§ 4.2.79 - L.R. 14 settembre 1979, n. 212.
Norme riguardanti l'Ente di sviluppo agricolo (ESA), l'Istituto regionale della vite e del vino (IRVV), l'Azienda siciliana trasporti (AST), [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.2 lavori pubblici
Data:14/09/1979
Numero:212


Sommario
Art. 1.  (Composizione del Consiglio di amministrazione dell'ESA).
Art. 2.  (Composizione del Comitato esecutivo dell'ESA).
Art. 3.  (Composizione del Consiglio di amministrazione dell'IRVV).
Art. 4.  (Composizione del consiglio di amministrazione dell'AST).
Art. 5.      (Omissis)
Art. 6.  (Organi dell'IRCAC).
Art. 7.  (Composizione del Consiglio di amministrazione dell'IRCAC).
Art. 8.  (Attribuzioni del Consiglio di amministrazione dell'IRCAC).
Art. 9.      (Omissis)
Art. 9/bis.  (Organi della CRIAS).
Art. 10.  (Composizione del Consiglio di amministrazione della CRIAS).
Art. 11.  (Attribuzioni del Consiglio di amministrazione della CRIAS).
Art. 12.  (Bilancio della CRIAS).
Art. 13.  (Composizione del consiglio di amministrazione dell'EAS).
Art. 14.  (Sostituzioni di amministratori).
Art. 15.  (Composizione dei Collegi dei revisori dei conti).
Art. 16.  (Incompatibilità).
Art. 17.  (Validità delle riunioni e delle deliberazioni).
Art. 18.  (Partecipazione alle sedute).
Art. 19.  (Indennità).
Art. 20.  (Controlli).
Art. 21.      I Collegi dei revisori di cui al precedente art. 15 esercitano le funzioni previste per i Collegi sindacali e dei revisori dei conti già operanti presso gli enti di cui alla presente legge
Art. 22. 
Art. 23.      Sono abrogate le disposizioni contenute: negli artt. 18 e 21 della L.R. 10 agosto 1965, n. 21; nell'art. 6 della L.R. 14 maggio 1976, n. 74; nell'art. 6 della L.R. 13 marzo 1950, n. 22; negli [...]
Art. 24.      Gli amministratori e i componenti dei Collegi sindacali ed i revisori dei conti dell'ESPI, dell'EMS, della AZASI, dell'IRCAC, della CRIAS, dell'AST, dell'ESA, dell'IRVV e dell'EAS non sono [...]


§ 4.2.79 - L.R. 14 settembre 1979, n. 212.

Norme riguardanti l'Ente di sviluppo agricolo (ESA), l'Istituto regionale della vite e del vino (IRVV), l'Azienda siciliana trasporti (AST), l'Istituto regionale per il credito alla cooperazione (IRCAC), la Cassa regionale per il credito alle imprese artigiane (CRIAS) e l'Ente acquedotti siciliani (EAS).

(G.U.R. 15 settembre 1979, n. 41).

 

Art. 1. (Composizione del Consiglio di amministrazione dell'ESA).

     Il Consiglio di amministrazione dell'Ente di sviluppo agricolo è costituito:

     a) dal presidente;

     b) dal vice presidente;

     c) da sei esperti;

     d) da un rappresentante del Ministero del tesoro designato dal Ministro competente;

     e) da un rappresentante degli imprenditori agricoli;

     f) da tre rappresentanti designati dalle organizzazioni nazionali dei coltivatori diretti maggiormente rappresentative;

     g) da tre rappresentanti delle maggiori organizzazioni sindacali dei lavoratori, designati dalle medesime, con voto consultivo;

     h) da tre rappresentanti designati dagli organismi di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo.

     Il presidente è scelto fra persone che abbiano rilevante competenza in materia agricola, economica e giuridica per aver svolto attività scientifiche, professionali e amministrative o per aver acquisito esperienze altamente qualificate di gestione o direzione aziendale.

