§ 5.3.530 - L.R. 31 gennaio 2024, n. 3.
Disposizioni varie e finanziarie.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.3 norme finanziarie e di bilancio
Data:31/01/2024
Numero:3


Sommario
Art. 1.  Contributi straordinari per acquisto di scuola bus, per interventi di manutenzione e per la promozione di attività culturali, sociali e formative.
Art. 2.  Compenso Collegio dei revisori dei conti nelle istituzioni scolastiche.
Art. 3.  Interventi a titolarità in materia di istruzione.
Art. 4.  Contributi straordinari per interventi e programmi con finalità sociali.
Art. 5.  Interventi per soggetti destinatari del regime transitorio dei lavoratori socialmente utili.
Art. 6.  Contributi straordinari per interventi e programmi nel settore agricolo e agroalimentare.
Art. 7.  Personale dei Consorzi di bonifica.
Art. 8.  Contributi straordinari per l'acquisto di foraggi.
Art. 9.  Contributi straordinari per interventi volti alla valorizzazione dell'identità siciliana, ai restauri e alla promozione delle attività artistiche.
Art. 10.  Istituzione Fondazione "Rinascita Belice".
Art. 11.  Contributi straordinari per interventi con finalità istituzionali e sociali.
Art. 12.  Istituzione fondo per la partecipazione ad iniziative di elevata risonanza a livello nazionale e internazionale.
Art. 13.  Spese per la stabilizzazione del personale del Consorzio Ente Autodromo di Pergusa.
Art. 14.  Contributi straordinari per interventi di potenziamento dei servizi di soccorso, della donazione del sangue e resi ai minori assistiti frequentanti gli istituti scolastici comprensivi.
Art. 15.  Contributi straordinari in favore di famiglie con soggetti autistici.
Art. 16.  Realizzazione progetti sperimentali volti a contrastare il disturbo dello spettro autistico.
Art. 17.  Assegnazioni borse di studio per la ricerca in campo oncologico.
Art. 18.  Prevenzione e contrasto del fenomeno crack.
Art. 19.  Disposizioni in materia sanitaria.
Art. 20.  Contributi per interventi di riqualificazione urbana, di manutenzione straordinaria e d'investimento.
Art. 21.  Contributi per interventi di rigenerazione urbana.
Art. 22.  Intervento di attivazione del trasporto urbano.
Art. 23.  Studio di fattibilità rete di vertiporti.
Art. 24.  Potenziamento servizio trasporto ferroviario e calmieramento dei costi.
Art. 25.  Contributi per promozione turistica e sportiva.
Art. 26.  Contributi per interventi di realizzazione, riqualificazione, adeguamento e manutenzione straordinaria degli impianti sportivi.
Art. 27.  Apparecchiature a tutela della salute presso gli impianti sportivi.
Art. 28.  Istituzione "Fondazione Scala dei Turchi".
Art. 29.  Iniziative di valorizzazione dei siti turistici.
Art. 30.  Intervento di riduzione rischio di erosione.
Art. 31.  Interventi direttamente promossi in materia ambientale.
Art. 32.  Contributi straordinari per riqualificazione area artigianale, promozione eventi fieristici e per la tutela dei consumatori.
Art. 33.  Contributi straordinari per reti idriche comunali, messa in servizio serbatoio e gestione discarica dismessa.
Art. 34.  Promozione campagne di comunicazione.
Art. 35.  Benefici in favore dei testimoni di giustizia.
Art. 36.  Contributi straordinari per danni causati dagli incendi.
Art. 37.  Intervento di videocontrollo urbano.
Art. 38.  Modifica dell'ordinamento della Presidenza della Regione Siciliana.
Art. 39.  Modifiche all'articolo 1 della legge regionale 4 marzo 2021, n. 6.
Art. 40.  Concessione per l'uso di spazi e la riproduzione dei beni culturali in consegna ad istituti e luoghi della cultura della Regione.
Art. 41.  Indennità degli amministratori locali.
Art. 42.  Disposizioni urgenti per fronteggiare la carenza di medici del Servizio Sanitario Regionale.
Art. 43.  Modifiche alla legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28.
Art. 44.  Modifiche alla legge regionale 21 ottobre 2020, n. 24.
Art. 45.  Disposizioni in materia di personale del Ciapi.
Art. 46.  Modifiche alla legge regionale 26 marzo 2002, n. 2.
Art. 47.  Modifiche articolo 3 legge regionale 21 agosto 2007, n. 15.
Art. 48.  Collegio dei Revisori dei conti della Regione.
Art. 49.  Adeguamento delle rette sanitarie per i soggetti fragili.
Art. 50.  Facoltà assunzionali della Regione Siciliana.
Art. 51.  Interventi per l'edilizia residenziale universitaria.
Art. 52.  Definizione del contenzioso tra Regione Siciliana e I.N.P.S.
Art. 53.  Ricapitalizzazione società partecipate.
Art. 54.  Modifiche alla legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41.
Art. 55.  Disposizioni per la stabilizzazione degli educatori socio pedagogici.
Art. 56.  Comitato tecnico-scientifico dei Parchi.
Art. 57.  Disposizioni varie.
Art. 58.  Disposizioni per l'IRCCS-OC Associazione Oasi Maria SS. di Troina.
Art. 59.  Indennità di carica per i vice presidenti dei Consigli comunali.
Art. 60.  Disposizioni per la definizione dei contenziosi tra ASP e RSA.
Art. 61.  Contributo per il parco archeologico di Kamarina e Cava d'Ispica.
Art. 62.  Contributo straordinario per il Comune di Monreale.
Art. 63.  Disposizioni in materia di personale precario.
Art. 64.  Piano digitale per la sostituzione degli archivi cartacei.
Art. 65.  Commissioni provinciali per l'artigianato.
Art. 66.  Determinazione dei compensi degli organi degli I.A.C.P.
Art. 67.  Modifiche alla legge regionale 8 aprile 2010, n. 9.
Art. 68.  Riapertura termini per occupazione senza titolo di alloggio popolare.
Art. 69.  Disposizioni per l'Unione italiana ciechi.
Art. 70.  Modifiche alla legge regionale 14 dicembre 2019, n. 23.
Art. 71.  Norme in materia di strutture specialistiche accreditate al SSR.
Art. 72.  Rimborso degli oneri sostenuti per le trasferte di cui al comma 6 dell'articolo 81 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9.
Art. 73.  Disposizioni in materia di parchi e riserve naturali.
Art. 74.  Disposizioni in favore di dipendenti assunti ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20.
Art. 75.  Disposizione in materia di rapporto di lavoro con l'amministrazione forestale.
Art. 76.  Modifiche alla legge regionale 13 settembre 1999, n. 20.
Art. 77.  Museo regionale dell'editoria e della comunicazione.
Art. 78.  Interventi in favore dell'E.A.R. Teatro di Messina.
Art. 79.  Modifiche alla legge regionale 25 maggio 2022, n. 13.
Art. 80.  Disposizioni in materia di personale dell'amministrazione regionale.
Art. 81.  Disposizioni in favore di enti del Terzo settore.
Art. 82.  Disposizioni per accelerare la riorganizzazione del servizio idrico integrato negli ambiti territoriali ottimali.
Art. 83.  Disposizioni in materia di commissari straordinari e commissari liquidatori degli ambiti territoriali ottimali.
Art. 84.  Fondo per i servizi di ingegneria e architettura per interventi negli invasi artificiali.
Art. 85.  Interventi per il settore agrumicolo.
Art. 86.  Interventi per il sostegno del settore vitivinicolo.
Art. 87.  Misure finanziarie a sostegno delle imprese agricole e zootecniche.
Art. 88.  Disposizioni per il rafforzamento della struttura dell'IRFIS FinSicilia s.p.a.
Art. 89.  Modifiche alla legge regionale 29 luglio 2021, n. 20.
Art. 90.  Disposizione in materia di scuole paritarie.
Art. 91.  Interventi in favore degli oratori.
Art. 92.  Abrogazione di norme.
Art. 93.  Norme per l'accesso al lavoro dei non vedenti e dei disabili. Modifiche alla legge regionale 5 aprile 2022, n. 5.
Art. 94.  Conservazione dei gameti femminili donati.
Art. 95.  Comuni turistici in Sicilia.
Art. 96.  Interpretazione autentica del comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 25 maggio 1995, n. 45.
Art. 97.  Modifiche alla legge regionale 27 settembre 1995, n. 65.
Art. 98.  Modifiche alla legge regionale 3 novembre 2000, n. 20.
Art. 99.  Disposizione in materia di trasporto pubblico nei comuni turistici.
Art. 100.  Disposizione in materia di trasporti a favore dei residenti delle Isole minori.
Art. 101.  Proroga delle graduatorie dei concorsi pubblici.
Art. 102.  Legge regionale 21 novembre 2023, n. 25. Modifiche di termini.
Art. 103.  Trasferimento al comune di Messina dell'immobile denominato "Casa del portuale".
Art. 104.  Istituzione del centro di riferimento per la sindrome di Rett presso il Policlinico di Messina.
Art. 105.  Modifiche alla legge regionale 14 aprile 2009 n. 5.
Art. 106.  Norme in favore degli enti di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
Art. 107.  Accordo di programma interventi di recupero urbano PRU di cui all'articolo 11 della legge 4 dicembre 1993, n. 493. Sospensione dei termini.
Art. 108.  Istituzione delle palestre della salute e delle palestre sicure.
Art. 109.  Piano regolatore dei porti. Delega ai Comuni.
Art. 110.  Modifica alla legge regionale 22 febbraio 2019, n. 1. Agevolazioni al credito a favore delle imprese.
Art. 111.  Incentivi per l'acquisto di auto elettriche.
Art. 112.  Sportello Unico per la Disabilità e Portale web per la disabilità.
Art. 113.  Termine per la riorganizzazione della rete delle strutture accreditate per la diagnostica di laboratorio.
Art. 114.  Disposizione in favore del volontariato di protezione civile.
Art. 115.  Disposizioni sul personale delle scuole materne regionali.
Art. 116.  Disposizioni sul personale non docente delle scuole regionali.
Art. 117.  Istituzione del "Cancer Center"presso l'Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione "Garibaldi" di Catania.
Art. 118.  Disposizione in materia di tutela delle donne vittima di violenza.
Art. 119.  Modifiche alla legge regionale 26 agosto 1992, n. 7.
Art. 120.  Modifiche alla legge regionale 16 ottobre 2019, n. 17.
Art. 121.  Modifiche alla legge regionale 22 febbraio 2023, n. 2. Proroga di termini.
Art. 122.  Modifiche alla legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 e alla legge regionale 12 ottobre 2023, n. 12.
Art. 123.  Misure di sostegno per i lavoratori dei cantieri di servizio.
Art. 124.  Incarichi dirigenziali negli uffici di diretta collaborazione.
Art. 125.  Modifiche alla legge regionale 3 gennaio 2012, n. 3.
Art. 126.  Disposizioni in favore degli operai forestali di cui all'articolo 46, comma 2, lettera c), della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16.
Art. 127.  Proroga di termini di cui alla D.G.R. n. 112/2021.
Art. 128.  Disposizioni in materia di impianti per lo smaltimento dei rifiuti speciali.
Art. 129.  Disposizioni in favore del personale medico-veterinario.
Art. 130.  Contributo in favore dell'Automobile Club di Trapani.
Art. 131.  Contributo in favore della Confraternita di Misericordia di Partanna.
Art. 132.  Contributo straordinario in favore del Comune di Petralia Sottana.
Art. 133.  Misure per prevenire e fronteggiare nel territorio della Regione il fenomeno delle estorsioni.
Art. 134.  Contributo in favore della fondazione Borgese di Polizzi Generosa.
Art. 135.  Contributo in favore dell'Associazione Accademia Piazza d'Arte di Carini.
Art. 136.  Contributo straordinario in favore dell'Opera Nazionale Mutilati Invalidi Civili.
Art. 137.  Contributo straordinario in favore Fon.Ca.Ne.Sa.
Art. 138.  Personale degli enti del servizio sanitario regionale.
Art. 139.  Disposizioni finanziarie.
Art. 140.  Variazioni al bilancio della Regione.
Art. 141.  Entrata in vigore.


§ 5.3.530 - L.R. 31 gennaio 2024, n. 3.

Disposizioni varie e finanziarie.

(G.U.R. 3 febbraio 2024, n. 7)

 

Art. 1. Contributi straordinari per acquisto di scuola bus, per interventi di manutenzione e per la promozione di attività culturali, sociali e formative.

1. L'Assessorato regionale dell'istruzione e della formazione professionale, per l'esercizio finanziario 2024, è autorizzato ad erogare un contributo straordinario di 1.067 migliaia di euro.

2. Le somme di cui al comma 1 sono attribuite quali contributi straordinari ai beneficiari nella misura e per le finalità di seguito indicate:

a) ai comuni di S. Alessio Siculo (ME), di Acquedolci (ME), di Sant'Agata di Militello (ME), di Sant'Angelo di Brolo (ME), di Mentì (AG) e di Raffadali (AG), euro 465.600,00, da dividere in parti uguali, per l'acquisto di uno scuolabus a comune;

b) al comune di Barcellona Pozzo di Gotto (ME), 97 migliaia di euro, per progetti sulla pubblica istruzione volti alla legalità e all'educazione civica;

c) all'Associazione Sicilia Sviluppo ETS, 97 migliaia di euro, per sostenere lo sviluppo delle ordinarie attività sociali e formative;

d) al comune di Paceco (TP), euro 155.200,00, per la ristrutturazione, la sistemazione degli impianti e per l'adeguamento della scuola elementare "Giovanni XXIII";

e) al comune di Capaci (PA), euro 155.200,00, per interventi di manutenzione straordinaria e acquisto di arredi nelle scuole e nelle palestre;

f) al circolo didattico di Zafferana Etnea (CT), 97 migliaia di euro, per interventi di ristrutturazione di aule e del cortile esterno.

3. Con decreti dei dirigenti generali del dipartimento regionale dell'istruzione, dell'università e del diritto allo studio e del dipartimento regionale della formazione professionale e del dirigente dell'Ufficio speciale per l'edilizia scolastica ed universitaria, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di erogazione dei contributi di cui al presente articolo.

 

     Art. 2. Compenso Collegio dei revisori dei conti nelle istituzioni scolastiche.

1. Al comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale 24 febbraio 2000, n. 6, e successive modificazioni, le parole "Il compenso annuale da corrispondere al presidente ed ai componenti del collegio è determinato nell'ambito delle somme già destinate alle istituzioni scolastiche, rispettivamente in 1.810 e 1.550 euro comprensivo degli oneri previdenziali, assistenziali ed erariali previsti dalla normativa vigente" sono sostituite dalle parole "Il compenso annuale da corrispondere al presidente ed ai componenti del collegio è determinato, nell'ambito delle somme già destinate alle istituzioni scolastiche, in 2.500 euro ciascuno, comprensivo degli oneri previdenziali, assistenziali ed erariali previsti dalla normativa vigente" [1].

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 1.455 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2024 e di 1.500 migliaia di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2025 e 2026, da iscrivere sulla Missione 4, Programma 2, capitolo 373314.

 

     Art. 3. Interventi a titolarità in materia di istruzione.

1. Per le iniziative direttamente promosse dell'Assessorato regionale dell'istruzione e della formazione professionale, per l'esercizio finanziario 2024, è autorizzata la spesa di 388 migliaia di euro per sostenere manifestazioni ed eventi organizzati, anche tramite soggetti terzi, dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, dalle Università e dagli enti di ricerca.

 

     Art. 4. Contributi straordinari per interventi e programmi con finalità sociali.

1. L'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro, per l'esercizio finanziario 2024, è autorizzato ad erogare un contributo straordinario di euro 2.551.100,00.

2. Le somme di cui al comma 1 sono attribuite quali contributi straordinari ai beneficiari nella misura e per le finalità di seguito indicate:

a) al comune di Marsala (TP), euro 126.100,00, per progetti lavorativi a favore di personale ex ASU e LPU;

b) alla curia vescovile di Acireale, 97 migliaia di euro, per interventi di solidarietà a enti e assistenza alle parrocchie;

c) alla comunità educativa Associazione Airone 2017 onlus di Sant'Agata Li Battiati (CT), euro 145.500,00, al fine di sostenere lo sviluppo delle ordinarie attività sociali comunità alloggio per minori;

d) alla Integra Società Cooperativa Sociale di Mascalucia (CT), 97 migliaia di euro, al fine di sostenere lo sviluppo delle ordinarie attività sociali per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, Servizio Protezione Rifugiati Richiedenti Asilo;

e) all'associazione Angeli della Salute Odv di Termini Imerese (PA), euro 145.500,00, per la realizzazione di interventi di promozione e assistenza sociale finalizzati al contrasto del rischio di esclusione sociale;

f) all'associazione Centro Giovanile Don Giuseppe Puglisi Aps di Palermo, 97 migliaia di euro, per la realizzazione di interventi di promozione e assistenza sociale finalizzati al contrasto del rischio di esclusione sociale;

g) all'Ispettoria salesiana sicula "San Paolo" - Istituto "Gesù adolescente" di Palermo, euro 48.500,00, per l'acquisto di attrezzature legate al funzionamento del centro di formazione professionale;

h) alla Parrocchia Sant'Antonio di Padova di Borgetto (PA), 194 migliaia di euro, per la creazione di un centro di aggregazione sociale per i giovani della cittadina;

i) all'associazione Acli Ekopolis APS di Palermo, euro 145.500,00, per la realizzazione del progetto "Una finestra sul mondo";

j) all'associazione Fortezza di Agrigento, 194 migliaia di euro, per lo svolgimento di attività di assistenza in favore delle donne vittime di violenza e per la promozione di campagne di sensibilizzazione sul tema;

k) al Comune di Modica (RG), 97 migliaia di euro, per la realizzazione di un centro di aggregazione socio-educativo per il contrasto alla dispersione scolastica rivolto ai minori in fascia d'età 6-13 anni;

l) al Banco delle Opere di Carità di Catania, 97 migliaia di euro, per il perseguimento delle finalità statutarie;

m) all'associazione "A.F.I.Pre.S. Marco Saura ODV", con sede a Palermo, 97 migliaia di euro, al fine di prevenire la piaga del suicido giovanile;

n) all'associazione "Famiglie persone down" di Catania, 97 migliaia di euro, per iniziative a sostegno dei disabili;

o) al comune di Condro (ME), 97 migliaia di euro, per valorizzazione del territorio e promozione sociale;

p) al comune di Ernia, 97 migliaia di euro, per il servizio di trasporto, assistenza e riabilitazione dei disabili, con disagio fisico o psichico, presso la sede di c/da Santa Panasia, 15, del C.S.R., con sede legale a Catania, in via Manzoni, 13;

q) all'associazione Italiana Assistenza agli Spastici (AIAS) di Piazza Armerina (EN), euro 48.500,00, per le attività istituzionali e per l'acquisto di arredi e attrezzature;

r) al comune di Barrafranca (EN), 97 migliaia di euro, per assistenza, trasporto e riabilitazione dei disabili con disagio fisico e psichico, presso il C.S.R. di contrada Vicinale Pozzillo Sopra/Canale Barrafranca e per interventi di solidarietà sociale;
s) alle consulte giovanili e femminili, regolarmente costituite entro il 31 dicembre 2023, nei comuni di appartenenza, 291 migliaia di euro, da ripartire equamente, al fine di promuovere l'impegno sociale dei giovani e delle donne;

t) alla Mensa dei poveri Sant'Antonio dell'Istituto maschile di Messina, euro 145.500,00;

u) al Comune di Licodia Eubea (CT), 97 migliaia di euro, per l'acquisto di beni strumentali e lo svolgimento di servizi in favore di disabili.

3. Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di erogazione dei contributi di cui al presente articolo.

 

     Art. 5. Interventi per soggetti destinatari del regime transitorio dei lavoratori socialmente utili.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 20 della legge regionale 9 maggio 2017, n. 8, come modificato dall'articolo 13 della legge regionale 16 ottobre 2019, n. 17, trovano applicazione, ad istanza degli interessati, entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, per i soggetti già destinatari del regime transitorio dei lavoratori socialmente utili, in servizio al 31 dicembre 2021 presso Almaviva Contact S.p.A. e presso System House S.r.L..

2. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2024, la spesa di 388 migliaia di euro.

 

     Art. 6. Contributi straordinari per interventi e programmi nel settore agricolo e agroalimentare.

1. L'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea è autorizzato, per l'esercizio finanziario 2024, ad erogare un contributo straordinario di euro 1.891.500,00.

2. Le somme di cui al comma 1 sono attribuite quali contributi straordinari ai beneficiari nella misura e per le finalità di seguito indicate:

a) all'Istituto regionale vini ed oli di Sicilia, per la realizzazione di progetti di valorizzazione e promozione dei vini e dell'olio extravergine di oliva prodotti e confezionati in Sicilia, per l'importo di 388 migliaia di euro;

b) al Consorzio di ricerca sul rischio biologico in agricoltura (Coribia), per la realizzazione di progetti ed iniziative in materia di sicurezza alimentare, per l'importo di 194 migliaia di euro;

c) al comune di Mascalucia (CT), per interventi di ristrutturazione e adeguamento funzionale dell'immobile ex PIME, incluse le occorrenti dotazioni strumentali, da destinare a centro per la promozione, la valorizzazione e la ricerca sulle produzioni agroalimentari dell'area etnea, per l'importo di 485 migliaia di euro;

d) al comune di Cerda (PA), per l'importo di euro 339.500,00, di cui euro 48.500,00 a titolo di compartecipazione della Regione alla costituzione della Fondazione "Sagra del Carciofo" ed euro 291.000,00 per la realizzazione degli eventi della Sagra del Carciofo 2024;

e) all'associazione culturale Generazione Jato APS di San Cipirello (PA), 97 migliaia di euro, per la realizzazione della manifestazione Sicilia Gourmet;

f) al comune di Centuripe (EN), 97 migliaia di euro, al fine di sostenere le iniziative volte alla valorizzazione e coltivazione dell'arancia rossa di Sicilia IGP;

g) al comune di Lercara Friddi (PA) e di Godrano (PA), 97 migliaia di euro, da dividere equamente, per la valorizzazione dei percorsi enogastronomici;

h) all'associazione Philores AION, 97 migliaia di euro, per la promozione di un percorso enogastronomico dei comuni del siracusano;

i) al comune di Bivona (AG), 97 migliaia di euro, per la realizzazione della XXXVII edizione della manifestazione Pescabivona IGP.

3. Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale dell'agricoltura, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di erogazione dei contributi di cui al presente articolo.

 

     Art. 7. Personale dei Consorzi di bonifica.

1. Le disposizioni di cui ai commi 5-bis, 5-ter e 5-quater dell'articolo 30 della legge regionale 25 maggio 1995, n. 45, come sostituiti dall'articolo 60 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9 e successive modificazioni, si applicano nel limite dei posti resisi vacanti al 31 dicembre 2023.

2. Per le finalità di cui al presente articolo, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 2 dell'articolo 26 della legge regionale 16 gennaio 2024, n. 1 per le finalità di cui al comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale 11 giugno 2014, n. 13 è incrementata di 5.820 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2024 e di 6.000 migliaia di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2025 e 2026 (Missione 16, Programma 1, capitolo 147320).

 

     Art. 8. Contributi straordinari per l'acquisto di foraggi.

1. L'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea è autorizzato a concedere, per l'esercizio finanziario 2024, un contributo straordinario, nei limiti di euro 533.500,00, a compensazione dei maggiori costi sostenuti dagli allevatori, aventi sede legale nei comuni della provincia di Caltanissetta, per l'acquisto di foraggi e concentrati nel corso dell'anno 2023.

2. Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale dell'agricoltura, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di erogazione dei contributi di cui al presente articolo.

 

     Art. 9. Contributi straordinari per interventi volti alla valorizzazione dell'identità siciliana, ai restauri e alla promozione delle attività artistiche.

1. L'Assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana, per l'esercizio finanziario 2024, è autorizzato ad erogare un contributo straordinario di euro 3.414.400,00.

2. Le somme di cui al comma 1 sono attribuite quali contributi straordinari ai beneficiari nella misura e per le finalità di seguito indicate:

a) al comune di Biancavilla (CT), 194 migliaia di euro, per la realizzazione del Museo multiculturale;

b) alla Basilica Maria SS. Annunziata di Comiso (RG), 194 migliaia di euro, al fine di consentire il restauro integrale dell'organo monumentale;

c) alla Diocesi di Piazza Armerina, euro 261.900,00, per eseguire e completare i lavori di rifacimento della copertura della Chiesa di Fundrò e gli interventi di manutenzione e di ripristino dei locali dell'oratorio della canonica parrocchiale della Chiesa S. Veneranda, entrambe ricadenti nel territorio della Parrocchia di Santa Veneranda della Diocesi di Piazza Armerina;

d) all'associazione "Freeminds in Action" di Favara (AG), 194 migliaia di euro, al fine di promuovere le attività di cooperazione internazionale, di mobilità e inclusione nei programmi europei Erasmus+, di promozione dei beni culturali nonché di valorizzazione e divulgazione dell'identità siciliana nel mondo;

e) ai Conservatori musicali di Catania e di Ribera (AG), 582 migliaia di euro da ripartire in parti uguali, per finalità istituzionali e spese di gestione;

f) all'associazione "Accademia di scienze, lettere e belle arti degli Zelanti e dei Dafhici" di Acireale (CT), 97 migliaia di euro, per sostenere le ordinarie attività di promozione e sviluppo della cultura;

g) alla Fondazione Antonio Presti ETS, euro 339.500,00, per la realizzazione della prima edizione de "La triennale della Contemporaneità";

h) al comune di Termini Imerese (PA), 97 migliaia di euro, per la riqualificazione dei beni culturali della città;

i) al comune di Godrano (PA), 97 migliaia di euro, per il recupero funzionale del Museo demo-etno-antropologico "Godranopoli";

j) alla Parrocchia Sacro Cuore di Avola (SR), 97 migliaia di euro, realizzazione struttura tensostatica all'interno dell'oratorio;

k) al comune di Favignana (TP), euro 320.100,00, per il restauro e la manutenzione straordinaria della Chiesa di Sant'Antonio e degli affreschi in stile liberty;

l) al comune di Calascibetta (EN), 97 migliaia di euro, per l'acquisizione dell'ex Chiesa di San Pietro a fini culturali e museali;

m) al comune di Cerami (EN), 97 migliaia di euro, per la realizzazione del Museo civico d'arte contemporanea dedicato alla pittura colta italiana;

n) al comune di Militello in Val di Catania (CT), euro 213.400,00, per l'istituzione e la realizzazione del museo civico;

o) alla Parrocchia di Sant'Erasmo vescovo e martire, 97 migliaia di euro, per interventi di manutenzione straordinaria;

p) alla Soprintendenza di Messina, euro 145.500,00, per i lavori di ristrutturazione della Chiesa della Santissima Annunziata di Messina;

q) al comune di Monreale (PA), 97 migliaia di euro, per il restauro del "Monumento dei caduti della grande guerra", sito in piazza San Castrense;

r) al comune di Ventimiglia di Sicilia (PA), 97 migliaia di euro, per interventi ordinari e straordinari della Chiesa madre e dei locali annessi;

s) al comune di Trappeto (PA), 97 migliaia di euro, per interventi di restauro, manutenzione ordinaria e straordinaria della Chiesa di "Maria Santissima Assunta".

3. Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di erogazione dei contributi di cui al presente articolo.

 

     Art. 10. Istituzione Fondazione "Rinascita Belice".

1. La lettera ppp) del comma 2 dell'articolo 25 della L.R. 21 novembre 2023, n. 25 è sostituita dalla seguente:

"ppp) È istituita la Fondazione "Rinascita Belice" per attività, azioni e interventi di restauro, manutenzione, valorizzazione e promozione del Cretto di Alberto Burri e delle altre opere ed installazioni en plein air e per l'incremento del patrimonio di arte contemporanea da destinare al comune capofila di Gibellina nonché ai comuni di Salaparuta, Poggioreale, Montevago, Santa Ninfa e Santa Margherita Belice danneggiati dal terremoto del 1968. Per tali finalità l'Assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana autorizza la spesa di 485 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2024. Con decreto dell'Assessore regionale per i beni culturali e l'identità siciliana, entro sessanta giorni sono designati i componenti del consiglio di amministrazione, scelti tra soggetti di comprovata esperienza tenuto conto delle finalità della Fondazione;".

 

     Art. 11. Contributi straordinari per interventi con finalità istituzionali e sociali.

1. L'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica, per l'esercizio finanziario 2024, è autorizzato ad erogare un contributo straordinario di euro 3.249.500,00.

2. Le somme di cui al comma 1 sono attribuite quali contributi straordinari ai beneficiari nella misura e per le finalità di seguito indicate:

a) al comune di Licata (AG), 194 migliaia di euro, per l'acquisto di automezzi per il rinnovo del parco auto del dipartimento tecnico;

b) ai comuni di Partanna (TP) e di Castelvetrano (TP), in cui hanno sede gli uffici del Giudice di Pace, 194 migliaia di euro, per assicurarne il mantenimento ed il funzionamento;

c) ai comuni capofila GAL, che nell'anno 2023 hanno ricevuto il riconoscimento del titolo "bandiera blu" e che nell'anno 2022 hanno superato la soglia del 70% di raccolta differenziata, 194 migliaia di euro;

d) al comune di Melilli (SR), 873 migliaia di euro, per l'acquisto di un immobile, in via Conceria, traversa di viale Kennedy, da utilizzare come centro servizi comunale;

e) al comune di Ragusa, 1.455 migliaia di euro, per l'acquisto della Villa Ottaviano, sita in via Dandolo, da destinare a sede distaccata del municipio in Marina di Ragusa;

f) al comune di Randazzo (CT), 194 migliaia di euro, al fine di garantire l'equilibrio di bilancio;

g) al comune di Polizzi Generosa (PA), euro 145.500,00, per l'acquisto di un autocarro multifunzionale.

3. Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale delle autonomie locali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di erogazione dei contributi di cui al presente articolo.

 

     Art. 12. Istituzione fondo per la partecipazione ad iniziative di elevata risonanza a livello nazionale e internazionale.

1. È istituito presso l'Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo un fondo per la partecipazione ad iniziative di elevata risonanza a livello nazionale e internazionale come fattore di incremento dell'attrattività del territorio.

2. Con decreto dell'Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri e le modalità di accesso al fondo di cui al comma 1.

3. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2024, la spesa di euro 727.500,00.

 

     Art. 13. Spese per la stabilizzazione del personale del Consorzio Ente Autodromo di Pergusa.

1. Il comma 1-bis dell'articolo 9 della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 36 e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

"1-bis. Le spese per la stabilizzazione del personale del Consorzio Ente Autodromo di Pergusa di cui al comma 1 sono pari a 180 migliaia di euro e gravano, a decorrere dall'esercizio finanziario 2024, e fino all'esercizio finanziario 2038, sulle disponibilità del fondo di cui al comma 21 dell'articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27 e successive modificazioni.".

 

     Art. 14. Contributi straordinari per interventi di potenziamento dei servizi di soccorso, della donazione del sangue e resi ai minori assistiti frequentanti gli istituti scolastici comprensivi.

1. L'Assessorato regionale della salute, per l'esercizio finanziario 2024, è autorizzato ad erogare un contributo straordinario di euro 640.200,00.

2. Le somme di cui al comma 1 sono attribuite quali contributi straordinari ai beneficiari nella misura e per le finalità di seguito indicate:

a) all'Asp di Caltanissetta, 97 migliaia di euro, per interventi di completamento e manutenzione dell'elipista di contrada Brucazzi a Gela (CL);

b) all'associazione AVIS di Piazza Armerina (EN), euro 116.400,00, per progetti per il potenziamento delle attività istituzionali in collaborazione con l'AVIS di Mirabella Imbaccari (CT) e Rosolini (SR);

c) all'associazione Fratres "Gabriella" di Misterbianco (CT), 97 migliaia di euro, per l'acquisto di un'autoemoteca;

d) al distretto sociosanitario DIO, euro 184.300,00, da ripartire in rapporto ai minori assistiti, al fine di potenziare l'erogazione del servizio di autonomia scolastica a minori frequentanti gli istituti comprensivi;

e) all'associazione SALUS - C. D'Agostino Onlus, euro 48.500,00, per l'acquisto di un mezzo di trasporto idoneo al trasferimento di pazienti oncologici da utilizzare nell'ambito del progetto "La navetta del sorriso";

f) al comune di Castellammare del Golfo (TP), 97 migliaia di euro, per la realizzazione di un rifugio sanitario per cani, da edificare su terreno confiscato alla mafia.

3. Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale per la pianificazione strategica, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di erogazione dei contributi di cui al presente articolo.

 

     Art. 15. Contributi straordinari in favore di famiglie con soggetti autistici.

1. Il Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico è autorizzato ad erogare, per l'esercizio finanziario 2024, nel limite di 194 migliaia di euro, contributi in favore delle famiglie con soggetti affetti da disturbi dello spettro autistico, finalizzati alla fruizione di prestazioni di ippoterapia e pet therapy, rese da associazioni ed organismi accreditati dal servizio sanitario regionale.

2. Il dirigente generale con proprio decreto, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplina le modalità di erogazione.

 

     Art. 16. Realizzazione progetti sperimentali volti a contrastare il disturbo dello spettro autistico.

1. Il Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico è autorizzato ad erogare, per l'esercizio finanziario 2024, per la realizzazione di progetti sperimentali tesi a contrastare il disturbo dello spettro autistico dei soggetti fragili e migliorare la loro qualità della vita e delle loro famiglie, un contributo di 194 migliaia di euro, da ripartire equamente, ai comuni di Floridia (SR) e di Militello in Val di Catania (CT).

2. Il dirigente generale con proprio decreto, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplina le modalità di erogazione.

 

     Art. 17. Assegnazioni borse di studio per la ricerca in campo oncologico.

1. Il Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico è autorizzato ad assegnare alla Fondazione A.I.R.C., per l'esercizio finanziario 2024, nel limite di 97 migliaia di euro, borse di studio del valore massimo di 25 migliaia di euro ciascuna per lo svolgimento di ricerche in campo oncologico da effettuare presso istituti di ricerca siti nel territorio siciliano.

 

     Art. 18. Prevenzione e contrasto del fenomeno crack.

1. Al fine di attuare interventi di prevenzione e contrasto del fenomeno della dipendenza patologica da crack, nelle more dell'approvazione di una norma organica di settore, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2024, la spesa di 970 migliaia di euro.

2. Per le medesime finalità è altresì previso l'utilizzo di 970 migliaia di euro a valere sulle risorse dell'anno 2024 del fondo sanitario regionale, destinati al finanziamento dei progetti-obbiettivo di piano sanitario.

 

     Art. 19. Disposizioni in materia sanitaria.

1. Al fine di favorire il benessere psicofisico della donna e del bambino durante la gravidanza, il parto ed il puerperio, anche al fine di promuovere l'informazione e la conoscenza sulle modalità di assistenza al parto e la creazione di nuovi protocolli specifici nei casi di pregressa poliabortività, gravidanza infausta e morte intrauterina fetale (MEF), è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2024, la spesa di 485 migliaia di euro (Missione 12, Programma 1).

2. Per le finalità di cui al comma 1, anche al fine di non interrompere i percorsi di assistenza già in essere, il dipartimento regionale della pianificazione strategica, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede alla stipula di apposita convenzione con l'associazione "Georgia" di Palermo, individuando la stessa quale centro di riferimento regionale per le aziende del servizio sanitario regionale.

3. Al fine di abbattere le liste di attesa per l'accesso ai trattamenti in favore dei soggetti affetti da disturbi dello spettro autistico, le aziende sanitarie provinciali sono autorizzate per il triennio 2024-2026 ad incrementare fino al 50 per cento le prestazioni sanitarie rese dai centri diurni accreditati e contrattualizzati per l'autismo.

4. Per le finalità di cui al comma 3 le aziende sanitarie sono autorizzate ad impiegare le somme vincolate dei bilanci di esercizio, di cui al comma 8 dell'articolo 25 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, come modificato dall'articolo 20 della legge regionale 22 febbraio 2023, n. 2, nonché gli accantonamenti di bilancio relativi ad esercizi precedenti vincolati per la medesima finalità.

 

     Art. 20. Contributi per interventi di riqualificazione urbana, di manutenzione straordinaria e d'investimento.

1. Il Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti, per l'esercizio finanziario 2024, è autorizzato ad erogare, per interventi di riqualificazione urbana, di manutenzione straordinaria e d'investimento, i contributi ed i finanziamenti di cui alla tabella I, per un totale complessivo di euro 10.091.880,00.

2. Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di erogazione dei contributi di cui al presente articolo.

 

     Art. 21. Contributi per interventi di rigenerazione urbana.

1. Il Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti, per l'esercizio finanziario 2024, è autorizzato ad erogare, per interventi di rigenerazione urbana, i contributi di cui alla tabella II, per un totale complessivo di euro 3.152.500,00.

2. Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di erogazione dei contributi di cui al presente articolo.

 

     Art. 22. Intervento di attivazione del trasporto urbano.

1. Il Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti, per l'esercizio finanziario 2024, è autorizzato ad erogare un contributo di euro 116.400,00 in favore del comune di Villabate (PA) per le finalità di cui all'articolo 35 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 68, per l'attivazione del trasporto urbano.

 

     Art. 23. Studio di fattibilità rete di vertiporti.

1. L'Assessorato regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti, per l'esercizio finanziario 2024, è autorizzato alla spesa di 97 migliaia di euro per uno studio di fattibilità tecnico-economica di una rete di vertiporti, infrastrutture di mobilità aerea urbana dotate di stazioni di ricarica per velivoli ad alimentazione elettrica.

 

     Art. 24. Potenziamento servizio trasporto ferroviario e calmieramento dei costi.

1. Al fine di potenziare il servizio del trasporto ferroviario regionale e sterilizzare gli aumenti contrattuali verso gli utenti, dal 15 febbraio 2024 fino al 31 dicembre 2024, il Dipartimento regionale delle infrastrutture e dei trasporti, per l'esercizio finanziario 2024, è autorizzato a sostenere l'ulteriore spesa di 6.790 migliaia di euro (Missione 10, Programma 2, capitolo 273710).

 

     Art. 25. Contributi per promozione turistica e sportiva.

1. Il Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo, per l'esercizio finanziario 2024, è autorizzato ad erogare, per interventi di promozione turistica e sportiva, i contributi di cui alla tabella III, per un totale complessivo di euro 7.483.550,00.

2. Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di erogazione dei contributi di cui al presente articolo.

 

     Art. 26. Contributi per interventi di realizzazione, riqualificazione, adeguamento e manutenzione straordinaria degli impianti sportivi.

1. Il Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo, per l'esercizio finanziario 2024, è autorizzato ad erogare, per gli interventi di realizzazione, riqualificazione, adeguamento e manutenzione straordinaria degli impianti sportivi, i contributi di cui alla tabella IV, per un totale complessivo di euro 4.292.250,00.

2. Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di erogazione dei contributi di cui al presente articolo.

 

     Art. 27. Apparecchiature a tutela della salute presso gli impianti sportivi.

1. La Regione promuove la diffusione e l'impiego di defibrillatori semiautomatici e automatici esterni (D.A.E.) presso gli impianti sportivi, pubblici e privati, presenti nel territorio, attraverso l'erogazione di contributi a fondo perduto.

2. Per le finalità di cui al presente articolo, per l'esercizio finanziario 2024, è autorizzata la spesa di euro 106.700,00.

3. Con decreto dell'Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo.

 

     Art. 28. Istituzione "Fondazione Scala dei Turchi".

1. La Regione - Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, al fine di salvaguardare, preservare, gestire e rendere fruibile il patrimonio naturale della Scala dei Turchi di Realmonte, partecipa alla costituzione della "Fondazione Scala dei Turchi", secondo i principi e le procedure previste dal codice civile e dalle relative disposizioni di attuazione.

2. La "Fondazione Scala dei Turchi" ha la propria sede presso il comune di Realmonte (AG) ed è presieduta dal sindaco prò tempore. Con decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, entro sessanta giorni, sono designati i componenti del consiglio di amministrazione, scelti tra soggetti di comprovata esperienza, tenuto conto delle finalità della fondazione.

3. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2024, la spesa di 194 migliaia di euro quale contributo della Regione al fondo di gestione della fondazione.

 

     Art. 29. Iniziative di valorizzazione dei siti turistici.

1. Al fine di favorire lo sviluppo delle attività dell'Ente parco fluviale dell'Alcantara, per l'esercizio finanziario 2024, è autorizzata la spesa di 97 migliaia di euro per la realizzazione di interventi di manutenzione, valorizzazione, ripristino e fruizione di percorsi turistici, per la realizzazione di manifestazioni di promozione turistica o per la partecipazione ad eventi di internazionalizzazione del territorio (Missione 7, Programma 1).

 

     Art. 30. Intervento di riduzione rischio di erosione.

1. Al fine di ridurre il rischio di erosione l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, per l'esercizio finanziario 2024, è autorizzato a concedere al comune di Licata (AG) un contributo straordinario di euro 242.500,00 per la sistemazione della sede stradale lungo il litorale est del fiume Salso.

 

     Art. 31. Interventi direttamente promossi in materia ambientale.

1. L'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente è autorizzato, per l'esercizio finanziario 2024, nei limiti di 97 migliaia di euro, a concedere contributi ad enti pubblici e privati per iniziative volte alla tutela e alla valorizzazione dell'ambiente.

 

     Art. 32. Contributi straordinari per riqualificazione area artigianale, promozione eventi fieristici e per la tutela dei consumatori.

1. L'Assessorato regionale delle attività produttive, per l'esercizio finanziario 2024, è autorizzato ad erogare un contributo straordinario di 679 migliaia di euro.

2. Le somme di cui al comma 1 sono attribuite quali contributi straordinari ai beneficiari nella misura e per le finalità di seguito indicate:

a) al comune di Maletto (CT), 485 migliaia di euro, per la realizzazione dei lavori di riqualificazione dell'area artigianale e commerciale;

b) all'associazione di imprese Expo Mediterraneo, 97 migliaia di euro, per la promozione e la valorizzazione degli eventi fieristici in Sicilia;

c) al Codacons Sicilia - APS, 97 migliaia di euro, per il potenziamento delle finalità istituzionali.

3. Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale delle attività produttive, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di erogazione dei contributi di cui al presente articolo.

 

     Art. 33. Contributi straordinari per reti idriche comunali, messa in servizio serbatoio e gestione discarica dismessa.

1. L'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità, per l'esercizio finanziario 2024, è autorizzato ad erogare un contributo straordinario di euro 1.096.100,00 e, per l'esercizio finanziario 2025, di 180 migliaia di euro.

2. Le somme di cui al comma 1 sono attribuite quali contributi straordinari ai beneficiari nella misura e per le finalità di seguito indicate:

a) al comune di Oliveri (ME), 97 migliaia di euro, finalizzato alla sistemazione della rete idrica comunale;

b) al comune di Belpasso (CT), euro 727.500,00, per la realizzazione del progetto "Lavori per il completamento e messa in servizio del serbatoio Giulio Cesare";

c) al comune di Mazzarrà Sant'Andrea (ME), per l'esercizio finanziario 2024, euro 174.600,00 e, per l'esercizio finanziario 2025, 180 migliaia di euro, per far fronte alle spese derivanti dalla gestione della discarica dismessa;

d) al comune di Capo d'Orlando (ME), 97 migliaia di euro, per la realizzazione di interventi sulla condotta idrica e per l'acquisto di un'autocisterna urbana.

3. Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di erogazione dei contributi di cui al presente articolo.

     Art. 34. Promozione campagne di comunicazione.

1. Per iniziative direttamente promosse dall'Assessore regionale per l'energia e i servizi di pubblica utilità volte a promuovere campagne di comunicazione e diffusione delle attività di istituto è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2024, la spesa di 194 migliaia di euro.

 

     Art. 35. Benefici in favore dei testimoni di giustizia.

1. Per le finalità di cui all'articolo 1 della legge regionale 26 agosto 2014, n. 22 e successive modificazioni, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2024, la spesa di 97 migliaia di euro e, per ciascuno degli esercizi finanziari 2025 e 2026, la spesa di 100 migliaia di euro.

 

     Art. 36. Contributi straordinari per danni causati dagli incendi.

1. L'Assessorato regionale dell'economia, per l'esercizio finanziario 2024, al fine di fronteggiare i danni causati dagli incendi che hanno colpito la Sicilia nell'estate 2023, è autorizzato ad erogare un contributo straordinario di 2.910 migliaia di euro.

2. Con decreto dell'Assessore regionale per l'economia, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di erogazione tramite l'IRFIS FinSicilia S.p.A.

 

     Art. 37. Intervento di videocontrollo urbano.

1. L'Assessorato regionale dell'economia - Autorità regionale per l'innovazione tecnologica (ARIT) è autorizzato, per l'esercizio finanziario 2024, a concedere un contributo di euro 145.500,00 al comune di Ramacca per la realizzazione del progetto di videocontrollo urbano.

 

     Art. 38. Modifica dell'ordinamento della Presidenza della Regione Siciliana.

1. Nell'ambito della Presidenza della Regione è istituito il Dipartimento regionale del Cerimoniale e dei siti presidenziali.

2. La tabella "A" di cui alla legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modificazioni, è così modificata: dopo le parole "Dipartimento regionale Autorità di bacino" sono aggiunte le parole "Dipartimento regionale del Cerimoniale e dei siti presidenziali".

3. All'articolo 7 della legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modificazioni dopo le parole "Funzione di soprintendenza di Palazzo d'Orleans e dei siti presidenziali" sono aggiunte le parole "Rappresentanza e cerimoniale".

4. All'articolo 16, comma 2, della legge regionale n. 10/2000 e successive modificazioni, dopo le parole "la Segreteria generale" sono aggiunte le parole "il Dipartimento regionale del Cerimoniale e dei siti presidenziali" [2].

5. È soppresso l'Ufficio di rappresentanza e del cerimoniale di cui all'articolo 58 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 e successive modificazioni.

6. All'organizzazione conseguente alle disposizioni di cui al presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20 e successive modificazioni.

 

     Art. 39. Modifiche all'articolo 1 della legge regionale 4 marzo 2021, n. 6.

1. Al comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 4 marzo 2021, n. 6 come modificato con la legge regionale 10 agosto 2022, n. 16, le parole "delle organizzazioni rappresentative legittimate garantendo all'interno della coppia l'equilibrio di genere" sono sostituite dalle parole "delle organizzazioni maggiormente rappresentative legittimate garantendo all'interno del consiglio di amministrazione nel suo complesso la rappresentanza di genere".

 

     Art. 40. Concessione per l'uso di spazi e la riproduzione dei beni culturali in consegna ad istituti e luoghi della cultura della Regione.

1. Il D.M. 11 aprile 2023, n. 161 del Ministro della cultura "Linee guida per la determinazione degli importi minimi dei canoni e dei corrispettivi per la concessione d'uso dei beni in consegna agli istituti e ai luoghi della cultura statali" ed il relativo allegato trovano applicazione negli istituti e nei luoghi della cultura della Regione siciliana, con le specificazioni di cui al comma 2.

2. Nei casi di concessione ad uso individuale, di cui alla sezione B1 dell'allegato al decreto del Ministro della cultura n. 161/2023, nell'ipotesi in cui l'occupazione degli spazi non avvenga per l'intera giornata, è possibile sostituire la tariffa giornaliera con una tariffa per monte ore, determinata dividendo la tariffa prevista per l'uso giornaliero per il numero complessivo delle ore in un giorno (24) e moltiplicando il valore ottenuto per il numero di ore di effettivo utilizzo dello spazio indicato nella richiesta avanzata dall'interessato.

 

     Art. 41. Indennità degli amministratori locali.

1. All'articolo 2 della legge regionale 22 febbraio 2023, n. 2 le parole "del maggior onere" sono sostituite dalle parole "dell'onere" e le parole "e successive modificazioni" sono sostituite dalle parole "e successive modifiche e integrazioni".

2. Al comma 51 dell'articolo 13 della legge regionale 25 maggio 2022, n. 13 e successive modificazioni, è aggiunto il seguente periodo: "Avuto riguardo alle condizioni finanziarie degli enti locali, gli incrementi di cui ai predetti commi possono essere applicati in misura inferiore a quella ivi prevista, ma in ogni caso almeno pari al contributo spettante ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 22 febbraio 2023, n. 2 e successive modificazioni".

3. Per la determinazione delle indennità di funzione dei presidenti dei consigli circoscrizionali dei comuni di Palermo, Catania e Messina cui sono assegnate funzioni amministrative decentrate in base a disposizioni statutarie o regolamentari, si applica la misura percentuale prevista dall'articolo 7, comma 3, del decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 2000, n. 119, calcolata sull'indennità spettante agli assessori dei rispettivi comuni come rideterminata in base all'articolo 13, comma 51, della legge regionale n. 13/2022 e successive modificazioni. In caso di mancata delega di funzioni amministrative decentrate la misura percentuale da applicare è quella prevista dall'articolo 19, comma 2, della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 e successive modificazioni. Ai fini dell'assegnazione del contributo di cui all'articolo 2 della legge regionale n. 2/2023 e successive modificazioni, da riconoscere anche per la maggiorazione delle indennità dei presidenti dei consigli circoscrizionali dei comuni di Palermo, Catania e Messina derivante dal presente comma, gli incrementi stessi possono essere applicati in misura inferiore ma, in ogni caso, almeno pari al contributo spettante.

4. Per la determinazione della misura del gettone di presenza dei consiglieri di circoscrizione dei comuni di Palermo, Catania e Messina si applica la percentuale prevista dall'articolo 8, comma 1, del decreto del Ministro dell'interno n. 119/2000 considerando gli eventuali incrementi derivanti dall'applicazione dell'articolo 38 della legge regionale 27 luglio 2023, n. 9.

 

     Art. 42. Disposizioni urgenti per fronteggiare la carenza di medici del Servizio Sanitario Regionale.

1. Ai medici in servizio nei presidi ospedalieri delle Aziende sanitarie provinciali che presentano maggiori carenze di organico in relazione alle singole discipline e con esclusione di quelli ricadenti nelle città metropolitane, può essere attribuito un incentivo straordinario fino a diciottomila euro lordi annui, al fine di garantire la funzionalità dei medesimi presidi.

2. Per la medesima finalità l'incentivo di cui al comma 1 può essere attribuito, altresì, al personale medico di nuova assunzione, allo scopo di far fronte alle gravi carenze di organico e di ridurre il ricorso alla esternalizzazione delle funzioni.

3. Con decreto dell'Assessore regionale per la salute, da adottarsi entro il 28 febbraio di ciascun anno sulla base dei dati rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente, sono determinati i criteri per l'attribuzione del suddetto incentivo e per la sua graduazione, con il seguente ordine di priorità:

a) unità operative di pronto soccorso nell'ambito della emergenza/urgenza;

b) presidi ospedalieri di zona disagiata di cui al punto 9.2.2 dell'allegato al decreto del Ministro della salute 2 aprile 2015, n. 70;

c) presidi che presentano maggiori carenze di organico in relazione alle singole discipline.

4. Con il decreto di cui al comma 3 si provvede alla conseguente ripartizione dello stanziamento in favore delle aziende del servizio sanitario regionale.

5. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2è autorizzata, per il triennio 2024-2026, la spesa annua di 10.000 migliaia di euro.

 

     Art. 43. Modifiche alla legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28.

1. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera e) è sostituita dalla seguente:

"e) per "esercizi di vicinato" gli esercizi aventi superficie di vendita non superiore al 30% di quella massima definita dalla lettera f);";

b) alla lettera f) le parole "e fino a 600 mq. nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti; fino a 1.000 mq. nei comuni con popolazione residente non oltre i 100.000 abitanti; fino a 1.500 mq. nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti" sono sostituite dalle parole "e fino a 1.000 mq. nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti; fino a 1.500 mq. nei comuni con popolazione residente non oltre i 100.000 abitanti; fino a 2.000 mq. nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti".

2. Dopo l'articolo 9 della legge regionale n. 28/1999 e successive modificazioni, è aggiunto il seguente:

"Art. 9 bis. Frazionamento medie e grandi strutture di vendita esistenti

1. Le medie e le grandi strutture di vendita già autorizzate, come definite dalla presente legge, nei limiti della superficie e dei relativi settori merceologici, possono essere frazionate in non più di quattro esercizi commerciali, previa comunicazione al SUAP del comune territorialmente competente.

2. A seguito del frazionamento di cui al comma 1, rimane vincolata la stessa dotazione di parcheggi pertinenziali originariamente previsti nella struttura commerciale.".

 

     Art. 44. Modifiche alla legge regionale 21 ottobre 2020, n. 24.

1. All'articolo 6 della legge regionale 21 ottobre 2020, n. 24, dopo il comma 9-ter sono inseriti i seguenti:

"9-quater. Ai fini di quanto stabilito dal comma 1, per gli esercizi dotati di licenza di pubblica sicurezza ai sensi dell'articolo 86 o 88 del Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (TULPS) non aventi come attività esclusiva o prevalente la raccolta di gioco a mezzo degli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a) del TULPS nonché per le sale giochi dotate di licenza di pubblica sicurezza ai sensi dell'articolo 86 del TULPS, per le sale scommesse, le sale VLT, le sale bingo e gli altri locali comunque dotate di licenza di pubblica sicurezza ai sensi dell'articolo 88 del TULPS, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, non è considerata nuova installazione o nuova apertura il cambio della titolarità dell'esercizio, il cambio del rappresentante legale, il cambio del concessionario e il cambio della ditta proprietaria degli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b) del TULPS.

9-quinquies. Sono sempre esclusi dal divieto di cui al comma 1 i punti di vendita riconducibili alla categoria di cui all'articolo 3, comma 3, lettera b) del decreto 2011/30011/giochi/UD 27 luglio 2011 del Ministero delle finanze, soggetti al rispetto dei parametri distanziali previsti dall'articolo 2 del decreto del Ministero distribuzione e della vendita dei prodotti da fumo.".

 

     Art. 45. Disposizioni in materia di personale del Ciapi.

1. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 21 novembre 2023, n. 25 dopo le parole "non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione" sono aggiunte le parole "in quanto il Ciapi rientra tra gli enti e le aziende del settore pubblico regionale strumentalmente e finanziariamente collegati con la Regione, dotati di personalità giuridica, di cui alla circolare numero 23 del 7 novembre 2003, prot. 27047, all'uopo emanata dalla Regione Siciliana Assessorato Bilancio e Finanze - Dipartimento Bilancio e Tesoro - Servizio Tesoro.".

 

     Art. 46. Modifiche alla legge regionale 26 marzo 2002, n. 2.

1. All'articolo 7 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 e successive modificazioni, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

"5-bis. A decorrere dal periodo di imposta in corso all'1 gennaio 2024, le agevolazioni previste dai commi 2, 4 e 5 del presente articolo nonché quelle di cui all'articolo 43 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4 sono concesse ai sensi della normativa europea in materia di aiuti "de minimis" di cui:

a) al Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis";

oppure

b) al Regolamento (UE) 2019/316 della Commissione del 21 febbraio 2019 che modifica il Regolamento (UE) 2013/1408 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo e ai sensi della normativa europea in materia di aiuti "de minimis" di cui ai successivi regolamenti comunitari di modifica dei medesimi.".

 

     Art. 47. Modifiche articolo 3 legge regionale 21 agosto 2007, n. 15.

1. All'articolo 3 della legge regionale 21 agosto 2007, n. 15 e successive modificazioni, dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente:

"1-ter. Gli aiuti "de minimis" di cui al comma 1, dall'1 gennaio 2024 al 31 dicembre 2030, operano alle condizioni stabilite dal regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" e ai sensi della normativa europea in materia di aiuti "de minimis" di cui al successivo regolamento comunitario di modifica del medesimo.".

 

     Art. 48. Collegio dei Revisori dei conti della Regione.

1. All'articolo 6 della legge regionale 20 gennaio 2021, n. 1 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3 dopo le parole "rendiconto generale" sono aggiunte le parole "nonché svolge le funzioni di cui agli articoli 22 e seguenti del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni";

b) al comma 15 le parole "bilancio 2025" sono sostituite dalle parole "bilancio 2027".

 

     Art. 49. Adeguamento delle rette sanitarie per i soggetti fragili.

1. Per fronteggiare i maggiori costi derivanti dall'esercizio delle funzioni rese dalle strutture riabilitative per disabili psico-fisico sensoriali, dalle comunità terapeutiche assistite, dalle residenze sanitarie assistenziali e dai centri diurni per soggetti autistici, è riconosciuto l'adeguamento tariffario delle prestazioni rese dalle medesime nella misura del 7 per cento a valere sui fondi del servizio sanitario regionale previo rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

2. Per fronteggiare i maggiori costi derivanti dall'esercizio delle funzioni rese dai centri dialisi è riconosciuto l'adeguamento tariffario delle prestazioni rese dalle medesime nella misura massima del 2 per cento a valere sui fondi del servizio sanitario regionale.

3. Le modalità attuative delle disposizioni del presente articolo sono determinate con decreto interassessoriale, dell'Assessore regionale per la salute e dell'Assessore regionale per l'economia, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 50. Facoltà assunzionali della Regione Siciliana.

1. In applicazione del punto 10 dell'Accordo in materia di finanza pubblica, sottoscritto in data 16 ottobre 2023 tra il Ministro dell'economia e delle finanze e il Presidente della Regione siciliana, le facoltà di assunzione previste dai commi 2 e 3 dell'articolo 4 della legge regionale 6 agosto 2019 n. 14 e successive modificazioni sono determinate, rispettivamente, per il personale del comparto non dirigenziale sulla base della regola del turn over al centoventicinque per cento delle cessazioni dal servizio verificatesi nell'anno precedente per il triennio 2023-2025, e al cento per cento a decorrere dall'anno 2026, e per il personale con qualifica dirigenziale sulla base della regola del turn over al centoventicinque per cento delle cessazioni dal servizio verificatesi nell'anno precedente per il biennio 2023-2024, e al cento per cento a decorrere dall'anno 2025.

2. Le facoltà di assunzione di cui al comma 1 sono esercitate nel rispetto della dotazione organica determinata ai sensi del comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9 e in coerenza con la programmazione dei fabbisogni del personale contenuta nel Piano integrato di attività e organizzazione. Le autorizzazioni ad assumere previste da disposizioni normative nazionali, con oneri integralmente a carico di risorse extraregionali, non riducono le facoltà di assunzione di cui al comma 1.

3. All'articolo 10 della legge regionale n. 9/2021 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 le parole "e fino all'anno 2029" sono sostituite dalle parole "e fino all'anno 2022";

b) al comma 3 le parole "e fino al 2023" sono sostituite dalle parole "e fino all'anno 2022".

4. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, comprensivi degli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione regionale e dell'IRAP sono valutati in euro 20.050.000,00 per l'anno 2024, in euro 30.707.814,53 per l'anno 2025 e in euro 40.228.683,62 per l'anno 2026.

 

     Art. 51. Interventi per l'edilizia residenziale universitaria.

1. Per le finalità di cui al comma 3 dell'articolo 14 della legge regionale 25 maggio 2022, n. 13 e successive modificazioni è autorizzata la spesa, per l'esercizio finanziario 2024, nel limite massimo di 13.000 migliaia di euro.

2. Agli oneri di cui al comma 1 si fa fronte con le somme vincolate nel risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre 2023 relativo a vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili.

 

     Art. 52. Definizione del contenzioso tra Regione Siciliana e I.N.P.S.

1. Al fine di consentire la definizione bonaria della controversia con l'INPS in merito alle erogazioni effettuate in favore dei lavoratori impegnati in attività socialmente utili, il dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative è autorizzato, per l'esercizio finanziario 2024, a stipulare apposito accordo transattivo, previa acquisizione del parere favorevole dell'Avvocatura dello Stato, nei limiti dell'importo massimo di euro 82.577.070,43.

2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede, per l'esercizio finanziario 2024, mediante utilizzo della parte accantonata nel risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre 2023 relativa ad "Altri accantonamenti".

 

     Art. 53. Ricapitalizzazione società partecipate.

1. Per l'esercizio finanziario 2024, a valere sulle disponibilità della Missione 1, Programma 3, capitolo 615609, sono destinati:

a) l'importo massimo di 4.200 migliaia di euro alla ricapitalizzazione della società Airgest, per il raggiungimento dei parametri di patrimonio netto previsti dal decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione 12 novembre 1997, n. 521;

b) l'importo massimo di 800 migliaia di euro alla ricapitalizzazione della società Sicilia Digitale, per l'adeguamento del capitale sociale rispetto al volume d'affari attuale.

 

     Art. 54. Modifiche alla legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41.

1. All'articolo 51 della legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo comma le parole "non superiore a due" sono sostituite dalle parole "non superiore a tre";

b) al secondo comma le parole "un quarto" sono sostituite dalle parole "un terzo".

 

     Art. 55. Disposizioni per la stabilizzazione degli educatori socio pedagogici.

1. Le Aziende sanitarie provinciali sono autorizzate ad avviare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le procedure di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 e successive modificazioni e di cui alla lettera b) del comma 268 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e successive modificazioni in favore dei soggetti impegnati o anche qualora non più in servizio, che abbiano maturato i requisiti per la stabilizzazione, con contratto a tempo determinato tramite procedura di selezione pubblica o con contratto flessibile, con la figura di educatore professionale socio pedagogico di cui al comma 539 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

 

     Art. 56. Comitato tecnico-scientifico dei Parchi.

1. Dopo l'articolo 11 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98 e successive modificazioni è inserito il seguente:

"11-bis. Comitato tecnico scientifico dei Parchi

1. L'Ente Parco si avvale di un Comitato tecnico-scientifico nominato con decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente e composto da:

a) uno zoologo, un geologo o vulcanologo, un giurista esperto in legislazione ambientale, un pianificatore in materia paesaggistica, un agronomo/forestale, un botanico designati dai singoli consigli della facoltà, per le quali sono previsti insegnamenti riferiti alle suindicate specializzazioni, delle Università di Catania o di Messina o di Palermo, rispettivamente secondo la sede dei predetti Atenei in riferimento all'ambito territoriale nel quale rientra il Parco;

b) un esperto in materia ambientale designato dalle associazioni ambientaliste riconosciute dal Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 34 e successive modificazioni e maggiormente rappresentative nei territori;

c) dal dirigente dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste, competente per territorio o suo delegato;

d) dal Soprintendente per i beni culturali ed ambientali competente per territorio o suo delegato.

2. Con il decreto di cui al comma 1 viene altresì nominato, tra i componenti del Comitato, il Presidente.

3. I componenti durano in carica tre anni e sono rinnovabili una sola volta.

4. I componenti non devono essere titolari di interessi in conflitto con le finalità del Parco.

5. Ai componenti spetta, per ogni seduta del Comitato, il trattamento di missione, se dovuto a norma delle vigenti disposizioni.

6. Il comma 30 dell'articolo 11 della legge regionale 9 maggio 2012, n. 26 è abrogato.".

 

     Art. 57. Disposizioni varie.

1. Per gli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modificazioni, il cui personale non benefici della copertura previdenziale del Fondo pensioni della Regione, le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, della legge regionale 6 agosto 2019, n. 14 e successive modificazioni, si applicano senza l'esclusione del personale collocato in quiescenza ai sensi dell'articolo 52, commi 3 e 5, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 e successive modificazioni e ai sensi dell'articolo 14 del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e successive modificazioni, come recepito nell'ordinamento regionale.

2. Al comma 1-bis dell'articolo 1 della legge regionale 18 luglio 1950, n. 64 e successive modificazioni, dopo la lettera c) sono aggiunte le seguenti:

"c-bis) valorizzazione delle produzioni agroalimentari siciliane di qualità, ad eccezione delle carni fresche e trasformate e delle produzioni lattiero-casearie;

c-ter) certificazione, ricerca ed innovazione nelle filiere di cui alla lettera c bis).".

3. Fatte salve le attribuzioni e le funzioni di vigilanza sulla rete stradale conferite ad altri enti dalla normativa vigente, l'Ente di sviluppo agricolo (ESA), oltre ai propri compiti istituzionali statutari e di legge, previo accordo di collaborazione ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni con gli enti proprietari, può realizzare interventi di costruzione, completamento, miglioramento e manutenzione della rete stradale provinciale, intercomunale, comunale, rurale e di bonifica e dell'ex demanio trazzerale.

4. All'articolo 32 della legge regionale 31 marzo 1972, n. 19 le parole "di opere viarie e" sono soppresse.

5. Al comma 55 dell'articolo 26 della legge regionale 22 febbraio 2023, n. 2 e successive modificazioni le parole "regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013" sono sostituite dalle parole "Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023".

6. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 6 dell'articolo 11 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e successive modificazioni, agli enti di cui al comma 2 della citata norma si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 agosto 2022, n. 143.

7. Alla legge regionale 4 gennaio 2014, n. 1 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dell'articolo 7 le parole da "n. 46 del 20 febbraio 2013" fino a "importo" sono sostituite dalle parole "n. 563 del 28 settembre 2022 e successivi aggiornamenti nella misura" e dopo le parole "articolo 8-bis" è inserito il seguente periodo "L'importo in questione è rivalutato applicando l'indice "retribuzione contrattuale per dipendente" elaborato dall'istituto nazionale di statistica, secondo i criteri stabiliti dalla normativa interna dell'Assemblea regionale siciliana.";

b) la lettera b) del comma 2 dell'articolo 10 è soppressa.

8. Dalle disposizioni di cui al comma 7 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

 

     Art. 58. Disposizioni per l'IRCCS-OC Associazione Oasi Maria SS. di Troina.

1. All'articolo 89 della legge regionale 22 febbraio 2023, n. 2, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

"2-bis. All'Istituto Oasi Maria Ss. Di Troina Onlus sono riconosciute, ai sensi dell'articolo 2041 del codice civile, le prestazioni ed i servizi resi e rendicontati in assenza di formale contratto per l'anno 2019, rapportando l'indebito arricchimento ad un valore percentuale dell'80 per cento delle stesse prestazioni rese nell'anno precedente o parimenti in quello successivo. Il riconoscimento pari a 3.000 migliaia di euro graverà sulle risorse del Fondo Nazionale per le non autosufficienze, suddivise per le annualità 2020, 2021 e 2022. L'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro è autorizzato a stipulare apposita convenzione.

2-ter. Per fronteggiare gli aumenti del costo del personale in relazione alle attività svolte ed in corso e al fine di consentire la prosecuzione delle attività medesime, in relazione alle somme assegnate e rendicontate per l'anno 2020 dall'IRCCS-OC Associazione Oasi Maria Ss. di Troina, ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9, che prevede oneri pari a 5.000 migliaia di euro per ciascuno degli esercizi finanziari del triennio 2020/2022, quanto a 4.000 migliaia di euro, a valere sulle risorse del Fondo Nazionale per le non autosufficienze, e quanto a 1.000 migliaia di euro a valere sulle risorse della Missione 7, Programma 1, capitolo 472514, "Fondo Regionale", il dipartimento regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali è autorizzato ad erogare alla medesima Associazione Oasi un'anticipazione nel limite delle somme a valere sulle risorse del Fondo Nazionale per le non autosufficienze (Missione 12, Programma 2).

2-quater. L'anticipazione di cui al comma 2-ter è restituita entro il 31 dicembre 2024 con versamento in entrata nel bilancio della Regione per l'anno di riferimento per l'importo pari alle corrispondenti somme di cui al comma 2 (Titolo 5, Tipologia 200).
2-quinquies. L'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro è autorizzato, su richiesta dell'Istituto Oasi Maria Ss. di Troina Onlus, a concedere, di anno in anno, un'anticipazione nel limite delle somme relative all'annualità in corso di rendicontazione al Ministero, che dovrà essere restituita con versamento in entrata nel bilancio della Regione per l'anno di riferimento per l'importo pari alle corrispondenti somme anticipate.".

 

     Art. 59. Indennità di carica per i vice presidenti dei Consigli comunali.

1. All'articolo 2 della legge regionale 26 giugno 2015, n. 11, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. Al vice presidente del Consiglio comunale, eletto ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7 e successive modificazioni, è dovuta, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'indennità di funzione in misura pari al 60 per cento di quella spettante al presidente, in rapporto alla dimensione demografica dell'ente.".

 

     Art. 60. Disposizioni per la definizione dei contenziosi tra ASP e RSA.

1. Al fine di comporre bonariamente i contenziosi sulle decurtazioni tariffarie le ASP sono autorizzate a restituire alle RSA le riduzioni del 5 per cento effettuate in ragione del decreto dell'Assessore regionale per la salute 24 maggio 2010, n. 1325, come modificato dal decreto dell'Assessore regionale per la salute del 25 gennaio 2013, senza nulla dovere per interessi e rivalutazioni monetarie.

 

     Art. 61. Contributo per il parco archeologico di Kamarina e Cava d'Ispica.

1. Per l'esercizio finanziario 2024 è concesso un contributo straordinario di 70 migliaia di euro al parco archeologico di Kamarina e Cava d'Ispica per il ripristino della funzionalità dell'area archeologica di Kaucana e l'eliminazione dell'attuale situazione di pericolo della privata e pubblica incolumità.

 

     Art. 62. Contributo straordinario per il Comune di Monreale.

1. Per l'esercizio finanziario 2024 è concesso un contributo straordinario di 400 migliaia di euro a favore del Comune di Monreale per interventi di riqualificazione urbana e realizzazione della condotta fognaria di via Linea Ferrata.

 

     Art. 63. Disposizioni in materia di personale precario.

1. Al fine di garantire la piena attuazione delle finalità previste dall'articolo 2 del decreto legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, i rapporti di lavoro a tempo determinato in essere al 31 dicembre 2023 del personale di cui al comma 7 dell'articolo 30 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modificazioni, inseriti nell'elenco di cui al medesimo articolo, che trovano copertura finanziaria nell'autorizzazione di spesa di cui al comma 8 dell'articolo 26 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8 e successive modificazioni sino al 2038, possono essere prorogati dagli enti locali utilizzatori senza soluzione di continuità fino al31 dicembre 2025.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno efficacia dall'1 gennaio 2024.

 

     Art. 64. Piano digitale per la sostituzione degli archivi cartacei.

1. Per la trasformazione digitale degli atti della pubblica amministrazione e l'archiviazione del patrimonio documentale della Regione siciliana l'Autorità regionale per la innovazione tecnologica, trasferisce al dipartimento regionale delle finanze e del credito, su proposta del dirigente generale del dipartimento, le risorse per la realizzazione del piano di sostituzione degli archivi cartacei, ai sensi del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni, secondo i criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza, finalizzato alla dematerializzazione, conservazione del patrimonio documentale regionale, messa in sicurezza degli archivi e accesso da remoto in ottemperanza alle disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.

 

     Art. 65. Commissioni provinciali per l'artigianato.

1. Il comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3, come sostituito dall'articolo 23 della legge regionale 18 maggio 1996, n. 33 e dall'articolo 25 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, è sostituito dal seguente:

"2. Alla stessa separata sezione dell'albo delle imprese artigiane sono iscritti i consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa, a cui partecipano, oltre alle imprese artigiane, anche le piccole e medie imprese, così come definite dal CIPE e dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003.".

 

     Art. 66. Determinazione dei compensi degli organi degli I.A.C.P.

1. A decorrere dall'esercizio finanziario 2024, ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo degli Istituti Autonomi per le Case Popolari della Regione siciliana non si applicano le riduzioni previste dal Decreto Presidenziale 15 maggio 2023, n. 243 né la riduzione del 20 per cento prevista dalla D.G.R. n. 452 del 30 novembre 2012.

2. Gli enti di cui al comma 1 che hanno chiuso gli ultimi tre rendiconti in avanzo di amministrazione hanno la facoltà, previa deliberazione del proprio consiglio di amministrazione, di fissare il compenso annuo da erogare al Presidente del consiglio di amministrazione entro il limite massimo di euro 40.000,00 e a tutti gli altri componenti degli organi di amministrazione e controllo degli organismi entro il limite massimo di euro 25.000,00 considerato al lordo di IVA, ove dovuta, e dei contributi previdenziali a carico dei medesimi componenti degli organi.

3. La deliberazione adottata dagli enti di cui al presente articolo decade qualora l'ente si trovi in una situazione di disavanzo rilevato dai documenti contabili approvati.

 

     Art. 67. Modifiche alla legge regionale 8 aprile 2010, n. 9.

1. All'articolo 8 della legge regionale 8 aprile 2010, n. 9 e successive modificazioni, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

"1-bis. La S.R.R. svolge le funzioni assegnate dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente agli Enti di governo dell'Ambito.

1-ter. Nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e successive modificazioni, dal decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201 e successive modificazioni e dal decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, la S.R.R. può fornire agli enti locali consorziati servizi strumentali alle attività amministrative, contabili e di riscossione collegate al ciclo dei rifiuti, anche al fine di garantire la piena copertura e l'equa distribuzione della tassa sui rifiuti.".

 

     Art. 68. Riapertura termini per occupazione senza titolo di alloggio popolare.

1. I soggetti che già occupavano senza titolo un alloggio di edilizia residenziale pubblica alla data del 31 dicembre 2017 e che a seguito dell'invito rivolto dall'ente proprietario o gestore relativamente alla possibilità di regolamentare l'occupazione medesima non hanno presentato istanza di regolarizzazione ai sensi del comma 2 dell'articolo 63 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8, possono presentarla entro il termine perentorio del 31 marzo 2024.

 

     Art. 69. Disposizioni per l'Unione italiana ciechi.

1. Al fine di mitigare gli effetti economici del periodo Covid e proseguire nel processo di risanamento finanziario già in atto all'Unione Italiana Ciechi per il funzionamento della Stamperia Braille, sono prorogati fino al 31 dicembre 2024 i termini di presentazione del bilancio delle annualità 2021 e 2022.

 

     Art. 70. Modifiche alla legge regionale 14 dicembre 2019, n. 23.

1. Alla legge regionale 14 dicembre 2019, n. 23 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2-bis dell'articolo 12, introdotto dal comma 50 dell'articolo 13 della legge regionale 10 agosto 2022, n. 16, è abrogato;

b) [all'articolo 14 dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"4-bis. Per il corretto funzionamento delle attività didattiche di cui al comma 1 dell'articolo 2 per ogni sede operativa accreditata devono essere garantite le figure indispensabili all'erogazione delle attività didattiche della sede, quali il direttore di sede, un tutor, un operatore di segreteria e un operatore ausiliario, assunti a tempo indeterminato, full time nel rispetto del CCNL e CCRL di riferimento."] [3].

 

     Art. 71. Norme in materia di strutture specialistiche accreditate al SSR.

1. Al comma 15 dell'articolo 5 della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9 le parole "nel triennio 2020-2022" sono sostituite dalle parole "nel settennio 2020-2026". A tal fine le strutture specialistiche accreditate provvederanno alla restituzione dell'anticipazione, senza ulteriori oneri per il fondo sanitario, in favore del SSR esclusivamente mediante prestazioni extra-budget non liquidabili, in riferimento ad ogni singola annualità del detto settennio, con copertura, stante la natura transattiva della presente norma, nel fondo rischi per contenzioso di ciascuna Azienda, ove le somme non siano già state erogate.

2. Le strutture specialistiche accreditate di cui al presente articolo che, successivamente all'entrata in vigore del comma 15 dell'articolo 5 della legge regionale n. 9/2020, abbiano intrapreso azioni giudiziarie volte ad ottenere la suddetta indennità di funzione, dovranno rinunziare al contenzioso in essere, a pena di decadenza dal beneficio di cui al comma 1.

3. Al fine di sostenere il mantenimento degli standard strutturali e funzionali previsti dalla vigente normativa e garantire la compiuta erogazione dei relativi LEA, le Aziende sanitarie provinciali provvedono a riconoscere annualmente alle strutture RSA accreditate la parte fissa di spese connesse al personale dipendente e convenzionato contrattualizzato per struttura, in proporzione ai posti letto accreditati, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica e nell'ambito del budget assegnato in sede di contrattualizzazione.

 

     Art. 72. Rimborso degli oneri sostenuti per le trasferte di cui al comma 6 dell'articolo 81 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9.

1. Al fine di ottemperare alla sentenza del TAR n. 790/2023 del 13 marzo 2023 nonché per evitare disparità nei confronti di società sportive erroneamente non inserite nei piani di riparto di cui alla legge regionale 15 aprile 2021, n. 9 e successive modificazioni, per le annualità 2021 e 2022, è autorizzata la spesa complessiva di euro 46.810,64 cui si provvede a valere sulla Missione 6, Programma 1, capitolo 473750 del bilancio regionale per l'esercizio 2024, finalizzata al rimborso degli oneri sostenuti per le trasferte degli atleti nell'anno 2021 pari ad euro 7.155,80 e nell'anno 2022 pari ad euro 39.654,84.

2. Dalle disposizioni del presente articolo non derivano oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

 

     Art. 73. Disposizioni in materia di parchi e riserve naturali.

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, approva lo schema tipo di regolamento dei parchi e delle riserve adeguandolo alle vigenti esigenze socio-economiche e territoriali.

2. Nelle more dell'adozione dei nuovi regolamenti delle istituite aree di parchi e riserve naturali di cui alla legge regionale 6 maggio 1981, n. 98 e successive modificazioni ed alla legge regionale 9 agosto 1988, n. 14 e successive modificazioni e dei piani utilizzazione di cui all'articolo 22 della legge regionale n. 98/1981 e successive modificazioni, ai concessionari e ai titolari di licenze amministrative anche su proprietà private ricadenti nelle Zone B e pre riserva orientata si applicano le disposizioni di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 42 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3.

3. Il comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 98/1981, come sostituito dal comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 14, è sostituito dal seguente:

"1. In attuazione del Piano regionale di cui all'articolo 5 si provvede alla istituzione dei parchi e delle riserve naturali con decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, previo parere del Consiglio Regionale per la Protezione del Patrimonio Naturale. Al procedimento di istituzione del parco e/o della riserva naturale partecipano gli enti locali, i liberi Consorzi comunali, le Città metropolitane interessati nonché i portatori di interesse qualificato. La partecipazione degli enti locali, liberi Consorzi comunali e Città metropolitane interessati nonché dei portatori di interesse qualificato si realizza attraverso conferenze finalizzate alla redazione di un documento di indirizzo, predisposto dal dipartimento regionale dell'ambiente, relativo all'analisi territoriale dell'area da destinare a protezione, alla perimetrazione provvisoria, all'individuazione degli obiettivi da perseguire, sulla scorta delle proposte e delle valutazioni espresse in sede di conferenza. La proposta di parco e/o riserva naturale, elaborata a seguito della conferenza e conforme ai contenuti del documento di indirizzo, è sottoposta alle procedure di pubblicità di cui all'articolo 28 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98.".

4. All'articolo 27-bis della legge regionale n. 98/1981, nel testo introdotto dall'articolo 34 della legge regionale n. 14/1988, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-bis. Le funzioni di direttore del parco possono essere ricoperte da dirigenti o dirigenti superiori dell'amministrazione regionale in servizio presso l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente ovvero ricorrendo, previo esperimento di apposita procedura di selezione pubblica volta alla formazione di un elenco di idonei, a professionalità esterne all'amministrazione regionale.".

 

     Art. 74. Disposizioni in favore di dipendenti assunti ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20.

1. Il personale assunto ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20 e successive modificazioni o delle successive leggi che ne hanno esteso i benefici, in possesso del diploma di laurea e con esperienza lavorativa maturata nell'amministrazione regionale con la qualifica di istruttore direttivo per almeno un decennio, è collocato nel livello contrattuale e qualifica corrispondenti al titolo di studio previsto per l'accesso dall'esterno. Ai fini economici è riconosciuta l'anzianità di servizio maturata alle dipendenze dell'amministrazione regionale.

 

     Art. 75. Disposizione in materia di rapporto di lavoro con l'amministrazione forestale.

1. Ai lavoratori che alla data del 31 dicembre 1990 abbiano intrattenuto rapporti di lavoro a tempo determinato con l'amministrazione forestale che non hanno presentato apposita istanza, in deroga rispetto a quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 49 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modificazioni, è riconosciuto il punteggio di cui al comma 2 del predetto articolo 49.

2. Al fine di dare attuazione alle previsioni del comma 1 si procede all'aggiornamento d'ufficio dei punteggi dei singoli lavoratori e delle relative graduatorie distrettuali, con inserimento prioritario nel contingente in presenza di vacanza di organico e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

3. A decorrere dall'anno 2024 le disposizioni di cui al comma 90 dell'articolo 13 della legge regionale 10 agosto 2022, n. 16 e successive modificazioni trovano applicazione, ad istanza degli interessati, anche ai soggetti che abbiano svolto almeno un turno di 51 giornate lavorative ai fini previdenziali, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano esclusivamente per la formazione delle graduatorie dei contingenti del Corpo Forestale.

 

     Art. 76. Modifiche alla legge regionale 13 settembre 1999, n. 20.

1. Il comma 2 dell'articolo 17 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20 e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

"2. Possono avanzare istanza per il contributo previsto dal presente articolo i soggetti di cui al comma 1 che:

a) siano iscritti negli appositi elenchi tenuti presso le Prefetture territorialmente competenti;

b) svolgano, per espressa previsione statutaria, l'attività volta al perseguimento di finalità connesse all'assistenza, alla tutela, all'informazione dei soggetti che abbiano subito richieste o atti estorsivi nonché dei soggetti che abbiano fatto ricorso a prestiti ad usura e le cui attività economiche o professionali versino conseguentemente in stato di difficoltà;

c) dimostrino di essersi costituiti parte civile in almeno un procedimento riguardante un proprio assistito e/o soci;".

 

     Art. 77. Museo regionale dell'editoria e della comunicazione.

1. Al fine di diffondere la rilevanza storica e l'unicità del patrimonio culturale della Regione siciliana, il "Museo Regionale dell'Editoria e della Comunicazione", già costituito dalla Fondazione Salvatore Lauricella, con sede a Palermo, è riconosciuto quale Museo regionale ai sensi della legge regionale 15 maggio 1991, n. 17 e successive modificazioni.

 

     Art. 78. Interventi in favore dell'E.A.R. Teatro di Messina.

1. Per le finalità di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modificazioni, al personale di cui all'articolo 12 della legge regionale 10 gennaio 1995, n. 4, attualmente in servizio presso l'E.A.R. Teatro di Messina, si applicano, dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza oneri a carico del bilancio regionale, le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 67 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 500 migliaia di euro cui si provvede a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al comma 2 dell'articolo 26 della legge regionale 16 gennaio 2024, n. 1 per le finalità di cui all'articolo 17 della legge regionale 16 aprile 1986, n. 19 (Missione 5, Programma 2, capitolo 377317).

 

     Art. 79. Modifiche alla legge regionale 25 maggio 2022, n. 13.

1. Al comma 56 dell'articolo 12 della legge regionale 25 maggio 2022, n. 13 e successive modificazioni, alla fine è aggiunto il seguente periodo: "Le strutture non rientrano nel computo di cui al numero 4, lettera c), dell'allegato al decreto dell'Assessore regionale per la sanità del 31 gennaio 1997.".

 

     Art. 80. Disposizioni in materia di personale dell'amministrazione regionale.

1. Ferme restando le previsioni della contrattazione collettiva ed in conformità ai principi di cui agli articoli 51 e 98 della Costituzione, per il personale non dirigenziale dell'Amministrazione regionale e degli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modificazioni, i periodi di aspettativa per l'espletamento di mandato elettivo sono ad ogni effetto computati ai fini del riconoscimento dell'anzianità di servizio e di tutti gli istituti giuridici ed economici connessi alla stessa.

2. Ai fini della nomina delle commissioni giudicatrici di cui all'articolo 3 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 12, si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 2023, n. 82. Le disposizioni in contrasto con il presente comma sono abrogate.

 

     Art. 81. Disposizioni in favore di enti del Terzo settore.

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 7 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 è aggiunto il seguente:

"5-bis. A decorrere dal termine di attivazione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), di cui al decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 561 del 26 ottobre 2021, l'esenzione di cui al comma 5 è riconosciuta, senza soluzione di continuità, ai soggetti di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 e successive modificazioni, iscritti nei registri delle Organizzazioni di Volontariato (ODV) e delle Associazioni di Promozione Sociale (APS) e delle ONLUS alla data del 23 novembre 2021 e agli enti iscritti al RUNTS, comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società. L'esenzione opera altresì nelle seguenti ipotesi:

a) perdita della qualifica di onlus dell'elenco dell'anagrafe della direzione regionale, pubblicato sul sito dell'Agenzia delle entrate, a seguito dell'iscrizione nel RUNTS;

b) trasferimento automatico al RUNTS secondo le modalità previste dal predetto decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 561/2021;

c) ODV e APS di nuova iscrizione al RUNTS non compresi in processi di trasmigrazione da precedenti registri.".

2. Con decreto dell'Assessore regionale per l'economia, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative del presente articolo.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo non comportano oneri aggiuntivi a carico del bilancio della Regione.

 

     Art. 82. Disposizioni per accelerare la riorganizzazione del servizio idrico integrato negli ambiti territoriali ottimali.

1. Al fine di accelerare la definizione dell'assetto organizzativo e gestionale del servizio idrico integrato negli ambiti territoriali ottimali di Agrigento, Catania, Enna, Ragusa e Siracusa, ove non sia stato ancora definito il subentro dell'assemblea territoriale idrica al consorzio d'ambito territoriale ottimale, così assicurando l'efficace allocazione delle risorse e la realizzazione dei relativi interventi infra-strutturali, l'assemblea territoriale idrica, già titolare delle funzioni di regolazione e controllo del servizio ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 11 agosto 2015, n. 19, subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi già in capo al consorzio d'ambito territoriale ottimale in liquidazione.

2. All'esito dell'integrale subentro, da completarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il consorzio d'ambito territoriale ottimale in liquidazione è estinto.

 

     Art. 83. Disposizioni in materia di commissari straordinari e commissari liquidatori degli ambiti territoriali ottimali.

1. Le disposizioni di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 26 della legge regionale 27 luglio 2023, n. 9 trovano applicazione anche con riferimento ai commissari straordinari nominati dalla Regione negli ambiti territoriali ottimali fra i propri dipendenti successivamente alla data del 30 settembre 2013 al fine di assicurare la continuità del servizio di gestione dei rifiuti in nome e per conto dei comuni, in quanto servizio pubblico essenziale, secondo le modalità emergenziali di cui alle ordinanze emanate dal Presidente della Regione ai sensi dell'articolo 191 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, per tutte le funzioni dai medesimi svolte durante il periodo di espletamento del mandato e ancorché cessati.

2. Ai sensi di quanto disposto dal comma 1, la Regione, per il tramite del Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti, assicura che i dipendenti regionali non subiscano diminuzioni patrimoniali personali, eventualmente intervenendo con iniziative a tutela degli stessi anche per le spese legali derivanti da procedimenti correlati alle funzioni svolte nella qualità di commissario straordinario e per qualunque altro onere eventualmente sostenuto o documentato. Agli oneri di cui al presente comma si provvede a valere sulle disponibilità della Missione 9, programma 4, capitolo 242533.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione anche per i commissari liquidatori nominati dalla Regione ai sensi del comma 1 dell'articolo 19 della legge regionale 8 aprile 2010, n. 9 e successive modificazioni.

 

     Art. 84. Fondo per i servizi di ingegneria e architettura per interventi negli invasi artificiali.

1. Per gli esercizi finanziari 2024, 2025 e 2026 la quota regionale di cui al comma 4 dell'articolo 13 della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9 e successive modificazioni, nel limite massimo di 2.000 migliaia di euro annui, è destinata all'acquisizione di servizi di ingegneria e architettura, studi ed analisi inerenti agli interventi da realizzare negli invasi artificiali in gestione al Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti.

2. Le somme derivanti dalla riserva di cui al comma 1 confluiscono in un apposito fondo gestito dall'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità - Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti.

 

     Art. 85. Interventi per il settore agrumicolo.

1. L'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea, per finalità umanitarie e di solidarietà sociale, provvede all'acquisto di agrumi prodotti in Sicilia, con particolare riferimento alle arance da trasformare in succhi.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2024, la spesa di 7.500 migliaia di euro (Missione 16, Programma 1).

3. A valere sull'autorizzazione di spesa di cui al comma 2 gravano anche gli oneri relativi alle attività essenziali e funzionali alla corretta gestione delle operazioni di conferimento e trasformazione in succhi del prodotto.

4. Con decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea, entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di attuazione delle previsioni di cui al presente articolo.

 

     Art. 86. Interventi per il sostegno del settore vitivinicolo.

1. Al fine di sostenere il settore vitivinicolo, a seguito dell'emergenza epidemica da Plasmopara viticola, la Regione eroga contributi in favore delle aziende agricole ad integrazione di quelli previsti dall'articolo 11 del decreto legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136 e successive modificazioni.

2. Con decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di attuazione delle previsioni di cui al comma 1.

3. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzato l'impiego, per ciascuno degli esercizi finanziari 2024 e 2025, di parte delle disponibilità del fondo di cui all'articolo 2 della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 1 e successive modificazioni, entro il limite massimo annuale di 12.500 migliaia di euro.

 

     Art. 87. Misure finanziarie a sostegno delle imprese agricole e zootecniche.

1. Al fine di rafforzare la competitività delle imprese agricole e zootecniche siciliane è istituito presso l'IRFIS FinSicilia S.p.A. un fondo a gestione separata con una dotazione finanziaria, per l'esercizio finanziario 2024, di 5.000 migliaia di euro, destinato alla concessione di garanzie in favore di istituti di credito operanti in Sicilia che effettuino anticipazioni finanziarie in favore di imprese agricole e zootecniche aventi sede in Sicilia sui contributi loro concessi a valere sul I e II pilastro della PAC.

2. Il fondo di cui al comma 1 è costituto mediante l'impiego di parte delle disponibilità del fondo di cui all'articolo 2 della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 1 e successive modificazioni.

3. Al predetto fondo sono addebitati gli oneri per gli interessi dovuti per ogni singola operazione di anticipazione nella misura massima del 4,50 per cento.

4. Con decreto dell'Assessore regionale per l'economia, d'intesa con l'Assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono emanate le disposizioni attuative relative al funzionamento del predetto fondo.

5. Le misure di cui al presente articolo sono concesse entro i limiti ed in conformità alla disciplina europea in materia di aiuti "de minimis" di cui al Regolamento (UE) n. 1408/2013 del 18 dicembre 2013 e successive modificazioni.

 

     Art. 88. Disposizioni per il rafforzamento della struttura dell'IRFIS FinSicilia s.p.a.

1. Al fine di favorire l'accesso dei beneficiari alle misure di agevolazione al credito previste dalla vigente disciplina per le imprese operanti in Sicilia, IRFIS-FinSicilia s.p.a. è autorizzata a procedere al reclutamento a tempo determinato per il triennio 2024-2026, a mezzo di apposita short list, delle professionalità occorrenti al rafforzamento della propria struttura operativa, in possesso di idonee competenze per la valutazione delle istanze di accesso alle misure.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzato l'impiego delle disponibilità del fondo di cui all'articolo 2 della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 1 e successive modificazioni, entro il limite di 1.000 migliaia di euro.

 

     Art. 89. Modifiche alla legge regionale 29 luglio 2021, n. 20.

1. Al comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 29 luglio 2021, n. 20 e successive modificazioni, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:

"f-bis) sostiene le iniziative promosse nell'ambito della Convenzione dei Diritti nel Mediterraneo siglata a Palermo il 19 marzo 2022.".

 

     Art. 90. Disposizione in materia di scuole paritarie.

1. Al comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8 le parole ", nel rispetto delle convenzioni di cui al comma 6 dell'articolo 1-bis del decreto legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito con modificazioni dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, e successive modifiche ed integrazioni, " sono soppresse.

 

     Art. 91. Interventi in favore degli oratori.

1. La Regione, sulla base dei principi di sussidiarietà, cooperazione, partecipazione e concorso per la costituzione di un sistema integrato a favore dell'area giovanile in armonia con la legge regionale 9 maggio 1986, n. 22 e successive modificazioni e ai sensi della legge 1° agosto 2003, n. 206, riconosce il ruolo educativo, formativo, aggregativo e sociale svolto, nella comunità locale, attraverso le attività di oratorio o similari.

2. Le attività di cui al comma 1 sono svolte dall'ente parrocchia, dagli altri enti ecclesiastici della Chiesa cattolica, dalle associazioni nazionali cattoliche degli oratori nonché dagli enti appartenenti ad altre confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato un'intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della Costituzione e sono finalizzate a perseguire, in stretto rapporto con le famiglie, la promozione, l'integrazione, l'interculturalità, lo sviluppo e la crescita armonica dei ragazzi, degli adolescenti e dei giovani ed a prevenire, eliminare o ridurre situazioni di bisogno e di esclusione individuale e familiare.

3. Per il perseguimento delle finalità di cui al presente articolo, la Regione sottoscrive appositi protocolli d'intesa con la Conferenza episcopale siciliana (CESI) in rappresentanza degli enti ecclesiastici della Chiesa cattolica e delle associazioni cattoliche nazionali degli oratori presenti in Sicilia e con i rappresentanti regionali degli enti delle altre confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato un'intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della Costituzione che svolgono attività nel territorio regionale.

4. In attuazione degli indirizzi contenuti nei protocolli d'intesa stipulati ai sensi del comma 3, la Regione può assegnare contributi ai soggetti indicati al comma 2 che a tal fine presentano progetti volti alla formazione dei giovani e alla realizzazione di attività di natura sociale, culturale e sportiva.

5. La Regione, gli enti locali, gli enti del Servizio sanitario regionale possono concedere in comodato, nei limiti e secondo le modalità previste dalla normativa vigente, ai soggetti che hanno stipulato i protocolli d'intesa di cui al comma 3, beni mobili ed immobili senza oneri a carico della finanza pubblica.

6. L'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro, sentita la competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana apposito decreto per la disciplina delle modalità di attuazione, la definizione dei criteri per la concessione dei contributi e la relativa rendicontazione favorendo prioritariamente le attività svolte dagli oratori presenti nelle realtà più disagiate.

 

     Art. 92. Abrogazione di norme.

1. L'articolo 1 della legge regionale 9 luglio 2004, n. 12 è abrogato.

2. Il comma 18 dell'articolo 22 della legge regionale 21 novembre 2023, n. 25 è abrogato.

 

     Art. 93. Norme per l'accesso al lavoro dei non vedenti e dei disabili. Modifiche alla legge regionale 5 aprile 2022, n. 5.

1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 5 aprile 2022, n. 5 dopo le parole "gli enti locali della Regione" sono aggiunte le parole "e le aziende facenti capo a società o altri organismi a prevalente partecipazione dell'ente locale da cui dipendono".

 

     Art. 94. Conservazione dei gameti femminili donati.

1. Al fine di promuovere la cultura della donazione, con particolare riguardo ai gameti femminili prelevati, sottoposti al congelamento e conservati in alternativa alla distruzione, la Banca del cordone ombelicale di Sciacca è individuata come struttura per la conservazione dei gameti femminili donati.

 

     Art. 95. Comuni turistici in Sicilia.

1. Sono considerati comuni turistici, per le finalità di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e successive modificazioni, tutti i comuni della Sicilia.

 

     Art. 96. Interpretazione autentica del comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 25 maggio 1995, n. 45.

1. Al comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 25 maggio 1995, n. 45 e successive modificazioni le parole "dei benefici effettivamente conseguiti" vanno intese nel senso che deve trattarsi di benefìci effettivi, concreti e diretti, non essendo sufficiente l'inclusione di un immobile nel perimetro consortile.

 

     Art. 97. Modifiche alla legge regionale 27 settembre 1995, n. 65.

1. Dopo l'articolo 14 della legge regionale 27 settembre 1995, n. 65 e successive modificazioni, è aggiunto il seguente:

"Art. 14 bis. Tutela dell'Apis mellifera sicula

1. La Regione tutela l'Apis mellifera sicula diffusa nel territorio regionale attraverso interventi volti ad assicurare la conservazione di questa sottospecie autoctona e finalizzate al miglioramento genetico, alla successiva diffusione del materiale selezionato e a ridurre i fenomeni di erosione genetica derivanti dall'ibridazione.

2. Gli apicoltori che producono e commercializzano materiale apistico vivo della sottospecie Apis mellifera sicula, iscritti all'albo nazionale degli allevatori di api italiane o ad altra associazione di allevatori di api regine, possono richiedere l'istituzione di zone di conservazione dell'ampiezza massima di 10 km di raggio attorno ai propri apiari destinati all'allevamento, riproduzione e fecondazione del materiale selezionato.

3. Su richiesta motivata di uno o più allevatori di api regine della sottospecie Apis mellifera sicula, iscritti all'albo nazionale degli allevatori di api italiane o ad altra associazione di allevatori di api regine, delle associazioni ed organizzazioni degli apicoltori e produttori apistici o di un istituto di ricerca coinvolti in progetti di selezione e miglioramento genetico della sottospecie autoctona, possono essere costituite idonee zone di rispetto per la realizzazione e il funzionamento di stazioni collettive di fecondazione, secondo i requisiti stabiliti dal disciplinare dell'albo nazionale degli allevatori di api italiane e sentito il parere della commissione tecnica centrale dell'albo stesso. In tali zone non è consentito allevare api diverse dalla sottospecie sicula.

4. Con delibera della Giunta regionale, da approvare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta dell'Assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea, sono stabiliti i requisiti che si debbono possedere per poter richiedere l'istituzione di zone di conservazione e di rispetto previste ai commi 2 e 3, i criteri e le modalità per l'applicazione ed il controllo delle disposizioni previste ai commi 1, 2 e 3.

5. L'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea, nell'ambito dei bandi destinati al sostegno del comparto apistico siciliano, destina una specifica riserva finanziaria aggiuntiva per gli allevatori dell'Apis mellifera sicula.".

 

     Art. 98. Modifiche alla legge regionale 3 novembre 2000, n. 20.

1. Al comma 4 dell'articolo 24-ter della legge regionale 3 novembre 2000, n. 20 e successive modificazioni dopo le parole "l'utilizzo del parco" sono aggiunte le parole "a titolo gratuito".

2. All'articolo 24-ter della legge regionale n. 20/2000, dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

"4-bis. Qualora un bene immobile di competenza del parco venga dato in concessione a privati per attività aventi scopo di lucro è riconosciuto per ogni singola concessione al comune nel cui territorio ricade il bene immobile concesso il 50 per cento dell'importo sostenuto dal concessionario a titolo di canone concessorio al fine di compensare i maggiori oneri sostenuti per garantire il servizio di viabilità, il decoro urbano, i costi per la raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani ivi incluse le prestazioni effettuate in plus orario dal personale comunale con qualifica non dirigenziale necessari allo svolgimento delle attività oggetto di concessione nonché per sostenere attività di promozione turistica effettuate anche mediante enti strumentali del comune.

4-ter. Il parco archeologico per rilasciare la concessione dovrà preventivamente riscuotere anche la quota di competenza del comune e trasferirla allo stesso entro trenta giorni dal relativo accredito.".

 

     Art. 99. Disposizione in materia di trasporto pubblico nei comuni turistici.

1. Le singole tratte afferenti ai servizi di trasporto pubblico locale urbano affidati da parte dei comuni turistici, cosi come classificati ai sensi del decreto dell'Assessore regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo 2 marzo 2023, n. 188 e successive modificazioni, possono essere prolungate nei comuni limitrofi con autorizzazione al carico e scarico passeggeri da e per i medesimi comuni turistici che si assumono gli eventuali maggiori oneri.

 

     Art. 100. Disposizione in materia di trasporti a favore dei residenti delle Isole minori.

1. All'articolo 6 della legge regionale 22 febbraio 2023, n. 2 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 le parole "800 migliaia di euro" sono sostituite con le parole "400 migliaia di euro" e le parole "del biglietto dalla Sicilia" sono sostituite dalle parole "del biglietto dalla Sicilia/Isole minori";

b) al comma 4 dopo le parole "Alicudi, Filicudi" sono aggiunte le parole "Salina, Panarea, Stromboli, Vulcano" e le parole "l'esercizio finanziario 2023" sono sostituite dalle parole "gli esercizi finanziari 2024 e 2025".

 

     Art. 101. Proroga delle graduatorie dei concorsi pubblici.

1. Il comma 3 dell'articolo 28 della legge regionale 21 novembre 2023, n. 25, è sostituito dal seguente:

"3. I termini di validità delle graduatorie approvate nel biennio 2022-2023 per il reclutamento di personale regionale a tempo indeterminato del comparto non dirigenziale relative ai concorsi pubblici banditi dall'Amministrazione regionale sono prorogati al31 dicembre 2025.".

 

     Art. 102. Legge regionale 21 novembre 2023, n. 25. Modifiche di termini.

1. All'articolo 23 della legge regionale 21 novembre 2023, n. 25 dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3-bis. Le iniziative di cui ai commi 1, 2 e 3 possono essere realizzate entro il 30 aprile 2024 e rendicontate entro 60 giorni dalla medesima data".

2. Al comma 13 dell'articolo 26 della legge regionale n. 25/2023 è aggiunto il seguente periodo "Le iniziative potranno essere realizzate entro il 30 aprile 2024 e rendicontate entro sessanta giorni dalla medesima data."

 

     Art. 103. Trasferimento al comune di Messina dell'immobile denominato "Casa del portuale".

1. La proprietà del compendio immobiliare sito in Messina denominato "Casa del portuale" è trasferita al comune di Messina affinché esso sia inserito nel progetto di rigenerazione urbana dell'area denominato I-Hub dello Stretto.

 

     Art. 104. Istituzione del centro di riferimento per la sindrome di Rett presso il Policlinico di Messina.

1. Con decreto dell'Assessore regionale per la Salute, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito, presso l'Unità Operativa Complessa di neuropsichiatria infantile del Policlinico "G. Martino" di Messina il centro di riferimento regionale per la sindrome di Rett.

 

     Art. 105. Modifiche alla legge regionale 14 aprile 2009 n. 5.

1. All'articolo 25 della legge regionale 14 aprile 2009, n. 5, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"4-bis. Le strutture riabilitative di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in presenza di esperienza pluriennale attraverso cui hanno maturato adeguati requisiti organizzativi, strutturali e tecnologici, possono essere autorizzate e accreditate per l'esercizio delle cure domiciliari di base e di I, II e III livello, anche al di fuori dei limiti previsti dal decreto assessoriale 3 settembre 2021, n. 876 e dal decreto assessoriale 17 dicembre 2021, n. 1383.".

 

     Art. 106. Norme in favore degli enti di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

1. L'esenzione di cui al comma 5 dell'articolo 7 della legge regionale 26 marzo 2002 n. 2 si applica anche agli enti del terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

 

     Art. 107. Accordo di programma interventi di recupero urbano PRU di cui all'articolo 11 della legge 4 dicembre 1993, n. 493. Sospensione dei termini.

1. I termini relativi all'avvio dei lavori previsti dal Decreto Presidenziale 11 gennaio 2021, n. 501 si intendono sospesi nelle more della conclusione dell'iter di revisione e aggiornamento del relativo Accordo di programma e dell'emanazione di un nuovo decreto del Presidente della Regione.

 

     Art. 108. Istituzione delle palestre della salute e delle palestre sicure.

1. La Regione istituisce le "Palestre della Salute" e le "Palestre Sicure" al fine di promuovere l'esercizio fisico, strutturato e adattato, come strumento di prevenzione e terapia in persone affette da patologie croniche non trasmissibili (MCNT), in condizioni cliniche stabili. L'esercizio fisico, sotto il controllo di un chinesiologo delle attività motorie preventive e adattate, viene svolto nell'ambito di idonee strutture, pubbliche o private, riconosciute dalla Regione attraverso procedura di certificazione.

2. L'Assessore regionale per la salute, di concerto con l'Assessore regionale per il turismo, per lo sport e per lo spettacolo, con decreto, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplina il procedimento e i requisiti necessari per ottenere la certificazione di palestra della salute e palestra sicura, anche prevedendo un apposito elenco.

3. All'interno delle strutture di cui al comma 1 è obbligatoria la figura del responsabile tecnico, che può essere ricoperto esclusivamente dal chinesiologo delle attività motorie preventive e adattate (AMPA), in possesso di laurea magistrale in scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate (LM-67), comma 3 dell'articolo 41 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, come modificato dall'articolo 27 del decreto legislativo 5 ottobre 2022, n. 163.

 

     Art. 109. Piano regolatore dei porti. Delega ai Comuni.

1. I comuni che antecedentemente all'entrata in vigore della presente legge hanno richiesto la concessione della delega ai sensi del comma 3 dell'articolo 30 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21 sono autorizzati a procedere in conseguenza dell'avvenuto decorso di 30 giorni dalla data della richiesta all'Assessorato competente.

 

     Art. 110. Modifica alla legge regionale 22 febbraio 2019, n. 1. Agevolazioni al credito a favore delle imprese.

1. Al comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 1 e successive modificazioni è aggiunto il seguente periodo: "I finanziamenti agevolati concessi per investimenti, ai sensi del presente comma, possono essere assistiti da contribuzione a fondo perduto.".

 

     Art. 111. Incentivi per l'acquisto di auto elettriche.

1. Al comma 1 dell'articolo 87 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9 le parole "per la rottamazione di veicoli usati di classe da euro 0 a euro 3" sono soppresse.

 

     Art. 112. Sportello Unico per la Disabilità e Portale web per la disabilità.

1. La Regione, in collaborazione con gli uffici locali territoriali, istituisce lo Sportello unico per la disabilità (SUD) avente il compito di assicurare un servizio di informazione e orientamento in relazione ai servizi erogati dalla Regione e dagli altri enti territoriali nonché quello di provvedere al disbrigo di pratiche amministra-tivo-burocratiche in favore dei soggetti con disabilità e dei loro familiari.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è altresì istituito un apposito portale web.

3. Per l'attuazione dei commi 1 e 2 si provvede con decreto dell'Assessore competente, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 113. Termine per la riorganizzazione della rete delle strutture accreditate per la diagnostica di laboratorio.

1. Il termine per il completamento dei processi di riorganizzazione della rete delle strutture private accreditate eroganti prestazioni di diagnostica di laboratorio, al fine di garantire la soglia minima di efficienza di 200.000 prestazioni annue di cui al decreto dell'Assessore regionale per la salute n. 661/2023, è prorogato al 31 dicembre 2024.

 

     Art. 114. Disposizione in favore del volontariato di protezione civile.

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 7 della legge regionale 31 agosto 1998, n. 14 è aggiunto il seguente:

"5-bis. I predetti contributi verranno riconosciuti in maniera diretta alle organizzazioni di volontariato di protezione civile di cui al presente articolo. Le concrete modalità di corresponsione saranno disciplinate previa modifica del regolamento approvato con Decreto Presidenziale 15 giugno 2001, n. 12 da attuarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.".

 

     Art. 115. Disposizioni sul personale delle scuole materne regionali.

1. [All'articolo 16 della legge regionale 16 agosto 1975, n. 67 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è soppresso;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Gli atti amministrativi relativi allo stato giuridico, economico e di carriera sono di competenza del Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale. Il Ragioniere Generale è autorizzato ad apportare le necessarie modifiche ai correlati capitoli di spesa 372004 - 372005 - 372006 - 373002. Gli atti amministrativi relativi alla quiescenza, previdenza ed assistenza sono di competenza del Fondo Pensioni Sicilia."] [4].

2. L'articolo 15 della legge regionale 1 agosto 1990, n. 15 è soppresso.

 

     Art. 116. Disposizioni sul personale non docente delle scuole regionali.

1. L'articolo 14 della legge regionale 5 settembre 1990, n. 34 e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

"Art. 14. Graduatoria permanente di personale non insegnante

1. Per la copertura di posti di coordinatori amministrativi, collaboratori amministrativi e collaboratori tecnici si procede per il 50 per cento mediante concorso e per il 50 per cento mediante utilizzazione di una graduatoria permanente, da aggiornare annualmente con eventuali nuovi titoli, nella quale è incluso, a domanda, il personale non docente di ruolo da almeno 12 mesi ed appartenente alla qualifica immediatamente inferiore, in possesso del titolo di studio prescritto per la nomina in ruolo nella qualifica superiore a quella in atto rivestita. A tal fine la frazione di unità inferiore al 51 per cento non determina posto da assegnare per pubblico concorso.".

 

     Art. 117. Istituzione del "Cancer Center"presso l'Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione "Garibaldi" di Catania.

1. Dopo l'articolo 13 della legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 è aggiunto il seguente:

"Art. 13 bis. Istituzione del "Cancer Center" presso l'ARNAS "Garibaldi" di Catania

1. È istituito il dipartimento oncologico multidisciplinare "Cancer Center" presso l'ARNAS Garibaldi di Catania ai fini dell'implementazione all'interno del sistema sanitario regionale dell'erogazione dei trattamenti sanitari multidisciplinari connessi alle patologie oncologiche.

2. Il "Cancer Center" regionale è un centro a valenza regionale, munito di un proprio statuto e di un regolamento di funzionamento, il quale a seguito dell'entrata in vigore della presente legge sia in possesso degli standard organizzativi, tecnologici e strumentali per erogare prestazioni sanitarie altamente specialistiche e dedicate in campo oncologico svolgendo un 'attività di raccordo funzionale multidisciplinare.

3. Ai fini della regolamentazione del "Cancer Center" e delle relative modifiche all'atto aziendale e alla dotazione organica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Assessorato regionale della Salute e l'ARNAS Garibaldi di Catania adotteranno gli atti amministrativi consequenziali.".

 

     Art. 118. Disposizione in materia di tutela delle donne vittima di violenza.

1. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 4 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20 si applicano sia alle donne vittime di violenza con deformazione o sfregio permanente del viso di cui all'articolo 583-quinquies del codice penale che ai figli delle vittime di femminicidio.

 

     Art. 119. Modifiche alla legge regionale 26 agosto 1992, n. 7.

1. L'articolo 17 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7 è sostituito dal seguente:

"Art. 17. Relazione sullo stato di attuazione del programma

1. Ogni anno, a decorrere dalla data di insediamento, il sindaco presenta una relazione scritta al consiglio comunale sullo stato di attuazione del programma e sull'attività svolta nonché su fatti particolarmente rilevanti. L'inadempienza protratta per oltre 60 giorni di quanto disposto dal presente comma determina una riduzione dell'I per cento per ogni mese di ritardo dei trasferimenti relativi all'anno successivo assegnati in sede di riparto del Fondo di cui all'articolo 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modificazioni nonché, parimenti, una riduzione del 10 per cento per ogni mese di ritardo dell'indennità di funzione del sindaco cosi come determinata dalla normativa vigente.

2. Il consiglio comunale, entro dieci giorni dalla presentazione della relazione, esprime in seduta pubblica le proprie valutazioni. In caso di inadempienza protratta per oltre 60 giorni di quanto disposto dal presente comma l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica nomina, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 24 della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44, un commissario ad acta con poteri sostitutivi che entro 15 giorni provvede a convocare il consiglio comunale e assicura l'adempimento di quanto disposto dal presente comma. Per ogni mese di ritardo la cui causa sia da imputare ai consiglieri comunali del comune inadempiente è determinata una riduzione del 10 per cento dell'importo dei gettoni di presenza corrisposti ai consiglieri comunali.

3. Il sindaco partecipa alla seduta del consiglio comunale dedicata alla valutazione della relazione di cui al presente articolo. L'inadempienza di quanto disposto dal presente comma determina una riduzione del 10 per cento per ogni mese di ritardo dell'indennità di funzione del sindaco così come determinata dalla normativa vigente.

4. Transitoriamente ed in sede di prima applicazione i comuni entro 60 giorni adempiono a quanto disposto dai precedenti commi. Decorso tale termine si applica quanto previsto dal presente articolo.".

 

     Art. 120. Modifiche alla legge regionale 16 ottobre 2019, n. 17.

1. Al comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale 16 ottobre 2019, n. 17, sono aggiunte alla fine le parole ", e pertanto, non scaturendo maggiori oneri, non trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 3 dello stesso articolo 64.".

 

     Art. 121. Modifiche alla legge regionale 22 febbraio 2023, n. 2. Proroga di termini.

1. Il contributo per l'esercizio finanziario 2023 di cui all'articolo 44 della legge regionale 22 febbraio 2023, n. 2, così come incrementato dal comma 2 dell'articolo 26 della legge regionale 21 novembre 2023, n. 25, compresi gli interventi di cui al capitolo 377715, deve intendersi quale contributo straordinario e può essere rendicontato entro il 30 giugno 2024.

 

     Art. 122. Modifiche alla legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 e alla legge regionale 12 ottobre 2023, n. 12.

1. Il comma 11 dell'articolo 5 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, come modificato dal comma 5 dell'articolo 1 della legge regionale 12 ottobre 2023, n. 12, è sostituito dal seguente:

"11. Ferma restando l'applicazione dell'articolo 42 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, la verifica preventiva della progettazione, sul territorio regionale, viene effettuata nel rispetto dell'allegato 1.7 del medesimo decreto legislativo, con le seguenti integrazioni: "la verifica dei progetti di importo lettera c), sia nel caso di progettazione interna che esterna alla stazione appaltante, può essere effettuata anche dal Responsabile Unico del Progetto, se supportato da una struttura stabile, costituita dalla stazione appaltante ai sensi del comma 6 dell'articolo 15 del decreto legislativo n. 36/2023 e dell'articolo 3 dell'allegato 1.2 del medesimo decreto legislativo.".

2. I commi 1 e 2 dell'articolo 9 della legge regionale n. 12/2011, come introdotto dal comma 9 dell'articolo 1 della legge regionale n. 12/2023, sono sostituiti dal seguente:

"1. La Centrale unica di committenza dei contratti pubblici della Regione siciliana, di cui agli articoli 62 e seguenti, Parte III, Titolo I del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, ottenuta la qualificazione ai sensi dell'articolo 63 e dell'allegato II.4 del medesimo decreto legislativo n. 36/2023, provvede alla progettazione e all'affidamento di lavori, di servizi e forniture o di entrambe le tipologie contrattuali anche per i livelli superiori a quelli di qualifica. È fatta salva l'iscrizione di diritto di cui al comma 4 dell'articolo 63 del decreto legislativo n. 36/2023 del soggetto aggregatore della Regione siciliana di cui all'articolo 9 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.".

3. L'articolo 3 della legge regionale n. 12/2023 è sostituito dal seguente:

"Art. 3. Requisiti di ordine speciale per gli affidamenti di servizi e forniture

1. Dopo l'articolo 10-bis della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 è aggiunto il seguente:

"Art. 10 ter. Requisiti di ordine speciale per gli affidamenti di servizi e forniture

1. Per le procedure di aggiudicazione di appalti di servizi e forniture, i requisiti economico-finanziari di cui al comma 11 dell'articolo 100 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 possono essere dimostrati dagli operatori economici anche tramite una copertura assicurativa con massimali pari al dieci per cento dell'importo delle opere mentre i requisiti di capacità tecnica e professionale, di cui allo stesso comma 11, possono essere dimostrati con l'avvenuta esecuzione, nei migliori tre degli ultimi dieci anni precedenti la pubblicazione del bando, di contratti analoghi a quelli in affidamento anche a favore di soggetti privati.".

4. L'articolo 7 della legge regionale n. 12/2023 è abrogato.

5. Al punto 3 del comma 9 dell'articolo 1 legge regionale n. 12/2023 dopo le parole "committenza regionale dei contratti pubblici" e prima delle parole "è così articolata" sono inserite le parole "ferma restando l'autonomia procedurale delle articolazioni dei Dipartimenti e degli uffici speciali, nella qualità di centri di costo della Stazione Appaltante Regione siciliana".

6. Il termine previsto dall'articolo 14 della legge regionale 11 luglio 2023, n. 8 è prorogato fino alla nomina delle nuove commissioni e comunque non oltre il 30 aprile 2024.

7. Per il funzionamento della Commissione Regionale Lavori Pubblici di cui al comma 3 dell'articolo 5 della legge regionale n. 12/2011, come modificato dal comma 5 dell'articolo 1 della legge regionale n. 12/2023, è autorizzata la spesa annuale di 60 migliaia di euro, cui si provvede a valere sulla Missione 8, Programma 2, Capitolo 272523. Le modalità di liquidazione delle spese generali e dei compensi ai componenti ed ai consulenti per il funzionamento della commissione sono determinate con il decreto dell'Assessore regionale delle infrastrutture e della mobilità di cui al comma 9 dell'articolo 5 della legge regionale n. 12/2011, come modificato dal comma 5 dell'articolo 1 della legge regionale n. 12/2023.

 

     Art. 123. Misure di sostegno per i lavoratori dei cantieri di servizio.

1. Al fine di consentire la rivalutazione dell'indennità prevista per i lavoratori utilizzati nei cantieri di servizio, ex reddito minimo di inserimento, di cui all'articolo 1 della legge regionale 19 maggio 2005, n. 5 e successive modificazioni, la stessa è rideterminata nella misura base di 350,00 euro mensili.

2. Il Dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative è autorizzato ad avviare i cantieri di servizio nei comuni interessati entro ill5 gennaio di ogni anno.

3. Al fine di erogare con regolarità mensile le indennità spettanti ai lavoratori di cui al comma 2, il Dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative è autorizzato a concedere, entro il 28 febbraio di ogni anno, il 30 per cento delle somme spettanti a ciascun ente locale interessato dai cantieri di servizio a titolo di anticipazione sulla base delle assegnazioni dell'anno precedente.

4. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, quantificati in 1.000 migliaia di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2024-2026, trovano copertura nell'ambito delle disponibilità della Missione 15, Programma 1, capitolo 712402.

 

     Art. 124. Incarichi dirigenziali negli uffici di diretta collaborazione.

1. Gli incarichi dirigenziali di cui al Decreto Presidenziale 16 novembre 2018, n. 29 possono essere conferiti ai funzionari direttivi dell'amministrazione regionale in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, previa collocamento in aspettativa. In tal caso il relativo trattamento economico è determinato sulla base dell'anzianità di servizio posseduta nella qualifica di appartenenza. Tali incarichi non sono computabili tra quelli conferiti a soggetti esterni all'amministrazione.

2. Gli incarichi di cui al comma 3 dell'articolo 11 del decreto legge 10 agosto 2023, n. 105, convertito con modificazioni dalla legge 9 ottobre 2023, n. 137, conferiti ai dirigenti in quiescenza dell'amministrazione regionale per le finalità di cui al comma 3 dell'articolo 3 del Decreto Presidenziale n. 29/2018, non sono computabili tra quelli conferiti a soggetti esterni all'amministrazione.

 

     Art. 125. Modifiche alla legge regionale 3 gennaio 2012, n. 3.

1. Al comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 3 gennaio 2012, n. 3 dopo la parola "accoglienza" sono aggiunte le parole "nonché per il sostegno agli orfani di crimini domestici".

 

     Art. 126. Disposizioni in favore degli operai forestali di cui all'articolo 46, comma 2, lettera c), della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16.

1. Al comma 12 dell'articolo 44 della legge regionale 14 aprile 2006, n. 14 e successive modificazioni dopo le parole "di cui al comma 2" sono aggiunte le parole "nonché di quelli di cui alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 46 della legge regionale n. 16/1996".

 

     Art. 127. Proroga di termini di cui alla D.G.R. n. 112/2021.

1. Il termine ultimo per la rendicontazione degli interventi di cui alla D.G.R. n. 112/2021 è da intendersi al 28 marzo 2024.

 

     Art. 128. Disposizioni in materia di impianti per lo smaltimento dei rifiuti speciali.

1. In considerazione delle particolari caratteristiche territoriali, nel comune di Villafranca Tirrena gli impianti e le discariche per lo smaltimento e il recupero di rifiuti speciali non possono essere realizzati ad una distanza inferiore a un chilometro dagli istituti scolastici e dalle scuole dell'infanzia.

2. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione ai procedimenti in itinere alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 129. Disposizioni in favore del personale medico-veterinario.

1. Le Aziende Sanitarie Provinciali (AA.SS.PP.) e l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, procedono ad implementare in modo strutturale l'incarico orario del personale medico-veterinario che agisce in regime di convenzione a tempo indeterminato ai sensi dell'Accordo Collettivo Nazionale per la Specialistica Ambulatoriale (ACN), per non meno di 30 ore settimanali suddivise in cinque giorni lavorativi, per comprovate esigenze di lotta alle malattie infettive, capillare controllo alimentare nonché per le attività di lotta al randagismo.

2. Per l'attuazione di quanto stabilito al comma 1 si provvede a valere sulla quota capitaria del Fondo Sanitario Regionale annualmente assegnato alle AA.SS.PP. e sugli stanziamenti dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia.

 

     Art. 130. Contributo in favore dell'Automobile Club di Trapani.

1. Nell'ambito delle attività di promozione del territorio e delle attività sportive, l'Assessorato regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo è autorizzato a concedere, nell'esercizio finanziario 2024, un contributo straordinario di 100 migliaia di euro in favore dell'Automobile Club di Trapani per l'organizzazione delle manifestazioni di alta rilevanza turistica e sportiva denominate "1° Rally Valle del Belice - 1° trofeo della legalità - coppa Nocellara del Belice" e "66° Monte Erice campionato italiano assoluto - 9° campionato italiano velocità auto storiche.".

 

     Art. 131. Contributo in favore della Confraternita di Misericordia di Partanna.

1. Al fine di garantire adeguati standard di protezione civile oltre le attività di carattere sociale è concesso, per l'esercizio finanziario 2024, un contributo pari a 50 migliaia di euro alla Confraternita di Misericordia di Partanna (TP) per l'acquisto di un'ambulanza di rianimazione.

 

     Art. 132. Contributo straordinario in favore del Comune di Petralia Sottana.

1. L'Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo è autorizzato a concedere, per l'esercizio finanziario 2024, un contributo straordinario di 70 migliaia di euro in favore del comune di Petralia Sottana (PA) per la realizzazione della pavimentazione sportiva della palestra comunale e di una parete da arrampicata sportiva.

 

     Art. 133. Misure per prevenire e fronteggiare nel territorio della Regione il fenomeno delle estorsioni.

1. Per le finalità di cui all'articolo 12 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20 è autorizzata la spesa di 500 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2024.

 

     Art. 134. Contributo in favore della fondazione Borgese di Polizzi Generosa.

1. Per la valorizzazione del parco letterario dedicato a Giuseppe Antonio Borgese e per le iniziative legate alla diffusione della sua figura è autorizzato, per l'esercizio finanziario 2024, un contributo di 100 migliaia di euro alla fondazione "G. A. Borgese" con sede a Polizzi Generosa (PA).

 

     Art. 135. Contributo in favore dell'Associazione Accademia Piazza d'Arte di Carini.

1. È concesso un contributo di 160 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2024 all'associazione artistico-socio-culturale Accademia Piazza d'Arte di Carini (PA) per la realizzazione del "Festival della bellezza e delle tradizioni locali" da realizzarsi nei comuni di Capaci, Carini, Valledolmo, Mezzojuso e Belmonte Mezzagno attraverso la collaborazione di enti e associazioni locali.

 

     Art. 136. Contributo straordinario in favore dell'Opera Nazionale Mutilati Invalidi Civili.

1. All'Opera Nazionale Mutilati Invalidi Civili (O.N.M.i.c), con sede legale in Via Francesco Crispi n. 286 Palermo, per l'adeguamento dell'immobile sito in Palermo, via Re Federico 19/A-19/B, ad essa assegnato ai sensi della lettera c bis) del comma 3 dell'articolo 48 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, per il perseguimento delle finalità statutarie, è riconosciuto, per l'esercizio finanziario 2024, un contributo straordinario di30 migliaia di euro.

 

     Art. 137. Contributo straordinario in favore Fon.Ca.Ne.Sa.

1. Alla Fondazione Catanese per lo Studio e la Cura delle Malattie Neoplastiche del Sangue è riconosciuto un contributo straordinario di 30 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2024 per le attività proprie previste dallo Statuto.

 

     Art. 138. Personale degli enti del servizio sanitario regionale.

1. Al fine di garantire il funzionamento delle case della comunità e degli ospedali di comunità, in linea con gli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), i limiti di spesa destinati al personale degli enti del servizio sanitario regionale sono arricchiti annualmente con un aumento del 15 per cento.

2. Per le finalità di cui al comma 1, le piante organiche sono ampliate in conformità alla direttiva attuativa, prot. Servizio 1/n. 24514, dell'Assessorato regionale della salute - dipartimento per la pianificazione strategica e tenuto conto delle seguenti disposizioni: articolo 1, comma 268, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e successive modificazioni; articolo 4, comma 9 septiesdecies, del decreto legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14; articolo 13, comma 1-bis, del decreto legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2023, n. 56.

 

     Art. 139. Disposizioni finanziarie.

1. Ai maggiori oneri derivanti dalla presente legge, di cui all'annessa tabella "B" dell'articolo 140, quantificati in euro 102.201.180,00 per l'esercizio finanziario 2024, in euro 48.487.814,53 per l'esercizio finanziario 2025 e in euro 57.828.683,62 per l'esercizio finanziario 2026, al netto degli oneri di cui agli articoli 51, 52, 58 e 100 che trovano copertura finanziaria nell'ambito delle medesime disposizioni, si provvede come di seguito specificato:

a) per l'esercizio finanziario 2024:

1) quanto ad euro 3.000.000,00 con le maggiori entrate di cui al Titolo 1, Tipologia 101, capitolo 1218;

2) quanto ad euro 7.000.000,00 con le somme vincolate nel risultato di amministrazione presunto 2023 dei vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili da destinare a spese in conto capitale per la copertura di quota parte degli oneri derivanti dall'articolo 20, tabella I;

3) quanto ad euro 7.000.000,00 mediante utilizzo delle disponibilità della Missione 20, Programma 3, capitolo 613950;

4) quanto ad euro 85.201.180,00 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 26, comma 1, Tabella A, della legge regionale 16 gennaio 2024, n. 1 (Missione 20, Programma 3, capitolo 215704);

b) per l'esercizio finanziario 2025:

1) quanto ad euro 3.000.000,00 con le maggiori entrate di cui al Titolo 1, Tipologia 101, capitolo 1218;

2) quanto ad euro 3.875.583,77 mediante utilizzo delle disponibilità della Missione 1, Programma 4, capitolo 219205;

3) quanto ad euro 41.612.230,76 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 26, comma 1, Tabella A, della legge regionale 16 gennaio 2024, n. 1 (Missione 20, Programma 3, capitolo 215704);

c) per l'esercizio finanziario 2026:

1) quanto ad euro 3.000.000,00 con le maggiori entrate di cui al Titolo 1, Tipologia 101, capitolo 1218;

2) quanto ad euro 54.828.683,62 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 26, comma 1, Tabella A, della legge regionale 16 gennaio 2024, n. 1 (Missione 20, Programma 3, capitolo 215704).

 

     Art. 140. Variazioni al bilancio della Regione.

1. Nello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2024 e per il triennio 2024-2026 sono introdotte le variazioni di cui alle annesse tabelle "A" e "B" comprensive di quelle discendenti dall'applicazione delle disposizioni della presente legge.

 

     Art. 141. Entrata in vigore.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

 

Allegati

(Omissis)


[1] Comma così modificato dall'art. 19 della L.R. 2 aprile 2024, n. 6.

[2] Rectius, "All'articolo 16, comma 1" (N.d.R.)

[3] Lettera abrogata dall'art. 5 della L.R. 2 aprile 2024, n. 7.

[4] Comma abrogato dall'art. 19 della L.R. 2 aprile 2024, n. 6.