§ 3.12.9a - L.R. 1 marzo 1995, n. 18.
Norme riguardanti il commercio su aree pubbliche.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.12 commercio
Data:01/03/1995
Numero:18


Sommario
Art. 1.  Definizioni.
Art. 2.  Rilascio dell'autorizzazione.
Art. 3.  Decadenza e revoca dell'autorizzazione.
Art. 4.  Condizioni per il rilascio e il diniego dell'autorizzazione.
Art. 5.  Procedura di rilascio e di revoca.
Art. 6.  Integrazione del Comitato consultivo per il commercio.
Art. 7.  Commissione comunale.
Art. 8.  Condizioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche.
Art. 8 bis.  Regolarizzazione di mercati.
Art. 8 ter.  Commissione di mercato.
Art. 9.  Limitazioni e divieti.
Art. 10.  Orari.
Art. 11.  Determinazione delle aree pubbliche.
Art. 12.  Aree destinate a fiere o mercati.
Art. 13.  Posteggi.
Art. 14.  Decadenza dalla concessione del posteggio.
Art. 15.  Sostituzione del posteggio.
Art. 16.  Subingresso.
Art. 17.  Conversione della precedente autorizzazione.
Art. 18.  Sfera di applicazione della legge.
Art. 19.  Consistenza degli esercizi.
Art. 20.  Sanzioni.
Art. 21.  Norma transitoria.
Art. 21 bis.  Regolamento comunale.
Art. 22.  Applicazione di norme statali.
Art. 23.      1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.


§ 3.12.9a - L.R. 1 marzo 1995, n. 18.

Norme riguardanti il commercio su aree pubbliche.

(G.U.R. 4 marzo 1995, n. 12).

 

Art. 1. Definizioni.

     1. Per commercio su aree pubbliche si intende la vendita di merci al dettaglio e la somministrazione a pubblico di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo, o su aree private delle quali il comune abbia la disponibilità attrezzate o meno, scoperte o coperte.

     2. Il commercio su aree pubbliche può essere svolto:

     a) su aree date in concessione per un periodo di tempo pluriennale per essere utilizzate quotidianamente dagli stessi soggetti durante tutta la settimana. Viene definito uso quotidiano per tutta la settimana l'utilizzazione della superficie concessa per almeno cinque giorni la settimana;

     b) su aree date in concessione per un periodo di tempo pluriennale per essere utilizzate solo in uno o più giorni della settimana indicati dall'interessato;

     c) su qualsiasi area, purché in forma itinerante.

     3. Per mercati rionali si intendono le aree attrezzate destinate all'esercizio quotidiano del commercio di cui al comma 1.

     4. Ai fini della presente legge:

     a) [1];

     b) per «aree pubbliche» si intendono strade, canali, piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico;

     c) per «posteggio» si intende la parte di area pubblica o privata di cui il comune abbia la disponibilità che viene data in concessione al titolare dell'attività;

     d) per «somministrazione di alimenti e bevande» si intende la vendita di tali prodotti effettuata unitamente alla predisposizione di impianti o attrezzature per consentire agli acquirenti di consumare sul posto i prodotti acquistati;

     e) per «fiera locale» o «mercato locale» o «fiera» o «mercato» si intende l'afflusso, anche stagionale, nei giorni stabiliti e sulle aree a ciò destinate di operatori autorizzati ad esercitare l'attività;

     f) per «fiere-mercato» o «sagre» si intendono fiere o mercati locali che si svolgono in occasione di festività locali o circostanze analoghe;

     g) per «numero di presenze» in una fiera o mercato o area demaniale marittima si intende il numero delle volte che l'operatore si è presentato in tale fiera o mercato o area, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività;

     h) per «vendita a domicilio» si intende la vendita di prodotti al consumatore effettuata non solo nella sua privata dimora, ma anche nei locali di lavoro o di studio o nei quali si trovi per motivi di cura o di intrattenimento e svago o di consumo di alimenti e bevande;

     i) per «settore merceologico» si intende l'insieme dei prodotti o alimentari (settore alimentare) o non alimentari (settore non alimentare) o degli uni e degli altri (settore misto);

     l) per «specializzazioni merceologiche» si intendono le tabelle merceologiche stabilite ai sensi dello articolo 37 della legge 11 giugno 1971, n. 426, o categorie di prodotti;

     m) per UPICA si intende l'Ufficio provinciale della industria, del commercio, dell'artigianato;

     n) per «camera» si intende la camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, competente per territorio.

