§ 4.8.61 - L.R. 28 gennaio 1986, n. 1.
Provvedimenti per il potenziamento delle strutture civili e per favorire lo sviluppo economico della Valle del Belice.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.8 calamità naturali
Data:28/01/1986
Numero:1


Sommario
Art. 1.  Programma nazionale di interesse comunitario.
Art. 2.  Area di incidenza della normativa.
Art. 3.  Programma di finanziamento per la costruzione di alloggi popolari e di opere d'interesse comunale.
Art. 4.  Alloggi realizzati in forza della presente legge.
Art. 5.  Programmi costruttivi.
Art. 6.  Successione dell'avente diritto.
Art. 7.  Reddito degli assegnatari di alloggi costruiti in forza della presente legge.
Art. 8.  Modalità di assegnazione.
Art. 9.  Recupero dei centri storici.
Art. 10.  Acquisizione di nuove fonti di approvvigionamento idrico.
Art. 11.  Utilizzazione delle acque sotterranee ritrovate.
Art. 12.  Finanziamento per le reti idriche interne, vasche di carico e impianto di potabilizzazione.
Art. 13.  Integrazione dell'acquedotto Montescuro ovest e potenziamento degli acquedotti intercomunali.
Art. 14.  Realizzazione impianti di energia elettrica.
Art. 15.  Viabilità rurale.
Art. 16.  Piano di recupero e valorizzazione del patrimonio artistico e ambientale.
Art. 17.  Cave di Cusa.
Art. 18.  Interventi a tutela del territorio.
Art. 19.  Programma.
Art. 20.  Criteri di massima.
Art. 21.  Provvedimenti per favorire le attività turistiche.
Art. 22.  Piani di aree da destinare ad insediamenti produttivi.
Art. 23.  Acquisizione delle aree.
Art. 24.  Ricostruzione e completamento di strutture ospedaliere.
Art. 25.  Patrimonio idrotermale.
Art. 26.  Manutenzione straordinaria degli alloggi di edilizia popolare.
Art. 27.  Interventi a favore dei comuni di cui all'art. 11 della legge n. 178 del 1976.
Art. 28.  Asse del Belice.
Art. 29.  Trasferimenti di fondi.
Art. 30.  Personale tecnico.
Art. 31.  Disposizioni finanziarie.
Art. 32.  Economie di spesa.
Art. 33.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.


§ 4.8.61 - L.R. 28 gennaio 1986, n. 1.

Provvedimenti per il potenziamento delle strutture civili e per favorire lo sviluppo economico della Valle del Belice.

(G.U.R. n. 6 del 1° febbraio 1986).

 

Art. 1. Programma nazionale di interesse comunitario.

     Il Governo della Regione è impegnato a presentare un «Programma nazionale di interesse comunitario» finalizzato alla piena valorizzazione delle risorse del territorio e tendente a migliorare il reddito e l'occupazione della Valle del Belice ai sensi del Regolamento CEE n. 1787/84 del Consiglio del 19 giugno 1984.

     A tale scopo è prevista la spesa iniziale di lire 50.000 milioni a carico della Regione.

     Per il maggiore onere occorrente, la Regione richiederà il contributo integrativo della CEE.

     A tal fine la Presidenza della Regione predispone, anche mediante convenzioni con istituti o società specializzate, un apposito piano integrato di sviluppo per il quale è autorizzata, per l'anno finanziario 1986, la spesa di lire 1.000 milioni.

     Il programma di cui ai precedenti commi è sottoposto per il parere alla competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana.

     La spesa di cui al primo comma è determinata in lire 2.000 milioni per l'esercizio finanziario 1986; per gli esercizi successivi sarà fissata ai sensi dell'art. 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, e sarà iscritta in apposito capitolo, avente la natura di fondo speciale della Presidenza della Regione.

     Il Presidente della Regione è autorizzato a prelevare dal predetto fondo, con propri decreti, le somme occorrenti, in relazione agli interventi previsti dal piano integrato che sarà predisposto a norma del precedente quarto comma.

La spesa di cui al secondo comma è determinata in lire 10.000 milioni per ciascuno degli esercizi 1987 e 1988 e in lire 30.000 milioni per l'esercizio 1989 ed è iscritta in apposito fondo speciale della rubrica bilancio e finanze [1].

