§ 5.3.481 - L.R. 19 luglio 2019, n. 13.
Collegato al DDL n. 476 "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2019. Legge di stabilità regionale".


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.3 norme finanziarie e di bilancio
Data:19/07/2019
Numero:13


Sommario
Art. 1.  Disposizioni relative alla realizzazione e gestione del Centro direzionale della Regione siciliana.
Art. 2.  Garante per la tutela dei diritti fondamentali dei detenuti.
Art. 3.  Disposizioni sulla semplificazione delle certificazioni sanitarie in materia di tutela della salute in ambito scolastico.
Art. 4.  Norme sulle modalità di gara e sui metodi di aggiudicazione dei lavori in Sicilia.
Art. 5.  Interventi finanziari in favore delle Città metropolitane e dei liberi Consorzi comunali.
Art. 6.  Patrimonio immobiliare delle aziende sanitarie.
Art. 7.  Confidi iscritti all'albo degli intermediari finanziari.
Art. 8.  Interventi per la tutela e lo sviluppo dello sport.
Art. 9.  Opere incompiute per cause di forza maggiore e interventi relativi all'impiantistica sportiva.
Art. 10.  Disposizioni finanziarie in favore della società Servizi Ausiliari Sicilia S.C.P.A.
Art. 11.  Disposizioni in favore dell'Organismo Indipendente di Valutazione. Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e), del decreto legislativo [...]
Art. 12.  Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 29 novembre 2018, n. 21 e ripristino autorizzazioni di spesa.
Art. 13.  Proroga contratti trasporto pubblico locale.
Art. 14.  Iniziative Assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana.
Art. 15.  Variazioni al bilancio della Regione.
Art. 16.  Entrata in vigore.


§ 5.3.481 - L.R. 19 luglio 2019, n. 13.

Collegato al DDL n. 476 "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2019. Legge di stabilità regionale".

(G.U.R. 26 luglio 2019, n. 35 - S.O. n. 1)

 

TITOLO I

Disposizioni per la crescita, lo sviluppo e la razionalizzazione dell'amministrazione e degli enti regionali

 

Art. 1. Disposizioni relative alla realizzazione e gestione del Centro direzionale della Regione siciliana.

1. L'Amministrazione regionale, ai fini del contenimento della spesa corrente, del conseguimento di una migliore razionalizzazione dei servizi forniti all'utenza e dell'efficienza delle proprie attività istituzionali, realizza entro il termine di venti anni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Centro direzionale regionale in Palermo.

2. Nel Centro direzionale trovano allocazione gli uffici degli Assessorati regionali, dei Dipartimenti regionali e degli uffici periferici aventi sede istituzionale nella città di Palermo, gli Uffici speciali nonché i Dipartimenti alle dirette dipendenze del Presidente della Regione, ad eccezione di quelli che il Presidente della Regione medesimo disponga che restino allocati presso Palazzo d'Orleans. Trovano altresì allocazione nel Centro direzionale gli uffici delle società partecipate della Regione siciliana attualmente ospitati in immobili non di proprietà delle stesse Società con sede legale in Palermo.

3. Il progetto definitivo del Centro direzionale è approvato dalla Giunta regionale, sentito il parere della Commissione legislativa competente e della Commissione legislativa Bilancio dell'ARS, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, comprensivo dei tempi per l'acquisizione dei pareri di legge.

4. Il progetto approvato è trasmesso al Consiglio Comunale di Palermo per l'adozione ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e successive modifiche ed integrazioni.

5. Decorso il termine di 120 giorni dalla trasmissione senza che sia intervenuta alcuna deliberazione consiliare, il progetto definitivo si intende favorevolmente adottato per decorso dei termini di formazione del silenzio assenso.

6. Con decreto interassessoriale dell'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità e dell'Assessore regionale per l'economia, sentito il parere della Commissione legislativa Ambiente, territorio e mobilità e della Commissione legislativa Bilancio dell'Assemblea regionale siciliana, sono emanate le disposizioni attuative.

7. Il complesso del Centro direzionale risponde al più elevato standard di risparmio energetico, di bioarchitettura e sostenibilità ambientale, allo scopo di migliorare il microclima interno, rendendolo autosufficiente utilizzando impianti alimentati con fonti rinnovabili per la copertura del fabbisogno energetico primario integrato con impianti solari termici per il fabbisogno di acqua calda sanitaria. Per la relativa costruzione sono utilizzati materiali e finiture naturali e/o riciclabili ad alto comfort acustico, oltre che energetico, insieme a misure idonee per prevenire l'effetto dannoso del radon. Sono, altresì, previsti: l'adozione di dispositivi per la regolazione del flusso di acqua autorigenerata, attraverso un sistema di raccolta dell'acqua piovana con cisterna di accumulo; aree attrezzate destinate alla raccolta differenziata e la realizzazione di un'area destinata al compostaggio domestico; aree attrezzate per il parcheggio di biciclette e per i mezzi elettrici o mezzi similari.

7-bis. Per le finalità del presente articolo, il Governo della Regione provvede ad avviare la procedura per la riprogrammazione delle risorse del Fondo di sviluppo e coesione 2014-2020 o per l'anticipazione delle risorse del Fondo di sviluppo e coesione 2021-2027, sospendendo, nelle more della definizione, le disposizioni attuative emanate con il decreto inter assessoriale di cui al comma 6 [1].

 

     Art. 2. Garante per la tutela dei diritti fondamentali dei detenuti. [2]

1. Fatta salva la vigenza e la durata dell'incarico dell'attuale Garante, l'articolo 33 della legge regionale 19 maggio 2005, n. 5 è sostituito dal seguente:

"Art. 33.

Garante per la tutela dei diritti fondamentali dei detenuti

1. Nell'ambito della Regione è istituito il "Garante per la tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e per il loro reinserimento sociale", di seguito denominato Garante, la cui attività è rivolta anche nei confronti di tutte le persone che, a qualunque titolo, sono sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale.

2. Il Presidente della Regione, con proprio decreto, provvede alla nomina del Garante individuandolo fra persone residenti nel territorio della Regione da almeno cinque anni, che abbiano una specifica e comprovata formazione, competenza nel campo giuridico-amministrativo e nelle discipline afferenti alla tutela dei diritti della persona. Non possono essere nominati Garante i dipendenti in servizio, dirigenti e non, della Regione e degli enti, aziende e società partecipate da essa vigilati e controllati. Non possono, altresì, essere nominati Garante i parlamentari in carica del Parlamento europeo, del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati, i deputati dell'Assemblea regionale siciliana. Il divieto è esteso ai candidati non eletti alle elezioni regionali immediatamente precedenti alla nomina, agli assessori regionali, ai sindaci, agli assessori e consiglieri in carica dei comuni siciliani e dei liberi Consorzi comunali e delle Città metropolitane. Sono esclusi, comunque, dalla nomina i soggetti che hanno ricoperto per oltre un quinquennio l'incarico di Garante regionale per la tutela dei diritti fondamentali delle persone soggette a misure restrittive o limitative della libertà personale in Sicilia o nelle altre regioni d'Italia.

3. Il Garante resta in carica sette anni e non può essere confermato. L'incarico di Garante è espletato a titolo onorifico. Per lo svolgimento della propria attività istituzionale, al Garante è riconosciuto il trattamento di missione previsto per i dirigenti della Regione. Il Presidente della Regione può revocare il Garante a seguito di gravi e ripetute violazioni di legge, provvedendo alla nuova nomina entro il termine di 45 giorni. Il Garante che subentra a quello cessato dal mandato anticipatamente per qualsiasi motivo dura in carica fino alla originaria scadenza del mandato di quest'ultimo.

4. Il Garante:

a) pone in essere ogni iniziativa necessaria ed opportuna al fine di promuovere e facilitare, anche attraverso azioni congiunte con altri soggetti pubblici e con soggetti privati, l'inserimento lavorativo dipendente ed autonomo, nonché il recupero culturale e sociale e la formazione scolastica ed universitaria delle persone private della libertà personale, incluse quelle che scontano la pena anche in forma alternativa nel territorio siciliano, intervenendo pure a sostegno della famiglia ed in particolare dei figli minorenni;

b) vigila affinché sia garantito l'esercizio dei diritti fondamentali ai soggetti di cui alla lettera a) e ai loro familiari, tenendo conto della relativa condizione di restrizione. A tale scopo il Garante si rivolge alle autorità competenti per acquisire eventuali informazioni, segnala il mancato o inadeguato rispetto di tali diritti e conduce un'opera di assidua informazione e di costante comunicazione alle autorità stesse;

c) promuove iniziative ed attiva strumenti di sensibilizzazione pubblica sui temi dei diritti umani delle persone private della libertà personale, del loro recupero sociale e della umanizzazione della pena detentiva, ivi comprese le attività di assistenza e comunicazione istituzionalmente previste;

d) promuove con le amministrazioni interessate protocolli d'intesa utili al migliore espletamento delle funzioni, anche attraverso visite ai luoghi di restrizione delle libertà personali;

e) esprime parere vincolante sui Piani di formazione destinati ai detenuti o ex detenuti;

f) riceve ed istruisce le istanze presentate ai sensi della legge regionale 19 agosto 1999, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni e ne segue la relativa fase esecutiva.

5. Il Garante svolge le sue funzioni in maniera indipendente e non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale. Al Garante è consentito libero accesso ad atti, informazioni e documenti inerenti al suo mandato. Il Garante presenta relazioni annuali sulle attività svolte all'Assemblea regionale siciliana ed al Presidente della Regione. Il Garante ha facoltà di formulare proposte e di richiedere all'Assemblea regionale siciliana, alle commissioni parlamentari ed al Presidente della Regione l'avvio di iniziative ed interventi, per quanto di rispettiva competenza, a tutela dei diritti fondamentali delle persone soggette a restrizione della libertà personale. È comunque fatta salva la potestà del Garante di delegare in forma scritta, nei singoli casi in cui se ne prospetti la necessità, al dirigente dell'ufficio, anche accompagnato da altro funzionario dello stesso, il potere di fare ingresso nelle carceri, previo preavviso al direttore dell'istituto, per adempiere ai compiti espressamente indicati nella delega e con l'osservanza dei criteri in essa contenuti.

6. Per lo svolgimento dei propri compiti, il Garante si avvale di apposito Ufficio speciale cui è destinato, con decreto del Presidente della Regione, personale da individuarsi su proposta del Garante, nell'ambito delle attuali dotazioni organiche degli uffici regionali. Con proprio decreto, il Presidente della Regione, su proposta del Garante di concerto con il dirigente apicale dell'ufficio, definisce, altresì, le modalità di funzionamento dell'ufficio.".

2. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione. Agli adempimenti previsti si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

 

     Art. 3. Disposizioni sulla semplificazione delle certificazioni sanitarie in materia di tutela della salute in ambito scolastico.

1. Ai fini della semplificazione amministrativa in materia di sanità pubblica e dell'efficacia delle prestazioni sanitarie nel territorio regionale, l'obbligo di certificazione medica per assenza scolastica, di cui all'articolo 42, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1967, n. 1518, si applica per assenze di durata superiore ai dieci giorni, fatta eccezione per le ipotesi in cui i certificati medesimi siano richiesti da misure di profilassi previste a livello internazionale e nazionale per esigenze di sanità pubblica. La trasmissione del certificato può avvenire anche mediante posta elettronica inviata al dirigente scolastico.

 

     Art. 4. Norme sulle modalità di gara e sui metodi di aggiudicazione dei lavori in Sicilia.

1. Nella Regione siciliana, le stazioni appaltanti sono tenute ad utilizzare il criterio del minor prezzo, per gli appalti di lavori d'importo pari o inferiore alla soglia comunitaria, quando l'affidamento degli stessi avviene con procedure ordinarie sulla base del progetto esecutivo. La soglia di aggiudicazione è individuata dalla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con accantonamento del 10 per cento, sia delle offerte di maggior ribasso che di quelle di minor ribasso, indipendentemente dalla presenza di più offerte aventi identico ribasso a cavallo del taglio delle ali. Se il valore dato dal calcolo del 10 per cento è con la virgola, tale valore è arrotondato all'unità superiore. Se la seconda cifra dopo la virgola della somma dei ribassi offerti dai concorrenti, ammessi dopo il taglio delle ali, è dispari, la media è incrementata, percentualmente, di un valore pari alla prima cifra dopo la virgola della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi dopo il taglio delle ali. Se la seconda cifra dopo la virgola della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi, dopo il taglio delle ali è pari, la media è invece decrementata, percentualmente, di un valore pari alla prima cifra dopo la virgola della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi dopo il taglio delle ali. Qualora la prima cifra dopo la virgola è uguale a zero, la media resta invariata [3].

2. La gara è aggiudicata all'offerta che eguaglia tale soglia o che più si avvicina, per difetto, a quest'ultima. Nel caso in cui la media decrementata risulti inferiore all'offerta di minor ribasso ammessa alla gara, la gara è aggiudicata a quest'ultima. Le offerte espresse in cifra percentuale di ribasso sono ammesse fino a tre cifre decimali, le medie, invece, sono troncate alla quarta cifra decimale. Nel caso di più offerte uguali, si procede immediatamente al sorteggio. Qualora la stazione appaltante applichi l'esclusione automatica, la stessa ha l'obbligo di ricorrere al metodo di aggiudicazione di cui al presente articolo [4].

3. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore a decorrere dal 30 settembre 2019.

 

TITOLO II

Disposizioni finanziarie

 

     Art. 5. Interventi finanziari in favore delle Città metropolitane e dei liberi Consorzi comunali. [5]

1. Il Ragioniere generale è autorizzato ad effettuare operazioni finanziarie per l'attualizzazione dell'importo massimo di 250 milioni di euro attribuito alla Regione siciliana, ai sensi dell'articolo 1, comma 883, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, entro il 15 dicembre 2020, da trasferire ai liberi Consorzi comunali ed alle Città metropolitane, per le finalità definite dalla medesima legge [6].

2. Gli oneri derivanti dalle disposizioni del comma 1, sono quantificati in 50 milioni di euro per ciascuno degli esercizi finanziari dal 2021 al 2025 [7].

 

     Art. 6. Patrimonio immobiliare delle aziende sanitarie. [8]

1. Al fine di ridurre l'impatto finanziario sul sistema sanitario regionale delle disposizioni di cui all'articolo 6 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3, che ha posto a carico del Fondo sanitario gli oneri del mutuo sottoscritto ai sensi dell'articolo 2, comma 46, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 tra il Ministero dell'Economia e la Regione siciliana, la Giunta regionale, su proposta degli Assessori regionali per la salute e per l'economia, previa intesa con i soggetti interessati, promuove, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17 e successive modifiche ed integrazioni, un piano straordinario di valorizzazione e/o dismissione del patrimonio immobiliare disponibile delle aziende sanitarie, nel rispetto delle vigenti disposizioni in tema di valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico, da attuare anche mediante conferimenti, ove previsto, a fondi immobiliari esistenti istituiti ai sensi delle disposizioni statali o regionali vigenti.

2. Le Aziende sanitarie, entro il 31 dicembre 2019, definiscono la ricognizione e la valutazione del patrimonio immobiliare non strettamente destinato alle attività sanitarie, oggetto del piano di cui al comma 1. L'Assessorato regionale della salute è autorizzato ad avvalersi, tramite convenzione, dell'Agenzia delle Entrate, Dipartimento Territorio, ovvero di risorse interne all'amministrazione.

 

     Art. 7. Confidi iscritti all'albo degli intermediari finanziari.

1. Ai Confidi iscritti all'albo degli intermediari finanziari di cui agli articoli 106 e 112 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 e successive modifiche ed integrazioni non si applicano le disposizioni di cui alla lettera c) dell'articolo 5 della legge regionale 21 settembre 2005, n. 11.

 

     Art. 8. Interventi per la tutela e lo sviluppo dello sport.

1. Per le finalità di cui all'articolo 21 della legge regionale 17 maggio 1984, n. 31 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2019, la spesa di 500 migliaia di euro (Missione 6, Programma 1, capitolo 473710).

2. Per l'esercizio finanziario 2019 è autorizzata la spesa di 500 migliaia di euro in favore di società sportive iscritte al Comitato italiano paralimpico (CIP) per attività agonistiche e non agonistiche.

3. Per le finalità di cui agli articoli da 12 a 16 della legge regionale 16 maggio 1978, n. 8 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2019, la spesa di 780 migliaia di euro (Missione 6, Programma 1, capitolo 473709). Ai relativi oneri, pari a 780 migliaia di euro, si provvede: quanto a 625 migliaia di euro, mediante riduzione di pari importo delle disponibilità della Missione 20, Programma 3, capitolo 215704, accantonamento 1001; quanto a 20 migliaia di euro, mediante riduzione di pari importo delle disponibilità del capitolo 215742; quanto a 135 migliaia di euro, mediante riduzione di pari importo delle disponibilità del capitolo 413370.

4. Al fine di promuovere la realizzazione della tappa siciliana dell'European golf tour è autorizzata la spesa di 300 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2021. Agli oneri derivanti dal presente comma, si provvede, per l'esercizio 2021, mediante riduzione di pari importo delle disponibilità della Missione 20, Programma 3, capitolo 215704, accantonamento 1001 [9].

 

     Art. 9. Opere incompiute per cause di forza maggiore e interventi relativi all'impiantistica sportiva.

1. I comuni destinatari di decreti di finanziamento, utilmente collocati in graduatorie di merito, a seguito di bando pubblico, impossibilitati ad eseguire ovvero a completare i relativi interventi per causa di forza maggiore e/o calamità naturali, sono autorizzati ad utilizzare le risorse stanziate e non spese per la realizzazione di interventi della stessa tipologia nell'ambito del territorio comunale, nonché per interventi di recupero o completamento di opere presenti sul territorio comunale, di cui all'elenco previsto all'articolo 44-bis del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per i quali gli uffici competenti del Genio civile abbiano attestato l'adeguatezza delle condizioni strutturali, previo parere del competente Assessorato.

2. Ai fini della razionalizzazione della spesa, le risorse del Piano operativo complementare, assegnate ai comuni per interventi relativi all'impiantistica sportiva, possono essere rimodulate dagli enti beneficiari a condizione che vengano utilizzate per le medesime finalità.

 

     Art. 10. Disposizioni finanziarie in favore della società Servizi Ausiliari Sicilia S.C.P.A.

1. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 2 dell'articolo 8 - Allegato 1, Parte B - della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 1, capitolo 216529, è incrementata, per l'esercizio finanziario 2019, di 1.500 migliaia di euro.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede, per l'esercizio finanziario 2019, mediante riduzione di pari importo delle disponibilità della Missione 20, Programma 3, Capitolo 215704, accantonamento 1001.

 

     Art. 11. Disposizioni in favore dell'Organismo Indipendente di Valutazione. Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

1. All'articolo 36, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 le parole "per ciascuno degli esercizi finanziari 2015, 2016 e 2017" sono sostituite con le parole "A decorrere dall'esercizio finanziario 2019" e dopo le parole "Decreto Presidenziale 21 giugno 2012, n. 52" sono aggiunte le parole "oltre IVA e contributi previdenziali se dovuti per legge".

2. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata, per il triennio 2019-2021, la spesa annua di euro 83.106,17 (Missione 1, Programma 11, Capitolo 108560 - euro 70.376,00, Missione 1, Programma 8, Capitolo 108006, art. 1 - euro 8.905,17, Missione 1, Programma 10, Capitolo 109001 - euro 3.825,00).

3. In relazione alle obbligazioni assunte dalla Regione per IVA e contributi previdenziali sui compensi ai componenti dell'Organismo indipendente di valutazione per le quali non è stato assunto il relativo impegno di spesa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 73, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, è riconosciuta la legittimità del debito fuori bilancio pari a complessivi euro 89.446,81 di cui: euro 76.398,06 (Missione 1, Programma 11, macro aggregato 1.03, Capitolo 108560), euro 8.905,00 (Missione 1, Programma 10, macro aggregato 1.01, Capitolo 108166) ed euro 4.143,75 (Missione 1, Programma 10, macro aggregato 1.01, Capitolo 109017).

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in euro 172.552,98 per l'esercizio finanziario 2019 e in euro 83.106,17 per ciascuno degli esercizi finanziari 2020 e 2021 si fa fronte con le disponibilità della Missione 20, Programma 6, capitolo 215740 per l'esercizio finanziario 2019, della Missione 20, Programma 2, capitolo 613950 per l'esercizio finanziario 2020 e della Missione 20, Programma 6, capitolo 215740 per l'esercizio finanziario 2021.

 

TITOLO III

Disposizioni varie

 

     Art. 12. Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 29 novembre 2018, n. 21 e ripristino autorizzazioni di spesa.

1. All'articolo 4 della legge regionale 29 novembre 2018, n. 21, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 la cifra "536.511.791,91" è sostituita dalla cifra "2.143.208.802,38";

b) al comma 2 le parole "negli esercizi finanziari 2018, 2019 e 2020" sono sostituite dalle parole "negli esercizi finanziari 2018, 2019, 2020 e 2021";

c) al comma 2 la lettera b) è sostituita dalle seguenti:

"b) euro 546.128.822,79 in quote pari ad euro 164.063.895,11 nell'esercizio finanziario 2018, ad euro 127.354.975,89 in ciascuno degli esercizi finanziari 2019 e 2020 e ad euro 127.354.975,90 per l'esercizio finanziario 2021;

b bis) euro 1.597.079.979,60 in trenta quote costanti di euro 53.235.999,32 con decorrenza dall'esercizio finanziario 2019, ai sensi dell'articolo 1, comma 874, dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.";

d) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

"2-bis. Le maggiori risorse rese disponibili dall'entrata in vigore dell'articolo 38-quater del decreto legge 30 aprile 2019, n. 39 convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 che recepisce l'Accordo integrativo di finanza pubblica del 15 maggio 2019 sottoscritto tra il Presidente della Regione, il Ministro dell'Economia e delle Finanze e il Ministro per il Sud, pari a euro 150.000.000 per l'esercizio finanziario 2019, nonché le maggiori risorse derivanti dalla modifica della copertura del disavanzo di cui D.G.R. n. 30 del 22 gennaio 2019, pari ad euro 64.408.396,37 per l'esercizio finanziario 2019 e ad euro 62.946.579,53 per l'esercizio finanziario 2020, sono destinate:

a) per l'esercizio finanziario 2019, quanto ad euro 100.000.000 in favore dei liberi Consorzi comunali e delle Città metropolitane (Missione 18, Programma 1, capitolo 191302) per assicurare le funzioni essenziali da ripartire tenuto conto del vigente quadro normativo e della condizione finanziaria degli enti e quanto ad euro 114.408.396,37 al ripristino delle autorizzazioni di spesa di cui all'Allegato 2 della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 1;

b) per l'esercizio finanziario 2020, quanto ad euro 62.946.579,53 al ripristino delle autorizzazioni di spesa di cui all'Allegato 2 della legge regionale n. 1/2019.

2-ter. Ai maggiori oneri dell'esercizio finanziario 2021 pari a 127.354.975,90 si provvede mediante riduzione della Missione 20, Programma 1, Capitolo 215704 per l'esercizio finanziario medesimo.

2-quater. Il Ragioniere generale della Regione è autorizzato ad apportare le conseguenti variazioni al bilancio della Regione per l'utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la coesione Programmazione 2014/2020 quanto ad euro 140.000.000 e del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, quanto a 10.000.000 euro per la parziale copertura del concorso della finanza pubblica per l'esercizio finanziario 2019, per un importo complessivo pari ad euro 150.000.000,00 (Missione 1, Programma 4, Capitolo 219213) e per il ripristino delle autorizzazioni di spesa di cui al presente articolo sulla base di apposita deliberazione della Giunta regionale, da adottare previo parere della Commissione Bilancio dell'Assemblea regionale siciliana sulla base dei seguenti criteri, per ordine di priorità:

a) obbligazioni giuridicamente vincolanti;

b) spese connesse ad attività di programmazione annuale di enti ed istituzioni;

c) voci residue.".

 

     Art. 13. Proroga contratti trasporto pubblico locale. [10]

1. Al fine di garantire la continuità dei servizi di trasporto pubblico locale di passeggeri su strada di interesse regionale e locale, i contratti di affidamento di cui all'articolo 27 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19 sono prorogati di 36 mesi, a decorrere dalla data di scadenza e nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di bilancio, in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia.

2. Il Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti, apporta le conseguenti modifiche ai contratti in essere, al fine di adeguarne gli importi ai corrispondenti stanziamenti di bilancio.

 

     Art. 14. Iniziative Assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana.

1. L'Assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana, Dipartimento dei beni culturali e dell'identità siciliana, è autorizzato ad ammettere a finanziamento, nei limiti degli stanziamenti dell'esercizio finanziario 2019, le iniziative le cui obbligazioni giuridicamente vincolanti sono stati emesse e non perfezionate nel corso dell'anno 2018.

 

     Art. 15. Variazioni al bilancio della Regione.

1. Nello stato di previsione dell'entrata e della spesa per il triennio 2019-2021 sono introdotte le variazioni di cui alle allegate tabelle "A" e "B", comprensive delle variazioni discendenti dall'applicazione delle disposizioni della presente legge.

 

     Art. 16. Entrata in vigore.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

 

Allegati

Tabelle A e B

(Omissis)


[1] Comma aggiunto dall'art. 13 della L.R. 10 agosto 2022, n. 16.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 10 della L.R. 6 agosto 2019, n. 14.

[3] La Corte costituzionale, con sentenza 11 febbraio 2021, n. 16, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.

[4] La Corte costituzionale, con sentenza 11 febbraio 2021, n. 16, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.

[5] La Corte costituzionale, con sentenza 20 luglio 2021, n. 156, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo, nel testo vigente prima delle modifiche apportate dall’art. 2 della L.R. 14 ottobre 2020, n. 23.

[6] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 14 ottobre 2020, n. 23.

[7] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 14 ottobre 2020, n. 23.

[8] La Corte costituzionale, con sentenza 20 luglio 2021, n. 156, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo.

[9] Comma così modificato dall'art. 21 della L.R. 12 maggio 2020, n. 9.

[10] La Corte costituzionale, con sentenza 11 febbraio 2021, n. 16, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo.