§ 5.3.361 – L.R. 19 maggio 2005, n. 5.
Disposizioni finanziarie urgenti e per la razionalizzazione dell'attività amministrativa.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.3 norme finanziarie e di bilancio
Data:19/05/2005
Numero:5


Sommario
Art. 1.  Finanziamento di cantieri di servizi.
Art. 2.  Ufficio speciale per l'innovazione, la ricerca, gli studi, la tecnologia e l'alta formazione e specializzazione in favore delle piccole e medie imprese della Sicilia.
Art. 3.  Oneri del personale.
Art. 4.  Oneri contrattuali.
Art. 5.  Modifiche alla Tabella A allegata alla legge regionale 15 maggio 2000, n. 10.
Art. 6.  Personale in posizione di comando presso agenzie regionali.
Art. 7. 
Art. 8.  Personale degli Enti parco.
Art. 9.  Modifiche al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2005 ed alla Tabella H della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17.
Art. 10.  Modifiche al bilancio di previsione dell'Azienda delle foreste demaniali.
Art. 11. 
Art. 12.  Soppressione dell'obbligo del libretto di idoneità sanitaria.
Art. 13.  Mantenimento posti di dirigente pedagogista.
Art. 14.  Prestazioni di riabilitazione per la popolazione delle isole minori.
Art. 15.  Adeguamento dotazioni organiche area medicina dei servizi.
Art. 16.  Contributo a favore dell'associazione medullolesi spinali ONLUS.
Art. 17.  Celebrazioni del secondo centenario della fondazione dell'Università degli studi di Palermo.
Art. 18.  Fruizione del complesso monumentale Palazzo Reale di Palermo.
Art. 19.  Proroga dei contratti di catalogazione dei beni culturali.
Art. 20.  Interventi in favore dell'arte moderna e contemporanea.
Art. 21.  Redazione dei piani di gestione dei siti UNESCO.
Art. 22.  Museo del giocattolo di Catania.
Art. 23.  Interventi in favore di associazioni.
Art. 24.  Conferenza generale sul credito.
Art. 25.  Contributo straordinario in favore di cooperative edilizie.
Art. 26.  Promozione ed internazionalizzazione delle imprese.
Art. 27.  Interventi a favore dell'artigianato.
Art. 28.  Motorizzazione civile.
Art. 29.  Assistenza socio-sanitaria al fisico nucleare Fulvio Frisone.
Art. 30.  Convenzione con l'Università per borse di studio in scienze motorie e sportive.
Art. 31.  Consulenti di parità.
Art. 32.  Vigilanza venatoria.
Art. 33.  Garante per la tutela dei diritti fondamentali dei detenuti
Art. 34.  Consorzi unioni e fusioni di comuni e province.
Art. 35.  Adozione programma triennale delle opere pubbliche.
Art. 36.  Consorzi fidi – Farmacie.
Art. 37.  Modifica alla Tabella B della legge regionale 5 luglio 2004, n. 11.
Art. 38.  Giornata dei bambini.
Art. 39.  Modifiche formali e interpretazione autentica di norme.
Art. 40.  Abrogazioni e modifiche di norme.
Art. 41. 


§ 5.3.361 – L.R. 19 maggio 2005, n. 5.

Disposizioni finanziarie urgenti e per la razionalizzazione dell'attività amministrativa.

(G.U.R. 21 maggio 2005, n. 22).

 

Art. 1. Finanziamento di cantieri di servizi.

     1. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato a finanziare, nell'anno 2005, l'istituzione e la gestione diretta di cantieri di servizi in favore di comuni della Sicilia destinatari della sperimentazione del reddito minimo d'inserimento, ai sensi del decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237, per i quali il finanziamento è cessato alla data di approvazione della presente legge ovvero viene a cessare nell'esercizio finanziario in corso.

     2. Per cantiere di servizio si intende un programma di lavoro temporalmente definito utile ad integrare e supportare la normale attività dei servizi comunali in caso di interventi richiesti da situazioni straordinarie o non previste o nel caso di necessarie integrazioni e aggiornamenti dei servizi per i quali l'organizzazione amministrativa del comune non sia adeguata.

     3. Gli interventi di cui al presente articolo sono rivolti ai soggetti disoccupati o inoccupati già fruitori del reddito minimo d'inserimento. L'indennità è prevista nella medesima misura del reddito minimo di inserimento alla data di entrata in vigore della presente legge.

     4. Per gli interventi di cui al comma 1 non trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 2 ed alle lettere a) e c) del comma 4 dell'articolo 4 della legge regionale 23 gennaio 1998, n. 3.

     5. Le disposizioni di cui al presente articolo possono trovare applicazione anche per i cantieri di cui all'articolo 24 della legge regionale 31 maggio 2004, n. 9, che sebbene finanziati, non risultano avviati alla data di notifica del decreto di finanziamento dei cantieri di cui all'articolo 1 della legge regionale 19 maggio 2005, n. 5. Le somme assegnate per i cantieri non avviati potranno essere utilizzate per proseguire le attività dei cantieri di servizi [1].

     5 bis. [A decorrere dall’1 gennaio 2009 l’Amministrazione regionale può prevedere il rifinanziamento dei cantieri di cui al comma 2, nella misura massima dell’80 per cento per i comuni con popolazione pari o superiore a 10 mila abitanti e del 90 per cento per i comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti del fabbisogno segnalato dai comuni di cui al comma 1, da destinare in favore dei soggetti di cui al comma 3] [2].

     5 ter. [Ai fini dell’accesso ai cantieri di servizi di cui al comma 5 bis i soggetti destinatari devono:

     a) avere prestato nell’anno 2008 attività lavorativa esclusiva nei cantieri di cui al comma 2;

     b) dichiarare, ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, di essere privi di qualsiasi altro emolumento a qualsiasi titolo percepito e di qualsiasi tipo di patrimonio sia mobiliare sotto forma di titoli di Stato, azioni, obbligazioni, quote di fondi comuni di investimento e depositi bancari, che immobiliare fatta eccezione per:

- l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale che, se posseduta a titolo di proprietà, non può eccedere la soglia minima indicata dal comune;

- i terreni agricoli posseduti il cui valore complessivo non può superare il 25 per cento del limite massimo previsto dall’articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504] [3].

     5 quater. [La perdita del requisito di cui alla lettera b) del comma 5 ter comporta la cancellazione dalle liste comunali dei soggetti destinatari dei programmi di lavoro di cui al comma 2] [4].

     5 quinquies. [I comuni esercitano il controllo sulle attività di cui al presente articolo, provvedendo al recupero delle somme indebitamente percepite in caso di accertamento di dichiarazione mendace o falsità negli atti prodotti dai soggetti destinatari dell’attività lavorativa di cui al comma 2] [5].

     6. Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2005, la spesa di 10.000 migliaia di euro, cui si fa fronte quanto a 4.000 migliaia di euro con parte delle disponibilità dell'UPB 4.2.2.8.1, capitolo 613910 e quanto a 6.000 migliaia di euro con parte delle disponibilità dell'UPB 4.2.1.5.2, capitolo 215704, accantonamento 1003, del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

     6 bis. Per gli esercizi finanziari successivi si provvede ai sensi della lettera g) del comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 [6].

 

     Art. 2. Ufficio speciale per l'innovazione, la ricerca, gli studi, la tecnologia e l'alta formazione e specializzazione in favore delle piccole e medie imprese della Sicilia.

     1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2005 sono istituite le seguenti unità previsionali di base, per ciascuna delle quali è autorizzata la spesa in migliaia di euro indicata a fianco di ognuna di esse:

     a) UPB 8.4.1.1.1 "Ufficio speciale per l'innovazione, la ricerca, gli studi, la tecnologia e l'alta formazione e specializzazione in favore delle piccole e medie imprese della Sicilia" 70;

     b) UPB 8.4.2.1.1 "Ufficio speciale per l'innovazione, la ricerca, gli studi, la tecnologia e l'alta formazione e specializzazione in favore delle piccole e medie imprese della Sicilia" 30.

     2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2005 è apportata la seguente variazione in migliaia di euro: UPB 8.2.1.3.3, capitolo 343308 + 100.

     3. All'onere di 200 migliaia di euro di cui ai commi 1 e 2 si provvede, per l'esercizio finanziario 2005, mediante riduzione di pari importo delle disponibilità dell'UPB 8.2.1.1.2, capitolo 342530, del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

 

     Art. 3. Oneri del personale.

     1. L'articolo 4 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 18, è sostituito con il seguente:

"Art. 4 - Oneri del personale - 1. Gli oneri del personale aventi natura fissa ed obbligatoria e ricadenti in ciascuno degli esercizi del triennio 2005-2007 scaturenti dall'accordo economico biennale 2000-2001 recepito con decreto del Presidente della Regione 22 giugno 2001, n. 10, sono quantificati in 161.812 migliaia di euro per il personale dell'area dirigenziale, comprensivi della parte fissa dell'indennità di posizione, e in 357.850 migliaia di euro per il personale con qualifica non dirigenziale, comprensivi della indennità di vacanza contrattuale di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente della Regione 20 gennaio 1995, n. 11; sono, altresì, quantificati in 17.215 migliaia di euro gli oneri per altre erogazioni obbligatorie dovute al personale, di cui 14.918 migliaia di euro per l'applicazione del contratto collettivo regionale di lavoro del comparto non dirigenziale della Regione siciliana e degli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, per il biennio economico 2002-2003.

2. Gli oneri scaturenti dall'accordo economico biennale 2000-2001, recepito con il decreto del Presidente della Regione 22 giugno 2001, n. 10 e relativi al finanziamento della parte variabile della retribuzione del personale con qualifica diversa da quella dirigenziale sono quantificati, per ciascuno degli esercizi del triennio 2005-2007, in 54.833 migliaia di euro, al netto degli oneri fiscali e previdenziali a carico dell'Amministrazione ed inclusi i compensi del personale in servizio presso gli uffici di diretta collaborazione all'opera del Presidente e degli Assessori, quantificati in 6.114 migliaia di euro, nonché quelli del personale da assegnare alle stazioni appaltanti di cui all'articolo 7 ter della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come recepita con legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni, quantificati in 1.330 migliaia di euro.

3. Gli oneri scaturenti dall'accordo economico biennale 2000-2001 recepito con il decreto del Presidente della Regione 22 giugno 2001, n. 10 e relativi al trattamento accessorio del personale con qualifica dirigenziale dell'Amministrazione regionale, con esclusione della parte fissa della indennità di posizione, sono quantificati, per ciascuno degli esercizi del triennio 2005-2007, in 34.568 migliaia di euro, al netto degli oneri fiscali e previdenziali a carico dell'Amministrazione ed inclusi i compensi del personale in servizio presso gli uffici di diretta collaborazione all'opera del Presidente e degli Assessori, quantificati in 5.236 migliaia di euro, nonché quelli del personale da assegnare alle stazioni appaltanti di cui all'articolo 7 ter della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come recepita con legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni, quantificati in 602 migliaia di euro.

4. Il fondo di cui all'articolo 11, comma 1, della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, è determinato in 33.166 migliaia di euro per l'anno 2005 ed in 18.247 migliaia di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007.

5. Il fondo di cui all'articolo 11, comma 2, della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, è determinato in 9.600 migliaia di euro per l'anno 2005, in 4.800 migliaia di euro per l'anno 2006 ed in 4.800 migliaia di euro per l'anno 2007, ferme restando le disposizioni dell'articolo 13, comma 4, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, che trovano applicazione a decorrere dalla data di definizione della contrattazione per il biennio 2004-2005.".

 

     Art. 4. Oneri contrattuali.

     1. Agli oneri aggiuntivi derivanti dall'applicazione del contratto collettivo regionale di lavoro del comparto non dirigenziale della Regione siciliana e degli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, per il biennio economico 2002-2003 relativi al personale degli enti regionali ed al personale a tempo determinato in servizio presso l'Amministrazione regionale, valutati in 8.000 migliaia di euro, si provvede, per l'esercizio finanziario 2005, con parte delle disponibilità dell4.2.1.5.2, capitolo 215704, accantonamento 1004 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo. Le relative somme sono iscritte nei pertinenti capitoli con provvedimenti del ragioniere generale della Regione, su richiesta delle competenti amministrazioni.

     2. Per gli esercizi finanziari 2006 e 2007 il relativo onere, valutato in 8.000 migliaia di euro per ciascun anno, trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, UPB 4.2.1.5.2, codice 12.02.01, accantonamento 1004.

     3. Per il rinnovo del contratto collettivo regionale di lavoro per il personale dirigenziale della Regione e degli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, relativo al biennio economico 2002-2003, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2005, l'ulteriore spesa di 5.100 migliaia di euro, cui si provvede, per l'esercizio finanziario 2005, quanto a 4.996 migliaia di euro con parte delle disponibilità dell'UPB 4.2.1.5.2, capitolo 215704, accantonamento 1004 e quanto a 104 migliaia di euro con parte delle disponibilità dell'UPB 4.2.1.5.2, capitolo 215704, accantonamento 1003 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo. Le relative somme sono iscritte nei pertinenti capitoli con provvedimenti del ragioniere generale della Regione, su richiesta delle competenti amministrazioni.

     4. Per gli esercizi finanziari 2006 e 2007 il relativo onere, valutato in 5.100 migliaia di euro per ciascun anno, trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, UPB 4.2.1.5.2, codice 12.02.01, accantonamento 1004.

 

     Art. 5. Modifiche alla Tabella A allegata alla legge regionale 15 maggio 2000, n. 10.

     1. Alla Tabella A allegata alla legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, per la Presidenza della Regione sono apportate le seguenti modificazioni:

Presidenza della Regione siciliana

Uffici equiparati

- Ufficio della Segreteria di Giunta.

     2. Per l’ufficio di cui all’articolo 4, comma 7, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, il quale per propria destinazione deve agire in via intersettoriale con tutti i rami di amministrazione con funzioni di Autorità di Audit dei programmi cofinanziati dalla Commissione europea e per quello con funzioni di Autorità di Certificazione dei programmi cofinanziati dalla Commissione europea, nonché per quello di cui all'articolo 35 della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, l’individuazione del dirigente preposto è operata ai sensi e per gli effetti giuridici ed economici dell’articolo 11, commi 4 e 5, della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20 in quanto uffici equivalenti alle strutture previste dalla tabella A di cui alla legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni [7].

     3. Alla Tabella A allegata alla legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, per l'Assessorato regionale della sanità sono apportate le seguenti modificazioni:

Assessorato regionale della sanità

Le parole "- Dipartimento regionale Fondo sanitario, assistenza sanitaria ed ospedaliera-igiene pubblica" sono sostituite con le seguenti:

"- Dipartimento regionale per l'assistenza sanitaria ed ospedaliera e la programmazione e la gestione delle risorse correnti del Fondo sanitario

- Dipartimento regionale per le infrastrutture, lo sviluppo e l'innovazione, per la comunicazione e per l'informatizzazione del settore sanitario".

     4. All'organizzazione conseguente alle disposizioni di cui ai commi 1 e 3 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20.

     5. Per le finalità di cui ai precedenti commi è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2005, la spesa complessiva di 240 migliaia di euro, da iscrivere all'UPB 4.2.1.5.3, capitolo 215708, cui si provvede quanto a 100 migliaia di euro mediante riduzione della spesa di cui alla Tabella H allegata alla legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, articolo 128, UPB 1.4.1.5.1, capitolo 109702 e quanto a 140 migliaia di euro con parte delle disponibilità dell'UPB 4.2.2.8.1, capitolo 613910, del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

     6. Per gli esercizi finanziari 2006 e 2007 la spesa, valutata in 400 migliaia di euro per ciascun anno, trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, UPB 4.2.1.5.2, codice 12.02.01, accantonamento 1001.

     7. Per l'attuazione del presente articolo il ragioniere generale della Regione è autorizzato, con proprio decreto, su proposta congiunta dei dipartimenti interessati, ad apportare le necessarie variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2005.

 

     Art. 6. Personale in posizione di comando presso agenzie regionali.

     1. Il trattamento economico fondamentale per il personale regionale in posizione di comando presso agenzie regionali è a carico dei rami di amministrazione di provenienza. Al predetto personale, per il trattamento giuridico, economico e previdenziale, si applicano le disposizioni legislative e contrattuali dell'amministrazione di provenienza.

     2. Per il personale in posizione di comando proveniente da altre amministrazioni, il trattamento economico fondamentale è anticipato dagli enti di appartenenza, fermo restando il rimborso da parte degli enti utilizzatori.

     3. Per il trattamento economico accessorio di tutto il personale comandato si applica la disciplina contrattuale collettiva regionale.

     4. Al comma 5 dell'articolo 90 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, dopo le parole "l'inquadramento" sono aggiunte le parole "o il comando".

 

     Art. 7.

     (Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

 

     Art. 8. Personale degli Enti parco.

     1. Al comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 30 ottobre 1995, n. 76, come modificato dall'articolo 96 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) la parola "comandato" è sostituita con le parole "comandato dall'Amministrazione regionale o da altre Pubbliche Amministrazioni";

     b) alla fine del comma 1 è aggiunto il seguente periodo: "I suddetti enti possono utilizzare ai sensi dell'articolo 9 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, le graduatorie approvate, attivando le procedure di cui all'articolo 3, comma 61, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, fino alla data del 31 dicembre 2005".

     2. Al comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale 30 ottobre 1995, n. 76, come sostituito dall'articolo 8 della legge regionale 25 marzo 1996, n. 7 e modificato dall'articolo 96 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, le parole "28 febbraio 2003" sono sostituite con le parole "31 luglio 2004".

     3. Restano salve le procedure e le domande dei comandati presentate ai sensi dell'articolo 96 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4.

 

     Art. 9. Modifiche al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2005 ed alla Tabella H della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17.

     1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione, per l'esercizio finanziario 2005, sono apportate le seguenti modifiche in migliaia di euro:

 

-  UPB  10.2.1.3.3 

Capitolo 413707

+      75 

-  UPB  1.1.1.5.2 

Capitolo 100314

+    250 

-  UPB  1.5.1.1.2 

Capitolo 112507

+    100 

-  UPB  1.6.1.1.2 

Capitolo 116504

+    250 

-  UPB  1.6.1.1.2 

Capitolo 116516

+    200 

-  UPB  1.4.1.1.1 

Capitolo 108106

+      70 

-  UPB  4.2.1.5.3 

Capitolo 215708

+    540 

-  UPB  4.2.1.1.1 

Capitolo 212008

+    200 

-  UPB  1.7.1.1.2 

Capitolo 120509

+      30 

-  UPB  12.3.1.3.1 

Capitolo 478110

+    750 

-  UPB  1.4.1.1.2 

Capitolo 108505

+      50 

-  UPB  6.2.1.3.5 

Capitolo 272519

+  3.761 

-  UPB  12.1.1.1.2 

Capitolo 470302

+      50 

-  UPB  9.4.1.1.1 

Capitolo 380502

+      13 

-  UPB  9.4.1.1.1 

Capitolo 380504

+      10 

-  UPB  9.4.1.1.1 

Capitolo 380508

+        4 

-  UPB  9.4.1.1.1 

Capitolo 380520

+        2 

-  UPB  9.4.1.1.3 

Capitolo 380525

+        6 

-  UPB 9.4.1.1.3 

Capitolo 380527

+      50 

-  UPB 9.4.1.1.3 

Capitolo 380531

+      10 

-  UPB  9.4.1.1.3 

Capitolo 380533

+        4 

-  UPB  9.3.1.1.2 

Capitolo 376503

-      13 

-  UPB  9.3.1.1.2 

Capitolo 376506

-      52 

-  UPB  9.3.1.1.2 

Capitolo 376512

-        5 

-  UPB  9.2.1.1.2 

Capitolo 372503

-      10 

-  UPB  9.2.1.1.2 

Capitolo 372506

-      10 

-  UPB  9.2.1.1.2 

Capitolo 372508

-        3 

-  UPB  9.2.1.1.2 

Capitolo 372510

-        2 

-  UPB  9.2.1.1.2 

Capitolo 372512

-        4 

-  UPB  9.3.1.3.2 

Capitolo 376528

+    250 

-  UPB  3.2.1.3.1 

Capitolo 183323

-    100 

-  UPB  3.2.2.6.88 

Capitolo 582001

+    100 

 

     2. Alla Tabella H allegata alla legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, sono apportate, per l'esercizio finanziario 2005, le seguenti modifiche in migliaia di euro:

 

-  UPB  10.2.1.3.3 

Capitolo 413705

-      75 

-  UPB  12.2.1.3.3 

Capitolo 473709

-      50 

-  UPB  9.3.1.3.7 

Capitolo 377720, 

 

 

di cui:

 

-  Centro studi filologici e linguistici 

=      75 

-  Società siciliana di storia patria 

=      75 

-  UPB.  9.2.1.3.3 

Capitolo 373703 dopo le parole "di Francia" aggiungere le parole "di Palermo". 

 

     3. Agli oneri di cui ai commi 1 e 2, pari a 6.451 migliaia di euro, si provvede per l'esercizio finanziario 2005 con parte delle disponibilità dell'UPB 4.2.1.5.2, capitolo 215704, accantonamento 1003 per 6.201 migliaia di euro ed accantonamento 1001 per 250 migliaia di euro del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

 

     Art. 10. Modifiche al bilancio di previsione dell'Azienda delle foreste demaniali.

     1. Al bilancio di previsione dell'Azienda delle foreste demaniali per l'esercizio finanziario 2005, allegato in appendice al bilancio della Regione, sono apportate le seguenti modifiche in migliaia di euro:

 

-  UPB  0.0.1.3.3 

Capitolo 1119

-  2.000 

-  UPB  0.0.1.1.1 

Capitolo 1150

+  2.000 

 

     Art. 11.

     (Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

 

     Art. 12. Soppressione dell'obbligo del libretto di idoneità sanitaria.

     1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge è soppresso l'obbligo, per il personale che esercita, anche occasionalmente o temporaneamente, le attività di produzione, preparazione, manipolazione e vendita di sostanze alimentari, con contatto diretto o indiretto con le stesse, di munirsi del libretto di idoneità sanitaria previsto dall'articolo 14 della legge 30 aprile 1962, n. 283, come modificato dall'articolo 32, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e come disciplinato dal Titolo III del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327.

     2. Il personale addetto alla preparazione, trasformazione, fabbricazione, confezionamento, deposito, trasporto, distribuzione, manipolazione, vendita o fornitura, compresa la somministrazione di prodotti alimentari, osserva le norme igieniche stabilite ai sensi del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155.

 

     Art. 13. Mantenimento posti di dirigente pedagogista. [8]

     1. L'articolo 115 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, è sostituito dal seguente:

     "Art. 115. - Mantenimento posti di dirigente pedagogista - 1. Le aziende sanitarie sono autorizzate a mantenere, sino all'emanazione dei principi fondamentali in materia di professioni sanitarie non mediche a cura dello Stato, i posti di dirigente pedagogista, ruolo sanitario, vacanti e disponibili nelle proprie dotazioni organiche rideterminate al 31 dicembre 2005".

 

     Art. 14. Prestazioni di riabilitazione per la popolazione delle isole minori.

     1. Al fine di garantire un'adeguata assistenza e l'accessibilità alle prestazioni di riabilitazione per la popolazione residente nelle isole minori, nel caso di mancanza di strutture provvisoriamente accreditate per tale tipo di prestazione nel territorio dell'isola, l'Assessore regionale per la sanità può autorizzare, limitatamente a quel territorio, l'estensione dell'attività di struttura preaccreditata nel territorio della Regione compatibilmente alla domanda di prestazioni esistente.

 

     Art. 15. Adeguamento dotazioni organiche area medicina dei servizi.

     1. Al fine di garantire l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e per effetto delle nuove esigenze organizzative previste dalla normativa vigente, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le aziende unità sanitarie locali adeguano le proprie dotazioni organiche in conformità al livello di attività istituzionale prestata nell'area della medicina dei servizi, rilevata alla data del 31 dicembre 2004 ed attualmente garantita con rapporto convenzionale.

     2. L'Assessore regionale per la sanità è autorizzato a fissare con proprio decreto i criteri per la rideterminazione delle dotazioni organiche relative alle aree di attività di medicina dei servizi per le finalità di cui al comma 1 e nel rispetto dei principi normativi in materia di contenimento della spesa.

 

     Art. 16. Contributo a favore dell'associazione medullolesi spinali ONLUS.

     1. L'Assessore regionale per la sanità è autorizzato ad erogare, per l'esercizio finanziario 2005, un contributo di 30 migliaia di euro all'Associazione siciliana medullolesi spinali ONLUS con sede in Palermo.

     2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede, per l'esercizio finanziario 2005, con parte delle disponibilità dell'UPB 4.2.1.5.2, capitolo 215704, accantonamento 1001, del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

 

     Art. 17. Celebrazioni del secondo centenario della fondazione dell'Università degli studi di Palermo.

     1. La Regione concorre alla promozione di un programma di iniziative volte a celebrare il secondo centenario della fondazione dell'Università degli studi di Palermo, con un contributo straordinario complessivo di 1.000 migliaia di euro, da erogare al Rettorato della predetta Università nel biennio 2005-2006.

     2. Le iniziative cui destinare il contributo, nell'ambito della programmazione per il bicentenario, sono individuate e coordinate da un comitato appositamente costituito, presieduto dal Rettore dell'Università di Palermo e composto da altri sei membri, tre in rappresentanza dell'Università e tre in rappresentanza rispettivamente della Presidenza della Regione, della Presidenza dell'Assemblea regionale siciliana e dell'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione. Il Rettorato dell'Università provvede ad inoltrare sia alla Presidenza della Regione sia alla Presidenza dell'Assemblea regionale siciliana una relazione conclusiva con annesso il relativo rendiconto corredato da idonea documentazione giustificativa.

     3. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di 500 migliaia di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2005 e 2006 cui si provvede, per l'esercizio finanziario 2005, quanto a 150 migliaia di euro mediante riduzione dell'UPB 11.2.1.3.2, capitolo 443308 e quanto a 350 migliaia di euro mediante riduzione della spesa di cui alla Tabella H allegata alla legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, articolo 128, UPB 1.4.1.5.1, capitolo 109702. Per l'esercizio finanziario 2006 l'onere trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, UPB 4.2.1.5.2, codice 12.02.01, accantonamento 1001.

 

     Art. 18. Fruizione del complesso monumentale Palazzo Reale di Palermo.

     1. Gli introiti provenienti dalla pubblica fruizione del complesso monumentale Palazzo Reale di Palermo, spettanti all'Assemblea regionale siciliana ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, sono destinati al perseguimento delle finalità di cui all'articolo 51 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15 e vengono direttamente versate alla Fondazione Federico II [9].

     2. Al comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, sono soppresse le parole da "tenendo conto" fino a "del suddetto complesso monumentale".

 

     Art. 19. Proroga dei contratti di catalogazione dei beni culturali.

     1. Al fine di consentire la prosecuzione della catalogazione dei beni culturali, prevista dalla misura 2.02 Azione A del P.O.R. Sicilia 2000/2006, l'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione è autorizzato a prorogare i contratti in corso con il personale addetto alla catalogazione fino al 31 dicembre 2007 [10].

     2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede con i fondi dell'UPB 9.3.2.6.4, capitolo 776405, dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2006. Alla copertura degli oneri per l'esercizio finanziario 2007, quantificati in euro 23.778.652, si provvede con le residue disponibilità della dotazione finanziaria della Misura 2.02 - Azione A - del P.O.R. Sicilia 2000-2006 [11].

 

     Art. 20. Interventi in favore dell'arte moderna e contemporanea.

     1. Per le finalità di cui all'articolo 20 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 9, ivi comprese le spese relative ad organi consultivi di settore, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2005, la spesa di 150 migliaia di euro, (UPB 9.3.1.3.2, capitolo 376562).

     2. All'onere di cui al comma 1 si provvede, per l'esercizio finanziario 2005, mediante corrispondente riduzione delle disponibilità dell'UPB 9.3.1.1.2, capitolo 376545 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

 

     Art. 21. Redazione dei piani di gestione dei siti UNESCO.

     1. Per la redazione dei piani di gestione dei siti siciliani inseriti o da inserire nella lista del patrimonio mondiale UNESCO, ai sensi della Convenzione sulla protezione del patrimonio mondiale, culturale e naturale adottata il 16 novembre 1972 nonché per la partecipazione al patrimonio della relativa fondazione, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2005 la spesa di 72 migliaia di euro [12].

     2. All'onere di cui al comma 1 si provvede, per l'esercizio finanziario 2005, mediante riduzione delle spese autorizzate dalla Tabella H allegata alla legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, articolo 128:

 

-  UPB 9.3.1.3.7, capitolo 377702, per la parte assegnata al SIOI, 

-  34 migliaia di euro; 

-  UPB 9.3.1.3.7, capitolo 377718 

-  38 migliaia di euro. 

 

     Art. 22. Museo del giocattolo di Catania.

     1. L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato ad erogare all'Associazione IOCO, per le finalità statutarie, a partire dall'anno in corso, un contributo annuo di 50 migliaia di euro per la raccolta e la conservazione di giocattoli antichi, per la manutenzione dei locali che li ospitano e per l'attività necessaria alla pubblicizzazione, conoscenza e fruizione del Museo del giocattolo.

     2. All'onere di cui al comma 1 si fa fronte, per l'esercizio finanziario in corso, con le disponibilità dell'UPB 4.2.1.5.2, capitolo 215704, accantonamento 1001 del bilancio della Regione.

     3. Per gli esercizi finanziari 2006-2007 gli oneri, valutati in 50 migliaia di euro per ciascun anno, trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, UPB 4.2.1.5.2, codice 12.02.01, accantonamento 1001.

 

     Art. 23. Interventi in favore di associazioni.

     1. L'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione è autorizzato ad erogare, per l'esercizio finanziario 2005 la somma di 25 migliaia di euro in favore dell'Associazione Proteo (Programmazione territoriale ed orientamenti allo sviluppo) con sede in Palermo nonché la somma di 25 migliaia di euro in favore dell'Associazione culturale Pompeo Colajanni di Enna.

     2. L'Assessorato regionale della sanità è autorizzato ad erogare, per l'esercizio finanziario 2005, la somma di 25 migliaia di euro in favore dell'Associazione per la cura del bambino cardiopatico ONLUS, con sede in Palermo.

     3. L'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali è autorizzato ad erogare, per l'esercizio finanziario 2005, in favore dell'Associazione recupero cerebrolesi, con sede a Palermo, un contributo di 15 migliaia di euro.

     4. All'onere di cui ai commi precedenti, pari a 90 migliaia di euro, si provvede, per l'esercizio finanziario 2005, quanto a 25 migliaia di euro mediante riduzione della spesa autorizzata dalla Tabella H allegata alla legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, articolo 128, UPB 1.4.1.5.1, capitolo 109702, quanto a 15 migliaia di euro mediante riduzione di parte delle disponibilità dell'UPB 3.2.1.3.1, capitolo 183740 e quanto a 50 migliaia di euro con parte delle disponibilità dell'UPB 4.2.1.5.2 capitolo 215704, accantonamento 1001 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

     5. Per gli esercizi finanziari 2006 e 2007 si provvede ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera h), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni.

 

     Art. 24. Conferenza generale sul credito.

     1. L'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, di concerto con l'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, è autorizzato, sulla base di un apposito progetto da approvarsi con decreto dell'Assessore per il bilancio e le finanze, previa deliberazione della Giunta regionale, a promuovere la Conferenza generale sul credito e l'economia in Sicilia.

     2. Per l'organizzazione della Conferenza l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze può avvalersi di organismi ed istituzioni pubbliche.

     3. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2005, la spesa di 300 migliaia di euro, cui si provvede con parte delle disponibilità dell'UPB 11.2.1.3.2, capitolo 443308 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

 

     Art. 25. Contributo straordinario in favore di cooperative edilizie.

     1. L'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato a concedere un contributo straordinario a favore di cooperative edilizie incluse nei piani di utilizzazione degli stanziamenti di cui alla legge regionale 20 dicembre 1975, n. 79, a carico delle quali, a seguito di sentenze passate in giudicato, grava l'obbligo del risarcimento per indebita occupazione di aree nel cui possesso le cooperative erano state autorizzate ad immettersi con provvedimento della Regione.

     2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2005, la spesa di 2.000 migliaia di euro, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle disponibilità dell'UPB 8.2.2.6.5, capitolo 742802, del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

 

     Art. 26. Promozione ed internazionalizzazione delle imprese.

     1. Nell'ambito delle attività di promozione ed internazionalizzazione delle imprese e delle produzioni siciliane, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad avvalersi degli enti di cui all'articolo 195 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, partecipati dalla Regione.

 

     Art. 27. Interventi a favore dell'artigianato.

     1. Sono abrogate le disposizioni contenute nell'articolo 26 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8, nell'articolo 111, comma 3, della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 e nell'articolo 41 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 9.

     2. Il termine per la regolarizzazione delle istanze di ammissione al contributo di cui agli articoli 27 e 28 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3, presentate sino al 31 dicembre 2000, è fissato, a pena di decadenza dal beneficio, al 30 giugno 2005, nei limiti delle somme a suo tempo autorizzate.

 

     Art. 28. Motorizzazione civile.

     1. Per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 50 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2005 la spesa di 400 migliaia di euro, UPB 12.3.1.1.2, capitolo 476517 [13].

     2. All'onere di cui al comma 1 si provvede, per l'esercizio finanziario 2005, mediante riduzione di pari importo delle disponibilità dell'UPB 4.2.1.5.2, capitolo 215704, accantonamento 1003, del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

 

     Art. 29. Assistenza socio-sanitaria al fisico nucleare Fulvio Frisone.

     1. Nelle more della definizione del piano degli interventi concernenti la realizzazione delle politiche sociali sull'handicap ed al fine di garantire, in maniera stabile e duratura nel tempo, i livelli essenziali di vita e l'attività di studio e ricerca al fisico nucleare siciliano Fulvio Frisone, in considerazione della sua condizione di disabilità, l'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali è autorizzato a finanziare con un contributo annuo di 160 migliaia di euro, in aggiunta a qualunque altra indennità spettante allo stesso Fulvio Frisone, la continuazione di uno specifico piano personalizzato che preveda l'erogazione di interventi di assistenza secondo le modalità coerenti con i decreti ministeriali di riparto del Fondo Nazionale per la non Autosufficienza [14].

     2. Per le finalità del comma 1 è autorizzata la spesa di 160 migliaia di euro, cui si provvede, per l'esercizio finanziario 2005, con parte delle disponibilità delle assegnazioni alla Regione previste dall'articolo 20 della legge 8 novembre 2000, n. 328.

     3. Per gli esercizi finanziari 2006 e 2007 la spesa, valutata in 160 migliaia di euro per ciascun anno, trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, UPB 4.2.1.5.2, codice 12.02.01, accantonamento 1001.

 

     Art. 30. Convenzione con l'Università per borse di studio in scienze motorie e sportive.

     1. Al fine di formare giovani laureati nell'ambito delle scienze motorie e sportive per fini sociali, culturali e di ricerca scientifica, l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti è autorizzato, a decorrere dall'anno 2005, a stipulare una convenzione triennale con l'Università degli studi di Palermo per il finanziamento di tre borse di studio per il corso di dottorato di ricerca in scienze delle attività motorie.

     2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 45 migliaia di euro annui per il triennio 2005-2007, cui si fa fronte, per l'esercizio finanziario 2005, con parte delle disponibilità dell'UPB 4.2.1.5.2, capitolo 215704, accantonamento 1001, del bilancio della Regione.

     3. Per gli esercizi finanziari 2006 e 2007 la relativa spesa trova riscontro nel bilancio pluriennale del bilancio della Regione, UPB 4.2.1.5.2, codice 12.02.01, accantonamento 1001.

 

     Art. 31. Consulenti di parità.

     1. All'articolo 28 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30, come sostituito dall'articolo 18 della legge regionale 19 agosto 1999, n. 18, sono apportate le seguenti modifiche:

     a) al comma 1 le parole da "previsto" a "500.000 abitanti" sono sostituite con le parole "previsto per i vicepresidenti delle province regionali con popolazione non inferiore a 500.001 abitanti";

     b) al comma 2 le parole da "pari" a "di cui alla comma 1" sono sostituite con le parole "prevista per gli assessori delle province regionali con popolazione non inferiore a 500.001 abitanti".

     2. Per le finalità del comma 1 è autorizzata la spesa di 540 migliaia di euro, cui si provvede, per l'esercizio finanziario 2005, con parte delle somme trasferite alla Regione ai sensi dell'articolo 8 della legge 10 aprile 1991, n. 125 e non impegnate alla data del 31 dicembre 2004.

 

     Art. 32. Vigilanza venatoria.

     1. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato ad utilizzare le somme annualmente previste nel bilancio regionale per le finalità di cui all'articolo 44 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, UPB 2.2.1.3.2, capitolo 143311, in favore delle province regionali, quale concorso per le spese di istituzione e/o funzionamento del servizio di vigilanza venatoria, nel limite massimo del 70 per cento della somma totale prevista per l'attuazione dei programmi presentati dalle singole province.

     2. Entro il 31 marzo di ogni anno, le province regionali presentano una relazione all'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste sulla effettiva utilizzazione delle somme erogate e comunicano i dati necessari per gli adempimenti di cui all'articolo 33 della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

     3. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è, altresì, autorizzato ad erogare le somme già impegnate nell'esercizio finanziario 2004 in favore delle province regionali quale concorso nelle spese di funzionamento del servizio di vigilanza venatoria.

     4. Il comma 31 dell'articolo 127 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, è soppresso.

 

     Art. 33. Garante per la tutela dei diritti fondamentali dei detenuti [15]

     1. Nell'ambito della Regione è istituito il "Garante per la tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e per il loro reinserimento sociale", di seguito denominato Garante, la cui attività è rivolta anche nei confronti di tutte le persone che, a qualunque titolo, sono sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale.

     2. Il Presidente della Regione, con proprio decreto, provvede alla nomina del Garante individuandolo fra persone residenti nel territorio della Regione da almeno cinque anni, che abbiano una specifica e comprovata formazione, competenza nel campo giuridico-amministrativo e nelle discipline afferenti alla tutela dei diritti della persona. Non possono essere nominati Garante i dipendenti in servizio, dirigenti e non, della Regione e degli enti, aziende e società partecipate da essa vigilati e controllati. Non possono, altresì, essere nominati Garante i parlamentari in carica del Parlamento europeo, del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati, i deputati dell'Assemblea regionale siciliana. Il divieto è esteso ai candidati non eletti alle elezioni regionali immediatamente precedenti alla nomina, agli assessori regionali, ai sindaci, agli assessori e consiglieri in carica dei comuni siciliani e dei liberi Consorzi comunali e delle Città metropolitane. Sono esclusi, comunque, dalla nomina i soggetti che hanno ricoperto per oltre un quinquennio l'incarico di Garante regionale per la tutela dei diritti fondamentali delle persone soggette a misure restrittive o limitative della libertà personale in Sicilia o nelle altre regioni d'Italia.

     3. Il Garante resta in carica sette anni e non può essere confermato. L'incarico di Garante è espletato a titolo onorifico. Per lo svolgimento della propria attività istituzionale, al Garante è riconosciuto il trattamento di missione previsto per i dirigenti della Regione. Il Presidente della Regione può revocare il Garante a seguito di gravi e ripetute violazioni di legge, provvedendo alla nuova nomina entro il termine di 45 giorni. Il Garante che subentra a quello cessato dal mandato anticipatamente per qualsiasi motivo dura in carica fino alla originaria scadenza del mandato di quest'ultimo.

     4. Il Garante:

     a) pone in essere ogni iniziativa necessaria ed opportuna al fine di promuovere e facilitare, anche attraverso azioni congiunte con altri soggetti pubblici e con soggetti privati, l'inserimento lavorativo dipendente ed autonomo, nonché il recupero culturale e sociale e la formazione scolastica ed universitaria delle persone private della libertà personale, incluse quelle che scontano la pena anche in forma alternativa nel territorio siciliano, intervenendo pure a sostegno della famiglia ed in particolare dei figli minorenni;

     b) vigila affinché sia garantito l'esercizio dei diritti fondamentali ai soggetti di cui alla lettera a) e ai loro familiari, tenendo conto della relativa condizione di restrizione. A tale scopo il Garante si rivolge alle autorità competenti per acquisire eventuali informazioni, segnala il mancato o inadeguato rispetto di tali diritti e conduce un'opera di assidua informazione e di costante comunicazione alle autorità stesse;

     c) promuove iniziative ed attiva strumenti di sensibilizzazione pubblica sui temi dei diritti umani delle persone private della libertà personale, del loro recupero sociale e della umanizzazione della pena detentiva, ivi comprese le attività di assistenza e comunicazione istituzionalmente previste;

     d) promuove con le amministrazioni interessate protocolli d'intesa utili al migliore espletamento delle funzioni, anche attraverso visite ai luoghi di restrizione delle libertà personali;

     e) esprime parere vincolante sui Piani di formazione destinati ai detenuti o ex detenuti;

     f) riceve ed istruisce le istanze presentate ai sensi della legge regionale 19 agosto 1999, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni e ne segue la relativa fase esecutiva.

     5. Il Garante svolge le sue funzioni in maniera indipendente e non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale. Al Garante è consentito libero accesso ad atti, informazioni e documenti inerenti al suo mandato. Il Garante presenta relazioni annuali sulle attività svolte all'Assemblea regionale siciliana ed al Presidente della Regione. Il Garante ha facoltà di formulare proposte e di richiedere all'Assemblea regionale siciliana, alle commissioni parlamentari ed al Presidente della Regione l'avvio di iniziative ed interventi, per quanto di rispettiva competenza, a tutela dei diritti fondamentali delle persone soggette a restrizione della libertà personale. È comunque fatta salva la potestà del Garante di delegare in forma scritta, nei singoli casi in cui se ne prospetti la necessità, al dirigente dell'ufficio, anche accompagnato da altro funzionario dello stesso, il potere di fare ingresso nelle carceri, previo preavviso al direttore dell'istituto, per adempiere ai compiti espressamente indicati nella delega e con l'osservanza dei criteri in essa contenuti.

     6. Per lo svolgimento dei propri compiti, il Garante si avvale di apposito Ufficio speciale cui è destinato, con decreto del Presidente della Regione, personale da individuarsi su proposta del Garante, nell'ambito delle attuali dotazioni organiche degli uffici regionali. Con proprio decreto, il Presidente della Regione, su proposta del Garante di concerto con il dirigente apicale dell'ufficio, definisce, altresì, le modalità di funzionamento dell'ufficio.

 

     Art. 34. Consorzi unioni e fusioni di comuni e province.

     1. La Regione favorisce e sostiene la costituzione di consorzi, unioni e fusioni di comuni e di province, ai sensi della legislazione vigente in materia di enti locali.

     2. Dopo il comma 4 dell'articolo 76 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, è aggiunto il seguente:

"4 bis. Un'ulteriore quota, pari al 5 per cento delle risorse di cui al comma 1, rimane nelle disponibilità dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali per essere attribuita, sotto forma di contributi straordinari finalizzati, in aggiunta ai benefici concessi dallo Stato, alla promozione ed alla realizzazione di consorzi, unioni e fusioni di province.".

 

     Art. 35. Adozione programma triennale delle opere pubbliche.

     1. In deroga a quanto disposto dall'articolo 14 della legge 11 febbraio 1994, n.  109, come introdotto dall'articolo 8 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni, per l'anno 2005 il programma triennale e l'elenco annuale delle opere pubbliche sono adottati, anche separatamente dall'approvazione del bilancio di previsione, entro il 30 giugno 2005.

 

     Art. 36. Consorzi fidi – Farmacie. [16]

     [1. Al comma 1 dell'articolo 59 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, dopo le parole "ad un consorzio" e prima delle parole "di garanzia" sono aggiunte le seguenti "o cooperativa".

