§ 4.8.23 - L.R. 12 febbraio 1973, n. 3.
Provvedimenti per interventi di urgenza nelle zone colpite dalle alluvioni del dicembre 1972 e del gennaio 1973.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.8 calamità naturali
Data:12/02/1973
Numero:3


Sommario
Art. 1.      Le provvidenze previste dalla presente legge si applicano nel territorio dei comuni colpiti dalle alluvioni del dicembre 1972 e del gennaio 1973; detti Comuni saranno determinati con decreto del [...]
Art. 2.      Entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore competente e sentita la Giunta regionale, sulla scorta della entità dei [...]
Art. 3.      La concessione dei prestiti agrari di cui all'art. 5 della L. 11 aprile 1972, n. 27, è estesa alle aziende agricole colpite dalle avversità atmosferiche verificatesi nel dicembre 1972-gennaio [...]
Art. 4.      (Omissis)
Art. 5.      Alle operazioni di credito di cui alla L.R. 11 aprile 1972, n. 27 e a quelle previste dalla presente legge si applicano le modalità contenute nell'art. 10 della L. 25 maggio 1970, n. 364.
Art. 6.      Ai coltivatori diretti (affittuari, enfiteuti, assegnatari, pastori, piccoli proprietari, coloni e mezzadri), singoli o associati, nonché ai proprietari di aziende agricole che per la normale [...]
Art. 7.      Per il ripristino dell'efficienza della viabilità rurale di uso pubblico è autorizzata la spesa di lire 3.500 milioni.
Art. 8.      Per i lavori indicati nell'articolo precedente, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore per l'agricoltura e le [...]
Art. 9.      Per le finalità indicate nell'art. 8 della L.R. 11 aprile 1972, n. 27, ivi compresi i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria dei boschi, è autorizzata la spesa di lire 3.500 milioni.
Art. 10.      Il parere tecnico sulle perizie relative ai lavori di cui al precedente art. 9 fino all'importo di lire 100 milioni è espresso, in deroga alle vigenti disposizioni, dall'Ispettorato [...]
Art. 11.      L'Ente di sviluppo agricolo è autorizzato ad assumere a carico del proprio bilancio gli oneri relativi agli interventi con i propri mezzi meccanici a favore dei coltivatori diretti e dei [...]
Art. 12.      Per sopperire alle maggiori esigenze di servizio degli ispettorati provinciali dell'agricoltura, si richiesta dell'Assessore per l'agricoltura e le foreste, l'Ente di sviluppo agricolo è tenuto [...]
Art. 13.      L'Ente di sviluppo agricolo è autorizzato ad anticipare, sulle proprie disponibilità di cassa, il pagamento delle integrazioni comunitarie sul prezzo dei prodotti, nelle more del relativo [...]
Art. 14.      Allo scopo di promuovere un immediato utilizzo della manodopera disoccupata e nel contempo favorire la ripresa dell'efficienza produttiva delle aziende agricole colpite dalle alluvioni e [...]
Art. 15.      L'Assessore regionale per l'industria ed il commercio è autorizzato a corrispondere agli istituti ed aziende di credito l'ammontare degli interessi di mora relativi alla rata - con scadenza 31 [...]
Art. 16.      L'Assessore regionale per l'industria ed il commercio è autorizzato a concedere alle imprese industriali piccole e medie danneggiate per effetto delle calamità naturali di cui alla presente [...]
Art. 17.      Il fondo previsto dall'art. 11 della L.R. 5 agosto 1957, n. 51, è incrementato di lire 800 milioni per gli scopi di cui all'art. 23 della L.R. 11 aprile 1972, n. 27. Gli istituti ed aziende di [...]
Art. 18.      A favore degli artigiani e dei piccoli commercianti che hanno subìto distruzioni o gravi danneggiamenti alle attrezzature e alle scorte a seguito delle calamità di cui alla presente legge, è [...]
Art. 19.      A favore dei pescatori singoli o associati, le cui imbarcazioni per la pesca costiera siano state distrutte o danneggiate dalle calamità di cui alla presente legge, è concesso un contributo fino [...]
Art. 20.      Per l'esecuzione di lavori urgenti nel settore delle opere pubbliche è autorizzata la spesa di lire 16.000 milioni, destinata a:
Art. 21.      All'attuazione delle opere di cui alle lett. a e b del precedente art. 20 provvedono i Comuni e le Province per le opere di rispettiva competenza con le modalità indicate negli artt. 21 e 22 [...]
Art. 22.      Gli enti proprietari di alloggi popolari provvedono, tramite gli Istituti autonomi per le case popolari competenti per territorio, alla riparazione degli alloggi danneggiati di cui alla lett. c [...]
Art. 23.      Nei Comuni di Agira, Nicosia e Troina dove le alluvioni del dicembre 1972-gennaio 1973 hanno provocato danni ad abitazioni ed edifici pubblici per cui risultano già emesse ordinanze di [...]
Art. 24.      Per l'esecuzione di lavori urgenti di riparazione agli impianti ed attrezzature sportive ed infrastrutture turistiche è autorizzata la spesa di lire 600 milioni.
Art. 25.      A favore delle famiglie rimaste senza tetto in conseguenza degli eventi calamitosi di cui alla presente legge viene erogato un sussidio di lire 600 mila da pagarsi in due annualità. Alla [...]
Art. 26.      Per il corrente esercizio finanziario il contributo previsto dalla lett. b del n. 4 dell'art. 3 della L.R. 7 febbraio 1963, n. 12, concernente l'Istituto regionale per il credito alle [...]
Art. 27.      Per le finalità di cui ai sottoelencati articoli della presente legge è autorizzata la complessiva spesa di lire 46.250 milioni da iscrivere quanto a lire 37.540 milioni nel bilancio della [...]
Art. 30.      (Omissis)
Art. 31.      Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano nei Comuni contemplati dalla predetta L.R. 5 aprile 1972, n. 22.
Art. 32.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.


§ 4.8.23 - L.R. 12 febbraio 1973, n. 3.

Provvedimenti per interventi di urgenza nelle zone colpite dalle alluvioni del dicembre 1972 e del gennaio 1973.

(G.U.R. 15 febbraio 1973, n. 8).

 

Art. 1.

     Le provvidenze previste dalla presente legge si applicano nel territorio dei comuni colpiti dalle alluvioni del dicembre 1972 e del gennaio 1973; detti Comuni saranno determinati con decreto del Presidente della Regione, sentita la Giunta regionale, da emanarsi entro dieci giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 2.

     Entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore competente e sentita la Giunta regionale, sulla scorta della entità dei danni verificatisi nelle diverse località, ripartisce con decreto tra i Comuni indicati nel precedente art. 1 le somme previste nell'art. 27 per le finalità di cui agli artt. 19, 20 lett. a, 24 e 25; ripartisce, altresì, tra le province le somme di cui all'art. 20 lett. b.

     Entro i successivi venti giorni i consigli comunali e provinciali interessati deliberano il programma di utilizzazione delle somme loro attribuite.

 

 

TITOLO I

AGRICOLTURA

 

     Art. 3.

     La concessione dei prestiti agrari di cui all'art. 5 della L. 11 aprile 1972, n. 27, è estesa alle aziende agricole colpite dalle avversità atmosferiche verificatesi nel dicembre 1972-gennaio 1973.

     Per la concessione di tali provvidenze, si prescinde dalla dichiarazione ministeriale dei caratteri di eccezionalità prevista dall'art. 2 della L. 25 maggio 1970, n. 364.

     A modifica di quanto previsto dalla vigente legislazione, per i prestiti di cui al presente articolo, è concesso un preammortamento fino a un anno, restando a carico dei beneficiari la sola quota di interessi dagli stessi dovuta.

     Le aziende che fruiscono di analoghe provvidenze derivanti da leggi dello Stato per gli eventi di cui all'art. 1, sono escluse dai benefici previsti dal presente articolo.

 

     Art. 4.

     (Omissis) [1].

 

     Art. 5.

     Alle operazioni di credito di cui alla L.R. 11 aprile 1972, n. 27 e a quelle previste dalla presente legge si applicano le modalità contenute nell'art. 10 della L. 25 maggio 1970, n. 364.

