§ 2.3.201 – Regolamento 23 dicembre 2003, n. 1/2004.
Regolamento (CE) n. 1/2004 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a [...]


Settore:Normativa europea
Materia:2. politica della concorrenza
Capitolo:2.3 aiuti di stato e altre sovvenzioni
Data:23/12/2003
Numero:1


Sommario
Art.  1. Campo di applicazione.
Art.  2. Definizioni.
Art.  3. Condizioni per l'esenzione.
Art.  4. Investimenti nelle aziende agricole.
Art.  5. Conservazione di paesaggi e fabbricati tradizionali.
Art.  6. Trasferimento di fabbricati agricoli nell'interesse pubblico.
Art.  7. Investimenti nel settore della trasformazione e commercializzazione.
Art.  8. Aiuti all'insediamento di giovani agricoltori.
Art.  9. Aiuti al prepensionamento.
Art.  10. Aiuti alle associazioni di produttori.
Art.  11. Aiuti per il pagamento di premi assicurativi.
Art.  12. Aiuti per la ricomposizione fondiaria.
Art.  13. Aiuti intesi a promuovere la produzione e la commercializzazione di prodotti agricoli di qualità.
Art.  14. Prestazioni di assistenza tecnica nel settore agricolo.
Art.  15. Sostegno al settore zootecnico.
Art.  16. Aiuti stabiliti in taluni regolamenti del Consiglio.
Art.  17. Fasi preliminari alla concessione degli aiuti.
Art.  18. Cumulo.
Art.  19. Trasparenza e controllo.
Art.  20. Entrata in vigore e applicabilità.


§ 2.3.201 – Regolamento 23 dicembre 2003, n. 1/2004.

Regolamento (CE) n. 1/2004 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.

(G.U.U.E. 3 gennaio 2004, n. L 1).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio, del 7 maggio 1998, sull'applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato che istituisce la Comunità europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali, in particolare l'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), punto i),

     dopo aver pubblicato il progetto del presente regolamento,

     sentito il comitato consultivo in materia di aiuti di Stato,

     considerando quanto segue:

     (1) Il regolamento (CE) n. 994/98 autorizza la Commissione a dichiarare, a norma dell'articolo 87 del trattato che, a determinate condizioni, gli aiuti alle piccole e medie imprese sono compatibili con il mercato comune e non sono soggetti all'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato.

     (2) Il regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese non si applica alle attività connesse con la produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti di cui all'allegato I del trattato.

     (3) La Commissione ha applicato gli articoli 87 e 88 del trattato alle piccole e medie imprese attive nella produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli in numerose decisioni e ha inoltre riaffermato la propria politica, recentemente negli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo (di seguito «orientamenti agricoli»). Alla luce della considerevole esperienza acquisita dalla Commissione nell'applicazione dei suddetti articoli del trattato alle piccole e medie imprese attive nella produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, è opportuno, al fine di garantire un controllo efficace e di semplificare le formalità amministrative, senza indebolire il controllo della Commissione, che quest'ultima eserciti i poteri conferitile dal regolamento (CE) n. 994/98 anche nei confronti delle piccole e medie imprese attive nella produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, nella misura in cui l'articolo 89 del trattato sia stato dichiarato applicabile a tali prodotti. Date le caratteristiche specifiche del settore agricolo è giustificata l'adozione di un regolamento specifico per le piccole e medie imprese attive in tale settore.

     (4) Il presente regolamento si applica fatta salva la possibilità degli Stati membri di notificare gli aiuti alle piccole e medie imprese attive nella produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli. Tali notifiche saranno analizzate dalla Commissione alla luce del presente regolamento e sulla base degli orientamenti agricoli. Le notifiche pendenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento devono essere valutate in primis alla luce dello stesso e, se le sue condizioni non sono rispettate, sulla base degli orientamenti agricoli. È opportuno definire disposizioni transitorie per quanto riguarda gli aiuti concessi prima dell'entrata in vigore del presente regolamento e non notificati in violazione dell'obbligo di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato.

     (5) Nei prossimi anni l'agricoltura dovrà adeguarsi a nuove realtà e a ulteriori cambiamenti per quanto riguarda l'evoluzione del mercato, la politica che lo disciplina e le norme commerciali, le esigenze e le preferenze del consumatore e l'allargamento della Comunità. Tali cambiamenti influenzeranno non soltanto i mercati agricoli, ma anche l'economia locale delle zone rurali in generale. Una politica dello sviluppo rurale dovrebbe essere finalizzata a ricostituire e a rafforzare la competitività delle zone rurali, contribuendo in tal modo a mantenere e a creare posti di lavoro in queste zone.

     (6) Le piccole e medie imprese svolgono un ruolo determinante nella creazione di posti di lavoro e, più in generale, quale fattore di stabilità sociale e di dinamismo economico. Il loro sviluppo può tuttavia essere limitato dalle imperfezioni del mercato. Esse hanno spesso difficoltà di accesso al capitale ed al credito, a causa della diffidenza di taluni mercati finanziari ad assumere rischi e delle garanzie limitate che possono offrire. La limitatezza delle loro risorse può anche ridurne la possibilità di accesso all'informazione, in particolare per quanto riguarda le nuove tecnologie e i mercati potenziali. Alla luce di tali considerazioni, l'obiettivo degli aiuti esentati ai sensi del presente regolamento deve essere quello di facilitare lo sviluppo delle attività economiche delle piccole e medie imprese, a condizione che tali aiuti non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria all'interesse comune. La tendenza dovrebbe essere incoraggiata e sostenuta mediante una semplificazione delle norme esistenti relativamente alle piccole e medie imprese.

     (7) La produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli nella Comunità è largamente appannaggio delle piccole e medie imprese.

     (8) Il regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti ha già introdotto norme specifiche sugli aiuti di Stato per talune misure di sviluppo rurale finanziate dagli Stati membri senza alcun contributo comunitario.

     (9) Il presente regolamento deve esentare gli aiuti che soddisfano tutte le condizioni in esso stabilite, nonché i regimi di aiuti, a condizione che ogni singolo aiuto erogabile nell'ambito di tale regime rispetti tutte le condizioni di cui al presente regolamento. Per garantire un controllo efficace e semplificare le formalità amministrative, senza indebolire la sorveglianza esercitata dalla Commissione, i regimi di aiuto ed i singoli aiuti accordati al di fuori di un regime devono contenere un riferimento esplicito al presente regolamento.

     (10) Gli aiuti erogati per coprire i costi per la pubblicità, secondo la definizione degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato a favore della pubblicità dei prodotti di cui all'allegato I del trattato CE e di taluni prodotti non compresi nell'allegato I, devono essere esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento e devono continuare ad essere esaminati alla luce dei citati orientamenti.

     (11) Tenuto conto della necessità di contemperare opportunamente l'esigenza di ridurre al minimo le distorsioni di concorrenza nel settore che beneficia dell'aiuto e la realizzazione degli obiettivi del presente regolamento, esso non deve esentare aiuti singoli superiori a un determinato importo massimo, siano essi accordati o meno nel quadro di un regime di aiuto esentato dal presente regolamento.

     (12) Il presente regolamento non dovrebbe esentare gli aiuti all'esportazione, né gli aiuti condizionati all'impiego di prodotti nazionali piuttosto che importati. Tali aiuti possono risultare incompatibili con gli obblighi internazionali assunti dalla Comunità nell'ambito degli accordi dell'OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative e sull'agricoltura. Non costituiscono, di regola, aiuti all'esportazione gli aiuti inerenti ai costi di partecipazione a fiere commerciali né quelli per studi di consulenza necessari per il lancio di un nuovo prodotto o di un prodotto già esistente su un nuovo mercato.

     (13) Al fine di eliminare le differenze suscettibili di provocare distorsioni della concorrenza e per facilitare il coordinamento tra le differenti iniziative comunitarie e nazionali in materia di piccole e medie imprese, nonché per motivi di trasparenza amministrativa e di certezza del diritto, la definizione di «Piccole e medie imprese» utilizzata nel presente regolamento deve essere quella di cui al regolamento (CE) n. 70/2001.

     (14) Conformemente alla prassi consolidata della Commissione e per garantire che l'aiuto sia proporzionato e limitato all'importo necessario, i massimali devono, di norma, essere espressi in termini di intensità d'aiuto in relazione a un insieme di costi ammissibili, piuttosto che in termini di importi massimi.

     (15) Per determinare se un aiuto sia o meno compatibile con il mercato comune ai sensi del presente regolamento, è necessario prendere in considerazione l'intensità dell'aiuto e, pertanto, l'importo dell'aiuto espresso in equivalente sovvenzione. Il calcolo del l'equivalente sovvenzione degli aiuti erogabili in più quote e degli aiuti concessi sotto forma di prestito agevolato richiede l'applicazione dei tassi d'interesse praticati sul mercato al momento in cui la sovvenzione è concessa. Per un'applicazione uniforme, trasparente e semplificata delle norme in materia di aiuti di Stato, è opportuno considerare che i tassi di mercato applicabili ai fini del presente regolamento sono i tassi di riferimento, a condizione che, nel caso dei prestiti agevolati, questi siano assistiti dalle normali garanzie e non comportino rischi eccessivi. I tassi di riferimento devono essere quelli fissati periodicamente dalla Commissione in base a criteri oggettivi e pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e su Internet.

     (16) Conformemente alla prassi consolidata della Commissione per la valutazione degli aiuti di Stato nel settore agricolo, non è necessario istituire una distinzione tra piccole imprese e medie imprese. Per taluni tipi di aiuto è opportuno fissare gli importi massimi dell'aiuto che può essere erogato a un beneficiario.

     (17) I massimali di aiuto devono essere fissati, alla luce dell'esperienza acquisita dalla Commissione, a un livello che contemperi opportunamente l'esigenza di minimizzare le distorsioni di concorrenza nel settore beneficiario dell'aiuto e l'obiettivo di favorire lo sviluppo delle attività economiche delle piccole e medie imprese nel settore agricolo. Per ragioni di coerenza con le misure di sostegno finanziate dalla Comunità, i massimali devono essere armonizzati con quelli fissati negli orientamenti agricoli e nel regolamento (CE) n. 1257/1999.

     (18) È opportuno definire ulteriori condizioni che devono essere soddisfatte dai regimi di aiuto o dagli aiuti singoli esentati dal presente regolamento. Le società beneficiarie di aiuti agli investimenti devono conformarsi ai criteri di redditività e requisiti minimi, di cui gli articoli 5 e 26, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1257/1999. Si terrà conto di eventuali restrizioni alla produzione o di limitazioni del sostegno comunitario nel quadro delle organizzazioni comuni di mercato. Ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato, gli aiuti non devono, di norma, avere come unico effetto la riduzione, in maniera continuativa o periodica, dei costi di funzionamento che l'impresa deve normalmente sostenere e devono essere proporzionati agli svantaggi da superare per conseguire i benefici socioeconomici auspicati nell'interesse comunitario. Gli aiuti di Stato unilaterali intesi meramente a migliorare la situazione finanziaria dei produttori senza contribuire in alcun modo allo sviluppo del settore e, in particolare, gli aiuti concessi esclusivamente sulla base del prezzo, della quantità, dell'unità di produzione o dell'unità dei mezzi di produzione sono considerati aiuti al funzionamento, incompatibili con il mercato comune. Tali aiuti possono inoltre interferire con i meccanismi delle organizzazioni comuni di mercato. È pertanto opportuno limitare il campo di applicazione del presente regolamento a taluni tipi di aiuto.

     (19) Il presente regolamento esenterà gli aiuti concessi alle piccole e medie imprese indipendentemente dalla loro ubicazione. Gli investimenti e la creazione di posti di lavoro possono contribuire allo sviluppo economico delle zone svantaggiate e delle regioni dell'obiettivo 1 della Comunità. Le piccole e medie imprese situate in tali regioni sono penalizzate sia dagli svantaggi strutturali inerenti alla loro ubicazione che dalle difficoltà inerenti alle loro dimensioni. È di conseguenza opportuno stabilire a favore delle piccole e medie imprese situate nelle regioni svantaggiate e nelle regioni dell'obiettivo 1 massimali più elevati.

     (20) A causa dei rischi di distorsioni della concorrenza derivanti da aiuti agli investimenti mirati a specifici settori e allo scopo di garantire agli agricoltori la libertà di decidere in quali prodotti investire, gli aiuti agli investimenti esentati in virtù del presente regolamento non dovrebbero essere limitati a specifici prodotti agricoli. Ciò non dovrebbe tuttavia impedire agli Stati membri di escludere taluni prodotti agricoli dagli aiuti o dai regimi in questione, in particolare quando non possano essere individuati normali sbocchi di mercato. Inoltre, taluni tipi di investimenti dovrebbero di per sé essere esclusi dal presente regolamento. Gli aiuti agli investimenti mirati a determinati settori possono essere giustificati e pertanto andrebbero esentati laddove gli aiuti si limitano a coprire i costi relativi all'attuazione di norme specifiche relative alla tutela e al miglioramento dell'ambiente o al miglioramento delle condizioni di igiene e benessere degli animali. Gli investimenti per la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli realizzati al livello di azienda agricola, che non comportino un aumento della capacità e i cui costi ammissibili totali siano inferiori ai massimali fissati conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1257/1999, devono essere esaminati conformemente alle norme che disciplinano gli investimenti nella produzione di prodotti agricoli. Gli investimenti per la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli realizzati al livello di azienda agricola, che comportino un aumento della capacità e/o i cui costi ammissibili totali siano superiori ai massimali fissati conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1257/1999, devono essere esaminati conformemente alle norme che disciplinano gli investimenti nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli.

     (21) Se gli aiuti sono concessi per realizzare l'adeguamento a norme di recente introduzione a livello comunitario, gli Stati membri non devono poter prolungare il periodo di adeguamento per gli agricoltori ritardando l'attuazione di tali norme. Pertanto, deve essere indicata chiaramente la data a partire dalla quale la nuova legislazione non possa più essere considerata tale.

     (22) Agli agricoltori sono spesso offerti servizi a tassi agevolati da parte di società che non possono essere liberamente scelte dagli stessi agricoltori. Per evitare che gli aiuti siano concessi ai fornitori di servizi, anziché agli agricoltori, e per garantire che gli agricoltori possano ottenere i migliori servizi a prezzi competitivi, di norma è necessario accertarsi che detti fornitori di servizi siano scelti e remunerati conformemente ai principi di mercato. Tuttavia, nel caso di taluni servizi, in particolare i controlli, e data la natura del servizio o della base giuridica per la prestazione dello stesso, è possibile che esista un unico fornitore.

     (23) Alcuni regolamenti del Consiglio nel settore dell'agricoltura prevedono autorizzazioni specifiche per il versamento di aiuti da parte degli Stati membri, spesso in combinazione con o in aggiunta al finanziamento comunitario. Tuttavia, tali disposizioni non prevedono in genere una deroga all'obbligo di notifica ai sensi dell'articolo 88 del trattato, laddove tali aiuti soddisfino le condizioni di cui all'articolo 87, paragrafo 1 dello stesso trattato. Poiché le condizioni per la concessione di tali aiuti sono chiaramente specificate nei regolamenti in questione, e/o sussiste l'obbligo di comunicare tali misure alla Commissione ai sensi delle disposizioni specifiche degli stessi regolamenti, non è necessaria un'ulteriore e separata notificazione ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato per consentire alla Commissione di valutare tali misure. Per ragioni di certezza del diritto, un riferimento a tali disposizioni deve essere inserito nel presente regolamento e, pertanto, una notifica delle misure in questione ai sensi dell'articolo 88 del trattato non deve essere necessaria, purché sia possibile comprovare in anticipo che l'aiuto è concesso esclusivamente alle piccole e medie imprese.

