§ 3.12.92 – L.R. 23 maggio 1991, n. 34.
Integrazioni e modifiche alla legislazione regionale in materia di commercio e propaganda dei prodotti siciliani.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.12 commercio
Data:23/05/1991
Numero:34


Sommario
Art. 1.      1. L'articolo 8 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 23, è sostituito dal seguente
Art. 2.      1. Il fondo di rotazione previsto dall'articolo 9 della legge regionale 4 agosto 1978, n. 26, è incrementato di lire 4.000 milioni per l'anno 1991
Art. 3.      1. Al quarto capoverso dell'articolo 9 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 23, dopo il punto 2 è aggiunto il seguente
Art. 4.      1. Il tasso d'interesse di cui al primo capoverso dell'articolo 10 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 23, è fissato nella misura del 4 per cento
Art. 5.      1. Per i finanziamenti di cui all'articolo 12 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 23, il limite di spesa dei programmi di cui al primo capoverso del medesimo articolo è elevato a lire 80 [...]
Art. 6.      1. La durata dei prestiti di cui al terzo comma dell'articolo 13 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 23, viene elevata ad un periodo non superiore ad otto anni ed il relativo tasso [...]
Art. 7.      1. L'importo massimo dei prestiti previsti dal secondo comma dell'articolo 16 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 23, è elevato a lire 100 milioni e la relativa durata non potrà essere [...]
Art. 8.      1. Il comitato per il credito d'esercizio di cui all'articolo 17 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 23, è integrato da un segretario nominato tra i funzionari in servizio presso [...]
Art. 9. 
Art. 10. 
Art. 11. 
Art. 12.      1. La Regione, in coerenza con gli indirizzi del Piano regionale di urbanistica commerciale e d'intesa con le camere di commercio competenti per territorio, promuove interventi idonei a [...]
Art. 13.      1. A modifica ed integrazione dell'articolo 21 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 23, per centri commerciali all'ingrosso, alimentari, non alimentari e misti, si intende un complesso di [...]
Art. 14.      1. Le iniziative e le agevolazioni di cui agli articoli 21 e 22 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 23, sono estese ai mercati agro- alimentari
Art. 15. 
Art. 16. 
Art. 17.      1. Al fine di promuovere l'attuazione del sistema informativo regionale sul commercio l'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca è autorizzato a concedere [...]
Art. 18.      1. Per le finalità di cui agli articoli precedenti e per una più approfondita conoscenza dei settori dell'economia nazionale e regionale riferiti alle materie di propria competenza l'Assessore [...]
Art. 19.      1. La Regione siciliana, per l'esercizio finanziario 1991, provvede ad assegnare alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura dell'Isola un contributo a titolo di concorso alle [...]
Art. 20.      1. L'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca è autorizzato a concedere annualmente, a decorrere dall'esercizio finanziario 1991, a favore di ciascuna [...]
Art. 21.      1. Il personale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato in servizio presso gli Uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato esistenti in Sicilia, [...]
Art. 22. 
Art. 23.      1. L'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca è autorizzato a concedere contributi a favore delle associazioni regionali dei commercianti maggiormente [...]
Art. 24.      1. Per consentire il completo soddisfacimento delle istanze relative agli anni 1987, 1988 e 1989, per i quali è mancata la copertura finanziaria, presentate dalle imprese produttrici singole ed [...]
Art. 25.      1. All'articolo 2, primo comma, della legge regionale 31 ottobre 1977, n. 91, sono aggiunte le seguenti lettere
Art. 26.      1. La composizione della Commissione regionale per il commercio di cui all'articolo 4 della legge regionale 22 luglio 1972, n. 43, è integrata con il direttore regionale dell'Assessorato [...]
Art. 27.      1. L'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca può avvalersi dell'opera dei componenti e degli esperti degli organismi consultivi per il settore del [...]
Art. 28.      1. Allo scopo di sostenere le economie dei comuni siciliani danneggiati dall'evento sismico del 13 e 16 dicembre 1990, determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su [...]
Art. 29.      1. L'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato a concedere contributi in conto interessi, per mutui a medio termine e sino a quindici anni, in favore di soggetti che [...]
Art. 30.      1. All'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca è attribuita la competenza a determinare la composizione delle commissioni di esame di cui agli articoli 5, [...]
Art. 31.      1. Per consentire la propaganda dei prodotti siciliani, la spesa prevista dall'articolo 12 della legge regionale 28 giugno 1966, n. 14, e successive integrazioni, è incrementata per l'anno 1991 [...]
Art. 32.      1. La spesa prevista per le finalità di cui all'articolo 14 della legge regionale 27 maggio 1987, n. 26, e successive modifiche ed integrazioni, per l'anno 1991, è incrementata di lire 20.000 [...]
Art. 33.      1. La spesa autorizzata a carico dell'esercizio finanziario 1991 per le finalità di cui all'articolo 12 della legge regionale 27 maggio 1987, n. 26, e successive modifiche ed integrazioni, è [...]
Art. 34.      1. Il secondo comma dell'articolo 17 della legge regionale 13 marzo 1975, n. 5, è sostituito con il seguente
Art. 35.      1. Per le finalità dell'articolo 1 della legge regionale 16 novembre 1984, n. 97, è autorizzata, per l'anno finanziario 1991, l'ulteriore spesa di lire 400 milioni
Art. 36.      1. Allo scopo di favorire la commercializzazione nei mercati nazionali ed esteri di agrumi delle varietà tipiche siciliane anche attraverso sistemi di controllo qualitativo che offrano adeguate [...]
Art. 37.      1. Per le finalità della presente legge è autorizzata per l esercizio finanziario 1991 la spesa complessiva di lire 74.000 milioni così ripartita
Art. 38.      1. Ai sensi dell'articolo 14 lettera d dello Statuto regionale siciliano e dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 1949, n. 1182 competono alla Regione siciliana [...]