     Il vice presidente e gli esperti di cui alle lett. b) e c) sono scelti fra persone che abbiano ricoperto per almeno cinque anni cariche di amministratori di enti pubblici o di aziende operanti nel settore agricolo, economico, o svolto attività scientifica, professionale o amministrativa in materia agricola, economica e giuridica.

     Il Consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Presidente della Regione previa delibera della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, e dura in carica quattro anni.

 

     Art. 2. (Composizione del Comitato esecutivo dell'ESA).

     Il Comitato esecutivo dell'ESA è composto dal presidente, dal vice presidente, da due esperti e da un rappresentante degli imprenditori, uno dei coltivatori diretti e uno del movimento cooperativo scelti dal Consiglio di amministrazione nel suo seno.

     Il Comitato esecutivo esercita le attribuzioni demandategli dal Consiglio di amministrazione e quelle attribuite dallo statuto dell'Ente.

     Sono escluse dalle sue attribuzioni le deliberazioni sulle materie di cui alle lett. a), b) e d) dell'art. 19 della L.R. 10 agosto 1965, n. 21, e successive modifiche e integrazioni, la partecipazione in società e le deliberazioni di spesa superiore a 250 milioni.

 

     Art. 3. (Composizione del Consiglio di amministrazione dell'IRVV).

     L'Istituto regionale della vite e del vino è amministrato da un Consiglio di amministrazione composto:

     a) dal Presidente;

     b) da cinque esperti tra i quali nel provvedimento di nomina viene scelto il Vice Presidente;

     c) da tre rappresentanti designati dalle organizzazioni nazionali dei coltivatori diretti più rappresentative;

     d) da un rappresentante designato dalle organizzazioni degli agricoltori;

     e) da tre rappresentanti designati dagli organismi di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo;

     f) da un rappresentante designato dall'industria enologica siciliana;

     g) da un rappresentante designato dall'assoenologi [1].

     Fanno altresì parte del Consiglio di amministrazione, con voto consultivo, tre rappresentanti delle maggiori organizzazioni sindacali dei lavoratori designati dalle medesime.

     Il Presidente è scelto fra persone che abbiano rilevante competenza in materia agricola, economica, giuridica, industriale e commerciale per aver svolto attività scientifiche, professionali e amministrative o per aver acquisito esperienze altamente qualificate di gestione o direzione aziendale.

     Gli esperti di cui alla lett. b) sono scelti fra persone che abbiano ricoperto per almeno cinque anni cariche di amministratori di enti pubblici o di aziende operanti nel settore agricolo, economico, industriale e commerciale, o svolto attività scientifica, professionale o amministrativa nelle medesime materie.

     Il Consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Presidente della Regione previa delibera della Giunta regionale, adottata su proposta degli Assessori regionali competenti allo svolgimento della vigilanza e della tutela e dura in carica quattro anni.

     La norma istitutiva della Commissione di cui all'art. 6 della L.R. 30 luglio 1973, n. 28, è abrogata a decorrere dalla nomina del Consiglio di amministrazione.

 

     Art. 4. (Composizione del consiglio di amministrazione dell'AST).

     L'Azienda siciliana trasporti è amministrata da un consiglio di amministrazione composto:

     a) dal presidente;

     b) dal vice presidente;

     c) da cinque esperti.

     Fanno parte altresì del consiglio di amministrazione, con voto consultivo, tre rappresentanti delle maggiori organizzazioni sindacali dei lavoratori designati dalle medesime.

     Il presidente è scelto fra persone che abbiano rilevante competenza in materia economica, giuridica, finanziaria ed industriale per avere svolto attività scientifiche, professionali e amministrative o per avere acquisito esperienze altamente qualificate di gestione o direzione aziendale.

     Il vice presidente e gli esperti di cui alla lett. c) sono scelti fra persone che abbiano ricoperto, per almeno cinque anni, cariche di amministratori di enti pubblici o di aziende operanti nei settori dei trasporti, industriali o economici, o svolto attività scientifica, professionale o amministrativa nelle medesime materie.

     Il consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Presidente della Regione previa delibera della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti, e dura in carica quattro anni.

 

     Art. 5.

     (Omissis) [2].

 

     Art. 6. (Organi dell'IRCAC).

