§ 3.3.104 - L.R. 2 agosto 2002, n. 5.
Istituzione delle strade e delle rotte del vino. Norme urgenti sull’inventario viticolo della Sicilia. Altre disposizioni per il settore agricolo.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.3 agricoltura: interventi settoriali
Data:02/08/2002
Numero:5


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Costituzione e riconoscimento delle Strade del vino.
Art. 3.  Comitati di gestione.
Art. 4.  Equiparazione alle attività agrituristiche.
Art. 5.  Enoteca regionale della Sicilia e rete di enoteche locali
Art. 6.  Musei della vite e del vino.
Art. 7.  Centri di informazione e di accoglienza.
Art. 8.  Requisiti di qualità.
Art. 9.  Segnaletica delle strade.
Art. 10.  Finanziamento degli interventi.
Art. 11.  Disposizioni finanziarie.
Art. 12.  Disposizione transitoria.
Art. 13.  Norma di salvaguardia comunitaria.
Art. 14.  Contributi de minimis alle unioni di ristoratori e alle associazioni.
Art. 14 bis.  Disciplina in materia di oleoturismo, di strade dell'olio e dei prodotti tipici agroalimentari. Integrazione delle strade del vino esistenti.
Art. 15.  Modifiche alla legge regionale 9 maggio 1984, n. 26.
Art. 16.  Deroga all’articolo 10 della legge regionale 13 agosto 1979, n. 198.
Art. 17.  Modifica all’articolo 4 della legge regionale 13 agosto 1979, n. 198.
Art. 18.  Indennità compensativa ed agricoltura biologica.
Art. 19.  Disposizioni per il bilancio dell’ESA.
Art. 20.  Attività Istituto della vite e del vino.
Art. 21. 


§ 3.3.104 - L.R. 2 agosto 2002, n. 5.

Istituzione delle strade e delle rotte del vino. Norme urgenti sull’inventario viticolo della Sicilia. Altre disposizioni per il settore agricolo.

(G.U.R. 9 agosto 2002, n. 36).

 

Titolo I

STRADE E ROTTE DEL VINO

 

Art. 1. Finalità.

     1. Con la presente legge la Regione siciliana, in armonia con gli obiettivi delle politiche di sviluppo rurale e allo scopo di valorizzare ed incentivare i territori ad alta vocazione vitivinicola di cui alla legge 10 febbraio 1992, n. 164, nonché le attività e le produzioni ivi esistenti attraverso la qualificazione e l’incremento dell’offerta turistica integrata, promuove e disciplina la realizzazione delle strade e delle rotte del vino, in prosieguo denominate “Strade”.

     2. Le Strade sono itinerari turistici lungo i quali insistono vigneti, cantine di aziende agricole, enoteche, musei della vite e del vino, centri di informazione e accoglienza, aziende specializzate in produzioni tipiche e di qualità, strutture turistico ricettive, valori naturali, culturali e ambientali. Nell’ambito delle strade e delle rotte del vino la continuità territoriale fra tratti della fascia costiera e fra la costa e le isole minori è assicurata anche mediante l’apposizione del simbolo identificativo della Strada e l’istituzione di centri di informazione e di accoglienza sui mezzi di trasporto marittimi pubblici e privati e nei porti.

     3. Le Strade possono comprendere i territori relativi a più di un vino a denominazione di origine controllata e a indicazione geografica tipica.

 

     Art. 2. Costituzione e riconoscimento delle Strade del vino.

     1. La costituzione delle Strade avviene su iniziativa di un apposito comitato promotore di cui fanno parte le aziende vitivinicole, gli enti locali e altri soggetti pubblici e privati. In ogni caso devono fare parte del comitato almeno un terzo delle aziende vitivinicole che producono i vini di qualità cui fa riferimento la Strada. Il presidente del comitato è scelto tra i rappresentanti delle aziende vitivinicole.

     2. L’Assessore regionale per l’agricoltura e le foreste, entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, emana il disciplinare tipo delle Strade sulla base dello schema predisposto dall’Istituto regionale della vite e del vino. Il disciplinare tipo contiene i requisiti di qualità di cui all’articolo 8.

     3. Il comitato promotore presenta all’Assessore regionale per l’agricoltura e le foreste istanza di riconoscimento della Strada, corredata da un disciplinare redatto sulla base del disciplinare tipo. Al disciplinare sono annesse le sottoscrizioni di impegno alla realizzazione del progetto della Strada da parte dei legali rappresentanti dei soggetti aderenti al comitato promotore.

     4. L’Assessore regionale per l’agricoltura e le foreste, entro centoventi giorni dalla presentazione dell’istanza, provvede all’approvazione del disciplinare e al riconoscimento della Strada. Il termine può essere interrotto una sola volta per richiesta di chiarimenti. Decorso tale termine il riconoscimento si intende concesso.

     5. In presenza di più comitati per il riconoscimento della stessa Strada si dà priorità a quello cui aderiscono le aziende vitivinicole con la maggiore produzione vinicola di qualità cui fa riferimento la Strada.

     6. L’Assessore regionale per l’agricoltura e le foreste riconosce per ogni Strada uno specifico simbolo identificativo, sulla base dei criteri stabiliti nel disciplinare tipo.

     7. L’Istituto regionale della vite e del vino provvede alla predisposizione del simbolo identificativo regionale che è approvato dall’Assessore regionale per l’agricoltura e le foreste.

 

     Art. 3. Comitati di gestione.

     1. Entro 90 giorni dal riconoscimento della Strada i comitati promotori si trasformano, a pena di decadenza dal riconoscimento, in comitati di gestione aperti anche a soggetti non facenti parte del comitato promotore, ferme restando le condizioni previste per i comitati promotori all’articolo 2, comma 1.

     2. I comitati di gestione svolgono i seguenti compiti:

     a) realizzano e gestiscono la Strada nel rispetto del disciplinare approvato;

     b) provvedono alla diffusione della conoscenza della Strada in collaborazione con le organizzazioni vitivinicole locali e con gli altri soggetti interessati;

     c) collaborano con la Regione e con gli enti locali interessati per l’inserimento della Strada nei diversi strumenti di promozione turistica;

     d) vigilano sulla corretta attuazione delle iniziative da parte dei soggetti interessati e sul rispetto dei requisiti di qualità previsti all’articolo 8.

     3. Nell’ambito delle Strade operano guide enoturistiche in possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione di guida turistica e che abbiano frequentato appositi corsi di formazione che rispettino requisiti minimi di durata e professionalità stabiliti con decreto dell’Assessore regionale per l’agricoltura e le foreste. E’ istituito un apposito registro professionale delle guide enoturistiche della Regione siciliana presso le camere di commercio.

 

     Art. 4. Equiparazione alle attività agrituristiche.

     1. Le attività di ricezione e di ospitalità, compresa la degustazione dei prodotti aziendali e l’organizzazione di attività ricreative, culturali e didattiche, svolte da aziende agricole nell’ambito delle Strade possono essere ricondotte alle attività agrituristiche, come disciplinate dalla vigente legislazione regionale in materia.

     2. Ai sensi dell’articolo 1, comma 4, della legge 27 luglio 1999, n. 268, le cantine ed enoteche presenti nell’ambito delle Strade, aderenti al relativo disciplinare, possono effettuare la presentazione, degustazione e la mescita dei prodotti vitivinicoli nel rispetto delle norme previste per le aziende agricole produttrici.

 

     Art. 5. Enoteca regionale della Sicilia e rete di enoteche locali [1].

     1. E’ istituita l’enoteca regionale della Sicilia e la rete di enoteche locali alla cui realizzazione si provvede con i fondi P.O.R. Sicilia 2000-2006 secondo le modalità previste dalla corrispondente misura. L’Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari ne promuove la costituzione con atto pubblico [2].

     2. L’attività dell’Enoteca regionale è disciplinata dallo statuto, secondo le disposizioni del codice civile. All’Enoteca regionale siciliana e alla rete di enoteche locali possono aderire enti pubblici territoriali e soggetti pubblici e privati che operano nel settore vitivinicolo e che promuovono o esplicano attività collegate al settore vitivinicolo e/o al turismo e comunque prioritariamente le strade del vino già costituite e riconosciute [3].

