§ 4.4.76 - L.R. 5 luglio 2004, n. 11.
Provvedimenti per favorire in Sicilia il trasporto combinato "strada-mare" delle merci.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.4 trasporti
Data:05/07/2004
Numero:11


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Definizioni.
Art. 3.  Beneficiari del bonus.
Art. 4.  Principi generali di applicazione.
Art. 5.  Ambito geografico.
Art. 6.  Entità del bonus.
Art. 7.  Bonus per mezzi pesanti vuoti.
Art. 8.  Inizio del periodo di utilizzo per i singoli beneficiari.
Art. 9.  Struttura del bonus ambientale ai fini dell'erogazione.
Art. 10.  Diritto alla percezione della parte premio del bonus.
Art. 11.  Ambito temporale di applicazione.
Art. 12.  Registro delle imprese beneficiarie.
Art. 13.  Iscrizione dei soggetti di aggregazione.
Art. 14.  Carta di identificazione e di ammissione.
Art. 15.  Erogazione del bonus.
Art. 16.  Pagamento indiretto del bonus e "buoni di detrazione".
Art. 17.  Esclusione di servizi dal sistema del bonus ambientale.
Art. 18.  Interruzione e sospensione.
Art. 19.  Cumulo con altri provvedimenti di aiuto.
Art. 20.  Norma finanziaria.
Art. 21.  Clausola di salvaguardia.
Art. 22.  Modifiche e abrogazione di norme.
Art. 23.      1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.


§ 4.4.76 - L.R. 5 luglio 2004, n. 11.

Provvedimenti per favorire in Sicilia il trasporto combinato "strada-mare" delle merci.

(G.U.R. 9 luglio 2004, n. 29).

 

Titolo I

PRINCIPI GENERALI E DEFINIZIONI

 

Art. 1. Finalità.

     1. Al fine di promuovere l'utilizzo dei servizi marittimi di trasporto combinato "strada-mare" nelle rotte fra i porti della Sicilia ed i porti situati nella parte continentale del territorio nazionale, è istituito un sistema temporaneo di incentivi, erogabili per un periodo di tre anni, destinati alle imprese aventi sede nei paesi dell'Unione europea operanti nel settore dell'autotrasporto per conto proprio o di terzi.

     2. Gli incentivi consistono nel rimborso di una quota delle maggiori spese sostenute dall'autotrasportatore che utilizza il trasporto marittimo in luogo di quello su strada, alle condizioni e secondo le modalità definite dalla presente legge. L'entità dell'incentivo è calcolata in base al differenziale fra i costi esterni del trasporto "tutto strada" e di quelli del trasporto combinato "strada-mare".

     3. La presente legge, favorendo la percezione diretta dei minori costi esterni imposti alla collettività attraverso la riduzione delle percorrenze stradali e l'utilizzo alternativo di un vettore marittimo per il trasporto dei mezzi rotabili, persegue le seguenti finalità:

     a) contribuire alla riduzione delle esternalità negative generate, a carico dell'ambiente e della collettività, dal trasporto merci su strada con particolare riferimento ai costi ambientali derivanti dalle difficili condizioni infrastrutturali ed operative cui sono soggetti i trasportatori che assicurano via strada i collegamenti fra continente e Sicilia;

     b) promuovere, presso gli operatori dell'autotrasporto, l'utilizzo di modalità di trasporto sostenibili dal punto di vista ambientale, incentivando in particolare la continuità e l'intensità del trasferimento modale;

     c) incentivare una modifica strutturale dell'attuale sistema di trasporto merci da e verso la Sicilia, inducendo le imprese di autotrasporto a ricorrere stabilmente a soluzioni più efficienti sul piano organizzativo, anche nell'ottica dell'aggregazione organizzativa di imprese di ridotte dimensioni, ai fini del miglior uso del trasporto combinato "strada-mare" e della tutela ambientale.

 

     Art. 2. Definizioni.

     1. Ai fini della presente legge si intende per:

     a) mezzo pesante: il veicolo o il complesso di veicoli per il trasporto di cose avente massa complessiva massima autorizzata superiore a 12 tonnellate, nonché il semirimorchio stradale. Non sono considerati mezzi pesanti i trattori stradali singoli, indipendentemente dalla loro massa;

     b) bonus ambientale: il contributo economico massimo erogato dalla Regione a fronte dell'imbarco di un mezzo pesante, accompagnato o meno dal relativo autista. L'unità di bonus è riferita ad un singolo metro lineare, considerando la lunghezza del mezzo pesante stradale;

     c) parte fissa del bonus: la parte del bonus ambientale, corrispondente al 25 per cento dello stesso, il cui diritto sorge immediatamente, per tutto il periodo di applicazione del bonus, a seguito dell'imbarco del mezzo pesante sul mezzo marittimo comprovato dal possesso della relativa polizza d'imbarco quietanzata;

     d) parte premio del bonus: la parte del bonus ambientale rimanente, la cui erogazione è subordinata al conseguimento, da parte dell'impresa, dell'aumento percentuale del ricorso al trasporto combinato "strada-mare" calcolato su base periodica, secondo i criteri stabiliti all'articolo 10;

     e) periodo di applicazione del bonus: l'ambito temporale stabilito nei modi previsti all'articolo 11, della durata massima di 3 anni, durante il quale l'uso del trasporto combinato "strada-mare" fa sorgere il diritto di percezione del bonus ambientale;

     f) periodo di utilizzo del bonus: l'ambito temporale, compreso nel periodo di applicazione, di uso effettivo del trasporto combinato "strada-mare" da parte di ogni singolo beneficiario.

 

     Art. 3. Beneficiari del bonus.

     1. Possono beneficiare del bonus ambientale le piccole e medie imprese, così come definite dall'allegato 1 al Regolamento CE n. 70 del 12 gennaio 2001 ed aventi sede nel territorio dell'Unione europea che esercitino, per conto proprio o di terzi, attività di autotrasporto.

     2. Possono beneficiare del bonus ambientale, oltre alle singole imprese di trasporto, i gruppi di imprese temporanei o permanenti, i consorzi, le associazioni di imprese, i gruppi europei di interesse economico da ora in poi denominati "soggetti di aggregazione".

 

     Art. 4. Principi generali di applicazione.

     1. Il Dipartimento regionale trasporti e comunicazioni concede il bonus ambientale ai soggetti individuati all'articolo 3 come contributo per l'imbarco di mezzi pesanti, accompagnati o meno da autisti, su navi idonee al trasporto di mezzi rotabili.

     2. Il bonus ambientale è concesso per l'uso di qualunque servizio marittimo che colleghi un porto della Sicilia a un porto situato nel territorio nazionale o viceversa, esclusi i servizi individuati all'articolo 17.

     3. E' fatta salva la libera scelta del vettore marittimo, a condizione che si tratti di impresa abilitata alla prestazione di servizi di cabotaggio marittimo ai sensi del Regolamento CE 7 dicembre 1992, n. 3577.

     4. Il diritto alla percezione del bonus ambientale sorge a seguito dell'effettivo svolgimento del viaggio via mare su una delle tratte interessate dalla presente legge e del pagamento della prestazione al vettore marittimo.

     5. Il bonus è riferito all'imbarco di ogni singolo mezzo pesante e la sua entità è differenziata:

     a) in relazione ai caratteri geografici della rotta marittima, definiti in base all'appartenenza dei porti di origine e destinazione del servizio marittimo agli archi costieri definiti all'articolo 5;

     b) in base alla dimensione del mezzo pesante, espressa in metri lineari.

 

     Art. 5. Ambito geografico.

     1. Ai fini della determinazione dell'entità del bonus in relazione alle rotte su cui si effettua il trasporto combinato "strada-mare", sono individuati otto archi costieri.

     2. L'ambito geografico degli archi costieri è definito in modo univoco come il territorio compreso fra le località di cui alla Tabella A.

 

Titolo II

STRUTTURA, CALCOLO E
ATTRIBUZIONE DEL BONUS AMBIENTALE

 

     Art. 6. Entità del bonus.

     1. L'importo massimo del bonus, corrispondente alla somma della parte fissa e delle parti premio, espresso in euro per ogni metro lineare imbarcato, è riportato nella Tabella B.

     2. Tale importo è differenziato in base ai criteri geografici di cui all'articolo 5 ed è riferito all'anno di entrata in vigore della presente legge. Il bonus è indicizzato, di anno in anno, al tasso di inflazione programmata, con decreto dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti.

     3. In nessun caso l'intensità dell'aiuto concedibile per ogni singolo imbarco può superare il limite massimo del 30 per cento del costo totale della tariffa del nolo marittimo.

     4. Il bonus è applicabile sia ai servizi in partenza che ai servizi in arrivo nei porti della Sicilia.

 

     Art. 7. Bonus per mezzi pesanti vuoti.

     1. Per il trasporto di mezzi pesanti vuoti è riconosciuto, a metro lineare, il 30 per cento di quanto specificato nella Tabella B.

     2. La quota del 30 per cento è applicata, ai mezzi pesanti vuoti, sia per quel che concerne la parte fissa che la parte premio del bonus.

 

     Art. 8. Inizio del periodo di utilizzo per i singoli beneficiari.

     1. I soggetti di cui all'articolo 3 possono aderire al sistema del bonus ambientale in qualunque momento durante il periodo di applicazione del bonus.

     2. Ai fini della determinazione dell'entità del bonus spettante a ciascun avente diritto, per inizio del periodo di utilizzo del bonus si intende il primo giorno del mese nel quale l'avente diritto ha imbarcato il primo mezzo, indipendentemente dalla data effettiva dell'imbarco. L'unità temporale di riferimento è il trimestre. Per ciascun avente diritto i trimestri decorrono dall'inizio del periodo di utilizzo del bonus.

     3. In nessun caso l'imbarco di mezzi pesanti avvenuto dopo il termine del periodo di applicazione del bonus comporta il diritto al bonus ambientale.

 

     Art. 9. Struttura del bonus ambientale ai fini dell'erogazione.

     1. Il bonus, calcolato in base ai criteri di cui alla presente legge, è costituito da una parte fissa, corrispondente al 25 per cento del bonus, e da una parte premio, corrispondente al rimanente 75 per cento.

     2. Il diritto alla parte fissa del bonus sorge, per tutto il periodo di utilizzo, a seguito dell'imbarco del mezzo pesante sul mezzo marittimo, comprovato dal possesso della relativa polizza d'imbarco quietanzata.

     3. Il diritto alla parte premio del bonus sorge, per il singolo beneficiario, a partire dal termine del secondo trimestre del periodo di utilizzo ed è subordinato al superamento di soglie di incremento percentuale del traffico su base periodica rispetto ai periodi precedenti, secondo i criteri stabiliti dal decreto di cui al comma 2 dell'articolo 10.

 

     Art. 10. Diritto alla percezione della parte premio del bonus.

     1. I beneficiari hanno diritto alla parte del premio del bonus a condizione che essi conseguano, come imprese singole o come soggetti di aggregazione, un incremento progressivo del ricorso al trasporto combinato "strada-mare".

     2. Per la corresponsione della parte premio del bonus l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, nei limiti delle disponibilità di bilancio nel periodo di applicazione del bonus, fissa con proprio decreto i criteri per la valutazione dell'incremento del traffico effettivamente realizzato dalle aziende di autotrasporto sia individuali sia quali soggetti di aggregazione.

 

Titolo III

PROCEDURE

 

     Art. 11. Ambito temporale di applicazione.

     1. L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti stabilisce, con proprio decreto, la data di inizio del periodo di applicazione del bonus.

     2. Eventuali sospensioni dell'applicazione del provvedimento, di cui all'articolo 18, non interrompono il computo del periodo di applicazione.

 

     Art. 12. Registro delle imprese beneficiarie.

     1. E' istituito, presso il Dipartimento regionale trasporti e comunicazioni, il registro dei beneficiari del bonus.

     2. Il registro è suddiviso nelle seguenti parti:

     a) elenco delle imprese singole;

     b) elenco dei "soggetti di aggregazione" di cui al comma 2 dell'articolo 3.

     3. Per ogni "soggetto di aggregazione" il registro riporta la denominazione delle imprese che vi partecipano. Le imprese partecipanti a un soggetto di aggregazione non possono accedere al contributo come imprese individuali.

     4. Il Dipartimento regionale trasporti e comunicazioni cura il costante aggiornamento del registro.

     5. Ogni soggetto di cui all'articolo 3 può accedere al sistema del bonus presentando domanda di adesione al sistema di bonus e di iscrizione al registro al Dipartimento regionale trasporti e comunicazioni.

 

     Art. 13. Iscrizione dei soggetti di aggregazione.

     1. Alla domanda di iscrizione al registro, le imprese che intendono percepire il bonus attraverso i "soggetti di aggregazione" devono allegare una apposita dichiarazione sottoscritta, con la quale cedono il diritto alla riscossione ad uno dei medesimi soggetti, iscritto nel registro di cui alla lettera b) dell'articolo 12.

     2. La dichiarazione comporta, da parte delle singole imprese, la rinuncia a qualunque credito nei confronti della Regione siciliana derivante dall'applicazione della presente legge.

     3. Ai fini del raggiungimento dell'incremento di traffico di cui all'articolo 10, gli imbarchi effettuati dai mezzi pesanti dalle singole imprese che hanno ceduto il diritto al bonus al "soggetto di aggregazione" sono imputati al "soggetto di aggregazione"cui esse appartengono.

     4. Le variazioni di traffico connesse all'ingresso o all'uscita di imprese dal soggetto di aggregazione, nel corso del periodo di utilizzo, sono computate ai fini dell'applicazione dell'articolo 10.

     5. Ciascuna impresa ha facoltà di recedere in ogni momento dalla partecipazione ai "soggetti di aggregazione" e di revocare contestualmente la cessione del credito, dandone comunicazione al Dipartimento regionale trasporti e comunicazioni. Nel registro di cui all'articolo 12 è annotata la data del recesso delle singole imprese dai soggetti di aggregazione, sia nella parte del registro relativa alla singola impresa che nella parte relativa al soggetto di aggregazione. Nei confronti dell'amministrazione regionale il recesso ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello di invio della comunicazione, a condizione che questa sia inviata almeno quindici giorni prima della fine di quest'ultimo. In caso contrario, il recesso ha effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della ricezione della comunicazione.

 

     Art. 14. Carta di identificazione e di ammissione.

     1. Entro dieci giorni dalla presentazione della domanda di cui al comma 5 dell'articolo 12, il Dipartimento regionale trasporti e comunicazioni, verificata la regolarità della stessa, rilascia agli aventi diritto una carta di identificazione e di ammissione al sistema del bonus ambientale, che può avere anche il carattere di "card" elettronica.

     2. Per i soggetti di aggregazione una copia della carta di identificazione e ammissione può essere attribuita a ciascuna delle imprese partecipanti, fermo restando che il diritto a ricevere il pagamento del bonus rimane in capo al soggetto di aggregazione.

 

     Art. 15. Erogazione del bonus.

     1. Al fine di ottenere l'erogazione degli importi dovuti relativamente a tutte le parti del bonus ambientale, le imprese iscritte al programma, al termine di ogni trimestre del periodo di utilizzo, possono presentare domanda ai competenti uffici della Regione secondo quanto previsto dall'Allegato I.

     2. Salvi i casi previsti al comma 3 e all'articolo 16, l'erogazione del bonus avviene dopo la conclusione di ogni trimestre del periodo di utilizzo, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda e della relativa documentazione.

     3. Su richiesta del beneficiario l'erogazione della "quota fissa" può avvenire anche a cadenza mensile negli stessi modi e con gli stessi termini di cui ai commi 1 e 2.

     4. L'erogazione avviene attraverso accredito su un conto corrente bancario o postale indicato dallo stesso soggetto avente diritto o su quello di un'agenzia indicata dal soggetto stesso o tramite l'invio di un assegno non circolare con raccomandata spedita alla sede legale del soggetto avente diritto.

     5. L'erogazione del bonus è subordinata alla presentazione alla Regione degli originali delle polizze di imbarco, quietanzate e timbrate dalla compagnia di navigazione.

     6. Nel caso in cui il titolare della polizza abbia ceduto ad un "soggetto di aggregazione" i diritti al bonus, coloro che ne esercitano la rappresentanza provvedono a richiedere e a ricevere il bonus, in luogo dell'impresa intestataria della polizza.

 

     Art. 16. Pagamento indiretto del bonus e "buoni di detrazione".

     1. Sulla base di accordi fra Regione e vettori marittimi, cui possono essere ammessi anche i soggetti di aggregazione, l'erogazione del bonus da parte dell'amministrazione regionale può avvenire con l'emissione di "buoni di detrazione" utilizzabili come mezzo di pagamento, parziale o totale, del nolo marittimo per l'imbarco di mezzi pesanti.

     2. E' fatta salva, in ogni caso, la facoltà dei beneficiari di avvalersi dell'erogazione diretta del bonus ai sensi dell'articolo 15.

     3. I "buoni di detrazione" sono documenti emessi dalla Regione o da suoi mandatari, intestati al beneficiario del bonus e non cedibili, riportanti l'entità del contributo e la coppia di archi costieri corrispondenti alla rotta marittima per l'uso della quale sono stati conseguiti.

     4. I "buoni di detrazione" non sono utilizzabili su rotte marittime che collegano archi costieri diversi da quelli specificati.

     5. La somma erogabile a titolo di bonus ambientale relativamente ad un periodo può essere divisa fra molteplici buoni di detrazione.

     6. I "buoni di detrazione" possono rappresentare sia la parte fissa che la parte premio del bonus.

     7. I "buoni di detrazione" relativi esclusivamente alla parte fissa del bonus possono essere emessi, su delega dell'amministrazione regionale, anche dal vettore marittimo o da un suo rappresentante che operi come agente di vendita dei servizi marittimi. In tale ipotesi, l'eventuale percezione da parte di singole imprese iscritte ai soggetti di aggregazione della parte fissa del bonus fa venire meno, per i soggetti di aggregazione, qualunque credito nei confronti dell'amministrazione regionale con riguardo alla medesima quota fissa.

     8. Nel caso di corresponsione indiretta del bonus il vettore marittimo o il suo rappresentante di vendita agisce, nei confronti del beneficiario del bonus, esclusivamente come agente mandatario dell'amministrazione regionale con delega al pagamento.

     9. L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti definisce, con decreto, i modi e le procedure per la realizzazione e la regolamentazione del sistema dei buoni di detrazione.

 

Titolo IV

DISPOSIZIONI FINALI

 

     Art. 17. Esclusione di servizi dal sistema del bonus ambientale.

     1. Al fine di evitare ogni possibile azione di distorsione della concorrenza nei confronti dei servizi per l'attraversamento dello Stretto di Messina, è escluso dal sistema del bonus ambientale l'utilizzo di servizi marittimi attivi fra porti della Sicilia e porti situati nel tratto costiero compreso fra le località di Cittadella del Capo (CS) e Trebisacce (CS).

 

     Art. 18. Interruzione e sospensione.

     1. L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, con decreto, può interrompere definitivamente o sospendere, anche a tempo indeterminato, l'applicazione del bonus.

     2. Costituiscono causa di interruzione o di sospensione:

     a) l'aumento ingiustificato delle tariffe da parte delle imprese di trasporto marittimo;

     b) l'adozione, da parte di istituzioni nazionali o regionali, di atti di contenuto analogo suscettibili di attribuire vantaggi ingiustificati alle imprese beneficiarie.

     3. Sono fatti salvi i diritti maturati dalle imprese in relazione a ciascun imbarco effettuato entro l'ultimo giorno del mese indicato nell'atto di sospensione o interruzione.

     4. Fatto salvo quanto previsto al comma 2 dell'articolo 11, l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti può disporre la cessazione della sospensione.

 

     Art. 19. Cumulo con altri provvedimenti di aiuto.

     1. Il bonus di cui alla presente legge non è cumulabile con altri aiuti erogati all'autotrasporto dall'Unione europea, dallo Stato o da altre regioni, concessi al fine di compensare i maggiori costi di trasporto combinato "strada-mare", in particolare quando siano commisurati alla riduzione dei costi esterni generati dal trasporto stradale.

     2. Qualora ai fini indicati al comma 1 l'Unione europea o enti nazionali eroghino aiuti ambientali ai beneficiari di cui all'articolo 3, questi ultimi, al fine dell'ammissione alla fruizione del bonus ambientale da parte della Regione siciliana, possono ricevere, per ogni periodo, esclusivamente il differenziale tra la somma cui il soggetto ha diritto ai sensi della presente legge e l'aiuto ricevuto o maturato per lo stesso periodo.

     3. I beneficiari di cui all'articolo 3 che godono di aiuti da parte dell'Unione europea o di altri enti pubblici, devono allegare alla domanda di erogazione del bonus un'autocertificazione relativa alle somme già percepite, o per le quali sia maturato il diritto alla riscossione, a titolo di aiuto al trasporto combinato "strada-mare" ai fini ambientali, nel periodo per cui si richiede il bonus della Regione siciliana.

     4. Qualora per l'erogazione del bonus si applichi il sistema del pagamento indiretto, il decreto previsto al comma 9 dell'articolo 16 definisce le modalità applicative del divieto di cumulo di cui al comma 1 del presente articolo.

 

     Art. 20. Norma finanziaria.

     1. Per le finalità dell'articolo 1 della presente legge è autorizzata, per il triennio 2004-2006, la spesa complessiva di 35 mila migliaia di euro, di cui 1.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2004 e 17.000 migliaia di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006.

     2. Agli oneri indicati al comma 1, per ciascun esercizio finanziario, si provvede, ai sensi del comma 14 dell'articolo 45 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modifiche e integrazioni, con parte delle disponibilità di cui all'articolo 134 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (UPB 12.3.2.6.3, capitolo 876002).

 

     Art. 21. Clausola di salvaguardia.

     1. Gli interventi di cui alla presente legge sono subordinati al rispetto delle vigenti normative comunitarie in materia di aiuti di Stato, nonché alla definizione delle procedure di cui all'articolo 88, paragrafi 2 e 3 del Trattato istitutivo della Comunità europea.

 

     Art. 22. Modifiche e abrogazione di norme.

     1. Gli articoli 21 e 22 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 sono abrogati.

     2. Alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 25 novembre 2002, n. 20 sono aggiunte le seguenti parole "anche per il raggiungimento delle sedi delle università siciliane".

 

     Art. 23.

     1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

     2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

 

 

ALLEGATO 1:

 

Tabella A

DEFINIZIONE GEOGRAFICA DEGLI ARCHI COSTIERI

 

     Articolo 1.

 

Arco costiero

Da località

A località

 

 

 

Occidentale siculo

Finale di Pollina (PA)

Gela (CL) (porto incluso)

Orientale siculo

Gela (CL) (porto escluso)

Finale di Pollina (PA)

Alto-tirrenico

Confine italo-francese (IM)

Castiglioncello (LI)

Medio-tirrenico

Castiglioncello (LI)

Sperlonga (LT)

Basso-tirrenico

Sperlonga (LT)

Cittadella del Capo (CS)

Jonico/basso-adriatico

Cariati (CS)

S. Salvo Marina (CH)

Medio-adriatico

S. Salvo Marina (CH)

Cattolica (RN)

Alto-adriatico

Cattolica (RN)

Confine italo-sloveno (TS)

 

 

ALLEGATO 2:

 

Tabella B [1]

QUANTIFICAZIONE DEL BONUS AMBIENTALE A METRO LINEARE SECONDO AMBITI GEOGRAFICI DELLE ROTTE MARITTIME (NEI DUE VERSI)

 

     Bonus ambientale (Euro a metro lineare per il mezzo pesante imbarcato come pieno)

 

     Articolo 1.

 

Origini e destinazioni (arco costiero)

Arco occidentale siculo

Arco orientale siculo

 

 

 

Arco tirrenico settentrionale

13,90

11,90

Arco tirrenico centrale

11,20

8,70

Arco tirrenico meridionale

7,60

6,20

Arco adriatico settentrionale

13,70

12,30

Arco adriatico centrale

9,10

8,00

Arco adriatico meridionale

8,50

7,60

 

 

Allegato I

 

     Per i soggetti inseriti nel registro dei soggetti beneficiari di cui all'articolo 12, la domanda relativa alla riscossione del bonus può essere presentata al termine di ogni mese per il ricevimento della "quota fissa" e al termine di ogni trimestre, escluso il primo per ricevere le ulteriori quote.

     Oltre ai dati del servizio marittimo utilizzato (data di partenza, ora di partenza, ragione sociale della compagnia marittima e nome della nave), le polizze, che dovranno essere quietanzate dal vettore marittimo, indicheranno in modo leggibile la ragione sociale del soggetto autotrasportatore che ha stipulato la polizza, la targa del mezzo pesante imbarcato e i metri lineari del mezzo pesante imbarcato.

     Per ogni mezzo imbarcato sarà registrata la targa dell'autocarro o dell'autotreno e, in caso di semirimorchi o di autoarticolati, quella del semirimorchio.

     Alle polizze sarà allegata una copia della carta di identificazione e di ammissione rilasciata al soggetto dalla Regione.

     Nei casi contemplati dall'articolo 19, dovrà essere allegata alle polizze d'imbarco l'autocertificazione relativa a qualunque ulteriore aiuto ricevuto per i mezzi imbarcati per i quali si richiede il bonus.

     Le polizze inviate mensilmente per la riscossione anticipata della parte fissa del bonus costituiscono base della richiesta per l'ottenimento delle parti premio del bonus.

     La richiesta si completa automaticamente con il ricevimento da parte della Regione di tutte le polizze riferite al periodo trimestrale (o annuale) per cui si richiedono le parti premio del bonus.


[1] Tabella così sostituita dall’art. 37 della L.R. 19 maggio 2005, n. 5.