, sono sostituiti dai seguenti:

     (Omissis).

 

     Art. 4.

     1. L'articolo 22 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 5.

     1. L'articolo 27 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 6.

     1. L'articolo 33 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 7.

     1. La Regione siciliana sostiene la nascita e lo sviluppo dell'imprenditoria femminile, quale forma qualificante della professionalità e del ruolo delle donne.

     2. Sono destinatarie le imprese artigiane che siano formate da persone di sesso femminile, con priorità per quelle di recente formazione e composte da giovani che siano portatrici di progetti che risultino innovativi nei rispettivi settori di attività e/o creino occupazione giovanile.

     3. Per ottemperare alle finalità del comma 1 le imprese artigiane di cui al comma 2 possono godere di finanziamenti agevolati per l'impianto, l'ampliamento, I'ammodernamento e l'acquisto di scorte nei modi e nelle misure previsti dalla presente legge.

     4. Per le finalità del presente articolo la dotazione degli appositi fondi di rotazione istituiti presso la CRIAS è complessivamente aumentato di lire 300 milioni per l'anno 1991.

 

     Art. 8.

     1. Al fine di migliorare la sicurezza del lavoro domestico e diminuire il numero degli infortuni, la Regione siciliana promuove corsi di educazione sanitaria in favore delle casalinghe. Il Presidente della Regione per le medesime finalità stipula una convenzione con l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (I.N.A.I.L.) che preveda l'iscrizione a fini assicurativi delle casalinghe allo stesso istituto. Il contributo dovuto per tale iscrizione è interamente a carico della Regione ed è limitato all'anno 1991.

     2. Le casalinghe non titolari di altri redditi per i quali sia prevista l'iscrizione all'INAIL, possono presentare domanda presso l'ufficio dello stesso ente competente territorialmente. Le modalità di iscrizione sono stabilite con decreto del Presidente della Regione dopo la stipula della relativa convenzione.

     3. E' altresì autorizzata la stipula di convenzioni con istituti assicurativi appositamente prescelti dal Governo regionale su proposta dell'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, in cui sia prevista l'erogazione di un contributo pari al cinquanta per cento dell'ammontare del premio assicurativo in favore delle casalinghe per la copertura del rischio derivante da lavoro domestico.

     4. Il Presidente della Regione invia una relazione semestrale alla commissione per le pari opportunità tra uomo e donna, da costituirsi con decreto del Presidente della Regione entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, nonché alla Commissione legislativa permanente per il lavoro dell'Assemblea regionale siciliana.

 

     Art. 9.

     1. Per le finalità dell'articolo 6 il fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge regionale 7 maggio 1977, n. 31, è ulteriormente incrementato, per l'anno 1991, della somma prevista nella tabella di cui all'articolo 49 della presente legge.

 

     Art. 10.

     1. Il fondo di rotazione di cui all'articolo 46 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3, è incrementato, per l'anno 1991, della somma prevista nella tabella di cui all'articolo 49 della presente legge.

 

     Art. 11.

     1. Il primo e il secondo comma dell'articolo 37 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3, sono sostituiti dai seguenti:

     (Omissis).

 

     Art. 12.

     1. Per le finalità di cui all'articolo 11, il fondo di rotazione della CRIAS di cui all'articolo 39 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3, è ulteriormente incrementato per l'anno 1991 della somma prevista nella tabella di cui all'articolo 49 della presente legge.

 

     Art. 13.

     1. Il fondo di rotazione della CRIAS di cui all'articolo 45 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3, è ulteriormente incrementato per l'anno 1991 della somma prevista nella tabella di cui all'articolo 49 della presente legge.

 

     Art. 14.

     1. All'articolo 1 delle legge regionale 27 dicembre 1954, n. 50, e successive modifiche e integrazioni, dopo la lettera c, sono aggiunte le seguenti lettere:

     (Omissis).

 

     Art. 15.

