§ 3.11.98 – L.R. 22 dicembre 2005, n. 20.
Misure per la competitività del sistema produttivo. Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.11 industria ed energia
Data:22/12/2005
Numero:20


Sommario
Art. 1.  Coordinamento delle attività di internazionalizzazione delle imprese.
Art. 2.  Interventi in favore dell'associazionismo tra imprese.
Art. 3.  Aree attrezzate per insediamenti produttivi.
Art. 4.  Semplificazione delle procedure di erogazione dei regimi di aiuto.
Art. 5.  Interventi in favore dell'innovazione, ricerca e sviluppo.
Art. 6.  Modifiche alla disciplina degli aiuti all'investimento nel settore dell'artigianato.
Art. 7.  Modifiche alla disciplina degli interventi per le imprese commerciali.
Art. 8.  Scorrimento delle graduatorie relative all'erogazione di incentivi statali alle imprese.
Art. 9.  Aiuti agli investimenti per energia da fonti rinnovabili.
Art. 10.  Modifiche all'articolo 61 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17.
Art. 11.  Aiuti agli investimenti industriali.
Art. 12.  Interventi in favore delle attività editoriali.
Art. 13.  Centri di assistenza tecnica alle imprese industriali.
Art. 14.  Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 21 settembre 2005, n. 11.
Art. 15.  Distretti produttivi.
Art. 16.  Disposizioni sugli enti fiera.
Art. 17.  Autorizzazione bacini estrattivi dell'Etna e di Custonaci.
Art. 18.  Qualità degli alimenti nella ristorazione collettiva.
Art. 18 bis.  Impiego dei prodotti agricoli di qualità e a chilometro zero nei servizi di ristorazione collettiva
Art. 19.  Distretti agroalimentari.
Art. 20.  Organizzazioni di produttori.
Art. 21.  Modifiche all'articolo 57 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17.
Art. 22.  Aiuti alle imprese cooperative escluse quelle operanti nel settore agricolo e della pesca.
Art. 23.  Aiuti alle imprese cooperative attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.
Art. 24.  Aiuti alle imprese cooperative attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca.
Art. 25.  Modifiche all'articolo 67 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4.
Art. 26.  Prestiti partecipativi in favore delle cooperative.
Art. 27.  Prestiti partecipativi in favore dei consorzi di cooperative.
Art. 28.  Disposizioni attuative.
Art. 29.      1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.


§ 3.11.98 – L.R. 22 dicembre 2005, n. 20.

Misure per la competitività del sistema produttivo. Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32.

(G.U.R. 23 dicembre 2005, n. 56).

 

Titolo I

DISPOSIZIONI PER LA GENERALITA' DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

 

Art. 1. Coordinamento delle attività di internazionalizzazione delle imprese.

     1. Al fine di promuovere e coordinare gli interventi per rafforzare la presenza delle imprese siciliane nei mercati nazionali ed esteri e favorire la realizzazione di investimenti esterni in Sicilia, il Comitato regionale per il credito e il risparmio, sotto la presidenza del Presidente della Regione o di un suo delegato, composto dagli Assessori regionali per il bilancio e le finanze, per l'agricoltura e le foreste, per l'industria, per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca e per i lavori pubblici e integrato dagli Assessori regionali per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, senza nuovi e maggiori oneri per il bilancio della Regione, si costituisce in Comitato per l'internazionalizzazione dell'economia siciliana. Per lo svolgimento delle proprie funzioni il Comitato è assistito da un gruppo di lavoro interdipartimentale formato dai dirigenti generali o da dirigenti da loro delegati dei dipartimenti regionali della Programmazione, Bilancio e tesoro, Finanze e credito, Interventi strutturali in agricoltura, Industria, Cooperazione, commercio e artigianato, Turismo, sport e spettacolo.

     2. Il Comitato di cui al comma 1, sulla base del programma regionale di internazionalizzazione approvato dalla Giunta regionale e delle indicazioni per l'attuazione dello stesso, proposte annualmente dall'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, sentite le rappresentanze delle associazioni degli imprenditori maggiormente rappresentative, delle province regionali, dei comuni e delle camere di commercio, definisce il piano di azione in materia di internazionalizzazione dell'economia siciliana, in aderenza con i vigenti strumenti di programmazione comunitaria e nazionale. Il piano è comunicato entro trenta giorni all'Assemblea regionale siciliana.

     3. Il Comitato provvede, inoltre, al coordinamento e alla razionalizzazione del sistema degli incentivi vigenti in materia di internazionalizzazione e, in rapporto alle azioni previste dal piano di azione di cui al comma 2 in capo a ciascun ramo dell'Amministrazione regionale, alla individuazione ed all'assegnazione delle risorse necessarie per la loro attuazione, nei limiti della disponibilità del Fondo unico di cui al comma 4.

     4. Per le finalità di cui al comma 3 è istituito il Fondo unico per gli interventi in materia di internazionalizzazione dell'economia siciliana presso l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze che provvede, annualmente, al trasferimento ai competenti dipartimenti dell'Amministrazione regionale, delle risorse finanziarie assegnate dal piano di azione.

     5. Le economie eventualmente realizzate da ciascun dipartimento a conclusione di ciascun esercizio finanziario affluiscono nuovamente al Fondo di cui al comma 4.

     6. Il Comitato provvede, altresì, avvalendosi del gruppo di lavoro interdipartimentale di cui al comma 1, al monitoraggio delle azioni poste in essere da ciascun dipartimento e alla redazione di un'apposita relazione annuale di valutazione.

 

     Art. 2. Interventi in favore dell'associazionismo tra imprese.

     1. Nell'accesso ai regimi di aiuto previsti dalla legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 e successive modifiche ed integrazioni, e dalla vigente normativa regionale, relativi all'investimento, all'innovazione, alla ricerca e sviluppo, alla promozione e internazionalizzazione delle imprese, hanno priorità le imprese, come individuate dalle disposizioni istitutive di ciascun regime di aiuto, riunite in consorzi, anche di cooperative, compresi quelli di secondo grado, o che facciano parte di distretti produttivi individuati ai sensi dell'articolo 56 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, ovvero dei centri commerciali naturali di cui all'articolo 9 della legge regionale 15 settembre 2005, n. 10.

     2. Per le finalità del comma 1 i consorzi devono prevedere nei loro statuti una durata non inferiore a tre anni e associare almeno venti imprese.

     3. Nell'accesso ai regimi di aiuto di cui al comma 1 sono destinate riserve finanziarie, in misura non inferiore al trenta per cento dei fondi disponibili, alle imprese che facciano parte di distretti produttivi o dei centri commerciali naturali di cui all'articolo 9 della legge regionale 15 settembre 2005, n. 10, ovvero siano riunite in consorzi, anche di cooperative, compresi quelli di secondo grado, costituiti da almeno un anno. In tale ipotesi i consorzi devono associare almeno cinquanta imprese, qualora operino in diversi settori produttivi, e almeno venti imprese qualora operino in più province regionali e appartengano alla stessa filiera produttiva o a settori omogenei di attività, ferma restando in ogni caso la durata minima triennale del consorzio.

     4. Gli interventi sono finanziati in presenza di un progetto comune alle imprese interessate e della delega al consorzio o al distretto per la sua esecuzione, entro i massimali previsti da ogni regime di aiuto per ciascuna impresa.

     5. L'articolo 35 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 è così sostituito:

     "Art. 35.

     1. Al fine di favorire e consolidare i processi di aggregazione tra soggetti che esercitano un'attività economica sotto qualsiasi forma giuridica è autorizzata la concessione di un contributo per la costituzione e la gestione di consorzi, anche di cooperative, che associno almeno venti imprese rientranti nella definizione comunitaria di microimprese e piccole e medie imprese, di cui alla Raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, operanti nei settori dell'artigianato, del commercio, dell'industria, del turismo, comprese le attività di bed and breakfast, dei servizi, ivi incluse le attività nel campo culturale, artistico e dello spettacolo. Dei consorzi possono fare parte anche liberi professionisti.

     2. I contributi sono concessi ai consorzi di nuova istituzione dall'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca nei limiti del Regolamento CE sugli aiuti de minimis n. 69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 in GUCE L 10 del 13 gennaio 2001, per le spese di costituzione e per le spese di gestione dei servizi comuni alle imprese consorziate per i primi tre anni di avviamento. Entro gli stessi limiti, sono altresì concessi contributi per le spese di gestione ai consorzi esistenti, per i primi tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     3. I contributi sono concessi nella misura dell'80 per cento della spesa relativa alla costituzione e sono pari al 70 per cento, al 60 per cento e al 50 per cento delle spese di gestione rispettivamente sostenute nel primo, nel secondo e nel terzo anno di attività.".

 

     Art. 3. Aree attrezzate per insediamenti produttivi.

     1. All'articolo 57 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, e successive modifiche e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

     a) al comma 1 le parole "può concedere contributi in conto capitale nella misura del 60 per cento" sono sostituite dalle parole "può concedere, riservando una quota delle risorse finanziarie non inferiore al trenta per cento, contributi in conto capitale fino ad un massimo del 60 per cento";

     b) al comma 3 dopo le parole "in proprietà" sono aggiunte le parole "al valore di mercato";

     c) aggiungere i seguenti commi:

     "4. Per la realizzazione delle aree attrezzate, non possono essere concessi ai comuni e ai consorzi di imprese contributi per la costruzione di capannoni da cedere alle imprese. L'articolo 61, comma 1, lettera a), della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3, e successive modifiche e integrazioni è abrogato.

     5. Le aree comprese nei piani comunali attuativi per insediamenti produttivi di cui all'articolo 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e quelle ricadenti nei piani regolatori corredati da prescrizioni attuative dei consorzi per le aree di sviluppo industriale, possono essere espropriate secondo le modalità indicate ai seguenti commi, ferma restando, per quanto non previsto, la normativa vigente in materia di espropriazioni per pubblica utilità.

     6. Su istanza delle imprese o di loro consorzi, volta ad ottenere l'assegnazione di lotti per l'insediamento delle imprese medesime, i comuni e i consorzi per le aree di sviluppo industriale possono effettuare la procedura espropriativa di aree specificatamente individuate, anche avvalendosi di liberi professionisti scelti da un apposito elenco istituito dall'ente medesimo, senza oneri finanziari a carico dei propri bilanci. L'istanza è assistita da idonee garanzie estese a tutti gli oneri espropriativi e di urbanizzazione primaria dell'area interessata e può essere accolta a condizione che sia assicurato lo sviluppo omogeneo e armonioso del territorio.

     7. Ricevuta l'istanza, l'autorità espropriante determina un termine di trenta giorni, mediante adeguate forme di pubblicità, per la partecipazione di altri imprenditori all'assegnazione delle aree alle medesime condizioni offerte dal soggetto promotore, dando priorità ai progetti di investimento che creino maggiore occupazione, che abbiano minore impatto ambientale e per la cui realizzazione siano stati concessi finanziamenti pubblici. Nel caso di esclusione del promotore, spetta a quest'ultimo il rimborso, da parte degli assegnatari, delle spese sostenute per la predisposizione della proposta.

     8. In presenza di progetti di investimento di importo superiore a dieci milioni di euro, l'autorità espropriante può direttamente addivenire ad una convenzione con il soggetto promotore.

     9. In nessun caso le aree possono essere assegnate ad imprese di costruzione e immobiliari che abbiano lo scopo di rivendere o dare in locazione i lotti anche edificati ad altre imprese.

     10. L'impresa assegnataria versa direttamente al proprietario del terreno il prezzo corrispondente all'ammontare dell'indennità di esproprio in caso di cessione volontaria ovvero, in caso di non accettazione, provvede a depositare l'indennità determinata alla Cassa depositi e prestiti ed assume l'impegno di tenere indenne l'autorità espropriante da oneri derivanti da eventuali procedure contenziose, si fa carico di ogni altra spesa relativa alla procedura espropriativa e realizza, direttamente e contestualmente all'insediamento, le relative opere di urbanizzazione primaria.

     11. La procedura di cui ai commi precedenti si applica anche su iniziativa dei comuni o dei consorzi per le aree di sviluppo industriale, che in tale ipotesi procedono, mediante avviso pubblico, all'individuazione delle imprese assegnatarie dei lotti.

     12. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche alla fattispecie prevista dall'articolo 36 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30.

     13. I proprietari di terreni ricompresi nelle aree di cui ai precedenti commi possono richiederne l'assegnazione in deroga alle graduatorie nel rispetto dei vincoli di destinazione dell'insediamento produttivo e dei termini per la realizzazione dello stabilimento.".

     2. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

 

     Art. 4. Semplificazione delle procedure di erogazione dei regimi di aiuto.

     1. Al fine di semplificare e accelerare le procedure di spesa dei fondi comunitari, i responsabili di misure del POR Sicilia 2000-2006 basate su regimi di aiuto le cui attività di ricezione e valutazione delle domande e di erogazione delle agevolazioni sono gestite, tramite convenzione, da soggetti esterni all'Amministrazione regionale, sono autorizzati a trasferire le risorse assegnate a ciascun bando o avviso pubblico relativi a tali misure, in una o più soluzioni, in appositi fondi appositamente costituiti ed amministrati dai medesimi soggetti gestori dei corrispondenti interventi. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche agli interventi a totale carico del bilancio regionale [1].

     2. I regimi di aiuto previsti dalla legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 e successive modifiche ed integrazioni e da ogni altra disposizione regionale a favore delle imprese artigiane, agricole e della pesca, delle cooperative e delle microimprese, secondo la definizione comunitaria, operanti nei settori commerciale, industriale, turistico e dei servizi, ad esclusione degli investimenti per ricerca e innovazione, per progetti e programmi di investimento di importo non superiore a 250.000 euro, sono concessi applicando la procedura automatica di cui all'articolo 186 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32.

 

     Art. 5. Interventi in favore dell'innovazione, ricerca e sviluppo.

     1. Dopo l'articolo 38 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, è aggiunto il seguente:

     "Art. 38 bis.

     1. La Regione promuove una strategia dell'innovazione, della ricerca e dello sviluppo fondata sulla cooperazione tra piccole e medie imprese, università, enti di ricerca e sistema finanziario, volta ad aumentare la competitività del sistema economico isolano.

     2. L'azione regionale è orientata a:

     a) sostenere il trasferimento tecnologico e l'innovazione del prodotto e dei processi aziendali delle imprese operanti in Sicilia, nel rispetto della sostenibilità ambientale;

     b) favorire l'accesso delle piccole e medie imprese e di loro aggregazioni alle attività ed alle strutture di ricerca regionali, nazionali e internazionali;

     c) valorizzare i risultati della ricerca in modo da favorire la creazione di nuove imprese con carattere di competitività e la crescita dimensionale e qualitativa delle imprese esistenti;

     d) orientare gli investimenti nel campo della ricerca industriale allo sviluppo di settori strategici del sistema produttivo regionale.

     3. Al fine di promuovere e coordinare gli interventi per rafforzare l'innovazione e la produttività nelle diverse aree economiche della Sicilia, il Comitato regionale per il credito e il risparmio, sotto la presidenza del Presidente della Regione o di un suo delegato, composto dagli Assessori regionali per il bilancio e le finanze, per l'agricoltura e le foreste, per l'industria, per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca e per i lavori pubblici, senza nuovi e maggiori oneri per il bilancio della Regione, si costituisce in Comitato per l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo. Il Comitato, per lo svolgimento delle proprie funzioni, è assistito da un gruppo di lavoro interdipartimentale formato dai dirigenti generali o da dirigenti da loro delegati, dei dipartimenti regionali della Programmazione, Bilancio e tesoro, Finanze e credito, Interventi strutturali in agricoltura, Industria, Pesca. Il Comitato consulta stabilmente le rappresentanze delle università siciliane e delle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori.

     4. Il Comitato per l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo, approva, previo parere delle competenti commissioni legislative dell'Assemblea regionale: il programma triennale per la ricerca e lo sviluppo, su proposta dell'Assessore regionale per l'industria, di concerto con l'Assessore per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione per la parte concernente la formazione dei ricercatori; il piano regionale triennale della ricerca applicata nel settore agricolo di cui all'articolo 135 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, su proposta dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste e il piano regionale triennale della ricerca applicata nel settore della pesca, su proposta dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca. I programmi sono resi esecutivi con decreto del Presidente della Regione.

     5. Il Comitato annualmente aggiorna i programmi, stabilisce le priorità attuative per settori di attività, indirizza e coordina gli interventi, sia attraverso il coordinamento degli incentivi esistenti, l'eventuale riordino e proposta di nuovi incentivi, sia attraverso interventi per la realizzazione di infrastrutture materiali ed immateriali, anche al fine di una gestione unitaria degli interventi e dell'istituzione con successivo provvedimento legislativo di un fondo unico per l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo la cui ripartizione è effettuata dal Comitato. Emana le direttive per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo.

     6. Il Comitato approva gli atti di competenza nel rispetto dei tempi della programmazione dei fondi comunitari per il periodo 2007/2013, anche al fine delle conseguenti azioni e misure da inserire nella predetta programmazione.

     7. Allo scopo di favorire il trasferimento delle conoscenze e delle innovazioni tecnologiche, l'Assessorato regionale dell'industria è autorizzato a concedere contributi alle piccole e medie imprese, ai loro consorzi o raggruppamenti, e agli enti di ricerca pubblici operanti in Sicilia, per:

     a) la conduzione di programmi di ricerca industriale e precompetitiva;

     b) la realizzazione, acquisizione, ampliamento e ristrutturazione di laboratori di ricerca;

     c) l'acquisizione di brevetti, marchi, diritti di utilizzazione di nuove tecnologie finalizzate al ciclo produttivo, anche per migliorare la qualità dei prodotti, la loro diffusione e la salvaguardia dell'ambiente;

     d) la predisposizione di studi di fattibilità e di progetti di ricerca da presentare allo Stato o all'Unione europea per l'ottenimento delle agevolazioni dagli stessi concesse in materia di ricerca e sviluppo;

     e) l'industrializzazione e la commercializzazione di risultati della ricerca e dello sviluppo;

     f) la formazione di ricercatori e tecnici di ricerca;

     g) l'assunzione di ricercatori per il tempo occorrente alla ricerca.

     8. Le agevolazioni sono concesse per le categorie di aiuti, entro i massimali e alle condizioni previsti dal Regolamento CE n. 70 del 2001 della Commissione del 12 gennaio 2001, in GUCE L 10 del 13 gennaio 2001, come modificato dal Regolamento CE n. 364/2004 della Commissione del 25 febbraio 2004, in GUUE L 63 del 28 febbraio 2004.

     9. Le agevolazioni possono essere concesse, anche in forma mista secondo le modalità stabilite dall'Assessore regionale per l'industria, mediante:

     a) contributi in conto capitale o in conto impianti;

     b) contributi in conto interessi;

     c) crediti di imposta, secondo le modalità definite di concerto con l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze, dipartimento Finanze e credito, previa intesa con l'Agenzia delle entrate. La misura del credito di imposta e gli adempimenti discendenti dall'applicazione della presente lettera gravano sui fondi disciplinati dal presente articolo;

     d) prestazione di garanzie.

     10. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, per la valutazione tecnico-scientifica dei progetti di ricerca e delle ricadute economico-finanziarie degli interventi, le Amministrazioni regionali competenti sono autorizzate a stipulare apposita convenzione con soggetti in possesso dei necessari requisiti di terzietà e di competenza.".

 

Titolo II

DISPOSIZIONI PER LE ATTIVITA' INDUSTRIALI,

ARTIGIANALI, COMMERCIALI, TURISTICHE E DEI SERVIZI

 

     Art. 6. Modifiche alla disciplina degli aiuti all'investimento nel settore dell'artigianato.