     L'art. 6 della citata L.R. 11 aprile 1972, n. 27, è abrogato.

 

     Art. 6.

     Ai coltivatori diretti (affittuari, enfiteuti, assegnatari, pastori, piccoli proprietari, coloni e mezzadri), singoli o associati, nonché ai proprietari di aziende agricole che per la normale coltivazione e per l'allevamento ed il governo del bestiame richiedono complessivamente non più di duemila giornate lavorative annue, è concessa una sovvenzione fino all'ammontare di lire 500 mila, per risarcimento dei danni compresi quelli per il prodotto perduto.

     Alla concessione, liquidazione e pagamento della sovvenzione, da effettuarsi contestualmente, e con le modalità di cui all'art. 27 della L.R. 31 marzo 1972, n. 19, provvede l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, sulla base dell'accertamento dei danni, entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda da parte degli interessati.

     Nel caso delle domande già presentate, tale termine decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     Il termine utile per la presentazione delle domande da parte degli interessati scade in ogni caso il 30 giugno 1973.

     Nel caso di concessione, per gli stessi fini, di provvidenze derivanti da leggi regionali o statali, l'importo della sovvenzione di cui al presente articolo sarà dedotto dall'ammontare delle provvidenze con versamento nel bilancio regionale [2].

 

     Art. 7.

     Per il ripristino dell'efficienza della viabilità rurale di uso pubblico è autorizzata la spesa di lire 3.500 milioni.

     Alla progettazione ed esecuzione delle opere si provvede mediante concessione all'Ente di sviluppo agricolo, alle Amministrazioni provinciali, ai Comuni, ai Consorzi di bonifica e di bonifica montana.

 

     Art. 8.

     Per i lavori indicati nell'articolo precedente, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore per l'agricoltura e le foreste, sentita la Giunta regionale, approva con decreto il programma delle opere ed i relativi importi.

     Entro i quaranta giorni successivi gli enti interessati redigono i progetti esecutivi.

     Per i progetti d'importo inferiore a lire 100 milioni, in deroga alle vigenti disposizioni, il parere tecnico è espresso da singoli membri tecnici appartenenti al comitato tecnico amministrativo previsto dalla L.R. 8 marzo 1971, n. 5, all'uopo incaricati dall'Assessore per l'agricoltura e le foreste.

     Entro quaranta giorni dalla data in cui è stato reso il parere tecnico prescritto, l'Assessore per l'agricoltura e le foreste emana il provvedimento di approvazione tecnica ed amministrativa, nonché di concessione agli enti interessati.

 

     Art. 9.

     Per le finalità indicate nell'art. 8 della L.R. 11 aprile 1972, n. 27, ivi compresi i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria dei boschi, è autorizzata la spesa di lire 3.500 milioni.

 

     Art. 10.

     Il parere tecnico sulle perizie relative ai lavori di cui al precedente art. 9 fino all'importo di lire 100 milioni è espresso, in deroga alle vigenti disposizioni, dall'Ispettorato ripartimentale delle foreste, competente per territorio.

     I lavori di rimboschimento e di manutenzione ordinaria e straordinaria fino all'importo di lire 100 milioni sono eseguiti in economia diretta.

     Per le opere costruttive connesse ai rimboschimenti d'importo sino a 30 milioni può procedersi all'esecuzione mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell'art. 67 del regolamento sulla direzione, contabilità e collaudo dei lavori pubblici, approvato con R.D. 25 maggio 1895, n. 350.

 

     Art. 11.

     L'Ente di sviluppo agricolo è autorizzato ad assumere a carico del proprio bilancio gli oneri relativi agli interventi con i propri mezzi meccanici a favore dei coltivatori diretti e dei proprietari di piccole aziende per il ripristino della viabilità poderale e delle strutture aziendali danneggiate dalle alluvioni del dicembre 1972-gennaio 1973.

 

     Art. 12.

     Per sopperire alle maggiori esigenze di servizio degli ispettorati provinciali dell'agricoltura, si richiesta dell'Assessore per l'agricoltura e le foreste, l'Ente di sviluppo agricolo è tenuto a distaccare proprio personale presso gli ispettorati stessi.

     Le spese per le competenze principali ed accessorie, compreso il trattamento di missione eventualmente spettante, rimangono a carico dell'Ente di sviluppo agricolo.

 

     Art. 13.

     L'Ente di sviluppo agricolo è autorizzato ad anticipare, sulle proprie disponibilità di cassa, il pagamento delle integrazioni comunitarie sul prezzo dei prodotti, nelle more del relativo accreditamento da parte dello Stato.

 

     Art. 14.

     Allo scopo di promuovere un immediato utilizzo della manodopera disoccupata e nel contempo favorire la ripresa dell'efficienza produttiva delle aziende agricole colpite dalle alluvioni e ricadenti nel territorio dei Comuni di cui all'art. 1 della presente legge, l'Assessore per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a concedere contributi, nella misura massima del 50%, per le spese di manodopera assunta nel periodo fino al 30 settembre 1973 [3] ed inerente ai lavori di carattere straordinario per la riparazione dei danni e per la manutenzione straordinaria.

     La concessione del contributo è subordinata alle seguenti condizioni:

     a) autorizzazione preventiva da parte degli ispettorati provinciali dell'agricoltura, sulla base delle istanze presentate dalle aziende;

     b) assunzione della manodopera tramite le commissioni comunali di collocamento;

     c) corresponsione dei salari previsti dai vigenti contratti collettivi.

     Alla liquidazione del contributo provvedono gli ispettorati provinciali dell'agricoltura cui saranno accreditate le somme, sulla scorta della documentazione prodotta dagli interessati in base alle vigenti disposizioni di legge sul collocamento, attestante anche il rispetto delle prescrizioni stabilite nelle precedenti lett. b e c.

     Le domande, laddove si tratti della esecuzione di opere interessanti più aziende, possono essere presentate da conduttori associati o collettivamente da più conduttori.

 

 

TITOLO II

INDUSTRIA E COMMERCIO

 

     Art. 15.

     L'Assessore regionale per l'industria ed il commercio è autorizzato a corrispondere agli istituti ed aziende di credito l'ammontare degli interessi di mora relativi alla rata - con scadenza 31 dicembre 1972 o primo gennaio 1973 il cui pagamento sia stato prorogato - dei mutui concessi in base a leggi agevolative nazionali o regionali, alle imprese industriali e commerciali piccole e medie, nonché agli artigiani che abbiano contratto mutui e prestiti, operanti nelle zone danneggiate per effetto delle calamità naturali e delle eccezionali avversità atmosferiche, verificatesi in Sicilia nei mesi di dicembre 1972 e gennaio 1973.

     Per le aziende industriali e commerciali che abbiano già provveduto al pagamento della anzidetta rata il beneficio sarà accordato mediante una decurtazione della rata successiva con scadenza 30 giugno 1973 o 1° luglio 1973, di una somma corrispondente agli interessi di mora che avrebbero fatto carico all'Amministrazione regionale ove si fosse applicata la moratoria di cui al primo comma.

     Le somme di competenza per interessi di mora o per contributi di rata saranno direttamente corrisposte dall'Amministrazione regionale agli Istituti finanziari, nella misura che sarà dagli stessi comunicata, entro e non oltre il 30 giugno 1973 o il 1° luglio 1973.

 

     Art. 16.

     L'Assessore regionale per l'industria ed il commercio è autorizzato a concedere alle imprese industriali piccole e medie danneggiate per effetto delle calamità naturali di cui alla presente legge, un contributo per la ricostruzione e la riattivazione delle aziende e per la ricostituzione delle scorte di esercizio distrutte.

     Il contributo è determinato nella misura del 20% dell'ammontare complessivo dell'importo del danno accertato e viene erogato con le modalità previste dalla L. 13 febbraio 1952, n. 50, al netto delle somme eventualmente ricevute allo stesso titolo dalle imprese beneficiarie in virtù di norme statali.

 

     Art. 17.

     Il fondo previsto dall'art. 11 della L.R. 5 agosto 1957, n. 51, è incrementato di lire 800 milioni per gli scopi di cui all'art. 23 della L.R. 11 aprile 1972, n. 27. Gli istituti ed aziende di credito mutuanti soddisferanno in via prioritaria le richieste avanzate dalle imprese le cui attrezzature siano state danneggiate dalle calamità e dalle alluvioni di cui alla presente legge.

     A tal fine, le imprese interessate, entro 30 giorni dalla data della entrata in vigore della presente legge, ad integrazione della documentazione prescritta, devono presentare agli istituti mutuanti una dichiarazione del sindaco del Comune competente per territorio, dalla quale risulti che l'azienda è stata distrutta o gravemente danneggiata dalle calamità naturali e dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi in Sicilia nei mesi di dicembre 1972 e gennaio 1973.

 

     Art. 18.

     A favore degli artigiani e dei piccoli commercianti che hanno subìto distruzioni o gravi danneggiamenti alle attrezzature e alle scorte a seguito delle calamità di cui alla presente legge, è concesso un contributo non superiore al 50% del valore delle scorte e comunque non superiore a lire 400 mila; tale contributo sarà decurtato delle somme eventualmente ricevute allo stesso titolo dai beneficiari in virtù di norme statali.

     L'erogazione del contributo ha luogo a mezzo della Camera di commercio, industria, agricoltura ed artigianato competente per territorio, su domanda degli interessati da presentarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

     Alla domanda deve essere allegato un certificato del sindaco del Comune nel quale è ubicata l'azienda artigiana o commerciale, comprovante che l'azienda stessa ha subìto gravi perdite alle attrezzature ed alle scorte.

     I fondi occorrenti sono accreditati dall'Assessore regionale per l'industria ed il commercio ai presidenti delle Camere di commercio competenti per territorio.

 

     Art. 19.

     A favore dei pescatori singoli o associati, le cui imbarcazioni per la pesca costiera siano state distrutte o danneggiate dalle calamità di cui alla presente legge, è concesso un contributo fino al 70 per cento dei danni subìti e comunque per un importo non superiore a lire 300 mila.

     Le suddette provvidenze sono estese anche alle attrezzature utilizzate per la pesca.

     All'erogazione dei contributi a favore dei singoli beneficiari provvede il Comune competente al quale verranno accreditate con decreto dell'Assessore regionale per l'industria ed il commercio le relative somme.

     La domanda per la erogazione del contributo è rivolta al Sindaco e va corredata dalla certificazione dei danni rilasciata dalla Capitaneria di porto.

 

 

TITOLO III

OPERE PUBBLICHE

 

     Art. 20.

     Per l'esecuzione di lavori urgenti nel settore delle opere pubbliche è autorizzata la spesa di lire 16.000 milioni, destinata a:

     a) lavori urgenti di consolidamento, di riparazione, sistemazione e miglioramento anche a carattere definitivo di strade esterne ed interne, acquedotti, fognature, servizi del sottosuolo, opere igieniche, impianti di illuminazione, edifici pubblici e di culto, scuole, ospedali, nonché per la costruzione di canali di gronda a difesa di abitati;

     b) lavori urgenti di riparazione, sistemazione e miglioramento di strade provinciali;

     c) lavori urgenti di riparazione di alloggi popolari danneggiati.

 

     Art. 21.

     All'attuazione delle opere di cui alle lett. a e b del precedente art. 20 provvedono i Comuni e le Province per le opere di rispettiva competenza con le modalità indicate negli artt. 21 e 22 della L.R. 31 marzo 1972, n. 19.

     Il decreto di finanziamento previsto dal sesto comma dell'art. 21 della citata L.R. 31 marzo 1972, n. 19, viene emesso entro 30 giorni dalla ricezione dei progetti debitamente approvati.

 

     Art. 22.

     Gli enti proprietari di alloggi popolari provvedono, tramite gli Istituti autonomi per le case popolari competenti per territorio, alla riparazione degli alloggi danneggiati di cui alla lett. c del precedente art. 20 con la procedura di somma urgenza prevista dall'art. 70 del regolamento per la direzione, la contabilità ed il collaudo dei lavori pubblici approvato con R.D. 25 maggio 1895, n. 350.

     L'Assessore regionale per i lavori pubblici autorizza la esecuzione dei lavori con la procedura di cui al comma precedente entro il limite di lire 20 milioni.

     Per il rimborso delle spese di progettazione, direzione ed amministrazione si applica l'art. 11 della L.R. 25 luglio 1969, n. 23.

 

     Art. 23.

     Nei Comuni di Agira, Nicosia e Troina dove le alluvioni del dicembre 1972-gennaio 1973 hanno provocato danni ad abitazioni ed edifici pubblici per cui risultano già emesse ordinanze di demolizione, la edificazione, limitatamente a nuovi edifici da realizzare a carico totale o parziale dello Stato o della Regione, avverrà in zone prescelte dall'ufficio del Genio civile sulla base di indagini geologiche [4].

     Gli interventi di cui al primo comma dovranno formare oggetto di un piano di utilizzazione urbanistica redatto dal Comune in base al D.M. 2 aprile 1968, n. 3519, con il limite di densità fondiaria fino a metri cubi 3 per metro quadrato.

     Il piano di utilizzazione urbanistica sarà adottato dal consiglio comunale e costituirà variante agli strumenti urbanistici vigenti.

     L'approvazione del piano equivale a dichiarazione di pubblica utilità ed urgenza delle opere da eseguire.

     Per le espropriazioni delle aree comprese nelle zone di cui al presente articolo si applicano le disposizioni previste dalla L. 22 ottobre 1971, n. 865.

 

     Art. 24.

     Per l'esecuzione di lavori urgenti di riparazione agli impianti ed attrezzature sportive ed infrastrutture turistiche è autorizzata la spesa di lire 600 milioni.

     All'attuazione delle suddette opere si provvede con le modalità previste dall'art. 21 della presente legge.

 

 

TITOLO IV

PROVVIDENZE VARIE

 

     Art. 25.

     A favore delle famiglie rimaste senza tetto in conseguenza degli eventi calamitosi di cui alla presente legge viene erogato un sussidio di lire 600 mila da pagarsi in due annualità. Alla erogazione dei sussidi a favore dei singoli beneficiari provvede il Comune al quale verranno accreditate, con decreto dell'Assessore regionale per gli enti locali, le relative somme.

 

     Art. 26.

     Per il corrente esercizio finanziario il contributo previsto dalla lett. b del n. 4 dell'art. 3 della L.R. 7 febbraio 1963, n. 12, concernente l'Istituto regionale per il credito alle cooperative, è aumentato di lire 200 milioni.

 

 

TITOLO V

AUTORIZZAZIONE DI SPESA

 

     Art. 27.

     Per le finalità di cui ai sottoelencati articoli della presente legge è autorizzata la complessiva spesa di lire 46.250 milioni da iscrivere quanto a lire 37.540 milioni nel bilancio della Regione per l'anno finanziario in corso e successivi, e quanto a lire 8.710 milioni nel bilancio del fondo di solidarietà nazionale per l'anno finanziario 1973 giusta la ripartizione per ciascuno degli articoli stessi risultante dalla seguente tabella:

     (Omissis) [5].

 

     Artt. 28. - 29.

     (Omissis) [6].

 

 

TITOLO VI

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 5 APRILE 1972, N. 22

 

     Art. 30.

     (Omissis) [7].

 

     Art. 31.

     Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano nei Comuni contemplati dalla predetta L.R. 5 aprile 1972, n. 22.

 

     Art. 32.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

 

 


[1] Articolo abrogato dall'art. 3 L.R. 18 luglio 1974, n. 22.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 1 L.R. 26 maggio 1973, n. 22.

[3] Termine ulteriormente prorogato dall'art. 7 L.R. 15 dicembre 1973, n. 47.

[4] Norma estesa al Comune di Regalbuto dall'art. 8 L.R. 15 dicembre 1973, n. 47.

[5] Si omette la tabella.

[6] Norme finanziarie.

[7] Sostituisce art. 6 L.R. 5 aprile 1972, n. 22.