     1. Ai finanziamenti di cui all'articolo 1 lettera d della legge regionale 27 dicembre 1954, n. 50, nel testo integrato con la presente legge, la CRIAS procederà previo rilascio di procura irrevocabile del credito, accettata dall'ente affidante, mediante erogazione di anticipazioni del 20 per cento all'inizio dei lavori o all'assunzione della commessa di fornitura e del 70 per cento sull'ammontare di ogni stato di avanzamento dei lavori eseguiti o delle forniture effettuate.

     2. Il finanziamento sarà gravato del tasso del 6 per cento annuo e della commissione dello 0,50 per cento.

 

     Art. 16.

     1. Per le finalità di cui all'articolo 1 lettera d della legge regionale 27 dicembre 1954, n. 50, nel testo integrato con la presente legge, è costituito presso la CRIAS un fondo di rotazione dotato della somma prevista nella tabella di cui all'articolo 49 della presente legge, da versare nell'anno finanziario 1991.

     2. Al fondo di rotazione di cui al comma 1 va addebitato l'intero ammontare delle eventuali perdite subite nei finanziamenti effettuati ai sensi dell'articolo 15.

 

     Art. 17.

     1. Il finanziamento per le scorte di cui all'articolo 1 lettera e della legge regionale 27 dicembre 1954, n. 50, nel testo integrato con la presente legge, potrà essere concesso nel limite massimo del 30 per cento del valore attuale degli impianti, comprese le macchine e gli attrezzi, e/o del volume degli affari e per una durata non superiore a trentasei mesi.

     2. Le relative operazioni di credito saranno gravate del tasso del 6 per cento annuo e di una commissione dello 0,50 per cento.

 

     Art. 18.

     1. Per le finalità di cui all'articolo 1 lettera e della legge regionale 27 dicembre 1954, n. 50, nel testo integrato con la presente legge, è costituito presso la CRIAS un fondo di rotazione dotato della somma prevista nella tabella di cui all'articolo 49 della presente legge da versare nell'anno finanziario 1991.

     2. Al fondo di rotazione di cui al comma 1 va addebitato l'intero ammontare delle eventuali perdite subite per i finanziamenti effettuati ai sensi dell'articolo 17.

 

     Art. 19.

     1. Ai finanziamenti concessi dalla CRIAS ai sensi delle lettere d ed e dell'articolo 1 della legge regionale 27 dicembre 1954, n. 50, nel testo integrato con la presente legge, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 35 e 40 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modifiche e integrazioni.

 

     Art. 20.

     1. Allo scopo di facilitare l'accesso al credito ed alle agevolazioni finanziarie previste dalla legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3, nel testo modificato con la presente legge, a favore delle imprese artigiane e loro consorzi, è istituito presso la CRIAS apposito fondo di garanzia per la copertura dei rischi derivanti dai finanziamenti erogati dalla stessa CRIAS, da istituti di credito e da società di factoring a favore delle imprese artigiane siciliane e loro consorzi iscritte all'albo delle imprese artigiane di cui all'articolo 6 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3.

     2. Il fondo opera:

     a) a copertura dei rischi derivanti dai finanziamenti operati direttamente dalla CRIAS, finalizzati all'acquisto di macchine e attrezzature, assistiti dal solo privilegio sui beni oggetto del finanziamento;

     b) come garanzia sussidiaria a favore degli istituti di credito e società di factoring che erogano il credito alle imprese artigiane e loro consorzi e per le operazioni finanziarie di factoring limitatamente all'ammontare del finanziamento concesso.

     3. Al fondo suddetto saranno addebitate le perdite definitivamente accertate, derivanti da insolvenza delle imprese beneficiarie dei finanziamenti, dopo l'esperimento di tutte le procedure di riscossione coattive del credito.

     4. Per rendere operante la copertura del fondo di garanzia di cui al presente articolo gli enti interessati effettueranno una trattenuta, in misura pari allo 0,50 per cento dell'importo del finanziamento concesso, a carico delle imprese artigiane beneficiarie della garanzia, da riversare al fondo stesso.

     5. Nei casi in cui, adempiuta la garanzia a carico del fondo, la situazione patrimoniale del debitore faccia ravvisare la possibilità di procedere nei suoi confronti, la CRIAS promuoverà ogni ulteriore azione per il recupero delle somme erogate a titolo di garanzia.

