§ 3.3.79 - L.R. 9 maggio 1984, n. 26.
Nuove disposizioni per la lotta contro la sofisticazione dei vini e per il potenziamento del servizio regionale per la repressione delle frodi vinicole.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.3 agricoltura: interventi settoriali
Data:09/05/1984
Numero:26


Sommario
Art. 1.      Il servizio regionale per la repressione delle frodi vinicole previsto dal primo comma dell'art. 4 della L.R. 2 marzo 1981, n. 16, è finalizzato alla tutela della genuinità dei vini siciliani ed [...]
Art. 2.  [1]
Art. 3.  [2]
Art. 4.  [3]
Art. 5.      Il servizio regionale per la repressione delle frodi vinicole, ufficio della direzione interventi strutturali dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, svolge i seguenti [...]
Art. 6.      Per lo svolgimento dei compiti del servizio regionale per la repressione delle frodi vinicole è istituito il ruolo di cui alla tab. A allegata alla presente legge
Art. 7.      Per l'espletamento dei propri compiti, il servizio regionale per la repressione delle frodi vinicole può avvalersi
Art. 8.      Allo scopo di potenziare il sistema di vigilanza e di controllo sulla preparazione e il commercio dei mosti, vini, aceti e relativi sottoprodotti, le Amministrazioni straordinarie delle province [...]
Art. 9.      L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a sostenere le spese occorrenti per assicurare al servizio regionale per la repressione delle frodi vinicole l'esecuzione dei [...]
Art. 10.      In relazione alle finalità della presente legge il Presidente della Regione, con proprio decreto, su proposta dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, da formularsi sentita la [...]
Art. 11.      Il servizio comunale di controllo per la vitivinicoltura cura
Art. 12.  [10]
Art. 13.  [11]
Art. 14.      Presso ogni comune della Regione è istituita l'anagrafe vitivinicola delle imprese agricole, industriali e commerciali che producono, detengono, commerciano e trasportano uve, mosti, vino, aceti [...]
Art. 15.      (Omissis)
Art. 16.      I soggetti tenuti alla denuncia prevista dall'art. 21 del D.P.R. 12 febbraio 1965, n. 162 e successive aggiunte e modificazioni, devono integrare la denuncia medesima con la documentazione di [...]
Art. 16 bis.  [20]
Art. 17.      A decorrere dall'anno 1985 le cooperative cantine sociali sono obbligate ad aggiornare entro il 31 luglio di ogni anno i catastini previsti dall'art. 10 della L.R. 13 agosto 1979, n. 198, nonché [...]
Art. 18.      Ai fini della concessione delle agevolazioni previste dalla L.R. 13 agosto 1979, n. 198 e successive aggiunte e modificazioni, le cooperative cantine sociali interessate sono tenute ad [...]
Art. 19.      Gli ispettori provinciali dell'agricoltura sono tenuti a trasmettere quindicinalmente al servizio regionale per la repressione delle frodi vinicole gli elenchi delle imprese la cui denuncia di [...]
Art. 20.      Le cooperative cantine sociali sono tenute a trasmettere annualmente, a conclusione delle operazioni vendemmiali, all'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, in applicazione [...]
Art. 21.      L'inosservanza dell'obbligo delle prestazioni vinicole nei limiti massimi stabiliti dai regolamenti comunitari e dalla vigente normativa, esclude, per la vendemmia successiva, la concessione [...]
Art. 22.      L'istituzione del servizio comunale di cui all'art. 10 comporta la cessazione delle funzioni delle commissioni comunali di cui all'art. 28 ed ai primi tre commi dell'art. 29 della L.R. 20 aprile [...]
Art. 23.      (Omissis)
Art. 24.      (Omissis)
Art. 25.      La data di inizio dell'attività del servizio di cui all'art. 1, fissata dall'art. 26 della L.R. 6 maggio 1981, n. 97 è prorogata al 1° gennaio 1985
Art. 26.      Il direttore dell'Istituto regionale della vite e del vino è nominato con decreto del Presidente della Regione, su deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta degli Assessori [...]
Art. 27.      Per le finalità della presente legge sono autorizzate, per l'esercizio finanziario 1984, le spese indicate a fianco di ciascun articolo (in milioni di lire)


§ 3.3.79 - L.R. 9 maggio 1984, n. 26.