§ 3.12.92 – L.R. 23 maggio 1991, n. 34.

Integrazioni e modifiche alla legislazione regionale in materia di commercio e propaganda dei prodotti siciliani.

(G.U.R. n. 26 del 25 maggio 1991)

 

Art. 1.

     1. L'articolo 8 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 23, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 2.

     1. Il fondo di rotazione previsto dall'articolo 9 della legge regionale 4 agosto 1978, n. 26, è incrementato di lire 4.000 milioni per l'anno 1991.

     2. L'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca fissa annualmente con proprio decreto, sentito l'Istituto regionale per il finanziamento alle industrie in Sicilia (I.R.F.I.S.), la ripartizione degli stanziamenti di legge per le finalità di cui all'articolo 9 della legge regionale 4 agosto 1978, n. 26, e successive modifiche ed integrazioni, nonché per quella di cui all'articolo 13 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 23.

     3. Con lo stesso decreto, relativamente al credito di impianto di cui all'articolo 9 della legge regionale 4 agosto 1978, n. 26, e successive modifiche ed integrazioni, verranno determinate le dotazioni finanziarie da destinare alle richieste presentate dai soggetti di cui all'articolo 8 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 23, così come modificato dall'articolo 1 della presente legge.

 

     Art. 3.

     1. Al quarto capoverso dell'articolo 9 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 23, dopo il punto 2 è aggiunto il seguente:

     (Omissis).

     2. La percentuale di cui al sesto capoverso dell'articolo 9 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 23, è elevata all'80 per cento ed il limite complessivo dell'intervento nello stesso previsto è elevato a lire 500 milioni.

     3. L'ottavo capoverso dell'articolo 9 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 23, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 4.

     1. Il tasso d'interesse di cui al primo capoverso dell'articolo 10 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 23, è fissato nella misura del 4 per cento.

 

     Art. 5.

     1. Per i finanziamenti di cui all'articolo 12 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 23, il limite di spesa dei programmi di cui al primo capoverso del medesimo articolo è elevato a lire 80 milioni e la percentuale del finanziamento è elevata all'80 per cento.

     2. Il tasso d'interesse di cui al secondo capoverso dell'articolo 12 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 23, è fissato nella misura del 4 per cento.

 

     Art. 6.

     1. La durata dei prestiti di cui al terzo comma dell'articolo 13 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 23, viene elevata ad un periodo non superiore ad otto anni ed il relativo tasso d'interesse fissato nella misura del 4 per cento.

 

     Art. 7.

     1. L'importo massimo dei prestiti previsti dal secondo comma dell'articolo 16 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 23, è elevato a lire 100 milioni e la relativa durata non potrà essere superiore a quarantotto mesi. Lo stesso potrà essere rimborsato in rate mensili o trimestrali al tasso di interesse annuo del 4 per cento.

 

     Art. 8.

     1. Il comitato per il credito d'esercizio di cui all'articolo 17 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 23, è integrato da un segretario nominato tra i funzionari in servizio presso l'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca con qualifica di assistente.

 

     Art. 9. [1]

     [1. I contributi per concorso sugli interessi in favore dei consorzi di garanzia fidi di cui all'articolo 18 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 23, sono concessi dall'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca in misura tale da ridurre il tasso a carico delle imprese ad una misura non superiore al 4 per cento.]

 

     Art. 10. [2]

     [1. La lettera b del comma 1 dell'articolo 83 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 96, è così integrata:

     (Omissis).]

 

     Art. 11. [3]

     [1. Il primo comma dell'articolo 85 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 96, è così sostituito:

     (Omissis).

     2. Il settimo comma dell'articolo 85 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 96, è così sostituito:

     (Omissis).

     3. L'ottavo comma dell'articolo 85 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 96, è così sostituito:

     (Omissis).]

 

     Art. 12.

     1. La Regione, in coerenza con gli indirizzi del Piano regionale di urbanistica commerciale e d'intesa con le camere di commercio competenti per territorio, promuove interventi idonei a razionalizzare gli insediamenti commerciali nel territorio siciliano.

     2. La Regione realizza il coordinamento degli interventi di cui al comma 1 con le altre analoghe iniziative realizzate sul territorio regionale e ne garantisce la compatibilità con il piano di urbanistica commerciale già citato.

     3. Per centro commerciale al dettaglio pianificato si intende un complesso di punti di vendita al dettaglio e di servizi, differenziati per superficie di vendita, per forma di vendite e per settore, promosso, concepito e realizzato unitariamente, che dispone di parcheggio, infrastrutture ed altri servizi comuni ed in cui gli operatori interessati si costituiscono in associazione per la gestione del centro e l'adozione di comuni politiche promozionali.

     4. Per centro commerciale al dettaglio si intende anche un'area ad alta concentrazione commerciale situata in prossimità delle grandi aree di consumo ed in connessione con le più significative arterie di collegamento o nei centri storici, caratterizzata da un'elevata aggregazione e concentrazione dell'offerta tale da potersi configurare come centro commerciale naturale.

 

     Art. 13.

     1. A modifica ed integrazione dell'articolo 21 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 23, per centri commerciali all'ingrosso, alimentari, non alimentari e misti, si intende un complesso di almeno cinque esercizi di vendita all'ingrosso inseriti in una struttura a destinazione specifica, concepito, promosso, realizzato e gestito dai soggetti di cui all'articolo 21 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 23, e dotato comunque di adeguate infrastrutture per la raccolta, il deposito e lo smistamento delle merci.

 

     Art. 14.

     1. Le iniziative e le agevolazioni di cui agli articoli 21 e 22 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 23, sono estese ai mercati agro- alimentari.

     2. Per mercato agro-alimentare si intende un complesso di strutture mercantili aventi per oggetto la commercializzazione di prodotti freschi, conservati e trasformati, di origine agricola e non agricola, destinati essenzialmente all'alimentazione, il quale, pertanto, comprende le carni, il pesce, gli ortaggi, la frutta, i prodotti dell'industria alimentare, i fiori e le piante ornamentali.

     3. Per consentire l'accesso alle agevolazioni statali e comunitarie in materia di commercio l'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca è autorizzato ad utilizzare i fondi di cui all'articolo 22 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 23, anche per l'acquisto o la sottoscrizione di azioni di società consortili di cui all'articolo 2615/ter del codice civile, costituite o da costituire, aventi per scopo la realizzazione e gestione dei centri commerciali all'ingrosso e dei mercati agro-alimentari di cui alla presente legge.

     4. La partecipazione della Regione alle società di cui al comma 3 è subordinata alla condizione che i relativi statuti prevedano:

     a) la realizzazione da parte della società stessa di iniziative coerenti con le indicazioni e gli obiettivi della programmazione regionale;

     b) la partecipazione maggioritaria della Regione e degli enti locali;

     c) che i rappresentanti della Regione e degli enti locali nel consiglio di amministrazione e nel collegio sindacale siano nominati ai sensi degli articoli 2458 e seguenti del codice civile e che sia tra essi eletto il presidente del collegio sindacale;

     d) che nell'organo di amministrazione ai rappresentanti della Regione e degli enti locali sia garantita congiuntamente una posizione di maggioranza.

 

          Art. 15. [4]

 

     Art. 16. [5]

 

     Art. 17.

     1. Al fine di promuovere l'attuazione del sistema informativo regionale sul commercio l'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca è autorizzato a concedere un contributo di lire 500 milioni sui costi sostenuti dalle camere di commercio per l'avvio del progetto del Sistema informativo delle reti distributive italiane (SIREDI) ed in particolare per l'acquisizione e normalizzazione dell'archivio storico delle autorizzazioni in essere, per la rilevazione ed elaborazione dei dati, per l'attività formativa e seminariale del personale delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e dei comuni utilizzati per la realizzazione del progetto.

     2. Il contributo sarà ripartito fra le camere di commercio in proporzione al numero delle imprese commerciali iscritte nei rispettivi archivi camerali.

     3. Ciascuna camera di commercio dovrà trasmettere semestralmente all'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca i dati statistici relativi alla consistenza ed alle caratteristiche strutturali del sistema distributivo provinciale.

     4. Le modalità di funzionamento, l'individuazione delle strategie e degli interventi per la realizzazione del sistema informativo regionale saranno disciplinate dall'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca con apposita norma di attuazione da emanarsi entro giorni centoventi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 18.

     1. Per le finalità di cui agli articoli precedenti e per una più approfondita conoscenza dei settori dell'economia nazionale e regionale riferiti alle materie di propria competenza l'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca è autorizzato a stipulare convenzioni con il CERVED per la utilizzazione di tutti i dati disponibili in collegamento con gli archivi elettronici delle camere di commercio dell'Isola.

 

     Art. 19.

     1. La Regione siciliana, per l'esercizio finanziario 1991, provvede ad assegnare alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura dell'Isola un contributo a titolo di concorso alle spese connesse all'espletamento dei compiti svolti per conto della Regione siciliana in applicazione di leggi regionali o di servizi istituzionali comunque utilizzati dall'Amministrazione regionale, per le attività promozionali in favore delle categorie economiche nonché per gli oneri diretti ed indiretti derivanti dall'applicazione al personale camerale di provvedimenti regionali.

     2. La Regione siciliana, a decorrere dall'esercizio finanziario 1991, provvede annualmente ad assegnare alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura dell'Isola un contributo per le spese di funzionamento delle commissioni provinciali dell'artigianato.

     3. I fondi di cui ai commi 1 e 2 saranno ripartiti tra le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura dell'Isola con provvedimento dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca con le seguenti modalità:

     a) il 40 per cento in misura uguale per tutte le camere;

     b) il restante 60 per cento in proporzione agli iscritti nei rispettivi albi camerali.

 

     Art. 20.

     1. L'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca è autorizzato a concedere annualmente, a decorrere dall'esercizio finanziario 1991, a favore di ciascuna delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura dell'Isola che avviano istituito o istituiscano un servizio Eurosportello, un sussidio straordinario non superiore a lire 500 milioni per il potenziamento del servizio a favore delle piccole e medie imprese e per il collegamento tra le camere di commercio medesime.

 

     Art. 21.

     1. Il personale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato in servizio presso gli Uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato esistenti in Sicilia, trasferito alla Regione siciliana per effetto del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1986, n. 50, è inquadrato nel ruolo speciale transitorio istituito presso la Presidenza della Regione ai sensi del titolo I della legge regionale 27 dicembre 1985, n. 53, con le stesse decorrenze giuridiche ed economiche.

     2. L'inquadramento avverrà a domanda da presentarsi, da parte degli interessati, entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e decorrerà dal primo giorno del mese successivo.

     3. Il personale di cui al comma 1 è collocato nelle fasce funzionali e nei livelli secondo le modalità previste dall'articolo 8 della richiamata legge regionale 27 dicembre 1985, n. 53, che, per tale aspetto, rimanda alle modalità previste dall'articolo 5 della stessa legge.

 

     Art. 22. [6]

 

     Art. 23.

     1. L'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca è autorizzato a concedere contributi a favore delle associazioni regionali dei commercianti maggiormente rappresentative a livello nazionale che svolgono direttamente e/o tramite propri istituti e associazioni ricerche, seminari di studio, corsi per la qualificazione professionale degli addetti delle imprese commerciali singole e associate operanti nella Regione siciliana.

     2. I criteri, le procedure, la misura e le modalità di concessione dei contributi sono determinati con decreto dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca da emanarsi, sentito il Comitato consultivo per il commercio, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge e sulla base della consistenza e rappresentatività delle organizzazioni richiedenti.

 

     Art. 24.

     1. Per consentire il completo soddisfacimento delle istanze relative agli anni 1987, 1988 e 1989, per i quali è mancata la copertura finanziaria, presentate dalle imprese produttrici singole ed associate, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1991 la spesa prevista nella tabella di cui all'articolo 37 per la concessione del premio di esportazione dei materiali lapidei di pregio nella misura e con le modalità previste dall'articolo 56 della legge regionale 9 dicembre 1980. n. 127.

 

     Art. 25.

     1. All'articolo 2, primo comma, della legge regionale 31 ottobre 1977, n. 91, sono aggiunte le seguenti lettere:

     (Omissis).

 

     Art. 26.

     1. La composizione della Commissione regionale per il commercio di cui all'articolo 4 della legge regionale 22 luglio 1972, n. 43, è integrata con il direttore regionale dell'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca e con due rappresentanti delle associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale.

 

     Art. 27.

     1. L'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca può avvalersi dell'opera dei componenti e degli esperti degli organismi consultivi per il settore del commercio operanti, ai sensi della vigente legislazione, presso l'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, conferendo agli stessi incarichi per effettuare sopralluoghi e per partecipare a convegni, conferenze e commissioni che abbiano per oggetto problemi attinenti il commercio.

     2. Ai suddetti componenti ed esperti spetta, agli effetti dell'indennità di missione, lo stesso trattamento previsto per il personale regionale con la qualifica di dirigente superiore.

     3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si fa fronte con lo stanziamento del capitolo 35056 del bilancio della Regione.

 

     Art. 28.

     1. Allo scopo di sostenere le economie dei comuni siciliani danneggiati dall'evento sismico del 13 e 16 dicembre 1990, determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per il coordinamento della protezione civile, sentita la Regione siciliana, l'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca è autorizzato a concedere contributi a fondo perduto pari al 75 per cento dei costi sostenuti dagli operatori commerciali in regola con le vigenti disposizioni in materia per i lavori di riparazione e/o ricostruzione dell'immobile destinato all'esercizio commerciale. Tale contributo non potrà comunque superare l'importo massimo di lire 50 milioni.

     2. A favore di tutte le imprese commerciali aventi sede e operanti nei comuni siciliani colpiti dall'evento sismico del 13 e 16 dicembre 1990 ricompresi nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 gennaio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 17 del 21 gennaio 1991, è autorizzato un intervento regionale per il pagamento, sulle rate scadenti alla data del 31 dicembre 1990 e del 30 giugno 1991 a fronte delle operazioni di finanziamento stipulate antecedentemente al 13 dicembre 1990, della differenza tra il tasso di riferimento previsto dalle singole normative nazionali ed il tasso agevolato così come fissato dalle stesse leggi.

     3. Per i finanziamenti a valere sulla legge regionale 4 agosto 1978, n. 26, e successive modifiche ed integrazioni, i cui contratti siano stati stipulati antecedentemente al 13 dicembre 1990, sulle rate di mutuo con scadenza 1 gennaio 1991 e 1 luglio 1991 sarà applicato a carico dei mutuatari il tasso agevolato previsto dalla richiamata legge regionale, rimanendo a carico del fondo di rotazione di cui all'articolo 9 della legge regionale 4 agosto 1978, n. 26, e successive modifiche ed integrazioni, il maggior onere derivante dalla differenza tra il tasso corrente e il tasso agevolato.

     4. L'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca determinerà con proprio decreto, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, criteri e modalità di concessione delle provvidenze di cui al presente articolo.

     5. Per la concessione delle provvidenze di cui al comma 1 i soggetti interessati dovranno comprovare, attraverso adeguata documentazione rilasciata dagli Uffici del Genio civile territorialmente competenti, l'entità dei danni subiti.

 

     Art. 29.

     1. L'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato a concedere contributi in conto interessi, per mutui a medio termine e sino a quindici anni, in favore di soggetti che esercitano un'attività imprenditoriale o commerciale o artigianale o turistica e che dimostrino di avere subito danni dalle eruzioni dell'Etna dell'anno 1983 o degli anni successivi.

     2. Gli istituti di credito, su richiesta degli interessati, concederanno i mutui per importi corrispondenti ai progetti di ripristino delle opere dei beni danneggiati e comunque non superiori a lire 1.000 milioni per singolo progetto.

     3. L'entità dei danni subiti deve essere certificata dal sindaco del comune di residenza.

     4. L'operazione di mutuo ammessa a contributo è assistita da garanzia sussidiaria della Regione. Il contributo nel pagamento degli interessi è fissato in misura pari alla differenza tra il 4 per cento a carico dei mutuatari ed il tasso di riferimento vigente al momento della erogazione, secondo le determinazioni del Ministero del tesoro relative al settore economico dell'attività svolta dai soggetti danneggiati. La garanzia sussidiaria è fissata in misura pari all'eventuale perdita subita dall'istituto di credito finanziatore per l'insolvenza totale o parziale del beneficiario.

     5. I benefici previsti dal presente articolo sono estesi anche nei confronti dei soggetti che abbiano già provveduto al ripristino delle attività danneggiate. La valutazione della spesa occorrente sarà, in ogni caso, riferita ai prezzi correnti.

     6. Per la concessione del contributo in conto interessi è autorizzato il limite di impegno quindicennale di lire 1.000 milioni per l'esercizio finanziario 1992.

 

     Art. 30.

     1. All'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca è attribuita la competenza a determinare la composizione delle commissioni di esame di cui agli articoli 5, n. 1, e 6, n. 1, della legge 11 giugno 1971, n. 426.

 

     Art. 31.

     1. Per consentire la propaganda dei prodotti siciliani, la spesa prevista dall'articolo 12 della legge regionale 28 giugno 1966, n. 14, e successive integrazioni, è incrementata per l'anno 1991 della somma prevista nella tabella di cui all'articolo 37.

     2. Per le finalità di cui all'articolo 16 della legge regionale 5 agosto 1982, n. 86, la spesa prevista per l'anno 1991 è incrementata della somma prevista nella tabella di cui all'articolo 37.

 

     Art. 32.

     1. La spesa prevista per le finalità di cui all'articolo 14 della legge regionale 27 maggio 1987, n. 26, e successive modifiche ed integrazioni, per l'anno 1991, è incrementata di lire 20.000 milioni.

 

     Art. 33.

     1. La spesa autorizzata a carico dell'esercizio finanziario 1991 per le finalità di cui all'articolo 12 della legge regionale 27 maggio 1987, n. 26, e successive modifiche ed integrazioni, è incrementata di lire 1.600 milioni.

 

     Art. 34.

     1. Il secondo comma dell'articolo 17 della legge regionale 13 marzo 1975, n. 5, è sostituito con il seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 35.

     1. Per le finalità dell'articolo 1 della legge regionale 16 novembre 1984, n. 97, è autorizzata, per l'anno finanziario 1991, l'ulteriore spesa di lire 400 milioni.

 

     Art. 36.

     1. Allo scopo di favorire la commercializzazione nei mercati nazionali ed esteri di agrumi delle varietà tipiche siciliane anche attraverso sistemi di controllo qualitativo che offrano adeguate garanzie per il consumatore, l'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca è autorizzato a stipulare apposite convenzioni con enti ed istituti specializzati nel settore al fine di impedire che:

     a) siano inoltrati ai mercati, come tipici siciliani, agrumi ottenuti da colture site fuori dal territorio siciliano;

     b) siano presentati, come prodotto tipico siciliano, agrumi che non abbiano le caratteristiche determinanti della tipicità.

     2. L'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca è autorizzato a concedere alle associazioni di produttori di agrumi siciliani, che abbiano i requisiti previsti dalle attuali disposizioni regionali, nazionali e comunitarie, titolari di un proprio marchio e/o denominazione depositati a norma degli articoli 2569 e 2570 del codice civile, contributi sulla base di programmi corredati da preventivi, pari al 50 per cento delle spese di pubblicità delle varietà tipiche siciliane di agrumi. Tale contributo non potrà comunque superare l'importo massimo di lire 500 milioni.

     3. Per accedere a tale contributo le associazioni di produttori dovranno possedere i seguenti requisiti:

     a) la produzione complessiva degli aderenti all'associazione sia mediamente non inferiore ai 25.000 quintali annui;

     b) esportino mediamente non meno di 10.000 quintali annui di varietà tipiche siciliane di agrumi, anche a mezzo di ditte commerciali.

     4. Per le associazioni costituite ai sensi della legge 27 luglio 1976, n. 622, si applica il regolamento della Comunità economica europea n. 1035 del 1972 e successive aggiunte e modificazioni.

     5. Sui contributi ammessi l'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca è autorizzato ad erogare anticipazioni sino alla misura massima del 75 per cento dell'importo. La liquidazione del saldo avverrà a consuntivo sulla base di adeguata documentazione comprovante l'entità delle spese sostenute.

     6. Agli oneri derivanti dal presente articolo si fa fronte con gli stanziamenti dei capitoli 35316 e 35359 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1991.

     7. Gli articoli 59, 60, 61, 62 e 63 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 96, sono abrogati.

 

     Art. 37.

     1. Per le finalità della presente legge è autorizzata per l esercizio finanziario 1991 la spesa complessiva di lire 74.000 milioni così ripartita:

     (Omissis).

     2. La spesa di lire 74.000 milioni, autorizzata per l'anno finanziario 1991, e quella di lire 23.500 milioni, valutata per ciascuno degli anni 1992 e 1993, trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione codice 07.09.

     «Attività ed interventi vari conformi agli indirizzi di piano o collegati all'emergenza».

     3. All'onere di lire 74.000 milioni ricadente nell'esercizio finanziario in corso si provvede con parte delle disponibilità del capitolo 60751 del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1991.

     4. La spesa di cui agli articoli 2, 11, 17, 18, 19, comma 2, 20, 23 e 31 sarà determinata, per gli anni successivi al 1991, ai sensi dell'articolo 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.

 

     Art. 38.

     1. Ai sensi dell'articolo 14 lettera d dello Statuto regionale siciliano e dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 1949, n. 1182 competono alla Regione siciliana tutte le funzioni relative alla materia "Fiere e mercati", concernenti tutte le strutture, i servizi e le attività relative all'istituzione, l'ordinamento e lo svolgimento di fiere di qualsiasi genere, di esposizione e mostre agricole, industriali e commerciali anche di oggetti d'arte, con esclusione:

     a) delle fiere internazionali, la cui natura è dichiarata con provvedimento dello Stato;

     b) delle esposizioni universali;

     c) della formazione e tenuta del calendario delle fiere per i quali va comunque sentita anche la Regione siciliana.

     2. Nell'ambito delle attribuzioni di cui al comma precedente le funzioni amministrative alle stesse connesse sono esercitate, ai sensi della legge regionale 10 aprile 1978, n. 2, dall'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca.

     3. L'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, con proprio decreto da emanarsi, previo parere della competente commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge fissa:

     a) i soggetti organizzatori delle manifestazioni fieristiche;

     b) la composizione e le funzioni degli organi degli enti fieristici di cui alla presente legge, nonché le modalità di gestione degli stessi enti anche attraverso la predisposizione di uno statuto tipo;

     c) l'indirizzo ed il controllo degli enti fieristici;

     d) i criteri di indirizzo e controllo degli enti fieristici;

     e) i requisiti per lo svolgimento di manifestazioni fieristiche e per la concessione delle relative autorizzazioni;

     f) il calendario regionale delle manifestazioni fieristiche;

     g) i motivi che possono determinare la revoca delle autorizzazioni.

 

 

SCHEDA DESCRITTIVA


[1] Articolo abrogato dall’art. 23 della L.R. 21 settembre 2005, n. 11.

[2] Articolo abrogato dall’art. 23 della L.R. 21 settembre 2005, n. 11.

[3] Articolo abrogato dall’art. 23 della L.R. 21 settembre 2005, n. 11.

[4] Articolo abrogato dall'art. 29 della L.R. 22 dicembre 1999, n. 28.

[5] Articolo abrogato dall'art. 29 della L.R. 22 dicembre 1999, n. 28.

[6] Articolo abrogato dall'art. 29 della L.R. 22 dicembre 1999, n. 28.