     6. Le somme che dovessero essere in tal modo recuperate saranno riversate per intero al fondo di garanzia.

     7. Per le finalità della lettera b del comma 2 la CRIAS è autorizzata a stipulare apposita convenzione con gli istituti di credito e le società di factoring operanti in Sicilia, previa approvazione dell'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca.

 

     Art. 21.

     1. La dotazione iniziale del fondo di garanzia di cui all'articolo 20 è fissata nella somma prevista nella tabella di cui all'articolo 49 da erogarsi nell'esercizio finanziario 1991.

     2. Al fondo di garanzia affluiranno, oltre alle trattenute dello 0,50 per cento di cui al comma 4 dell'articolo 20, gli interessi maturati sulle giacenze di cassa.

 

     Art. 22.

     1. Dopo l'articolo 9 della legge regionale 14 settembre 1979, n. 212, è aggiunto il seguente articolo:

     (Omissis).

 

     Art. 23.

     1. La lettera c del comma 1 dell'articolo 11 delle legge regionale 14 settembre 1979, n. 212, è sostituita dalla seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 24.

     1. Il terzo comma dell'articolo 20 della legge regionale 13 dicembre 1983, n. 119, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 25.

     1. L'articolo 10 della legge regionale 7 maggio 1977, n. 31, è sostituito con il seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 26.

     1. L'articolo 69 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 96, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 27.

     1. Il sistema di controlli fissato dai commi secondo e terzo dell'articolo 20 della legge regionale 14 settembre 1979, n. 212, è modificato, per quanto attiene alle deliberazioni della CRIAS, secondo le disposizioni dei commi 2 e 3.

     2. Salvo il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 3 della legge regionale 10 aprile 1978, n. 2, le deliberazioni della CRIAS, inerenti alla costituzione di nuove società, alla partecipazione a società esistenti, agli organici del personale ed ai relativi regolamenti, nonché quelle inerenti al trasferimento di beni immobili sono sottoposte all'approvazione dell'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, competente all'esercizio dell'azione di tutela e vigilanza sul predetto ente, che decide, previa acquisizione del parere dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze, entro sessanta giorni dalla loro ricezione, trascorsi i quali le deliberazioni si intendono approvate.

     3. Tutte le altre deliberazioni della CRIAS, tranne quelle concernenti operazioni di credito ed atti comunque connessi e che sono immediatamente esecutive, sono comunicate in copia, entro dieci giorni dalla data di adozione, all'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca che, entro venti giorni dalla ricezione, può sospenderne l'esecuzione; ove entro i successivi trenta giorni non se ne pronunci l'annullamento per vizi di legittimità, le stesse divengono esecutive».

 

     Art. 28.

     1. Per consentire l'integrale soddisfacimento delle istanze di contributo in conto capitale presentate entro la data del 31 dicembre 1986 dalle imprese artigiane, loro cooperative e consorzi, alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura dell'Isola ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge regionale 6 giugno 1975, n. 41, e degli articoli 43 e 47 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1991 la spesa prevista nella tabella di cui all'articolo 49 della presente legge.

 

     Art. 29.

     1. Allo scopo di sostenere le economie dei comuni siciliani colpiti dall'evento sismico del 13 e del 16 dicembre 1990, determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per il coordinamento della protezione civile, sentita la Regione siciliana, l'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca è autorizzato a concedere contributi a fondo perduto pari al 75 per cento dei costi sostenuti dalle imprese artigiane, loro cooperative e consorzi, per i lavori di riparazione e/o ricostruzione dell'immobile destinato all'esercizio dell'attività artigianale. Tale contributo non potrà comunque superare l'importo massimo di lire 50 milioni.

     2. Per le stesse finalità il tasso di interesse per le operazioni di credito a medio e lungo termine previste dall'attuale legislazione regionale in materia di artigianato è ridotto dal 4 per cento al 2 per cento. Rimane a carico della Regione siciliana il maggior onere derivante dalla provvidenza di cui al presente comma.