     1. All'articolo 111 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, è aggiunto il seguente comma:

     "1 bis. Le disponibilità del fondo a gestione separata istituito presso la CRIAS non possono essere impiegate per i contributi in conto capitale di cui all'articolo 48 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 e successive modifiche ed integrazioni, tranne che per la modalità di concessione dell'aiuto in forma mista.".

     2. All'articolo 62 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17 le parole "sono erogati" sono sostituite dalle altre "possono essere erogati".

     3. All'articolo 48 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, sono apportate le seguenti modifiche:

     a) al comma 1, lettera a), le parole "non inferiore a lire 30 milioni e non superiore a lire un miliardo" sono sostituite dalle altre "non inferiore a euro 25.000 e non superiore a euro 750.000";

     b) dopo il comma 9 è aggiunto il seguente comma:

     "10. Nel caso di comprovata e persistente inefficace applicazione degli interventi previsti dal presente articolo l'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca può, previo preavviso, avocare la gestione diretta degli stessi, attraverso l'adozione di idonei provvedimenti sostitutivi.".

 

     Art. 7. Modifiche alla disciplina degli interventi per le imprese commerciali.

     1. All'articolo 60, comma 1, della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, il punto 3 è sostituito dal seguente:

     "3) contributi in conto capitale, agli esercizi di vicinato, fino ad un massimo del 30 per cento degli investimenti di cui al punto 1). Tali contributi non possono avere un importo superiore a 20.000 euro e sono concessi nei limiti del venti per cento delle disponibilità del fondo.".

     2. Gli aiuti all'investimento di cui all'articolo 60 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 possono essere concessi anche per la realizzazione di ludoteche e di strutture per lo sport, lo spettacolo e il tempo libero.

     3. All'articolo 63, comma 1, lettera d), della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, le parole "31 dicembre 2002" sono sostituite dalle altre "30 giugno 2005".

     4. Nelle more di una più compiuta programmazione della rete distributiva che tenga organicamente conto dei criteri e degli obiettivi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28, l'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca provvede, entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente legge, ai sensi del comma 8 del richiamato articolo 5, ad una revisione dei limiti e delle condizioni per il rilascio delle autorizzazioni per le grandi strutture di vendita in aderenza ai seguenti indifferibili indirizzi programmatici:

     a) tenere conto, nella individuazione dei limiti, della particolare connotazione e vocazione, sia urbanistica che commerciale, dei territori delle grandi aree metropolitane prevedendo, in particolare, un incremento non inferiore ad un terzo dei limiti di superficie attualmente vigenti;

     b) prevedere che, in deroga ai criteri stabiliti per la definizione del bacino di attrazione di cui al decreto del Presidente della Regione 11 luglio 2000, n. 165, sia consentito, eccetto che nei territori delle città metropolitane, il rilascio dell'autorizzazione per l'apertura e l'ampliamento di grandi strutture di vendita esclusivamente non alimentari, a condizione che la superficie da autorizzare non ecceda mq. 1.000 nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti, mq. 1.500 nei comuni con popolazione residente compresa tra 10.000 e 100.000 abitanti, mq. 2.000 nei comuni con popolazione residente superiore a 100.000 abitanti;

     c) ottimizzare la qualità dei servizi al consumatore favorendo, anche attraverso la sottoscrizione di appositi protocolli con i soggetti della grande distribuzione, la valorizzazione dei prodotti regionali, con particolare riferimento ai prodotti di cui al successivo articolo 18, comma 2 e il contenimento dei prezzi al consumo;

     d) favorire l'insediamento degli esercizi di vicinato nell'ambito dei centri commerciali e incentivare le azioni rivolte al loro potenziamento nei centri storici e nei territori urbani e rurali;

     e) prevedere che il calcolo del bacino di attrazione, secondo la metodologia di cui al decreto del Presidente della Regione 11 luglio 2000, n. 165, sia confermato, per le istanze presentate, dalla camera di commercio territorialmente competente, presente alla conferenza di servizi di cui all'articolo 9 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28.

     5. Limitatamente al provvedimento di revisione di cui al comma 4, il parere consultivo dell'Osservatorio regionale per il commercio, previsto dal comma 8 dell'articolo 5 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28, e successive modifiche e integrazioni, è sostituito da quello delle associazioni di categoria e dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale.

     6. All'articolo 22, comma 4, lettera a), della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28, dopo le parole "entro due anni" sono aggiunte le seguenti: "decorrenti dalla data della deliberazione conclusiva della conferenza di servizi di cui al comma 3 dell'articolo 9, cui compete la previa valutazione delle richieste di proroga"; dopo le parole "imputabili all'impresa" sono aggiunte le seguenti: "che nel caso di istanze riguardanti una grande struttura di vendita sono sottoposte al vincolante parere della predetta conferenza di servizi".

 

     Art. 8. Scorrimento delle graduatorie relative all'erogazione di incentivi statali alle imprese.

     1. L'articolo 28 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 è sostituito dal seguente:

     "Art. 28.

     1. Gli Assessori regionali competenti per materia, prioritariamente in relazione a particolari esigenze connesse all'attuazione del POR 2000-2006, sono autorizzati, previa intesa con il Ministero competente e fissazione di specifici criteri di selezione rispondenti a tali particolari esigenze, ad integrare le risorse finanziarie destinate alla Regione siciliana nell'ambito delle graduatorie nazionali o regionali in attuazione della legge 19 dicembre 1992, n. 488, relativamente ai settori industriale, turistico, commerciale e artigianale e della legge 28 novembre 1965, n. 1329, e nel rispetto dei limiti di spesa autorizzati dalla Commissione europea per tali regimi di aiuto.

     2. Le risorse finanziarie regionali di cui al comma 1 riguardanti la predetta legge 28 novembre 1965, n. 1329, sono utilizzate per la concessione dei benefici anche ai liberi professionisti che esercitano l'attività in forma di impresa.".

 

     Art. 9. Aiuti agli investimenti per energia da fonti rinnovabili.

     1. Dopo l'articolo 69 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 è aggiunto il seguente:

     "Art. 69 bis.

     1. Al fine di favorire la progressiva autosufficienza energetica, attraverso l'utilizzo di energia proveniente da fonti esclusivamente alternative e rinnovabili, l'Assessorato regionale dell'industria è autorizzato a concedere l'aiuto di cui all'articolo 69, fino ad un massimo di 50 milioni di euro, agli istituti di ricerca che sottoscrivono accordi di sperimentazione con i comuni, i consorzi per le aree di sviluppo industriale e gli istituti autonomi case popolari per la realizzazione di isole energetiche ovvero di utenze complesse energeticamente autosufficienti per 24 ore su 24, ad elevata sostenibilità ambientale, ad eccezione delle situazioni di emergenza, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 8 della presente legge.

     2. Al fine di una applicazione combinata delle diverse fonti energetiche ai sensi del citato articolo 8, il restante composto organico è considerato equivalente a combustibile derivato da rifiuti (C.D.R.).

     3. In sede di prima applicazione, in presenza di accordi sottoscritti con gli enti e per le finalità di cui al comma 1, i progetti sono presentati entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e i contributi sono concessi previa valutazione dei costi e dei benefici effettuata da un'apposita commissione di tre esperti, nominata con decreto dell'Assessore regionale per l'industria.".

 

     Art. 10. Modifiche all'articolo 61 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17.

     1. All'articolo 61 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, sono apportate le seguenti modifiche:

     a) al comma 1 è aggiunto il seguente periodo: "Gli oneri derivanti dalla convenzione e quelli relativi alla effettuazione di ispezioni, valutazioni, verifiche ed accertamenti precedenti o successivi all'erogazione delle agevolazioni sono posti a carico del fondo";

     b) dopo il comma 9 è aggiunto il seguente comma:

     "10. L'Assessorato regionale dell'industria è autorizzato a utilizzare una quota non superiore all'uno per mille della consistenza del fondo al primo gennaio di ogni anno, per le spese di funzionamento connesse alle attività e agli adempimenti di propria competenza riguardanti l'attuazione degli interventi previsti dal presente articolo.".

 

     Art. 11. Aiuti agli investimenti industriali.

     1. L'articolo 67 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, è sostituito dal seguente:

     "Art. 67.

     1. Allo scopo di favorire i processi di sviluppo del settore produttivo e dei servizi in Sicilia, l'Assessorato regionale dell'industria è autorizzato a concedere, sulla base di apposito bando o avviso, contributi in favore delle piccole e medie imprese industriali, secondo la definizione comunitaria, che realizzano nel territorio della Regione siciliana programmi di investimento nel rispetto delle condizioni di cui al Regolamento CE n. 70 del 2001 della Commissione del 12 gennaio 2001, in Gazzetta Ufficiale della Comunità europea L 10 del 13 gennaio 2001, e successive modifiche ed integrazioni.

     2. L'Assessore regionale per l'industria fissa, entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, le modalità e le procedure per la concessione del contributo di cui al comma 1, i criteri da seguire per la scelta dei soggetti beneficiari e dei settori specifici da ammettere alle agevolazioni, la percentuale di intervento, la misura massima del finanziamento concedibile, e ogni altra disposizione necessaria all'attivazione del sistema di intervento di cui al presente articolo.

     3. I contributi non sono cumulabili per la realizzazione degli stessi progetti con altre agevolazioni di provenienza comunitaria, nazionale o regionale.

     4. L'aiuto può in alternativa consistere in:

     a) contributi in conto interessi;

     b) contributi in conto canoni, nel caso in cui i soggetti beneficiari facciano ricorso ad operazioni di locazione finanziaria;

     c) contributi in conto capitale o in conto impianti;

     d) contributi in forma mista in parte in conto capitale e per la restante parte in conto interessi o in conto canoni, secondo le percentuali massime stabilite con decreto dell'Assessore regionale per l'industria;

     e) crediti di imposta, secondo le modalità definite di concerto con l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze, dipartimento Finanze e credito, previa intesa con l'Agenzia delle entrate. La misura del credito di imposta e gli adempimenti discendenti dall'applicazione della presente lettera gravano sui fondi disciplinati dal presente articolo.

     5. Ai fini della comunicazione comunitaria sugli aiuti esenti previsti dal presente articolo per il periodo 2005-2006 le risorse finanziarie non possono superare complessivamente l'importo di euro 50 milioni.".

 

     Art. 12. Interventi in favore delle attività editoriali.

     1. All'articolo 31, comma 2, della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, prima delle parole ", con esclusione dei film" aggiungere le parole "e di editoria discografica, grafica e multimediale".

 

     Art. 13. Centri di assistenza tecnica alle imprese industriali.

     1. Per i fini di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, possono essere istituiti centri di assistenza alle imprese costituti, anche in forma consortile, dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore industriale a livello provinciale, con autorizzazione all'esercizio rilasciata dall'Assessore regionale per l'industria.

 

     Art. 14. Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 21 settembre 2005, n. 11.

     1. All'articolo 2 della legge regionale 21 settembre 2005, n. 11, dopo le parole "liberi professionisti" sono soppresse le altre "che esercitano l'attività in forma di impresa".

 

     Art. 15. Distretti produttivi.

     1. All'articolo 56 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, sono aggiunti i seguenti commi:

     "6. Ai distretti produttivi possono essere attribuiti compiti di:

     a) beneficiario finale di provvidenze comunitarie, statali e regionali a sostegno delle imprese consorziate;

     b) sportello unico per l'acquisizione, su delega degli enti coinvolti nel procedimento, delle dichiarazioni di autocertificazione e di compatibilità per l'esercizio dell'attività delle singole imprese consorziate;

     c) interlocutore, nella programmazione negoziale, dell'Amministrazione regionale, degli enti locali e dell'Amministrazione statale;

     d) referente nei rapporti con il mondo bancario, degli enti pubblici gestori di fondi e dei consorzi fidi, per la stipula di convenzioni per l'erogazione di servizi, di finanziamenti ed incentivi e nel settore del credito a lungo e breve termine;

     e) interlocutore, per la stipula di apposite convenzioni, delle università e degli altri organismi pubblici e privati in materia di ricerca, innovazione, certificazioni di qualità, brevetti, servizi informatici e telematici, formazione d'eccellenza collegata alle filiere distrettuali e strategie di internazionalizzazione dei prodotti;

     f) referente delle istituzioni, imprese e centri di eccellenza esteri, nei Paesi che il distretto ritiene strategici ai fini della propria penetrazione commerciale.

     7. Ai distretti produttivi si applicano le medesime disposizioni fiscali, contabili, amministrative e finanziarie fissate in materia dalle vigenti leggi dello Stato.

     8. L'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca è autorizzato a concedere, nel rispetto delle condizioni previste dai Regolamenti CE n. 69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001, in GUCE L 10 del 13 gennaio 2001 e n. 70/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001, in GUCE L 10 del 13 gennaio 2001, aiuti ai consorzi di piccole e medie imprese e alle società consortili aderenti al patto distrettuale di cui al comma 3, per la realizzazione dei progetti strategici dallo stesso previsti, con le modalità e i criteri individuati con specifici bandi.

     9. L'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca è, altresì, autorizzato a svolgere azioni di promozione e di informazione nei confronti dei soggetti di cui al comma 4, al fine di incentivare la costituzione dei distretti produttivi.".

