§ 3.19.65 – L.R. 21 settembre 2005, n. 11.
Riordino della disciplina dell'attività di garanzia collettiva dei fidi.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.19 aiuti straordinari e fondo di solidarietà
Data:21/09/2005
Numero:11


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Beneficiari.
Art. 3.  Integrazione regionale fondi rischi.
Art. 3 bis.  Promozione dei confidi
Art. 4.  Fondo di garanzia.
Art. 5.  Statuti consorzi fidi.
Art. 6.  Regimi di aiuto esenti.
Art. 7.  Esclusioni.
Art. 8.  Oggetto e forma degli aiuti.
Art. 9.  Condizioni di ammissibilità.
Art. 10.  Spese ammissibili.
Art. 11.  Aiuti sotto forma di contributi in conto interessi.
Art. 12.  Intensità e valore dell'aiuto.
Art. 12 bis.  Contenimento dei costi di accesso al credito.
Art. 13.  Cumulabilità.
Art. 14.  Controlli.
Art. 15.  Agevolazioni alle imprese.
Art. 16.  Regimi di aiuto per le imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.
Art. 17.  Regimi di aiuto per le imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca.
Art. 18.  Aiuti de minimis alle imprese attive nei settori dell’agricoltura e della pesca.
Art. 18 bis.  Proroga della scadenza dei termini delle esposizioni agrarie e sistema delle garanzie tramite confidi
Art. 19.  Disposizioni attuative.
Art. 20.  Convenzioni.
Art. 21.  Contributi per i confidi che procedono alle fusioni.
Art. 21 bis.  Misure per favorire i processi di fusione dei confidi
Art. 22.  Norma finanziaria.
Art. 23.  Abrogazione di norme.
Art. 24.  Disposizioni transitorie.
Art. 25.      1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.


§ 3.19.65 – L.R. 21 settembre 2005, n. 11.

Riordino della disciplina dell'attività di garanzia collettiva dei fidi.

(G.U.R. 23 settembre 2005, n. 40).

 

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1. Finalità.

     1. Al fine di agevolare l'accesso al credito e di potenziare il sistema delle garanzie prestate alle microimprese, piccole e medie imprese, come definite dalla normativa comunitaria, la Regione favorisce l'incremento patrimoniale dei fondi rischi e di garanzia e il processo di concentrazione dei confidi aventi sede o operanti in Sicilia, in linea con gli obiettivi previsti dal nuovo accordo di Basilea 2 e con quanto stabilito dalla normativa nazionale in materia di credito, in particolare dall'articolo 13 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, come convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, cui si rinvia per quanto non diversamente disposto dalla presente legge.

 

     Art. 2. Beneficiari.

     1. Ai sensi della presente legge i confidi sono costituiti da microimprese, da piccole e medie imprese industriali, artigiane, commerciali, turistiche, di servizi, agricole e da quelle attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e dei prodotti della pesca, da cooperative.

     2. Le agevolazioni di cui alla presente legge si applicano alle imprese di cui al comma 1, a prescindere dalla natura giuridica rivestita, che abbiano sede o un'unità operativa nel territorio regionale, compresi i liberi professionisti [1].

 

     Art. 3. Integrazione regionale fondi rischi.

     1. L’Assessorato regionale del bilancio e delle finanze è autorizzato ad integrare i fondi rischi costituiti presso i confidi per la prestazione alle imprese delle garanzie di cui alla presente legge, volte a favorire il finanziamento delle banche e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario, in misura pari ai nuovi apporti forniti dalle imprese consorziate e, comunque, nel limite massimo di 100 migliaia di euro per ogni impresa e di 6.000 migliaia di euro per ciascun confidi [2].

     1 bis. I confidi sono tenuti, qualora restituiscano, in tutto o in parte, alle imprese gli apporti versati dalle medesime ai fondi rischi di cui al comma 1, a restituire la corrispondente quota conferita dall’amministrazione regionale a titolo di integrazione, maggiorata degli interessi maturati decurtati dalle eventuali perdite pro-quota attraverso appositi versamenti in entrata del bilancio della Regione. Tali somme sono destinate alle finalità di cui al comma 1 ed affluiscono in un fondo a destinazione vincolata appositamente istituito nel bilancio della Regione, rubrica Dipartimento finanze e credito. Con decreto del Ragioniere generale, su richiesta del Dirigente generale del Dipartimento finanze e credito, in relazione ai versamenti accertati si provvede all’iscrizione in bilancio sul predetto fondo. Nel caso di mancato versamento ditali somme, la Regione non potrà erogare ulteriori somme a titolo di integrazione al confidi inadempiente [3].

     1 ter. Le somme afferenti al fondo rischi dei confidi costituito dagli apporti versati dalle imprese e dalle corrispondenti integrazioni regionali, di cui al comma 1, fermi restando i vincoli di destinazione dello stesso fondo, possono concorrere alla formazione del patrimonio di vigilanza ai fini della trasformazione in intermediari vigilati iscritti all’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 e successive modifiche ed integrazioni (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), se conformi alle istruzioni di vigilanza di Banca d’Italia [4].

     2. In caso di operazioni di fusione effettuate entro il 31 dicembre 2006, riguardanti in tutto o in parte confidi esistenti al 31 dicembre 2004, l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze può corrispondere un'integrazione una tantum al fondo rischi fino ad un massimo del 15 per cento calcolato sulla differenza tra l'importo del fondo rischi risultante dalla fusione e l'importo del minore tra i fondi rischi iniziali. Nei nuovi fondi rischi risultanti dalla fusione confluiscono gli apporti finanziari derivanti dall'integrazione regionale e da altri enti pubblici, restando inalterati i vincoli di destinazione eventualmente sussistenti.

     3. Le garanzie sono prestate dai confidi nei seguenti limiti, fermo restando che, anche in presenza di intervento concomitante dei confidi di I e II grado, la garanzia complessiva non può superare l'80 per cento dell'operazione assistita:

     a) fino a 500.000 euro dai confidi in possesso dei parametri di cui al comma 5;

     b) per la parte eccedente i 500.000 euro e fino a 1.500.000 euro dai confidi in possesso, nell'esercizio precedente, di uno dei seguenti requisiti:

     1) attività finanziaria minima pari a 51.000.000 euro;

     2) patrimonio netto, comprensivo degli eventuali fondi rischi indisponibili, pari almeno a 2.600.000 euro.

     4. Qualora i confidi intendano concedere garanzie oltre l'importo massimo assistito da agevolazioni regionali provvedono, per la parte eccedente, mediante separati fondi rischi costituiti senza il concorso regionale.

     5. L’integrazione regionale può avvenire esclusivamente per i fondi rischi costituiti presso i confidi che abbiano ottenuto il riconoscimento regionale degli statuti e che siano in possesso, al 31 dicembre degli anni sotto indicati, anche a seguito di accorpamenti, di almeno cinque dei seguenti parametri:

 

Anni

2005

2006

2007

Attività finanziaria minima

5 milioni di euro

10 milioni di euro

10 milioni di euro

Patrimonio netto, comprensivo degli eventuali fondi rischi indisponibili

250.000 euro

250.000 euro

250.000 euro

Rapporto medio di utilizzo del fondo rischi rispetto alle garanzie in essere, in un periodo di tempo determinato dall’Assessorato regionale del bilancio e delle finanze

3 per cento

2,5 per cento

2,5 per cento

Garanzie rilasciate su finanziamenti a medio e lungo termine sul totale

10 per cento

15 per cento

15 per cento

Ambito operativo

Provinciale

Interprovinciale

Interprovinciale

Composizione dei consorzi

Settoriale

Intersettoriale

Intersettoriale [5]

 

5 bis. A partire dall’anno 2008 l’integrazione regionale può avvenire esclusivamente per i fondi rischi costituiti presso i confidi che abbiano ottenuto il riconoscimento regionale degli statuti e che siano in possesso, al 31 dicembre degli anni sotto indicati, anche a seguito di accorpamenti, di almeno tre dei seguenti parametri e nel rispetto della normativa nazionale in materia di credito, in particolare di quanto stabilito dall’articolo 13 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, come convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e successive modifiche ed integrazioni:

 

Anni

2008

2009

2010 e seguenti

1) Attività finanziaria minima

10 milioni di euro

10 milioni di euro

10 milioni di euro

2) Patrimonio netto, comprensivo degli eventuali fondi rischi indisponibili

250.000 euro

250.000 euro

250.000 euro

3) Rapporto medio di utilizzo del fondo rischi rispetto alle garanzie in essere, in un periodo di tempo determinato dall’Assessorato regionale del bilancio e delle finanze

2,5 per cento

2 per cento

1,5 per cento

4) Garanzie rilasciate su finanziamenti a medio e lungo termine sul totale

20 per cento

 25 per cento

30 per cento [6]

 

5 ter. I confidi devono, altresì, totalizzare almeno 8 punti risultanti dalla somma dei punteggi riportati a lato di ogni indicatore. Tale limite è innalzato di 4 punti per ciascun anno successivo fino ad un massimo di 24.

 

Indicatori dinamici relativi all’esercizio precedente

Indicatore

Punti

Indicatore

Punti

Indicatore

Punti

Indicatore

Punti

Numero dipendenti confidi

>6

4

6-5

3

4-3

2

2-1

1

Numero operazioni garantite

>400

4

400-201

3

200-101

2

100-50

1

Numero di imprese associate

>=500

4

499-201

3

200-100

2

99-50

1

Anni di operatività

>15

4

14-10

3

9-5

2

<5

1

Importo garanzie controgarantite/ importo garanzie concesse

>50%

4

>30%

3

>20%

2

>=5%

1

Percentuale garanzie concesse su affidamenti medi/ lungo termine

>=50%

4

>=45%

3

>40%

2

>=35%

1

Ammontare garanzie concesse m euro

>=20

4

>=15

3

>=12,5

2

>=10

1

% di escussione del fondo rischi rispetto alle garanzie in essere all’ultimo esercizio finanziario

0

4

<=1%

3

<=1,2%

2

<=1,4%

1

 

 

Si

 

 

 

No

 

 

Iscrizione ex art. 107 T.U.B.

 

10

 

 

 

0

 

 

Ambito operativo interprovinciale

 

2

 

 

 

0

 

 

Intersettorialità operativo [7]

 

2

 

 

 

0

 

 

 

     5 quater. La quota di garanzia del Confidi sostenuta dall’intervento pubblico non può essere gravata da garanzie reali [8].

     6. I confidi assicurano, in sede di bilancio annuale, che nella gestione del fondo rischi l'impiego delle risorse regionali sia sempre determinabile.

     7. La durata della garanzia è pari alla durata del finanziamento, con un massimo di 15 anni.

     8. Sulla quota di garanzia imputabile all'apporto regionale ai fondi rischi, nessun corrispettivo può essere richiesto dai confidi.

     9. Nel caso in cui ai confidi si associno imprese aventi sede fuori dalla Sicilia o che non abbiano una unità operativa nel territorio regionale sono costituiti separati fondi rischi senza l'apporto dell'integrazione regionale.

     10. Per i consorzi di secondo grado l'integrazione regionale non può concernere somme già oggetto di integrazione presso i consorzi fidi di primo grado.

     11. Il fondo rischi di ciascun confidi costituisce un unicum a prescindere dai diversi interventi che contribuiscono alla sua formazione per cui all'atto dell'utilizzazione per la copertura di insolvenze la perdita è attribuita al fondo stesso.

 

     Art. 3 bis. Promozione dei confidi [9]

     1. Al fine di promuovere lo sviluppo dei consorzi fidi e di agevolarne la trasformazione in intermediari vigilati iscritti all’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 e successive modifiche ed integrazioni (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) l’Assessorato regionale del bilancio e delle finanze è autorizzato a concedere ai consorzi riconosciuti ai sensi della presente legge contributi finalizzati all’integrazione dei fondi rischi, nella misura massima del de minimis ai sensi del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea serie L379 del 28 dicembre 2006.

     2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi ai consorzi che, ai sensi del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 9 novembre 2007 e successive modifiche ed integrazioni, sono tenuti a chiedere l’iscrizione nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo n. 385/1993 e successive modifiche ed integrazioni.

     3. Ai fini del presente articolo è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro nel triennio 2009-2011. Gli oneri finanziari gravano sulle risorse del P.O. - FESR 2007-2013, obiettivo specifico 5.1, linea d’intervento 5.1.3.6.

 

     Art. 4. Fondo di garanzia. [10]

     [1. Presso l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze, dipartimento finanze e credito, è istituito un fondo regionale per la concessione di controgaranzie ai confidi. La controgaranzia è concessa alle imprese per il tramite dei confidi e ai confidi di primo e secondo grado a fronte di garanzie dirette prestate dai confidi [11].

     2. La gestione del fondo è affidata, nel rispetto della normativa comunitaria, a società o enti in possesso dei necessari requisiti tecnici e organizzativi. Alla gestione del fondo sovrintende un comitato, nominato dal Presidente della Regione, che provvede sulla base dei criteri indicati dalla Giunta regionale e proposti dall'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, a impartire le direttive necessarie in ordine alla priorità degli interventi e all'eventuale ripartizione del fondo fra i diversi settori di attività economica. Il comitato è composto dal dirigente generale, o da un dirigente dallo stesso designato, dei dipartimenti regionali industria, cooperazione, pesca, interventi strutturali, bilancio e tesoro, finanze e credito e da un rappresentante della società affidataria che cura il servizio di segreteria del fondo. Il comitato è integrato da tre rappresentanti dei confidi designati dalle associazioni regionali di categoria ed opera anche in assenza di tale designazione.

     3. La controgaranzia è deliberata dal dipartimento regionale finanze e credito ed è concessa in misura non superiore al 90 per cento dell'importo garantito dai confidi [12].

     4. Le operazioni di garanzia effettuate dal dipartimento regionale finanze e credito operano nei limiti delle risorse finanziarie attribuite al fondo [13].

     5. Il comitato, su direttiva dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, può deliberare la partecipazione, mediante l'apporto di quote del fondo di garanzia regionale, alla società di gestione del fondo di garanzia nazionale di cui al comma 25 dell'articolo 13 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, come convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.]

 

     Art. 5. Statuti consorzi fidi.

     1. Gli statuti dei confidi in possesso dei parametri di cui al precedente articolo 3 ai fini dell'ammissione ai benefici di cui alla presente legge devono espressamente prevedere [14]:

     a) la quota minima, a carico della singola impresa consorziata, di partecipazione al fondo consortile o al capitale sociale [15];

     b) nel caso di adesione a confidi di secondo grado, la percentuale di ripartizione massima del rischio tra il consorzio di primo grado, il consorzio di secondo grado e l'istituto di credito finanziatore;

     c) la partecipazione in seno agli organi di controllo di un rappresentante dell'Amministrazione regionale nominato dal dirigente generale del dipartimento finanze e credito;

     d) la sottoposizione a verifica, da parte dell'Amministrazione regionale, della sussistenza dei requisiti di cui al presente comma nel caso di modifiche dello statuto del consorzio;

     e) la devoluzione, in caso di scioglimento o di cessazione del consorzio, di quanto residuo dell'integrazione regionale dalla liquidazione del fondo rischi, al fondo di garanzia regionale;

     f) l'obbligo di fare affluire integralmente ai fondi rischi gli interessi maturati sui fondi stessi, relativamente all'apporto regionale.

     2. Ai fini del riconoscimento, il confidi trasmette all'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze lo statuto contenente i requisiti di cui al comma 1. L'Assessorato emette il provvedimento entro i successivi novanta giorni, decorsi i quali il riconoscimento si intende reso. Il difetto dei requisiti può essere accertato successivamente, anche con verifiche a campione.

     3. I confidi esistenti alla data di pubblicazione della presente legge continuano ad operare sulla base degli statuti approvati dall'Amministrazione regionale, a condizione che la comunicazione dell'adeguamento degli statuti, ai sensi del comma 2, venga presentata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

Titolo II

AIUTI ALL'INVESTIMENTO A FAVORE DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE,

ESCLUSE QUELLE OPERANTI NEL SETTORE DELLA PRODUZIONE, TRASFORMAZIONE,

COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI E DELLA PESCA

 

     Art. 6. Regimi di aiuto esenti.

     1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agevolazioni sotto forma di garanzia e di contributi in conto interessi, per le categorie di aiuti previsti e nel rispetto delle condizioni di cui al Regolamento CE n. 70 del 2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 in Gazzetta Ufficiale della Comunità europea L 10 del 13 gennaio 2001 e di cui al Regolamento CE n. 364/2004 della Commissione del 25 febbraio 2004, recante modifica del Regolamento CE n. 70 del 2001 per quanto concerne l'estensione del suo campo di applicazione agli aiuti alla ricerca e sviluppo in Gazzetta Ufficiale della Comunità europea L 63 del 28 febbraio 2004. E' fatto salvo in ogni caso quanto previsto dalla Comunicazione della Commissione europea dell'11 marzo 2000 sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti concessi sotto forma di garanzia 2000/C 71/07.

     2. Beneficiarie degli aiuti sono le micro, piccole e medie imprese operanti nel settore industriale, commerciale, artigianale, del turismo e dei servizi che aderiscano a confidi.

 

     Art. 7. Esclusioni.

     1. Gli aiuti di cui al presente Titolo non possono essere concessi:

     a) a favore di imprese in difficoltà, né a favore della ristrutturazione finanziaria di imprese in difficoltà, come definite dagli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà;

     b) per programmi di investimento con spese ammissibili superiori a 2,5 milioni di euro o che prevedano aiuti di importo superiore a 400.000 euro;

     c) per investimenti di sostituzione.

 

     Art. 8. Oggetto e forma degli aiuti.

     1. Gli aiuti sono concessi per investimenti iniziali, per consulenze, altri servizi e attività previsti e nel rispetto delle condizioni di cui al Regolamento CE n. 70 del 2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 in Gazzetta Ufficiale della Comunità europea L 10 del 13 gennaio 2001 e per gli aiuti alla ricerca e sviluppo previsti dal Regolamento CE n. 364 del 2004 della Commissione del 25 febbraio 2004, recante modifica del Regolamento CE n. 70/2001 per quanto concerne l'estensione del suo campo di applicazione agli aiuti alla ricerca e sviluppo in Gazzetta Ufficiale della Comunità europea L 63 del 28 febbraio 2004.

     2. Gli aiuti possono essere concessi con le seguenti modalità, attivabili anche disgiuntamente:

     a) riduzione del costo a carico delle piccole e medie imprese delle garanzie prestate dai confidi, attraverso i fondi rischi, a fronte dei finanziamenti ottenuti dalle stesse piccole e medie imprese;

     b) riduzione del costo degli interessi gravante sulle piccole e medie imprese a fronte dei finanziamenti dalle stesse ottenuti e garantiti dai confidi, ivi comprese le operazioni di leasing;

     c) rilascio di controgaranzie a fronte delle garanzie di cui alla lettera a) da parte del fondo di garanzia regionale.

 

     Art. 9. Condizioni di ammissibilità.

     1. Per l'ammissibilità agli aiuti disposti dal presente regime, devono essere soddisfatte, in particolare, le seguenti condizioni:

     a) partecipazione dell'impresa beneficiaria alla copertura finanziaria del programma di investimento con un apporto di risorse, esenti da qualsiasi aiuto, in misura pari almeno al 25 per cento;

     b) mantenimento dell'investimento agevolato nel territorio della Regione e della destinazione funzionale dei beni oggetto del programma di investimento agevolato per un periodo minimo di cinque anni dalla data di ultimazione del programma stesso;

     c) presentazione della domanda di aiuto prima dell'inizio dell'esecuzione del programma di investimento;

     d) classificazione delle spese da agevolare tra le immobilizzazioni di bilancio ed acquisto dei relativi beni presso terzi alle condizioni di mercato ed allo stato di nuovo di fabbrica.

 

     Art. 10. Spese ammissibili.

     1. Sono ammissibili alle agevolazioni le spese previste dal Regolamento CE n. 70 del 2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 in Gazzetta Ufficiale della Comunità europea L 10 del 13 gennaio 2001 e, per gli aiuti alla ricerca e sviluppo, dal Regolamento CE n. 364 del 2004 della Commissione del 25 febbraio 2004, recante modifica del Regolamento CE n. 70 del 2001 per quanto concerne l'estensione del suo campo di applicazione agli aiuti alla ricerca e sviluppo in Gazzetta Ufficiale della Comunità europea L 63 del 28 febbraio 2004, fatto salvo quanto stabilito con eventuale provvedimento dell'Assessorato del bilancio e delle finanze, entro i limiti stabiliti dai predetti regolamenti comunitari.

     2. Parte delle spese ammissibili, non superiore al 25 per cento delle stesse, può riguardare investimenti immateriali, limitatamente all'acquisto di brevetti, licenze, know-how o conoscenze tecniche non brevettate.

     3. Per il settore dei trasporti, i mezzi e le attrezzature di trasporto, ad eccezione del materiale rotabile ferroviario, non sono inclusi nelle spese ammissibili.

 

     Art. 11. Aiuti sotto forma di contributi in conto interessi.

     1. Le agevolazioni sotto forma di contributi in conto interessi sulle operazioni creditizie garantite dai confidi sono concesse dagli Assessorati regionali competenti per settore di attività delle imprese consorziate. Il contributo regionale è pari al 60 per cento del tasso applicato al finanziamento da agevolare fermo restando che – nel caso di operazioni creditizie a tasso fisso – la base di calcolo non può essere superiore al tasso di riferimento fissato dalla Commissione europea vigente alla data di stipula del finanziamento stesso, maggiorato di due punti, anche quando il tasso di interesse praticato dagli istituti di credito sia più elevato. Nel caso di operazioni creditizie a tasso variabile il tasso di riferimento della Commissione europea sarà quello vigente alla data di calcolo degli interessi pagati alla banca. Detto contributo viene erogato alle imprese beneficiarie, per il tramite dei confidi, successivamente al pagamento degli interessi e delle rate scadute e pagate secondo le modalità di rientro stabilite dal contratto di finanziamento. Le risorse disponibili per il contributo regionale di cui al presente comma sono destinate nella misura del 50 per cento prioritariamente alle operazioni creditizie a medio e a lungo termine [16].

     1-bis. Per le operazioni finanziarie accese nel 2013 a decorrere dall'1 gennaio 2014, il contributo di cui al comma 1 è concesso, con procedura a sportello, successivamente all'erogazione del finanziamento sulla base degli interessi calcolati dalla banca nel complessivo piano di ammortamento, esclusivamente per operazioni rateali a medio e a lungo termine. Le agevolazioni regionali assistite da garanzie dei confidi possono essere concesse esclusivamente a condizione che il confidi sia riconosciuto ai sensi dell'articolo 5 [17].

     1-ter. La gestione degli interventi di cui al presente articolo, nel rispetto della normativa comunitaria, può essere affidata a società o enti, anche partecipati dalla Regione, in possesso dei necessari requisiti tecnici e organizzativi [18].

     1-quater. Per le operazioni finanziarie garantite dai confidi riconosciuti ai sensi dell'articolo 5 accese negli anni 2009, 2010, 2011 e 2012 ed in essere alla data del 30 settembre 2013, il contributo in conto interessi è concesso con procedura a riparto fra i soggetti aventi diritto. Il beneficio calcolato sulla base degli interessi stabiliti con l'istituto di credito ed effettivamente pagati, previa attività istruttoria per l'ammissione al finanziamento effettuata dai confidi, è erogato per annualità e la relativa quota di beneficio ricade sullo stanziamento dell'anno fino ad esaurimento delle risorse disponibili [19].

     2. A decorrere dall’1 gennaio 2008 le agevolazioni di cui al presente articolo, per l’attività finanziaria decorrente da tale data, sono concesse dall’Amministrazione regionale di cui all’articolo 4, comma 1 della presente legge [20].

     2 bis. Nel caso di società cooperative che gestiscono patrimoni confiscati per reati legati alla criminalità organizzata di stampo mafioso, il contributo regionale è pari all’80 per cento del tasso applicato al finanziamento da agevolare, fermo restando che la base di calcolo non può essere superiore al tasso di riferimento, fissato dalla Commissione europea, vigente alla data di stipula del finanziamento stesso, maggiorato di tre punti, anche quando il tasso di interesse praticato dagli istituti di credito sia più elevato [21].

     2 ter. Non sono ammissibili alle agevolazioni di cui al comma 1 le richieste di contributo il cui importo è inferiore a trecento euro [22].

 

     Art. 12. Intensità e valore dell'aiuto.

     1. Gli aiuti di cui alla presente legge possono essere concessi entro i massimali di intensità previsti dalla "Carta degli aiuti a finalità regionale per la Sicilia", pari al 35 per cento ESN aumentato di un 15 per cento ESL del valore delle spese ammissibili.

     2. Il valore dell'aiuto, da attualizzarsi al fine di ottenere l'equivalente sovvenzione complessivo, è calcolato secondo le seguenti modalità:

     a) per gli aiuti sotto forma di garanzie, in misura pari alla differenza tra il premio pagato dall'impresa ai confidi per la garanzia e la media delle commissioni ordinariamente praticate, nell'anno precedente, dai cinque istituti di credito, maggiori per numero di sportelli, operanti nella Regione;

     b) per gli interventi sotto forma di contributi in conto interessi, in misura pari all'importo concesso.

 

     Art. 12 bis. Contenimento dei costi di accesso al credito. [23]

1. Al fine di favorire la riduzione dei costi di accesso al credito, il costo massimo delle operazioni agevolate dai Confidi riconosciuti ai sensi dell’art. 5 della legge regionale 11 del 2005 è determinato con apposito decreto dell’Assessore regionale per l’economia sentite preventivamente l’Abi Sicilia, l’Assoconfidi Sicilia e le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative.

 

     Art. 13. Cumulabilità.

     1. Gli aiuti di cui al presente titolo sono cumulabili con altri regimi di aiuto a finalità regionale, da qualunque fonte, locale, regionale, nazionale o comunitaria, provengano, nel rispetto per ciascun investimento dei limiti stabiliti dal citato Regolamento CE n. 70 del 12 gennaio 2001 e successive modifiche e integrazioni.

 

     Art. 14. Controlli.

     1. Al fine di garantire il rispetto delle condizioni e dei limiti di cui agli articoli precedenti la Regione demanda ai confidi convenzionati lo svolgimento di specifiche attività di controllo, con riserva di verifiche dirette, anche a campione, ai sensi dell'articolo 190 della legge regionale 23 dicembre 2000, n.  32.

     2. Ai fini della presente legge l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze può avvalersi delle strutture regionali con funzioni ispettive all'uopo autorizzate.

 

Titolo III

AGEVOLAZIONI DE MINIMIS

 

     Art. 15. Agevolazioni alle imprese.

     1. Le agevolazioni di cui al Titolo II possono essere concesse, su richiesta dell'impresa beneficiaria, secondo la regola de minimis, nel rispetto delle condizioni, limiti e massimali previsti dal Regolamento CE n. 69/2001, della Commissione del 12 gennaio 2001.

     2. In caso di applicazione in regime de minimis:

     a) non si applicano gli articoli 9 e 10;

     b) le agevolazioni sono estese anche a finanziamenti riguardanti investimenti di sostituzione ed operazioni di consolidamento;

     c) possono essere agevolate anche operazioni finanziarie diverse da quelle di cui al comma 1, sotto qualsiasi forma tecnica, ivi comprese le operazioni di factoring, e a prescindere dalla durata dell'operazione. In tal caso le garanzie possono essere concesse fino all'importo massimo di 500.000,00 euro e la maggiorazione di cui all'articolo 11 per la concessione dei contributi in conto interessi è elevata da due a tre punti.

     3. Alle imprese ammesse al mutuo previsto dall'articolo 14 della legge 7 marzo 1996, n. 108, a carico del fondo di solidarietà per le vittime dell'usura, possono essere concessi per il tramite dei confidi i contributi in conto interessi su prestiti bancari contratti nelle more dell'erogazione delle somme relative al mutuo medesimo.

 

Titolo IV

AIUTI ALLE IMPRESE OPERANTI NEL SETTORE DELLA PRODUZIONE,

TRASFORMAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI E DELLA PESCA

 

     Art. 16. Regimi di aiuto per le imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.

     1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agevolazioni sotto forma di garanzia, come previste al Titolo I, e di contributo in conto interessi secondo le modalità stabilite all'articolo 11, nel rispetto delle condizioni e per le finalità e categorie di aiuti esenti previste dal Regolamento CE n. 1/2004 della Commissione del 23 dicembre 2003 in Gazzetta Ufficiale della Comunità europea L1 del 3 gennaio 2004 nonché nel rispetto di quanto previsto dalla Comunicazione della Commissione europea sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti concessi sotto forma di garanzia 2000/C 71/07 dell'11 marzo 2000.

     2. Beneficiarie degli aiuti sono le piccole e medie imprese attive nel campo della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, che realizzino gli interventi previsti dal Regolamento CE n. 1/2004 alle condizioni in esso stabilite e che aderiscano a confidi.

     3. In ordine agli investimenti nelle aziende agricole e agli investimenti nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, il controllo sulla conformità ai criteri previsti dall'articolo 5 e dall'articolo 26 del Regolamento CE n. 1257/1999 del 17 maggio 1999 è effettuato, sulla base di un campione comprendente almeno il 5 per cento delle imprese interessate, dall'ufficio speciale per i controlli di secondo livello della Presidenza della Regione. Devono, inoltre, essere disponibili prove sufficienti che esistono in futuro normali sbocchi di mercato per i prodotti agricoli trasformati. Tale valutazione è effettuata, caso per caso, sulla base dell'allegato I al POR Sicilia 2000-2006 "Le tendenze di fondo del sistema agroalimentare siciliano - Analisi dei normali sbocchi di mercato".

     4. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai confidi i contributi di cui all'articolo 99, comma 2, lettera b), della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 e successive modifiche ed integrazioni alle condizioni stabilite nella decisione della Commissione europea n. C 2004 (3352 Fin dell'8 settembre 2004).

     5. I confidi del settore agricolo sono tenuti ad adeguarsi ai parametri economico-finanziari previsti dalla presente legge entro dodici mesi dalla sua entrata in vigore.

 

     Art. 17. Regimi di aiuto per le imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca.

     1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agevolazioni sotto forma di garanzia come previste al Titolo I e di contributo in conto interessi secondo le modalità stabilite all'articolo 11, nel rispetto delle condizioni e per le finalità e categorie di aiuti previste dal Regolamento CE n. 1595/2004 della Commissione dell'8 settembre 2004 in Gazzetta Ufficiale della Comunità europea L 291 del 14 settembre 2004 nonché nel rispetto di quanto previsto dalla Comunicazione della Commissione europea sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti concessi sotto forma di garanzia 2000/C 71/07 dell'11 marzo 2000.

     2. Beneficiarie degli aiuti sono le piccole e medie imprese attive nel campo della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca, che realizzino gli interventi previsti dal citato Regolamento CE n. 1595/2004 alle condizioni in esso stabilite e che aderiscano a confidi operanti in Sicilia.

 

     Art. 18. Aiuti de minimis alle imprese attive nei settori dell’agricoltura e della pesca. [24]

     1. L’amministrazione regionale è autorizzata a concedere, sotto forma di garanzia e di contributo in conto interessi, aiuti de minimis per operazioni di credito agrario, compresi i crediti di conduzione, e per ogni altra operazione creditizia diversa da quelle di cui agli articoli 16 e 17, sotto qualsiasi forma tecnica e a prescindere dalla durata del finanziamento, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dal Regolamento CE n. 1998/2006 per le imprese attive nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, dal Regolamento CE n. 875/2007 per le imprese attive nel settore della pesca e dal Regolamento CE n. 1535/2007 per le imprese attive nel settore della produzione dei prodotti agricoli.

 

     Art. 18 bis. Proroga della scadenza dei termini delle esposizioni agrarie e sistema delle garanzie tramite confidi [25]

1. Al fine di favorire la ripresa economica e produttiva delle aziende agricole siciliane, in difficoltà a causa della crisi di mercato c/o delle avverse condizioni atmosferiche, gli Istituti di credito possono prorogare fino a ventiquattro mesi le esposizioni di natura agraria scadute al 31 dicembre 2010 o in scadenza al 31 dicembre 2011 [26].

2. Ai fini di quanto previsto al comma 1, per le finalità di cui all’articolo 18 e con le modalità operative nello stesso riportate, è autorizzata la spesa di 6.000 migliaia di euro a valere sull’articolo 4, comma 1, lettera h), della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19 [27].

3. Con decreto dell’Assessore regionale per l’economia, d’intesa con l’Assessore regionale per le risorse agricole e alimentari, lo stanziamento di cui al comma 2 è attribuito per le finalità previste al comma 1 sotto forma di garanzia e di contributo in conto interessi.

4. Per le imprese attive nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli gli aiuti di cui ai commi 2 e 3 sono concessi alle condizioni e nei limiti previsti nella comunicazione della Commissione 2009/C 261/02 e successive modifiche ed integrazioni che modifica il quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’accesso al finanziamento nell’attuale situazione di crisi finanziaria ed economica. Gli aiuti sono concessi conformemente a quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di attua-zione della suddetta comunicazione e successive modifiche e integrazioni, nonché dagli ulteriori atti di attuazione del medesimo, della predetta comunicazione e della relativa decisione di autorizzazione della Commissione europea.

 

Titolo V

DISPOSIZIONI FINALI

 

     Art. 19. Disposizioni attuative.

     1. L'Assessore regionale per il bilancio e le finanze emana direttive per l'attuazione degli interventi e per la stipula delle convenzioni di cui alla presente legge, compresa la disciplina delle agevolazioni di cui all'articolo 11, anche avvalendosi del comitato che sovrintende alla gestione del fondo di garanzia regionale, composto ai sensi dell'articolo 4, comma 2, con esclusione dei rappresentanti dei confidi e della società affidataria.

 

     Art. 20. Convenzioni.

     1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad affidare ai confidi in regime di convenzione lo svolgimento delle attività istruttorie e di erogazione relative alle agevolazioni previste dalla presente legge. Nella convenzione vengono disciplinati i compiti dei confidi, le modalità di gestione e le obbligazioni dagli stessi assunte nei confronti dell'Amministrazione regionale, nonché le modalità e le condizioni per la concessione della garanzia.

     2. La convenzione deve altresì prevedere:

     a) la trasmissione all'Amministrazione regionale di copia del bilancio dell'esercizio precedente completo delle relazioni e attestazioni di legge entro sessanta giorni dall'approvazione dello stesso;

     b) la comunicazione annuale all'Amministrazione regionale del rapporto tra la consistenza del fondo rischi e il totale dei finanziamenti garantiti e di quelli garantibili;

     c) la comunicazione, da darsi entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, della consistenza al 31 dicembre dell'ammontare della quota del fondo rischi di parte regionale.

     3. Nelle more della definizione delle convenzioni di cui al comma 1 rimangono operative le convenzioni stipulate dall'Amministrazione regionale con i confidi e le modalità attuative applicate alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 21. Contributi per i confidi che procedono alle fusioni.

     1. L'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze è autorizzato a concedere ai confidi che procedano alle fusioni di cui all'articolo 3, comma 2, un contributo straordinario, nell'ambito del de minimis, fino ad un massimo del settantacinque per cento delle spese di consulenza e di servizi notarili sostenute entro il 2006.

 

     Art. 21 bis. Misure per favorire i processi di fusione dei confidi [28]

     1. Al fine di favorire i processi di fusione dei confidi riconosciuti ai sensi dell’articolo 5, l’Assessorato regionale del bilancio e delle finanze è autorizzato a concedere contributi finalizzati all’integrazione dei fondi rischi nella misura massima del de minimis ai sensi del regolamento (CE) n. 1998 della Commissione, del 15 dicembre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea serie L379 del 28 dicembre 2006.

     2. I contributi sono concessi per le fusioni effettuate nel periodo 2007-2013 a condizione che il consorzio derivante dalla fusione sia in possesso dei requisiti di cui all’articolo 3, commi 5, 5bis e 5ter.

     3. I contributi sono concessi, previo rilascio di apposita fideiussione, anche ai confidi che abbiano manifestato attraverso delibera del competente organo amministrativo la volontà di avviare un processo di fusione con altri confidi riconosciuti ai sensi dell’articolo 5, che abbiano adottato analoga delibera.

     4. I contributi di cui al comma 3 sono restituiti dai confidi beneficiari qualora il processo di fusione non abbia dato luogo, entro dodici mesi dalla data della delibera di cui al comma 3, ad un confidi in possesso dei requisiti di cui all’articolo 3, commi 5, 5 bis e 5 ter.

     5. Ai fini del presente articolo è autorizzata la spesa di 6 milioni di euro nel triennio 2009-2011. Gli oneri finanziari gravano sulle risorse del P.O. - FESR 2007-2013, obiettivo specifico 5.1, linea d’intervento 5.1.3.6.

 

     Art. 22. Norma finanziaria.

     1. Gli oneri finanziari, come di seguito specificati, previsti per le finalità degli articoli 3, 4, 6, 16, 17, 18 e 21 sono valutati, per l'esercizio finanziario 2006, in complessivi 17.000 migliaia di euro.

 

Art.

Comma

Oggetto

Es. fin. 2006

3

1

Integrazione fondi rischi

5.500

3

2

Integrazione una tantum 'bonus'

1.900

4

1

Fondo regionale per la concessione di controgaranzie

7.500

16

1

Regime di aiuto esenti - contributi in conto interessi

500

17

1

Regime di aiuto esenti - contributi in conto interessi

500

18

1

Aiuti de minimis alle imprese attive nei settori dell'agricoltura e della pesca in misura corrispondente al 50 per cento per settore [29]

600

21

1

Contributo straordinario

500

 

 

Totale oneri

17.000

 

     2. Gli oneri di cui al comma 1, valutati in 17.000 migliaia di euro, trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione per l'esercizio finanziario 2006 U.P.B. 4.2.1.5.2 codice 12.02.01, accantonamento 1001.

     3. Una quota delle risorse discendenti dalle residue disponibilità, non utilizzate alla data del 31 dicembre 2004, relative ai fondi assegnati alla Regione ai sensi dell'articolo 30 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e delle risorse provenienti dal P.O.R della Sicilia 2000-2006 possono essere destinate ad integrazione dei finanziamenti previsti al comma 1.

     3 bis. Al fine di agevolare l’accesso al credito alle società cooperative che gestiscono patrimoni confiscati per reati legati alla criminalità organizzata di stampo mafioso è istituita apposita riserva ammontante a 400 migliaia di euro a valere sulle disponibilità dell’UPB 4.3.2.6.2 (di cui 250 migliaia di euro dal capitolo 616804 e 150 migliaia di euro dal capitolo 616811) del bilancio della Regione, a decorrere dall’esercizio finanziario 2008, da destinare alle società cooperative di cui al presente comma aderenti ai confidi riconosciuti ai sensi della presente legge. La quota delle risorse discendenti dalle residue disponibilità non utilizzate su tale riserva è impiegata per le finalità di cui all’articolo 3, comma 1 [30].

     3 ter. Ad integrazione delle risorse regionali, per gli interventi di cui agli articoli 3, comma 1, e 4, l’Assessorato regionale del bilancio e delle finanze, Dipartimento finanze e credito, è autorizzato ad utilizzare le risorse del P.O. - FESR 2007-2013, obiettivo specifico 5.1, linea d’intervento 5.1.3.6. [31]

     3 quater. Per le finalità di cui all’articolo 11 è autorizzata per l’esercizio finanziario 2008 l’ulteriore spesa di 5.000 migliaia di euro, cui si provvede con parte delle disponibilità dell’U.P.B. 4.2.1.5.3 - capitolo 212032 - del bilancio della Regione per l’esercizio finanziario medesimo [32].

     3 quinquies. Per le finalità di cui all’articolo 4 è autorizzata per gli esercizi finanziari 2009 e 2010 la spesa annua di 10.000 migliaia di euro. La relativa spesa trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2008-2010, U.P.B. 4.2.1.5.2 - accantonamento 1004 [33].

     3 sexies. Gli oneri derivanti dalla convenzione con il soggetto affidatario del fondo ai sensi del comma 2 dell’articolo 4, valutati in 200 migliaia di euro, a decorrere dall’esercizio finanziario 2009 trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2008-2010, U.P.B. 4.2.1.5.2 - accantonamento 1004. A decorrere dall’esercizio finanziario 2009 è altresì autorizzato, per le medesime finalità, l’utilizzo di parte delle risorse del fondo di controgaranzia alimentato da risorse regionali e/o delle risorse per gli interventi previsti per l’assistenza tecnica del P.O. FESR 2007-2013 [34].

 

     Art. 23. Abrogazione di norme.

     1. A far data dall'entrata in vigore della presente legge, sono abrogate tutte le disposizioni legislative che prevedono agevolazioni regionali da erogarsi per il tramite o in favore dei confidi, ad eccezione dell'articolo 59 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17 e successive modifiche ed integrazioni, relativamente alle operazioni di cessione di crediti.

     2. Sono in particolare abrogati:

     a) gli articoli 30, 31, 32 e 33 della legge regionale 18 luglio 1974, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni;

     b) gli articoli 12, 13 e 14, 82, 83, 84, 85 e 86, 90, 91, 92 e 93 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 96 e successive modifiche ed integrazioni;

     c) l'articolo 18 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 23;

     d) gli articoli 9, 10 e 11 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 34;

     e) il Titolo I, articoli da 1 a 15, della legge regionale 28 marzo 1995, n. 23;

     f) il Titolo X, articoli da 92 a 99, ad eccezione del comma 5 dell'articolo 95 e dei commi 2, lettera b), e 4 dell'articolo 99 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 e successive modifiche ed integrazioni;

     g) l'articolo 5 della legge regionale 30 ottobre 2002, n. 16;

     h) l'articolo 32 della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20;

     i) l'articolo 58 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17;

     l) l'articolo 57, commi da 1 a 4, della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17;

     m) l'articolo 36 della legge regionale 19 maggio 2005, n. 5.

 

     Art. 24. Disposizioni transitorie.

     1. I provvedimenti relativi alle istanze presentate dai confidi entro il 30 giugno 2006 relativamente alle attività poste in essere nell'anno 2005 per l'ottenimento delle agevolazioni regionali, continuano ad essere emanati dagli Assessorati regionali competenti ai sensi della normativa precedentemente in vigore e dall'Ircac in attuazione dell'articolo 57, commi da 1 a 4, della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17.

 

     Art. 25.

     1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

     2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.


[1] Comma così modificato dall’art. 14 della L.R. 22 dicembre 2005, n. 20.

[2] L'originario comma 1 è stato così sostituito dagli attuali commi 1, 1 bis e 1 ter per effetto dell'art. 2 della L.R. 16 dicembre 2008, n. 21.

[3] L'originario comma 1 è stato così sostituito dagli attuali commi 1, 1 bis e 1 ter per effetto dell'art. 2 della L.R. 16 dicembre 2008, n. 21.

[4] L'originario comma 1 è stato così sostituito dagli attuali commi 1, 1 bis e 1 ter per effetto dell'art. 2 della L.R. 16 dicembre 2008, n. 21.

[5] L'originario comma 5 è stato così sostituito dagli attuali commi 5, 5 bis e 5 ter per effetto dell'art. 3 della L.R. 31 dicembre 2007, n. 27.

[6] L'originario comma 5 è stato così sostituito dagli attuali commi 5, 5 bis e 5 ter per effetto dell'art. 3 della L.R. 31 dicembre 2007, n. 27.

[7] L'originario comma 5 è stato così sostituito dagli attuali commi 5, 5 bis e 5 ter per effetto dell'art. 3 della L.R. 31 dicembre 2007, n. 27.

[8] Comma inserito dall'art. 127 della L.R. 12 maggio 2010, n. 11.

[9] Articolo inserito dall'art. 2 della L.R. 16 dicembre 2008, n. 21.

[10] Articolo abrogato dall'art. 127 della L.R. 12 maggio 2010, n. 11.

[11] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 16 dicembre 2008, n. 21.

[12] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 16 dicembre 2008, n. 21.

[13] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 16 dicembre 2008, n. 21.

[14] Alinea così modificato dall'art. 127 della L.R. 12 maggio 2010, n. 11.

[15] Lettera così modificata dall'art. 2 della L.R. 16 dicembre 2008, n. 21.

[16] Comma già modificato dall'art. 40 della L.R. 14 maggio 2009, n. 6 e così ulteriormente modificato dall'art. 127 della L.R. 12 maggio 2010, n. 11.

[17] Comma inserito dall'art. 11 della L.R. 9 maggio 2012, n. 26 e così sostituito dall'art. 1 della L.R. 4 gennaio 2014, n. 2.

[18] Comma inserito dall'art. 11 della L.R. 9 maggio 2012, n. 26.

[19] Comma inserito dall'art. 11 della L.R. 9 maggio 2012, n. 26 e così sostituito dall'art. 1 della L.R. 4 gennaio 2014, n. 2.

[20] Comma aggiunto dall'art. 3 della L.R. 31 dicembre 2007, n. 27.

[21] Comma aggiunto dall'art. 9 della L.R. 20 novembre 2008, n. 15.

[22] Comma aggiunto dall'art. 108 della L.R. 12 maggio 2010, n. 11.

[23] Articolo inserito dall'art. 127 della L.R. 12 maggio 2010, n. 11.

[24] Articolo inserito dall'art. 9 della L.R. 20 novembre 2008, n. 15.

[25] Articolo inserito dall'art. 80 della L.R. 12 maggio 2010, n. 11.

[26] Comma così modificato dall'art. 4 della L.R. 24 novembre 2011, n. 25.

[27] Comma così sostituito dall'art. 4 della L.R. 24 novembre 2011, n. 25.

[28] Articolo inserito dall'art. 2 della L.R. 16 dicembre 2008, n. 21.

[29] Voce così modificata dall'art. 21 della L.R. 14 aprile 2006, n. 16.

[30] Comma aggiunto dall'art. 9 della L.R. 20 novembre 2008, n. 15.

[31] Comma aggiunto dall'art. 2 della L.R. 16 dicembre 2008, n. 21.

[32] Comma aggiunto dall'art. 2 della L.R. 16 dicembre 2008, n. 21.

[33] Comma aggiunto dall'art. 2 della L.R. 16 dicembre 2008, n. 21.

[34] Comma aggiunto dall'art. 2 della L.R. 16 dicembre 2008, n. 21.