     Sono organi dell'Istituto regionale per il credito alla cooperazione (IRCAC):

     a) il Consiglio di amministrazione;

     b) il Presidente;

     c) il Collegio sindacale;

     d) il direttore dell'Istituto.

 

     Art. 7. (Composizione del Consiglio di amministrazione dell'IRCAC).

     L'Istituto regionale per il credito alla cooperazione è amministrato da un Consiglio di amministrazione composto:

     a) dal Presidente;

     b) da tre esperti;

     c) da tre rappresentanti designati dagli organismi di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo, tra i quali nel provvedimento di nomina viene scelto il vice Presidente.

     Fanno altresì parte del Consiglio di amministrazione, con voto consultivo, tre rappresentanti delle maggiori organizzazioni sindacali dei lavoratori designati dalle medesime.

     Il Presidente è scelto fra persone che abbiano rilevante competenza in materia economica, giuridica e finanziaria per aver svolto attività scientifiche, professionali e amministrative o per aver acquisito esperienze altamente qualificate di gestione o direzione aziendale.

     Gli esperti di cui alla lett. b) sono scelti fra persone che abbiano ricoperto per almeno cinque anni cariche di amministratori di enti pubblici o di aziende operanti nei settori finanziario, economico, creditizio ed industriale, o svolto attività scientifica, professionale o amministrativa nelle medesime materie.

     Il Consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Presidente della Regione previa delibera della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, I'artigianato e la pesca, e dura in carica quattro anni.

 

     Art. 8. (Attribuzioni del Consiglio di amministrazione dell'IRCAC).

     Compete al Consiglio di amministrazione deliberare sulle seguenti materie:

     a) programma generale annuale di interventi creditizi ai sensi dell'art. 7 della L.R. 17 marzo 1979, n. 37;

     b) regolamenti e norme di gestione per l`ordinamento e l'attività dell'Istituto;

     c) atti ed operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, nonché tutte le operazioni di credito da effettuare in favore degli enti beneficiari ai sensi delle vigenti disposizioni legislative;

     d) bilancio consuntivo annuale;

     e) nomina, a seguito di pubblico concorso per titoli, del direttore generale;

     f) contratti e regolamenti del personale e tutti i provvedimenti riguardanti il medesimo, ivi compreso il direttore dell'ente;

     g) statuto e relative modifiche;

     h) ogni altro oggetto riguardante il funzionamento e l'attività dell'Istituto stabilito da leggi e regolamenti.

 

          Art. 9.

     (Omissis) [3].

 

     Art. 9/bis. (Organi della CRIAS).

     1. Sono organi della Cassa regionale per il credito alle imprese artigiane (C.R.I.A.S.):

     a) il consiglio di amministrazione;

     b) il presidente;

     c) il collegio dei revisori dei conti;

     d) il direttore generale [4].

 

     Art. 10. (Composizione del Consiglio di amministrazione della CRIAS).

     La Cassa regionale per il credito alle imprese artigiane è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto:

     a) dal Presidente;

     b) da quattro esperti;

     c) da quattro rappresentanti designati dalle associazioni regionali di categoria tra i quali nel provvedimento di nomina viene scelto il vice Presidente.

     Fanno parte altresì del Consiglio di amministrazione, con voto consultivo, tre rappresentanti delle maggiori organizzazioni sindacali dei lavoratori designati dalle medesime.

     Il Presidente è scelto fra persone che abbiano rilevante competenza in materia economica, giuridica, finanziaria ed industriale per aver svolto attività scientifiche, professionali e amministrative o per aver acquisito esperienze altamente qualificate di gestione o direzione aziendale.

     Gli esperti di cui alla lett. b) sono scelti fra persone che abbiano ricoperto per almeno cinque anni cariche di amministratori di enti pubblici o di aziende operanti nei settori finanziario, economico, industriale e creditizio, svolto attività scientifica, professionale o amministrativa nelle medesime materie.

     Il Consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Presidente della Regione previa delibera della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, I'artigianato e la pesca, e dura in carica quattro anni.

