§ 3.10.60 - L.R. 24 dicembre 1997, n. 46.
Norme per il recupero ed il completamento delle aree artigianali attrezzate realizzate a cura della SIRAP S.p.A. e interpretazione autentica [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.10 artigianato
Data:24/12/1997
Numero:46


Sommario
Art. 1.  Aree artigianali SIRAP.
Art. 2.  Creditori SIRAP.
Art. 3.  Condizioni per il pagamento dei creditori SIRAP.
Art. 4.  Completamento opere aree artigianali SIRAP.
Art. 5.  Norma finanziaria.
Art. 6.  Gestione aree artigianali.
Art. 7.  Affidamento, realizzazione e gestione aree artigianali ad organismi associativi di imprese artigiane.
Art. 8. 
Art. 9.  Variazioni di bilancio. Amministrazione "Agricoltura".
Art. 10.  Promozione e commercializzazione prodotti agricoli. Nucleo di valutazione.
Art. 11. 
Art. 12. 
Art. 13.  Disposizioni in favore del Corpo forestale.
Art. 14.  Modifica denominazione capitolo del bilancio regionale.
Art. 15.  Modifiche degli articoli 72 e 73 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16.
Art. 16.  Corresponsione contributi ai sensi degli articoli 4 e seguenti della legge regionale 14 giugno 1983, n. 68.
Art. 17.  Programmi di edilizia residenziale agevolata.
Art. 18.  Interventi per gli edifici di Ortigia.
Art. 19.  Contributi per l'Azienda autonoma delle Terme di Acireale.
Art. 20.  Incremento del Fondo per la contrattazione triennale del personale dell'Amministrazione regionale.
Art. 21.      1.
Art. 22.  Norma di salvaguardia CE.
Art. 23.      1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.


§ 3.10.60 - L.R. 24 dicembre 1997, n. 46.

Norme per il recupero ed il completamento delle aree artigianali attrezzate realizzate a cura della SIRAP S.p.A. e interpretazione autentica dell'articolo 30 della legge regionale 4 aprile 1995, n. 29. Disposizioni in materia di agricoltura e foreste, trasporti, lavori pubblici, turismo e personale dell'Amministrazione regionale e delle Camere di commercio.

(G.U.R. 30 dicembre 1997, n. 73).

Titolo I

INSEDIAMENTI ARTIGIANALI ED INDUSTRIALI

 

Art. 1. Aree artigianali SIRAP. [1]

     1. Le opere relative alle aree artigianali attrezzate, finanziate dall'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, la cui realizzazione, affidata alla SIRAP S.p.A., non è stata portata a termine a seguito della dichiarazione di fallimento della suddetta società, sono trasferite alle amministrazioni dei comuni dove insistono le aree previo verbale analitico di consistenza delle suddette opere redatto dal comune con la presenza della curatela fallimentare della SIRAP e degli eventuali soggetti creditori di cui al successivo articolo 2. La eventuale non collaudabilità o la impossibilità a procedere alla contabilizzazione delle opere già eseguite non pregiudica il trasferimento delle opere alle amministrazioni dei comuni.

     2. Gli oneri per il completamento delle suddette opere possono essere posti a carico degli assegnatari, in alternativa all'intervento del comune, scomputando i relativi importi dal canone di affitto da determinare con le modalità di cui al regolamento tipo predisposto dall'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca.

 

     Art. 2. Creditori SIRAP.

     1. Completate le operazioni di cui all'articolo 1, l'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca è autorizzato, fino alla concorrenza delle somme disponibili sui finanziamenti originariamente concessi, a provvedere al pagamento dei crediti vantati da:

     a) liberi professionisti per competenze tecniche relative alla progettazione delle opere principali e di quelle incluse in successive perizie debitamente approvate in linea tecnica ai sensi della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni;

     b) liberi professionisti per le competenze relative alla direzione e contabilità e a quelle di ingegnere capo per i lavori eseguiti non in difformità a previsioni progettuali debitamente approvate in linea tecnica ai sensi della legge regionale n. 21/85 e successive modifiche ed integrazioni;

     c) imprese esecutrici in ragione di lavori debitamente contabilizzati e dichiarati collaudabili ovvero rientranti tra quelli indicati agli articoli 102, comma 1, lettere b) e c), e 103 del regio decreto 25 maggio 1895, n. 350;

     d) proprietari od altri aventi titolo per indennità di espropriazione degli immobili su cui insistono le opere.

     2. Nel caso di insufficienza delle somme di cui al comma 1 i pagamenti dei crediti sono proporzionalmente ridotti con espressa rinuncia ad ogni altra pretesa da parte dei creditori.

