§ 3.10.19 - L.R. 6 marzo 1976, n. 22.
Modifiche ed integrazioni alla L.R. 6 giugno 1975, n. 41, recante provvidenze per l'artigianato.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.10 artigianato
Data:06/03/1976
Numero:22


Sommario
Art. 1.      L'art. 15 della L.R. 6 giugno 1975, n. 41, è soppresso e sostituito dalla presente legge.
Art. 2.      I Presidenti delle Camere di commercio dell'Isola sono autorizzati ad erogare in favore dei titolari delle imprese artigiane, iscritte all'albo delle imprese artigiane istituito presso le stesse [...]
Art. 3.      Al titolare della bottega artigiana sarà corrisposta altresì, a titolo di rimborso spese per il materiale e gli attrezzi messi a disposizione degli apprendisti e per il tempo dedicato [...]
Art. 4.      (Omissis)
Art. 5.      I benefici previsti dalla presente legge sono erogati dalle camere di commercio dell'Isola su istanza documentata degli interessati.
Art. 8.      Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge per gli esercizi finanziari 1976 e 1977 si provvede con gli stanziamenti di cui al soppresso art. 15 ed all'art. 21 della L.R. 6 [...]


§ 3.10.19 - L.R. 6 marzo 1976, n. 22.

Modifiche ed integrazioni alla L.R. 6 giugno 1975, n. 41, recante provvidenze per l'artigianato.

(G.U.R. 9 marzo 1976, n. 13).

 

Art. 1.

     L'art. 15 della L.R. 6 giugno 1975, n. 41, è soppresso e sostituito dalla presente legge.

 

     Art. 2.

     I Presidenti delle Camere di commercio dell'Isola sono autorizzati ad erogare in favore dei titolari delle imprese artigiane, iscritte all'albo delle imprese artigiane istituito presso le stesse Camere di commercio dell'Isola, contributi a titolo di concorso sugli oneri contrattuali sostenuti dalle imprese artigiane singole o associate per l'assunzione di lavoratori apprendisti.

     Detti contributi sono commisurati ad importi pari a lire 8.000 per ogni giornata di lavoro effettivamente prestata da ciascun lavoratore apprendista che abbia compiuto il quattordicesimo anno di età e non superato il diciottesimo anno di età.

     Il contributo di cui al comma precedente è erogato, con riferimento ad un massimo di tre apprendisti per ogni impresa artigiana, per non più di venticinque giornate lavorative mensili per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a tre anni.

     Lo stanziamento complessivo per i contributi all'apprendistato è ripartito fra le Camere di commercio dell'Isola con decreto dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca in proporzione al numero delle imprese artigiane iscritte nei rispettivi albi.

     Per le modalità relative alla documentazione a corredo delle istanze e per il rendiconto delle somme che saranno accreditate alle Camere di commercio si applicano le disposizioni di cui agli artt. 5 e 8, ultimo comma, della presente legge [1].

 

     Art. 3.

     Al titolare della bottega artigiana sarà corrisposta altresì, a titolo di rimborso spese per il materiale e gli attrezzi messi a disposizione degli apprendisti e per il tempo dedicato all'istruzione dei medesimi, la somma di lire 500 per ogni giornata di lavoro effettivamente prestata da ciascun apprendista.

 

     Art. 4.

     (Omissis) [2].

 

     Art. 5.

     I benefici previsti dalla presente legge sono erogati dalle camere di commercio dell'Isola su istanza documentata degli interessati.

     L'istanza deve essere corredata dai seguenti documenti:

     a) copia della denuncia dei lavoratori apprendisti occupati nell'azienda, presentata alla sede provinciale dell'INAM;

     b) certificato del competente ufficio di collocamento attestante la qualifica di apprendista.

 

     Artt. 6. - 7.

     (Omissis) [2].

 

     Art. 8.

     Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge per gli esercizi finanziari 1976 e 1977 si provvede con gli stanziamenti di cui al soppresso art. 15 ed all'art. 21 della L.R. 6 giugno 1975, n. 41.

     Gli stanziamenti complessivi annui sono ripartiti fra le camere di commercio dell'Isola con decreto dell'Assessore regionale per l'industria ed il commercio in proporzione al numero delle imprese artigiane iscritte nei rispettivi albi per i settori determinati con le modalità previste dal precedente articolo.

     Sulle operazioni compiute le camere di commercio sono tenute a presentare all'Assessorato regionale dell'industria e del commercio rendiconti periodici secondo le norme della contabilità dello Stato.

 

 


[1] Articolo così sostituito dall'art. 76 L.R. 6 maggio 1981, n. 96.

[2] Articoli abrogati dall'art. 76 L.R. 6 maggio 1981, n. 96.

[2] Articoli abrogati dall'art. 76 L.R. 6 maggio 1981, n. 96.