     2. Alla fine del comma 5 dell'articolo 59 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, sono aggiunte le parole "siano essi società ovvero liberi professionisti".

     3. Il comma 8 dell'articolo 32 della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20, introdotto dall'articolo 10 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15, si interpreta nel senso che ai confidi possono associarsi le piccole e medie imprese delle altre regioni d'Italia. Per tali imprese i confidi costituiscono appositi fondi rischi senza l'intervento delle agevolazioni regionali. Le imprese siciliane operanti anche al di fuori del territorio regionale fruiscono delle agevolazioni regionali.]

 

     Art. 37. Modifica alla Tabella B della legge regionale 5 luglio 2004, n. 11.

     1. La Tabella B allegata alla legge regionale 5 luglio 2004, n. 11, è sostituita dalla seguente:

 

Tabella B

Quantificazione del bonus ambientale a metro lineare secondo ambiti geografici delle rotte marittime (nei due versi).

 

 

Bonus ambientale

 

   

(Euro a metro lineare per il mezzo pesante imbarcato come pieno)

 

Origini e destinazioni (arco costiero) 

Arco occidentale siculo

Arco orientale siculo

Arco tirrenico settentrionale 

13,90

11,90

Arco tirrenico centrale 

11,20

8,70

Arco tirrenico meridionale 

7,60

6,20

Arco adriatico settentrionale 

13,70

12,30

Arco adriatico centrale 

9,10

8,00

Arco adriatico meridionale 

8,50

7,60

 

     Art. 38. Giornata dei bambini.

     1. E' istituita la "Giornata dei bambini" che si celebra la prima domenica di maggio di ogni anno, in ricordo di tutte le giovani vittime della violenza, dello sfruttamento e dell'indifferenza.

 

     Art. 39. Modifiche formali e interpretazione autentica di norme.

     1. All'articolo 6 della legge regionale 31 maggio 1994, n. 17 così come integrato dal comma 3 dell'articolo 14 della legge regionale 21 aprile 1995, n. 40 la sequenza 1, 1, 2, 2, 3, 4, 5 va rinumerato in 1, 1, 2, 2, 3, 4, 4bis.

     2. L'articolo 6 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17 si interpreta nel senso che non possono accedere ai benefici previsti dallo stesso articolo i soggetti che alla data di entrata in vigore della legge stessa avevano già estinto o avevano in corso di estinzione il debito determinato sia secondo le disposizioni di cui all'articolo 5 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, sia secondo altre disposizioni normative nei confronti dell'amministrazione competente.

 

     Art. 40. Abrogazioni e modifiche di norme.

     1. Al comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 9 dicembre 1996, n. 44 e successive modifiche ed integrazioni, dopo la parola "annuo" sono aggiunte le parole "per fini istituzionali e spese di gestione".

     [2. Al comma 1 dell'articolo 59 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, sono apportate le seguenti modifiche:

     a) dopo le parole "5 agosto 1982, n. 88," sono aggiunte le parole "nonché dei consorzi agrari";

     b) le parole "secondo l'articolo 4 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47," sono sostituite con le parole "ai sensi della lettera h) del comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 ed a valere su parte delle disponibilità dell'UPB 2.2.1.3.4, capitolo 143305".] [17]

     3. All'articolo 122 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, dopo le parole "non oltre il limite di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503" sono aggiunte le parole ", come integrato dall'articolo 1 quater del decreto legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito dalla legge 27 luglio 2004, n. 186,".

     4. All'articolo 30 della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20, è aggiunto il seguente comma:

"4 bis. Nell'ambito delle finalità di cui ai commi precedenti gli enti locali realizzano, anche a mezzo di società a totale partecipazione pubblica, il catasto degli impianti termici autonomi del proprio territorio".

     5. Al comma 3 dell'articolo 23 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15, le parole "ai commi 1 e 2" sono sostituite dalle parole "al comma 1".

     6. Al comma 9 dell'articolo 61 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, dopo le parole "istanze presentate" sono aggiunte le parole "e/o esitate".

     7. Il comma 4 dell'articolo 127 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, è soppresso.

     8. Al comma 26 dell'articolo 127 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, le parole "alla Fondazione C.E.S.A.R. di Palermo" sono sostituite con le parole "all'Istituto ISCOT di Palermo".

 

     Art. 41.

     1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

     2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.


[1] Comma così sostituito dall’art. 23 della L.R. 22 dicembre 2005, n. 19.

[2] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 20 novembre 2008, n. 17 e abrogato dall'art. 3 della L.R. 3 marzo 2009, n. 1.

[3] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 20 novembre 2008, n. 17 e abrogato dall'art. 3 della L.R. 3 marzo 2009, n. 1.

[4] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 20 novembre 2008, n. 17 e abrogato dall'art. 3 della L.R. 3 marzo 2009, n. 1.

[5] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 20 novembre 2008, n. 17 e abrogato dall'art. 3 della L.R. 3 marzo 2009, n. 1.

[6] Comma aggiunto dall’art. 23 della L.R. 22 dicembre 2005, n. 19.

[7] Comma sostituito dall'art. 2 della L.R. 16 dicembre 2008, n. 19, già modificato dall'art. 27 della L.R. 12 luglio 2011, n. 12 e così ulteriormente modificato dall'art. 7 della L.R. 11 agosto 2017, n. 15.

[8] Articolo così modificato dall’art. 19 della L.R. 22 dicembre 2005, n. 19.

[9] Comma così modificato dall’art. 24 della L.R. 22 dicembre 2005, n. 19.

[10] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 21 novembre 2006, n. 20.

[11] Comma già modificato dall’art. 24 della L.R. 22 dicembre 2005, n. 19 e così ulteriormente modificato dall'art. 1 della L.R. 21 novembre 2006, n. 20.

[12] Comma così modificato dall’art. 6 della L.R. 6 febbraio 2006, n. 8.

[13] Comma così modificato dall’art. 22 della L.R. 22 dicembre 2005, n. 19.

[14] Comma così modificato dall'art. 9 della L.R. 9 maggio 2017, n. 8.

[15] Articolo così sostituito dall'art. 2 della L.R. 19 luglio 2019, n. 13.

[16] Articolo abrogato dall’art. 23 della L.R. 21 settembre 2005, n. 11.

[17] Comma abrogato dall’art. 20 della L.R. 22 dicembre 2005, n. 19.