§ 2.11.157 - L.R. 9 dicembre 1996, n. 44.
Promozione della fondazione "Federico II".


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:2. sviluppo sociale
Capitolo:2.11 informazione, beni e attività culturali
Data:09/12/1996
Numero:44


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 3 bis. 
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6. 
Art. 7. 


§ 2.11.157 - L.R. 9 dicembre 1996, n. 44.

Promozione della fondazione "Federico II".

(G.U.R. 14 dicembre 1996, n. 62).

 

Art. 1.

     1. Al fine della più ampia conoscenza e della diffusione dell'attività degli organi istituzionali della Regione e dell'Assemblea in particolare, e dei valori e del patrimonio culturale della Sicilia, è promossa, ai sensi degli articoli 12 e 14 del Codice civile, l'istituzione di una fondazione denominata "Federico II".

     1-bis. La Fondazione Federico II ha, altresì, la finalità di diffondere l'arte musicale dell'area del Mediterraneo, anche attraverso la valorizzazione delle relative tradizioni storiche e culturali [1].

     2. La fondazione ha sede provvisoria in Palermo, Palazzo dei Normanni; la sede definitiva potrà essere individuata in altri edifici appartenenti al patrimonio della Regione.

 

     Art. 2.

     1. La fondazione di cui all'articolo 1 realizza le proprie finalità preminentemente mediante:

     a) la pubblicazione e diffusione di volumi, di riviste e notizie sull'autonomia e le sue istituzioni;

     b) la promozione di convegni di studio, di ricerche giuridiche e storiche sull'autonomia e le sue istituzioni, di borse di studio e la collaborazione con istituti universitari e di ricerca italiani ed esteri e con i provveditorati agli studi siciliani;

     c) [la conservazione e l'ordinamento dell'archivio storico dell'autonomia e dell'attività dell'Assemblea] [2];

     d) la promozione di iniziative volte alla valorizzazione del patrimonio culturale della Sicilia e delle opere degli artisti siciliani;

     d-bis) la collaborazione con enti e fondazioni musicali aventi sede nel territorio della Regione per la promozione di iniziative, manifestazioni ed eventi in ambito artistico e musicale da realizzare anche con enti ed istituzioni musicali operanti nei paesi del Mediterraneo [3].

 

     Art. 3.

     1. Nel rispetto delle norme previste dal Codice civile in materia di fondazioni, l'atto costitutivo e lo statuto dovranno prevedere:

     a) che la fondazione sarà amministrata da un organo composto dai componenti pro-tempore del Consiglio di Presidenza dell'ARS, e da tre componenti nominati dal Presidente dell'Assemblea regionale siciliana [4];

     b) la costituzione di un comitato scientifico della fondazione;

     c) la costituzione di un collegio dei revisori dei conti;

     d) la nomina di un direttore generale.

     2. L'intero consiglio di amministrazione dura in carica per il periodo corrispondente alla legislatura.

     2-bis. Lo statuto deve, inoltre, prevedere l'istituzione di un Comitato scientifico composto da tre membri scelti tra i rappresentanti del mondo della cultura e dell'arte aventi specifiche competenze nell'ambito dell'arte musicale. I componenti del suddetto Comitato, nominati dal Presidente della Fondazione pro-tempore, svolgono la loro attività a titolo gratuito [5].

 

     Art. 3 bis. [6]

 

     Art. 4.

     1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 12 e 16 del Codice civile, lo statuto, ai fini dell'approvazione, è sottoposto al Consiglio di Presidenza dell'ARS.

 

     Art. 5.

     1. La Regione concorre alla formazione del patrimonio della fondazione mediante l'assegnazione di una somma iniziale di lire 2.000 milioni per l'anno 1996 e di un contributo annuo per fini istituzionali e spese di gestione di lire 500 milioni a decorrere dal 1997 [7].

     2. All'onere di lire 2.000 milioni autorizzati dalla presente legge per l'esercizio 1996 si provvede con parte delle disponibilità del capitolo 21257 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

     3. La spesa di lire 500 milioni autorizzata per gli esercizi finanziari successivi al 1996, trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione - codice 1001.

     4. La somma di cui al comma 1, non impegnata alla chiusura dell'esercizio finanziario 1996, è reiscritta nel bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 1997 per le stesse finalità con provvedimento dell'Assessore per il bilancio e le finanze.

 

     Art. 6.

     1. In caso di cessazione dell'attività, il patrimonio della fondazione, comunque acquisito, sarà devoluto alla Regione.

 

     Art. 7.

     1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

     2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

 

 


[1] Comma aggiunto dall'art. 34 della L.R. 22 febbraio 2019, n. 1.

[2] Lettera abrogata dall'art. 1 della L.R. 14 novembre 2008, n. 13.

[3] Lettera aggiunta dall'art. 34 della L.R. 22 febbraio 2019, n. 1.

[4] Lettera così modificata dall'art. 1 della L.R. 14 novembre 2008, n. 13.

[5] Comma aggiunto dall'art. 34 della L.R. 22 febbraio 2019, n. 1.

[6] Articolo abrogato dall’art. 129 della L.R. 26 marzo 2002, n. 2.

[7] Comma così modificato dall’art. 40 della L.R. 19 maggio 2005, n. 5.