 

     Art. 11. (Attribuzioni del Consiglio di amministrazione della CRIAS).

     Compete al Consiglio di amministrazione deliberare sulle seguenti materie:

     a) regolamenti e norme per l'ordinamento e l'attività della Cassa;

     b) programma annuale di attività della Cassa;

     c) bilancio consuntivo annuale [5];

     d) nomina, a seguito di pubblico concorso per titoli, del direttore generale;

     e) regolamento del personale e tutti i provvedimenti riguardanti il medesimo, ivi compreso il direttore generale;

     f) direttive per la gestione del credito di esercizio;

     g) proposte al Comitato regionale per il credito ed il risparmio in ordine al fido massimo da accordarsi alle singole imprese artigiane per le operazioni di credito di esercizio, il relativo tasso di interesse nonché le opportune facilitazioni per le cooperative artigiane;

     h) determinazione periodica dell'ammontare della commissione di cui agli artt. 3 ed 8 della L.R. 7 maggio 1977, n. 31;

     i) statuto e relative modifiche;

     l) tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ed ogni altro oggetto riguardante l'attività della Cassa stabilito da leggi o regolamenti.

 

     Art. 12. (Bilancio della CRIAS). [6]

     Il bilancio della CRIAS, previa deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, è approvato con legge regionale ai sensi dell'art. 15, primo comma, della L.R. 21 dicembre 1973. n. 50.

 

     Art. 13. (Composizione del consiglio di amministrazione dell'EAS).

     Il consiglio di amministrazione dell'Ente acquedotti siciliani è costituito:

     a) dal presidente;

     b) da sei esperti;

     c) da tre rappresentanti designati dalle associazioni dei comuni aventi sede in Sicilia:

     d) da un rappresentante del Ministero dei trasporti e comunicazioni designato dal Ministro competente;

     e) da un rappresentante del Ministero del tesoro designato dal Ministro competente.

     Il vice presidente è scelto con il provvedimento di nomina fra i componenti di cui alle precedenti lettere b) e c).

     Fanno altresì parte del consiglio di amministrazione, con voto consultivo, tre rappresentanti delle maggiori organizzazioni sindacali dei lavoratori designati dalle medesime.

     Il presidente è scelto fra persone che abbiano rilevante competenza nelle materie attinenti ai fini istituzionali dell'Ente per avere svolto attività scientifiche, professionali e amministrative o per avere acquisito esperienze altamente qualificate di gestione o direzione aziendale nelle medesime materie.

     Gli esperti di cui alla lett. b) sono scelti tra persone che abbiano ricoperto per almeno cinque anni cariche di amministratori di enti pubblici o di aziende operanti in settori connessi all'attività istituzionale dell'Ente o svolto attività scientifica, professionale o amministrativa nelle medesime materie.

     Il consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Presidente della Regione previa delibera della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore regionale per i lavori pubblici, e dura in carica quattro anni.

 

     Art. 14. (Sostituzioni di amministratori).

     In caso di dimissioni, revoca o qualsiasi altra causa di cessazione dalla carica di uno o più componenti dei Consigli di amministrazione degli enti di cui ai precedenti articoli, i sostituti sono nominati per il periodo occorrente a completare il quadriennio e cessano dal mandato contemporaneamente agli altri componenti.

 

     Art. 15. (Composizione dei Collegi dei revisori dei conti).

     I Collegi dei revisori dei conti dell'IRVV, dell'AST, dell'IRCAC e della CRIAS sono composti da tre membri:

     a) un magistrato della Corte dei conti, che lo presiede;

     b) un dirigente in servizio presso l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze;

     c) un professionista iscritto all'albo dei revisori dei conti da almeno tre anni designato dall'Assessore regionale competente o di intesa dagli Assessori regionali competenti allo svolgimento della vigilanza e della tutela.

     Sono membri supplenti un dirigente in servizio presso l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze ed un professionista iscritto all'albo dei revisori dei conti da almeno tre anni designato dall'Assessore regionale competente o di intesa dagli Assessori regionali competenti allo svolgimento della vigilanza e della tutela.

     I Collegi dei revisori dei conti dell'Ente di sviluppo agricolo e dell'Ente acquedotti siciliani sono composti da tre membri:

     a) un magistrato della Corte dei conti, che lo presiede;

     b) un dirigente in servizio presso l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze;

     c) un rappresentante del Ministero del tesoro, designato dal Ministro competente.

     Sono membri supplenti un dirigente in servizio presso l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze ed un rappresentante del Ministero del tesoro designato dal Ministro competente.

     I revisori effettivi e supplenti sono nominati con decreto del Presidente della Regione e durano in carica quattro anni.

     I membri del Collegio dei revisori, allo scadere del quadriennio, non possono essere riconfermati.

 

     Art. 16. (Incompatibilità).

     I membri del Parlamento e quelli dell'Assemblea regionale siciliana, i candidati al Parlamento e all'Assemblea regionale siciliana, i presidenti e gli assessori delle Amministrazioni provinciali, i sindaci e gli assessori dei Comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti, non possono ricoprire la carica di amministratori revisori o sindaci degli enti di cui alla presente legge e delle società cui gli enti stessi partecipano direttamente o tramite società collegate. La decadenza dalla carica avviene automaticamente al verificarsi della incompatibilità di cui sopra.

 

     Art. 17. (Validità delle riunioni e delle deliberazioni).

     Per la validità delle riunioni dei Consigli di amministrazione e del Comitato esecutivo previsti dalla presente legge è necessaria la partecipazione della maggioranza dei componenti.

     Le deliberazioni sono adottate a maggioranza di voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

 

     Art. 18. (Partecipazione alle sedute).

     Alle riunioni dei Consigli di amministrazione e del Comitato esecutivo previsti dai precedenti articoli partecipano con voto consultivo i direttori dei rispettivi enti ed assistono i componenti dei rispettivi Collegi dei revisori dei conti, previa loro tempestiva convocazione, a pena di invalidità della seduta.

 

     Art. 19. (Indennità).

     Le indennità spettanti ai presidenti ed ai componenti dei Consigli di amministrazione, del Comitato esecutivo e dei Collegi dei revisori dei conti di cui alla presente legge, per l'esercizio delle funzioni, per la partecipazione ai lavori e per le trasferte, sono stabilite, per i vari enti, con decreti del Presidente della Regione, adottati previa delibera della Giunta regionale da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Regione.

     E' vietata la corresponsione di qualsiasi ulteriore indennità o compenso a qualunque titolo.

 

     Art. 20. (Controlli).

     Tutte le deliberazioni dell'IRVV, dell'AST, dell'IRCAC, della CRIAS e dell'EAS inerenti a bilanci, ad atti di programmazione annuale e pluriennali e alle relative relazioni di attuazione, nonché le deliberazioni inerenti ad operazioni di anticipazione su quote future dei fondi di dotazione sono sottoposte, su proposta degli Assessori competenti all'esercizio dei poteri di tutela e vigilanza e previo parere dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, all'approvazione della Giunta regionale.

     Salvo il disposto dell'ultimo comma dell'art. 3 della L.R. 10 aprile 1978, n. 2, le deliberazioni inerenti alla costituzione di nuove società, alla partecipazione a società esistenti, agli organici del personale ed i relativi regolamenti, nonché quelle inerenti al trasferimento di beni immobili sono sottoposte all'approvazione degli Assessori competenti all'esercizio dei poteri di tutela e vigilanza, che decidono, previa acquisizione del parere dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, entro quaranta giorni dalla loro ricezione, trascorsi i quali le deliberazioni si intendono approvate.

     Tutte le altre deliberazioni, tranne quelle dell'IRCAC e della CRIAS concernenti operazioni di credito ed atti comunque connessi e che sono immediatamente esecutive, sono comunicate in copia entro dieci giorni dalla data di adozione agli Assessorati competenti all'esercizio dei poteri di tutela e di vigilanza. Detti Assessorati possono, entro dieci giorni dalla ricezione, sospenderne l'esecuzione; ove entro i successivi venti giorni non se ne pronunci l'annullamento per vizi di legittimità, le stesse divengono esecutive.