     L'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato a prelevare dal predetto fondo, con propri decreti, le somme occorrenti da iscrivere in appositi capitoli operativi di spesa, in relazione agli interventi previsti dal piano integrato di sviluppo di cui al quarto comma e su richiesta della Presidenza della Regione [1].

 

     Art. 2. Area di incidenza della normativa.

     Nelle more della elaborazione e della attuazione del piano di cui all'art. 1, per il potenziamento delle strutture civili e la creazione dei presupposti idonei allo sviluppo economico, sono disposti gli interventi di cui alla presente legge a favore dei seguenti comuni delle province della Valle del Belice:

     a) provincia di Trapani: Calatafimi, Gibellina, Partanna, Poggioreale, Salaparuta, Salemi, Santa Ninfa, Vita;

     b) provincia di Agrigento: Menfi, Montevago, Santa Margherita Belice, Sambuca di Sicilia;

     c) provincia di Palermo: Camporeale, Contessa Entellina, Roccamena.

 

     Art. 3. Programma di finanziamento per la costruzione di alloggi popolari e di opere d'interesse comunale.

     L'Assessore regionale per i lavori pubblici formula, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, d'intesa con i comuni interessati e sulla base delle proposte dei relativi consigli comunali, un programma di finanziamenti per la costruzione di alloggi popolari e/o di opere d'interesse comunale nei comuni di cui all'art. 2, da ripartire secondo le seguenti modalità:

     a) per i comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, lire 2.000 milioni;

     b) per i comuni con popolazione da 3.000 a 5.000 abitanti, lire 3.000 milioni;

     c) per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, lire 6.000 milioni.

     Per le tipologie degli alloggi popolari, si applicano le norme di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modifiche ed integrazioni.

     Alla progettazione e all'appalto dei lavori provvedono i comuni interessati secondo le norme previste dalla legge regionale 29 aprile 1985, n. 21.

 

     Art. 4. Alloggi realizzati in forza della presente legge.

     Gli alloggi realizzati in forza della presente legge sono di proprietà dei comuni interessati. Alla loro manutenzione straordinaria provvedono i comuni con le somme da prelevare dal fondo costituito dai canoni locativi riscossi e da eventuali integrazioni regionali.

     Il canone di locazione degli alloggi costruiti in forza della presente legge è determinato nella misura stabilita dalla legge 18 marzo 1968, n. 241.

     E' facoltà degli assegnatari chiedere il riscatto degli alloggi con le modalità di cui alla legge regionale 22 marzo 1963, n. 26, modificata ed integrata dalla legge regionale 12 maggio 1975, n. 21.

 

     Art. 5. Programmi costruttivi.

     I comuni di cui all'art. 2, non dotati di strumenti necessari per la localizzazione degli alloggi o sprovvisti di sufficienti aree nell'ambito dei piani di zona adottati, sono tenuti all'approvazione dei programmi costruttivi ai sensi dell'art. 16 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, nei modi e nei termini previsti dai commi successivi.

     La delimitazione delle aree costituenti il programma costruttivo è effettuata dal comune a mezzo del proprio ufficio tecnico.

     La deliberazione di approvazione del programma costruttivo è pubblicata in un giorno festivo successivo alla data del provvedimento e diviene esecutiva dopo il riscontro di legittimità da parte della commissione provinciale di controllo.

     Qualora le aree comprese nei programmi costruttivi ricadano in zone vincolate ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, il parere della competente soprintendenza deve essere reso entro il termine di due mesi dalla richiesta.

     Trascorso infruttuosamente tale termine, il parere si intende espresso favorevolmente.

     I programmi costruttivi di cui al presente articolo sono adottati dai comuni, anche in variante degli strumenti urbanistici vigenti, entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge ove risultino esaurite le aree destinate all'espansione edilizia.

     I programmi di cui al precedente comma, anche se in variante, possono essere redatti senza la preventiva autorizzazione dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente.

     I programmi costruttivi sono dimensionati per un fabbisogno nel biennio successivo alla adozione del piano pari al numero degli alloggi da costruire in ciascun comune.

     L'approvazione dei programmi costruttivi comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità delle opere in essi contenute.

     I comuni, entro novanta giorni dalla comunicazione del programma, sono tenuti a localizzare le aree entro cui procedere alla costruzione degli alloggi.

     In caso di inosservanza dei termini previsti al sesto comma del presente articolo, entro i trenta giorni successivi l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente è tenuto a nominare un commissario ad acta, che procederà agli adempimenti relativi, entro i successivi sessanta giorni.

 

     Art. 6. Successione dell'avente diritto.

     In caso di decesso dell'aspirante assegnatario o dell'assegnatario subentrano rispettivamente nella domanda o nella assegnazione il coniuge o uno dei componenti il nucleo familiare conviventi sempreché in possesso dei requisiti richiesti dalla presente legge.

 

     Art. 7. Reddito degli assegnatari di alloggi costruiti in forza della presente legge.

     Hanno diritto a concorrere all'assegnazione degli alloggi costruiti con le provvidenze della presente legge coloro i quali abbiano un reddito familiare, intendendo per tale l'insieme dei redditi dei coniugi a qualsiasi titolo percepiti, che non superi l'ammontare annuo previsto dall'art. 20, lett. a, n. 3, della legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modifiche ed integrazioni.

 

     Art. 8. Modalità di assegnazione.

     L'assegnazione degli alloggi, per ciascun comune, avviene mediante concorso conseguente alla pubblicazione di apposito bando all'albo pretorio.

     La graduatoria degli aspiranti assegnatari è formata, per ciascun comune, da una commissione nominata dal sindaco, previa deliberazione del consiglio.

     La commissione si riunisce nella sede della casa comunale e si avvale del personale dipendente dall'amministrazione comunale.

     Ciascuna commissione è composta:

     - dal sindaco o da un suo delegato che la convoca e la presiede;

     - da tre componenti, eletti nel suo seno dal consiglio comunale con voto limitato a due in modo da assicurare la rappresentanza della minoranza politica numericamente più consistente;

     - da due componenti designati dalle associazioni inquilini ed assegnatari, che sono rappresentate nelle commissioni di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035.

     La commissione procede alla compilazione di una graduatoria provvisoria, da pubblicarsi per non meno di quindici giorni all'albo pretorio del comune. La graduatoria deve indicare i punteggi parziali e complessivi individualmente assegnati a ciascun aspirante.

     Avverso le determinazioni della commissione è ammesso ricorso motivato e documentato da presentarsi entro i 30 giorni successivi all'ultimo giorno di pubblicazione della graduatoria.

     La commissione, esaurito l'esame dei ricorsi, provvede alla formazione della graduatoria definitiva procedendo per sorteggio tra coloro che risultino a parità di punteggio.

     Del sorteggio, che deve svolgersi in modo tale da consentire la partecipazione degli interessati, è data ampia, preventiva comunicazione.

     Le graduatorie sono permanenti e valide per tutte le assegnazioni previste dalla presente legge.

     Per i criteri di assegnazione si applicano le norme vigenti.

 

     Art. 9. Recupero dei centri storici.

     I comuni possono utilizzare gli interventi di cui all'art. 3 per il recupero dei propri centri storici.

     Alla identificazione degli edifici o di gruppi di edifici da destinare all'edilizia economica e popolare provvede il consiglio comunale, previo parere dell'ufficio tecnico comunale e della commissione edilizia, con provvedimento approvato con la metà più uno dei consiglieri in carica.

     La deliberazione del consiglio costituisce a tutti gli effetti di legge integrazione e variante ai piani particolareggiati e diventa esecutiva non appena approvata dalla commissione provinciale di controllo competente per territorio.

     Lo stato di abbandono degli immobili, la precarietà statica degli stessi, la loro ubicazione in zone suscettibili di intervento di risanamento, la dichiarata volontà dei proprietari di non poterli o volerli ripristinare, costituiscono presupposti, separatamente o congiuntamente, per la loro individuazione e per l'eventuale espropriazione.

     In sede di ristrutturazione, riparazione e restauro degli edifici, è consentito l'accorpamento e/o la divisione delle unità immobiliari nell'ambito dei parametri dell'edilizia economica e popolare per assicurare la piena fruibilità della superficie minima abitabile.

     I progetti saranno approvati dalla commissione di cui all'art. 5 della legge 29 aprile 1976, n. 178.

     I proprietari espropriati, che non hanno optato per i benefici della speciale legge nazionale in favore del Belice e che non sono proprietari di altre unità immobiliari abitabili, hanno diritto all'assegnazione di un alloggio costruito in applicazione della presente legge con precedenza rispetto agli altri aspiranti anche se non in possesso dei requisiti.

 

     Art. 10. Acquisizione di nuove fonti di approvvigionamento idrico.

     L'Assessore regionale per i lavori pubblici è autorizzato a concedere finanziamenti, a totale carico della Regione, ai comuni di cui all'art. 2 per l'acquisizione di nuove fonti di approvvigionamento idrico al servizio dei rispettivi acquedotti ancorché la gestione degli stessi sia affidata ad altri enti.

     Ai finanziamenti sono ammessi gli studi e le operazioni di sondaggio preventivo, nonché i lavori relativi alla ricerca, all'estrazione e all'adduzione alla rete idrica interna o ai bottini di carico.

 

     Art. 11. Utilizzazione delle acque sotterranee ritrovate.

     Le acque sotterranee ritrovate con gli interventi di cui alla presente legge possono essere immediatamente utilizzate, fatte salve le autorizzazioni delle competenti autorità sanitarie, per

l'approvvigionamento idrico delle popolazioni dei comuni interessati, ovvero per usi irrigui.

     Le stesse sono concesse, a domanda, dagli organi competenti.

 

     Art. 12. Finanziamento per le reti idriche interne, vasche di carico e impianto di potabilizzazione.

     L'Assessore regionale per i lavori pubblici è autorizzato a concedere finanziamenti, a totale carico della Regione, ai comuni di cui all'art. 2, per ampliamento, rifacimento, ammodernamento, potenziamento e riparazione delle reti idriche interne, nonché per i lavori di realizzazione, ricostruzione e potenziamento di vasche di carico e di impianti di potabilizzazione.

 

     Art. 13. Integrazione dell'acquedotto Montescuro ovest e potenziamento degli acquedotti intercomunali.

     L'Assessore regionale per i lavori pubblici è autorizzato a concedere all'Ente acquedotti siciliani (EAS) i finanziamenti necessari per l'integrazione dell'acquedotto Montescuro ovest a mezzo della falda Staglio e per il potenziamento, la ricostruzione e l'ammodernamento degli acquedotti intercomunali dallo stesso gestiti al servizio di uno o più dei comuni di cui all'art. 2.

     Le opere da ammettere a finanziamento possono riguardare la captazione di nuove fonti, il completo apprestamento di quelle già utilizzate, comprese le eventuali necessarie opere di coltivazione, il raddoppio degli acquedotti, ovvero la riparazione e l'ammodernamento degli stessi.

     I finanziamenti di cui al presente articolo sono altresì destinati a conseguire, compatibilmente con le esigenze per fini irrigui del comprensorio interessato, la realizzazione delle opere di apprestamento, di potabilizzazione e di canalizzazione delle acque delle dighe Delia e Fastaia, per conseguire direttamente o indirettamente il miglioramento dell'approvvigionamento idrico per usi civili dei comuni di cui all'art. 2 o di parte di essi.

     Per l'integrazione dell'acquedotto Montescuro ovest di cui al primo comma e per la ricostruzione e l'ammodernamento degli acquedotti intercomunali sono previsti rispettivamente interventi nella misura di lire 10.000 milioni e 5.000 milioni.

 

     Art. 14. Realizzazione impianti di energia elettrica.

     L'Assessore regionale per i lavori pubblici è autorizzato a predisporre, sentiti i comuni interessi, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un programma per la realizzazione di impianti di distribuzione dell'energia elettrica e di pubblica illuminazione al servizio dei comuni di cui all'art. 2.

     A tal fine, i comuni individuano gli interventi necessari nei rispettivi territori per mezzo di deliberazione consiliare immediatamente esecutiva.

     Alla realizzazione delle opere provvede l'Assessorato regionale dei lavori pubblici a mezzo di apposita convenzione con l'Ente nazionale per l'energia elettrica (ENEL).

 

     Art. 15. Viabilità rurale.

     In aggiunta agli interventi da eseguirsi a norma delle disposizioni vigenti, l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a finanziare, nel biennio 1986-1987, interventi per l'ampliamento e il potenziamento della rete stradale al servizio della agricoltura nel territorio dei comuni di cui all'art. 2.

     Gli interventi prevedono:

     a) la costruzione, il completamento di strade rurali e la trasformazione di trazzere in rotabili;

     b) le opere di costruzione e riattamento di strade vicinali ed interpoderali;

     c) la viabilità di bonifica.

     Gli interventi di cui ai precedenti commi sono ripartiti, per ciascun esercizio finanziario, nella misura di:

     1) lire 570 milioni, per i comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti;

     2) lire 670 milioni, per i comuni con popolazione da 3.001 a 5.000 abitanti;

     3) lire 760 milioni, per i comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti.

     I comuni individuano gli interventi necessari nei rispettivi territori, ai sensi dei precedenti commi, per mezzo di deliberazioni consiliari, immediatamente esecutive, adottate entro 90 giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 16. Piano di recupero e valorizzazione del patrimonio artistico e ambientale.

     I comuni di cui all'art. 2 propongono, per messo di apposite deliberazioni del consiglio, da adottarsi entro 45 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, all'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione un piano straordinario per il recupero e la valorizzazione del patrimonio ambientale, artistico, monumentale, archeologico, archivistico e librario, nonché dei centri storici e delle relative testimonianze storico-etnologiche, siti nel territorio degli stessi.

     Il piano di cui al precedente comma è predisposto dall'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione entro 30 giorni, sentita la competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana.

     Per le finalità di cui al presente articolo, in aggiunta all'intervento ordinario, l'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato ad erogare la somma complessiva di lire 10.000 milioni.

 

     Art. 17. Cave di Cusa.

     L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato ad adottare interventi idonei alla conservazione e salvaguardia dei caratteri naturali fondamentali e dei valori ambientali e paesaggistici delle Cave di Cusa, nel territorio del comune di Campobello di Mazara.

 

     Art. 18. Interventi a tutela del territorio.

     In aggiunta agli interventi da eseguirsi a norma delle disposizioni vigenti, l'Amministrazione regionale è autorizzata alla realizzazione di un programma biennale nei territori dei comuni di cui all'art. 2 per:

     1) interventi di tipo conservativo del patrimonio boschivo esistente e demanializzazione di terreni;

     2) organici interventi sistematori nei bacini idrografici che presentano accentuati fenomeni di dissesto con particolare riferimento alla confluenza dei due bracci del Belice;

     3) interventi per la formazione ed il miglioramento di prati e pascoli su terreni appartenenti al demanio della Regione e dei comuni o su terreni di proprietà privata da espropriare, sempreché la loro demanializzazione risulti finalizzata all'affrancazione dei boschi di interesse naturalistico dal pascolo;

     4) interventi per il rimboschimento e l'assetto idrogeologico delle pendici delle colline sulle quali insistono gli abitati del comuni di cui all'art. 2 o che sovrastano gli stessi.

 

     Art. 19. Programma.

     Il programma di cui all'art. 18 è predisposto, entro 180 giorni, dall'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con i comuni interessati, che si pronunciano con delibera consiliare immediatamente esecutiva, adottata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     L'Azienda foreste demaniali della Regione è tenuta a garantire la massima fruibilità dei boschi.

 

     Art. 20. Criteri di massima.

     In sede di formulazione del programma di cui all'art. 18, devono essere tenuti presenti i seguenti criteri di massima:

     - le demanializzazioni di cui al punto 1 dell'art. 18 potranno riguardare sia i terreni già rimboschiti ed in regime di temporanea occupazione, sia quelli boscati o non boscati che risultino accorpabili al demanio forestale;

     - gli interventi di tipo conservativo saranno finalizzati ad un più razionale utilizzo del patrimonio boschivo esistente, anche mediante tagli intercalari delle fustaie e conversione di cedui in fustaie, nonché utilizzazione di cedui invecchiati;

     - gli interventi di tipo conservativo riguardanti boschi comunali saranno attuati dall'Azienda foreste demaniali della Regione e dovranno essere rapportati all'estensione complessiva del demanio forestale dei singoli comuni.

 

     Art. 21. Provvedimenti per favorire le attività turistiche.

     Il comitato di cui all'art. 11 della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78, d'intesa con il Consiglio regionale per i beni culturali e ambientali, propone l'individuazione di un circuito turistico-culturale della Valle del Belice, collegata con i poli di attrazione turistica di Agrigento, Selinunte, Segesta, Erice e Lilibeo.

     Il circuito deve essere finalizzato:

     a) alla riscoperta, alla conoscenza e alla valorizzazione del patrimonio museale, monumentale e archeologico;

     b) alla conoscenza della cause storiche, degli insediamenti dei diversi gruppi etnici, delle loro tradizioni e delle loro culture, anche attraverso la valorizzazione delle attuali attività produttive, con particolare riguardo all'artigianato;

     c) alla conoscenza dei beni naturali, con la riscoperta dei processi storici, economici e sociali che hanno determinato il rapporto tra l'uomo e l'ambiente.

     Per la individuazione del circuito possono inoltrare proposte al comitato i comuni di cui all'art. 2 nonché quelli territorialmente interessati di cui al primo comma.

     Sulla base delle proposte di cui al primo comma, l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti predisposti, entro un anno dall'approvazione della presente legge, un programma per un circuito stabile della Valle del Belice e relativa pubblicizzazione.

 

     Art. 22. Piani di aree da destinare ad insediamenti produttivi.

     I comuni di cui all'art. 2 possono formare piani di aree da destinare a insediamenti produttivi ai sensi e per gli effetti dell'art. 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e dell'art. 18 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71.

     L'approvazione dei piani equivale a dichiarazione di pubblica utilità, nonché di indifferibilità e di urgenza, di tutte le opere, edifici ed impianti in essi previsti.

 

     Art. 23. Acquisizione delle aree.

     L'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca è tenuto a concedere ai comuni di cui all'art. 2 finanziamenti, in misura pari al 100 per cento dell'ammontare complessivo deliberato dai consigli comunali, per l'acquisizione delle aree comprese nei piani di cui all'articolo precedente, nonché per la loro urbanizzazione, ivi compresi gli oneri per la progettazione e direzione dei lavori.

     Le opere previste nel presente articolo sono dichiarate di pubblica utilità, urgenti e indifferibili a tutti gli effetti di legge.

 

     Art. 24. Ricostruzione e completamento di strutture ospedaliere.

     A valere sulle assegnazioni del fondo sanitario di cui al cap. 82955 del bilancio della Regione, nonché sulle disponibilità del cap. 81505 del bilancio medesimo, l'Assessore regionale per la sanità dispone, sentito il parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, il finanziamento della spesa necessaria per la ricostruzione e per il completamento, nonché per la completa dotazione strumentale e dei servizi necessari al funzionamento, degli ospedali di Santa Margherita Belice, Menfi e Salemi.

 

     Art. 25. Patrimonio idrotermale.

     L'Ente minerario siciliano (EMS) è autorizzato a svolgere, previa intesa con i comuni, nell'ambito del territorio degli stessi e dell'area delle Terme segestane, un organico studio sul patrimonio idrotermale, al fine di valutarne, anche dal punto di vista della convenienza tecnicoeconomica, le possibilità di utilizzazione per fini terapeutici e per la valorizzazione turistico-termale.

 

     Art. 26. Manutenzione straordinaria degli alloggi di edilizia popolare.

     L'Assessore regionale per i lavori pubblici, sentiti i comuni interessati, è autorizzato a formulare un programma di interventi da affidare agli Istituti autonomi per le case popolari per la manutenzione straordinaria degli alloggi popolari nonché delle opere pubbliche comunali, da affidare ai comuni interessati, costruiti successivamente all'evento sismico del 1968, nei comuni di cui all'art. 2.

     Per l'intervento di cui al precedente comma è prevista la spesa di lire 5.000 milioni.