     3. Per l'erogazione delle provvidenze previste dal presente articolo i soggetti interessati dovranno comprovare, attraverso adeguata documentazione rilasciata dagli uffici del Genio civile territorialmente competenti, l'entità dei danni subiti.

     4. Per la concessione dei contributi a fondo perduto di cui al comma 1 è autorizzata per l'anno 1991 la spesa prevista nella tabella di cui all'articolo 49.

     5. Per la concessione dei contributi in conto interessi sulle operazioni di credito a medio e lungo termine di cui al comma 2 è autorizzato per l'anno 1991 il limite di impegno quinquennale della somma prevista nella tabella di cui all'articolo 49.

 

     Art. 30.

     1. L'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca è autorizzato a concedere contributi per il finanziamento di programmi e progetti di sostegno all'artigianato, per la valorizzazione e lo sviluppo delle produzioni artigiane nelle loro diverse espressioni territoriali. artistiche e tradizionali.

 

     Art. 31.

     1. Il punto 1 del primo comma dell'articolo 57 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3, è così modificato:

     (Omissis).

 

     Art. 32.

     1. Il primo comma dell'articolo 59 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3, è sostituito dai seguenti:

     (Omissis).

 

     Art. 33.

     1. Alle società costituite dalle o tra le associazioni regionali artigiane maggiormente rappresentative, firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro, o alle quali comunque le stesse partecipino con quota di maggioranza del capitale sociale, e i cui statuti siano conformi allo schema predisposto dall'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, che abbiano per fine la prestazione di servizi reali alle imprese artigiane e ai loro consorzi e aventi sede legale nella Regione, l'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca è autorizzato a concedere un contributo per le spese di gestione nella misura del 70 per cento per il primo anno, del 50 per cento per il secondo anno e del 30 per cento per il terzo, per una spesa massima ammissibile di lire 300 milioni annui.

 

     Art. 34.

     1. L'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca è autorizzato a concedere alle imprese artigiane e loro consorzi aventi sede ed operanti in Sicilia contributi nella misura massima del 75 per cento della spesa riconosciuta per servizi reali forniti da imprese aventi sede legale e operanti nel territorio regionale entro il limite massimo di lire 200 milioni annui e per un massimo di tre anni.

     2. Ai fini della presente legge vengono definiti servizi reali alle imprese quelli previsti dall'articolo 12 della legge 1 marzo 1986, n. 64, e relativi decreti attuativi.

     3. Non sono ammesse a contributo le richieste anche parzialmente finanziate con leggi nazionali e/o comunitarie.

 

     Art. 35.

     1. Alle società di ricerca ed informatica costituite dalle o tra le associazioni regionali artigiane maggiormente rappresentative, firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro, o alle quali comunque le stesse partecipino con quota di maggioranza del capitale sociale, che abbiano per fine la ricerca e la sperimentazione per l'informatizzazione, l'innovazione tecnologica e il relativo trasferimento alle imprese artigiane e loro consorzi, anche per il settore della tutela ambientale e del risparmio energetico, nonché studi e ricerche di mercato per l'esame dei problemi delle imprese e del loro ruolo nell'economia, l'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca è autorizzato a concedere un contributo a fondo perduto nella misura dell'80 per cento delle spese di gestione per un periodo di tre anni entro il limite di lire 250 milioni annui.

 

     Art. 36.

     1. L'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca provvede alla revoca dei finanziamenti concessi ai comuni, negli esercizi finanziari precedenti, in applicazione dell'articolo 78 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 96, dell'articolo 61 della legge regionale 28 febbraio 1986, n. 3, degli articoli 22 e 23 della legge regionale 28 febbraio 1986, n. 3, e degli articoli 22 e 23 della legge regionale 28 gennaio 1986, n. 1.

     2. I provvedimenti di revoca di cui al comma 1 sono adottati nei confronti dei comuni che non presenteranno i relativi progetti esecutivi entro il termine improrogabile di giorni quarantacinque dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     3. Per le finalità di cui all'articolo 78 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 96, così come integrato con l'articolo 61 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1991, l'ulteriore spesa prevista nella tabella di cui all'articolo 49 della presente legge.

 

     Art. 37.

     1. Nel secondo comma dell'articolo 61 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3, dopo la lettera b è aggiunta la seguente lettera:

     (Omissis).

     2. Dopo l'ultimo comma dell'articolo 61 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3, è aggiunto il seguente:

     (Omissis).

     3. Per la gestione delle aree artigianali attrezzate e dei servizi reali e formativi da erogare a favore delle imprese insediate, l'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca costituisce appositi consorzi per il tramite degli enti locali interessati e dei Consorzi di sviluppo industriale, dove presenti e interessati. Per lo svolgimento della loro attività istituzionale i Consorzi possono avvalersi, previa stipula di apposita convenzione, di cooperative costituite tra il personale di cui all'articolo 76 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25 e i soggetti che hanno conseguito un attestato di frequenza di uno dei corsi tenutisi in attuazione di programmi comunitari finalizzati all'apprendimento di discipline socio-economiche e tecniche di finanza e pianificazione aziendale [1].

     4. Gli statuti dei consorzi, da approvarsi con decreto dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, devono prevedere la partecipazione, nel consiglio di amministrazione, di un rappresentante di ciascuna delle organizzazioni di categoria degli artigiani maggiormente rappresentative a livello nazionale, firmatarie dei contratti collettivi di lavoro e, nel collegio dei revisori, di un componente designato dallo stesso Assessore; l'Assessore medesimo è autorizzato a concedere contributi alle predette società consortili [2]:

     a) per le spese relative alla costituzione;

     b) per le spese relative alla gestione consortile, compreso l'acquisto di attrezzature.

     5. I contributi di cui al comma 4 sono concessi:

     a) nella misura dell'80 per cento della spesa documentata di cui alla lettera a;

     b) per un triennio, in misura decrescente, non superiore rispettivamente al 90 per cento, al 70 per cento ed al 50 per cento delle spese documentate di cui alla lettera b.

     6. Nel caso in cui gli enti locali comunque interessati alle aree artigianali attrezzate non provvedano ad adottare gli atti per la partecipazione ai consorzi di cui ai commi precedenti, l'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca provvede, previa diffida, alla nomina di appositi commissari ad acta per gli adempimenti conseguenti [3].

 

CAPO II

Norme di regolamentazione dell'attività di estetista

 

     Art. 38.

     1. L'esercizio dell'attività di estetista è subordinato al rilascio dell'autorizzazione comunale di cui agli articoli 1 e 2 della legge 14 febbraio 1963, n. 161, modificata dalla legge 23 dicembre 1970, n. 1142, nonché al possesso dei requisiti previsti dagli articoli 2, 3, 4 e 8 della legge 4 gennaio 1990, n. 1, e dal regolamento di cui all'articolo 40.

     2. L'attività di estetista è esercitata secondo le modalità stabilite dagli articoli 1 e 10 della citata legge n. 1 del 1990 e dal regolamento di cui all'articolo 40.

 

     Art. 39.

     1. Al fine di conseguire una equilibrata distribuzione nel singolo territorio comunale degli esercizi di estetista, in relazione alle effettive esigenze dell'utenza, la dislocazione degli stessi è programmata dai comuni nel rispetto della vigente legislazione statale.

     2. Nell'espletamento dei compiti di cui al comma 1 i comuni tengono conto:

     a) del numero degli esercizi già esistenti nel territorio di competenza;

     b) del numero degli addetti occupati negli esercizi esistenti e di quelli ritenuti necessari;

     c) della distanza minima tra un esercizio e l'altro, rapportata alla densità della popolazione residente e fluttuante nelle singole zone;

     d) delle ulteriori indicazioni contenute nel regolamento di cui all'articolo 40.

 

     Art. 40.

     1. Al fine di disciplinare l'attività di estetista in maniera organica e unitaria su tutto il territorio regionale, i comuni previo parere della commissione comunale di cui all'articolo 3 della legge 23 dicembre 1970, n. 1142, adottano appositi regolamenti sulla base dello schema approvato con decreto dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, sentita la Commissione regionale per l'artigianato.