     (24) Per garantire che l'aiuto sia necessario e costituisca un incentivo allo sviluppo di determinate attività, il presente regolamento non deve esentare gli aiuti a favore di attività che il beneficiario avvierebbe comunque alle normali condizioni di mercato. Non può essere concesso alcun aiuto retroattivamente in relazione ad attività che sono già state avviate dal beneficiario.

     (25) L'esenzione di cui al presente regolamento non deve essere applicata agli aiuti cumulati con altri aiuti di Stato, inclusi quelli concessi da amministrazioni nazionali, regionali o locali, con il sostegno pubblico concesso nel quadro del regolamento (CE) n. 1257/1999 o con misure di sostegno comunitarie, relativamente agli stessi costi ammissibili, quando l'importo degli aiuti cumulati superi i massimali fissati dal presente regolamento.

     (26) Per garantire la trasparenza e un controllo efficace, ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 994/98, è opportuno prescrivere agli Stati membri di comunicare alla Commissione, mediante un formulario tipo, informazioni sintetiche ai fini della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ogni volta che, in applicazione del presente regolamento, viene data esecuzione a regimi di aiuti o sono concessi aiuti individuali al di fuori di un regime. È opportuno, per i medesimi motivi, stabilire norme relative ai registri che gli Stati membri devono tenere in relazione agli aiuti esentati in virtù del presente regolamento. Ai fini della relazione annuale che ogni Stato membro ha l'obbligo di presentare alla Commissione, è opportuno che questa stabilisca quali specifiche informazioni devono esserle comunicate. Tenuto conto della diffusa disponibilità della tecnologia necessaria, le informazioni sintetiche e la relazione annuale devono essere trasmesse in formato elettronico.

     (27) Il mancato adempimento da parte degli Stati membri dell'obbligo di trasmettere le relazioni di cui al presente regolamento è suscettibile di impedire alla Commissione di effettuare la sua opera di monitoraggio ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 1, del trattato e, in particolare, di verificare se l'effetto economico cumulato degli aiuti esentati ai sensi del presente regolamento sia tale da alterare le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse. La necessità di valutare l'effetto cumulativo degli aiuti di Stato è maggiore laddove uno stesso beneficiario può ricevere aiuti da fonti differenti, come avviene con sempre maggiore frequenza nel settore agricolo. È pertanto di estrema importanza che gli Stati membri trasmettano sollecitamente le informazioni pertinenti prima di attuare misure di aiuto ai sensi del presente regolamento.

     (28) Alla luce dell'esperienza acquisita in materia dalla Commissione e, in particolare, della frequenza con la quale è in genere necessaria una revisione della politica in materia di aiuti di Stato, è opportuno limitare il periodo di applicazione del presente regolamento. Nel caso in cui il presente regolamento giungesse a scadenza senza essere stato prorogato, i regimi di aiuti già esentati in virtù dello stesso devono continuare ad essere esentati per un periodo di sei mesi,

 

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

CAPITOLO 1

CAMPO DI APPLICAZIONE, DEFINIZIONI E CONDIZIONI

 

Art. 1. Campo di applicazione.

     1. Il presente regolamento si applica agli aiuti concessi alle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.

     2. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento:

     a) agli aiuti erogati per coprire i costi per la pubblicità, secondo la definizione degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato a favore della pubblicità dei prodotti di cui all'allegato I del trattato CE e di taluni prodotti non compresi nell'allegato I;

     b) agli aiuti alla trasformazione dei prodotti agricoli di cui all'allegato I in prodotti non compresi nello stesso.

     3. Il presente regolamento non si applica agli aiuti per investimenti individuali con spese ammissibili superiori a 12,5 milioni di EUR, né agli aiuti di importo effettivo superiore a 6 milioni di EUR. Tali aiuti devono essere specificamente notificati alla Commissione conformemente all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato.

     4. Fatto salvo l'articolo 16, lettera a), il presente regolamento non si applica:

     a) agli aiuti a favore di attività connesse all'esportazione, vale a dire aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e al funzionamento di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività di esportazione;

     b) agli aiuti condizionati all'impiego di prodotti nazionali piuttosto che importati.

 

     Art. 2. Definizioni.

     Ai fini del presente regolamento si intende per:

     1) «aiuti»: qualsiasi misura che risponda a tutti i criteri stabiliti all'articolo 87, paragrafo 1, del trattato;

     2) «prodotti agricoli»:

     a) i prodotti elencati nell'allegato I del trattato, con l'eccezione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000;

     b) i prodotti di cui ai codici NC 4502, 4503 e 4504 (sugheri);

     c) i prodotti di imitazione o di sostituzione del latte e dei prodotti lattiero-caseari, di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1898/87;

     3) «trasformazione di un prodotto agricolo»: il trattamento di un prodotto agricolo, dove il prodotto ottenuto rimane comunque un prodotto agricolo;

     4) «piccola o media impresa» («PMI»): un'impresa quale definita all'allegato I del regolamento (CE) n. 70/2001;

     5) «intensità lorda dell'aiuto»: l'importo dell'aiuto espresso in percentuale dei costi ammissibili del progetto. Tutti i valori utilizzati sono al lordo di qualsiasi imposta diretta. Quando un aiuto è concesso in forma diversa da una sovvenzione diretta in denaro, l'importo dell'aiuto è l'equivalente sovvenzione. Gli aiuti erogabili in più quote sono attualizzati al loro valore al momento della concessione. Il tasso di interesse da applicare ai fini dell'attualizzazione e del calcolo dell'importo dell'aiuto nel caso di prestiti agevolati è il tasso di riferimento applicabile al momento della concessione;

     6) «prodotti di qualità»: i prodotti conformi ai criteri di cui all'articolo 24 ter, paragrafi 2 o 3 del regolamento (CE) n. 1783/2003 del Consiglio, che modifica il regolamento (CE) n. 1257/1999 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG);

     7) «avverse condizioni atmosferiche assimilabili alle calamità naturali»: condizioni atmosferiche quali gelo, grandine, ghiaccio, pioggia o siccità che distruggano il 20 % della normale produzione nelle zone svantaggiate e il 30 % in altre zone;

     8) «zone svantaggiate»: zone definite dagli Stati membri sulla base dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1257/1999;

     9) «regioni dell'obiettivo 1»: le regioni di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1260/1999;

     10) «nuovi requisiti minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali»:

     a) nel caso di normative che non prevedono un periodo transitorio, requisiti che devono essere resi obbligatori per gli operatori non più di due anni prima dell'effettivo avviamento dell'investimento; oppure

     b) nel caso di normative che prevedono un periodo transitorio, requisiti che devono essere resi obbligatori per gli operatori dopo l'effettivo avviamento dell'investimento;

     11) «giovani agricoltori»: produttori di prodotti agricoli secondo la definizione di cui all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1257/1999;

     12) «associazione di produttori»: un gruppo costituito allo scopo di consentire ai soci di adattare di concerto, nell'ambito degli obiettivi delle organizzazioni comuni del mercato, la loro produzione alle esigenze di mercato, in particolare concentrando l'offerta;

     13) «unioni di produttori»: associazioni di produttori riconosciute che perseguono i medesimi obiettivi su scala più ampia.

     14) «costi dei test BSE e TSE», tutti i costi, compresi quelli per i kit di analisi, il prelievo, il trasporto, l'analisi, la conservazione e la distruzione dei campioni necessari per i test eseguiti conformemente all'allegato X, capitolo C, del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili.

 

     Art. 3. Condizioni per l'esenzione.

     1. Gli aiuti individuali, accordati al di fuori di un regime di aiuti, che rispettino tutte le condizioni di cui al presente regolamento, sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché sia stata inviata la sintesi delle informazioni di cui all'articolo 19, paragrafo 1, ed essi contengano un riferimento esplicito al presente regolamento, citandone il titolo e gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

     2. I regimi di aiuto che rispettino tutte le condizioni di cui al presente regolamento sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché:

     a) qualsiasi aiuto, accordabile nell'ambito di un regime, rispetti tutte le condizioni di cui al presente regolamento;

     b) il regime di aiuti contenga un riferimento esplicito al presente regolamento, citandone il titolo e gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

     c) sia stata inviata la sintesi delle informazioni di cui all'articolo 19, paragrafo 1.

     3. Gli aiuti concessi in base a un regime di cui al paragrafo 2 sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché rispettino direttamente tutte le condizioni di cui al presente regolamento.

 

CAPITOLO 2

CATEGORIE DI AIUTI

 

     Art. 4. Investimenti nelle aziende agricole.

     1. Un aiuto all'investimento in aziende agricole, all'interno della Comunità, per la produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, è compatibile con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato e non è soggetto all'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, quando soddisfa le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 10.

     2. L'intensità lorda dell'aiuto non deve superare:

     a) il 50 % dei costi ammissibili nelle zone svantaggiate;

     b) il 40 % dei costi ammissibili nelle altre zone.

     Nel caso degli investimenti effettuati da giovani agricoltori entro cinque anni dall'insediamento, tali percentuali possono raggiungere al massimo il 50 % e il 60 % nelle zone svantaggiate.

     Qualora gli investimenti comportino costi aggiuntivi attribuibili alla tutela e al miglioramento dell'ambiente o al miglioramento delle condizioni di igiene e benessere degli animali, i massimali del 50 % e 40 % di cui alle lettere a) e b) del primo comma, possono essere aumentati, rispettivamente, di 25 e di 20 punti percentuali. La maggiorazione può essere concessa unicamente per investimenti intesi a superare i requisiti comunitari minimi in vigore e per investimenti effettuati per conformarsi con i nuovi requisiti comunitari minimi. La maggiorazione deve tuttavia essere limitata ai costi aggiuntivi ammissibili necessari e non si applica agli investimenti che comportano un aumento della capacità produttiva.

     3. L'investimento deve perseguire almeno uno dei seguenti obiettivi:

     a) riduzione dei costi di produzione;

     b) miglioramento e riconversione della produzione;

     c) miglioramento della qualità;

     d) tutela e miglioramento dell'ambiente naturale, delle condizioni di igiene e del benessere degli animali;

     e) promozione della diversificazione delle attività agricole.

     4. Le spese ammissibili comprendono:

     a) la costruzione, l'acquisizione o il miglioramento di beni immobili;

     b) l'acquisto o il leasing con patto di acquisto di nuove macchine e attrezzature, compresi i programmi informatici, fino a un massimo del loro valore di mercato; gli altri costi connessi al contratto di leasing (tasse, interessi, costi di rifinanziamento interessi, spese generali, oneri assicurativi, ecc.) non costituiscono spese ammissibili;

     c) le spese generali, come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, studi di fattibilità, acquisizione di brevetti o licenze, fino ad un massimo del 12 % dei costi di cui alle lettere a) e b).

     In deroga alla lettera b) del primo comma, l'acquisto di attrezzature di seconda mano può essere considerato spesa ammissibile in casi debitamente giustificati, quando siano rispettate le seguenti condizioni:

     a) il venditore dell'attrezzatura presenta una dichiarazione in cui conferma l'esatta origine della stessa e che tale attrezzatura non è mai stata oggetto di finanziamenti nazionali o comunitari;

     b) l'acquisto dell'attrezzatura rappresenta un vantaggio particolare per il programma o progetto o è reso necessario da circostanze eccezionali (ad esempio, l'attrezzatura nuova non è disponibile in tempo utile e ciò potrebbe pregiudicare la corretta esecuzione del progetto);

     c) riduzione dei costi previsti e, quindi, dell'importo degli aiuti, rispetto all'acquisto della stessa attrezzatura nuova, mantenendo al contempo un buon rapporto costi-benefici;

     d) l'attrezzatura di seconda mano acquistata deve possedere le caratteristiche tecniche e/o tecnologiche necessarie per soddisfare i requisiti del progetto.

     5. Gli aiuti possono essere concessi solo ad aziende agricole economicamente redditizie che rispondono ai criteri di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1257/1999.

     Aiuti possono essere concessi per consentire al beneficiario di soddisfare nuovi requisiti minimi in materia di ambiente, igiene o benessere degli animali.

     Una valutazione della conformità con i criteri di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1257/1999 deve essere effettuata a livello dell'impresa da un organismo pubblico o da una terza parte indipendente dal beneficiario, e qualificata a effettuare una tale valutazione. Le norme che istituiscono il regime di aiuto, o la decisione di concedere un aiuto individuale al di fuori detto regime, devono specificare le modalità con cui deve essere effettuata la valutazione.

     6. Devono essere disponibili prove sufficienti che esisteranno in futuro normali sbocchi di mercato per i prodotti in questione. Si deve pertanto procedere a una valutazione, al livello opportuno determinato dagli Stati membri, incentrata sui prodotti di cui trattasi, sui tipi di investimenti e sulla capacità esistente e prevista. Una valutazione della presenza di normali sbocchi di mercato deve essere effettuata da un organismo pubblico o da una terza parte indipendente dal beneficiario degli aiuti e qualificata a effettuare una tale valutazione. Le norme che istituiscono il regime di aiuto devono specificare le modalità con cui deve essere effettuata la valutazione. La valutazione deve basarsi su dati recenti e deve essere messa a disposizione di tutti.

     7. Gli aiuti non possono essere concessi contravvenendo ai divieti o alle restrizioni stabiliti nei regolamenti del Consiglio che istituiscono organizzazioni comuni di mercato, anche laddove tali divieti o restrizioni interessino solo il sostegno comunitario.

     8. Gli aiuti non devono essere limitati a prodotti agricoli specifici, a meno che non siano destinati a coprire i costi per l'attuazione di norme specifiche relative alla tutela e al miglioramento dell'ambiente o al miglioramento delle condizioni di igiene e benessere degli animali. Gli aiuti non possono essere concessi nei seguenti casi:

     a) investimenti aventi come effetto un aumento della capacità di produzione, laddove tale aumento di capacità in una azienda risulta superiore al 20 %, da misurarsi in unità di bestiame per la produzione animale e in superficie coltivata per la produzione vegetale;

     b) all'acquisto di diritti di produzione, animali, terreni diversi da quelli destinati all'edilizia, piante o impianto delle stesse;

     c) meri investimenti di sostituzione.

     9. Le spese ammissibili non devono complessivamente superare i limiti degli investimenti totali fissati dagli Stati membri a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1257/1999. I regimi di aiuto devono indicare tale limite.

     10. Gli aiuti non possono essere concessi nei seguenti casi:

     a) fabbricazione e la commercializzazione di prodotti di imitazione o di sostituzione del latte o dei prodotti lattierocaseari;

     b) attività di trasformazione e commercializzazione nel settore dello zucchero.

 

     Art. 5. Conservazione di paesaggi e fabbricati tradizionali.

     1. Un aiuto per la conservazione di paesaggi e fabbricati tradizionali è compatibile con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato e non è soggetto all'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, quando soddisfa le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3.

     2. Per quanto riguarda investimenti o lavori intesi alla conservazione di elementi non produttivi del patrimonio situati in aziende agricole, quali elementi di interesse archeologico o storico, possono essere concessi aiuti fino al 100 % delle spese effettivamente sostenute. Tali spese comprendono un compenso ragionevole del lavoro svolto dall'agricoltore stesso o dai suoi collaboratori con un massimale di 10 000 EUR per anno.

     3. Possono essere concessi aiuti fino al 60 %, o al 75 % nelle zone svantaggiate, dei costi effettivamente sostenuti per investimenti o lavori intesi alla conservazione di elementi del patrimonio facenti parte dei fattori produttivi dell'azienda, come ad esempio fabbricati agricoli, purché l'investimento non comporti un aumento della capacità produttiva dell'azienda.

     Qualora si riscontri un aumento della capacità produttiva, si applicano i tassi di aiuto indicati all'articolo 4, paragrafo 2, alle spese ammissibili sostenute per effettuare i lavori con normali materiali contemporanei. Aiuti supplementari possono essere autorizzati, a un tasso massimo del 100 %, a copertura delle spese aggiuntive dovute all'utilizzo di materiali tradizionali necessari per preservare le caratteristiche architettoniche dell'edificio.

 

     Art. 6. Trasferimento di fabbricati agricoli nell'interesse pubblico.

     1. Gli aiuti concessi per il trasferimento di fabbricati agricoli sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, se ciò rientra nell'interesse pubblico ed è conforme alle condizioni di cui ai paragrafi 2, 3 e 4.

     L'interesse pubblico addotto per giustificare la concessione di aiuti ai sensi del presente articolo deve essere specificato nelle pertinenti disposizioni degli Stati membri.

     2. Possono essere concessi aiuti fino al 100 % delle spese effettivamente sostenute laddove il trasferimento consiste semplicemente nello smantellamento, nello spostamento e nella ricostruzione delle strutture esistenti.

     3. Laddove il trasferimento nell'interesse pubblico comporta vantaggi per l'agricoltore, che potrà fruire di strutture più moderne, il contributo di quest'ultimo sarà equivalente almeno al 60 %, o al 50 % nelle zone svantaggiate, dell'aumento di valore delle strutture interessate successivamente al trasferimento. Se il beneficiario è un giovane agricoltore, il contributo di cui sopra deve essere almeno del 55 % (45 % nelle zone svantaggiate).

     4. Se il trasferimento nell'interesse pubblico determina un aumento della capacità produttiva, il contributo del beneficiario deve essere almeno pari al 60 %, o al 50 % nelle zone svantaggiate, della spesa relativa a tale aumento. Se il beneficiario è un giovane agricoltore, il contributo di cui sopra deve essere almeno del 55 % (45 % nelle zone svantaggiate).

 

     Art. 7. Investimenti nel settore della trasformazione e commercializzazione.

     1. Un aiuto all'investimento nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli è compatibile con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato e non è soggetto all'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, quando soddisfa le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 7.

     2. L'intensità lorda dell'aiuto non deve superare:

     a) il 50 % dei costi ammissibili nelle regioni dell'obiettivo 1;

     b) il 40 % dei costi ammissibili nelle altre regioni.

     3. Le spese ammissibili comprendono:

     a) la costruzione, l'acquisizione o il miglioramento di beni immobili;

     b) l'acquisto o il leasing con patto di acquisto di nuove macchine e attrezzature, compresi i programmi informatici, fino a un massimo del loro valore di mercato; gli altri costi connessi al contratto di leasing (tasse, interessi, costi di rifinanziamento interessi, spese generali, oneri assicurativi, ecc.) non costituiscono una spesa ammissibile;

     c) le spese generali, come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, studi di fattibilità, acquisizione di brevetti o licenze, fino ad un massimo del 12 % dei costi di cui alle lettere a) e b).

     In deroga alla lettera b) del primo comma, l'acquisto di attrezzature di seconda mano può essere considerato spesa ammissibile in casi debitamente giustificati, quando siano rispettate le seguenti condizioni:

     a) il venditore dell'attrezzatura presenta una dichiarazione in cui conferma l'esatta origine della stessa e che tale attrezzatura non è mai stata oggetto di finanziamenti nazionali o comunitari;

     b) l'acquisto dell'attrezzatura rappresenta un vantaggio particolare per il programma o progetto o è reso necessario da circostanze eccezionali (ad esempio, l'attrezzatura nuova non è disponibile in tempo utile e ciò potrebbe pregiudicare la corretta esecuzione del progetto);

     c) riduzione dei costi previsti e, quindi, dell'importo degli aiuti, in relazione ai costi necessari per acquistare la stessa attrezzatura nuova, mantenendo al contempo un buon rapporto costi-benefici;

     d) l'attrezzatura di seconda mano acquistata deve possedere le caratteristiche tecniche e/o tecnologiche necessarie per soddisfare i requisiti del progetto.

     4. Gli aiuti possono essere concessi solo ad aziende che possano dimostrare di rispondere ai criteri dell'articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1257/1999.

     Aiuti possono essere concessi per consentire al beneficiario di soddisfare nuovi requisiti minimi in materia di ambiente, igiene o benessere degli animali.

     Una valutazione della conformità con i criteri di cui all'articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1257/1999 deve essere effettuata a livello dell'impresa da un organismo pubblico o da una terza parte indipendente dal beneficiario e qualificata a effettuare una tale valutazione. Le norme che istituiscono il regime di aiuto devono specificare le modalità con cui deve essere effettuata la valutazione.

     5. Devono essere disponibili prove sufficienti che esisteranno in futuro normali sbocchi di mercato per i prodotti in questione. Si deve pertanto procedere a una valutazione, al livello opportuno determinato dagli Stati membri, incentrata sui prodotti di cui trattasi, sui tipi di investimenti e sulla capacità esistente e prevista. Una valutazione della presenza di normali sbocchi di mercato deve essere effettuata da un organismo pubblico o da una terza parte indipendente dal beneficiario degli aiuti e qualificata a effettuare una tale valutazione. Le norme che istituiscono il regime di aiuto devono specificare le modalità con cui deve essere effettuata la valutazione. La valutazione deve basarsi su dati recenti e deve essere messa a disposizione di tutti.

     6. Gli aiuti non possono essere concessi contravvenendo ai divieti o alle restrizioni stabiliti nei regolamenti del Consiglio che istituiscono organizzazioni comuni di mercato, anche laddove tali divieti o restrizioni interessino solo il sostegno comunitario.

     7. Gli aiuti non devono essere limitati a specifici prodotti agricoli e non possono comunque essere concessi nei seguenti casi:

     a) fabbricazione e la commercializzazione di prodotti di imitazione o di sostituzione del latte o dei prodotti lattierocaseari;

     b) attività di trasformazione e commercializzazione nel settore dello zucchero.

 

     Art. 8. Aiuti all'insediamento di giovani agricoltori.

     Un aiuto all'insediamento di giovani agricoltori è compatibile con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato e non è soggetto all'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché soddisfi le seguenti condizioni:

     a) siano rispettati i criteri di cui agli articoli 7 e 8 del regolamento (CE) n. 1257/1999;

     b) cumulativamente, gli aiuti concessi ai sensi delle citate disposizioni del regolamento (CE) n. 1257/1999 e sotto forma di aiuti di Stato non superino i massimali fissati all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento citato.

 

     Art. 9. Aiuti al prepensionamento.

     Un aiuto al prepensionamento degli agricoltori è compatibile con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato e non è soggetto all'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché soddisfi le seguenti condizioni:

     a) siano rispettati i criteri di cui agli articoli 10, 11 e 12 del regolamento (CE) n. 1257/1999;

     b) la cessazione delle attività agricole a fini commerciali sia permanente e definitiva.

 

     Art. 10. Aiuti alle associazioni di produttori.

     1. Gli aiuti all'avviamento per la costituzione di associazioni o unioni di produttori sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato e non sono soggetti all'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, quando soddisfano le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 9.

     2. Possono beneficiare degli aiuti di cui al paragrafo 1, purché possano fruire di assistenza a norma della legislazione dello Stato membro interessato:

     a) associazioni o unioni di produttori attive nella produzione di prodotti agricoli; e/o

     b) associazioni di produttori responsabili per la supervisione dell'uso delle denominazioni di origine o dei marchi di qualità conformemente alla legislazione comunitaria.

     Il regolamento interno sulle associazioni o unioni di produttori deve prevedere l'obbligo dei soci di commercializzare la produzione secondo le norme di conferimento e di immissione sul mercato stabilite dall'associazione o dall'unione.

     Tali norme possono consentire la commercializzazione diretta da parte del produttore di una quota della produzione. Inoltre, i produttori che aderiscono all'associazione o all'unione devono rimanerne membri per un minimo di tre anni e fornire un preavviso di almeno dodici mesi prima di recedere. L'associazione deve inoltre dotarsi di norme comuni di produzione, in particolare per quanto riguarda la qualità dei prodotti o l'utilizzazione di pratiche biologiche, di norme di immissione sul mercato e di norme di informazione sulla produzione, in particolare informazione in materia di raccolto e disponibilità. Tuttavia, i produttori restano responsabili della gestione delle proprie aziende. Gli accordi conclusi nel quadro delle associazioni o delle unioni di produttori devono essere del tutto conformi alle pertinenti disposizioni della normativa in materia di concorrenza, in particolare agli articoli 81 e 82 del trattato.

     3. Si possono considerare come spese ammissibili il canone d'affitto di locali idonei, l'acquisto di attrezzatura per ufficio, compreso il materiale informatico (hardware e software), le spese amministrative per il personale, le spese generali e gli oneri legali e amministrativi. In caso di acquisto dei locali, le spese ammissibili sono limitate ai canoni d'affitto dei locali a prezzi di mercato.

     4. L'aiuto deve essere temporaneo e decrescente e non può superare il 100 % dei costi ammissibili sostenuti nel primo anno; esso deve essere ridotto di almeno 20 punti percentuali per ciascun anno di esercizio, in modo che al quinto anno sia limitato al 20 % dei costi ammissibili effettivamente sostenuti in quell'anno.

     5. Non possono essere concessi aiuti né in relazione a spese sostenute dopo il quinto anno, né dopo sette anni dal riconoscimento dell'associazione di produttori. Ciò non pregiudica la possibilità di concedere aiuti in relazione a spese ammissibili limitate a e risultanti da un aumento da un anno all'altro del fatturato del beneficiario pari almeno al 30 %, laddove ciò è dovuto all'adesione di nuovi membri e/o al trattamento di nuovi prodotti.

     6. Non possono essere concessi aiuti a organizzazioni di produttori come imprese o cooperative, il cui obiettivo sia la gestione di una o più aziende agricole e che quindi siano di fatto singoli produttori.

     7. Non possono essere concessi aiuti ad altre associazioni agricole che svolgono funzioni a livello produttivo, quali servizi di mutuo sostegno, di sostituzione e di gestione nelle aziende dei soci, senza essere coinvolte nell'adeguamento dell'offerta alle esigenze del mercato.

     8. L'importo totale degli aiuti che possono essere accordati a un'associazione o unione di produttori ai sensi del presente articolo non può superare 100 000 EUR.

     9. Non possono essere concessi aiuti ad associazioni o unioni di produttori i cui obiettivi siano incompatibili con un regolamento del Consiglio che istituisce un'organizzazione comune del mercato.

 

     Art. 11. Aiuti per il pagamento di premi assicurativi.

     1. Un aiuto al pagamento di premi assicurativi per le imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli è compatibile con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato e non è soggetto all'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, quando soddisfa le condizioni di cui ai paragrafi 2, 3 e 4.

     2. L'intensità lorda dell'aiuto non deve superare:

     a) l'80 % del costo dei premi assicurativi laddove la polizza specifici che essa copre solo le perdite dovute alle avverse condizioni atmosferiche assimilabili alle calamità naturali;

     b) il 50 % del costo dei premi assicurativi laddove la polizza copra, oltre alle perdite dovute alle cause di cui alla lettera a):

     i) altre perdite causate da avverse condizioni atmosferiche; e/o

     ii) perdite dovute a epizoozie o fitopatie.

     Le perdite dovute alle avverse condizioni atmosferiche assimilabili alle calamità naturali sono determinate sulla base del confronto tra la produzione lorda della coltura di cui trattasi nell'anno in questione e la produzione annuale lorda in un anno normale. Quest'ultima va calcolata prendendo come riferimento la produzione lorda media nelle tre campagne precedenti, escludendo gli anni in cui è stato pagato un ad indennizzo per avverse condizioni atmosferiche. Nel caso di danni ai mezzi di produzione i cui effetti si protraggano per più anni, per il primo raccolto dopo il verificarsi dell'evento la perdita reale rispetto a un anno normale, determinata secondo i criteri esposti nel presente comma, deve essere superiore al 10 %, mentre la perdita reale moltiplicata per il numero di anni in cui vi è perdita di produzione deve superare il 20 % nelle zone svantaggiate e il 30 % nelle altre zone.

     3. Possono essere concessi aiuti unicamente per i costi dei premi assicurativi che prevedano la copertura delle perdite dovute alle avverse condizioni atmosferiche assimilabili a calamità naturali.

     4. Gli aiuti non devono ostacolare il funzionamento del mercato interno dei servizi assicurativi. L'aiuto non deve essere limitato alla copertura offerta da un'unica compagnia o gruppo assicurativo, né essere subordinato alla stipula di un contratto assicurativo con un'impresa stabilita nello Stato membro in questione.

 

     Art. 12. Aiuti per la ricomposizione fondiaria.

     1. Un aiuto alle imprese attive nella produzione di prodotti agricoli è compatibile con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato e non è soggetto all'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, quando è concesso a copertura dei costi legali e amministrativi della ricomposizione fondiaria, compresi quelli per la realizzazione delle indagini, fino al 100 % delle spese effettivamente sostenute.

     2. Il paragrafo 1 non si applica agli aiuti agli investimenti, compresi gli aiuti per l'acquisto di terreni.

 

     Art. 13. Aiuti intesi a promuovere la produzione e la commercializzazione di prodotti agricoli di qualità.

     1. Un aiuto per incoraggiare la produzione e la commercializzazione di prodotti agricoli di qualità è compatibile con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato e non è soggetto all'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, quando è concesso a copertura dei costi di cui al paragrafo 2 e soddisfa le condizioni di cui ai paragrafi da 3 a 7.

     2. Possono essere concessi aiuti a sostegno delle attività sottoelencate, nella misura in cui esse contribuiscano allo sviluppo di prodotti agricoli di qualità:

     a) fino al 100 % dei costi per ricerche di mercato, ideazione e progettazione del prodotto, inclusi gli aiuti concessi per la preparazione delle domande di riconoscimento delle denominazioni di origine o delle attestazioni di specificità conformemente alla normativa comunitaria pertinente;

     b) fino al 100 % dei costi di introduzione di norme di assicurazione della qualità, quali le norme delle serie ISO 9000 o 14000, di sistemi di analisi dei rischi e dei punti critici di controllo (HACCP), di sistemi di tracciabilità, di sistemi per garantire il rispetto dell'autenticità e delle norme di commercializzazione o di sistemi di audit ambientale;

     c) fino al 100 % dei costi di formazione del personale chiamato ad applicare i regimi e i sistemi di cui alla lettera b);

     d) fino al 100 % dei costi dei contributi richiesti dagli organismi di certificazione riconosciuti per la certificazione iniziale dell'assicurazione di qualità e di sistemi analoghi;

     e) fino al 100 % dei costi delle misure obbligatorie di controllo adottate in virtù della normativa comunitaria o nazionale da o per conto delle autorità competenti, tranne ove la legislazione comunitaria stabilisca che tali costi devono gravare sulle imprese;

     f) aiuti temporanei e decrescenti per far fronte ai costi dei controlli nei sei anni successivi all'istituzione dei sistemi di controllo a garanzia dell'autenticità delle denominazioni di origine o delle attestazioni di specificità nel quadro dei regolamenti del Consiglio (CEE) n. 2081/92  e (CEE) n. 2082/ 92; la riduzione dell'importo degli aiuti deve essere pari ad almeno 10 punti percentuali per anno;

     g) fino al 100 % delle spese effettivamente sostenute per il controllo dei metodi di produzione biologici condotti ai sensi del regolamento (CE) 2092/91.

     3. Gli aiuti possono essere concessi unicamente per controlli effettuati da o per conto terzi, quali le autorità competenti o enti che agiscono in loro nome, o organismi indipendenti responsabili per il controllo e la supervisione dell'uso delle denominazioni di origine e dei marchi biologici e di qualità, purché tali denominazioni e tali marchi siano conformi alla legislazione comunitaria.

     4. Non possono essere concessi aiuti a copertura dei costi dei controlli effettuati dal produttore stesso o nei casi in cui la normativa comunitaria preveda che i costi dei controlli siano a carico dei produttori, senza specificare l'effettivo ammontare degli oneri.

     5. L'importo globale degli aiuti concessi ai sensi del paragrafo 2 non può superare 100 000 EUR per beneficiario per un periodo di tre anni. Ai fini del calcolo dell'importo dell'aiuto, si considera beneficiario la persona che fruisce dei servizi elencati in tale paragrafo.

     6. Gli aiuti devono essere accessibili a tutti i soggetti ammissibili della zona interessata sulla base di criteri oggettivamente definiti. Qualora i servizi elencati al paragrafo 2 siano prestati da associazioni di produttori o da altre organizzazioni agricole di mutuo sostegno, l'appartenenza a tali associazioni o organizzazioni non costituirà una condizione per avere accesso al servizio. Gli eventuali contributi dei non-membri ai costi amministrativi dell'associazione o organizzazione di cui trattasi devono essere limitati ai costi proporzionali della prestazione del servizio.

     7. Qualora il beneficiario dei servizi elencati al paragrafo 2 non possa scegliere liberamente il prestatore degli stessi, e a meno che non esista un solo possibile prestatore in virtù della natura o della base giuridica per la fornitura dei servizi in questione, tale prestatore deve essere scelto e remunerato in base a principi di mercato, in modo non discriminatorio, laddove necessario ricorrendo a gare di appalto conformi alla normativa comunitaria, e in ogni caso utilizzando forme di pubblicità tali da permettere al mercato dei servizi di aprirsi alla concorrenza e da consentire di verificare l'imparzialità delle norme sugli appalti.

 

     Art. 14. Prestazioni di assistenza tecnica nel settore agricolo.

     1. Un aiuto è compatibile con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato e non è soggetto all'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, quando è concesso a copertura dei costi ammissibili delle attività di assistenza tecnica di cui al paragrafo 2 e soddisfa le condizioni di cui ai paragrafi da 3, 4 e 5.

     2. Possono essere concessi aiuti a copertura dei i seguenti costi ammissibili:

     a) istruzione generale e formazione degli agricoltori e dei loro collaboratori:

     i) spese inerenti all'organizzazione del programma di formazione;

     ii) le spese di viaggio e di soggiorno dei partecipanti;

     iii) i costi della fornitura di servizi di sostituzione durante l'assenza dell'agricoltore o del suo collaboratore;

     b) per quanto riguarda i servizi aziendali ausiliari, le spese effettive inerenti alla sostituzione dell'agricoltore, di un suo partner o di un suo collaboratore, in caso di malattia o nei periodi di ferie;

     c) per quanto riguarda i servizi di consulenza, i costi dei servizi che non rivestono carattere continuativo o periodico, né sono connessi con le normali spese di funzionamento dell'impresa, come la consulenza fiscale ordinaria, i servizi regolari di consulenza legale e le spese di pubblicità;

     d) per quanto riguarda l'organizzazione e la partecipazione a concorsi, mostre e fiere:

     i) le spese di iscrizione;

     ii) le spese di viaggio;

     iii) le spese per le pubblicazioni;

     iv) l'affitto degli stand.

     3. L'importo globale degli aiuti concessi ai sensi del paragrafo 2 non può superare 100 000 EUR per beneficiario per un periodo di tre anni, o il 50 % dei costi ammissibili (tra le due possibilità viene concesso l'aiuto di entità superiore). Ai fini del calcolo dell'importo dell'aiuto, si considera beneficiario la persona che fruisce dell'assistenza tecnica.

     4. Gli aiuti devono essere accessibili a tutti i soggetti ammissibili della zona interessata sulla base di criteri oggettivamente definiti. Qualora l'assistenza tecnica sia fornita da associazioni o organizzazioni di produttori o da altre organizzazioni agricole di mutuo sostegno, l'appartenenza a tali associazioni o organizzazioni non costituirà una condizione per avere accesso al servizio. Gli eventuali contributi dei non-membri ai costi amministrativi dell'associazione o organizzazione di cui trattasi devono essere limitati ai costi della prestazione del servizio.

     5. Qualora il beneficiario dei servizi non possa scegliere liberamente il fornitore dell'assistenza tecnica, quest'ultimo deve essere scelto e remunerato in base a principi di mercato, in modo non discriminatorio, laddove necessario ricorrendo a gare di appalto conformi alla normativa comunitaria, e in ogni caso utilizzando forme di pubblicità tali da permettere al mercato dei servizi di aprirsi alla concorrenza e da consentire di verificare l'imparzialità delle norme sugli appalti.

 

     Art. 15. Sostegno al settore zootecnico.

     Sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, i seguenti aiuti alle imprese che operano nel settore zootecnico:

     a) aiuti fino al 100 % a copertura dei costi amministrativi direttamente connessi con l'adozione e la tenuta dei libri genealogici;

     b) aiuti fino al 70 % per test di determinazione della qualità genetica o della resa del bestiame, effettuati da o per conto terzi; non sono esentati gli aiuti a copertura dei costi dei controlli effettuati dal proprietario del bestiame né gli aiuti a copertura dei costi dei controlli di routine sulla qualità del latte;

     c) aiuti fino al 40 % dei costi ammissibili di cui all'articolo 4 per investimenti in centri per la riproduzione animale e per l'introduzione a livello di azienda di metodi o tecniche innovative in materia di riproduzione animale; non sono esentati gli aiuti a copertura dei costi per introdurre o effettuare l'inseminazione artificiale;

     d) aiuti fino al 100 % a copertura dei costi per i test TSE.

     Tuttavia, l'intervento totale pubblico, diretto e indiretto, compresi i contributi comunitari, relativo ai test BSE obbligatori sui bovini macellati per il consumo umano non può superare i 40 EUR per test. L'importo si riferisce ai costi totali dell'analisi, ossia il kit di analisi, il prelievo, il trasporto, l'analisi, la conservazione e la distruzione del campione. L'obbligatorietà del test può fondarsi sulla legislazione nazionale o sulla normativa comunitaria.

     Il contributo statale alle spese relative ai test TSE va versato all'operatore presso cui devono essere prelevati i campioni per i test. Tuttavia, per agevolare la gestione di siffatti aiuti di Stato, l'aiuto può essere versato in alternativa ai laboratori, purché l'importo dell'aiuto di Stato sia trasferito integralmente all'operatore. Comunque, l'aiuto di Stato percepito direttamente o indirettamente dall'operatore presso cui sono stati prelevati i campioni per i test deve trovare riscontro nei prezzi proporzionalmente inferiori addebitati dall'operatore in questione.

 

     Art. 16. Aiuti stabiliti in taluni regolamenti del Consiglio.

     Sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, gli aiuti alle piccole e medie imprese che soddisfano le condizioni seguenti:

     a) contributi degli Stati membri che soddisfino le condizioni di cui al regolamento (CE) n. 2702/1999 del Consiglio, del 14 dicembre 1999, relativo ad azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli nei paesi terzi, in particolare l'articolo 9, paragrafo 3;

     b) contributi degli Stati membri che soddisfino le condizioni di cui al regolamento (CE) n. 2826/2000 del Consiglio, del 19 dicembre 2000, relativo ad azioni d'informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno, in particolare l'articolo 9, paragrafi 2, 3 e 4;

     c) aiuti concessi dagli Stati membri che rispettino tutte le condizioni di cui al regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili, in particolare l'articolo 13, paragrafo 4;

     d) aiuti concessi dagli Stati membri che rispettino tutte le condizioni di cui al regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, in particolare l'articolo 14, paragrafo 2;

     e) aiuti concessi dagli Stati membri che rispettino tutte le condizioni di cui al regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine, in particolare l'articolo 6, paragrafo 5, e l'articolo 14;

     f) aiuti concessi agli Stati membri conformemente agli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 2777/2000 della Commissione, del 18 dicembre 2000, che istituisce misure eccezionali di sostegno del mercato delle carni bovine;

     g) aiuti concessi agli Stati membri conformemente all'articolo 6, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1251/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi;

     h) aiuti concessi agli Stati membri conformemente all'articolo 15, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli.

 

CAPITOLO 3

DISPOSIZIONI COMUNI E FINALI

 

     Art. 17. Fasi preliminari alla concessione degli aiuti.

     1. Per beneficiare dell'esenzione prevista dal presente regolamento, gli aiuti che rientrano in un regime di aiuto possono essere accordati solo per attività intraprese o servizi ricevuti dopo l'istituzione e la pubblicazione del regime di aiuto conformemente al presente regolamento.

     Se il regime di aiuto stabilisce un diritto automatico a fruire dell'aiuto, senza che siano necessari ulteriori interventi a livello amministrativo, tale aiuto può tuttavia essere accordato solo dopo l'istituzione e la pubblicazione del regime di aiuto conformemente al presente regolamento.

     Se il regime di aiuto prevede la presentazione di una domanda all'autorità competente, l'aiuto può essere accordato solo dopo che siano state soddisfatte le seguenti condizioni:

     a) il regime di aiuto è stato istituito e pubblicato conformemente al presente regolamento;

     b) è stata correttamente presentata una domanda di aiuto alle autorità competenti interessate;

     c) la domanda è stata accettata dalle autorità competenti interessate con modalità tali da obbligare tali autorità ad accordare l'aiuto, indicando chiaramente l'importo da erogare o le modalità di calcolo dello stesso; l'accettazione da parte delle autorità competenti è possibile solo se il bilancio disponibile per l'aiuto o regime di aiuto non è esaurito.

     2. Per beneficiare dell'esenzione prevista dal presente regolamento, gli aiuti individuali che non rientrano in un regime di aiuto possono essere accordati solo per attività intraprese o servizi ricevuti dopo che siano stati soddisfatti i criteri di cui al paragrafo 1, terzo comma, lettere b) e c).

 

     Art. 18. Cumulo.

     1. I massimali d'aiuto di cui agli articoli da 4 a 15 si applicano indipendentemente dal fatto che il sostegno al progetto o all'attività sia finanziato interamente con fondi nazionali o sia cofinanziato dalla Comunità.

     2. Gli aiuti esentati in virtù del presente regolamento non possono essere cumulati con altri aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato, né con i contributi finanziari forniti dagli Stati membri o dalla Comunità di cui all'articolo 51, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, in relazione agli stessi costi ammissibili, quando tale cumulo darebbe luogo a un'intensità d'aiuto superiore al livello fissato dal presente regolamento.

     3. Quando uno Stato membro concede a un'impresa uno degli aiuti di cui agli articoli 8, 10, 13 o 14 del presente regolamento, esso deve informare tale impresa che l'aiuto in questione è concesso in virtù di uno degli articoli citati. Lo Stato membro deve acquisire dall'impresa informazioni dettagliate su altri aiuti analoghi da essa percepiti. Per quanto riguarda gli aiuti di cui agli articoli 13 e 14, devono essere fornite informazioni sugli aiuti analoghi ricevuti nel corso dei tre anni precedenti.

     Lo Stato membro può concedere nuovi aiuti solo dopo aver verificato che ciò non comporti un innalzamento dell'importo totale degli aiuti concessi per il periodo in questione in virtù di uno degli articoli sopracitati al di sopra del massimale specificato nello stesso articolo.

 

     Art. 19. Trasparenza e controllo.

     1. Almeno 10 giorni lavorativi prima dell'entrata in vigore di un regime di aiuti esentati in virtù del presente regolamento, o della concessione di aiuti individuali, parimenti esentati, al di fuori di un tale regime, gli Stati membri trasmettono alla Commissione, ai fini della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, una sintesi delle informazioni relative a tali regimi di aiuti o aiuti individuali, secondo il modello di cui all'allegato I, in formato elettronico. Entro cinque giorni lavorativi dalla data di ricevimento della sintesi, la Commissione conferma, mediante ricevuta contrassegnata da un numero di identificazione, l'avvenuto ricevimento della sintesi e pubblica quest'ultima su internet.

     2. Gli Stati membri conservano registri dettagliati dei regimi di aiuto esentati in virtù del presente regolamento, degli aiuti individuali concessi in applicazione di tali regimi e degli aiuti individuali esentati in virtù del presente regolamento e concessi al di fuori dei regimi di aiuto esistenti. Tali registri devono contenere tutte le informazioni necessarie per valutare se le condizioni di esenzione previste dal presente regolamento sono soddisfatte, e in particolare le informazioni che giustificano la qualifica di PMI attribuita all'impresa. Gli Stati membri devono conservare le registrazioni relative agli aiuti individuali per un periodo di dieci anni, a decorrere dalla data in cui l'aiuto è stato concesso, nonché quelle relative ai regimi di aiuti per un periodo di dieci anni, a decorrere dalla data in cui è stato concesso l'ultimo aiuto individuale a norma del regime in questione. Su richiesta scritta della Commissione, gli Stati membri interessati le trasmettono, entro venti giorni lavorativi, oppure entro un termine più lungo fissato nella richiesta stessa, tutte le informazioni che la Commissione ritiene necessarie per accertare se le condizioni del presente regolamento siano state rispettate.

     3. Laddove uno Stato membro abbia istituito un registro centralizzato degli aiuti concessi distintamente in virtù rispettivamente degli articoli 8, 10, 13 o 14, contenente informazioni complete su tutti gli aiuti in questione concessi da una qualsiasi autorità dello Stato membro, le disposizioni di cui all'articolo 18, paragrafo 3, primo comma, non si applicano più dal momento in cui il registro copre un periodo di tre anni.

     4. Gli Stati membri presentano una relazione sull'applicazione del presente regolamento per ogni anno civile completo o periodo di anno civile nel quale il presente regolamento è applicabile, secondo il modello di cui all'allegato II del presente regolamento, in formato elettronico. Detta relazione può essere inserita nella relazione annuale che gli Stati membri sono tenuti a presentare ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 659/1999 e deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo all'anno civile cui si riferisce la relazione.

     5. A decorrere dall'entrata in vigore di un regime di aiuti o dalla concessione di un aiuto individuale al di fuori di un regime di aiuto esentato in virtù del presente regolamento, gli Stati membri pubblicano su Internet il testo integrale di detto regime di aiuti oppure i criteri e le condizioni alle quali è concesso l'aiuto individuale. Gli indirizzi dei siti Internet devono essere comunicati alla Commissione unitamente al sommario delle informazioni relative agli aiuti richiesti ai sensi conformemente al paragrafo 1. Tale sommario deve essere inoltre figurare nella relazione annuale da presentarsi ai sensi del paragrafo 4.

 

     Art. 20. Entrata in vigore e applicabilità.

     1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

     Esso si applica sino al 31 dicembre 2006.

     2. Le notifiche pendenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento devono essere valutate sulla base delle disposizioni del regolamento stesso. In caso di non conformità con le disposizioni del presente regolamento, la Commissione esaminerà dette notifiche alla luce degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo.

     Gli aiuti individuali e i regimi di aiuto cui viene data attuazione prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, nonché gli aiuti concessi nell'ambito di tali regimi in assenza di un'autorizzazione della Commissione e in violazione dell'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, sono considerati compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato, e sono esentati qualora soddisfino le condizioni di cui all'articolo 3 del presente regolamento, con l'eccezione delle prescrizioni di cui al paragrafo 1 e al paragrafo 2, lettere b) e c), di detto articolo i quali prevedono che sia fatto un riferimento esplicito al presente regolamento e che, prima di concedere l'aiuto, sia stata inviata la sintesi di cui all'articolo 9, paragrafo 1. Gli aiuti che non soddisfano tali condizioni sono valutati dalla Commissione sulla base delle discipline, degli orientamenti e delle comunicazioni applicabili.

     3. I regimi esentati in virtù del presente regolamento continuano a beneficiare dell'esenzione durante un periodo transitorio di sei mesi a decorrere dalla data di cui al paragrafo 1, secondo comma.

 

 

ALLEGATI

 

(Omissis)