 

     Art. 3. Condizioni per il pagamento dei creditori SIRAP.

     1. Ai pagamenti di cui all'articolo 2 può provvedersi a condizione che i soggetti ivi indicati non abbiano proposto richiesta di insinuazione al passivo fallimentare della SIRAP S.p.A. o, nel caso che tale richiesta sia stata già avanzata, che ne recedano. In ogni caso non potrà darsi corso ai pagamenti suddetti ove in ragione della stessa causa del credito venisse avanzata analoga richiesta da parte della curatela fallimentare.

 

     Art. 4. Completamento opere aree artigianali SIRAP.

     1. L'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca è autorizzato a concedere ai comuni finanziamenti per il completamento delle opere relative alle aree artigianali attrezzate di cui all'articolo 1, a carico del capitolo 75642 del bilancio della Regione.

     2. Le perizie di completamento devono essere redatte salvaguardando anche, ove possibile, le opere eventualmente eseguite in forza di perizie di variante o di varianti suppletive ancorché le stesse non risultino approvate in linea tecnica.

 

     Art. 5. Norma finanziaria.

     1. Per le finalità dell'articolo 4 è autorizzata la spesa di lire 21.000 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1997, che si iscrive al capitolo 75642 cui si fa fronte utilizzando, ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, parte delle economie realizzate al 31 dicembre 1996 sulle assegnazioni statali relative alla legge 16 maggio 1970, n. 281, articolo 9, iscritte al fondo di cui all'articolo 1, comma 148, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (capitolo 60795).

     2. In relazione a quanto disposto dal comma 1, nel bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 1997 sono introdotte le seguenti variazioni:

     - Capitolo 60795: - 21.000 milioni;

     - Capitolo 75642 (Nuova istituzione) + 21.000 milioni (Finanziamento in favore dei comuni per le opere di urbanizzazione primaria e per l'acquisizione delle aree delle zone artigianali previste dai piani per insediamenti produttivi, etc.).

 

     Art. 6. Gestione aree artigianali.

     1. [1]a.

     2. Per le finalità di cui all'articolo 37, commi 3 e seguenti, della legge regionale 23 maggio 1991, n. 35 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni cui si provvede con corrispondente riduzione del capitolo 21257, codice 1016, dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario in corso.

 

     Art. 7. Affidamento, realizzazione e gestione aree artigianali ad organismi associativi di imprese artigiane.

     1. Per la realizzazione o il completamento degli interventi di cui all'articolo 78 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 96 e successive modifiche ed integrazioni, l'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca è autorizzato a concedere contributi, fino all'80 per cento della spesa necessaria, alle cooperative di artigiani e loro consorzi o a società consortili costituite da associazioni artigianali che si prefiggano come scopo quello di gestire le aree artigianali attrezzate così realizzate, previa stipula di apposita convenzione e a condizione che le aree, dopo la loro realizzazione, siano immediatamente usufruibili. In tal caso non trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 6 della presente legge.

     2. I contributi di cui al comma 1 sono ridotti al 50 per cento delle spese necessarie, con esclusione del costo delle aree, se la richiesta viene avanzata dagli stessi proprietari delle aree destinate a zone artigianali dal piano regolatore generale, previa stipula di apposita convenzione e alle stesse condizioni previste dal medesimo comma 1.

     3. L'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca è autorizzato a concedere i contributi previsti ai commi 1 e 2 ai soggetti di cui all'articolo 36, comma 1, della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30.

     4. Per le finalità di cui ai commi 1, 2 e 3 è autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni per l'esercizio finanziario 1997 cui si provvede con corrispondente riduzione del capitolo 21257, codice 1016, dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario in corso.

     5. [1]b

 

     Art. 8. [2]

Titolo II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA E FORESTE

 

     Art. 9. Variazioni di bilancio. Amministrazione "Agricoltura".

     1. Alle rubriche dell'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1997 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE CORRENTE

Capitoli

14227 Spese per il Gruppo di supporto tecnico, + 30.000.000 14228 Spese per consulenti esperti, + 65.000.000

14602 Spese per la conduzione di vivai di viti americane, + 232.000.000 14610 Spese per assistenza tecnica, attività dimostrativa e di orientamento economico, ecc, + 288.000.000

16320 Contributo a favore dell'Istituto incremento ippico di Catania per spese relative al personale, + 1.405.000.000

SPESE IN CONTO CAPITALE

Capitoli

54355 Spese per l'impianto di vivai di viti americane e di piante fruttifere, + 68.000.000

54549 Finanziamenti a favore degli Osservatori per le malattie delle piante e per i compiti istituzionali, + 40.000.000

54571 Aiuti alle aree sensibili, - 2.128.000.000

 

     Art. 10. Promozione e commercializzazione prodotti agricoli. Nucleo di valutazione. [3]

 

     Art. 11. [2]

 

     Art. 12. [2]

 

     Art. 13. Disposizioni in favore del Corpo forestale.

