§ 3.14.24 - L.R. 17 marzo 1979, n. 37.
Nuove norme per l'attività dell'Istituto regionale per il credito alla cooperazione (I.R.C.A.C.) e per i servizi di cassa della Cassa regionale per il [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.14 cooperazione
Data:17/03/1979
Numero:37


Sommario
Art. 1.      A decorrere dal primo giorno del mese successivo all'entrata in vigore della presente legge, i fondi a gestione separata, istituiti con apposite leggi regionali presso l'Istituto regionale per [...]
Art. 2.      I fondi a gestione separata, istituiti presso l'Istituto regionale per il credito alla cooperazione per la concessione di garanzie con l'art. 1 della L.R. 26 aprile 1972, n. 28, con l'art. 3 [...]
Art. 3.      Il fondo per concorso interessi istituito con l'art. 3, n. 4, della L.R. 7 febbraio 1963, n. 12, e successive modifiche, è incrementato, per il quadriennio 1979-1982, della somma annua di lire [...]
Art. 4.      (Omissis)
Art. 5.      (Omissis)
Art. 6.      Alle operazioni di credito di esercizio e di credito a medio termine effettuate dall'Istituto si applicano le norme della L.R. 7 febbraio 1963, n. 12, e successive modifiche, le norme di [...]
Art. 7. 
Art. 8.      (Omissis)
Art. 9. 
Art. 10.      L'Istituto regionale per il credito alla cooperazione, con le disponibilità finanziarie provenienti dall'art. 1, lett. b, della L.R. 12 giugno 1976, n. 78, è autorizzato ad effettuare [...]
Art. 11.      Le disposizioni di cui all'art. 8 della presente legge si applicano anche alla Cassa regionale per il credito alle imprese artigiane (CRIAS).
Art. 12.      Sono abrogate le disposizioni legislative, statutarie e regolamentari concernenti l'attività dell'Istituto regionale per il credito alla cooperazione comunque incompatibili con le disposizioni [...]
Art. 13.      Per le finalità della presente legge è autorizzata a carico del bilancio della Regione la spesa di lire 4.000 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1979, 1980, 1981 e 1982.


§ 3.14.24 - L.R. 17 marzo 1979, n. 37.

Nuove norme per l'attività dell'Istituto regionale per il credito alla cooperazione (I.R.C.A.C.) e per i servizi di cassa della Cassa regionale per il credito alle imprese artigiane (C.R.I.A.S.).

(G.U.R. 20 marzo 1979, n. 13).

 

Art. 1.

     A decorrere dal primo giorno del mese successivo all'entrata in vigore della presente legge, i fondi a gestione separata, istituiti con apposite leggi regionali presso l'Istituto regionale per il credito alla cooperazione per la concessione di crediti agevolati, sono soppressi, con esclusione del fondo istituito con l'art. 1 della L.R. 5 dicembre 1977, n. 95.

     Le disponibilità tuttora esistenti sui fondi soppressi nonché i rientri relativi agli stessi fondi sono versati al fondo di rotazione istituito con l'art. 3, n. 2, della L.R. 7 febbraio 1963, n. 12, e successive modifiche.

 

     Art. 2.

     I fondi a gestione separata, istituiti presso l'Istituto regionale per il credito alla cooperazione per la concessione di garanzie con l'art. 1 della L.R. 26 aprile 1972, n. 28, con l'art. 3 della L.R. 30 luglio 1973, n. 28, e con l'art. 19 della L.R. 3 giugno 1975, n. 24, possono essere utilizzati per non oltre il 50% delle relative disponibilità per la concessione di crediti di esercizio in favore di cooperative agricole e loro consorzi. Le operazioni relative non devono superare la durata massima di 12 mesi ed i relativi rientri affluiscono ai fondi di provenienza.

     L'Istituto è autorizzato a trattenere per rimborso oneri di gestione un'aliquota non superiore all'1,50% annuo sull'ammontare complessivo delle operazioni effettuate sugli stessi fondi di garanzia, ai sensi del presente articolo, e sul fondo di cui all'art. 1 della L.R. 5 dicembre 1977, n. 95.

 

     Art. 3.

     Il fondo per concorso interessi istituito con l'art. 3, n. 4, della L.R. 7 febbraio 1963, n. 12, e successive modifiche, è incrementato, per il quadriennio 1979-1982, della somma annua di lire 4.000 milioni per consentire il concorso nel pagamento degli interessi a favore degli istituti ed aziende di credito, operanti in Sicilia, che effettuino finanziamenti a favore di cooperative e loro consorzi in forza di convenzioni stipulate con l'Istituto regionale per il credito alla cooperazione.

     Nell'art. 3 della L.R. 7 febbraio 1963, n. 12, e successive modifiche, le parole: «4) da un fondo costituito» sono sostituite con le seguenti: «5) da un fondo costituito».

 

     Art. 4.

     (Omissis) [1].

 

     Art. 5.

     (Omissis) [2].

 

     Art. 6.

     Alle operazioni di credito di esercizio e di credito a medio termine effettuate dall'Istituto si applicano le norme della L.R. 7 febbraio 1963, n. 12, e successive modifiche, le norme di gestione dell'Istituto nonché le norme concernenti l'erogazione delle somme già costituenti i fondi a gestione separata soppressi con l'art. 1 in quanto compatibili con le disposizioni della presente legge.

 

     Art. 7. [3]

 

     Art. 8.

     (Omissis) [4].

 

     Art. 9. [6]

 

     Art. 10.

     L'Istituto regionale per il credito alla cooperazione, con le disponibilità finanziarie provenienti dall'art. 1, lett. b, della L.R. 12 giugno 1976, n. 78, è autorizzato ad effettuare finanziamenti in favore di cooperative operanti nel settore della ricettività turistico-alberghiera e loro consorzi o consorzi tra albergatori.

     Le operazioni di credito di cui al comma precedente sono effettuate al tasso del 4% comprensivo di ogni onere e spesa, per il raggiungimento delle finalità di cui alla succitata lett. b dell'art. 1 della L.R. 12 giugno 1976, n. 78.

     I finanziamenti possono essere concessi per la durata di anni 20 per le opere murarie ed impianti fissi; per la durata massima di anni 10 per i beni mobili ed attrezzature; per la durata di anni due per la costituzione di scorte. Il rimborso delle rate di mutuo avrà inizio dopo due anni dalla data di ultimazione dei lavori.

     Limitatamente alle spese relative alla realizzazione di impianti fissi l'Istituto è autorizzato ad effettuare finanziamenti fino al 70% della spesa riconosciuta ammissibile [5].

     Ai benefici di cui al presente articolo non possono accedere le cooperative ed i loro consorzi che comprendano tra gli associati singole aziende alberghiere con oltre 300 dipendenti.

 

     Art. 11.

     Le disposizioni di cui all'art. 8 della presente legge si applicano anche alla Cassa regionale per il credito alle imprese artigiane (CRIAS).

 

     Art. 12.

     Sono abrogate le disposizioni legislative, statutarie e regolamentari concernenti l'attività dell'Istituto regionale per il credito alla cooperazione comunque incompatibili con le disposizioni della presente legge.

 

     Art. 13.

     Per le finalità della presente legge è autorizzata a carico del bilancio della Regione la spesa di lire 4.000 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1979, 1980, 1981 e 1982.

     All'onere di lire 4.000 milioni ricadente nell'esercizio finanziario in corso, si provvede con parte delle disponibilità del cap. 60751 del bilancio della Regione per l'anno 1979.

     Gli oneri a carico degli esercizi finanziari successivi a quello in corso troveranno riscontro nel bilancio pluriennale della Regione a norma dell'art. 1, quarto comma, della L.R. 8 luglio 1977, n. 47.

 

 


[1] Sostituisce art. 6 L.R. 7 febbraio 1963, n. 12.

[2] Sostituisce art. 7 L.R. 7 febbraio 1963, n. 12.

[3] Articolo abrogato dall'art. 57 della L.R. 27 aprile 1999, n. 10.

[4] Sostituisce secondo comma art. 2 L.R. 7 febbraio 1963, n. 12.

[6] Articolo abrogato con art. 2 L.R. 27 febbraio 1992, n. 2.

[5] Comma così sostituito dall'art. 8 L.R. 17 maggio 1984, n. 31.