§ 3.10.17 - L.R. 6 giugno 1975, n. 41.
Provvidenze per l'artigianato.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.10 artigianato
Data:06/06/1975
Numero:41


Sommario
Art. 1.      Per il potenziamento, lo sviluppo e la valorizzazione delle attività artigiane, sono concessi i benefici di cui alla presente legge.
Art. 2.      Ai titolari di imprese artigiane iscritti negli albi delle camere di commercio, industria, agricoltura ed artigianato, nonché alle loro cooperative e consorzi sono concessi contributi in conto [...]
Art. 3.     
Art. 4.      Il contributo previsto dall'art. 2 della presente legge per i titolari di imprese artigiane è concesso dalle Camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato, competenti per territorio, [...]
Art. 5.      Avverso la reiezione della domanda di concessione del contributo è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione, ricorso all'Assessore regionale per l'industria ed il commercio che [...]
Art. 6.      L'Assessore regionale per l'industria ed il commercio, sentito il Comitato regionale tecnico dell'artigianato previsto dall'art. 16 della presente legge, determina, sulla base di criteri di [...]
Art. 7.      Il fondo concorso interessi previsto dall'art. 10 della L.R. 27 dicembre 1954, n. 50, è ulteriormente incrementato di lire 8.000 milioni per l'esercizio finanziario 1975 e di lire 4.000 milioni [...]
Art. 8.      (Omissis)
Art. 9.      Il fondo di rotazione della Cassa regionale per il credito alle imprese artigiane (CRIAS), costituito a norma dell'art. 2 della L.R. 5 novembre 1965, n. 34, e successive aggiunte ed [...]
Art. 10.      Il contributo di cui all'art. 27 della L.R. 18 luglio 1974, n. 22, è concesso dall'Assessore regionale per l'industria ed il commercio, sentito il Comitato regionale tecnico dell'artigianato, [...]
Art. 11.      Lo stanziamento previsto dall'art. 4 del D.L.vo P. Reg. 19 giugno 1950, n. 25, modificato dalla L.R. di ratifica 2 ottobre 1950, n. 72, per la concessione di contributi per l'organizzazione di [...]
Art. 12.      Il fondo per lo sviluppo della propaganda dei prodotti siciliani, previsto dal cap. 15851 del bilancio della Regione siciliana, è incrementato di lire 100 milioni annui per gli esercizi [...]
Art. 13.      L'Assessore regionale per l'industria ed il commercio è autorizzato a concedere contributi sull'arredamento dei centri di vendita dei prodotti dell'artigianato siciliano realizzati in Italia e [...]
Art. 14.      Il programma di spesa previsto ai precedenti artt. 11, 12 e 13, viene elaborato dall'Assessore regionale per l'industria ed il commercio, che ne riferisce preventivamente alla Commissione [...]
Art. 15.      (Omissis)
Art. 16.      (Omissis)
Art. 17.      (Omissis)
Art. 18.      (Omissis)
Art. 19.      Il Comitato regionale tecnico dell'artigianato esprime il proprio parere, oltre che nei casi in cui sia richiesto dalla legge, sui problemi per i quali l'Assessore regionale per l'industria ed [...]
Art. 20.      La L.R. 3 giugno 1950, n. 38, istitutiva del Comitato consultivo per l'artigianato è abrogata.
Art. 21.      Agli oneri previsti per le finalità dell'art. 4, secondo comma, e dell'art. 12 ammontanti a lire 110 milioni e ricadenti nel bilancio della Regione per l'esercizio finanziario in corso, si fa [...]
Art. 22.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.


§ 3.10.17 - L.R. 6 giugno 1975, n. 41.

Provvidenze per l'artigianato.

(G.U.R. 7 giugno 1975, n. 25).

 

Art. 1.

     Per il potenziamento, lo sviluppo e la valorizzazione delle attività artigiane, sono concessi i benefici di cui alla presente legge.

 

     Art. 2.

     Ai titolari di imprese artigiane iscritti negli albi delle camere di commercio, industria, agricoltura ed artigianato, nonché alle loro cooperative e consorzi sono concessi contributi in conto capitale:

     a) per l'acquisto, la costruzione, l'ampliamento e l'ammodernamento dei locali necessari all'azienda, ivi compresa la spesa per l'area occorrente;

     b) per l'acquisto di macchinari ed attrezzature;

     c) per l'allacciamento della rete di distribuzione di energia elettrica per uso industriale;

     d) per l'acquisto di terreni da adibire ad attività estrattive [1].

     Il contributo è accordato nella misura del 30% della spesa riconosciuta ammissibile. Il contributo è elevato al 50% per le cooperative di artigiani e loro consorzi.

 

     Art. 3.

     Le opere, i macchinari e le attrezzature di cui alle lett. a) e b) del precedente articolo sono soggetti al vincolo della destinazione produttiva per almeno cinque anni a decorrere dalla data della certificazione di fine lavori e, negli altri casi, dalla data di acquisto [2].

     L'inosservanza di tale obbligo comporta la revoca del contributo concesso ed il recupero delle somme liquidate.

 

     Art. 4.

     Il contributo previsto dall'art. 2 della presente legge per i titolari di imprese artigiane è concesso dalle Camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato, competenti per territorio, sulla base di istanza accompagnata da documentazione comprovante i costi di investimento [3].

     Le funzioni istruttorie sono demandate alle commissioni provinciali per l'artigianato integrate da tre rappresentanti designati da ciascuna delle maggiori organizzazioni nazionali dell'artigianato operanti in Sicilia, nominati con decreto dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, che entro 45 giorni devono esprimere il proprio parere motivato [4].

     Le commissioni, nell'espletamento dei predetti compiti, possono avvalersi di tecnici esperti in materia, la cui utilizzazione dovrà essere motivata e comunicata all'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca [5].

     Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata, con riferimento al primo comma, la complessiva spesa di lire 12.000 milioni da iscrivere per lire 2.000 milioni nell'esercizio finanziario 1975 e per lire 5.000 milioni annui in ciascuno degli esercizi finanziari 1976 e 1977, e con riferimento al secondo comma la complessiva spesa di lire 40 milioni, da iscrivere per lire 10 milioni nell'esercizio finanziario 1975 e per lire 15 milioni annui in ciascuno degli esercizi finanziari 1976 e 1977.

     Gli stanziamenti complessivi annui di cui al precedente comma sono ripartiti fra le camere di commercio, industria, agricoltura ed artigianato dell'Isola in proporzione al numero delle imprese artigiane iscritte nei rispettivi albi, con decreto dell'Assessore regionale per l'industria ed il commercio.

     Sulle operazioni compiute le camere di commercio, industria, agricoltura ed artigianato sono tenute a presentare all'Assessorato regionale dell'industria e del commercio rendiconti secondo le vigenti norme sulla contabilità.

 

     Art. 5.

     Avverso la reiezione della domanda di concessione del contributo è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione, ricorso all'Assessore regionale per l'industria ed il commercio che decide entro 30 giorni dalla data di ricezione della domanda.

 

     Art. 6.

     L'Assessore regionale per l'industria ed il commercio, sentito il Comitato regionale tecnico dell'artigianato previsto dall'art. 16 della presente legge, determina, sulla base di criteri di priorità settoriali, le categorie di imprese ammissibili ai contributi di cui alla presente legge.

 

     Art. 7.

     Il fondo concorso interessi previsto dall'art. 10 della L.R. 27 dicembre 1954, n. 50, è ulteriormente incrementato di lire 8.000 milioni per l'esercizio finanziario 1975 e di lire 4.000 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1976 e 1977.

 

     Art. 8.

     (Omissis) [6].

 

     Art. 9.

     Il fondo di rotazione della Cassa regionale per il credito alle imprese artigiane (CRIAS), costituito a norma dell'art. 2 della L.R. 5 novembre 1965, n. 34, e successive aggiunte ed integrazioni, viene ulteriormente incrementato di lire 10.000 milioni da versarsi in ragione di lire 2.000 milioni per l'esercizio finanziario 1975 e di lire 4.000 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1976 e 1977.

     La durata massima dei finanziamenti previsti dall'art. 1 della L.R. 5 novembre 1965, n. 34, già elevato a dieci anni con l'art. 3 della L.R. 8 gennaio 1970, n. 1, è ulteriormente elevata a quindici anni, dei quali due anni di preammortamento.

 

     Art. 10.

     Il contributo di cui all'art. 27 della L.R. 18 luglio 1974, n. 22, è concesso dall'Assessore regionale per l'industria ed il commercio, sentito il Comitato regionale tecnico dell'artigianato, sulla base di programmi di attività corredati da preventivi di spesa.

     Le modalità per l'erogazione del contributo di cui al precedente comma vengono determinate con decreto dell'Assessore regionale per l'industria ed il commercio, sentito il Comitato regionale tecnico dell'artigianato.

 

     Art. 11.

     Lo stanziamento previsto dall'art. 4 del D.L.vo P. Reg. 19 giugno 1950, n. 25, modificato dalla L.R. di ratifica 2 ottobre 1950, n. 72, per la concessione di contributi per l'organizzazione di fiere, mostre e mercati a carattere artigianale e per la partecipazione dell'artigianato siciliano a fiere, mostre e mercati in Italia e all'estero, viene aumentato di lire 140 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1976 e 1977.

 

     Art. 12.

     Il fondo per lo sviluppo della propaganda dei prodotti siciliani, previsto dal cap. 15851 del bilancio della Regione siciliana, è incrementato di lire 100 milioni annui per gli esercizi finanziari 1975, 1976 e 1977.

     Tale maggiore stanziamento è destinato per intero alla propaganda in Italia e all'Estero dei prodotti dell'artigianato siciliano, con le modalità indicate agli artt. 15 e 17 della L.R. 28 giugno 1966, n. 14.

     I pareri previsti nei predetti artt. 15 e 17 vengono espressi dal Comitato regionale tecnico dell'artigianato.

 

     Art. 13.

     L'Assessore regionale per l'industria ed il commercio è autorizzato a concedere contributi sull'arredamento dei centri di vendita dei prodotti dell'artigianato siciliano realizzati in Italia e all'Estero dagli organismi consortili tra imprese o cooperative di cui all'art. 2 della presente legge.

     La domanda per ottenere i contributi, corredata da un progetto tecnico, da un piano finanziario e da una relazione illustrativa, deve essere presentata all'Assessorato regionale dell'industria e del commercio. I contributi di cui sopra vengono concessi con decreto dell'Assessore regionale per l'industria ed il commercio, sentito il Comitato regionale tecnico dell'artigianato, nella misura massima del 90% del costo globale dell'iniziativa.

     A tale fine è autorizzata la spesa di lire 100 milioni annui negli esercizi finanziari 1975, 1976 e 1977.

 

     Art. 14.

     Il programma di spesa previsto ai precedenti artt. 11, 12 e 13, viene elaborato dall'Assessore regionale per l'industria ed il commercio, che ne riferisce preventivamente alla Commissione legislativa «Agricoltura, foreste, industria, commercio, artigianato e pesca» dell'Assemblea regionale.

 

     Art. 15.

     (Omissis) [7].

 

     Art. 16.

     (Omissis) [8].

 

     Art. 17.

     (Omissis) [9].

 

     Art. 18.

     (Omissis) [10].

 

     Art. 19.

     Il Comitato regionale tecnico dell'artigianato esprime il proprio parere, oltre che nei casi in cui sia richiesto dalla legge, sui problemi per i quali l'Assessore regionale per l'industria ed il commercio ritenga di interpellarlo, nonché sulle seguenti materie:

     a) iniziative volte a tutelare e a sviluppare le attività artigianali nella regione, armonizzandole col progresso tecnico e con le moderne tecniche e le nuove applicazioni scientifiche;

     b) iniziative per lo studio e la conoscenza dei mercati nazionali ed esteri al fine di collocare i prodotti dell'artigianato siciliano;

     c) iniziative per lo sviluppo dell'istruzione professionale artigiana.

 

     Art. 20.

     La L.R. 3 giugno 1950, n. 38, istitutiva del Comitato consultivo per l'artigianato è abrogata.

 

     Art. 21.

     Agli oneri previsti per le finalità dell'art. 4, secondo comma, e dell'art. 12 ammontanti a lire 110 milioni e ricadenti nel bilancio della Regione per l'esercizio finanziario in corso, si fa fronte con parte delle disponibilità del cap. 20911 del bilancio medesimo.

     Agli oneri di lire 255 milioni previsti dagli stessi articoli e dall'art. 11 ricadenti negli esercizi finanziari 1976 e 1977 Si provvede con parte dell'incremento del gettito delle entrate tributarie della Regione.

     Agli altri oneri scaturenti dall'applicazione della presente legge e ammontanti a lire 12.100 milioni, lire 18.100 milioni e lire 18.100 milioni, rispettivamente per gli esercizi dal 1975 al 1977, si fa fronte utilizzando parte delle risorse finanziarie previste per gli esercizi medesimi dal piano regionale d'interventi di cui alla L.R. 12 maggio 1975, n. 18.

     Il Presidente della Regione è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 22.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

 

 


[1] Lettera aggiunta dall'art. 4 della L.R. 6 ottobre 1999, n. 25.

[2] Comma così sostituito dall’art. 127 della L.R. 28 dicembre 2004, n. 17, con la decorrenza indicata dall’art. 129 della stessa L.R. 17/2004.

[3] Comma così sostituito dall'art. 73 L.R. 6 maggio 1981, n. 96.

[4] Commi così sostituiti dall'art. 75 L.R. 6 maggio 1981, n. 96.

[5] Commi così sostituiti dall'art. 75 L.R. 6 maggio 1981, n. 96.

[6] Articolo abrogato dall'art. 6 L.R. 7 maggio 1977, n. 31.

[7] Articolo abrogato dall'art. 1 L.R. 6 marzo 1976, n. 22.

[8] Articolo abrogato dall'art. 18 L.R. 18 febbraio 1986, n. 3.

[9] Articolo abrogato dall'art. 18 L.R. 18 febbraio 1986, n. 3.

[10] Articolo abrogato dall'art. 18 L.R. 18 febbraio 1986, n. 3.