     Tutte le deliberazioni di cui al presente articolo ad eccezione di quelle relative ad atti di ammissione singola a contributi e a finanziamenti diretti, sono trasmessi in copia, entro dieci giorni dalla data di adozione, oltre che agli Assessorati regionali competenti allo svolgimento della vigilanza e della tutela anche alla Presidenza della Regione [7].

     Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di controlli sulle deliberazioni adottate dagli organi amministrativi dell'ESA.

Norme transitorie e finali.

 

     Art. 21.

     I Collegi dei revisori di cui al precedente art. 15 esercitano le funzioni previste per i Collegi sindacali e dei revisori dei conti già operanti presso gli enti di cui alla presente legge.

 

     Art. 22. [8]

     I dipendenti di amministrazioni o enti pubblici chiamati a far parte di organi collegiali di controllo di enti pubblici regionali debbono essere nominati, previa intesa con l'Amministrazione di appartenenza, tra il personale in servizio nel territorio della Regione.

 

     Art. 23.

     Sono abrogate le disposizioni contenute: negli artt. 18 e 21 della L.R. 10 agosto 1965, n. 21; nell'art. 6 della L.R. 14 maggio 1976, n. 74; nell'art. 6 della L.R. 13 marzo 1950, n. 22; negli artt. 11, 12, 13 e 14 della L.R. 7 febbraio 1963, n. 12; negli artt. 5 e 6 della L.R. 27 dicembre 1954, n. 50, e loro successive modifiche ed integrazioni e nel terzo comma dell'art. 11 della L.R. 5 dicembre 1977, n. 95.

     Sono altresì abrogate le norme di legge e statutarie incompatibili con quelle contenute nella presente legge.

     I Consigli di amministrazione degli enti interessati dovranno predisporre o adeguare le norme statutarie entro il termine di trenta giorni dalla data di insediamento degli organi amministrativi costituiti ai sensi delle precedenti disposizioni, con deliberazioni da approvarsi ai sensi del primo comma dell'art. 21 della presente legge.

Norme di ineleggibilità.

 

     Art. 24.

     Gli amministratori e i componenti dei Collegi sindacali ed i revisori dei conti dell'ESPI, dell'EMS, della AZASI, dell'IRCAC, della CRIAS, dell'AST, dell'ESA, dell'IRVV e dell'EAS non sono eleggibili a consiglieri provinciali e comunali di comuni con popolazione superiore a 25 mila abitanti ove non cessino dalle rispettive funzioni almeno 90 giorni prima del compimento del quinquennio della data delle precedenti elezioni comunali e provinciali. In caso di scioglimento anticipato dei consigli la cessazione dalle rispettive funzioni deve avvenire entro dieci giorni dalla data di convocazione dei comizi elettorali.

     Le predette cause di ineleggibilità non operano come causa di incompatibilità nei confronti di coloro che si trovino nelle condizioni previste dal comma precedente fino alla scadenza del mandato ricoperto alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

 


[1] Lettera aggiunta dall’art. 139 della L.R. 16 aprile 2003, n. 4.

[2] Modifica art. 1 L.R. 7 febbraio 1963, n. 12.

[3] Modifica art. 1 L.R. 27 dicembre 1954, n. 50.

[4] Articolo aggiunto con art. 22 L.R. 23 maggio 1991, n. 35.

[5] Lettera così sostituita con art. 23 L.R. 23 maggio 1991, n. 35.

[6] Vedi comma 5, art. 55 della L.R. 27 aprile 1999, n. 10.

[7] Comma così modificato dall’art. 53 della L.R. 28 dicembre 2004, n. 17, con la decorrenza indicata dall’art. 129 della stessa L.R. 17/2004.

[8] La Corte costituzionale, con sentenza 26 maggio 1999, n. 224, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo, nella parte in cui prevede che anche i magistrati della Corte dei conti chiamati a far parte di organi collegiali di controllo di organi pubblici regionali debbono essere nominati tra quelli in servizio nel territorio della Regione.