     1. Per far fronte alle spese per l'impiego del personale del Corpo forestale della Regione in attività di protezione civile, ivi compresa l'attività di salvaguardia del territorio dagli incendi durante il periodo estivo, è istituito a decorrere dal 1998 apposito capitolo di spesa nella rubrica Servizi generali - Assessorato regionale agricoltura e foreste - del bilancio della Regione.

     2. Al personale impiegato ai sensi del comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19, comma 6, ultimo periodo, del decreto del Presidente della Regione 20 gennaio 1995, n. 11.

     3. Il relativo onere, a decorrere dall'esercizio finanziario 1998, è determinato annualmente a norma dell'articolo 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.

 

     Art. 14. Modifica denominazione capitolo del bilancio regionale.

     1. A decorrere dal bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1998 nella denominazione del capitolo 14210 della rubrica servizi generali dello stato di previsione della spesa dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste sono aggiunte le seguenti parole: "spesa per l'espletamento di concorsi per l'assunzione del personale del Corpo forestale della Regione".

 

     Art. 15. Modifiche degli articoli 72 e 73 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16. [4]

Titolo III

    DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AUTOSERVIZI, LAVORI PUBBLICI, CAMERE DI

  COMMERCIO, PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE E AZIENDA AUTONOMA

DELLE TERME DI ACIREALE

 

     Art. 16. Corresponsione contributi ai sensi degli articoli 4 e seguenti della legge regionale 14 giugno 1983, n. 68.

     1. Nelle more dell'adozione della nuova disciplina degli autoservizi pubblici locali per il trasporto di persone, la Regione provvede alla corresponsione sino al 31 dicembre 1997 dei contributi di cui agli articoli 4 e seguenti della legge regionale 14 giugno 1983, n. 68, e successive modifiche ed integrazioni.

     2. Per le finalità del presente articolo è autorizzata per l'esercizio finanziario 1997, l'ulteriore spesa di lire 79.473 milioni che si iscrive al capitolo 48629.

     3. Il contributo per ciascuna azienda è proporzionalmente ridotto ove l'ammontare complessivo dei contributi spettanti ai sensi della legge regionale 14 giugno 1983, n. 68, superi il finanziamento autorizzato con il comma 2.

     4. All'onere derivante dal presente articolo si fa fronte mediante riduzione dai seguenti capitoli di spesa del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1997, degli importi a fianco di ciascuno indicati:

     capitolo 45904 (territorio) meno lire 4.000 milioni

     capitolo 55937 (agricoltura) meno lire 12.324 milioni

     capitolo 58905 (enti locali) meno lire 630 milioni

     capitolo 68597 (lavori pubblici) meno lire 22.234 milioni

     capitolo 84904 (territorio) meno lire 6.000 milioni

     capitolo 86103 (territorio) meno lire 485 milioni

     capitolo 87502 (turismo) meno lire 10.000 milioni

     capitolo 87523 (turismo) meno lire 23.800 milioni

     Totale meno lire 79.473 milioni

     5. L'autorizzazione di spesa di lire 12.324 milioni prevista nell'esercizio finanziario 1997 dall'articolo 1, comma 1, della legge regionale 15 maggio 1986, n. 24 e successive modifiche ed integrazioni (capitolo 55937), di lire 23.800 milioni prevista nell'esercizio finanziario 1997 dall'articolo 16 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 27 e successive modifiche ed integrazioni (capitolo 87523), nonché di lire 22.234 milioni prevista nell'esercizio finanziario 1997 dall'articolo 1 della legge regionale 6 luglio 1990, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni (capitolo 68597) sono poste, ai sensi del comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, a carico del fondo di cui all'articolo 1, comma 148, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, quale utilizzazione delle economie realizzate, al 31 dicembre 1996, rispettivamente a valere sulle assegnazioni statali relative alla legge 8 novembre 1986, n. 752, articolo 3 (lire 12.324 milioni) ed alla legge 16 maggio 1970, n. 281, articolo 9 (lire 46.034 milioni).

