§ 3.10.16 - L.R. 8 gennaio 1970, n. 1.
Norme integrative delle LL.RR. 27 dicembre 1954, n. 50 e 5 novembre 1965, n. 34, riguardanti la Cassa regionale per il credito alle imprese artigiane [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.10 artigianato
Data:08/01/1970
Numero:1


Sommario
Art. 1.      Il Governo della Regione è autorizzato ad incrementare il fondo concorso interessi costituito presso la Cassa regionale per il credito alle imprese artigiane (CRIAS) a norma della L.R. 27 [...]
Art. 2.      (Omissis)
Art. 3.      L'importo massimo dei finanziamenti previsti dall'art. 1 della L.R. 5 novembre 1965, n. 34, è elevato a lire 10 milioni e la durata massima è fissata in 10 anni.
Art. 4.      All'onere previsto dal secondo comma dell'art. 1 della presente legge si fa fronte utilizzando parte della disponibilità del cap. n. 20911 del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1969.
Art. 5.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.


§ 3.10.16 - L.R. 8 gennaio 1970, n. 1.

Norme integrative delle LL.RR. 27 dicembre 1954, n. 50 e 5 novembre 1965, n. 34, riguardanti la Cassa regionale per il credito alle imprese artigiane (C.R.I.A.S.).

(G.U.R. 10 gennaio 1970, n. 3).

 

Art. 1.

     Il Governo della Regione è autorizzato ad incrementare il fondo concorso interessi costituito presso la Cassa regionale per il credito alle imprese artigiane (CRIAS) a norma della L.R. 27 dicembre 1954, n. 50 e successive modificazioni.

     Relativamente all'esercizio finanziario 1969 detto incremento è fissato nella misura di lire 900 milioni.

 

     Art. 2.

     (Omissis) [1].

 

     Art. 3.

     L'importo massimo dei finanziamenti previsti dall'art. 1 della L.R. 5 novembre 1965, n. 34, è elevato a lire 10 milioni e la durata massima è fissata in 10 anni.

 

     Art. 4.

     All'onere previsto dal secondo comma dell'art. 1 della presente legge si fa fronte utilizzando parte della disponibilità del cap. n. 20911 del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1969.

     In dipendenza del precedente comma, l'elenco n. 4 allegato allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno 1969, è modificato come appresso:

     (Omissis).

     Il Presidente della Regione è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 5.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

 

 


[1] L'articolo, modificato dall'art. 1 L.R. 7 maggio 1977, n. 31, sostituisce il primo comma e la lett. a dell'art. 1 L.R. 27 dicembre 1954, n. 50.