Nuove disposizioni per la lotta contro la sofisticazione dei vini e per il potenziamento del servizio regionale per la repressione delle frodi vinicole.

(G.U.R. 12 maggio 1984, n. 20).

 

Art. 1.

     Il servizio regionale per la repressione delle frodi vinicole previsto dal primo comma dell'art. 4 della L.R. 2 marzo 1981, n. 16, è finalizzato alla tutela della genuinità dei vini siciliani ed è strutturato secondo le disposizioni della presente legge.

 

 

TITOLO I

COMITATO REGIONALE PER LA LOTTA CONTRO LA SOFISTICAZIONE DEI VINI

 

     Art. 2. [1]

 

     Art. 3. [2]

 

     Art. 4. [3]

 

TITOLO II

SERVIZIO REGIONALE PER LA REPRESSIONE DELLE FRODI VINICOLE

 

     Art. 5.

     Il servizio regionale per la repressione delle frodi vinicole, ufficio della direzione interventi strutturali dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, svolge i seguenti compiti:

     a) collabora con gli organismi di vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, operanti sia in campo nazionale che in Sicilia, nonché con il Nucleo antisofisticazioni dell'Arma dei carabinieri e con gli analoghi organi della Guardia di finanza, per il reciproco scambio di notizie, elementi e dati afferenti alla materia delle sofisticazioni vitivinicole e all'applicazione delle norme e delle disposizioni vigenti in materia di vitivinicoltura;

     b) coordina le attività dei servizi comunali di controllo per la vitivinicoltura e delle amministrazioni provinciali nell'ambito delle finalità di cui agli artt. 8 e 11;

     c) cura la raccolta, l’elaborazione e il controllo dei dati trasmessi dai servizi comunali riguardanti l’anagrafe vitivinicola, il consumo dello zucchero a livello comunale, nonché la documentazione e le notizie di cui alle lettere b), c), d) ed e) dell’articolo 11 [4];

     d) cura la raccolta ed elaborazione dei dati riguardanti le attività rientranti nelle attribuzioni dell'Istituto regionale della vite e del vino di cui all'art. 18 della L.R. 5 agosto 1982, n. 87 e successive aggiunte e modificazioni;

     e) attiva e aggiorna l'elenco del personale delle amministrazioni comunali e provinciali di cui agli artt. 8 e 10;

     f) istituisce e aggiorna l'elenco dei soggetti condannati con sentenza passata in giudicato per violazione degli artt. 76, 80, secondo comma, ed 82, secondo comma, del D.P.R. 12 febbraio 1965, n. 162;

     g) svolge le azioni e i compiti di controllo attribuiti all'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste dall'art. 3, ultimo comma, della L.R. 13 agosto 1979, n. 198 e successive aggiunte e modificazioni;

     h) esegue i controlli e le verifiche riguardanti il catastino viticolo delle cooperative cantine sociali di cui all'art. 10 della L.R. 13 agosto 1979, n. 198 e successive aggiunte e modificazioni ne confronta le risultanze con l'anagrafe vitivinicola e l'albo dei vigneti;

     i) attua ogni altra iniziativa o compito attribuiti allo stesso dalla presente legge.

     l) cura la raccolta e l’elaborazione dei dati inerenti l’inventario viticolo della Sicilia trasmessi dagli Ispettorati provinciali dell’agricoltura competenti per territorio per mezzo di apposite attrezzature informatiche [5].

     Ferme restando le specifiche competenze dello Stato in materia, le funzioni di vigilanza e controllo di cui al secondo comma dell'art. 4 della L.R. 2 marzo 1981, n. 16, sono specificatamente attribuite, nell'ambito della Regione siciliana, agli Ispettori provinciali dell'agricoltura. Le predette funzioni sono esercitate d'intesa ed in collaborazione con gli uffici periferici dello Stato e con gli organi di polizia preposti alla repressione delle frodi.

     Sono abrogati il terzo, quarto e quinto comma dell'art. 4 della L.R. 2 marzo 1981, n. 16.

