§ 3.10.22 - L.R. 7 maggio 1977, n. 31.
Modifiche alla L.R. 27 dicembre 1954, n. 50, e successive aggiunte ed integrazioni, riguardante la Cassa regionale per il credito alle imprese [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.10 artigianato
Data:07/05/1977
Numero:31


Sommario
Art. 1.      (Omissis)
Art. 2.      Entro i limiti massimi dei finanziamenti per credito di esercizio di cui all'art. 1, lett. a), della L.R. 27 dicembre 1954, n. 50, previsti dalla legislazione vigente, il Consiglio di [...]
Art. 3.      Il tasso di interesse per le operazioni previste dall'art. 1, lett. a), della L.R. 27 dicembre 1954, n. 50, modificato con l'art. 1 della presente legge, viene determinato periodicamente dal [...]
Art. 4.      Per l'effettuazione delle operazioni di cui all'art. 1, lett. a), della L.R. 27 dicembre 1954, n. 50, modificato con l'art. 1 della presente legge, la CRIAS si serve anche degli sportelli [...]
Art. 5.      Presso la Cassa regionale per il credito alle imprese artigiane (CRIAS), per le finalità di cui all'art. 1, lett. a), della L.R. 27 dicembre 1954, n. 50, modificato con l'art. 1 della presente [...]
Art. 6.      Il fondo di garanzia di cui all'art. 3 della L.R. 27 dicembre 1954, n. 50, e successive aggiunte ed integrazioni, liquidate le perdite accertate nelle gestioni annuali dei singoli istituti [...]
Art. 7.      L'importo massimo dei finanziamenti previsti dall'art. 1 della L.R. 5 novembre 1965, n. 34, già elevato a lire 15 milioni con l'art. 37 della L.R. 11 aprile 1972, n. 27, è ulteriormente elevato [...]
Art. 8.      Il tasso di interesse sulle operazioni previste dall'art. 7 della presente legge viene determinato periodicamente dal Comitato regionale per il credito ed il risparmio.
Art. 9.      Per le finalità di cui all'art. 7 della presente legge il fondo di rotazione della Cassa regionale per il credito alle imprese artigiane (CRIAS), costituito a norma dell'art. 2 della L.R. 5 [...]
Art. 10.      1. Gli utili netti di gestione della CRIAS sono destinati ad incremento dei fondi presso la stessa costituiti con apposite leggi regionali, in proporzione all'entità dei fondi medesimi
Art. 11.      In ogni caso, i finanziamenti di cui all'art. 1 della L.R. 5 novembre 1965, n. 34, nell'importo indicato all'art. 7 della presente legge, ed i contributi in conto capitale previsti dall'art. 2 [...]
Art. 15.      Sono abrogati gli artt. 37 e 38 della L.R. 18 luglio 1974, n. 22, ed ogni altra disposizione in contrasto con la presente legge.
Art. 16.      All'onere complessivo di lire 50.000 milioni derivante dall'applicazione della presente legge si provvede:
Art. 17.      Il Governo della Regione è autorizzato a pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, testi coordinati delle [...]
Art. 18.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.


§ 3.10.22 - L.R. 7 maggio 1977, n. 31.

Modifiche alla L.R. 27 dicembre 1954, n. 50, e successive aggiunte ed integrazioni, riguardante la Cassa regionale per il credito alle imprese artigiane (CRIAS).

(G.U.R. 10 maggio 1977, n. 20).

 

Art. 1.

     (Omissis) [1].

 

     Art. 2.

     Entro i limiti massimi dei finanziamenti per credito di esercizio di cui all'art. 1, lett. a), della L.R. 27 dicembre 1954, n. 50, previsti dalla legislazione vigente, il Consiglio di amministrazione della CRIAS, nell'emanare le direttive per la gestione del credito di esercizio, determina annualmente, attraverso un apposito programma, i criteri di erogazione dei finanziamenti suddetti, diversificati per importi e per durata, tenute presenti le maggiori o minori caratteristiche di produttività.

     Tale deliberazione è sottoposta all'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca che l'approva, sentita la competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale.

     La CRIAS è altresì obbligata ad inviare una relazione analitica sui finanziamenti concessi nell'anno precedente all'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca nonché alla competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale [2].

 

     Art. 3.

     Il tasso di interesse per le operazioni previste dall'art. 1, lett. a), della L.R. 27 dicembre 1954, n. 50, modificato con l'art. 1 della presente legge, viene determinato periodicamente dal Comitato regionale per il credito ed il risparmio.

     Detto tasso, nella prima applicazione della presente legge, viene fissato nella misura del 7,50%.

     Il Consiglio di amministrazione della CRIAS determina periodicamente l'ammontare della commissione dovuta, in aggiunta al tasso suddetto, dai beneficiari, per la copertura delle spese di gestione della CRIAS per la effettuazione dei finanziamenti sopradetti.

     Detta commissione non può, in ogni caso, superare lo 0,50% dell'importo del prestito concesso.

 

     Art. 4.

     Per l'effettuazione delle operazioni di cui all'art. 1, lett. a), della L.R. 27 dicembre 1954, n. 50, modificato con l'art. 1 della presente legge, la CRIAS si serve anche degli sportelli bancari degli istituti ed aziende di credito indicati al secondo comma dell'art. 2 della citata L.R. n. 50 del 1954, corrispondendo agli stessi una relativa commissione spese.

     Per le finalità di cui al presente articolo la CRIAS è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli istituti ed aziende di credito sopradetti.

 

     Art. 5.

     Presso la Cassa regionale per il credito alle imprese artigiane (CRIAS), per le finalità di cui all'art. 1, lett. a), della L.R. 27 dicembre 1954, n. 50, modificato con l'art. 1 della presente legge, è costituito un fondo di rotazione di lire 40.000 milioni, da versarsi in ragione di lire 20.000 milioni nell'esercizio finanziario 1977 e di lire 20.000 milioni nell'esercizio finanziario 1978 [2]a.

     A tale fondo va addebitato l'intero ammontare delle eventuali perdite subite nei finanziamenti suddetti.

 

     Art. 6.

     Il fondo di garanzia di cui all'art. 3 della L.R. 27 dicembre 1954, n. 50, e successive aggiunte ed integrazioni, liquidate le perdite accertate nelle gestioni annuali dei singoli istituti ammessi a finanziamento per le operazioni di cui alla lett. a) dell'art. 1 della L. n. 50 sopradetta, e pagate le somme dovute per il concorso interessi agli istituti ed aziende di credito convenzionati con la CRIAS, ai sensi dell'art. 10 della L.R. 27 dicembre 1954, n. 50, e successive aggiunte ed integrazioni, è interamente riversato al fondo di rotazione costituito con l'art. 5 della presente legge.

     (Omissis) [3].

     L'art. 8 della L.R. 6 giugno 1975, n. 41, è abrogato.

 

     Art. 7.

     L'importo massimo dei finanziamenti previsti dall'art. 1 della L.R. 5 novembre 1965, n. 34, già elevato a lire 15 milioni con l'art. 37 della L.R. 11 aprile 1972, n. 27, è ulteriormente elevato a lire 25 milioni.

     A modifica dell'art. 9, ultimo comma, della L.R. 6 giugno 1975, n. 41, la durata massima dei finanziamenti di cui al comma precedente viene fissata in dodici anni, dei quali due di preammortamento.

     Per le concessioni dei finanziamenti di cui al primo comma del presente articolo la CRIAS richiede esclusivamente garanzie sui beni immobili oggetto del finanziamento.

     Per i macchinari, oltre alle garanzie sui beni oggetto del finanziamento, la CRIAS può richiedere ulteriori garanzie per i finanziamenti che superano i quindici milioni.

     Sulla domanda per i finanziamenti previsti dall'art. 1 della L.R. 5 novembre 1965, n. 34, la CRIAS delibera entro il termine di novanta giorni dalla data di presentazione della stessa.

 

     Art. 8.

     Il tasso di interesse sulle operazioni previste dall'art. 7 della presente legge viene determinato periodicamente dal Comitato regionale per il credito ed il risparmio.

     Detto tasso, a modifica dell'art. 1 della L.R. 5 novembre 1965, n. 34, viene fissato, nella prima applicazione della presente legge, nella misura del 6%.

     Il Consiglio di amministrazione della CRIAS determina periodicamente l'ammontare della commissione dovuta, in aggiunta al tasso suddetto, dai beneficiari, per la copertura delle spese di gestione della CRIAS per l'effettuazione di detti finanziamenti.

     La commissione suddetta, onnicomprensiva di qualsiasi altro costo, non può, in ogni caso, superare lo 0,50% dell'importo del prestito concesso.

 

     Art. 9.

     Per le finalità di cui all'art. 7 della presente legge il fondo di rotazione della Cassa regionale per il credito alle imprese artigiane (CRIAS), costituito a norma dell'art. 2 della L.R. 5 novembre 1965, n. 34, e successive aggiunte ed integrazioni, viene ulteriormente incrementato di lire 10.000 milioni, da versarsi in ragione di lire 5.000 milioni nell'esercizio finanziario 1977 e lire 5.000 milioni nell'esercizio finanziario 1978.

 

     Art. 10.

     1. Gli utili netti di gestione della CRIAS sono destinati ad incremento dei fondi presso la stessa costituiti con apposite leggi regionali, in proporzione all'entità dei fondi medesimi [4].

 

     Art. 11.

     In ogni caso, i finanziamenti di cui all'art. 1 della L.R. 5 novembre 1965, n. 34, nell'importo indicato all'art. 7 della presente legge, ed i contributi in conto capitale previsti dall'art. 2 della L.R. 6 giugno 1975, n. 41, cumulati, non possono superare, per il medesimo programma di investimento, l'85% ed il 95% della spesa complessiva riconosciuta per la realizzazione delle opere, dei macchinari e delle attrezzature, rispettivamente per i titolari di imprese artigiane singole e per le cooperative e loro consorzi.

     Qualora le imprese artigiane abbiano presentato istanza o abbiano avuto concesso il contributo in conto capitale previsto dalla L.R. 6 giugno 1975, n. 41, la CRIAS è autorizzata a concedere i finanziamenti di cui alla L.R. 5 novembre 1965, n. 34, nella misura prevista dall'art. 7 della presente legge, per un importo percentuale inferiore rispetto a quello previsto dall'art. 1 della citata legge n. 34 in modo da non superare globalmente i limiti di cui sopra.

     Per i fini di cui al presente articolo è fatto obbligo alle Camere di commercio di trasmettere alla CRIAS, ogni due mesi, un elenco delle imprese artigiane che hanno fatto istanza per ottenere il contributo in conto capitale ed un elenco di quelle che lo hanno avuto concesso ai sensi della citata legge n. 41.

 

     Artt. 12. - 14.

     (Omissis) [5].

 

     Art. 15.

     Sono abrogati gli artt. 37 e 38 della L.R. 18 luglio 1974, n. 22, ed ogni altra disposizione in contrasto con la presente legge.

 

     Art. 16.

     All'onere complessivo di lire 50.000 milioni derivante dall'applicazione della presente legge si provvede:

     - quanto a lire 25.000 milioni, ricadente nell'esercizio 1977, utilizzando parte delle disponibilità del cap. 51601 del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo;

     - quanto a lire 25.000 milioni, ricadente nell'esercizio 1978, utilizzando parte dell'incremento del gettito delle entrate tributarie della Regione.

 

     Art. 17.

     Il Governo della Regione è autorizzato a pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, testi coordinati delle leggi regionali relative alla Cassa regionale per il credito alle imprese artigiane e degli altri provvedimenti legislativi regionali riguardanti il settore artigiano.

 

     Art. 18.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

 

 


[1] Sostituisce art. 2 L.R. 8 gennaio 1970, n. 1, che aveva modificato l'art. 1 L.R. 27 dicembre 1954, n. 50.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 65 L.R. 6 maggio 1981, n. 96.

[2]2a V. art. 35 L.R. 18 febbraio 1986, n. 3.

[3] Comma abrogato dall'art. 20 L.R. 13 dicembre 1983, n. 119.

[4] Comma già sostituito dall'art. 25 L.R. 23 maggio 1991, n. 35 e successivamente così modificato con art. 2 L.R. 27 febbraio 1992, n. 2.

[5] Articoli che modificavano rispettivamente gli artt. 5, 6 ed 8 L.R. 27 dicembre 1954, n. 50, ora abrogati dalla L.R. 14 settembre 1979, n. 212.