§ 2.10.189 – L.R. 24 febbraio 2000, n. 6.
Provvedimenti per l'autonomia delle istituzioni scolastiche statali e delle istituzioni scolastiche regionali.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:2. sviluppo sociale
Capitolo:2.10 istruzione
Data:24/02/2000
Numero:6


Sommario
Art. 1.  Finalità dell'autonomia delle istituzioni scolastiche.
Art. 2.  Dimensionamento delle scuole. Indici e parametri.
Art. 3.  Conferenze provinciali di organizzazione della rete scolastica.
Art. 4.  Riconoscimento dell'autonomia e attribuzione della personalità giuridica.
Art. 5.  Recepimento di norme dello Stato.
Art. 6.  Istituti regionali pareggiati.
Art. 7.  Dotazione finanziaria.
Art. 8.  Allocazione delle risorse.
Art. 9.  Revisori dei conti.
Art. 10.  Soppressione dei distretti scolastici.
Art. 11.  Trasferimento di funzioni dei Consigli scolastici provinciali.
Art. 12.  Funzioni e compiti della Regione.
Art. 13.  Attribuzione di funzioni all'ufficio scolastico regionale.
Art. 14.  Modifica dell'articolo 16 della legge regionale 6 maggio 1976, n. 53.
Art. 15.  Modifica dell'articolo 14 della legge regionale 5 settembre 1990, n. 34.
Art. 16.  Revisori dei conti.
Art. 17.  Scuole materne regionali.
Art. 18.  Personale delle scuole materne.
Art. 19.  Convenzioni per la statalizzazione di scuole regionali.
Art. 20. 


§ 2.10.189 – L.R. 24 febbraio 2000, n. 6. [1]

Provvedimenti per l'autonomia delle istituzioni scolastiche statali e delle istituzioni scolastiche regionali.

(G.U.R. 29 febbraio 2000, n. 9).

 

Titolo I

AUTONOMIA DELLE ISTITUZIONI

SCOLASTICHE STATALI NELLA REGIONE

 

Art. 1. Finalità dell'autonomia delle istituzioni scolastiche.

     1. Nella Regione siciliana l'autonomia delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, fermi restando i livelli unitari e nazionali di fruizione del diritto allo studio e gli elementi comuni all'intero sistema scolastico pubblico, è strumento finalizzato:

     - al radicamento della scuola ai bisogni formativi e di sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio;

     - all'uso mirato delle risorse finanziarie della Regione siciliana, dello Stato e dell'Unione europea ai fini del miglioramento dell'offerta formativa che dovrà impegnare le singole scuole nella promozione delle eccellenze e delle potenzialità e nella eliminazione della dispersione e degli abbandoni, favorendo l'integrazione dei soggetti disabili o svantaggiati;

     - al massimo coinvolgimento degli enti locali, dei soggetti pubblici istituzionali, delle associazioni professionali, di volontariato e sportive, nonché degli operatori economici e sociali nel progetto unitario, seppure articolato, di sviluppo dell'istruzione nella prospettiva dell'universale e libero manifestarsi delle arti e delle scienze, dell'integrazione europea e dell'emancipazione sociale ed economica dei singoli e della collettività, da promuovere anche verso esiti lavorativi;

     - alla sperimentazione di forme di collaborazione tra istruzione pubblica ed istruzione privata che, ferma restando la centralità del ruolo formativo di indirizzo e coordinamento della scuola statale, assicuri la capillare presenza di organismi di istruzione e formazione in modo da innalzare il livello di alfabetizzazione e culturale della popolazione di ogni età.

 

     Art. 2. Dimensionamento delle scuole. Indici e parametri.

     1. L'autonomia amministrativa, organizzativa, didattica, di ricerca, di progettazione e di sperimentazione educativa è riconosciuta alle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado, ivi comprese quelle dotate di personalità giuridica ed esclusi gli istituti di cui al comma 1 dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233, che raggiungono dimensioni idonee a garantire l'efficace esercizio dell'offerta formativa, la stabilità nel tempo e l'equilibrio ottimale tra domanda e offerta di istruzione e formazione.

     2. I principi relativi all'autonomia didattica, alla ricerca ed alla sperimentazione educativa si applicano anche alle scuole parificate, pareggiate e legalmente riconosciute nei limiti della normativa dello Stato.

     3. Per acquisire o mantenere la personalità giuridica, le istituzioni scolastiche devono, di norma, avere una popolazione prevedibilmente stabile per almeno un quinquennio compresa tra 500 e 900 alunni.

     4. Nel computo della popolazione scolastica vanno considerati gli alunni delle scuole materne regionali, nonché gli alunni delle scuole materne comunali autorizzate.

     5. L'indice massimo di cui al comma 3 può essere superato solo nelle aree ad alta densità demografica con particolare riferimento agli istituti di istruzione secondaria con finalità formative che richiedono beni strutturali, laboratori ed officine di alto valore tecnologico o artistico, sempre che ciò non rechi pregiudizio all'impiego dei locali e delle risorse strumentali.

     6. Nelle isole minori, nei comuni montani, nonché nelle aree geografiche contraddistinte da specificità etniche o linguistiche gli indici di riferimento previsti dal comma 3 possono essere ridotti fino a 300 alunni per gli istituti comprensivi di scuola materna, elementare e media di primo grado, o per gli istituti di istruzione secondaria di secondo grado che comprendono corsi o sezioni di diverso ordine o tipo. Per gli istituti scolastici che abbiano sede e/o che comprendano sezioni staccate e/o plessi che insistono nei comuni inseriti negli ambiti territoriali di cui all'articolo 3 della legge 15 dicembre 1999, n. 482 e successive modifiche ed integrazioni, l'indice di riferimento di cui al presente comma può essere ridotto del 50 per cento. Tale riduzione si applica esclusivamente qualora l'istituto scolastico interessato abbia sede e/o sezioni staccate e/o plessi che insistono in comune non confinante con altri comuni tutelati ai sensi della legge n. 482/1999 e successive modifiche ed integrazioni, e sempreché le condizioni di viabilità statale e provinciale del territorio siano disagevoli causando una reale situazione di isolamento fisico e geografico del comune medesimo [2].

     7. Nelle province il cui territorio è per almeno un terzo montano, in cui le condizioni di viabilità statale e provinciale siano disagevoli ed in cui vi sia una dispersione e rarefazione di insediamenti abitativi sono concesse deroghe automatiche agli indici di riferimento previsti dal comma 3, anche sulla base di criteri preventivamente stabiliti con decreto dell'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale.

     8. Gli indici minimi di riferimento si applicano anche agli istituti secondari di istruzione tecnica, professionale ed artistica con indirizzi formativi particolarmente specializzati e a diffusione limitata nell'ambito regionale, nonché agli istituti di istruzione che comprendono scuole con particolari finalità, funzionanti ai sensi dell'articolo 324 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con riguardo alle peculiari esigenze formative degli alunni che frequentano tali scuole.

     9. Qualora le singole scuole non raggiungano gli indici minimi di riferimento sono unificate orizzontalmente con le scuole dello stesso grado comprese nel medesimo ambito territoriale o verticalmente in istituti comprensivi, di norma con una popolazione scolastica non inferiore a 300 alunni, a seconda delle esigenze educative del territorio e nel rispetto della progettualità territoriale [3].

     10. Per garantire la permanenza in ambito comunale di scuole che non raggiungono da sole o unificate con scuole dello stesso grado dimensioni ottimali, possono essere costituiti istituti di istruzione comprensivi di scuola materna, elementare e media. Allo stesso fine e per assicurare la più efficace corrispondenza tra gli istituti di istruzione secondaria superiore e le caratteristiche del territorio di riferimento, nonché tra la necessaria varietà dei percorsi formativi proposti da ciascun istituto e la domanda di istruzione espressa dalla popolazione scolastica, si procede alla unificazione di istituti di diverso ordine o tipo che non raggiungono, separatamente, le dimensioni ottimali e insistono sullo stesso bacino di utenza, ivi comprese le sezioni staccate e scuole coordinate dipendenti da istituti posti in località distanti e compresi in altri ambiti territoriali di riferimento. Tali istituzioni assumono la denominazione di istituto di istruzione secondaria superiore.

     11. Nelle isole minori, nei comuni con una popolazione inferiore a 5000 abitanti e nei comuni montani e nelle aree interne che si trovino in condizione di particolare isolamento possono altresì essere costituiti istituti comprensivi di scuole di ogni ordine e grado fermo restando il rispetto dei parametri nazionali in ordine all’autonomia di cui al comma 1 [4].

 

     Art. 3. Conferenze provinciali di organizzazione della rete scolastica.

     1. I piani di dimensionamento delle istituzioni scolastiche previsti dal comma 4 dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, al fine dell'attribuzione dell'autonomia e personalità giuridica, sono definiti in conferenze provinciali di organizzazione della rete scolastica nel rispetto degli indirizzi di programmazione e dei criteri generali preventivamente adottati con decreto dell'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale.

     2. La Conferenza provinciale è composta:

     - dal Presidente del libero Consorzio comunale o Sindaco metropolitano ovvero da chi ne ha le funzioni, che la presiede;

     - dal sindaco del comune capoluogo;

     - da 5 rappresentanti del personale direttivo, docente e non docente della scuola eletti dai consigli scolastici provinciali anche al di fuori del proprio seno;

     - da un rappresentante dei genitori eletto dal Consiglio scolastico provinciale fra i propri membri;

     - da un rappresentante degli studenti eletto fra i propri componenti dalla Consulta provinciale degli studenti;

     - dai dirigenti dell'Ufficio scolastico territoriale e dal Presidente del Consiglio scolastico provinciale;

     - da 7 sindaci eletti, con voto limitato a 2, dall'assemblea dei sindaci della provincia convocata dal Presidente del libero Consorzio comunale o Sindaco metropolitano [5].

     3. Qualora alla prima convocazione l'assemblea dei sindaci non sia in numero legale, in seconda convocazione, a distanza di un'ora, si può procedere all'elezione dei rappresentanti alla Conferenza con la maggioranza dei presenti. Qualora il Presidente del libero Consorzio comunale o Sindaco metropolitano non convochi l'assemblea dei sindaci in tempo utile rispetto alla data di convocazione della Conferenza provinciale, questa è convocata dal Sindaco del comune capoluogo di provincia.

     4. Entro 45 giorni dall'emissione del decreto assessoriale annuale che avvia il procedimento di dimensionamento il Presidente del libero Consorzio comunale o Sindaco metropolitano ovvero chi ne ha le funzioni convoca la conferenza provinciale. Trascorsi infruttuosamente dieci giorni dalla scadenza la convocazione deve essere fatta dal sindaco del comune capoluogo di provincia. In caso di ulteriore inerzia provvede la Conferenza regionale di organizzazione della rete scolastica di cui al presente articolo. La conferenza provinciale è validamente costituita anche nel caso in cui non siano stati designati o eletti tutti i componenti, purché sia assicurata la presenza della metà più uno dei medesimi. Le decisioni vengono adottate a maggioranza semplice ed in caso di parità prevale il voto del Presidente [6].

     5. Nella prima riunione sono determinate le modalità operative per la predisposizione e la successiva discussione e definizione delle proposte avanzate dai soggetti partecipanti alla conferenza provinciale, compresi i criteri per la promozione di incontri e accordi per ambiti territoriali ristretti.

     6. I dirigenti competenti dell'amministrazione periferica della pubblica istruzione predispongono la documentazione necessaria per la conferenza provinciale di organizzazione, con tutti gli opportuni elementi di informazione; gli stessi dirigenti, altresì, acquisiscono e comunicano alla conferenza provinciale eventuali pareri e proposte degli organi collegiali degli istituti di istruzione interessati. I dati, i documenti e le informazioni unitamente alle proposte formulate, sono contemporaneamente trasmessi all'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale.

     7. Il piano di dimensionamento delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado è approvato dalla conferenza provinciale entro 90 giorni dall'emanazione del decreto assessoriale annuale che avvia il procedimento di dimensionamento, anche in assenza dei criteri di cui al comma 1 [7].

     8. I piani contengono anche proposte specifiche per le zone di confine tra province diverse allo scopo di garantire le migliori condizioni di fruibilità del servizio scolastico.

     9. Con decreto dell'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale, previa intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 1985, n. 246, è approvato il piano regionale di dimensionamento sulla base dei piani provinciali, assicurandone il coordinamento nel rispetto degli organici prestabiliti ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233 e dei parametri di riferimento previsti dalla presente legge, decidendo, ove necessario, sui casi previsti dal comma 8.

     9-bis. A i fini della definizione del Piano annuale di dimensionamento e razionalizzazione della rete scolastica l'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale si avvale della Conferenza regionale di organizzazione della rete scolastica, istituita con decreto dell'Assessore, che interviene, altresì, in via sostitutiva, nell'elaborazione dei piani provinciali non definiti dalle Conferenze provinciali entro il termine annualmente previsto dal decreto assessoriale di cui al comma 1 o approvati dalle stesse in difformità ai parametri fissati [8].

 

     Art. 4. Riconoscimento dell'autonomia e attribuzione della personalità giuridica.

     1. Con decreto dell'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale si provvede al riconoscimento dell'autonomia delle singole istituzioni scolastiche e all'attribuzione della personalità giuridica alle istituzioni scolastiche che ne siano prive.

 

     Art. 5. Recepimento di norme dello Stato.

     1. Si applicano nell'ambito della Regione siciliana le disposizioni contenute all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233, nonché il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, il decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233 e l'articolo 76 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

     2. Si applicano altresì le disposizioni contenute nei commi 1, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 16 e 17 dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

 

     Art. 6. Istituti regionali pareggiati.

     1. L'autonomia scolastica si applica anche agli istituti regionali pareggiati.

     2. L'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale, con proprio provvedimento, provvede al dimensionamento degli istituti regionali pareggiati in conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 2, considerando unica entità l'istituto d'arte e la scuola media annessa. Ai predetti istituti si applicano altresì le disposizioni contenute negli articoli 4, 5, 7 e 8.

     3. L'organico funzionale di ciascuna istituzione scolastica di cui al comma 1 è determinato ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233. E' abrogato il comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 5 settembre 1990, n. 34.

 

     Art. 7. Dotazione finanziaria.

     1. La dotazione finanziaria essenziale delle istituzioni scolastiche dotate di personalità giuridica è costituita dall'assegnazione della Regione per il funzionamento, amministrativo e didattico [9].

     2. Tale dotazione finanziaria, tranne che per quanto stabilito al successivo comma 3 bis, è attribuita senz'altro vincolo di destinazione che quello dell'utilizzazione prioritaria per lo svolgimento delle attività d'istruzione, di formazione e di orientamento proprie di ciascuna tipologia e di ciascun indirizzo di scuola. La dotazione finanziaria può essere utilizzata indifferentemente per le spese in conto capitale e di parte corrente, con possibilità di variare le destinazioni in corso d'anno [10].

     3. L'assegnazione comprende, per singole tipologie di scuole ed istituti, una quota fissa per sedi principali, plessi, sezioni staccate o scuole coordinate, nonché la quota riferita ai singoli alunni, variabile per tipologia di scuola. Detta dotazione è comunque stabilita in misura tale da consentire l'acquisizione da parte delle istituzioni scolastiche dei beni di consumo e strumentali necessari a garantire l'efficacia del processo di insegnamento-apprendimento, nei vari gradi e tipologie dell'istruzione. La dotazione è rivalutata annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato. Le disposizioni del presente articolo non escludono l'apporto di ulteriori risorse finanziarie da parte dello Stato, della Comunità Europea, della Regione, degli Enti Locali, di altri enti o di privati per l'attuazione di progetti promossi e finanziati con risorse a destinazione specifica [11].

     3 bis. La perequazione tra istituzioni scolastiche è perseguita dalle medesime attraverso l'utilizzo del 5 per cento dell'assegnazione per la realizzazione di progetti mirati a far fronte a particolari esigenze collegate alle condizioni demografiche, orografiche, economiche e socio-culturali del territorio [12].

     4. Restano a carico degli enti locali obbligati gli oneri previsti da disposizioni legislative.

     5. Alle istituzioni scolastiche statali e regionali pareggiate non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 21 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, e successive modifiche ed integrazioni.

     6. Gli interventi finanziari per il funzionamento amministrativo e didattico delle scuole statali di ogni ordine e grado, escluse le accademie di belle arti ed i conservatori di musica, confluiscono in un unico fondo che viene ripartito con decreto dell'Assessore regionale per i beni culturali, ambientali e per la pubblica istruzione e posti a disposizione delle singole istituzioni scolastiche mediante mandato diretto [13].

     7. Gli interventi finanziari per il funzionamento amministrativo e didattico delle accademie di belle arti e dei conservatori di musica confluiscono in un unico fondo che viene ripartito con decreto dell'Assessore regionale per i beni culturali, ambientali e per la pubblica istruzione e posti a disposizione delle singole istituzioni scolastiche mediante mandato diretto, quanto al 50 per cento sulla base del numero degli studenti iscritti e quanto al restante 50 per cento sulla base del numero degli studenti iscritti con disabilità [14].

     8. Gli interventi finanziari per il funzionamento amministrativo e didattico delle scuole materne regionali, dell'istituto tecnico regionale delle attività sociali di Catania, degli istituti professionali regionali per l'industria e l'artigianato per ciechi di Catania e di Palermo e degli istituti regionali d'arte e scuole medie annesse confluiscono in un unico fondo che viene ripartito con decreto dell'Assessore regionale per i beni culturali, ambientali e per la pubblica istruzione e posti a disposizione delle singole istituzioni scolastiche mediante mandato diretto [15].

 

     Art. 8. Allocazione delle risorse.

     1. Con decreto dell'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale di concerto con l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze sono emanate le istruzioni generali per l'autonoma allocazione delle risorse, per la formazione dei bilanci, per la gestione delle risorse ivi iscritte e per la scelta dell'affidamento dei servizi di tesoreria o di cassa.

 

     Art. 9. Revisori dei conti. [16]

     1. Il riscontro della gestione finanziaria, amministrativa e patrimoniale di ciascuna istituzione scolastica autonoma è affidato ad un collegio di revisori dei conti nominato con decreto dell'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale e composto da:

     a) un rappresentante designato dall'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale, con funzioni di presidente;

     b) un rappresentante designato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

     c) un rappresentante designato dall'ente locale obbligato (provincia o comune).

     2. Il presidente ed i componenti del collegio dei revisori devono essere scelti tra i dipendenti in attività di servizio o in quiescenza delle amministrazioni cui compete la designazione, che abbiano i requisiti di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 e successive modifiche ed integrazioni o di cui all'articolo 57 del decreto del Ministero della pubblica istruzione 1 febbraio 2001, n. 44. Nel caso in cui l'organo competente alla designazione accerti che nel proprio organico manchino o siano insufficienti i funzionari in possesso dei suddetti requisiti, procede alla designazione di un revisore estraneo all'Amministrazione, purché iscritto nell'apposito registro, privilegiando i dipendenti del Ministero del tesoro. Alle nomine del presidente e dei componenti del collegio dei revisori dei conti nelle istituzioni scolastiche statali e regionali non si applicano le disposizioni in materia di cui alle leggi regionali 20 aprile 1976, n. 35, 11 maggio 1993, n. 15, 28 marzo 1995, n. 22, 20 giugno 1997, n. 19, nonché l'articolo 67 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e l'articolo 49, comma 26, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 e successive modificazioni. Restano ferme le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 9 della legge regionale 24 febbraio 2000, n. 6. Ad uno stesso collegio può essere affidato il riscontro di più istituti, anche di diverso ordine e grado, aventi sede in un medesimo ambito territoriale. L'assegnazione è operata dall'Assessorato competente. Nel caso di mancata designazione o di mancata intesa tra gli enti locali deputati alla designazione medesima, la nomina è autonomamente disposta dall’Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale. I presidenti dei collegi dei revisori dei conti di cui agli articoli 9 e 16 della legge regionale 24 febbraio 2000, n. 6, per le istituzioni scolastiche di particolare rilievo finanziario o per le quali sussistano specifiche ragioni di maggiore vigilanza e tutela dei principi di legalità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa possono essere nominati tra il personale di cui al D.P.R. 27 luglio 1995, n. 388, in possesso dei requisiti di cui al decreto dell'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione 9 ottobre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 49 del 3 novembre 2000, concernente le procedure per la scelta dei presidenti dei collegi dei revisori dei conti la cui nomina o designazione è di competenza dell'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale. Il compenso annuale da corrispondere al presidente ed ai componenti del collegio è determinato, nell'ambito delle somme già destinate alle istituzioni scolastiche, in 2.500 euro ciascuno, comprensivo degli oneri previdenziali, assistenziali ed erariali previsti dalla normativa vigente [17].

     2 bis. L'incarico di revisore dei conti può essere revocato per mancato insediamento entro sessanta giorni dall'avvenuta notifica del provvedimento di costituzione del collegio o di nomina per sostituzione di uno dei membri, nonché in caso di assenza del singolo membro senza giustificato motivo per almeno tre sedute consecutive del collegio medesimo [18].

     2 ter. Le amministrazioni cui compete la designazione dei revisori dei conti delle istituzioni scolastiche statali della Sicilia ai fini del contenimento della spesa pubblica scelgono, in via prioritaria, i propri rappresentanti nel rispetto delle procedure e dei requisiti di cui al comma 2 tra il personale in servizio presso i propri uffici dislocati nella provincia in cui ha sede l'istituzione scolastica, ovvero tra il personale in quiescenza delle medesime amministrazioni o tra soggetti estranei purché residenti o domiciliati nella medesima provincia [19].

     3. I revisori dei conti durano in carica tre anni e possono essere confermati nella stessa istituzione scolastica per non più di due trienni [20].

 

     Art. 10. Soppressione dei distretti scolastici.

     1. Nell'ambito della Regione siciliana sono soppressi i distretti scolastici di cui agli articoli 16 e seguenti del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

     2. Le funzioni in atto attribuite ai consigli scolastici distrettuali vengono esercitate dalle istituzioni scolastiche autonome di concerto con gli enti locali.

 

     Art. 11. Trasferimento di funzioni dei Consigli scolastici provinciali.

     1. Nell'ambito della Regione siciliana non si applicano le lettere a), b) ed f) del comma 1 dell'articolo 22 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Le funzioni ivi previste sono devolute alle istituzioni scolastiche autonome di concerto con gli enti locali. Non si applica, altresì, la lettera i) del comma 1 dell'articolo 22 dello stesso decreto legislativo.

 

     Art. 12. Funzioni e compiti della Regione.

     1. Restano attribuite alla competenza della Regione:

     a) i compiti e le funzioni concernenti i criteri e i parametri per l'organizzazione della rete scolastica;

     b) le funzioni relative alla determinazione e all'assegnazione delle risorse finanziarie a carico del bilancio della Regione;

     c) la programmazione dell'offerta formativa integrata tra istruzione e formazione professionale;

     d) la programmazione a livello regionale, nei limiti delle disponibilità di risorse umane e finanziarie, della rete scolastica sulla base dei piani provinciali assicurando il coordinamento con la programmazione di cui alla lettera c);

     e) la suddivisione del territorio regionale, sulla base anche delle proposte degli enti locali interessati, in ambiti funzionali al miglioramento dell'offerta formativa, nonché in ambiti territoriali di ampiezza differenziata a seconda del grado di istruzione, nei quali va assicurata la permanenza e la stabilità delle istituzioni scolastiche, con particolare riguardo alle caratteristiche demografiche, geografiche, economiche, socio-culturali del territorio, nonché alla sua organizzazione politico-amministrativa;

     f) la determinazione del calendario scolastico.

     2. Sono invece attribuiti alle province in relazione all'istruzione secondaria superiore, ed ai comuni, in relazione agli altri gradi inferiori di scuola, i compiti e le funzioni concernenti:

     a) [l'istituzione, l'aggregazione, la fusione e la soppressione di scuole in attuazione degli strumenti di programmazione] [21];

     b) [la redazione dei piani di organizzazione della rete delle istituzioni scolastiche] [22];

     c) i servizi di supporto organizzativo dell'istruzione per gli alunni con handicap o in situazione di svantaggio;

     d) il piano di utilizzazione degli edifici e di uso delle attrezzature, sentite le istituzioni scolastiche;

     e) la sospensione delle lezioni in casi gravi ed urgenti;

     f) le iniziative e le attività di promozione relative all'ambito delle funzioni conferite;

     g) la costituzione, i controlli e la vigilanza, ivi compreso lo scioglimento, sugli organi collegiali scolastici a livello territoriale;

     h) il piano di utilizzazione nelle ore extrascolastiche delle palestre e delle attrezzature sportive, da predisporre d'intesa con gli organi territoriali del Coni;

     i) la promozione di attività sportive da organizzarsi di concerto con i competenti organi del Coni.

     3. I comuni, anche in collaborazione con le province, ciascuno in relazione ai gradi di istruzione di propria competenza, esercitano anche d'intesa con le istituzioni scolastiche, iniziative relative a:

     a) educazione degli adulti;

     b) interventi integrati di orientamento scolastico e professionale;

     c) azioni tese a realizzare le pari opportunità di istruzione;

     d) azioni di supporto tese a promuovere e sostenere la coerenza e la continuità in verticale e orizzontale tra i diversi gradi e ordini di scuola;

     e) interventi perequativi;

     f) interventi integrati di prevenzione della dispersione scolastica e di educazione alla salute.

     4. La risoluzione dei conflitti di competenze è attribuita alle province, ad eccezione dei conflitti tra istituzioni della scuola materna, elementare e media, la cui risoluzione è attribuita ai comuni.

     5. Le norme di cui al presente articolo entrano in vigore a decorrere dal 1° ottobre 2002, con esclusione delle disposizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 2 che entreranno in vigore alla data del 1° ottobre 2004 [23].

 

     Art. 13. Attribuzione di funzioni all'ufficio scolastico regionale.

     1. A seguito della soppressione della Sovrintendenza scolastica regionale e dei Provveditorati agli studi, ai sensi del comma 3 dell'articolo 75 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, le funzioni e attribuzioni che disposizioni legislative ed amministrative regionali devolvono a detti uffici sono attribuite all'Ufficio scolastico regionale di livello dirigenziale generale per la Sicilia quale organo periferico del Ministero della pubblica istruzione.

 

Titolo II

PROVVEDIMENTI CONCERNENTI LE

ISTITUZIONI SCOLASTICHE REGIONALI

 

     Art. 14. Modifica dell'articolo 16 della legge regionale 6 maggio 1976, n. 53. [24]

 

     Art. 15. Modifica dell'articolo 14 della legge regionale 5 settembre 1990, n. 34. [25]

 

     Art. 16. Revisori dei conti. [26]

     1. Il riscontro della gestione finanziaria, amministrativa e patrimoniale di ciascuna istituzione scolastica regionale pareggiata autonoma è affidato ad un collegio dei revisori dei conti nominato con decreto dell'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale e composto da:

     a) un rappresentante designato dall'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale con funzioni di Presidente;

     b) un rappresentante designato dall'Assessore regionale per il bilancio e le finanze;

     c) un rappresentante designato dalla provincia in cui ha sede l'istituzione scolastica.

     2. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 9.

     3. E' abrogato l'articolo 6 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 33.

 

     Art. 17. Scuole materne regionali.

     1. Gli oneri relativi alla locazione degli immobili da destinare a sedi di scuole materne regionali, nonché alla pulizia, fornitura di acqua, energia elettrica, riscaldamento, spese telefoniche e manutenzioni ordinarie sono a carico delle amministrazioni comunali. Sono abrogati l'articolo 18, commi 1 e 2, della legge regionale 16 agosto 1975, n. 67, così come sostituiti dall'articolo 5 della legge regionale 1 agosto 1990, n. 15 nonché i commi 2, 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 5 della legge regionale 1 agosto 1990, n. 15 [27].

     2. [28].

     2 bis. Lo stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa dell'Assessorato regionale per i beni culturali e ambientali e per la pubblica istruzione per il funzionamento amministrativo e didattico delle scuole materne regionali è ripartito con decreto dell'Assessore regionale e posto a disposizione delle singole istituzioni scolastiche mediante mandato diretto [29].

     2 ter. Lo stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa dell'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione per il capitolo 372524 "Spese per l'assicurazione contro gli infortuni dei bambini delle scuole materne regionali" confluisce nel fondo previsto, dal comma 1, terzo capoverso, è ripartito con decreto dell'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale e posto a disposizione delle singole istituzioni scolastiche mediante mandato diretto [30].

     3. Le disposizioni del presente articolo entreranno in vigore a decorrere dal 1° settembre 2000.

 

     Art. 18. Personale delle scuole materne.

     1. [31].

     2. Sono prorogate per l'anno scolastico 1999/2000 le graduatorie provinciali per il conferimento di supplenze temporanee a posti di insegnanti nelle scuole materne regionali formulate per il biennio 1997- 1998 e 1998-1999.

 

     Art. 19. Convenzioni per la statalizzazione di scuole regionali.

     1. L'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale è autorizzato a stipulare con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca apposite convenzioni per la statalizzazione delle scuole materne regionali, degli istituti regionali d'arte e scuole medie annesse di Enna, Grammichele, San Cataldo, Santo Stefano di Camastra, Bagheria e Mazara del Vallo, dell'Istituto tecnico femminile regionale di Catania e degli Istituti professionali per ciechi di Palermo e Catania e, a richiesta degli enti locali interessati, per i licei linguistici ed i licei o istituti musicali delle province regionali e dei comuni [32].

 

     Art. 20.

     1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

     2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.


[1] Nella presente legge, le parole "Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione" sono sostituite dalle parole "Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale", le parole "Presidente della Provincia regionale" sono sostituite dalle parole "Presidente del libero Consorzio comunale o Sindaco metropolitano", le parole "Provveditore agli studi della provincia" sono sostituite dalle parole "dirigenti dell'Ufficio scolastico territoriale", le parole "Ministro della pubblica istruzione" sono sostituite dalle parole "Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca" per effetto dell'art. 39 della L.R. 20 giugno 2019, n. 10.

[2] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 12 luglio 2011, n. 13.

[3] Comma così modificato dall'art. 39 della L.R. 20 giugno 2019, n. 10.

[4] Comma già modificato dall'art. 70 della L.R. 15 maggio 2013, n. 9 e così ulteriormente modificato dall'art. 39 della L.R. 20 giugno 2019, n. 10.

[5] Comma così modificato dall'art. 39 della L.R. 20 giugno 2019, n. 10. Per un'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 1 della L.R. 28 dicembre 2018, n. 26.