 

     Art. 16. Disposizioni sugli enti fiera.

     1. L'articolo 82 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, è modificato come segue:

     a) al comma 3 sono soppresse le parole "acquistano personalità giuridica di diritto privato con l'approvazione da parte dell'organo tutorio della delibera di trasformazione, e";

     b) al comma 4 le parole "che si completano entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle parole "da completarsi entro il 30 giugno 2006"; sono soppresse le parole "ai principi generali ed ai criteri contenuti nella legge 11 gennaio 2001, n. 7, alle disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 10 della stessa legge, per quanto compatibili con le norme e le competenze in materia e, per quanto non previsto,".

 

     Art. 17. Autorizzazione bacini estrattivi dell'Etna e di Custonaci.

     1. Nelle more dell'applicazione del piano regionale dei materiali da cava, di cui all'articolo 1 della legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127, e successive modifiche e integrazioni, l'Assessorato regionale dell'industria delimita, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i bacini estrattivi dell'Etna e di Custonaci.

     2. Nei bacini estrattivi dell'Etna e di Custonaci l'autorizzazione concessa dal Corpo regionale delle miniere per l'estrazione di materiali lapidei, previo parere vincolante delle altre amministrazioni competenti, assorbe e sostituisce qualsiasi altro atto autorizzativo di competenza regionale o comunale.

     3. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

 

Titolo III

DISPOSIZIONI PER IL SETTORE AGRICOLO ED AGROALIMENTARE

 

     Art. 18. Qualità degli alimenti nella ristorazione collettiva.

     1. A decorrere dal 1° luglio 2006, è vietata la somministrazione di prodotti ottenuti da organismi geneticamente modificati (OGM) nelle attività di ristorazione collettiva scolastica e prescolastica, delle strutture ospedaliere e dei luoghi di cura pubblici e di quelli convenzionati con la Regione, degli uffici pubblici appartenenti alla Regione, agli enti locali e ai soggetti privati convenzionati.

     2. Per garantire la sicurezza alimentare dei consumatori, i soggetti che gestiscono o svolgono le attività di cui al comma 1 prevedono nelle diete giornaliere l'utilizzazione di prodotti biologici e tradizionali, dando priorità a quelli a denominazione protetta e a indicazione geografica tipica.

 

     Art. 18 bis. Impiego dei prodotti agricoli di qualità e a chilometro zero nei servizi di ristorazione collettiva [2]

     1. Al fine di potenziare la qualità dell'offerta nei servizi di ristorazione, negli appalti pubblici di servizi o forniture di prodotti agricoli e agroalimentari destinati alla ristorazione collettiva, costituisce punteggio aggiuntivo utile per l'aggiudicazione l'utilizzo di prodotti agricoli biologici, tradizionali e di cui all'articolo 8 della legge regionale 24 novembre 2011, n. 25, la cui provenienza è certificata in conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale in tema di etichettatura dei prodotti agricoli, agroalimentari e zootecnici. L'utilizzazione di prodotti agricoli regionali nei servizi di ristorazione collettiva risulta espressamente attraverso l'impiego di idonei strumenti di informazione agli utenti dei servizi. Con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per le risorse agricole ed alimentari, sono stabilite le modalità di applicazione del presente articolo

 

     Art. 19. Distretti agroalimentari.

     1. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, al fine di promuovere lo sviluppo del settore e di razionalizzare gli investimenti del sistema produttivo agroalimentare, adotta con proprio decreto le modalità e i criteri per il riconoscimento dei distretti produttivi agroalimentari di comparto imperniati su un processo produttivo o su prodotti affini.

     2. Si definiscono distretti agroalimentari di qualità i sistemi produttivi locali caratterizzati da significativa presenza economica e da interrelazione e interdipendenza produttiva delle imprese agricole e agroalimentari, nonché da una o più produzioni certificate e tutelate o da produzioni tradizionali o tipiche.

     3. Ai fini del riconoscimento è necessario che il distretto produttivo agroalimentare comprenda: un numero d'imprese agricole del comparto non inferiore a centocinquanta e aventi i requisiti d'imprenditore agricolo professionale di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modifiche e integrazioni, e un numero di addetti complessivo non inferiore a trecento; presenti un elevato grado di integrazione produttiva o di filiera; sia in grado di esprimere capacità di innovazione, comprovata dalla presenza di imprese che commercializzino almeno il 15 per cento complessivo del volume della produzione regionale del comparto con le modalità previste dall'articolo 6, comma 13, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004.

     4. Il distretto produttivo agroalimentare di comparto promuove la realizzazione di progetti strategici ricompresi all'interno di un patto finalizzato a realizzare lo sviluppo del comparto, in conformità agli strumenti di programmazione comunitaria, nazionale e regionale.

     5. I soggetti promotori del patto che possono concorrere alla costituzione di un distretto produttivo di comparto sono:

     a) imprese con sede nel territorio regionale;

     b) associazioni di categoria;

     c) enti locali;

     d) enti e associazioni pubblici e privati, consorzi, fondazioni, aziende speciali, società a partecipazione pubblica, enti economici regionali che svolgono attività nell'ambito della promozione, della ricerca e dell'innovazione finalizzate allo sviluppo del sistema produttivo.

     6. Il patto di cui al comma 4 è redatto secondo le modalità ed i criteri stabiliti con decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste e ha validità triennale. L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, successivamente alla presentazione del patto da parte dei soggetti di cui al comma 5, ne verifica la compatibilità economica e la complessiva fattibilità rispetto agli strumenti di programmazione comunitaria, nazionale e regionale e con proprio decreto finanzia le azioni ivi previste.

 

     Art. 20. Organizzazioni di produttori.

     1. Per assicurare la programmazione della produzione agricola e l'adeguamento della stessa alla domanda, sia quantitativa che qualitativa, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, sull'associazionismo e il riconoscimento delle organizzazioni dei produttori.

     2. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste può, con proprio decreto, stabilire, per singoli comparti produttivi, i requisiti e le modalità per ottenere il riconoscimento da parte delle organizzazioni di produttori. Nelle more dell'adozione del decreto si applicano i criteri, le modalità e i requisiti stabiliti dalla normativa nazionale.

     3. Le organizzazioni di produttori riconosciute costituiscono un fondo di esercizio, in proporzione al dieci per cento del fatturato commercializzato, alimentato da contribuiti dei soci e da finanziamenti pubblici, per la realizzazione di programmi di attività che prevedano:

     a) azioni rivolte al miglioramento qualitativo dei prodotti, allo sviluppo della loro valorizzazione commerciale, anche attraverso la promozione di accordi interprofessionali, alla loro promozione presso i consumatori, alla promozione della diffusione di sistemi di certificazione della qualità e di tracciabilità dei singoli prodotti, alla creazione di linee di prodotti biologici, alla promozione della produzione ottenuta mediante metodi di lotta integrata o di altri metodi di produzione rispettosi dell'ambiente;

     b) misure destinate a promuovere l'utilizzo, da parte dei produttori, di tecniche rispettose dell'ambiente, nonché le risorse umane e tecniche necessarie per l'accertamento dell'osservanza della normativa fitosanitaria vigente;

     c) azioni rivolte alla realizzazione e sviluppo di accordi di filiera o qualsivoglia ulteriore azione volta al perseguimento delle proprie finalità.

     4. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a concedere alle organizzazioni di produttori riconosciute e alle loro forme associate, aiuti di avviamento o di ampliamento conformemente all'articolo 10 del Regolamento CE n. 1/2004 della Commissione del 23 dicembre 2003, in GUUE L 1 del 3 gennaio 2004.

 

Titolo IV

DISPOSIZIONI PER LE IMPRESE COOPERATIVE

 

     Art. 21. Modifiche all'articolo 57 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17. [3]

     1. Il comma 7 dell'articolo 57 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, è sostituito dai seguenti commi:

     "7. In armonia con le disposizioni di cui all'art. 2 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, i criteri di rappresentatività delle organizzazioni cooperativistiche legalmente riconosciute sia ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, che dell'articolo 3 del citato decreto legislativo n. 220/2002, ai fini delle previsioni di cui all'art. 4 della legge regionale 30 dicembre 1960, n. 48, sono computati in base al numero di revisioni effettuate ai sensi della legge regionale 23 maggio 1991, n. 36, e successive modifiche ed integrazioni, nell'ambito dell'elenco delle cooperative aderenti comunicato all'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, ai fini revisionali, all'inizio del biennio ispettivo da ciascuna organizzazione.

     7 bis. Per il solo biennio ispettivo relativo agli anni 2005 e 2006, alle organizzazioni nazionali riconosciute nel corso del biennio ispettivo relativo agli anni 2003 e 2004, è attribuita una rappresentatività del 10 per cento ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 4, lettera c), della legge regionale 30 dicembre 1960, n. 48. La differenza tra tale valore e quello effettivamente calcolato è recuperata attraverso una detrazione in parti uguali a valere sulle percentuali di rappresentatività calcolate per le altre organizzazioni.".

 

     Art. 22. Aiuti alle imprese cooperative escluse quelle operanti nel settore agricolo e della pesca.

     1. L'IRCAC è autorizzato a concedere agevolazioni sotto forma di finanziamenti e di contributi in conto interessi per le categorie di aiuti previsti e nel rispetto delle condizioni di cui al Regolamento CE n. 70 del 2001 della Commissione del 12 gennaio 2001, in Gazzetta Ufficiale della Comunità europea L 10 del 13 gennaio 2001, e di cui al Regolamento CE n. 364/2004 della Commissione del 25 febbraio 2004, recante modifica del regolamento CE n. 70 del 2001 per quanto concerne l'estensione del suo campo di applicazione agli aiuti alla ricerca e sviluppo, in GUUE L 63 del 28 febbraio 2004.

     2. A beneficiarie degli aiuti sono le micro, piccole e medie imprese cooperative secondo la definizione contenuta nella raccomandazione della Commissione n. 2003/361/CE, del 6 maggio 2003, operanti nel settore industriale, commerciale, artigianale, del turismo e dei servizi.

     3. Gli aiuti possono essere concessi con le seguenti modalità, attivabili anche disgiuntamente:

     a) finanziamenti ad un tasso pari al 30 per cento del tasso di riferimento fissato dalla Commissione europea, vigente alla data di stipula del finanziamento stesso, per una durata non superiore a 15 anni;

     b) contributi in conto interessi sui finanziamenti e sulle operazioni di leasing concessi dagli istituti di credito e dalle società di leasing, in misura pari al 70 per cento del tasso applicato al finanziamento da agevolare, fermo restando che la base di calcolo non può essere superiore al tasso di riferimento fissato dalla Commissione europea vigente alla data di stipula del finanziamento stesso, maggiorato di due punti, anche quando il tasso di interesse praticato dagli istituti di credito sia più elevato.

     4. Gli aiuti di cui al presente articolo sono cumulabili con altri aiuti regionali, nazionali o comunitari nei limiti dei massimali di intensità previsti dalla Carta degli aiuti a finalità regionale per la Sicilia, pari al 35 per cento ESN aumentato di un 15 per cento ESL del valore delle spese ammissibili.

     5. Le agevolazioni sono concesse nel rispetto delle specifiche discipline settoriali comunitarie.

     6. Per le finalità di cui al presente articolo l'IRCAC utilizza le disponibilità del fondo a gestione separata istituito con l'art. 63 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni, fino ad un importo di sei milioni di euro.

 

     Art. 23. Aiuti alle imprese cooperative attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.

     1. L'IRCAC è autorizzato a concedere agevolazioni sotto forma di finanziamenti e di contributi in conto interessi nel rispetto delle condizioni e per le finalità e categorie di aiuti previste dal Regolamento (CE) n. 1/2004 della Commissione del 23 dicembre 2003 in GUUE L 1 del 3 gennaio 2004.

     2. Beneficiarie degli aiuti sono le micro, piccole e medie imprese cooperative, secondo la definizione contenuta nella raccomandazione della Commissione n. 2003/361/CE, del 6 maggio 2003, attive nel campo della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, che realizzino gli interventi previsti dal citato Regolamento CE n. 1/2004 alle condizioni in esso stabilite.

     3. In ordine agli investimenti nelle aziende agricole e agli investimenti nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, il controllo sulla conformità ai criteri previsti dall'articolo 5 e dall'articolo 26 del Regolamento CE n. 1257/1999 è effettuato, sulla base di un campione comprendente almeno il 5 per cento delle imprese interessate, dall'Ufficio speciale per i controlli di secondo livello della Presidenza della Regione. Devono, inoltre, essere disponibili prove sufficienti che esistono in futuro normali sbocchi di mercato per i prodotti agricoli trasformati. Tale valutazione è effettuata, caso per caso, sulla base del documento "Le tendenze di fondo del sistema agroalimentare siciliano - Analisi dei normali sbocchi di mercato" che costituisce allegato I al POR Sicilia 2000-2006.

     4. Gli aiuti possono essere concessi con le seguenti modalità, attivabili anche disgiuntamente:

     a) finanziamenti ad un tasso pari al trenta per cento del tasso di riferimento fissato dalla Commissione europea, vigente alla data di stipula del finanziamento stesso, per una durata non superiore a 15 anni;

     b) contributi in conto interessi sui finanziamenti e sulle operazioni di leasing concessi dagli istituti di credito e dalle società di leasing, in misura pari al 70 per cento del tasso applicato al finanziamento da agevolare, fermo restando che la base di calcolo non può essere superiore al tasso di riferimento fissato dalla Commissione europea vigente alla data di stipula del finanziamento stesso, maggiorato di due punti, anche quando il tasso di interesse praticato dagli istituti di credito sia più elevato.

     5. Gli aiuti di cui al presente articolo sono cumulabili con altri aiuti regionali, nazionali o comunitari nei limiti dei massimali di intensità previsti dal citato Regolamento CE n. 1/2004.

     6. Per le finalità di cui al presente articolo l'IRCAC utilizza le disponibilità del fondo a gestione separata istituito con l'art. 63 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, e successive modifiche ed integrazioni fino ad un importo di quattro milioni di euro.

 

     Art. 24. Aiuti alle imprese cooperative attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca.

     1. L'IRCAC è autorizzato a concedere agevolazioni sotto forma di finanziamento e di contributi in conto interessi nel rispetto delle condizioni e per le finalità e categorie di aiuti previste dal Regolamento CE n. 1595/2004 della Commissione dell'8 settembre 2004, in Gazzetta Ufficiale della Comunità europea L 291 del 14 settembre 2004.

     2. Beneficiarie degli aiuti sono le micro, piccole e medie imprese cooperative, secondo la definizione contenuta nella raccomandazione della Commissione n. 2003/361/CE, del 6 maggio 2003, attive nel campo della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca, che realizzino gli interventi previsti dal citato Regolamento CE n. 1595/2004 alle condizioni in esso stabilite.

     3. Gli aiuti possono essere concessi con le seguenti modalità, attivabili anche disgiuntamente:

     a) finanziamenti ad un tasso pari al trenta per cento del tasso di riferimento fissato dalla Commissione europea, vigente alla data di stipula del finanziamento stesso, per una durata non superiore a 15 anni;

     b) contributi in conto interessi sui finanziamenti e sulle operazioni di leasing concessi dagli istituti di credito e dalle società di leasing, in misura pari al 70 per cento del tasso applicato al finanziamento da agevolare, fermo restando che la base di calcolo non può essere superiore al tasso di riferimento fissato dalla Commissione europea vigente alla data di stipula del finanziamento stesso, maggiorato di due punti, anche quando il tasso di interesse praticato dagli istituti di credito sia più elevato.

     4. Gli aiuti di cui al presente articolo sono cumulabili con altri aiuti regionali, nazionali o comunitari nei limiti dei massimali di intensità previsti dal Regolamento CE n. 1595/2004 della Commissione dell'8 settembre 2004 in GUUE L 291 del 14 settembre 2004.

     5. Per le finalità di cui al presente articolo l'IRCAC utilizza le disponibilità del fondo a gestione separata istituito con l'art. 63 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni fino ad un importo di tre milioni di euro.

 

     Art. 25. Modifiche all'articolo 67 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4.

     1. All'articolo 67 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, sono apportate le seguenti modifiche:

     a) al comma 2 sono soppresse le parole: "ai comuni nel cui territorio ricadono gli immobili stessi e";

     b) alla fine del comma 3 sono aggiunte le parole "entro novanta giorni";

     c) al comma 4 dopo le parole "Il ricavato" sono aggiunte le altre: "al netto della commissione di cui al comma 2 bis dell'articolo 55 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10" e dopo la parola "modificazioni" sono aggiunte le seguenti "su cui sono addebitate le spese sostenute per l'assegnazione e gestione dei beni di cui al comma 1".

 

     Art. 26. Prestiti partecipativi in favore delle cooperative.

     1. Al fine di sostenere i programmi di sviluppo delle cooperative siciliane l'IRCAC è autorizzato a concedere agevolazioni sotto forma di prestiti partecipativi nel rispetto delle condizioni, limiti e massimali, previsti dal Regolamento CE n. 69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001, in GUCE L 10 del 13 gennaio 2001, relativo agli aiuti de minimis.

     2. Beneficiari degli aiuti sono le società cooperative aventi sede in Sicilia che dispongano già di un capitale sociale di importo non inferiore a quello minimo previsto per le società per azioni.

     3. I programmi di sviluppo comportanti un incremento del fabbisogno finanziario aziendale possono riguardare la realizzazione di nuovi investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali.

     4. La durata del finanziamento non può essere superiore a otto anni compreso un eventuale periodo di preammortamento non superiore a due anni.

     5. Il tasso di interesse a carico dei beneficiari è pari al trenta per cento del tasso di riferimento fissato dalla Commissione europea, vigente alla data di stipula del finanziamento.

     6. L'importo del finanziamento deve essere inferiore al capitale sociale già sottoscritto e versato dai soci e non può essere superiore a 500.000 euro.

     7. Il prestito partecipativo deve essere assistito da garanzie reali.

 

     Art. 27. Prestiti partecipativi in favore dei consorzi di cooperative.

     1. Al fine di favorire i processi di integrazione tra le imprese cooperative siciliane l'IRCAC è autorizzato a concedere agevolazioni sotto forma di prestiti partecipativi nel rispetto delle condizioni, limiti e massimali previsti dal Regolamento CE n. 69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001, in GUCE L 10 del 13 gennaio 2001, relativo agli aiuti de minimis.

     2. Beneficiari degli aiuti sono i consorzi di cooperative o le cooperative di secondo grado aventi sede in Sicilia che dispongono già di un capitale sociale di importo non inferiore a quello minimo previsto per le società per azioni.

     3. La durata del finanziamento non può essere superiore a otto anni compreso un eventuale periodo di preammortamento non superiore a due anni.

     4. Il tasso di interesse a carico dei beneficiari è pari al trenta per cento del tasso di riferimento fissato dalla Commissione europea, vigente alla data di stipula del finanziamento.

     5. L'importo del finanziamento deve essere inferiore al capitale sociale già sottoscritto e versato dai soci e non può essere superiore a duecentomila euro ogni venti imprese aggregate.

     6. Il prestito partecipativo deve essere assistito da garanzie reali.

 

     Art. 28. Disposizioni attuative.

     1. L'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste e l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, per le rispettive competenze, emanano le direttive per l'attuazione degli interventi di cui agli articoli da 22 a 27 entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 29.

     1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

     2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.


[1] Per un'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 118 della L.R. 12 maggio 2010, n. 11.

[2] Articolo inserito dall'art. 8 della L.R. 9 maggio 2012, n. 26.

[3] Per la sostituzione del presente articolo, vedi l'art. 117 della L.R. 12 maggio 2010, n. 11.