§ 5.3.462 - L.R. 9 maggio 2017, n. 8.
Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2017. Legge di stabilità regionale.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.3 norme finanziarie e di bilancio
Data:09/05/2017
Numero:8


Sommario
Art. 1.  Disposizioni in materia di assegnazioni finanziarie ai comuni.
Art. 2.  Disposizioni in materia di assegnazioni ai liberi Consorzi comunali e alle Città metropolitane.
Art. 3.  Rifinanziamento leggi di spesa. Disposizioni finanziarie.
Art. 4.  Disposizioni in materia di enti in liquidazione.
Art. 5.  Disposizioni in materia di società partecipate.
Art. 6.  Interventi per i Consorzi di Bonifica. Garanzie occupazionali per i settori della forestazione e della manutenzione del territorio.
Art. 7.  Costituzione del patrimonio immobiliare del Fondo pensioni dei dipendenti della Regione siciliana.
Art. 8.  Disposizioni relative al patrimonio di Irfis Finsicilia S.p.A. e regolazioni contabili.
Art. 9.  Fondo regionale per la disabilità e per la non autosufficienza.
Art. 10.  Riconoscimento debiti fuori bilancio ai sensi delle lettere a) ed e) dell'articolo 73, comma 1, del decreto legislativo n. 118/2011.
Art. 11.  Disposizioni in materia di soggetti utilizzati in attività e lavori socialmente utili.
Art. 12.  Ricontrattualizzazione rapporti di lavoro a tempo determinato.
Art. 13.  Potenziamento Centri per l'impiego.
Art. 14.  Pubblicità e trasparenza in materia di appalti.
Art. 15.  Proroga contratti servizi di trasporto pubblico locale.
Art. 16.  Accordo transattivo relativo alla misura 214/1 PSR Sicilia 2007-2013.
Art. 17.  Disposizioni in materia di associazioni regionali degli allevatori.
Art. 18.  Esenzione ticket inoccupati.
Art. 19.  Abrogazioni e modifiche di norme.
Art. 20.  Provvedimenti in favore dei lavoratori lsu Almaviva.
Art. 21.  Disposizioni in materia di finanziamenti a valere sulle risorse derivanti dalla programmazione comunitaria.
Art. 22.  Fondo ex articolo 128 legge regionale 12 maggio 2010, n. 11.
Art. 23.  Modifica dell'articolo 68 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9.
Art. 24.  Fondi speciali e tabelle.
Art. 25.  Effetti della manovra e copertura finanziaria.
Art. 26.  Entrata in vigore.


§ 5.3.462 - L.R. 9 maggio 2017, n. 8.

Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2017. Legge di stabilità regionale.

(G.U.R. 12 maggio 2017, n. 20 - S.O. n. 1)

 

TITOLO I

Disposizioni finanziarie e contabili

 

Art. 1. Disposizioni in materia di assegnazioni finanziarie ai comuni.

1. All'articolo 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modifiche e integrazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole da "In attuazione delle" fino a "addizionale comunale all'IRPEF" sono sostituite dalle seguenti: "Per il triennio 2017-2019 la Regione assicura ai Comuni il trasferimento di risorse di parte corrente pari a 340.000 migliaia di euro per l'anno 2017, e a 212.150 migliaia di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019.";

b) il comma 2 è abrogato;

c) al comma 3, le parole da "sono stabilite entro il 31 maggio" fino a "dell'articolo 2 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3," sono sostituite dalle parole "entro il 15 aprile di ciascun anno si provvede al riparto delle assegnazioni previste dal comma 1, per una quota, in proporzione alla base imponibile IRPEF valida ai fini del calcolo dell'addizionale comunale all'IRPEF e, per la rimanente quota, ".

2. Per effetto dell'abrogazione del comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche e integrazioni, tutti i riferimenti di legge al medesimo comma ovvero al previgente Fondo perequativo con lo stesso istituito sono da intendere riferiti all'assegnazione di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche e integrazioni.

3. All'articolo 7, comma 2, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 sono soppresse le parole da "ed in 325.000 migliaia di euro" fino a "medesimo articolo". Per effetto dell'abrogazione di cui al presente comma, tutti i riferimenti di legge all'articolo 7, comma 2, della legge regionale n. 3/2016 sono da intendere riferiti all'assegnazione di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche e integrazioni.

4. All'articolo 1 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è abrogato;

b) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

"7-bis. Per l'esercizio finanziario 2017 a valere sul Fondo perequativo di cui al comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni, la somma di 6.000 migliaia di euro, da iscrivere su apposito capitolo di spesa del bilancio della Regione - Dipartimento regionale della protezione civile, è destinata quanto a 3.000 migliaia di euro ad interventi urgenti in materia di protezione civile, di cui 300 migliaia di euro erogati per i comuni che abbiano dimostrato di avere avuto danni alluvionali riconducibili al settembre 2009, e 3.000 migliaia di euro in favore dei comuni che hanno subito danni dall'alluvione del 22, 23 e 24 gennaio 2017 e dalle nevicate del 31 dicembre 2014. Una ulteriore quota di 500 migliaia di euro è destinata alle finalità previste dall'articolo 7, comma 13, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3, da ripartire secondo la consistenza demografica di ciascun comune.".

5. Al comma 8 dell'articolo 4 della legge regionale n. 3/2016, come modificato dall'articolo 1, comma 11, lettera b), della legge regionale n. 27/2016, dopo le parole "variazioni di bilancio per gli esercizi finanziari 2017, 2018 e 2019." sono aggiunte le parole "In caso di disponibilità parziale delle risorse non utilizzate per le finalità di cui al comma 7, le autorizzazioni di spesa di cui al presente comma sono proporzionalmente ridotte.".

6. All'articolo 5, comma 1, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, le parole "per gli anni 2014, 2015 e 2016" sono sostituite dalle parole "per gli anni dal 2014 al 2019".

7. A decorrere dall'esercizio finanziario 2017 cessano gli effetti prodotti dall'articolo 27, comma 6, della legge regionale n. 3/2016 e quelli prodotti dall'articolo 8, comma 6, della legge regionale 5 dicembre 2016, n. 24. Per gli effetti generati dal presente comma è, conseguentemente, abrogato il comma 10 dell'articolo 1 della legge regionale n. 27/2016.

8. Al comma 10 dell'articolo 3 della legge regionale n. 27/2016 dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:

"d-bis) per le unioni di comuni si provvede esclusivamente mediante l'utilizzo di parte del Fondo di cui all'articolo 30, comma 7, della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni mentre la quota complementare rimane a carico delle stesse unioni.".

9. Per assicurare assistenza ai disabili gravi i comuni destinano, per gli esercizi finanziari 2017, 2018 e 2019, il 10 per cento dei trasferimenti di cui al comma 1, lettera a), sulla base degli atti di indirizzo da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con provvedimento del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro, previo parere della VI Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana "Servizi sociali e sanitari".

10. Per le finalità di cui alla legge regionale 11 aprile 1981, n. 61, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2017, la spesa di 1.000 migliaia di euro a valere sulle assegnazioni di cui all'articolo 6, comma 1, della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche e integrazioni.

11. Al fine di provvedere al ripristino e alla messa in sicurezza dei luoghi a seguito di eventi calamitosi straordinari, verificatisi nell'anno 2016, quali terremoti, incendi, caduta di cenere lavica o eventi atmosferici di carattere eccezionale e di rilevante portata che hanno cagionato smottamenti, frane, esondazioni o allagamenti, è istituito un "Fondo unico per gli interventi straordinari di Protezione civile" le cui risorse sono erogate dal Dipartimento regionale della Protezione civile, a titolo di contributo alle spese sostenute dai privati per i danni subiti in conseguenza degli eventi calamitosi, a seguito di specifici sopralluoghi e rendicontazione delle spese sostenute.

12. Con decreto del Presidente della Regione, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità attuative per la concessione del contributo straordinario di cui al comma 11, per il quale è autorizzata la spesa di 1.700 migliaia di euro, per l'esercizio finanziario 2017, a valere sul Fondo di cui all'articolo 6, comma 1, della legge regionale n. 5/2014.

13. All'articolo 1 della legge regionale n. 27/2016, dopo il comma 7-bis è aggiunto il seguente:

"7-ter. Per l'esercizio finanziario 2017 la somma di 500 migliaia di euro, a valere sulla somma complessivamente prevista al comma 7, è sottoposta a vincolo di destinazione per attività di protezione civile e realizzazione di interventi urgenti e di prevenzione dei rischi in favore dei comuni richiedenti ed individuati secondo apposita graduatoria che tenga conto del livello di criticità potenziale per singolo comune.".

14. Per l'esercizio finanziario 2017, esclusivamente per le finalità di cui alla legge regionale 26 maggio 1973, n. 24, è autorizzata la spesa di 2.500 migliaia di euro a valere sulle assegnazioni di cui all'articolo 6, comma 1, della legge regionale n. 5/2014.

15. A sostegno ed incentivo delle unioni di comuni previste dall'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata la spesa di 800 migliaia di euro, quale compartecipazione regionale ai contributi statali per l'anno 2017, cui si fa fronte nell'ambito dell'assegnazione annuale per l'anno 2017 di cui all'articolo 6, comma 1, della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni. I contributi sono concessi in relazione all'effettivo esercizio associato di funzioni da parte dell'unione a seguito della delega esclusiva delle medesime da parte di tutti i comuni aderenti.

 

     Art. 2. Disposizioni in materia di assegnazioni ai liberi Consorzi comunali e alle Città metropolitane.

1. Al fine di garantire il funzionamento dei liberi Consorzi comunali e delle Città metropolitane, è autorizzato un contributo di parte corrente, da utilizzarsi prioritariamente per il pagamento degli stipendi al personale, di 91.050 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2017 e di 91.050 migliaia di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2018 e 2019 [1].

2. Con decreto dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, di concerto con l'Assessore regionale per l'economia, previo parere della Conferenza Regione-Autonomie locali, sono stabiliti entro il 31 maggio di ogni anno i criteri per la ripartizione delle risorse di cui al comma 1.

3. Nelle more del riparto delle assegnazioni di cui al comma 1, al fine di fronteggiare eventuali situazioni emergenziali, su richiesta motivata dei liberi Consorzi comunali, l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica può autorizzare l'erogazione di un acconto fino al 30 per cento del corrispondente trasferimento dell'anno precedente.

3-bis. Al fine di contribuire a sostenere le funzioni essenziali delle Città metropolitane e dei liberi Consorzi comunali è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2017, l'ulteriore spesa di 21.500 migliaia di euro da ripartire, con delibera di Giunta, sulla base dei seguenti criteri:

a) entrate;

b) concorso alla finanza pubblica al netto del contributo regionale previsto dal presente articolo per la parte finalizzata a "neutralizzare" incremento;

c) costo del personale, compreso quello relativo alle società partecipate;

d) mutui;

e) mantenimento, al fine di garantire effettività al diritto allo studio, degli istituti scolastici nei territori ove attualmente sono allocati. La delibera di Giunta specifica la quota destinata alle finalità di cui alla presente lettera [2].

 

     Art. 3. Rifinanziamento leggi di spesa. Disposizioni finanziarie.

1. Gli interventi individuati nell'Allegato 1 - Parte A allegato alla presente legge sono rideterminati, per ciascuno degli anni del triennio 2017-2019, negli importi dalla stessa indicati.

2. Gli interventi individuati nell'Allegato 1 - Parte B allegato alla presente legge sono rideterminati, per ciascuno degli anni del triennio 2017-2019, negli importi dalla stessa indicati.

3. Gli interventi finanziari in favore di soggetti di cui la Regione si avvale, sulla base di disposizioni legislative regionali, per attività promosse o sostenute dalla stessa, inseriti negli allegati di cui ai commi 1 e 2, sono erogati con le modalità previste dall'articolo 32, comma 6, della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle assegnazioni relative all'anno 2016.

4. Le risorse finanziarie di cui all'Allegato 1 - parte A nonché quelle destinate ai Consorzi di bonifica sono utilizzate, per una quota non inferiore all'uno per cento da iscrivere in un apposito capitolo del dipartimento bilancio e tesoro, per azioni, coordinate dall'Assessorato regionale dell'economia, finalizzate a migliorare le competenze amministrative con particolare riferimento ai controlli interni, anche al fine di consentire l'attuazione della riforma contabile prevista dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, l'adeguata redazione del bilancio consolidato regionale e la definizione di modelli di controllo interno [3].

5. Al comma 7 dell'articolo 16 delle legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole "Assessorato del bilancio e delle finanze" sono aggiunte le parole "nonché dell'Assessorato regionale della salute";

b) le parole "al personale dell'Assessorato medesimo" sono sostituite dalle parole "al personale degli Assessorati medesimi";

c) dopo le parole "incardinati presso il medesimo" sono aggiunte le parole "nonché del dirigente generale del Dipartimento regionale per la pianificazione strategica";

d) è aggiunto il seguente periodo: "La spesa riferita al Dipartimento regionale per la pianificazione strategica è quantificata in 90 migliaia di euro annui per gli esercizi finanziari 2017, 2018 e 2019.".

6. All'articolo 20, comma 4, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 le parole "per l'esercizio finanziario 2016" sono sostituite dalle parole "per gli esercizi finanziari 2016 e 2017".

7. Al comma 1-bis dell'articolo 1 della legge regionale 30 settembre 2015, n. 21, introdotto con l'articolo 2 della legge regionale 14 luglio 2016, n. 14, le parole "A decorrere dall'esercizio finanziario 2016" sono sostituite dalle parole "Per gli esercizi finanziari 2016, 2017 e 2018".

8. All'articolo 1 della legge regionale n. 21/2015 dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente:

"1-ter. A decorrere dall'esercizio finanziario 2019 la quota di disavanzo di amministrazione derivante dall'accantonamento al fondo anticipazione di liquidità, come determinata ai sensi dei commi 692 e seguenti della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è destinata a confluire nel risultato di amministrazione.".

9. Nelle more della definizione dei processi di riforma relativi alle modalità di attribuzione alla Regione delle entrate spettanti, la somma di 162.000 migliaia di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, è accantonata in un apposito fondo in cui sono iscritte le risorse derivanti dalle riduzioni delle autorizzazioni di spesa indicate nell'Allegato 2, per gli importi indicati per ciascuna autorizzazione di spesa.

10. A seguito della sottoscrizione dell'Accordo tra lo Stato e la Regione del 12 luglio 2017 per l'adeguamento delle norme di attuazione dello statuto della Regione Siciliana alle modifiche intervenute nella legislazione tributaria sono ripristinate le autorizzazioni di spesa di cui al medesimo Allegato 2 [4].

11. Ad integrazione di quanto previsto per l'esercizio finanziario 2017 dall'articolo 5 della legge regionale n. 3/2016, in relazione all'accertamento delle entrate relative al Fondo di sviluppo e coesione per una quota pari a euro 73.069.153,34 per l'esercizio finanziario 2018 e 42.130.901,83 per l'esercizio finanziario 2019, le complessive risorse sono destinate agli interventi di cui alla lettera b) del comma 1 del medesimo articolo 5. Il Ragioniere generale della Regione è autorizzato ad effettuare le conseguenti variazioni di bilancio. L'Allegato 3 di cui al comma 2 dell'articolo 5 e al comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale n. 3/2016, come modificato dall'articolo 1, comma 11, lettera b), della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27, per gli anni 2017, 2018 e 2019, è sostituito dall'Allegato 3 alla presente legge.

12. Il comma 2 dell'articolo 59 della legge regionale n. 3/2016 è sostituito dal seguente:

"2. La spesa di cui al comma 1, a seguito di riparto delle risorse correnti del Fondo sanitario regionale, è iscritta in appositi capitoli dell'Assessorato regionale dell'economia, Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro, Missione 13, Programma 7.".

13. L'articolo 11, comma 8, lettera d), della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3 è abrogato [5].

14. Per la restituzione delle somme, comprensive di interessi, dovute alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento delle pari opportunità, a causa della mancata attuazione del progetto "Conciliazione Tempi di Vita e di Lavoro", di cui alla convenzione sottoscritta in data 17 dicembre 2010, affidato per la realizzazione alla Società Lavoro Sicilia S.p.A., dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Palermo numero 78 del 13 maggio 2015, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2017, la spesa complessiva di 372 migliaia di euro (Missione 12, Programma 7, Capitolo 185202).

15. All'articolo 7 della L.R. 11 agosto 2015, n. 16 il periodo "con le maggiori entrate di cui all'U.P.B. 4.3.1.1.6. - capitolo 1218 discendenti dalle disposizioni della presente legge" è sostituito dal seguente: "a valere sull'autorizzazione di spesa di cui alla Missione 1, Programma 4, Capitolo 216518 del bilancio della Regione per il triennio 2017-2019".

16. A decorrere dall'anno 2018 è confermato l'azzeramento della maggiorazione dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive. Sempre a decorrere dall'anno 2018 la maggiorazione dell'aliquota dell'addizionale regionale IRPEF è ridotta dallo 0,5 per cento allo 0,27 per cento.

17. L'autorizzazione di spesa di cui alla Missione 1, Programma 3, Capitolo 215724 dello stato di previsione della spesa per il triennio 2017-2019 è destinata alle spese per le procedure di liquidazione di enti ed aziende regionali e società partecipate la cui definizione è affidata all'Assessorato regionale dell'economia - Ufficio speciale per la chiusura delle liquidazioni nonché per le procedure di liquidazione coatta amministrativa.

18. Per le finalità di cui all'articolo 14, comma 4, della legge regionale 15 maggio 1991, n. 27 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2017, la spesa di euro 69.500 (Missione 1, Programma 2, Capitolo 105702).

19. L'articolo 13 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 è abrogato.

20. Per le finalità dell'articolo 88 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 21 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2017, la spesa di 120 migliaia di euro (ex capitolo 413722).

21. [Per il rimborso ai pazienti siciliani affetti da grave sindrome di Arnold Chiari e da craniostenosi grave delle spese sostenute per le cure effettuate fuori dal territorio regionale, non finanziabili nell'ambito dei Livelli Essenziali di Assistenza, secondo modalità da definire con decreto dell'Assessore regionale per la salute, tenendo conto del livello di gravità e della situazione economica equivalente (ISEE), è autorizzata, per il triennio 2017-2019, la spesa annua di 100 migliaia di euro] [6].

22. Per le finalità del comma 3-bis dell'articolo 91 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 è autorizzata per l'esercizio finanziario 2017 la spesa di 410 migliaia di euro (Missione 9, Programma 2, Capitolo 442545).

23. Il contributo di cui al comma 4 dell'articolo 28 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 per ciascuno degli esercizi finanziari 2017 e 2018 è ridotto di 215 migliaia di euro (Missione 4, Programma 4, Capitolo 373347).

24. Per il sostegno all'attività svolta nel territorio della Regione dalla Fondazione Banco alimentare onlus, anche attraverso propri comitati, sezioni, articolazioni e dipendenze, di somministrazione di generi alimentari e di prima necessità in favore di enti ed organizzazioni direttamente impegnati nell'assistenza verso categorie sociali marginalizzate o verso altre forme di povertà estrema, è autorizzato, per l'esercizio finanziario 2017, un contributo di 200 migliaia di euro.

25. Al fine di assicurare le funzioni previste dal Capo I e al Capo II della legge regionale 10 agosto 2012, n. 47 ed al fine di perseguire le finalità di cui all'articolo 11 della legge 7 aprile 2017, n. 47, è autorizzato un limite di impegno quinquennale di 100 migliaia di euro annui [7].

26. Per le finalità di cui all'articolo 14, comma 11, della legge regionale 4 giugno 1980, n. 55, è autorizzato un limite di impegno quinquennale di 20 migliaia di euro annui.

 

     Art. 4. Disposizioni in materia di enti in liquidazione.

1. In armonia con i principi e i criteri stabiliti dall'articolo 15 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e successive modifiche e integrazioni, per gli enti soppressi e messi in liquidazione la Regione non risponde delle passività eccedenti l'attivo della singola liquidazione. Per le liquidazioni deficitarie, con decreto del Presidente della Regione si fa luogo alla liquidazione coatta amministrativa. Il personale degli enti regionali disciolti e posti in liquidazione in servizio alla data del 31 dicembre 2016, se non utile alla liquidazione, è trasferito, nel rispetto del trattamento economico-normativo e previdenziale posseduto alla data di entrata in vigore della presente legge, nell'area speciale transitoria ad esaurimento istituita presso la Resais S.p.A. [8].

1-bis. Il decreto del Presidente della Regione che dà luogo alla liquidazione coatta amministrativa in armonia con le previsioni di cui al comma 1 può prevedere facoltà di delega all'Assessore regionale per l'economia ed eventualmente anche all'Assessore regionale al ramo per lo svolgimento delle attività di vigilanza e controllo della procedura e per la concessione delle relative autorizzazioni al commissario liquidatore [9].

2. Al termine delle operazioni di liquidazione, il saldo finale, se positivo, è versato al bilancio della Regione.

3. Per gli enti la cui liquidazione sia curata dall'Ufficio speciale per la chiusura delle liquidazioni, la rappresentanza anche in giudizio spetta all'Ufficio medesimo che si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato alle stesse condizioni e con le stesse modalità con le quali se ne avvalgono gli altri uffici della Regione. Per le liquidazioni di cui al presente comma, l'Assessore regionale per l'economia può nominare un commissario liquidatore che non abbia svolto alcuna funzione precedentemente nell'ente stesso.

4. Al fine di pervenire alla soppressione delle Aziende autonome Terme Acireale e Sciacca ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 19 aprile 2007, n. 11 nonché dell'Agenzia della Regione siciliana per le erogazioni in agricoltura, ai sensi dell'articolo 40 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, la definizione delle operazioni di liquidazione già poste in essere è affidata all'Ufficio speciale per la chiusura delle liquidazioni. All'articolo 119, comma 2, della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17 e successive modifiche ed integrazioni, dopo le parole "presso gli uffici dell'Amministrazione regionale" sono aggiunte le parole ", anche ai fini dell'attribuzione degli incarichi di cui all'articolo 9 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10.".

5. Entro il 30 giugno di ciascun anno l'Ufficio speciale per la chiusura delle liquidazioni redige una relazione che illustra il lavoro svolto avendo cura di specificare le problematicità emerse nella chiusura delle procedure di liquidazione di enti, società e aziende ed include un'analisi dettagliata dello stato delle procedure di liquidazione di ciascun ente, società e azienda. La relazione è inviata ed illustrata alla competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana e pubblicata nel sito istituzionale dell'Assessorato regionale dell'economia.

 

     Art. 5. Disposizioni in materia di società partecipate.

1. All'articolo 64, comma 4, della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole "l'IRFIS FinSicilia S.p.A." sono aggiunte le parole "e gli organismi strumentali della Regione, con esclusione delle società affidatarie di servizi pubblici che operano in regime di concessione regolata dalla normativa nazionale";

b) le parole "dovranno attingere" sono sostituite dalle parole "non possono procedere a nuove assunzioni se non attingendo";

c) alla fine, sono aggiunte le parole "in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 20, comma 6, della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni nonché in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 10, della legge regionale 29 dicembre 2008, n. 25 e successive modifiche e integrazioni. L'articolo 62 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 è abrogato.".

2. All'articolo 61 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 dopo le parole "Servizi ausiliari Sicilia S.c.p.a." sono aggiunte le parole "o alle società a totale o maggioritaria partecipazione regionale";

b) è aggiunto il seguente comma:

"2-ter. Al personale dell'Istituto regionale per l'integrazione dei diversamente abili di Sicilia (IRIDAS) di cui all'articolo 48 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, già soppresso e posto in liquidazione ai sensi dell'articolo 63 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, in servizio alla data di entrata in vigore della medesima legge e non utilmente ricollocato presso altre società regionali, alla data di entrata in vigore della presente legge, presso altro ente, istituto o azienda, si applicano le disposizioni di cui al comma 2 nonché le disposizioni di cui all'articolo 64 della legge regionale n. 21/2014 e successive modifiche e integrazioni.".

3. Le disposizioni di cui all'articolo 64 della legge regionale n. 21/2014 e successive modifiche ed integrazioni si applicano anche ai dipendenti, in servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore della presente legge, delle società delle quali è stata accertata la causa di scioglimento ai sensi dell'articolo 2484 del codice civile.

4. L'articolo 32, comma 3, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 è abrogato.

 

     Art. 6. Interventi per i Consorzi di Bonifica. Garanzie occupazionali per i settori della forestazione e della manutenzione del territorio.

1. I commi da 1-bis a 1-quinquies dell'articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 1977, n. 106 e successive modifiche e integrazioni sono abrogati. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale n. 106/1977 e successive modifiche e integrazioni le parole da "nella misura fino al 95 per cento" a "dai singoli consorzi al" sono sostituite dalle parole "nei limiti dello stanziamento annualmente previsto con legge di bilancio, in proporzione alla spesa per il trattamento fondamentale del". All'articolo 47, comma 12, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 è abrogato il periodo "tenuto conto delle disposizioni di cui al comma 11".

2. I Consorzi di bonifica sono autorizzati a disporre lo sgravio parziale dei ruoli già sospesi ai sensi dell'articolo 10, comma 28, della legge regionale 5 dicembre 2016, n. 24, limitatamente alla misura eccedente gli oneri di contribuenza relativi all'anno 2012, ed a riemetterli per l'importo sgravato entro e non oltre il 31 dicembre 2017.

3. In relazione alle disposizioni del comma 1, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 47, comma 12, della legge regionale n. 9/2015 e successive modifiche ed integrazioni è incrementata dell'importo di 10.614 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2017, di 14.786 migliaia di euro l'esercizio finanziario 2018 ed è determinata in 39.816 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2019, di cui 520 migliaia di euro annui per assicurare la funzionalità di canali di particolare valore storico.

4. Per l'esercizio finanziario 2017 il finanziamento ordinario determinato ai sensi del comma 3 è integrato da un'assegnazione straordinaria pari a 5.000 migliaia di euro, destinata al pagamento degli oneri e delle retribuzioni non corrisposti e/o non versati per gli anni 2015 e 2016 per il personale a tempo indeterminato. Le eventuali disponibilità residue sono ripartite con le medesime modalità previste dall'articolo 2, comma 1, della legge regionale n. 106/1977 e successive modifiche e integrazioni. L'assegnazione di cui al primo periodo del presente comma è subordinata alla presentazione, da parte dei consorzi beneficiari, di un programma di misure finalizzate al miglioramento della capacità di riscossione e al contenimento dei costi di gestione.

5. Per le finalità di cui all'articolo 10, comma 27, della legge regionale n. 24/2016 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2017, l'ulteriore spesa di 1.000 migliaia di euro.

6. Nel rispetto dei criteri sanciti dall'intesa Stato-Regioni in materia di riordino dei Consorzi di bonifica, le disposizioni di cui all'articolo 18, comma 1, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 si intendono riferite esclusivamente ai membri di cui all'articolo 27 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, come sostituito dalla legge di conversione 28 febbraio 2008, n. 31.

7. Il controllo preventivo di legittimità di cui all'articolo 21 della legge regionale 25 maggio 1995, n. 45 è effettuato dal Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale, previo parere dell'Assessorato regionale competente per materia. Le deliberazioni dei Consorzi sottoposte al controllo sono trasmesse al Servizio competente entro 15 giorni dalla loro adozione, a pena di nullità. Esse diventano esecutive se non ne viene pronunciato l'annullamento, con provvedimento motivato, nel termine di 60 giorni dalla loro ricezione.

8. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 23, comma 3, della legge regionale n. 3/2016 e successive modifiche ed integrazioni, è rideterminata in euro 147.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2017 in 81.330 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2018 e in 50.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2019. Al comma 5 dell'articolo 23 della medesima legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 le parole "per l'esercizio finanziario 2017" sono sostituite dalle parole "per gli esercizi finanziari 2017 e 2018" [10].

9. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 23, comma 2, della legge regionale n. 3/2016 e successive modifiche ed integrazioni, è incrementata, per ciascuno degli esercizi finanziari 2017 e 2018, dell'importo annuo di 1.760 migliaia di euro (Missione 16, Programma 3, Capitolo 147326).

 

     Art. 7. Costituzione del patrimonio immobiliare del Fondo pensioni dei dipendenti della Regione siciliana.

1. Per le finalità di cui al comma 3 dell'articolo 15 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6 e al fine di costituire il fondo immobiliare del Fondo pensioni dei dipendenti della Regione siciliana, la Regione trasferisce in proprietà complessi immobiliari che all'entrata in vigore della presente legge sono in uso ad uffici regionali o dagli stessi utilizzabili, da individuare e valutare da parte degli organi competenti all'atto del trasferimento, d'intesa con il Fondo pensioni, fino al valore di 118 milioni di euro, in ragione di un valore equivalente a 59 milioni di euro annui per il biennio 2019-2020. Il trasferimento è definito entro il 31 dicembre di ciascun anno. Alla Regione siciliana è fatto obbligo, prima di procedere a contratti di locazione presso soggetti privati, a stipulare contratti di locazione novennali rinnovabili con il Fondo pensioni per gli immobili oggetto del presente articolo. Al Fondo pensioni è attribuita annualmente una cifra corrispondente all'uno per cento del valore degli immobili di cui al presente articolo, valutati alla data di entrata in vigore della presente legge, da destinare esclusivamente alle attività di manutenzione e di adeguamento alle norme vigenti. La Regione assicura annualmente il ripristino finanziario della differenza tra il valore iniziale del conferimento dei complessi immobiliari e la loro valutazione al 30 settembre di ogni anno, con legge di stabilità dell'anno successivo [11].

2. Il trasferimento di cui al comma 1 compensa integralmente le quote relative al biennio 2019-2020 del limite di impegno di cui al comma 4 dell'articolo 15 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6 [12].

3. Il Fondo pensioni dei dipendenti della Regione siciliana è autorizzato all'acquisto entro il 31 ottobre 2020 del cento per cento delle quote del Fondo di cui all'articolo 9 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17 e successive modifiche ed integrazioni, che assicura un rendimento netto pari ad almeno il rendimento attuale delle corrispondenti risorse finanziarie necessarie per l'acquisto aumentato del cinquanta per cento, per l'intera durata del contratto di locazione [13].

4. Per effetto del comma 3 è iscritta in entrata del bilancio della Regione siciliana per l'anno 2020, quale corrispettivo della cessione, la somma di 50.411.177,00 euro pari al trentacinque per cento del capitale netto del FIPRS. Nelle more della definizione della cessione, tale somma, da iscrivere in un apposito fondo, è portata in riduzione delle assegnazioni finanziarie ai comuni di cui all'articolo 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni. A seguito del perfezionamento della cessione, con decreto del Ragioniere generale della Regione, previa delibera della Giunta regionale, sono apportate al bilancio della Regione le variazioni di bilancio per il ripristino della medesima autorizzazione di spesa [14].

5. Con decreto del Ragioniere generale, su proposta del Dirigente generale del Dipartimento delle finanze, previa delibera della Giunta regionale, sono apportate al bilancio della Regione le necessarie variazioni di bilancio alla Missione 1, Programma 5, Capitolo 108521.

6. La quota relativa all'anno 2016 del limite di impegno di cui al comma 4 dell'articolo 15 della legge regionale n. 6/2009 ridotta ai sensi dell'articolo 7, comma 21 e dell'articolo 26, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 è ripristinata nel periodo 2018-2022. Per le finalità del presente comma è autorizzata per l'anno 2018 la spesa di 19.000 migliaia di euro, per l'anno 2020 la spesa di 20.000 migliaia di euro, per l'anno 2022 la spesa di 20.000 migliaia di euro [15].

7. Le quote relative al biennio 2019-2020 del limite di impegno di cui al comma 4 dell'articolo 15 della legge regionale n. 6/2009 sono differite agli anni 2025-2026 nell'ipotesi di mancata realizzazione dei trasferimenti di cui al comma 1 nei limiti temporali ivi previsti [16].

7-bis. La quota relativa all'anno 2017 del limite di impegno di cui al comma 4 dell'articolo 15 della legge regionale n. 6/2009, ridotta ai sensi del presente articolo ed imputata all'anno 2020 con la medesima legge, è differita all'anno 2024 [17].

 

     Art. 8. Disposizioni relative al patrimonio di Irfis Finsicilia S.p.A. e regolazioni contabili.

1. [Il Fondo unico di cui all'articolo 61 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17 e successive modifiche ed integrazioni è ridotto dell'importo di 53.000 migliaia di euro. Irfis Finsicilia S.p.A provvede a versare la predetta somma in entrata del bilancio della Regione] [18].

2. [Per l'incremento del patrimonio di Irfis Finsicilia S.p.A in misura pari a 53.000 migliaia di euro è autorizzata, per l'anno 2019 la spesa di 10.000 migliaia di euro, per l'anno 2020 la spesa di 20.000 migliaia di euro, per l'anno 2021 la spesa di 23.000 migliaia di euro] [19].

2-bis. [La somma risultante dal combinato disposto dei commi 1 e 2 ha natura di finanziamento, nelle forme previste dalla normativa civilistica e di settore, con applicazione, in ragione dell'effettivo utilizzo, di un tasso di interesse annuo pari al tasso legale tempo per tempo vigente, maggiorato di uno spread su base negoziale comunque non superiore allo 0,10 per cento] [20].

3. Quota parte delle regolazioni contabili relative ai rimborsi allo Stato di quote del maggior gettito della tassa automobilistica ai sensi dell'articolo 1, comma 235 e 322 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Missione 1, Programma 4, capitolo 217308), per l'importo di 27.000 migliaia di euro, è differita all'anno 2020.

 

TITOLO II

Ulteriori disposizioni finanziarie

 

     Art. 9. Fondo regionale per la disabilità e per la non autosufficienza.

1. È istituito il Fondo unico regionale per la disabilità e per la non autosufficienza in favore dei soggetti di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, articolo 3, comma 3, e di quelli con disabilità gravissima di cui all'articolo 1 della legge regionale 1° marzo 2017, n. 4, nonché dei disabili psichici ricoverati nelle comunità alloggio, di seguito denominato "Fondo", al fine di garantire l'attuazione dei livelli di assistenza, anche domiciliare, da destinare, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, ad interventi di assistenza in relazione al progetto individuale di vita, tenuto conto della situazione economica equivalente (ISEE) e degli altri criteri che verranno stabiliti secondo quanto previsto ai successivi commi 4 e 5. I criteri di individuazione dei destinatari vengono aggiornati in coerenza con i decreti ministeriali di riparto del Fondo Nazionale per la non Autosufficienza.

2. Costituiscono fonti di finanziamento del "Fondo" le seguenti risorse:

a) fondo regionale per la disabilità istituito con la legge regionale n. 4/2017;

b) fondi regionali dedicati, ivi comprese le risorse autorizzate con la presente legge;

c) fondo sanitario regionale, ivi compresi i risparmi derivanti dalle gare centralizzate degli acquisti, che devono essere aggiuntivi rispetto alla spesa sostenuta per il settore delle disabilità negli anni precedenti;

d) risorse statali finalizzate;

e) risorse degli enti locali in relazione alle specifiche competenze in materia socio-assistenziale;

f) eventuali risorse di altri soggetti istituzionali.

3. Il "Fondo" finanzia le prestazioni ed i servizi socio-assistenziali e socio-sanitari, non sostitutivi di quelli sanitari, ai sensi della normativa vigente, tenendo conto specificatamente delle esigenze dei minori affetti da disabilità. Gli interventi a carico del "Fondo", nel rispetto dei vincoli previsti per le fonti di finanziamento diverse da quelle regionali, possono essere erogati mediante forme di assistenza diretta o indiretta, per le quali ciascun avente diritto esercita la propria scelta. Le risorse del fondo sanitario regionale di cui al comma 2, lettera c), finanziano esclusivamente gli interventi in favore dei disabili previsti nell'ambito dei Livelli Essenziali di Assistenza. Per le forme di assistenza, i soggetti destinatari dei trasferimenti monetari possono effettuare, anche in forma combinata, le seguenti opzioni [21]:

a) soggetti accreditati di cui all'albo regionale delle Istituzioni socio-assistenziali pubbliche e private istituito ai sensi dell'articolo 26 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni nonché istituzioni socio-assistenziali iscritti agli albi comunali di cui all'articolo 27 della medesima legge regionale 9 maggio 1986, n. 22 e successive modificazioni che dispongono di strutture, attrezzature e personale idonei al tipo di attività svolta, in conformità agli standard determinati dall'articolo 19 della predetta legge regionale n. 22/1986 [22];

b) operatori iscritti al registro pubblico degli assistenti familiari, istituito con decreto dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro del 22 aprile 2010, ai sensi della legge regionale 31 luglio 2003, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni;

c) operatori OSA e OSS;

d) caregiver. Per caregiver si intende il familiare entro il secondo grado di parentela o affinità ai sensi del titolo V del libro I del codice civile, ovvero il coniuge, la parte dell'unione civile o il convivente more uxorio che si prende effettivamente cura della persona con disabilità [23].

4. Per l’esercizio finanziario 2017, in osservanza dei principi di equità e pari trattamento tra gli aventi diritto, non si applicano i criteri e le limitazioni di cui al comma 1 e continuano ad applicarsi i criteri e le modalità di erogazione dei trasferimenti monetari diretti individuati nel decreto del Presidente della Regione n. 545/GAB del 2017 emanato in applicazione della legge regionale 1 marzo 2017, n. 4, sia per i soggetti di cui al punto 2), lettera a), sia per i soggetti di cui al punto 2), lettera b) del medesimo decreto, nei limiti dello stanziamento di bilancio [24].

5. A decorrere dall'esercizio finanziario 2018, nelle more della definizione dei L.E.A. per la disabilità gravissima da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e della redazione dei piani personalizzati, le modalità e i criteri attuativi di cui al comma 1 sono determinati con decreto del Presidente della Regione, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali ed il lavoro e dell'Assessore regionale per la salute, previo parere della VI Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana [25].

5-bis. Nelle more della definizione delle procedure di cui al comma 5 e della determinazione dell'importo annuo dovuto, nei limiti dello stanziamento di bilancio, agli aventi diritto sulla base delle istanze presentate nell'anno 2017, è erogato, salvo conguaglio, il beneficio nella misura prevista dall'articolo 1 della legge regionale 1 marzo 2017, n. 4 e determinato con il Decreto Presidenziale 10 maggio 2017, n. 545/Gab, previa sottoscrizione di "Patto di cura". L'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali ed il lavoro, con propria disposizione, prevede l'apertura per la presentazione delle domande per i nuovi soggetti affetti da disabilità gravissima le quali devono essere presentate o nel corso del primo semestre dell'anno e trasmesse entro il 30 giugno o nel corso del secondo semestre e trasmesse entro il 31 dicembre di ogni anno [26].

5-ter. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui al comma 5-bis, per i soggetti affetti da disabilità gravissima il termine per la presentazione delle domande, relativamente al solo primo semestre dell'anno 2021, è fissato al 30 settembre 2021 [27].

6. I trasferimenti monetari diretti a valere sul Fondo unico di cui alla presente legge sono erogati a ciascun soggetto in relazione al piano individuale di assistenza attraverso la sottoscrizione di un "patto di cura" sottoposto a verifiche periodiche.
7. All'articolo 6, comma 1, della legge regionale 5 dicembre 2016, n. 24 è aggiunto il seguente periodo: "Le Città metropolitane e i liberi Consorzi comunali possono incrementare i livelli di assistenza anche con fondi propri.".

8. La programmazione, la gestione ed il controllo del "Fondo" di cui al presente articolo è attuata attraverso un adeguato sistema informativo, integrato con analoghi servizi informativi previsti per la gestione dei fondi statali e del fondo sanitario e altri sistemi informativi eventualmente esistenti, alimentato da tutti gli operatori che a livello regionale e locale operano per la gestione delle risorse del "Fondo".

9. Le risorse finanziarie di cui al comma 2, lettere b) e d), per l'esercizio finanziario 2017, sono quantificate in misura pari a 148.680 migliaia di euro, di cui l'importo stimato di 68.680 migliaia di euro finanziato con le risorse assegnate alla Regione siciliana per gli anni 2016 e 2017 a valere sul Fondo nazionale per le non autosufficienze istituito dall'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le assegnazioni del Fondo nazionale per le non autosufficienze, non utilizzate alla data di entrata in vigore della presente legge, sono programmate nell'anno 2017 nel rispetto delle disposizioni della presente legge.

10. Le risorse finanziarie di cui al comma 2, lettere a), b) e d), per gli esercizi finanziari 2018 e 2019, sono quantificate in 158.000 migliaia di euro annui, cui si provvede:

a) per l'importo di 63.000 migliaia di euro annui a valere sulle risorse derivanti dai processi di riforma relativi alle modalità di attribuzione alla Regione delle entrate spettanti e dal conseguente adeguamento delle stime di entrata tenendo conto del tasso di incremento del PIL previsto nel Documento di programmazione economico nazionale;

b) per l'importo di 59.000 migliaia di euro si provvede per l'anno 2018 mediante riduzione della quota relativa al medesimo anno del limite di impegno di cui al comma 4 dell'articolo 15 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6 e per l'anno 2019 mediante riduzione di pari importo delle somme iscritte nel Fondo globale di parte corrente, capitolo 215704, accantonamento 1003;

c) per l'importo stimato di 36.000 migliaia di euro annui con le risorse assegnate alla Regione siciliana per ciascuno degli anni 2018 e 2019 a valere sul Fondo nazionale per le non autosufficienze istituito dall'articolo 1, comma 1264, della legge n. 296/2006.

11. Le risorse destinate al finanziamento delle comunità alloggio per i disabili psichici iscritte alla Missione 12, Programma 2, Capitolo 182519 dell'Allegato l - Parte B, della presente legge, quantificate in 11.500 migliaia di euro annui per il triennio 2017-2019, integrano le risorse regionali destinate al sistema delle disabilità.

12. A decorrere dall'esercizio finanziario 2017 le risorse derivanti dai risparmi delle gare della centrale acquisti del settore sanitario sono destinate, nel rispetto della specifica disciplina vigente, nel limite annuo di 50.000 migliaia di euro, al finanziamento degli interventi in favore dei disabili di cui al presente articolo. Le Aziende sanitarie provinciali destinano la somma di 5.000 migliaia di euro, nell'ambito dei risparmi di cui al presente comma dell'esercizio finanziario 2018, al finanziamento dei programmi di assistenza effettuati dalle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza (IPAB), in favore dei soggetti individuati nel presente articolo, nel rispetto delle vigenti disposizioni di settore [28].

13. A decorrere dall'esercizio finanziario 2020 il fondo di cui al presente articolo, quantificato in 158.000 migliaia di euro annui, è finanziato con le risorse annualmente assegnate alla Regione siciliana a valere sul Fondo nazionale per le non autosufficienze istituito dall'articolo 1, comma 1264, della legge n. 296/2006, stimate in 36.000 migliaia di euro annui, e per la differenza a valere sulle risorse derivanti dai processi di riforma relativi alle modalità di attribuzione alla Regione delle entrate spettanti.

14. Le risorse finanziarie destinate annualmente ai soggetti con disabilità gravissima di cui al comma 1 del presente articolo non possono essere inferiori a 50.000 migliaia di euro annui.

15. All'articolo 7, comma 7, della legge regionale 24 febbraio 2000, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni, sono aggiunte alla fine le seguenti parole ", quanto al 50 per cento sulla base del numero degli studenti iscritti e quanto al restante 50 per cento sulla base del numero degli studenti iscritti con disabilità.".

16. Per l'esercizio finanziario 2017, a valere sulle risorse del Fondo per gli investimenti dei comuni di cui all'articolo 4, comma 8, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni, la somma di 15.000 migliaia di euro, è programmata dai comuni per il finanziamento di interventi finalizzati a favorire la mobilità e la vita indipendente dei soggetti con disabilità di cui al presente articolo.

17. All'articolo 29 della legge regionale 19 maggio 2005, n. 5 le parole "predisposto dai servizi sociali del comune di residenza" sono sostituite dalle parole "che preveda l'erogazione di interventi di assistenza secondo le modalità coerenti con i decreti ministeriali di riparto del Fondo Nazionale per la non Autosufficienza".

18. Al fine di assicurare il mantenimento delle prestazioni per le emergenze sanitarie connesse con la funzione di prevenzione e di sostegno psicologico a supporto dei detenuti "nuovi giunti" negli Istituti penitenziari siciliani ove il servizio è attivo, è riconosciuto agli psicologi in servizio in dette strutture almeno fino al 31 dicembre 2016, in forza del superamento di una selezione pubblica indetta dalla precedente Amministrazione penitenziaria di appartenenza, il passaggio nei ruoli del Servizio sanitario regionale, come previsto per il medesimo profilo dal decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 125.

 

     Art. 10. Riconoscimento debiti fuori bilancio ai sensi delle lettere a) ed e) dell'articolo 73, comma 1, del decreto legislativo n. 118/2011.

1. Per far fronte agli oneri derivanti dai rapporti, anche in convenzione, con le comunità alloggio per i minori sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria minorile nell'ambito della competenza civile ed amministrativa ai sensi dell'articolo 23 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, come modificato dall'articolo 127, comma 68, della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, quale saldo delle somme riconosciute per l'anno 2016, è autorizzata la spesa di 3.299.835,00 di cui all'allegato 6 della presente legge ai sensi e per gli effetti dell'articolo 73, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni. Le somme di cui al presente comma sono iscritte nell'esercizio finanziario 2017 alla Missione 12, Programma 1, Capitolo 182526.

2. Ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a) e lettera e) del decreto legislativo n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni, è riconosciuta la legittimità dei debiti fuori bilancio della Regione derivanti, rispettivamente, da sentenze esecutive e/o provvedimenti giudiziari esecutivi per il valore complessivo di euro 526.895,44 di cui all'Allegato 4 alla presente legge, e da acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa per il valore complessivo di euro 1.311.733,86 di cui all'Allegato 5 alla presente legge. Le somme di cui al presente comma sono iscritte nell'esercizio finanziario 2017, per euro 1.745.359,46 alla Missione 10, Programma 4, Capitolo 478106, e per euro 93.269,84 alla Missione 8, Programma 2, Capitolo 272505.

3. All'adozione dei provvedimenti di spesa dei debiti fuori bilancio riconosciuti con il presente articolo provvedono le strutture regionali competenti nell'ambito delle rispettive specifiche dotazioni finanziarie.

 

     Art. 11. Disposizioni in materia di soggetti utilizzati in attività e lavori socialmente utili.

1. Ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni è riconosciuta la legittimità del debito fuori bilancio della Regione per il valore complessivo di euro 2.510.381,00 per il pagamento della mensilità di dicembre 2016 relativa alle attività socialmente utili svolte dai lavoratori inseriti nell'elenco di cui all'articolo 30, comma 1, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni (Missione 15, Programma 3, Capitolo 313318).

2. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 3, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27 è incrementata, per gli esercizi finanziari 2017, 2018 e 2019 dell'importo annuo di 1.786 migliaia di euro ed è incrementata dello stesso importo la quantificazione della spesa prevista per gli anni 2020 e 2021.

3. I soggetti che alla data del 31 dicembre 2016, risultano impegnati nelle attività di lavori socialmente utili finanziati con fondi a carico del Fondo sociale occupazione formazione di cui all'articolo 78 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, beneficiari delle convenzioni stipulate fino al 2016 tra il Ministero del Lavoro e l'Amministrazione regionale ai sensi dell'articolo 78, commi 2 e 3, della predetta legge transitano, con decorrenza 1° gennaio 2018, nel bacino dei lavoratori socialmente utili finanziato con fondi a carico del bilancio regionale. Ai soggetti di cui al presente comma si applicano le disposizioni previste dall'articolo 4, commi 1 e 2, della legge regionale n. 27/2016.

4. Per le finalità di cui al comma 3, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 3, della legge regionale n. 27/2016 è ulteriormente incrementata, per gli esercizi finanziari 2018 e 2019, dell'importo di 2.000 migliaia di euro ed è ulteriormente incrementata dello stesso importo la quantificazione della spesa prevista per gli anni 2020 e 2021 (Missione 15, Programma 3, Capitolo 313318).

5. All'articolo 4, comma 2, della legge regionale n. 27/2016 è aggiunto il seguente periodo: "L'intervento di cui al presente comma può essere riconosciuto a titolo di contributo ai datori di lavoro, ivi compresi le aziende ed enti pubblici dipendenti e/o strumentali dell'Amministrazione regionale, gli enti locali territoriali o istituzionali, nonché gli enti e aziende da questi dipendenti, per ogni lavoratore inserito nell'elenco di cui all'articolo 30, comma 1, della legge 28 gennaio 2014, n. 5, impegnato nei lavori socialmente utili finanziati con risorse del bilancio regionale, a cui viene assicurata l'occupazione con contratti a tempo indeterminato, nel rispetto della vigente normativa, con un compenso non inferiore a quello percepito in qualità di lavoratore socialmente utile.".

6. È istituita la sezione esuberi - ASU - all'interno dell'Elenco unico regionale, di cui all'articolo 4, comma 8, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, recepita con la legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 per il Piano di utilizzo e di fuoriuscita dei precari ASU.

7. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge tutti gli enti utilizzatori, pubblici e privati, del personale ASU devono provvedere ad adottare il programma di fuoriuscita o avviare le procedure per il conseguente aggiornamento, con delibera dell'organo esecutivo, nonché ad avviare, per gli esuberi, le procedure di mobilità ai sensi degli articoli 1 e 5 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 presso enti pubblici o pubblici economici dotati di idonee capacità assunzionali.

8. Per gli enti utilizzatori che non provvedono agli adempimenti di cui al comma 7 l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro provvede ad individuare il nuovo ente utilizzatore e ad avviare le procedure consequenziali anche per quei soggetti Asu di cui all'elenco previsto al comma 6, che comunque alla data di entrata in vigore della presente legge non è utilizzato presso alcun ente utilizzatore.

9. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i soggetti di cui al comma 6 presentano l'istanza agli uffici del Dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative.

10. Al comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale n. 27/2016, dopo le parole "modifiche ed integrazioni" aggiungere le parole "il personale già in servizio presso gli enti locali è prorogato automaticamente ad eccezione dei casi in cui l'Ente con proprio atto deliberativo espressamente rinunzi al progetto di utilizzazione".

 

     Art. 12. Ricontrattualizzazione rapporti di lavoro a tempo determinato.

1. Al fine di tutelare la posizione giuridica dei soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, che si trovino nella condizione di non utilizzo da parte dell'ente assegnatario per mancata proroga dei contratti a tempo determinato, l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, di concerto con l'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro, dispone su istanza del lavoratore interessato l'assegnazione ad altra amministrazione resasi disponibile, previo tentativo di conciliazione esperito tramite i Centri per l'impiego territorialmente competenti con l'amministrazione di provenienza, atto a riscontrare il persistere di condizioni sfavorevoli o meno alla conferma dei rapporti di lavoro non prorogati e l'inclusione del lavoratore medesimo nell'elenco regionale di cui all'articolo 30, comma 1, della legge regionale del 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni.

2. La ricontrattualizzazione del rapporto di lavoro a tempo determinato operata ai sensi del comma 1 produce effetti economici dalla data di adozione dell'atto formale di deliberazione e solo decorrenza giuridica dal giorno successivo alla data di scadenza contrattuale ultima deliberata, al ricorrere dell'ipotesi in cui nei confronti del lavoratore interessato non siano stati definiti da parte del sostituto tutti gli obblighi di legge.

3. Per le finalità del presente articolo la dotazione del fondo di cui all'articolo 30, comma 7, della legge regionale n. 5/2014, come determinata con l'articolo 3, comma 12, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27 è incrementata dell'importo di 130 migliaia di euro annui, per il triennio 2017-2019 (Missione 18, Programma 1, capitolo 191310).

 

     Art. 13. Potenziamento Centri per l'impiego.

1. Al fine di assicurare il potenziamento dei Centri per l'impiego in materia di servizi, politiche attive del lavoro ed altri servizi specialistici anche nei confronti di target di soggetti svantaggiati, l'Assessorato regionale del lavoro, della famiglia e delle politiche sociali è autorizzato ad avvalersi del CIAPI di Priolo, ente in house della Regione.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il CIAPI di Priolo è autorizzato, per il tramite di procedure selettive, che valorizzano l'esperienza professionale, ad avvalersi dei soggetti appartenenti agli ex sportelli multifunzionali di cui all'elenco unico istituito con la legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 presso il Dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative nel rispetto della normativa vigente.

3. Per le finalità di cui al comma 2 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2017, la spesa di 6.000 migliaia di euro, oltre alle risorse nazionali e comunitarie.

 

     Art. 14. Pubblicità e trasparenza in materia di appalti.

1. Il comma 6 dell'articolo 4 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 è sostituito dal seguente:

"6. I soggetti di cui al comma 5 sono tenuti a rispettare gli obblighi di pubblicità e trasparenza di cui all'articolo 73, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e al D.M. 2 dicembre 2016 infrastrutture e trasporti. Tale obbligo trova applicazione anche nelle ipotesi di contratto di subappalto.".

 

     Art. 15. Proroga contratti servizi di trasporto pubblico locale.

1. Al fine di completare le attività propedeutiche necessarie per l'indizione dei bandi di gara per l'aggiudicazione dei servizi minimi, coincidenti con l'attuale rete dei servizi in termini quantitativi e qualitativi, salvo eventuali adeguamenti in conformità ai criteri previsti all'articolo 16 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 e successive modifiche e integrazioni, onde non compromettere la regolare continuità degli affidamenti del trasporto pubblico locale e regionale, di cui all'articolo 27, commi 6 e seguenti, della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19 e successive modifiche e integrazioni, la scadenza dei relativi contratti è prorogata al termine ultimo previsto dall'articolo 8, paragrafo 2, del Regolamento (CE) 23 ottobre 2007, n. 1370/2007.

 

     Art. 16. Accordo transattivo relativo alla misura 214/1 PSR Sicilia 2007-2013.

1. L'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea è autorizzato a procedere alla stipula di apposito accordo transattivo finalizzato alla risoluzione della controversia inerente al bando relativo alla misura 214/1 del PSR Sicilia 2007/2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 47 del 2 novembre 2012, e dei provvedimenti successivi ad esso connessi.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2017, la spesa quantificata nel limite massimo di 370 migliaia di euro, da iscrivere in apposito capitolo nell'ambito della Missione 16, Programma 1.

 

     Art. 17. Disposizioni in materia di associazioni regionali degli allevatori.

1. All'articolo 6 della legge regionale 5 giugno 1989, n. 12 e successive modifiche e integrazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

"8-bis. L'Istituto sperimentale zootecnico, nelle more della stipula delle convenzioni di cui al comma 8, è autorizzato, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di divieti assunzionali, alla stipula di contratti di lavoro a tempo determinato con i lavoratori licenziati dagli enti di cui al comma 1, che si trovino nelle condizioni eccezionali di non potere svolgere il servizio. Per le finalità di cui al presente comma, i medesimi lavoratori accedono ad un albo appositamente costituito presso l'Istituto sperimentale zootecnico, che è autorizzato ad attingere dall'albo per le assunzioni necessarie a scongiurare l'interruzione dei servizi di selezione del bestiame per i libri genealogici, dei controlli funzionali e dei servizi di assistenza tecnica agronomica/veterinaria di cui al comma 7.";

b) il comma 9 è sostituito dal seguente:

"9. Alla spesa per le azioni di cui ai commi precedenti da parte degli organismi interessati si fa fronte con le disponibilità del bilancio regionale previste nei capitoli 144111 e 143707, oltre che con il finanziamento del MIPAAF destinato alle predette iniziative.".

2. Le disposizioni di cui all'articolo 44 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 e di cui all'articolo 14 della legge regionale 5 dicembre 2016, n. 24 si applicano anche all'Associazione Italiana Allevatori nonché all'Istituto sperimentale zootecnico per la Sicilia, anche al fine di garantire le tutele occupazionali dei lavoratori dell'ARAS in servizio alla data del 28 febbraio 2017 [29].

3. Le spese per le finalità di cui al comma 2 trovano copertura per il triennio 2017-2019, nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 44 della legge regionale n. 9/2015 per il cofinanziamento del Programma nazionale dei controlli funzionali e nel limite massimo annuo di 1.400 migliaia di euro per l'attività di assistenza tecnica.

4. All'articolo 14, comma 4, della legge regionale n. 24/2016 e successive modifiche e integrazioni, sono soppresse le parole "con i requisiti specifici relativi al sistema di consulenza aziendale secondo l'articolo 13 del regolamento CE n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013". Per l'effetto, le attività finanziate e impegnate, ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale n. 24/2016, possono essere realizzate entro l'anno 2017.

 

     Art. 18. Esenzione ticket inoccupati.

1. La partecipazione alla spesa sanitaria è stabilita in misura ridotta, nei limiti e con le modalità di cui al comma 2, per i soggetti residenti nel territorio regionale per i quali risulti attestato lo stato di inoccupazione, in quanto iscritti ai Centri per l'impiego (ex Uffici di collocamento) già alla data del 31 dicembre 2016 e all'atto della prescrizione delle prestazioni, purché appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo lordo relativo all'anno di riferimento non superiore ad euro 8.263,31, aumentato ad euro 11.362,05 in presenza di coniuge non legalmente ed effettivamente separato, ulteriormente incrementato di euro 516,46 per ogni familiare a carico del titolare.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2017, la spesa di 3.000 migliaia di euro, da utilizzare sulla base di criteri definiti con decreto del Presidente della Regione, previa delibera di Giunta, su proposta dell'Assessore regionale per la salute, da emanarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 19. Abrogazioni e modifiche di norme.

1. Dopo l'articolo 8-bis della legge regionale 4 gennaio 2014, n. 1, è inserito il seguente:

"Art. 8 ter. Rimborso spese per contratti di lavoro

1. A decorrere dalla legislatura successiva a quella in corso, sono ammesse a rimborso le spese sostenute da ciascun deputato per contratti di lavoro stipulati, nel rispetto della normativa vigente in materia di lavoro, secondo le previsioni fissate dalle disposizioni interne dell'Assemblea regionale siciliana e fino a concorrenza del limite di spesa ai sensi e secondo le modalità dell'articolo 8, a condizione che non vi siano oneri aggiuntivi per il bilancio dell'Amministrazione.".

2. All'articolo 51 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-bis. Nei casi di aspettativa ex articolo 34, comma 7, del CCRL della dirigenza, e dell'articolo 52, comma 9, del CCRL del comparto, la media dell'ultimo quinquennio va riferita altresì alle retribuzioni percepite presso altra pubblica amministrazione con contratto a tempo determinato, previa ricongiunzione contributiva presso il Fondo pensioni regionale.".

3. Al comma 11 dell'articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27 sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole da "Per tali proroghe" fino a "31 dicembre 2014" sono sostituite dalle parole "La Regione garantisce la copertura del fabbisogno finanziario degli enti utilizzatori per l'onere finanziario relativo al personale a tempo determinato prorogato ai sensi del comma 9, nei limiti della spesa complessivamente sostenuta dall'ente nell'anno 2014,";

b) alla fine sono aggiunte le parole "Al fine di assicurare il carattere di neutralità per il bilancio, per gli enti che hanno fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, mediante riduzione del numero di ore oggetto dei rapporti di lavoro a tempo determinato, la Regione garantisce la copertura integrale del fabbisogno finanziario degli enti utilizzatori per l'onere relativo al personale a tempo determinato prorogato, nei limiti della spesa complessivamente sostenuta dall'ente nell'anno antecedente all'adozione del piano di riequilibrio e con riferimento al numero di ore oggetto dei rapporti di lavoro a tempo determinato in corso al 31 dicembre dell'anno antecedente all'adozione del piano di riequilibrio finanziario.".

4. Agli oneri di cui al comma 3, quantificati in 300 migliaia di euro, si provvede a valere sulle assegnazioni di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni.

5. Al comma 8-bis dell'articolo 6 della legge regionale n. 9/2015 e successive modifiche ed integrazioni, le parole "anni finanziari 2011-2015" sono sostituite dalle parole "anni finanziari 2014-2021" [30].

 

     Art. 20. Provvedimenti in favore dei lavoratori lsu Almaviva.

1. Nei limiti delle disponibilità del fondo di cui all'articolo 30, comma 9, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni, in favore dei lavoratori già destinatari del regime transitorio dei lavori socialmente utili, assunti presso la società Almaviva Contact S.p.A., a seguito di parere favorevole della Commissione regionale per l'impiego del 24 aprile 2002, nel numero residuo di 149 soggetti, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 5, della legge regionale 1 febbraio 2006, n. 4, tenuto conto della quota oraria stipendiale lorda erogata dall'azienda in crisi ad ogni singolo lavoratore alla data del 31 dicembre 2013, ovvero, in alternativa, si applica l'articolo 30 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 [31].

2. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa annua di 1.200 migliaia di euro per gli esercizi finanziari 2017, 2018 e 2019.

 

     Art. 21. Disposizioni in materia di finanziamenti a valere sulle risorse derivanti dalla programmazione comunitaria.

1. All'articolo 15 della legge regionale 17 maggio 2016, n. 8 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 9 è sostituito dal seguente:

"9. Ai soggetti beneficiari, pubblici o privati, titolari di interventi finanziati a valere sulle risorse dei programmi della politica unitaria di coesione dei cicli di programmazione 2007-2013 e 2014-2020 (FESR, FSE, FSC e PAC), inadempienti agli obblighi di monitoraggio fisico, finanziario e procedurale disciplinati dalle disposizioni normative di riferimento o dai provvedimenti e convenzioni che concedono il finanziamento, non possono essere concessi finanziamenti a valere sulle risorse del FESR e del FSE della programmazione comunitaria 2014-2020 finché persiste l'inadempimento ai predetti obblighi.";

b) il comma 10 è abrogato.

2. Le somme accertate in entrata del bilancio della Regione per rimborsi, recuperi e/o trasferimenti, provenienti dagli strumenti di ingegneria finanziaria del PO FESR 2007-2013 e del PO FSE 2007-2013, restituite dai rispettivi gestori degli strumenti di ingegneria finanziaria, confluiscono in un apposito Fondo.

3. Il Fondo di cui al comma 2 è destinato, per le risorse provenienti dallo strumento Jessica Sicilia, al finanziamento di progetti di sviluppo urbano e, per le risorse provenienti dallo strumento Jeremie FESR e FSE e dal fondo Centrale di garanzia, all'erogazione di misure per promuovere e sostenere l'imprenditorialità giovanile e femminile, con i correlati oneri di gestione, secondo le vigenti disposizioni statali e regionali compatibili con la legislazione comunitaria in materia [32].

4. L'articolo 14 della legge regionale 29 settembre 2016, n. 20 è abrogato. Sono fatte salve le istanze presentate.

5. All'articolo 13 della legge regionale n. 20/2016, sopprimere le parole "2014-2020".

6. Al comma 1 dell'articolo 31 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6 le parole "spese occorrenti alla progettazione definitiva" sono sostituite dalle parole "spese occorrenti per la progettazione, quale che sia il livello di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e di tutte quelle occorrenti per l'approvazione dei progetti medesimi".

7. Lo stanziamento di cui all'articolo 7, comma 22, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 è destinato prioritariamente a finanziare gli interventi previsti dalle graduatorie dell'Asse VI, misure 3.3.2.2 e 3.1.4.2 (Sviluppo Urbano sostenibile).

 

     Art. 22. Fondo ex articolo 128 legge regionale 12 maggio 2010, n. 11.

1. Le iniziative a valere sul fondo di cui all'articolo 128 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, finanziate ai sensi del decreto presidenziale 23 marzo 2016 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana Parte I n. 14 del 1° aprile 2016, possono essere realizzate entro il 30 giugno 2017.

 

     Art. 23. Modifica dell'articolo 68 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9.

1. Alla lettera c) del comma 6 dell'articolo 68 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, alla fine del periodo sono aggiunte le parole ", commesse successivamente alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 9/2013.".

 

TITOLO III

Effetti della manovra e copertura finanziaria

 

     Art. 24. Fondi speciali e tabelle. [33]

1. Gli importi da iscrivere nei Fondi speciali di cui all'articolo 49, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si perfezionano dopo l'approvazione del bilancio, destinati ad interventi di spese correnti, restano determinati per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019 nelle misure indicate nella tabella "A".

2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera g), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, gli stanziamenti autorizzati in relazione a disposizioni di legge la cui quantificazione è demandata alla legge finanziaria sono determinati nell'allegata tabella "G".

 

     Art. 25. Effetti della manovra e copertura finanziaria.

1. Gli effetti della manovra finanziaria della presente legge e la relativa copertura sono indicati nel prospetto allegato.

2. Le disposizioni della presente legge si applicano, ove non diversamente disposto, a decorrere dal 1° gennaio 2017.

 

     Art. 26. Entrata in vigore.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

 

Allegati

(Omissis)

 


[1] Comma così modificato dall'art. 9 della L.R. 11 agosto 2017, n. 15.

[2] Comma aggiunto dall'art. 9 della L.R. 11 agosto 2017, n. 15.

[3] Comma così modificato dall'art. 6 della L.R. 11 agosto 2017, n. 15.

[4] Comma così sostituito dall'art. 6 della L.R. 11 agosto 2017, n. 15.

[5] Comma così sostituito dall'art. 6 della L.R. 11 agosto 2017, n. 15. Il testo previgente reca: "13. Alla lettera d) del comma 8 dell'articolo 11 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 è aggiunto il seguente periodo: "A decorrere dal 1° gennaio 2017, entro il 31 luglio, con preventiva approvazione da parte della Giunta entro il 30 aprile, è approvato il rendiconto generale della Regione dell'anno precedente."."

[6] Comma abrogato dall'art. 20 della L.R. 10 luglio 2018, n. 10.

[7] Comma così modificato dall'art. 92 della L.R. 8 maggio 2018, n. 8.

[8] La Corte costituzionale, con sentenza 25 luglio 2022, n. 193, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma, limitatamente alle parole «[p]er le liquidazioni deficitarie, con decreto del Presidente della Regione si fa luogo alla liquidazione coatta amministrativa».

[9] Comma inserito dall'art. 109 della L.R. 15 aprile 2021, n. 9. La Corte costituzionale, con sentenza 25 luglio 2022, n. 193, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.

[10] Comma così modificato dall'art. 6 della L.R. 11 agosto 2017, n. 15.

[11] Comma così modificato dall'art. 7 della L.R. 22 febbraio 2019, n. 1.

[12] Comma così modificato dall'art. 7 della L.R. 22 febbraio 2019, n. 1.

[13] Comma già modificato dall'art. 7 della L.R. 22 febbraio 2019, n. 1 e così ulteriormente modificato dall'art. 1 della L.R. 12 maggio 2020, n. 10.

[14] Comma già modificato dall'art. 6 della L.R. 11 agosto 2017, n. 15, dall'art. 7 della L.R. 22 febbraio 2019, n. 1 e così ulteriormente modificato dall'art. 1 della L.R. 12 maggio 2020, n. 10.

[15] Comma così modificato dall'art. 7 della L.R. 22 febbraio 2019, n. 1.

[16] Comma così modificato dall'art. 7 della L.R. 22 febbraio 2019, n. 1.

[17] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 12 maggio 2020, n. 10.

[18] Comma modificato dall'art. 27 della L.R. 8 maggio 2018, n. 8 e abrogato dall'art. 9 della L.R. 28 dicembre 2019, n. 30.

[19] Comma modificato dall'art. 27 della L.R. 8 maggio 2018, n. 8 e abrogato dall'art. 9 della L.R. 28 dicembre 2019, n. 30.

[20] Comma aggiunto dall'art. 33 della L.R. 8 maggio 2018, n. 8 e abrogato dall'art. 9 della L.R. 28 dicembre 2019, n. 30.

[21] Alinea così modificato dall'art. 6 della L.R. 11 agosto 2017, n. 15.

[22] Lettera così modificata dall'art. 4 della L.R. 21 novembre 2023, n. 25.

[23] Lettera così modificata dall'art. 4 della L.R. 21 novembre 2023, n. 25.

[24] Comma così sostituito dall'art. 4 della L.R. 29 dicembre 2017, n. 19.

[25] Comma così sostituito dall'art. 30 della L.R. 8 maggio 2018, n. 8.

[26] Comma aggiunto dall'art. 30 della L.R. 8 maggio 2018, n. 8 e così modificato dall'art. 45 della L.R. 15 aprile 2021, n. 9.

[27] Comma aggiunto dall'art. 23 della L.R. 29 luglio 2021, n. 20.

[28] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 16 dicembre 2018, n. 24.

[29] Comma già modificato dall'art. 88 della L.R. 8 maggio 2018, n. 8 e così ulteriormente modificato dall'art. 21 della L.R. 12 maggio 2020, n. 9.

[30] Comma così modificato dall'art. 20 della L.R. 10 luglio 2018, n. 10.

[31] Comma così modificato dall'art. 13 della L.R. 16 ottobre 2019, n. 17.

[32] Comma così sostituito dall'art. 93 della L.R. 22 febbraio 2023, n. 2.

[33] Articolo così modificato dall'art. 6 della L.R. 11 agosto 2017, n. 15.