§ 3.19.82 - L.R. 4 gennaio 2014, n. 2.
Norme in materia di consorzi fidi.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.19 aiuti straordinari e fondo di solidarietà
Data:04/01/2014
Numero:2


Sommario
Art. 1.  Modifiche all'articolo 11 della legge regionale 21 settembre 2005 n. 11. Aiuti sotto forma di contributi in conto interessi sulle operazioni creditizie garantite dai confidi
Art. 2.  Norma finale


§ 3.19.82 - L.R. 4 gennaio 2014, n. 2.

Norme in materia di consorzi fidi.

(G.U.R. 17 gennaio 2014, n. 3)

 

Art. 1. Modifiche all'articolo 11 della legge regionale 21 settembre 2005 n. 11. Aiuti sotto forma di contributi in conto interessi sulle operazioni creditizie garantite dai confidi

1. Il comma 1 bis dell'articolo 11 della legge regionale 21 settembre 2005, n. 11, è sostituito dal seguente:

 

'1 bis. Per le operazioni finanziarie accese nel 2013 a decorrere dall'1 gennaio 2014, il contributo di cui al comma 1 è concesso, con procedura a sportello, successivamente all'erogazione del finanziamento sulla base degli interessi calcolati dalla banca nel complessivo piano di ammortamento, esclusivamente per operazioni rateali a medio e a lungo termine. Le agevolazioni regionali assistite da garanzie dei confidi possono essere concesse esclusivamente a condizione che il confidi sia riconosciuto ai sensi dell'articolo 5.'.

 

2. Il comma 1 quater dell'articolo 11 della legge regionale 21 settembre 2005, n. 11, è sostituito dal seguente:

 

'1 quater. Per le operazioni finanziarie garantite dai confidi riconosciuti ai sensi dell'articolo 5 accese negli anni 2009, 2010, 2011 e 2012 ed in essere alla data del 30 settembre 2013, il contributo in conto interessi è concesso con procedura a riparto fra i soggetti aventi diritto. Il beneficio calcolato sulla base degli interessi stabiliti con l'istituto di credito ed effettivamente pagati, previa attività istruttoria per l'ammissione al finanziamento effettuata dai confidi, è erogato per annualità e la relativa quota di beneficio ricade sullo stanziamento dell'anno fino ad esaurimento delle risorse disponibili.' .

 

     Art. 2. Norma finale [1]

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.


[1] Per una modifica al presente articolo, vedi l'art. 17 della L.R. 29 settembre 2016, n. 20.