     6. Ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 è autorizzata l'utilizzazione della somma di lire 630 milioni per le finalità previste dall'articolo 19 della legge 9 maggio 1986, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni (capitolo 58909 - N.I.), e di lire 485 milioni per le finalità previste dall'articolo 24 della legge 6 maggio 1981, n. 98 e successive modifiche ed integrazioni (capitolo 86108 - N.I.), a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 148, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, quale utilizzazione delle economie realizzate, al 31 dicembre 1996, rispettivamente sulle assegnazioni statali relative al D.P.R. n. 245/85 e alla legge 29 gennaio 1992, n. 113.

     7. In relazione a quanto previsto dai commi precedenti nel bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 1997 sono introdotte le seguenti variazioni:

     (Omissis).

 

     Art. 17. Programmi di edilizia residenziale agevolata.

     1. I programmi di edilizia residenziale convenzionata-agevolata finanziati ai sensi dell'articolo 22, comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67, devono pervenire alla fase di inizio dei lavori entro il 31 dicembre 1997 [5].

 

     Art. 18. Interventi per gli edifici di Ortigia.

     1. Al fine di realizzare gli interventi urgenti per il ripristino degli immobili interessati dai recenti crolli ed alla prevenzione di ulteriori crolli in Ortigia, l'Assessore regionale per i lavori pubblici è autorizzato a concedere un finanziamento di lire 1.200 milioni in favore del Comune di Siracusa.

     2. All'onere di lire 1.200 milioni derivante dall'applicazione del comma 1, per l'esercizio finanziario 1997 si provvede mediante utilizzazione dell'accantonamento di cui al codice 1017 (Capitolo 21257) del bilancio della Regione.

 

     Art. 19. Contributi per l'Azienda autonoma delle Terme di Acireale.

     1. L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti è autorizzato a concedere all'Azienda autonoma delle Terme di Acireale la somma di lire 3.000 milioni destinata, quale intervento straordinario, al ripianamento delle perdite di bilancio dell'Azienda partecipata siciliana Acque Minerali s.r.l. con sede in Acireale ed alla ricostituzione del capitale sociale della stessa allo scopo di definire le procedure concorsuali in corso e per consentire la privatizzazione dell'Azienda stessa.

     2. All'onere di lire 3.000 milioni derivante dall'applicazione del comma 1 si provvede mediante riduzione del fondo di cui al capitolo 47704 del bilancio della Regione per l'esercizio in corso.

 

     Art. 20. Incremento del Fondo per la contrattazione triennale del personale dell'Amministrazione regionale.

     1. L'importo del fondo per la contrattazione dello stato giuridico ed economico del personale dell'Amministrazione regionale di cui all'articolo 9 della legge regionale 19 giugno 1991, n. 38, stabilito in lire 132.000 milioni per l'anno 1997 con l'articolo 7 della legge regionale 28 aprile 1997, n. 14 e successive modifiche e integrazioni, è incrementato di lire 3.649 milioni ed è destinato ai maggiori oneri derivanti dalla sottoscrizione dell'accordo integrativo di quello riguardante il rinnovo contrattuale per l'anno 1997 di cui al decreto del Presidente della Regione 2 ottobre 1997, n. 38.

     2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1 si provvede con la riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo 91010 del bilancio della Regione per l'anno 1997.

 

     Art. 21.

     1. [1]b

     2. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 1 si applicano le norme stabilite dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato purché compatibili con il sistema normativo regionale.

 

     Art. 22. Norma di salvaguardia CE.

     1. Gli interventi di cui alla presente legge si intendono subordinati al rispetto delle vigenti normative comunitarie in materia di aiuti di Stato, nonché alla definizione delle procedure di cui all'articolo 93, paragrafi 2 e 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea.

 

     Art. 23.

     1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

     2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

 

 


[1] Articolo così sostituito dall'art. 64 della L.R. 3 maggio 2001, n. 6.

[1]1a Modifica ed integra l'art. 37 della L.R. 23 maggio 1991, n. 35.

[1]1b Comma omesso in quanto impugnato, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto, dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana.

[2] Articolo omesso in quanto impugnato, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto, dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana.

[3] Integra l'art. 29, comma 1, della L.R. 23 maggio 1991, n. 32.

[2] Articolo omesso in quanto impugnato, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto, dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana.

[2] Articolo omesso in quanto impugnato, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto, dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana.

[4] Sostituisce l'art. 72, comma 1, lett. e), e l'art. 73, comma 1, lett. e), della L.R. 6 aprile 1996, n. 16.

[5] Termine prorogato al 31 dicembre 2000 dall'art. 35 della L.R. 27 aprile 1999, n. 10.

[1]1b Comma omesso in quanto impugnato, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto, dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana.