§ 3.16.163 - L.R. 16 novembre 1984, n. 97.
Estensione degli interventi previsti dalla L.R. 18 agosto 1978, n. 48, agli organismi regionali di rappresentanza degli artigiani ed alle [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.16 lavoro e previdenza sociale
Data:16/11/1984
Numero:97


Sommario
Art. 1.      Gli interventi previsti dall'art. 1 della L.R. 18 agosto 1978, n. 48, sono estesi agli organismi regionali delle maggiori organizzazioni degli artigiani, rappresentate nel Consiglio nazionale [...]
Art. 2.      Per le finalità della presente legge è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1984, la spesa di lire 800 milioni cui si provvede con parte delle disponibilità del cap. 21257 del bilancio della [...]
Art. 3.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.


§ 3.16.163 - L.R. 16 novembre 1984, n. 97.

Estensione degli interventi previsti dalla L.R. 18 agosto 1978, n. 48, agli organismi regionali di rappresentanza degli artigiani ed alle organizzazioni dei commercianti rappresentative a livello regionale.

(G.U.R. 24 novembre 1984, n. 51).

 

Art. 1.

     Gli interventi previsti dall'art. 1 della L.R. 18 agosto 1978, n. 48, sono estesi agli organismi regionali delle maggiori organizzazioni degli artigiani, rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro ed alle quattro organizzazioni dei commercianti maggiormente rappresentative a livello regionale.

 

     Art. 2.

     Per le finalità della presente legge è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1984, la spesa di lire 800 milioni cui si provvede con parte delle disponibilità del cap. 21257 del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo, codice pluriennale 06.78 «Fondi speciali (parte) destinati al finanziamento di altri interventi».

     Gli oneri ricadenti negli esercizi finanziari successivi saranno determinati a norma dell'art. 7, secondo comma, della L.R. 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche.

 

     Art. 3.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.