     2. Il regolamento deve prevedere, in particolare:

     a) le modalità di programmazione dello sviluppo dell'attività di estetista a livello territoriale, nell'ambito dei piani di intervento per l'artigianato di servizio;

     b) la distribuzione degli esercizi a livello territoriale e le superfici minime dei locali destinati all'esercizio dell'attività di estetista;

     c) i criteri atti a stabilire la distanza tra esercizi, in rapporto alla densità della popolazione residente e fluttuante, al numero degli esercizi medesimi ed ai relativi addetti nei limiti ed alle condizioni previste dalla vigente normativa in materia;

     d) le caratteristiche e la destinazione d'uso dei locali impiegati nell'esercizio dell'attività di estetista;

     e) le modalità per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di estetista da parte del comune, da concedersi previa esibizione di idonea documentazione, relativamente ai requisiti di qualificazione professionale ed agli altri requisiti previsti dalla vigente normativa;

     f) i criteri per il rilascio dell'autorizzazione al trasferimento dell'esercizio dell'attività di estetista in altra sede;

     g) i requisiti di sicurezza ed igienico-sanitari dei locali nei quali viene svolta l'attività di estetista, nonché le norme sanitarie e di sicurezza per gli addetti;

     h) la disciplina degli orari ed il calendario dei giorni di apertura e chiusura degli esercizi;

     i) l'obbligo e le modalità di esposizione delle tariffe professionali;

     l) i criteri di controllo sull'accertamento dei requisiti previsti per l'esercizio dell'attività di estetista.

     3. I comuni, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, adeguano il regolamento previsto dalla legge 14 febbraio 1963, n. 161, e successive modificazioni, alla normativa contenuta nella presente legge e nella citata legge n. 1 del 1990.

     4. Le disposizioni del regolamento comunale si applicano a tutte le imprese che esercitano l'attività di estetista, siano esse individuali o in forma societaria.

     5. Le aziende già esistenti, che non rispondano ai requisiti stabiliti dal regolamento comunale, debbono provvedere agli opportuni adeguamenti entro il termine massimo, comunque non superiore a diciotto mesi, fissato dal comune ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della citata legge n. 1 del 1990. Decorso tale termine, l'autorizzazione viene revocata.

 

     Art. 41.

     1. La richiesta di autorizzazione all'esercizio dell'attività di estetista è presentata al comune competente per territorio unitamente alla documentazione relativa ai requisiti di professionalità previsti dalla citata legge n. 1 del 1990 ed alle attestazioni di idoneità dei locali alle norme vigenti in materia di sicurezza, igiene e sanità di cui all'articolo 40, comma 2, lettera g.

     2. L'autorizzazione è rilasciata dal sindaco sulla base degli accertamenti previsti dall'articolo 42, comma 1, sentita la commissione di cui all'articolo 43 con provvedimento comunicato al richiedente entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda. La mancata comunicazione vale come accoglimento della domanda.

     3. Il diniego dell'autorizzazione deve essere comunicato e motivato.

     4. L'autorizzazione di cui al comma 2 reca menzione dei locali e delle apparecchiature utilizzate nell'esercizio dell'attività di estetista

     5. Il provvedimento autorizzatorio del sindaco ha carattere definitivo.

 

     Art. 42.

     1. I comuni accertano l'effettivo esercizio dell'attività di estetista da essi autorizzata, disponendo la revoca del provvedimento in caso di mancato espletamento della medesima attività.

     2. L'autorizzazione è, altresì, revocata qualora l'attività di estetista sia svolta in contrasto con le disposizioni della presente legge e della citata legge n. 1 del 1990.

 

     Art. 43.

     1. La Commissione per il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 41, comma 2, è quella prevista dall'articolo 3 della legge 23 dicembre 1970, n. 1142.

     2. La Commissione di cui al presente articolo è chiamata ad esprimere il proprio parere sul regolamento di cui all'articolo 40.

 

     Art. 44.

     1. Le unità sanitarie locali, al fine di tutelare la salute e la sicurezza degli utenti del servizio, accertano che le apparecchiature destinate allo svolgimento dell'attività di estetista siano conformi alle norme sulla prevenzione degli infortuni, nonché i requisiti sanitari relativi ai procedimenti tecnici impiegati in tale attività, nel territorio di rispettiva competenza.

     2. Allo stesso fine le unità sanitarie locali effettuano controlli sui procedimenti tecnici impiegati nello svolgimento dell'attività di estetista, sul rispetto delle norme sanitarie e delle disposizioni emanate dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro della sanità, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della citata legge n. 1 del 1990.

     3. I verbali ed il relativo rapporto sono inviati al comune ed all'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca per l'adozione dei provvedimenti o l'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 45.

 

     Art. 45.

     1. Il sindaco, accertata la mancanza di uno o più requisiti o l'inosservanza delle prescrizioni previste nell'autorizzazione, previa diffida, può sospendere l'autorizzazione stessa.

     2. Il sindaco dispone la revoca dell'autorizzazione, qualora l'interessato non ottemperi alle prescrizioni stabilite nel termine di centottanta giorni dalla notifica della sospensione.

     3. Le sanzioni amministrative previste dall'articolo 12 della citata legge n. 1 del 1990 sono irrogate dall'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca con le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, sulla base dei verbali di infrazione e dei rapporti ad essa inviati dal sindaco, dal presidente dell'unità sanitaria locale, dal presidente della Commissione provinciale per l'artigianato, nell'espletamento dei compiti previsti dall'articolo 7, comma 3, della legge 8 agosto 1985, n. 443, o dagli altri soggetti cui sono attribuiti per legge i poteri di accertamento.

 

     Art. 46.

     1. Le iniziative di qualificazione professionale riguardanti l'attività di estetista previste dagli articoli 3 e 8 della citata legge n. 1 del 1990 e dalla legge 19 gennaio 1gS5, n. 25, sono approvate e regolamentate con decreto dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca sulla base di appositi programmi.

     2. I programmi di cui al comma 1 sono approvati, sentite le organizzazioni regionali dell'artigianato maggiormente rappresentative a livello nazionale.

 

     Art. 47.

     1. Ai sensi dell'articolo 8, commi 4 e 7 della citata legge n. 1 del 1990 l'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca emanerà direttive per il rilascio dell'attestato di qualificazione professionale a soggetti di cui all'articolo 8 della citata legge n. 1 del 1990 che, alla data di entrata in vigore della presente legge, esercitano l'attività di estetista sprovvisti dei requisiti di professionalità previsti dall'articolo 3 della citata legge n. 1 del 1990.

 

     Art. 48.

     1. Le funzioni di indirizzo e coordinamento nella materia disciplinata dal presente capo sono esercitate dall'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, che emanerà specifiche direttive.

 

CAPO III

Norme Finali

 

     Art. 49.

     1. Per le finalità della presente legge è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1991, la spesa complessiva di lire 25.500 milioni così ripartita:

     (Omissis).

     2. Per gli esercizi successivi al 1991 la spesa sarà determinata ai sensi dell'articolo 4, comma secondo, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, limitatamente a quella prevista dagli articoli 1, 7, 8, comma 3, 30, 33, 34, 35 e 37.

     3. La spesa di lire 25.500 milioni, autorizzata dalla presente legge per l'anno finanziario 1991, e quella di lire 2.800 milioni valutata per ciascuno degli anni 1992 e 1993, trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione codice 07.09 «Attività ed interventi vari conformi agli indirizzi di piano o collegati all'emergenza».

     4. All'onere di lire 25.500 milioni ricadente nell'anno finanziario 1991, si provvede quanto a lire 1.900 milioni con parte delle disponibilità del capitolo 21257 e quanto a lire 23.600 milioni con parte delle disponibilità del capitolo 60751 del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo.

 

 


[1] Comma così sostituito dall'art. 6 della L.R. 24 dicembre 1997, n. 46.

[2] Comma così modificato dall'art. 6 della L.R. 24 dicembre 1997, n. 46.

[3] Comma aggiunto dall'art. 6 della L.R. 24 dicembre 1997, n. 46.