§ 41.7.31 - D.P.R. 5 novembre 1949, n. 1182.
Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana nelle materie relative all'industria ed al commercio.


Settore:Normativa nazionale
Materia:41. Enti locali e Regioni
Capitolo:41.7 regioni a statuto speciale
Data:05/11/1949
Numero:1182


Sommario
Art. 1.      Le attribuzioni del Ministero dell'industria e del commercio, sono esercitate, nel territorio della Regione siciliana, dalla Amministrazione regionale a norma e nei limiti dell'art. 20 dello [...]
Art. 2.      Per l'esercizio delle funzioni amministrative spettanti alla Regione nelle materie di cui agli articoli 14, lettere d), e), h) e 17 lettera e), dello Statuto, gli uffici periferici del Ministero [...]
Art. 3.      La vigilanza e la tutela sulle Camere di commercio, industria ed agricoltura e su tutti gli altri enti ed istituti locali, compresi quelli consorziali, esistenti nel territorio della Regione, [...]
Art. 4.      L'Assessorato regionale esercita le attribuzioni del Ministero dell'industria e del commercio nei confronti delle imprese di assicurazione che abbiano la loro sede e che assumano rischi entro i [...]
Art. 5.      Per quanto concerne gli enti pubblici istituiti dallo Stato attualmente esistenti, che svolgono nel territorio della Regione attività di competenza della stessa a termini dello Statuto, il [...]
Art. 6.      Fino a quando non saranno emanate le norme sul passaggio del personale statale nei ruoli regionali, lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dell'Amministrazione [...]
Art. 7.      L'Assessorato regionale esercita, nei confronti del personale indicato nell'art. 6, le attribuzioni del Ministero dell'industria e del commercio, salvi i casi in cui in base alle vigenti [...]


§ 41.7.31 - D.P.R. 5 novembre 1949, n. 1182.

Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana nelle materie relative all'industria ed al commercio.

(G.U. 24 maggio 1950, n. 118)

 

     Art. 1.

     Le attribuzioni del Ministero dell'industria e del commercio, sono esercitate, nel territorio della Regione siciliana, dalla Amministrazione regionale a norma e nei limiti dell'art. 20 dello Statuto della Regione siciliana, approvato con decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455.

 

          Art. 2.

     Per l'esercizio delle funzioni amministrative spettanti alla Regione nelle materie di cui agli articoli 14, lettere d), e), h) e 17 lettera e), dello Statuto, gli uffici periferici del Ministero dell'industria e del commercio esistenti nel territorio della Regione passano alle dipendenze della stessa e fanno parte integrante della sua organizzazione amministrativa.

     La disposizione ha effetto dal 3 luglio 1947.

 

          Art. 3.

     La vigilanza e la tutela sulle Camere di commercio, industria ed agricoltura e su tutti gli altri enti ed istituti locali, compresi quelli consorziali, esistenti nel territorio della Regione, sono svolte dall'Assessorato regionale per l'industria ed il commercio.

     Il Governo della Regione sarà rappresentato negli organi collegiali del Ministero dell'industria e del commercio che provvedono sul piano nazionale nelle materie di competenza di quest'ultimo.

 

          Art. 4.

     L'Assessorato regionale esercita le attribuzioni del Ministero dell'industria e del commercio nei confronti delle imprese di assicurazione che abbiano la loro sede e che assumano rischi entro i limiti territoriali della Regione.

     Per quanto concerne le assicurazioni sulla vita e quelle individuali sugli infortuni, l'Assessorato esercita le attribuzioni del Ministero previa intesa con quest'ultimo, sentita la Commissione consultiva istituita con decreto legislativo 15 settembre 1946, n. 349.

     Un rappresentante del Governo della Regione farà parte della predetta Commissione consultiva.

 

Norme transitorie e finali

 

          Art. 5.

     Per quanto concerne gli enti pubblici istituiti dallo Stato attualmente esistenti, che svolgono nel territorio della Regione attività di competenza della stessa a termini dello Statuto, il Governo della Regione, sino a quando questa, a norma e nei limiti dell'art. 14 dello Statuto anzidetto, non avrà direttamente provveduto, sarà rappresentato nei consigli di amministrazione e negli organi direttivi e di controllo degli enti medesimi.

     Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, saranno attuate le modificazioni necessarie per l'applicazione della disposizione contenuta nel precedente comma.

 

          Art. 6.

     Fino a quando non saranno emanate le norme sul passaggio del personale statale nei ruoli regionali, lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dell'Amministrazione dell'industria e del commercio, in servizio presso la Regione e presso gli enti e gli uffici previsti nel presente decreto, continuano ad essere regolati dalle norme in vigore.

     Salvo quanto disposto dal decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 507, concernente la disciplina provvisoria dei rapporti finanziari fra lo Stato e la Regione siciliana, l'onere relativo al personale anzidetto passa direttamente a carico del bilancio della Regione.

 

          Art. 7.

     L'Assessorato regionale esercita, nei confronti del personale indicato nell'art. 6, le attribuzioni del Ministero dell'industria e del commercio, salvi i casi in cui in base alle vigenti disposizioni, il provvedimento ministeriale debba essere preceduto dalla deliberazione del Consiglio di amministrazione o della Commissione di disciplina.

     I relativi provvedimenti del Ministero dell'industria e del commercio sono comunicati all'Assessorato regionale; quelli dell'Assessorato regionale sono comunicati al Ministero.

     I provvedimenti di trasferimento del personale da sedi della Regione a sedi del rimanente territorio dello Stato, e viceversa, sono disposti dal Ministro, previa intesa con l'Assessore regionale.