 

     Art. 6.

     Per lo svolgimento dei compiti del servizio regionale per la repressione delle frodi vinicole è istituito il ruolo di cui alla tab. A allegata alla presente legge.

     La funzione di dirigere il servizio, in conformità del disposto dell'art. 13 della L.R. 23 marzo 1971, n. 7 e successive aggiunte e modificazioni, è attribuita ad un dirigente tecnico, con almeno dieci anni di servizio nella qualifica.

     Il personale occorrente per il funzionamento del servizio regionale è assunto, nei limiti dell'organico del ruolo suindicato, in conformità alle disposizioni vigenti per le corrispondenti categorie del personale dell'Amministrazione regionale.

     Le modalità relative saranno stabilite con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale.

     Nella prima applicazione della presente legge l'assunzione avrà luogo mediante concorso per titoli, riservato al personale di ruolo in servizio presso l'Amministrazione regionale nonché presso altre pubbliche amministrazioni in possesso di qualifiche corrispondenti.

     Al personale che accede al ruolo anzidetto si applica il trattamento giuridico ed economico previsto per le corrispondenti qualifiche del personale dell'Amministrazione regionale.

     Il predetto personale può essere autorizzato ad effettuare prestazioni di lavoro straordinario, anche notturno e festivo, fino al limite massimo di 60 ore mensili.

     Fino a quando non saranno espletati i concorsi indicati nei precedenti commi, il Presidente della Regione, allo scopo di assicurare il funzionamento del servizio, provvederà, con proprio decreto, all'assegnazione al predetto ufficio di personale appartenente ai ruoli amministrativi o tecnici dell'Amministrazione regionale, dello Stato in servizio in posizione di comando presso la Regione siciliana, o assunto presso gli uffici dell'Amministrazione regionale in base alle norme sulla occupazione giovanile, ferma restando la posizione giuridica ed economica precedente.

     Il personale di cui al presente articolo è autorizzato, per l'espletamento dei propri compiti, alla conduzione degli automezzi di proprietà dell'Amministrazione regionale ed è tenuto ad assicurarne la piena efficienza provvedendo alla relativa manutenzione, nell'ambito del disposto dell'art. 9 della presente legge.

     L'autorizzazione non comporta la corresponsione dell'indennità di cui al n. 5 della tabella N annessa alla L.R. 23 marzo 1971, n. 7 e successive aggiunte e modificazioni.

 

     Art. 7.

     Per l'espletamento dei propri compiti, il servizio regionale per la repressione delle frodi vinicole può avvalersi:

     a) del direttore dell'Istituto regionale della vite e del vino, del dirigente del servizio sperimentazione vinicola dell'Istituto medesimo, nonché dei direttori delle cantine sperimentali di Noto e di Milazzo. Gli oneri per il personale utilizzato restano a carico dell'ente cui il personale appartiene;

     b) dei dirigenti preposti agli istituti, enti ed organismi operanti in Sicilia ed abilitati alla compilazione dei documenti di accompagnamento per gli scambi intracomunitari ai sensi dell'art. 4 del Regolamento CEE n. 1153/75 della Commissione del 30 aprile 1975 e successive aggiunte e modificazioni.

     In caso di utilizzazione dei dirigenti di cui alla lett. b) del precedente comma, l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a rimborsare, previa intesa o convenzione, alle amministrazioni di appartenenza quanto dovuto per l'anzidetta utilizzazione.

 

     Art. 8.

     Allo scopo di potenziare il sistema di vigilanza e di controllo sulla preparazione e il commercio dei mosti, vini, aceti e relativi sottoprodotti, le Amministrazioni straordinarie delle province siciliane, ai sensi e per gli effetti della presente legge, svolgono, nell'ambito dei rispettivi territori, i compiti ad esse attribuiti dall'art. 62 del D.P.R. 10 giugno 1955, n. 987, d'intesa con gli uffici periferici dello Stato competenti in materia nonché con il servizio regionale per la repressione delle frodi vinicole.

     Le predette amministrazioni, per l'esercizio dei poteri di vigilanza connessi all'attuazione delle finalità del presente articolo, nominano gli agenti di cui al secondo comma dell'art. 62 del citato D.P.R. 10 giugno 1955, n. 987.

 

     Art. 9.

     L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a sostenere le spese occorrenti per assicurare al servizio regionale per la repressione delle frodi vinicole l'esecuzione dei compiti e delle attività di istituto nonché idonee strutture ed attrezzature mobili ed immobili, ivi comprese quelle occorrenti per la relativa elaborazione dei dati, ai fini dell'attuazione dei sistemi di vigilanza e controllo della produzione e del commercio dei prodotti vitivinicoli.

     Fino a quando non si sarà dotato di adeguate strutture, l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a sostenere le spese occorrenti per garantire le dotazioni di cui al precedente comma mediante la stipula di apposite convenzioni con amministrazioni pubbliche e con enti di diritto pubblico, alle quali si applica il disposto dell'art. 4 della L.R. 6 marzo 1976, n. 20.

 

TITOLO III

SERVIZIO COMUNALE DI CONTROLLO PER LA VITIVINICOLTURA

 

     Art. 10.

     In relazione alle finalità della presente legge il Presidente della Regione, con proprio decreto, su proposta dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, da formularsi sentita la competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, individua i comuni tenuti ad istituire il servizio comunale di controllo per la vitivinicoltura.

     I sindaci dei comuni anzidetti sono tenuti ad istituire e ad organizzare, avvalendosi del personale comunale, il servizio entro novanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al precedente comma.

     Al fine di agevolare la tempestiva istituzione dell'albo comunale dei vigneti e dell'anagrafe vitivinicola di cui agli artt. 12 e 14, nei comuni con superficie viticola superiore a 150 ettari, il servizio può avvalersi delle prestazioni professionali esterne di un dottore agronomo o perito agrario nominato con delibera del consiglio comunale. Per le prestazioni effettuate compete ai professionisti nominati un compenso i cui limiti saranno stabiliti dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, sentiti gli ordini professionali interessati e previa delibera della Giunta regionale.

     La spesa del servizio sarà a carico della Regione la quale provvederà annualmente ad iscrivere nel proprio bilancio le somme occorrenti.

     Nella spesa di cui al comma precedente sono compresi gli oneri occorrenti per la stampa delle schede anagrafiche aziendali, redatte in conformità del modello elaborato dall'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, e per la pubblicizzazione dell'istituzione dell'albo comunale dei vigneti e dell'anagrafe vitivinicola [6].

     Le somme versate ai comuni con mandati diretti di pagamento, per le finalità di cui al presente articolo, sono iscritte nei bilanci comunali in appositi capitoli di entrata e di spesa, distinti da quelli relativi all'esercizio delle funzioni proprie [7].

 

     Art. 11.

     Il servizio comunale di controllo per la vitivinicoltura cura:

     a) la tenuta dell’anagrafe vitivinicola di cui all’articolo 14 [8];

     b) l'espletamento degli adempimenti a carico dei comuni previsti dalla vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di:

     1) denunce annuali di produzione e di giacenza dei prodotti vinicoli;

     2) documenti di accompagnamento e registri di carico e scarico dei prodotti vitivinicoli;

     c) l'esame delle denunce di produzione, previste dall'art. 21 del D.P.R. 12 febbraio 1965, n. 162 e successive aggiunte e modificazioni, con le allegate copie, redatte dalla distilleria, della bolletta di consegna dei sottoprodotti della distillazione confrontandone le indicazioni con quelle riguardanti rispettivamente l'anagrafe vitivinicola e l'albo comunale dei vigneti;

     d) la rilevazione dei dati concernenti il consumo dello zucchero nell'ambito comunale, mediante l'esame della documentazione prevista dall'art. 74 del D.P.R. 12 febbraio 1965, n. 162 e successive aggiunte e modificazioni;

     e) la comunicazione tempestiva agli organismi di vigilanza dello Stato, al servizio regionale per la repressione delle frodi vinicole e, ove ne ricorrano gli estremi, alla competente autorità giudiziaria, delle inadempienze, irregolarità e trasgressioni riscontrate;

     f) l'acquisizione diretta di tutti i dati e gli elementi non denunziati totalmente o parzialmente;

     g) il rilascio di certificazioni attestanti l’iscrizione all’anagrafe vitivinicola [9].