     3. L’Assessore regionale per le risorse agricole e alimentari è autorizzato a concedere un contributo per le spese di costituzione e di gestione dell’Enoteca regionale della Sicilia e rete di enoteche locali e delle strade del vino riconosciute, per tre anni in misura decrescente, così stabilita:

1) per i comuni in cui ricadono le enoteche regionali il contributo è pari a euro 60.000, euro 40.000 e euro 40.000 rispettivamente per il primo, secondo e terzo anno di avviamento;

2) per i comuni in cui ricadono le enoteche locali il contributo è pari a euro 40.000, euro 30.000 e euro 20.000 rispettivamente per il primo, secondo e terzo anno di avviamento. L’importo concesso annualmente ai comuni per la singola enoteca non può superare in ogni caso il 50 per cento dei costi di gestione sostenuti dalla stessa. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa complessiva di mille migliaia di euro per gli esercizi finanziari 2010- 2011-2012 [4].

     4. L’Enoteca regionale ha due sedi, una nella Sicilia occidentale e l’altra nella Sicilia orientale, e ha compiti di:

     a) presentare una selezione dei vini regionali, in sede idonea e ampia che possieda adeguati requisiti storici e architettonici;

     b) svolgere un’azione tendente a valorizzare i vini siciliani e a promuoverne la conoscenza e il consumo, anche mediante attività di degustazione e di vendita;

     c) organizzare corsi e stage formativi;

     d) promuovere la cultura vitivinicola anche mediante la produzione e la divulgazione di materiale informativo ed editoriale.

     5. Ai fini della realizzazione dell’Enoteca regionale, possono essere utilizzati immobili facenti parte del patrimonio della Regione o messi a disposizione gratuitamente dagli enti locali.

     6. L’Enoteca regionale per il perseguimento delle proprie finalità può aderire ad Enoteche nazionali.

     7. L’Assessore regionale per l’agricoltura e le foreste emana direttive volte a coordinare l’attività dell’Enoteca regionale con quella dell’Istituto regionale della vite e del vino.

 

     Art. 6. Musei della vite e del vino.

     1. Nell’ambito di ciascuna Strada può essere istituito un museo della vite e del vino da parte del comitato di gestione della Strada, degli enti locali o di altri soggetti pubblici e privati. In ogni caso il responsabile scientifico del museo fa parte del comitato di gestione della Strada.

     2. La collezione degli oggetti e del materiale documentario presente nel museo deve avere carattere di unicità nell’ambito della Strada e di originalità a livello regionale. Il museo ha anche compiti di realizzazione di iniziative didattiche ed educative finalizzate alla conoscenza dei diversi aspetti culturali della produzione vitivinicola della Strada. Può inoltre costituire in un’ apposita sezione un’ enoteca dell’area vitivinicola interessata, presentando una selezione dei vini della Strada e svolgendo attività di degustazione e di vendita dei vini e dei prodotti tipici della Strada.

     3. Ai fini della realizzazione del museo la Regione e gli enti locali possono concedere ai comitati di gestione gratuitamente immobili facenti parte del proprio patrimonio, anche appositamente ristrutturati. Il museo può essere sede di uno dei centri di informazione e accoglienza della Strada.

     4. La gestione del museo è finanziata coi proventi derivanti dallo svolgimento dell’attività espositiva e delle altre attività e servizi ad essa connesse, nonché con le donazioni e i finanziamenti a scopo pubblicitario e promozionale di soggetti privati.

 

     Art. 7. Centri di informazione e di accoglienza.

     1. I comitati di gestione istituiscono centri di informazione e di accoglienza della Strada, anche avvalendosi degli organismi locali che svolgono attività di promozione turistica e culturale.

     2. I centri forniscono informazioni specifiche sull’area vitivinicola e sulle caratteristiche della Strada, sui servizi offerti dalle aziende e dagli altri soggetti che fanno parte della Strada stessa. Possono porre in vendita prodotti editoriali e altro materiale turistico in base alla vigente normativa regionale sul commercio; possono altresì fornire pacchetti turistici di breve durata a carattere locale per conto delle strutture private e pubbliche previi accordi e convenzioni con le medesime.

     3. L’attività dei centri di informazione e di accoglienza è finanziata anche attraverso il corrispettivo dei servizi resi ai soggetti aderenti alla Strada.

 

     Art. 8. Requisiti di qualità.

     1. Ai fini della presente legge si applicano i requisiti minimi di qualità determinati dal Ministero delle politiche agricole ai sensi dell’articolo 3 della legge 27 luglio 1999, n. 268.

     2. Requisiti aggiuntivi possono essere stabiliti con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell’Assessore regionale per l’agricoltura e le foreste.

 

     Art. 9. Segnaletica delle strade. [5]

     1. È fatto obbligo ai comitati di gestione di provvedere alla realizzazione della segnaletica specifica della strada, relativa anche all'individuazione delle sedi delle aziende che ne fanno parte, sulla base della segnaletica tipo predisposta dall'1stituto regionale del vino e dell'olio e approvata dall'Assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea.

     2. I comuni, i liberi Consorzi comunali e le Città metropolitane provvedono alla localizzazione e posa in opera della segnaletica informativa lungo le strade di rispettiva competenza, sentiti i comitati di gestione.

 

     Art. 10. Finanziamento degli interventi.

     1. Per la realizzazione delle finalità della presente legge l’Assessore regionale per l’agricoltura e le foreste è autorizzato a concedere contributi nei limiti delle disponibilità del bilancio per i seguenti interventi:

     a) creazione del simbolo identificativo della Strada e della specifica segnaletica riferita alla strada del vino;

     b) creazione o adeguamento dei centri di informazione e di accoglienza delle strade del vino riconosciute;

     c) creazione di musei della vite e del vino mediante istituzione di nuovi musei o ampliamento e allestimento di musei già esistenti. Non potrà essere finanziato più di un museo per ogni strada del vino;

     d) adeguamento ai requisiti di qualità previsti all’articolo 8;

     e) creazione del simbolo identificativo regionale, di materiale divulgativo e informativo riguardante la generalità delle Strade, compresa la realizzazione di materiale multimediale.

     2. I contributi di cui al comma 1, lettere a), b) e c), possono essere concessi a favore dei comitati di gestione, degli enti locali e di altri soggetti pubblici e privati. I contributi possono essere concessi fino al 50 per cento dell’investimento e in ogni caso non possono superare l’importo di 25.000 euro per gli interventi di cui alle lettere a) e b) e di 55.000 euro per gli interventi di cui alla lettera c). I beneficiari degli interventi di cui alla lettera c) sono selezionati secondo il seguente ordine di priorità:

     a) comitati di gestione;

     b) enti locali;

     c) altri soggetti pubblici e privati.

     3. I contributi di cui al comma 1, lettera d) , possono essere concessi a favore di aziende vitivinicole che intendano aderire a una strada del vino, fino al 50 per cento dell’investimento e in ogni caso per un importo non superiore a 25.000 euro.

     4. I contributi di cui al comma 1, lettera e), sono concessi all’Istituto regionale della vite e del vino nella misura del 50 per cento della spesa e fino a un massimo di 30.000 euro.

 

     Art. 11. Disposizioni finanziarie.

     1. Le assegnazioni disposte annualmente, ai sensi dell’articolo 4 della legge 27 luglio 1999, n. 268, sono iscritte nel bilancio della Regione e sono destinate alle finalità di cui all’articolo 10.

     2. Ad integrazione delle assegnazioni di cui al comma 1, per le finalità dell’articolo 10, per l’esercizio finanziario 2002, è autorizzata la spesa di 250 migliaia di euro, sia in termini di competenza che di cassa, cui si provvede mediante riduzione della spesa autorizzata dall’articolo 130 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, tabella ‘H’, UPB 2.3.1.3.1., capitolo 147303.

 

     Art. 12. Disposizione transitoria.

     1. I soggetti promotori di strade del vino, comunque denominati, già costituiti con atto pubblico alla data del 31 dicembre 2001, possono presentare istanza di riconoscimento entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge. Il riconoscimento è concesso a condizione che i predetti soggetti si adeguino ai requisiti e alle condizioni previsti dalla presente legge.

 

     Art. 13. Norma di salvaguardia comunitaria.

     1. I contributi di cui all’articolo 10, rientranti nel punto 4.3 degli Orientamenti comunitari degli aiuti di Stato nel settore agricolo, sono concessi nei limiti della regola de minimis.

     2. Ogni altro aiuto previsto dall’articolo 10 riguardante iniziative promozionali è concesso fino ad un massimo di 100.000 euro per un periodo di tre anni e nel rispetto delle condizioni poste dal punto 14 dei predetti Orientamenti per il settore agricolo, dagli Orientamenti comunitari degli aiuti di Stato a favore della pubblicità dei prodotti e dall’articolo 28 del Trattato istitutivo della Comunità europea. L’attuazione di tali interventi è subordinata alla definizione delle procedure di cui all’articolo 88, paragrafi 2 e 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea.

 

     Art. 14. Contributi de minimis alle unioni di ristoratori e alle associazioni.

     1. L’Assessore regionale per l’agricoltura e le foreste è autorizzato a concedere contributi nei limiti della regola de minimis alle unioni di ristoratori e alle associazioni che promuovano presso gli esercizi aderenti il consumo dei vini di qualità cui fanno riferimento le Strade.

     2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 25.000 euro per l’esercizio finanziario 2002, cui si provvede con parte delle disponibilità di cui all’U.P.B. 2.2.2.6.1 - codice 542804 per il medesimo esercizio.

 

     Art. 14 bis. Disciplina in materia di oleoturismo, di strade dell'olio e dei prodotti tipici agroalimentari. Integrazione delle strade del vino esistenti. [6]

     1. Le attività di "oleoturismo" in Sicilia sono disciplinate dalle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 513 e 514, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 nonché dalle linee guida e indirizzi in merito ai requisiti e agli standard minimi di qualità per l'esercizio dell'attività oleoturistica di cui al decreto 26 gennaio 2022 del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.

     2. Ai sensi dell'articolo 5 della legge 27 luglio 1999, n. 268, le disposizioni di cui al Titolo I della presente legge ad eccezione dell'articolo 5 si applicano anche per la realizzazione delle "Strade" finalizzate alla valorizzazione dell'olio di oliva e dei prodotti tipici agro-alimentari.

     3. Nel caso in cui sullo stesso territorio insistono produzioni diversificate e di qualità relative al vino, all'olio e a prodotti tipici agro-alimentari, il comitato promotore di cui all'articolo 2 può promuovere la realizzazione congiunta delle "Strade", a condizione del mantenimento dell'unitarietà del percorso.

     4. Le Strade del vino già riconosciute alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere integrate con le produzioni di olio d'oliva e agro-alimentari diversificate e di qualità che insistono sullo stesso territorio, a condizione del mantenimento dell'unitarietà del percorso della strada esistente.

     5. Alle Strade dell'olio e dei prodotti tipici agro-alimentari si applica il disciplinare approvato con decreto 15 gennaio 2003 dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste.

     6. Le attività di promozione e valorizzazione dell'olio e dei prodotti tipici agroalimentari di cui al presente articolo possono essere svolte dalle enoteche di cui all'articolo 5.

     7. Le disposizioni attuative in materia di "oleoturismo" di cui al comma 1, nonché eventuali modifiche volte ad integrare il disciplinare di cui al comma 5, rispetto a specificità riguardanti le costituende Strade dell'olio d'oliva e dei prodotti tipici agro-alimentari, sono approvate con decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea.

 

Titolo II

NORME URGENTI SULL’INVENTARIO VITICOLO DELLA SICILIA

 

     Art. 15. Modifiche alla legge regionale 9 maggio 1984, n. 26.

     1. Gli articoli 2, 3 e 4 della legge regionale 9 maggio 1984, n. 26 e successive modifiche ed integrazioni, sono abrogati.

     2. La lettera c) del comma 1 dell’articolo 5 della legge regionale 9 maggio 1984, n. 26 è sostituita dalla seguente:

     (Omissis).

     3. Al comma 1 dell’articolo 5 della legge regionale 9 maggio 1984, n. 26 è aggiunta la seguente lettera:

     (Omissis).

     4. Le lettere a) e g) dell’articolo 11 della legge regionale 9 maggio 1984, n. 26 sono così sostituite:

     (Omissis).

     5. L’articolo 12 della legge regionale 9 maggio 1984, n. 26, e successive modifiche ed integrazioni, è così sostituito:

     (Omissis).

     6. L’articolo 13 della legge regionale 9 maggio 1984, n. 26 è così sostituito:

     (Omissis).

     7. Le lettere a) e b) del quarto comma dell’articolo 14 della legge regionale 9 maggio 1984, n. 26 e successive modifiche ed integrazioni, sono abrogate.

     8. Il comma 1 dell’articolo 15 della legge regionale 9 maggio 1984, n. 26 e successive modifiche ed integrazioni, è abrogato.

     9. La lettera a) del comma 2 dell’articolo 16 della legge regionale 9 maggio 1984, n. 26 e successive modifiche ed integrazioni, è abrogata.

     10. Dopo l’articolo 16 della legge regionale 9 maggio 1984, n. 26, è aggiunto il seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 16. Deroga all’articolo 10 della legge regionale 13 agosto 1979, n. 198.

     1. In deroga al disposto di cui al comma 3 dell’articolo 10 della legge regionale 13 agosto 1979, n. 198, come sostituito dall’articolo 5 della legge regionale 21 agosto 1984, n. 51, esclusivamente per la vendemmia 2002, il catastino soci delle cooperative cantine sociali, redatto secondo i modelli B e C, allegati al decreto del dirigente generale n. 616 del 5 luglio 2002, con l’indicazione delle quantità e dei tipi di uva ricevuti in conferimento, è inviato al Servizio V Produzione vegetale - Impianti agro-industriali - Unità operativa n. 29 - Repressione frodi vinicole, entro i sessanta giorni successivi alla chiusura delle operazioni di conferimento delle uve e, comunque, non oltre la data prevista per la presentazione della dichiarazione di produzione vitivinicola.

 

     Art. 17. Modifica all’articolo 4 della legge regionale 13 agosto 1979, n. 198.

     1. A modifica di quanto disposto dall’articolo 4 della legge regionale 13 agosto 1979, n. 198, a decorrere dalla vendemmia 2002, presso gli organismi cooperativi potrà essere conferita l’uva proveniente da ciascuna unità vitata dichiarata ai fini della predisposizione dell’inventario del potenziale viticolo di cui all’articolo 16 del Regolamento CE n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999, e successive modificazioni e disposizioni applicative.

 

Titolo III

ALTRE DISPOSIZIONI PER IL SETTORE AGRICOLO

 

     Art. 18. Indennità compensativa ed agricoltura biologica.

     1. All’articolo 57, lettera c), della legge regionale 25 marzo 2002, n. 2, le parole “delle indennità compensative di cui all’articolo 14 del Regolamento CE n. 1257/99” sono sostituite dalle parole

     (Omissis).

     2. Gli stanziamenti di cui all’articolo 57, lettere a) e b), della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, sono destinati alla copertura della prima annualità degli interventi di cui alla misura F1B del Piano di sviluppo rurale attuativo del Regolamento CE n. 1257/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999. Per gli esercizi successivi la quantificazione degli oneri è determinata annualmente con legge finanziaria.

 

     Art. 19. Disposizioni per il bilancio dell’ESA.

     1. Le disposizioni di cui all’articolo 18 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 21, si applicano al bilancio di previsione dell’ESA per l’esercizio finanziario 2002.

 

     Art. 20. Attività Istituto della vite e del vino.

     1. L’Istituto regionale della vite e del vino svolge le attività promozionali di propria competenza nel rispetto dei limiti e alle condizioni stabiliti dall’articolo 126 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, e dalla relativa autorizzazione comunitaria.

     2. E’ autorizzata l’erogazione all’Istituto regionale della vite e del vino dell’intero stanziamento dei capitoli 147302 e 147306 del bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2002, anche in deroga alle disposizioni dell’articolo 32 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, come modificato dall’articolo 20 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2.

 

     Art. 21.

     1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

     2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.


[1] Rubrica così sostituita dall'art. 86 della L.R. 12 maggio 2010, n. 11.

[2] Comma così sostituito dall'art. 86 della L.R. 12 maggio 2010, n. 11.

[3] Comma già modificato dall'art. 86 della L.R. 12 maggio 2010, n. 11 e così ulteriormente modificato dall'art. 4 della L.R. 4 marzo 2021, n. 6.

[4] Comma così sostituito dall'art. 86 della L.R. 12 maggio 2010, n. 11.

[5] Articolo così sostituito dall'art. 4 della L.R. 4 marzo 2021, n. 6.

[6] Articolo inserito dall'art. 7 della L.R. 12 maggio 2022, n. 12.