     L'Assessore regionale per i lavori pubblici è altresì autorizzato a provvedere al finanziamento per la ricostruzione o riparazione in sito dei locali adibiti a pretura mandamentale e delle caserme dei carabinieri, se insistono, anche in parte, sulle stesse aree.

     Per gli interventi di cui al precedente comma è prevista la spesa di lire 5.000 milioni.

 

     Art. 27. Interventi a favore dei comuni di cui all'art. 11 della legge n. 178 del 1976.

     Per i comuni di cui all'art. 11 della legge 29 aprile 1976, n. 178 (Corleone, Campofiorito, Bisacquino, Chiusa Sclafani, Giuliana) è stanziata la somma di lire 10.000 milioni per la realizzazione delle opere di cui agli articoli 12 e 14 della presente legge.

 

     Art. 28. Asse del Belice.

     L'Amministrazione regionale è impegnata a provvedere alle predisposizioni di tutti gli interventi necessari al completamento della strada a scorrimento veloce «Asse del Belice».

 

     Art. 29. Trasferimenti di fondi.

     La somma di lire 5.000 milioni attribuita alla Regione siciliana in forza della legge 13 agosto 1984, n. 462, nonché la somma di lire 25.000 milioni annui prevista dall'art. 11 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 per le finalità del decreto legge 28 luglio 1981, n. 397, convertito con modificazioni nella legge 26 settembre 1981, n. 536, limitatamente alle quote di competenza degli esercizi 1985 e 1986, sono trasferite ai comuni di Mazara del Vallo, Petrosino, Marsala, Campobello di Mazara e Castelvetrano, secondo quote proporzionali a quelle stabilite dall'art. 18 del citato decreto legge 28 luglio 1981, n. 397, convertito con modificazioni nella legge 26 settembre 1981, n. 536.

     L'ulteriore quota di stanziamento di lire 25 000 milioni, prevista dall'art. 11 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 a carico dell'esercizio 1987, sarà trasferita ai comuni indicati al comma precedente secondo quote che saranno determinate dalla Giunta regionale tenendo conto delle percentuali di utilizzazione, da parte dei singoli comuni, delle somme già trasferite.

 

     Art. 30. Personale tecnico.

     Le convenzioni previste dall'art. 8 del decreto legge 28 luglio 1981, n. 397, convertito con modificazioni nella legge 26 settembre 1981, n. 536, possono essere prorogate, con spesa a carico dei comuni, fino al 31 dicembre 1987.

 

     Art. 31. Disposizioni finanziarie.

     Per le finalità della presente legge è autorizzata per il biennio 1986-1987 la spesa indicata a fianco di ciascuno degli articoli appresso riportati: (omissis).

     L'onere complessivo di lire 217.000 milioni derivante

dall'applicazione della presente legge trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, codice 06.03 «Interventi per il Belice». Alla relativa copertura si provvede, quanto a lire 102.000 milioni con i fondi ordinari della Regione e quanto a lire 115.000 milioni con i fondi derivanti dalle assegnazioni dello Stato ai sensi dell'art. 38 dello Statuto.

 

     Art. 32. Economie di spesa.

     Le eventuali economie che si realizzeranno sugli stanziamenti di spesa autorizzati dalla presente legge potranno essere reiscritte in bilancio, per le finalità originarie, con apposite disposizioni da inserire nella legge di bilancio o nelle leggi di variazione al medesimo o con decreti dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed a seguito di motivata richiesta delle competenti amministrazioni.

     Qualora si provveda con decreti dell'Assessore per il bilancio e per le finanze, la copertura finanziaria sarà costituita da parte dell'avanzo di gestione accertato con il rendiconto generale consuntivo relativo all'esercizio precedente.

     L'Assessore per il bilancio e le finanze è altresì autorizzato ad effettuare, con propri decreti da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, variazioni compensative di bilancio fra le spese di competenza autorizzate dalla presente legge nell'ambito della stessa amministrazione e della stessa natura dei fondi, su motivata richiesta delle competenti amministrazioni e previa delibera della Giunta regionale.

 

     Art. 33.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

 

 


[1] Comma aggiunto con art. 4 L.R. 30 dicembre 1986, n. 35.

[1] Comma aggiunto con art. 4 L.R. 30 dicembre 1986, n. 35.