 

TITOLO IV

ALBI DEI VIGNETI E ANAGRAFE VITIVINICOLA

 

     Art. 12. [10]

I dati inseriti nell’albo comunale dei vigneti ed i dati relativi alle sezioni a) e b) dell’anagrafe vitivinicola di cui all’articolo 14 sono sostituiti dai dati indicati nelle dichiarazioni delle superfici vitate come da modello B1 fornito dall’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), in applicazione dell’articolo 16 del Regolamento CE n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, e delle relative modalità di applicazione di cui all’articolo 19 del Regolamento CE n. 1227/2000 della Commissione, del 31 maggio 2000.

 

     Art. 13. [11]

     L’Albo regionale dei vigneti è sostituito dalle risultanze della banca dati regionale fornita dall’AGEA, per la costituzione dell’inventario produttivo viticolo di cui all’articolo 16 del Regolamento CE n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, e alle relative modalità di applicazione previste dall’articolo 19 del Regolamento CE n. 1227/2000 della Commissione, del 31 maggio 2000.

 

     Art. 14.

     Presso ogni comune della Regione è istituita l'anagrafe vitivinicola delle imprese agricole, industriali e commerciali che producono, detengono, commerciano e trasportano uve, mosti, vino, aceti e relativi sottoprodotti.

     Il servizio comunale di controllo per la vitivinicoltura provvede alla tenuta ed all'aggiornamento della anagrafe vitivinicola.

     I comuni che non sono tenuti, ai sensi dell'art. 10, ad istituire il servizio comunale di controllo per la vitivinicoltura, provvedono alla tenuta ed all'aggiornamento dell'anagrafe vitivinicola mediante i propri uffici [12].

     L'anagrafe vitivinicola è distinta in sezioni, rispettivamente per:

     a) [13];

     b) [14];

     c) imprese agricole vinicole singole, associate o cooperativistiche;

     d) imprese commerciali ed industriali;

     e) imprese per la produzione di vini all'ingrosso, nonché per la distillazione di vini o loro sottoprodotti;

     f) imprese di trasporto d'uva, mosti, vini, aceti e relativi sottoprodotti.

     Ogni impresa può essere iscritta in una o più sezioni dell'anagrafe vitivinicola. In ciascuna sezione dovranno annotarsi le altre sezioni dell'anagrafe vitivinicola in cui l'impresa stessa risulta iscritta.

     L'anagrafe vitivinicola deve essere istituita entro il 1° aprile 1985 [15].

     I comuni devono dare pubblico avviso dell'istituzione dell'anagrafe vitivinicola, oltre che mediante affissione della delibera all'albo comunale, con manifesti murali ed ogni altra opportuna forma di pubblicità, dandone altresì comunicazione al servizio regionale per la repressione delle frodi vinicole dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, agli Ispettorati provinciali dell'agricoltura ed agli organismi di vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste operanti in Sicilia, competenti per territorio [16].

 

     Art. 15.

     (Omissis) [17].

     Il sindaco, dopo avere accertato la completezza dei dati forniti, in rapporto all'apposita modulistica regionale, differenziata secondo il tipo di impresa, rilascerà agli interessati attestati di avvenuta iscrizione all'anagrafe vitivinicola e provvederà a trasmettere copia dell'iscrizione al servizio regionale di cui all'art. 5.

     L'anagrafe vitivinicola e l'albo comunale dei vigneti sono pubblici. Chiunque ne sia interessato può prenderne gratuitamente visione.

 

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

 

     Art. 16.

     I soggetti tenuti alla denuncia prevista dall'art. 21 del D.P.R. 12 febbraio 1965, n. 162 e successive aggiunte e modificazioni, devono integrare la denuncia medesima con la documentazione di provenienza delle uve.

     Tale documentazione sarà costituita:

     a) [18];

     b) per i vinificatori non produttori di uva, singoli o associati, da copia delle fatture di acquisto dell'uva e delle relative bolle di accompagnamento.

     Le denunce di cui al primo comma dovranno altresì essere corredate della copia della bolletta di consegna delle vinacce rilasciata dalla distilleria.

     I comuni non possono procedere alla vidimazione e/o timbratura delle denunce di produzione, di quelle di giacenza, nonché dei documenti di accompagnamento nei confronti di quelle imprese che non risultano iscritte all'anagrafe vitivinicola di cui alla presente legge.

     I documenti di accompagnamento relativi alle uve da tavola destinate alla vinificazione, ai mosti di uva da tavola ed ai succhi di uva concentrati provenienti da uva da tavola, devono contenere la dizione: «Uva destinata alla produzione di vino per distilleria», ovvero: «Destinazione per produzione di succhi di uva», o le diverse specifiche dizioni riguardanti le altre destinazioni consentite dai regolamenti comunitari e dalle leggi nazionali [19].

 

     Art. 16 bis. [20]

     1. L’Assessore regionale per l’agricoltura e le foreste, con successivi provvedimenti, individua le nuove competenze da attribuire ai comuni e assume le necessarie iniziative inerenti la tenuta e l’aggiornamento dell’inventano del potenziale viticolo in Sicilia, di cui ai Regolamenti CE n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999, e n. 1227/2000 della Commissione del 31 maggio 2000, e successive modificazioni.

     2. Ai fini dell'aggiornamento dell'inventario vitivinicolo regionale, di cui ai regolamenti CE n. 1493/99 e n. 1227/2000 e successive modifiche, il competente dipartimento stipula apposita convenzione con l'Agenzia per l'erogazione in agricoltura, d'ora in avanti AGEA [21].

     3. La convenzione prevede, fra l'altro, la soluzione di ogni caso controverso (codice di validazione G) già individuato da Agea ovvero di nuova individuazione e la trasmissione a ciascun comune dei dati catastali di ciascuna particella destinata in tutto o in parte a vigneto [22].

 

     Art. 17.

     A decorrere dall'anno 1985 le cooperative cantine sociali sono obbligate ad aggiornare entro il 31 luglio di ogni anno i catastini previsti dall'art. 10 della L.R. 13 agosto 1979, n. 198, nonché ad inviare copia degli stessi al servizio comunale di controllo per la vitivinicoltura nel cui territorio di competenza è ubicato lo stabilimento di produzione.

     Entro 60 giorni successivi alla presentazione del catastino aggiornato, il sindaco del comune interessato, dopo avere ottemperato agli obblighi previsti dall'ultimo comma del richiamato art. 10 della L.R. 13 agosto 1979, n. 198, e previa verifica e riscontro ai fini di quanto previsto nella presente legge a carico del servizio comunale di controllo, inoltrerà una copia del catastino stesso al servizio regionale per la repressione delle frodi vinicole.

 

     Art. 18.

     Ai fini della concessione delle agevolazioni previste dalla L.R. 13 agosto 1979, n. 198 e successive aggiunte e modificazioni, le cooperative cantine sociali interessate sono tenute ad aggiornare il catastino previsto dall'art. 10 della medesima legge entro il 31 luglio di ogni anno.

     (Omissis) [23].

 

     Art. 19.

     Gli ispettori provinciali dell'agricoltura sono tenuti a trasmettere quindicinalmente al servizio regionale per la repressione delle frodi vinicole gli elenchi delle imprese la cui denuncia di produzione è stata dagli stessi ricevuta, corredati di copie delle denunce medesime.

     L'Istituto regionale della vite e del vino comunica settimanalmente allo stesso servizio regionale tutti i dati e le notizie riguardanti gli adempimenti attribuiti alla propria competenza ai sensi dell'art. 18 della L.R. 5 agosto 1982, n. 87, dell'art. 6 della L.R. 14 giugno 1983, n. 58 e delle successive aggiunte e modificazioni, nonché quelli riguardanti la stipula ed il controllo dei contratti previsti dalle sopra richiamate norme.

