§ 3.18.109 - L.R. 4 marzo 2021, n. 6.
Disposizioni per la crescita del sistema produttivo regionale. Disposizioni varie.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.18 enti economici regionali
Data:04/03/2021
Numero:6


Sommario
Art. 1.  Consiglio di amministrazione dell'Irca.
Art. 2.  Consigli di amministrazione degli enti sottoposti a controllo e vigilanza della Regione e delle società partecipate.
Art. 3.  Disposizioni in materia di albo del personale delle società partecipate in liquidazione.
Art. 4.  Disposizioni in materia di strade e di rotte del vino.
Art. 5.  Disposizioni in materia di commercio su aree pubbliche.
Art. 6.  Modifiche all'articolo 10 della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9 in materia di contributi alle imprese.
Art. 7.  Modifiche all'articolo 10 della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9 in materia di commissioni spettanti alla Crias e all'Ircac.
Art. 8.  Modifiche di norme.
Art. 9.  Entrata in vigore.


§ 3.18.109 - L.R. 4 marzo 2021, n. 6.

Disposizioni per la crescita del sistema produttivo regionale. Disposizioni varie.

(G.U.R. 12 marzo 2021, n. 10 - S.O. n. 15)

 

Art. 1. Consiglio di amministrazione dell'Irca.

1. Alle procedure per la designazione dei componenti del consiglio di amministrazione dell'Istituto regionale per il credito agevolato (Irca), istituito con l'articolo 1 della legge regionale 10 luglio 2018, n. 10, non si applicano le disposizioni di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419.

2. Al fine di garantire efficacemente la piena attuazione delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 2012, n. 251, le organizzazioni rappresentative legittimate propongono anche disgiuntamente, ai fini della nomina dei membri del consiglio di amministrazione dell'Irca, una doppia designazione di genere. L'Assessore regionale per le attività produttive individua i due componenti delle organizzazioni maggiormente rappresentative legittimate garantendo all'interno del consiglio di amministrazione nel suo complesso la rappresentanza di genere [1].

3. Eventuali disposizioni, anche di natura regolamentare, in contrasto con le previsioni di cui ai commi 1 e 2 cessano di avere applicazione.

3-bis. Per il primo mandato trova applicazione il comma 2 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 2012, n. 251 [2].

 

     Art. 2. Consigli di amministrazione degli enti sottoposti a controllo e vigilanza della Regione e delle società partecipate.

1. Dal rinnovo successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, nell'ambito delle designazioni dei componenti dei consigli di amministrazione degli enti sottoposti a controllo e vigilanza della Regione e delle società partecipate, è assicurato il rispetto delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 2012, n. 251.

 

     Art. 3. Disposizioni in materia di albo del personale delle società partecipate in liquidazione. [3]

1. Coloro che hanno maturato il requisito ai sensi dell'articolo 64 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e successive modificazioni nonché ai sensi del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8 e successive modificazioni e che, per oggettivi impedimenti, non sono stati inseriti nell'albo, possono essere immessi su espressa richiesta, da presentarsi entro e non oltre 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 4. Disposizioni in materia di strade e di rotte del vino.

1. Alla legge regionale 2 agosto 2002, n. 5 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 dell'articolo 5 dopo le parole "e/o al turismo" sono aggiunte le parole "e comunque prioritariamente le strade del vino già costituite e riconosciute";

b) l'articolo 9 è sostituito dal seguente:

"Art. 9.

Segnaletica delle strade

1. È fatto obbligo ai comitati di gestione di provvedere alla realizzazione della segnaletica specifica della strada, relativa anche all'individuazione delle sedi delle aziende che ne fanno parte, sulla base della segnaletica tipo predisposta dall'1stituto regionale del vino e dell'olio e approvata dall'Assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea.

2. I comuni, i liberi Consorzi comunali e le Città metropolitane provvedono alla localizzazione e posa in opera della segnaletica informativa lungo le strade di rispettiva competenza, sentiti i comitati di gestione.".

 

     Art. 5. Disposizioni in materia di commercio su aree pubbliche.

1. L'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante, così come definito dalla legge regionale 1 marzo 1995, n. 18 e successive modificazioni, è soggetto a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), ai sensi dell'articolo 27 della legge regionale 21 maggio 2019, n. 7, da presentare al SUAP competente per il territorio nel quale si intende avviare l'attività per la prima volta.

2. L'esercizio del commercio in forma itinerante è consentito, secondo le modalità stabilite dal comune, su qualsiasi area pubblica non interdetta dal comune stesso.

3. Nella segnalazione certificata di inizio di attività di cui al comma 1 deve essere dichiarata la sussistenza del possesso dei requisiti di onorabilità di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e successive modificazioni e per l'esercizio dell'attività di vendita al dettaglio nel settore merceologico alimentare e per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, destinati all'alimentazione umana, dei requisiti professionali di cui ai commi 6 e 6-bis dell'articolo 71 del decreto legislativo n. 59/2010.

4. L'esercizio del commercio in forma itinerante può essere oggetto di limitazione e divieti per motivi di viabilità o di carattere igienico-sanitario o per altri motivi di pubblico interesse.

5. La SCIA di cui al comma 1 abilita anche:

a) all'esercizio dell'attività in tutti i comuni della Regione;

b) all'esercizio dell'attività al domicilio del consumatore e nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago;

c) all'esercizio dell'attività nei posteggi occasionalmente liberi dei mercati;

d) alla partecipazione alle fiere.

6. Ai fini del rinnovo della concessione per l'esercizio del commercio in sede fissa e su suolo pubblico oltre che per la somministrazione di alimenti e bevande, gli operatori sono esentati dall'obbligo di presentazione del DURC.

 

     Art. 6. Modifiche all'articolo 10 della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9 in materia di contributi alle imprese.

1. Al comma 16 dell'articolo 10 della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il quarto periodo è soppresso;

b) alla fine è aggiunto il seguente periodo:

"Le disposizioni attuative del presente comma sono adottate, per ambito di materia, con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale per le attività produttive per quanto attiene alla concessione di contributi alle imprese di commercio anche di piante e fiori, ad eccezione di quelle floricole di competenza dell'Assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea e di quelle del settore editoriale di competenza dell'Assessore regionale per i beni culturali e l'identità siciliana, sentito il parere delle Commissioni legislative competenti.".

 

     Art. 7. Modifiche all'articolo 10 della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9 in materia di commissioni spettanti alla Crias e all'Ircac.

1. All'ultimo periodo dei commi 10 e 11 dell'articolo 10 della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9 le parole "non superiori allo 0,5 per cento, calcolato sulle somme erogate al netto dei rientri, e le perdite, ivi comprese le spese derivanti dal mancato rimborso" sono sostituite dalle parole "stabilite dall'articolo 13 del Regolamento delegato (UE) della Commissione 3 marzo 2014, n. 480/2014".

2. Alla fine del comma 10 dell'articolo 10 della legge regionale n. 9/2020 è aggiunto il seguente periodo "Tutti i rientri di cui alle misure a valere sul Fondo per la ripresa-Artigiani confluiscono al fondo unico di cui all'articolo 64 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e successive modificazioni".

 

     Art. 8. Modifiche di norme.

1. Al comma 3 dell'articolo 10 della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9, le parole "Il beneficio non è cumulabile con altra agevolazione prevista dal presente articolo" sono soppresse.

2. Al comma 7 dell'articolo 10 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 e successive modificazioni la parola "otto" è sostituita dalla parola "quattro".

3. In deroga alle disposizioni di cui al comma 2, gli incarichi in essere alla data di entrata in vigore della presente legge restano validi sino alla naturale scadenza.

4. L'articolo 7 della legge regionale 14 ottobre 2020, n. 23 è sostituito dal seguente:

"Art. 7.

Rendicontazione iniziative sportive 2020

1. In considerazione dell'emergenza sanitaria da Covid-19 in atto, le iniziative a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9, finanziate per l'anno 2020, possono essere realizzate entro il 30 giugno 2021 e rendicontate entro 60 giorni dalla medesima data.".

5. Le iniziative a valere sul fondo di cui all'articolo 128 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e successive modificazioni, finanziate per l'anno 2020, possono essere realizzate entro il 30 giugno 2021 e rendicontate entro 60 giorni dalla medesima data.

6. Il terzo periodo del comma 9 dell'articolo 10 della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9 è soppresso.

 

     Art. 9. Entrata in vigore.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione.


[1] Comma già modificato dall'art. 13 della L.R. 10 agosto 2022, n. 16 e così ulteriormente modificato dall'art. 39 della L.R. 31 gennaio 2024, n. 3.

[2] Comma aggiunto dall'art. 16 della L.R. 26 novembre 2021, n. 29.

[3] La Corte costituzionale, con sentenza 22 febbraio 2022, n. 39, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo.