§ 3.1.8 - L.R. 18 luglio 1950, n. 64.
Istituzione in Sicilia dell'Istituto regionale della vite e del vino.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.1 agricoltura: organizzazione
Data:18/07/1950
Numero:64


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6. 
Art. 7. 
Art. 8. 
Art. 9. 
Art. 10. 


§ 3.1.8 - L.R. 18 luglio 1950, n. 64.

Istituzione in Sicilia dell'Istituto regionale della vite e del vino.

(G.U.R. 22 luglio 1950, n. 27).

 

Art. 1.

     E' istituito in Sicilia l' Istituto regionale del vino e dell’olio, il quale è dotato di personalità giuridica ed è posto sotto la vigilanza degli Assessorati dell'agricoltura e delle foreste e dell'industria e del commercio [1].

     1 bis. L’Istituto svolge altresì le attività di:

     a) valorizzazione e promozione dell’olio extravergine di oliva prodotto e confezionato in Sicilia;

     b) valorizzazione e promozione dell’oliva da mensa prodotta e confezionata in Sicilia;

     c) certificazione, ricerca e innovazione nella filiera olivicolo-olearia;

     c-bis) valorizzazione delle produzioni agroalimentari siciliane di qualità, ad eccezione delle carni fresche e trasformate e delle produzioni lattiero-casearie;

     c-ter) certificazione, ricerca ed innovazione nelle filiere di cui alla lettera c bis) [2].

     L'Istituto ha sede in Palermo e, su deliberazione del Consiglio di amministrazione, potrà istituire sezioni distaccate nel territorio della Regione.

 

     Art. 2.

     Ferme restando le attribuzioni devolute per legge alla pubblica amministrazione, l'Istituto di cui all'articolo precedente si propone l'incremento del patrimonio vitivinicolo con riguardo alla produzione, all'industria ed al commercio dei relativi prodotti e particolarmente:

     a) la costituzione e la gestione di vivai di piante e di campi sperimentali;

     b) collaborare al potenziamento della difesa contro le malattie della vite;

     c) promuovere ed indirizzare iniziative volte ad una razionale preparazione, selezione, manipolazione, trasformazione e conservazione dei prodotti e la difesa degli stessi nelle condizioni più favorevoli ai mercati, anche ai fini di impedire le adulterazioni;

     d) favorire l'istruzione professionale viticola ed enologica in tutte le forme attinenti alle attività produttive, industriali, commerciali e distributive dei prodotti vinicoli;

     e) stimolare la istituzione di cantine sociali e di consorzi obbligatori e volontari fra le categorie interessate coordinandone e sovraintendendone l'attività;

     f) sviluppare ed orientare studi di sperimentazione, incrementando anche i contatti culturali con istituti similari stranieri e istituendo borse di studio e di perfezionamento a favore di studenti siciliani presso istituti nazionali ed esteri specializzati nella viticoltura e nella enologia;

     g) favorire la partecipazione siciliana a mostre e fiere sia in Italia che all'estero nonché istituire enoteche e rappresentanze;

     h) fare proposte agli organi competenti per la preparazione e trattazione di accordi commerciali con l'estero e per la formulazione della legislazione vinicola ed enologica.

     L'Istituto provvede, altresì, a svolgere ogni altra attività idonea al raggiungimento dei suoi fini.

 

     Art. 3.

     (Omissis) [3].

 

     Art. 4.

     (Omissis) [4].

 

     Art. 5.

     (Omissis) [5].

     Il direttore, conformemente alle direttive del presidente, sovraintende al funzionamento dell'Istituto, con l'osservanza delle disposizioni di legge, dei regolamenti e delle norme deliberate dal Consiglio di amministrazione.

     E' nei compiti del direttore di dare esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di amministrazione e proporre le misure amministrative e tecniche utili al pieno conseguimento delle finalità dello stesso Istituto.

     Il direttore interviene alle riunioni del Consiglio di amministrazione con voto consultivo.

 

     Art. 6.

     Al controllo della gestione amministrativa e finanziaria dell'Istituto provvede un collegio sindacale di tre membri, [dei quali uno nominato dall'Assessore per l'agricoltura e le foreste, uno dall'Assessore per l'industria ed il commercio e uno dall'Assessore per le finanze].

 

     Art. 7.

     Per sovvenire alle esigenze di primo impianto è autorizzata la spesa di lire 200.000.000 a carico del bilancio della Regione di cui lire 100.000.000 a titolo di anticipazione da recuperare sugli avanzi economici di gestione in ragione del 10% degli avanzi medesimi.

     La suddetta somma di lire 200.000.000 sarà erogata in due esercizi, utilizzando, per l'esercizio corrente, le somme di cui al cap. 278 dello stato di previsione.

     Detta somma sarà iscritta per ciascun esercizio:

     a) per lire 25.000.000 nella rubrica dell'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste;

     b) per lire 25.000.000 nella rubrica dell'Assessorato dell'industria e del commercio;

     c) per lire 50.000.000 nella rubrica dell'Assessorato delle finanze [6].

 

     Art. 8.

     L'Istituto regionale della vite e del vino provvede alle spese per il suo funzionamento oltre che con le eventuali rendite patrimoniali e con il fondo di cui all'articolo precedente, con le entrate derivanti:

     a) dal gettito di una tassa a carico degli industriali trasformatori ed esportatori di vino dalla Sicilia ed eventualmente a carico dei produttori, fino al limite massimo di lire 0.50 al litro;

     b) dalla riscossione di un diritto sugli eventuali certificati ed atti che l'Istituto rilascia;

     c) dai contributi volontari di singoli cittadini e di enti pubblici e privati.

     La tassa e i diritti di cui alle lett. a) e b) del comma precedente sono istituiti con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore per l'agricoltura e le foreste, di concerto con quelli per l'industria ed il commercio e per le finanze, previa deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto adottando, in ogni caso, le opportune norme a favore dei piccoli proprietari.

     I contributi con carattere continuativo, deliberati dalle Camere di commercio, industria e agricoltura della Regione ai sensi della lett. c), sono destinati ad attività di trasformazione e di propaganda dei prodotti vitivinicoli [7].

 

     Art. 9.

     L'Assessore per l'agricoltura e le foreste, di concerto con l'Assessore per l'industria ed il commercio, provvederà ad emettere, con proprio decreto, le norme per l'attuazione della presente legge e lo statuto-regolamento dell'Istituto.

 

     Art. 10.

     L'Assessore per le finanze è autorizzato, con propri decreti ad apportare le variazioni di bilancio necessarie per l'attuazione della presente legge.

 

 


[1] Comma così modificato dall'art. 16 della L.R. 24 novembre 2011, n. 25.

[2] Comma inserito dall'art. 16 della L.R. 24 novembre 2011, n. 25 e così modificato dall'art. 57 della L.R. 31 gennaio 2024, n. 3.

[3] Articolo abrogato dall'art. 3 L.R. 14 settembre 1979, n. 212.

[4] Articolo abrogato dall'art. 20 L.R. 14 settembre 1979, n. 212.

[5] Comma abrogato dall'art. 26 L.R. 9 maggio 1984, n. 26.

[6] Articolo così modificato, da ultimo, dall'art. 46 L.R. 6 maggio 1981, n. 97.

[7] Comma aggiunto dall'art. 2 L.R. 2 maggio 1963, n. 28.