     Le distillerie cui vengono cedute le fecce in applicazione della normativa sulle prestazioni vinicole, sono tenute a trasmettere, entro 10 giorni dalla data del rilascio, copia delle bollette di consegna al servizio regionale per la repressione delle frodi vinicole. Le distillerie sono, altresì, tenute ad inviare al servizio stesso, all'atto della trasmissione all'AIMA, copia delle domande intese ad ottenere gli aiuti previsti in materia dalla normativa comunitaria.

 

     Art. 20.

     Le cooperative cantine sociali sono tenute a trasmettere annualmente, a conclusione delle operazioni vendemmiali, all'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, in applicazione dell'art. 4, punto 5, lett. a), della L.R. 13 agosto 1979, n. 198, copia degli atti relativi alle eventuali misure adottate nei confronti dei soci parzialmente o totalmente inadempienti al conferimento del prodotto.

 

     Art. 21.

     L'inosservanza dell'obbligo delle prestazioni vinicole nei limiti massimi stabiliti dai regolamenti comunitari e dalla vigente normativa, esclude, per la vendemmia successiva, la concessione delle agevolazioni previste dagli artt. 2 e 5 della L.R. 13 agosto 1979, n. 198, e successive aggiunte e modificazioni, nonché l'eventuale concessione di prestiti da parte dell'I.R.C.A.C.

     A decorrere dal quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana dell'albo regionale dei vigneti di cui all'art. 13 non possono essere concesse agevolazioni contributive o creditizie in materia vitivinicola ai conduttori delle aziende viticole i cui vigneti non siano stati iscritti nel relativo albo comunale.

     La certificazione attestante l'iscrizione di cui al precedente comma può essere prodotta anche successivamente alla richiesta delle agevolazioni purché prima della relativa erogazione.

 

     Art. 22.

     L'istituzione del servizio comunale di cui all'art. 10 comporta la cessazione delle funzioni delle commissioni comunali di cui all'art. 28 ed ai primi tre commi dell'art. 29 della L.R. 20 aprile 1976, n. 36 e successive modifiche, e l'abrogazione di ogni altra disposizione legislativa o regolamentare comunque incompatibile con la presente legge.

 

     Art. 23.

     (Omissis) [24].

 

     Art. 24.

     (Omissis) [25].

     Le disposizioni del presente articolo si applicano con effetto dalla data di entrata in vigore della L.R. 2 marzo 1981, n. 16, per le richieste di agevolazioni tuttora pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

     Restano ferme le agevolazioni già concesse alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 25.

     La data di inizio dell'attività del servizio di cui all'art. 1, fissata dall'art. 26 della L.R. 6 maggio 1981, n. 97 è prorogata al 1° gennaio 1985.

 

     Art. 26.

     Il direttore dell'Istituto regionale della vite e del vino è nominato con decreto del Presidente della Regione, su deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta degli Assessori regionali competenti alla vigilanza e alla tutela sull'Ente con l'osservanza delle norme della L.R. 20 aprile 1976, n. 35, tra persone che abbiano esercitato per almeno un quinquennio funzioni dirigenziali in amministrazioni pubbliche, in enti pubblici economici o in società finanziarie, industriali o commerciali costituite da almeno cinque anni.

     Il rapporto di impiego è regolato con contratto di diritto privato.

     L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a revocare il concorso già bandito per la copertura del posto suddetto.

 

     Art. 27.

     Per le finalità della presente legge sono autorizzate, per l'esercizio finanziario 1984, le spese indicate a fianco di ciascun articolo (in milioni di lire):

 

Art. 3 - Funzionamento Comitato regionale per la lotta contro

la sofisticazione dei vini                                       50

Art. 6 - Trattamento economico fondamentale ed accessorio

per il personale del ruolo del servizio regionale repressione

frodi vinicole                                                  500

Art. 7 - Rimborso alle amministrazioni di appartenenza del

costo del personale utilizzato dal servizio regionale

repressione frodi vinicole                                       50

Art. 9 - Acquisizione strutture per il servizio regionale

repressione frodi vinicole                                       10

- Acquisizione attrezzature per il servizio regionale

repressione frodi vinicole                                      190

- Elaborazione dati per il servizio regionale repressione

frodi vinicole                                                  500

Art. 10 - Assegnazione fondi ai comuni per il funzionamento

del servizio comunale di controllo per la vitivinicoltura       700

 

     La spesa complessiva di lire 2.000 milioni, derivante

dall'applicazione della presente legge, trova riscontro nel bilancio della

Regione, codice 06.78 - «Fondi speciali (parte) destinati al finanziamento

di altri interventi».

     All'onere ricadente nell'esercizio finanziario 1984 si provvede, quanto a lire 1.990 milioni, con parte delle disponibilità del cap. 21257 e, quanto a lire 10 milioni, con parte delle disponibilità del cap. 60751 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

     Gli oneri ricadenti negli esercizi successivi saranno determinati a norma dell'art. 4, secondo comma, della L.R. 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche.

 

 

 

TABELLA A

RUOLO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO REGIONALE PER LA REPRESSIONE DELLE FRODI

VINICOLE

 

------------------------------------------------------------------

Qualifica                                              Dotazione

                                                       organica

------------------------------------------------------------------

- Dirigente tecnico                                    3

- Dirigente amministrativo                                  5

- Dirigente analista o statistico, equiparato

  a dirigente tecnico                                       2

- Assistente programmatore                                  5

- Assistente tecnico                                        5

- Assistente amministrativo                                 5

- Operatore archivista                                      4

- Dattilografo                                              5

- Agente tecnico                                            5

- Commesso                                                  3

                                                       -----------

Totale generale                                            42

 

 

 


[1] Articolo abrogato dall’art. 15 della L.R. 2 agosto 2002, n. 5.

[2] Articolo abrogato dall’art. 15 della L.R. 2 agosto 2002, n. 5.

[3] Articolo abrogato dall’art. 15 della L.R. 2 agosto 2002, n. 5.

[4] Lettera così sostituita dall’art. 15 della L.R. 2 agosto 2002, n. 5.

[5] Lettera aggiunta dall’art. 15 della L.R. 2 agosto 2002, n. 5.

[6] Comma aggiunto dall'art. 1 L.R. 3 gennaio 1985, n. 6.

[7] Comma aggiunto dall'art. 1 L.R. 3 gennaio 1985, n. 6.

[8] Lettera così sostituita dall’art. 15 della L.R. 2 agosto 2002, n. 5.

[9] Lettera così sostituita dall’art. 15 della L.R. 2 agosto 2002, n. 5.

[10] Articolo modificato dall'art. 1 L.R. 3 gennaio 1985, n. 6 e così sostituito dall’art. 15 della L.R. 2 agosto 2002, n. 5.

[11] Articolo così sostituito dall’art. 15 della L.R. 2 agosto 2002, n. 5.

[12] Comma aggiunto dall'art. 1 L.R. 3 gennaio 1985, n. 6.

[13] Lettera abrogata dall’art. 15 della L.R. 2 agosto 2002, n. 5.

[14] Lettera abrogata dall’art. 15 della L.R. 2 agosto 2002, n. 5.

[15] Comma aggiunto dall'art. 1 L.R. 3 gennaio 1985, n. 6.

[16] Comma aggiunto dall'art. 1 L.R. 3 gennaio 1985, n. 6.

[17] Comma abrogato dall’art. 15 della L.R. 2 agosto 2002, n. 5.

[18] Lettera abrogata dall’art. 15 della L.R. 2 agosto 2002, n. 5.

[19] Comma così modificato dall'art. 1 L.R. 3 gennaio 1985, n. 6.

[20] Articolo aggiunto dall’art. 15 della L.R. 2 agosto 2002, n. 5.

[21] Comma aggiunto dall’art. 16 della L.R. 23 dicembre 2002, n. 23 e così modificato dall’art. 139 della L.R. 16 aprile 2003, n. 4.

[22] Comma aggiunto dall’art. 16 della L.R. 23 dicembre 2002, n. 23.

[23] Comma abrogato dall'art. 4 L.R. 21 agosto 1984, n. 51.

[24] Sostituisce art. 25 L.R. 6 maggio 1981, n. 97.

[25] Il primo comma sostituisce art. 5 L.R. 2 marzo 1981, n. 16.