§ 1.3.46 – L.R. 20 aprile 1976, n. 35.
Norme per la nomina di amministratori e rappresentanti della Regione negli organi di amministrazione attiva e di controllo di enti di diritto pubblico, [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.3 presidente - giunta - assessorati
Data:20/04/1976
Numero:35


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6. 


§ 1.3.46 – L.R. 20 aprile 1976, n. 35.

Norme per la nomina di amministratori e rappresentanti della Regione negli organi di amministrazione attiva e di controllo di enti di diritto pubblico, in organi di controllo o giurisdizionali.

(G.U.R. 21 aprile 1976, n. 20).

 

Art. 1.

     Sulle nomine o designazioni o proposte di nomina o designazione di competenza della Giunta regionale, del Presidente della Regione e degli Assessori regionali, riguardanti organi di amministrazione attiva e di controllo di enti di diritto pubblico, organi di controllo o giurisdizionali, escluse quelle vincolate per legge e quelle effettuate nell'esercizio del potere sostitutivo, deve essere sentito il preventivo parere della Commissione legislativa permanente dell'Assemblea regionale siciliana per le questioni istituzionali.

 

     Art. 2.

     Entro il 31 ottobre di ogni anno sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, a cura del Presidente della Regione, l'elenco e la data delle nomine, delle designazioni e delle proposte di nomina o di designazione, per le quali sia richiesto, a norma della presente legge, il parere della Commissione legislativa di cui all'art. 1 e per le quali debba provvedersi nell'anno successivo.

     L'elenco dovrà contenere:

     a) la denominazione degli organismi cui le nomine o le designazioni o le proposte di nomina o designazione si riferiscono;

     b) le norme o le convenzioni che prevedono l'incarico;

     c) gli organi della Regione cui spetta di provvedere alla nomina o alla designazione o alla proposta di nomina o designazione.

 

     Art. 3.

     Il parere deve essere reso nel termine di quarantacinque giorni dalla ricezione della richiesta e, qualora sia negativo, deve indicarne specificatamente le ragioni. Tale termine è ridotto a trenta giorni nei casi di urgenza, su richiesta motivata dell'organo proponente, che indichi specificatamente i motivi dell'urgenza. Il suddetto termine decorre dalla data di assegnazione alla Commissione legislativa e può essere prorogato secondo le norme del Regolamento interno dell’Assemblea regionale siciliana. Si applicano, altresì, le disposizioni del predetto Regolamento interno in materia di decorrenza e fissazione del termine per l’espressione del parere. Il termine entro il quale deve essere reso il parere è sospeso a decorrere dal quarantacinquesimo giorno antecedente l'elezione per il rinnovo dell’Assemblea regionale siciliana, del Parlamento della Repubblica e del Parlamento europeo fino al giorno successivo a quello di svolgimento delle predette elezioni [1].

     Trascorsi i termini previsti nel comma precedente, l'organo competente può procedere alla designazione, proposta o nomina, informandone contemporaneamente la Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana per le questioni istituzionali.

 

     Art. 4.

     L'eventuale parere negativo della Commissione legislativa deve essere adottato con la maggioranza dei suoi componenti [2].

     Se a seguito del parere di cui al precedente comma, l'organo proponente insiste, la questione è rimessa all'Assemblea regionale siciliana che decide entro i termini previsti dal precedente art. 3; in caso di mancata deliberazione dell'Assemblea entro i termini suddetti si applica il disposto di cui al secondo comma dello stesso art. 3.

 

     Art. 5.

     Nei casi previsti dagli artt. 2458 e 2459 del codice civile, le nomine degli amministratori devono, per tramite dell'autorità competente, essere sottoposte al preventivo parere della Commissione di cui all'art. 1.

     Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 3 e 4.

 

     Art. 6.

     Fuori dai casi previsti dall'art. 5, le nomine degli amministratori nelle società in cui la partecipazione diretta o indiretta della Regione o degli enti pubblici regionali è pari o superiore al 20% del capitale, devono essere comunicate, nei quindici giorni successivi, alla Commissione di cui all'art. 1.

     In ogni caso la Commissione può richiedere chiarimenti e riferire all'Assemblea.

     2 bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1 non si applicano nei confronti dei dirigenti e dei funzionari direttivi della Regione siciliana, in servizio a tempo indeterminato o in quiescenza. Le nomine e le designazioni relative ai soggetti di cui al presente comma sono comunicate, entro dieci giorni dall'adozione del provvedimento, alla Commissione di cui all'articolo 1 [3].


[1] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 2 luglio 2014, n. 15.

[2] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 2 luglio 2014, n. 15.

[3] Comma aggiunto dall’art. 19 della L.R. 22 dicembre 2005, n. 19, già modificato dall'art. 1 della L.R. 2 luglio 2014, n. 15 e così ulteriormente modificato dall'art. 2 della L.R. 7 luglio 2020, n. 15. L'art. 2, L.R. 15/2020, è stato abrogato dall'art. 50 della L.R. 22 febbraio 2023, n. 2.