[6] Comma così modificato dall'art. 39 della L.R. 20 giugno 2019, n. 10.

[7] Comma così modificato dall'art. 17 della L.R. 16 ottobre 2019, n. 17.

[8] Comma aggiunto dall'art. 39 della L.R. 20 giugno 2019, n. 10.

[9] Comma così modificato dall’art. 41 della L.R. 28 dicembre 2004, n. 17, con la decorrenza indicata dall’art. 129 della stessa L.R. 17/2004.

[10] Comma così modificato dall’art. 41 della L.R. 28 dicembre 2004, n. 17, con la decorrenza indicata dall’art. 129 della stessa L.R. 17/2004.

[11] Comma così modificato dall’art. 41 della L.R. 28 dicembre 2004, n. 17, con la decorrenza indicata dall’art. 129 della stessa L.R. 17/2004.

[12] Comma aggiunto dall’art. 41 della L.R. 28 dicembre 2004, n. 17, con la decorrenza indicata dall’art. 129 della stessa L.R. 17/2004.

[13] Comma aggiunto dall'art. 29 della L.R. 17 marzo 2000, n. 8, con effetto a decorrere dal 1 gennaio 2000, come stabilito dall'art. 41 della stessa L.R. 8/2000.

[14] Comma aggiunto dall'art. 29 della L.R. 17 marzo 2000, n. 8, con effetto a decorrere dal 1 gennaio 2000, come stabilito dall'art. 41 della stessa L.R. 8/2000 e così modificato dall'art. 9 della L.R. 9 maggio 2017, n. 8.

[15] Comma aggiunto dall'art. 29 della L.R. 17 marzo 2000, n. 8, con effetto a decorrere dal 1 gennaio 2000, come stabilito dall'art. 41 della stessa L.R. 8/2000.

[16] Per un'abrogazione parziale del presente articolo, vedi l'art. 18 della L.R. 17 marzo 2016, n. 3.

[17] Comma sostituito dall'art. 79 della L.R. 3 maggio 2001, n. 6, già modificato dall’art. 34 della L.R. 9 agosto 2002, n. 9, dall’art. 22 della L.R. 15 settembre 2005, n. 10, dall'art. 13 della L.R. 10 agosto 2022, n. 16 e così ulteriormente modificato dall'art. 2 della L.R. 31 gennaio 2024, n. 3.

[18] Comma aggiunto dall’art. 47 della L.R. 28 dicembre 2004, n. 17, con la decorrenza indicata dall’art. 129 della stessa L.R. 17/2004.

[19] Comma aggiunto dall’art. 47 della L.R. 28 dicembre 2004, n. 17, con la decorrenza indicata dall’art. 129 della stessa L.R. 17/2004.

[20] Comma così modificato dall'art. 18 della L.R. 17 marzo 2016, n. 3.

[21] Lettera abrogata dall’art. 62 della L.R. 5 novembre 2004, n. 15.

[22] Lettera abrogata dall’art. 62 della L.R. 5 novembre 2004, n. 15.

[23] Comma già modificato dall'art. 56 della L.R. 3 maggio 2001, n. 6 e dall’art. 8 della L.R. 3 ottobre 2002, n. 14 e così ulteriormente modificato dall’art. 62 della L.R. 5 novembre 2004, n. 15..

[24] Sostituisce il terzo comma, art. 16 della L.R. 6 maggio 1976, n. 53.

[25] Modifica il comma 1, art. 14 della L.R. 5 settembre 1990, n. 34.

[26] Per un'abrogazione parziale del presente articolo, vedi l'art. 18 della L.R. 17 marzo 2016, n. 3.

[27] Gli originari commi 1 e 2 sono stati così sostituiti dall'attuale comma 1 per effetto dell'art. 56 della L.R. 3 maggio 2001, n. 6.

[28] Gli originari commi 1 e 2 sono stati così sostituiti dall'attuale comma 1 per effetto dell'art. 56 della L.R. 3 maggio 2001, n. 6.

[29] Comma aggiunto dall'art. 29 della L.R. 17 marzo 2000, n. 8, con effetto a decorrere dal 1 gennaio 2000, come stabilito dall'art. 41 della stessa L.R. 8/2000.

[30] Comma aggiunto dall’art. 117 della L.R. 16 aprile 2003, n. 4.

[31] Modifica il secondo comma, art. 9 della L.R. 16 agosto 1975, n. 67.

[32] Comma così modificato dall’art. 109 della L.R. 26 marzo 2002, n. 2.