 

     Art. 2. Rilascio dell'autorizzazione.

     1. Per coloro che già sono titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio ambulante si prescinde dal requisito del titolo di studio [1]a.

     2. L'autorizzazione per esercitare l'attività di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a) è efficace per il solo territorio del comune nel quale il richiedente intende esercitarla ed è rilasciata dal sindaco, sentita la Commissione di cui all'articolo 7.

     3. L'autorizzazione per esercitare l'attività di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b) è rilasciata, sentita la Commissione di cui all'articolo 7, dal sindaco del comune dove il richiedente intende esercitare l'attività.

     4. L'autorizzazione per esercitare l'attività di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), abilita anche alla vendita a domicilio dei consumatori, previa esibizione di apposito tesserino conseguito secondo le modalità previste dall'articolo 36 della legge 11 giugno 1971, n. 426 ed è rilasciata dal sindaco del comune di residenza del richiedente. Per i residenti fuori dalla Sicilia l'autorizzazione è rilasciata dall'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca [1]b.

     5. L'autorizzazione è rilasciata a persone fisiche o a società di persone regolarmente costituite.

     6. L'autorizzazione rilasciata per il commercio su aree pubbliche di prodotti alimentari abilita alla vendita degli stessi. Se il richiedente è iscritto nel registro per la somministrazione, I'autorizzazione abilita anche all'esercizio di tale attività.

     7. Ai mercati o alle fiere locali che si svolgono a cadenza mensile o con intervalli di più ampia durata possono partecipare i titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche provenienti da tutto il territorio nazionale.

     8. L'esercizio dell'attività di cui al comma 4, nei comuni diversi da quello di residenza, è subordinato al nulla osta dei comuni medesimi. Il nulla osta può essere negato soltanto per i motivi indicati all'articolo 8, comma 3 [2].

     9. I pareri della Commissione comunale previsti dai commi 2, 3 e 4 si intendono favorevolmente resi decorsi trenta giorni dalla data di inserimento delle rispettive istanze all'ordine del giorno della Commissione medesima [2].

 

     Art. 3. Decadenza e revoca dell'autorizzazione.

     1. Si decade dall'autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche qualora il titolare non inizi l'attività entro sei mesi dalla data in cui ha avuto comunicazione dell'avvenuto rilascio.

     2. L'autorizzazione è revocata:

     a) nel caso di decadenza della concessione del posteggio;

     b) nel caso di cancellazione dal registro.

 

     Art. 4. Condizioni per il rilascio e il diniego dell'autorizzazione.

     1. L'autorizzazione per esercitare l'attività di cui allo articolo 1, comma 2, lettere a) e b) è rilasciata solo se è disponibile il posteggio indicato nella domanda o, in mancanza, altro il più possibile simile.

     2. Fermo restando quanto disposto nel precedente comma, l'autorizzazione non può essere negata nel caso in cui siano disponibili i posteggi [3].

     3. L'autorizzazione può essere rilasciata solo per un posteggio nella stessa fiera o mercato.

     4. Il sindaco può rilasciare autorizzazioni stagionali, previo parere della commissione di cui all'articolo 7.

     5. In occasione di fiere-mercato o sagre o di altre riunioni straordinarie di persone, il sindaco può concedere autorizzazioni temporanee per l'esercizio del commercio su aree pubbliche.

 

     Art. 5. Procedura di rilascio e di revoca.

     1. La domanda di rilascio dell'autorizzazione è presentata ai sensi e per gli effetti della legge 4 gennaio 1968 n. 15 relativa

all'autocertificazione. Il richiedente dà prova di essere iscritto nel registro indicando la camera presso la quale ha ottenuto l'iscrizione e le specializzazioni merceologiche per le quali l'iscrizione è stata disposta.

     2. Le domande di rilascio dell'autorizzazione è presentata ai sensi e per gli effetti della legge 4 gennaio 1968, n. 15 relativa

all'autocertificazione. Il richiedente da prova di essere iscritto nel registro indicando la camera presso la quale abbia ottenuto l'iscrizione e le specializzazioni merceologiche per le quali l'iscrizione è stata disposta.

     2. Le domande di rilascio dell'autorizzazione sono esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione, che è quello della data di spedizione della raccomandata con la quale viene inviata la domanda. Non è ammessa la presentazione a mano della domanda. Per l'esame delle domande aventi la stessa data di presentazione: si terrà conto, nel definire l'ordine di priorità del carico familiare e, in caso di parità, della maggiore età del richiedente.

     3. Il procedimento di cui al presente articolo è definito nel termine massimo di novanta giorni. Trascorso detto termine, in caso di silenzio dell'amministrazione, la domanda si intende accolta se si riferisce alle attività di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c) o alla situazione di cui all'articolo 4, commi 1 e 2.

     4. Il sindaco che ha rilasciato l'autorizzazione ne dispone la revoca nei casi previsti.

 

     Art. 6. Integrazione del Comitato consultivo per il commercio. [3]a

 

     Art. 7. Commissione comunale.

     1. Presso ogni comune è costituita una commissione per il commercio su aree pubbliche che è nominata dal sindaco, dura quattro anni, ed è così composta:

     a) dal sindaco o da un delegato permanente, con funzioni di presidente.

     b) dal capo dell'ufficio comunale, o da un suo delegato, addetto al traffico e alla viabilità o dal comandante del Corpo di polizia municipale;

     c) dal capo dell'ufficio comunale, o da un suo delegato, addetto all'urbanistica e al territorio;

     d) da tre rappresentanti delle organizzazioni del commercio su aree pubbliche maggiormente rappresentative a livello regionale, designati dalle strutture provinciali territorialmente competenti delle stesse [4];

     e) da un rappresentante delle organizzazioni dei coltivatori agricoli diretti maggiormente rappresentative a livello provinciale;

     f) da un esperto di problemi della distribuzione nei comuni fino a 50.000 abitanti e da due negli altri casi.

     2. Nei comuni capoluoghi di provincia o con popolazione residente superiore a 15.000 abitanti, della commissione comunale fa parte il direttore dell'UPICA, o, in caso di sua assenza o impedimento, altro funzionario da lui delegato.

     3. Il funzionamento della commissione, per quanto non previsto dal presente articolo, è disciplinato dal regolamento approvato dalla Commissione stessa. La Commissione esprime i pareri previsti dalla presente legge entro il termine perentorio di sessanta giorni dal momento della trasmissione, trascorso il quale il parere si intende reso positivamente.

     4. Le funzioni di segretario della commissione sono esercitate da un funzionario in servizio presso il competente settore amministrativo [5].

 

     Art. 8. Condizioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche.

     1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche è subordinato al rispetto delle condizioni di tempo e d luogo stabilite dal sindaco.

     2. Il sindaco, nel rispetto degli indirizzi espressi da consiglio comunale, determina l'orario di vendita de mercati rionali e delle altre forme di commercio. L'ora rio del commercio in forma itinerante può essere di verso da quello determinato per il commercio a posti fisso o dei pubblici esercizi ove autorizzati anche per l'attività delle somministrazioni.

     3. L'esercizio del commercio in forma itinerante può essere oggetto di limitazione e divieti per motivi di viabilità o di carattere igienico sanitario o per altri motivi di pubblico interesse.

     4. L'ampiezza complessiva delle aree destinate all'esercizio del commercio su aree pubbliche, i criteri di assegnazione dei posteggi e la loro superficie e i criteri di assegnazione delle aree riservate agli agricoltori che esercitano la vendita dei loro prodotti, sono stabili dal consiglio comunale [6] sentita la commissione di cui all'articolo 7, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e successivamente almeno ogni quadriennio. Tali aree sono stabilite sulla base delle caratteristiche economiche del territorio, della densità della rete distributiva e della presumibile capacità di domanda, al fine di assicurare un adeguato equilibrio con le installazioni commerciali a posto fisso e le altre forme distribuzione in uso.

     5. I provvedimenti di cui al comma 4 sono pubblicati, ai fini della loro pubblicità, nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

     6. Nei mercati già istituiti sono mantenuti i posteggi esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge [7].

     7. L'assegnazione dei posteggi in seno al mercato settimanale non occupati entro le ore otto dai titolari avviene a sorteggio, da effettuarsi in presenza dei rappresentanti delle organizzazioni di categoria e del segretario comunale o di suo delegato.

     8. Le aree su cui si svolgono fiere, fiere-mercato sagre sono prioritariamente assegnate ai titolari di autorizzazioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c).

     9. La concessione del posteggio ha una durata dieci anni e può essere rinnovata.

     10. La concessione del posteggio può essere ceduta solo unitamente all'azienda commerciale.

     11. Il sindaco può revocare sentita la Commissione di mercato [8] la concessione del posteggio per motivi di pubblico interesse, senza oneri per il comune. Qualora sia revocata la concessione del posteggio il concessionario ha diritto ad ottenere un altro posteggio.

     12. Nessun concessionario può utilizzare più di un posteggio contemporaneamente nello stesso mercato, fiera o sagra. Il concessionario ha diritto a utilizzare il posteggio per tutti i prodotti oggetto della sua attività.

     13. Il consiglio comunale delibera, sentita la commissione di cui all'articolo 7, l'istituzione, il funzionamento e la soppressione di mercati o fiere locali e, sentita la commissione di cui all'articolo 8 ter, lo spostamento di luogo o di data di svolgimento degli stessi [6]. Lo spostamento di luogo del mercato può essere operato solo per motivi di pubblico interesse; di ciò l'amministrazione dà pubblicità mediante avvisi affissi all'interno del mercato da trasferire, almeno due settimane prima dello spostamento. In ogni caso restano in vigore le concessioni di posteggio in atto. La giornata di mercato può essere anticipata solo se ricadente in giornata festiva.

     14. Con decreto dell'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione sono individuate le aree aventi valore archeologico, storico, artistico ed ambientale su cui, sentite le organizzazioni regionali di categoria, possono essere stabilite limitazioni al commercio ambulante. In tali aree la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e le vendite di souvenir possono essere svolte [6] solo attraverso installazioni mobili.

     15. L'esercizio del commercio su area pubblica negli altri luoghi aperti al pubblico è subordinato al consenso del gestore o proprietario o autorità preposte.

     16. Nei casi di mercati o fiere che si svolgono su strade o comunque in aree non attrezzate la tassa di posteggio è determinata con le modalità previste dalla normativa nazionale distinguendo tra la concessione di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 1 e quella di cui alla lettera b) dello stesso comma 2 [8] ed è corrisposta a fronte dei servizi giornalieri resi dal comune, ivi compreso il servizio di raccolta dei rifiuti solidi.

     17. (Omissis) [9].

 

     Art. 8 bis. Regolarizzazione di mercati. [1]0

     1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i comuni, sentita la commissione di cui all'articolo 7, provvedono a regolarizzare, mediante apposito atto di istituzione, i mercati di fatto esistenti nella loro attuale configurazione, compresi gli ampliamenti ai mercati formalmente già costituiti. I comuni procedono contestualmente a regolarizzare, a richiesta degli interessati, anche la posizione degli operatori che ivi esercitano l'attività commerciale se in possesso dei requisiti di legge e di idonea documentazione, indicata nell'apposito regolamento comunale, comprovante l'attività svolta nel mercato da almeno sei mesi prima dell'entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 8 ter. Commissione di mercato. [1]1

     1. Presso ciascun mercato è istituita una commissione composta da quattro membri, eletti ogni due anni dagli operatori che ivi esercitano la loro attività, sulla base di una lista unica cui liberamente può candidarsi ciascuno degli operatori dello stesso mercato. Le modalità di elezione sono stabilite dal sindaco, il quale dispone altresì quanto necessario per il funzionamento di ciascuna commissione di mercato.

     2. Della commissione di mercato fa parte altresì un rappresentante dei commercianti a posto fisso, eletto con le stesse modalità indicate al comma 1.

 

     Art. 9. Limitazioni e divieti. [1]2

     1. Non possono essere stabiliti limitazioni e divieti per creare zone di rispetto a tutela della posizione di operatori in sede stabile o su aree pubbliche. Sono fatte salve le concessioni di suolo pubblico, per suolo antistante ai negozi, già rilasciate nei mercati, prima dell'entrata in vigore della presente legge.

     2. Il regolamento comunale disciplina i tempi di sosta per l'esercizio dell'attività in forma itinerante nonché la distanza compresa tra due soste susseguenti.

 

     Art. 10. Orari.

     1. Il sindaco determina gli orari dell'attività di vendita degli esercenti il commercio su aree pubbliche.

     2. Nelle fiere o mercati che si svolgono in giorni festivi gli operatori al dettaglio diversi dai commercianti su aree pubbliche possono tenere aperti gli esercizi per tutta la durata della fiera o mercato.

     3. In una fiera o mercato non possono essere stabiliti per coloro che vi operano giorni ed orari di attività diversi a seconda dei prodotti trattati. Il regime dei limiti temporali di svolgimento dell'attività è lo stesso per tutti gli operatori ed è stabilito sulla base delle specializzazioni merceologiche prevalenti, fatte salve le consuetudini esistenti.

     4. In caso di deroghe operate a favore del commercio in sede fissa, queste ultime vanno estese al commercio su aree pubbliche. Nel caso di deroghe effettuate nel giorno in cui non ricorra svolgimento di mercato, il sindaco può autorizzare lo svolgimento straordinario di mercato, sentita la commissione di cui all'articolo 7 nonché i rappresentanti di categoria [1]3.

 

     Art. 11. Determinazione delle aree pubbliche.

     1. Nell'ambito della fiera o mercato i posteggi fatti salvi i mercati esistenti [1]4 sono dislocati dal sindaco secondo criteri di ordine merceologico in relazione alle esigenze delle condizioni igienico-sanitarie prescritte o sulla base della diversa superficie dei posteggi stessi.

     2. Possono essere previste aree da destinare esclusivamente all'esercizio stagionale dell'attività di cui allo articolo 1, comma 2, lettere a) e b), con la medesima procedura stabilita dall'articolo 8, comma 4.

     3. Le aree per mercati e fiere locali, fiere-mercato e sagre non fanno parte delle aree in concessione di cui all'art. 1, e sono stabilite dal sindaco con il provvedimento di istituzione.

     4. Le aree destinate all'esercizio dell'attività di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a) e b) possono consistere di un insieme di posteggi o contigui o situati in zone diverse.

     5. Qualora uno o più soggetti mettano gratuitamente a disposizione del comune un'area privata, attrezzata o meno, scoperta o coperta, per l'esercizio dell'attività di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a) e b), essa è inserita fra le aree corrispondenti all'una o all'altra di tali attività. Tali soggetti hanno titolo prioritario a che siano loro assegnati, nel rispetto delle norme di cui all'art. 8, i posteggi.

 

     Art. 12. Aree destinate a fiere o mercati.

     1. Per le aree di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11. Il sindaco può stabilire che tali aree in tutto o in parte possano essere utilizzate solo per determinate specializzazioni merceologiche, qualora la fiera o il mercato siano stati istituiti come fiera o mercato di determinati prodotti.

     2. La concessione del posteggio nelle aree di cui al presente articolo ha durata limitata ai giorni di fiera o mercato.

     3. Hanno titolo di priorità nell'assegnazione dei posteggi nelle aree di cui al presente articolo i titolari dell'autorizzazione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), e fra questi coloro che hanno il più alto numero di presenze sulla fiera o mercato di cui trattasi. La graduatoria è affissa all'albo comunale almeno dieci giorni prima dello svolgimento della fiera o mercato.

     4. Nelle fiere o mercati di cui all'articolo 2, comma 7, il titolo di priorità può essere fatto valere dai titolari dell'autorizzazione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), solo quando si tratti di autorizzazione ottenuta per conversione di quella prevista dalla legge 19 maggio 1976, n. 398.

     5. Il possesso del titolo di priorità nell'assegnazione dei posteggi è attestato dal comune. Per coloro per i quali non possa essere documentato il numero di presenze sulla fiera o mercato la graduatoria è formata dando la precedenza a chi ha iniziato prima l'attività. La data di inizio dell'attività è attestata attraverso il registro delle ditte di cui al regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011.

     6. La domanda di autorizzazione per le fiere, sagre e manifestazioni, è presentata almeno sessanta giorni prima dello svolgimento delle stesse ed il sindaco rilascia l'autorizzazione almeno trenta giorni prima dello svolgimento.

 

     Art. 13. Posteggi.

     1. I posteggi, anche in parte, hanno una superficie tale da poter essere utilizzati anche dagli autoveicoli attrezzati come punti di vendita. Qualora il titolare del posteggio abbia uno di tali autoveicoli e la superficie dell'area concessa sia insufficiente, ha diritto a che venga ampliata o, se impossibile, che gli venga concesso, se disponibile, altro posteggio più adeguato.

     2. Il comune mette a disposizione le informazioni inerenti al numero, alla superficie e alla localizzazione dei posteggi disponibili.

     3. Il posteggio temporaneamente non occupato dal titolare della concessione, è prioritariamente assegnato, per la durata del periodo di non utilizzazione, ai soggetti che abbiano l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c) e fra questi a chi ha il più alto numero di presenze sulla fiera o mercato di cui trattasi. L'area non può essere assegnata qualora si tratti di un box o chiosco o locale o in essa si trovino strutture o attrezzature fissate stabilmente al suolo di proprietà del titolare della concessione.

     4. Il possesso del titolo di priorità è attestato ai sensi del comma 5 dell'articolo 12.

     5. Il divieto di utilizzare più di un posteggio contemporaneamente non si applica a chi, al momento dell'entrata in vigore della Legge, sia titolare di più posteggi nella stessa fiera o mercato e alla società di persone cui siano conferite aziende per l'esercizio del commercio su aree pubbliche operanti nella stessa fiera o mercato.

 

     Art. 14. Decadenza dalla concessione del posteggio.

     1. Costituisce condizione di concessione del posteggio l'assunzione da parte dell'operatore dell'onere di lasciare giornalmente l'area utilizzata libera da ingombri e di rimuovere da essa i rifiuti prodotti. Chi non rispetti tale obbligo è punito con la sanzione di cui all'articolo 20, comma 2, e in caso di recidiva con la sospensione della concessione sino a trenta giorni per i titolari di autorizzazione di tipo a), e fino a trenta giorni, limitatamente al mercato in cui si è verificata l'infrazione, per i titolari di autorizzazione di tipo b). Sono esentati dall'obbligo di rimozione degli ingombri coloro che esercitano la vendita di ghiaccio e di prodotti ittici nei mercati di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), tranne che non ostino motivate esigenze di pubblico interesse. In tale ipotesi il comune provvede, sentita la Commissione di mercato, a destinare appositi locali o aree ricadenti nell'ambito del mercato o nelle immediate vicinanze, ove custodire detti ingombri [1]5.

     2. L'operatore che non utilizzi, senza giustificato motivo, il posteggio per un periodo di tempo superiore a tre mesi per anno solare decade dalla concessione. Qualora il posteggio venga utilizzato per l'esercizio di un'attività stagionale, il periodo oltre il quale si verifica la decadenza dalla concessione è ridotto, secondo il rapporto di un quarto.

     3. L'operatore decade dalla concessione del posteggio per il mancato rispetto delle norme sull'esercizio dell'attività limitatamente al mercato in cui si è commessa l'infrazione [1]5a.

 

     Art. 15. Sostituzione del posteggio.

     1. In caso di eliminazione del posteggio, il comune concede contestualmente altro posteggio di analoga superficie e ubicato in area, per quanto possibile, conforme alla scelta dell'operatore.

 

     Art. 16. Subingresso.

     1. Il trasferimento in gestione o in proprietà della azienda per l'esercizio del commercio su aree pubbliche è disciplinato dalla legge 11 giugno 1971, n. 426.

     2. Il trasferimento in gestione o in proprietà della azienda comporta anche il trasferimento dei titoli di priorità nell'assegnazione del posteggio posseduti dal dante causa.

     3. Il titolare di più autorizzazioni può trasferirne separatamente una o più; il trasferimento può essere effettuato solo insieme al complesso di beni, posteggi compresi, per mezzo del quale ciascuna di esse viene utilizzata. Non può essere oggetto di atti di trasferimento l'attività corrispondente ad una o più delle tabelle merceologiche possedute.

 

     Art. 17. Conversione della precedente autorizzazione.

     1. L'autorizzazione rilasciata ai sensi della legge 19 maggio 1976, n. 398, e ai sensi dell'articolo 24 della legge 11 giugno 1971, n. 426, a coloro che operano sulle aree di cui alla presente legge è convertita di diritto nelle autorizzazioni previste dalla presente legge.

     2. L'autorizzazione di cui al comma 1 posseduta da chi al momento dell'entrata in vigore della presente legge è titolare di concessione di posteggio utilizzabile per almeno cinque giorni alla settimana, nella stessa area, è convertita nell'autorizzazione comunale prevista dall'articolo 1, comma 2, lettera a).

     3. L'autorizzazione di cui al comma 1, posseduta da chi al momento dell'entrata in vigore della presente legge è titolare di concessione di posteggio utilizzabile per sei giorni la settimana, in più comuni, viene convertita in singole autorizzazioni di cui allo articolo 1, comma 2, lettera b), corrispondenti ai singoli posteggi, da parte di ciascun comune in cui è da esercitarsi l'attività [1]6.

     4. L'autorizzazione di cui al comma 1 posseduta da chi al momento dell'entrata in vigore della presente legge è privo di concessione di posteggio è convertita dal sindaco del comune di residenza in quella prevista dall'articolo 1, comma 2, lettera c). Alla conversione dell'autorizzazione per gli esercenti residenti fuori della Sicilia provvede l'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca [1]7.

     5 L'autorizzazione di cui al comma 1 posseduta da chi al momento della entrata in vigore della legge è titolare di concessione di posteggio per un numero di giorni della settimana inferiore a sei è convertita dal sindaco del comune di residenza, nell'autorizzazione prevista dall'articolo 1, comma 2, lettera c) per i giorni in cui non è concessionario di posteggio. Per i giorni in cui è titolare di concessione di posteggio vengono rilasciate singole autorizzazioni con le procedure previste al comma 3.

     6. Qualora si tratti di un subentrante al quale non sia stata ancora rilasciata l'autorizzazione questi ha l'onere di inviare al comune di residenza copia della domanda di autorizzazione presentata con l'indicazione del numero di iscrizione al registro delle ditte.

     7. In attesa dell'espletamento della procedura di cui al presente articolo, I'operatore può continuare a esercitare secondo le modalità previste dalle autorizzazioni possedute.

     8. Trascorsi diciotto mesi [1]8 dalla data di entrata in vigore della presente legge, qualora l'operatore non abbia provveduto a inoltrare richiesta di conversione della autorizzazione, cessa la validità dell'autorizzazione rilasciata ai sensi della legge n. 398 del 1976.

 

     Art. 18. Sfera di applicazione della legge.

     1. La presente legge si applica anche:

     a) agli industriali ed agli artigiani che intendano esercitare il commercio dei loro prodotti su aree pubbliche;

     b) ai soggetti che intendano vendere o esporre per la vendita al dettaglio opere d'arte o oggetti di antichità o di interesse storico e archeologico di cui alla legge 20 novembre 1971, n. 1062.

     2. La presente legge non si applica:

     a) ai coltivatori diretti, ai mezzadri, ai coloni i quali esercitino sulle aree di cui all'articolo 1, comma 1, la vendita dei propri prodotti ai sensi della legge 9 febbraio 1963, n. 59, della legge 14 giugno 1964, n. 477, e della legge 26 luglio 1965, n. 976, salvo che per le disposizioni relative alla concessione dei posteggi ed alle soste per l'esercizio dell'attività in forma itinerante;

     b) a coloro che esercitano esclusivamente la vendita a domicilio ai sensi dell'articolo 36 della legge 11 giugno 1971, n. 426;

     c) ai pescatori, singoli o associati, esclusi i periodi di fermo previsti dalla legge [1]9, che vendono, sulle aree di cui all'articolo 1, comma 1, i prodotti ittici provenienti dall'esercizio della loro attività. La qualifica di pescatore si dimostra mediante certificazione rilasciata dalla camera.

 

     Art. 19. Consistenza degli esercizi.

     1. I provvedimenti di rilascio, di revoca e di variazione dell'autorizzazione vanno redatti sui moduli stabiliti dall'Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca ed inviati in copia alla camera.

     2. Ai fini dell'acquisizione, dell'utilizzazione e della messa a disposizione dei dati in materia di commercio su aree pubbliche si applicano le norme di cui all'articolo 36 [2]0 del decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375.

 

     Art. 20. Sanzioni. [2]1

     1. E' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 300.000 a lire 3.000.000 e con la confisca delle attrezzature e della merce chiunque eserciti il commercio su area pubblica senza la prescritta autorizzazione o fuori dal territorio previsto

dall'autorizzazione o non rispetti le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 2.

     2. E' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 200.000 a lire 1.000.000 chiunque violi le limitazioni ed i divieti stabiliti per l'esercizio del commercio su aree pubbliche per motivi di viabilità o di carattere igienico-sanitario o per motivi di pubblico interesse.

     3. Chiunque eserciti il commercio su area pubblica con l'esposizione e/o vendita di prodotti non compresi nell'autorizzazione è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 300.000 a lire 3.000.000 e con la confisca di tutti i prodotti non compresi nell'autorizzazione.

     4. Chiunque occupi una superficie maggiore di quella concessa è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 100.000 a lire 500.000.

     5. Per le sanzioni di cui al presente articolo l'autorità competente a ricevere il rapporto di cui all'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 è l'UPICA. L'UPICA comunica i casi di particolare gravità o di recidiva ai fini dell'adozione dei provvedimenti di sospensione dell'autorizzazione fino ad un massimo di sessanta giorni [2]2.

     6. Chi esercita il commercio su area pubblica senza essere iscritto al registro di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426, è punito con la sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire 5.000.000.

     6 bis. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui alla presente legge, nel caso di ripetute infrazioni dello stesso genere, si applica la sanzione amministrativa nel suo importo massimo [2]3.

     7. Agli effetti del comma 1 non fa parte delle attrezzature oggetto di confisca il veicolo che sia utilizzato esclusivamente per il trasporto dei prodotti posti in vendita, anche se sosta nello stesso posteggio.

     8. Agli effetti dei commi 1 e 3 una copia del processo verbale redatto per l'effettuazione del sequestro è immediatamente trasmessa, con qualsiasi mezzo all' UPICA.

     9. Agli effetti dei commi 1 e 3 nei casi in cui è previsto che si proceda alla vendita o alla distruzione delle merci [2]4 sequestrate o confiscate, esse sono distrutte qualora siano valutate dall'UPICA di valore non superiore a lire 5.000.000. Equivale alla distruzione delle cose la devoluzione di esse a fini assistenziali o di beneficenza a favore di soggetti aventi o meno personalità giuridica che perseguono tali fini.

     10. Agli effetti del comma 5 la valutazione dei casi di particolare gravità e di recidiva avviene con riferimento alle infrazioni sanzionate con provvedimento divenuto esecutivo. La valutazione è effettuata dall'UPICA. I provvedimenti riguardano la sola autorizzazione interessata dal provvedimento.

 

     Art. 21. Norma transitoria.

     1. Le autorizzazioni di cui all'articolo 2, comma 5, sono rilasciato con riferimento alle tabelle merceologiche stabilite per l'esercizio del commercio al dettaglio ai sensi dell'articolo 37, primo comma, della legge 11 giugno 1971, n. 426, sino all'emanazione con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, delle nuove tabelle merceologiche.

     2. Il decreto di cui al comma 1 è emanato entro centottanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 21 bis. Regolamento comunale. [2]5

     1. I comuni, sentita la commissione di cui all'articolo 7 possono disciplinare con regolamento l'applicazione della presente legge, anche sulla base di direttive dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca. I regolamenti comunali dovranno comunque adeguarsi alle predette direttive anche se emanate successivamente.

     2. Il regolamento di cui al comma 1 è sottoposto all'esame preventivo di legittimità della sezione centrale del comitato regionale di controllo ai sensi dello articolo 15 e dell'articolo 17 della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44.

 

     Art. 22. Applicazione di norme statali.

     1. Per quanto non previsto dalla presente legge si applica la normativa statale.

     2. E' fatto carico ai comuni di dotare i mercati storici dei servizi necessari per l'adeguamento alla vigente normativa nazionale [2]6.

 

     Art. 23.

     1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

     2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

 

 


[1] Lettera abrogata dall'art. 29 della L.R. 22 dicembre 1999, n. 28.

[1]1a Comma così modificato dall'art. 29 della L.R. 22 dicembre 1999, n. 28.

[1]1b Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 8 gennaio 1996, n. 2.

[2] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 8 gennaio 1996, n. 2.

[2] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 8 gennaio 1996, n. 2.

[3] Comma così sostituito dall'art. 2 della L.R. 8 gennaio 1996, n. 2.

[3]3a Integra gli artt. 2 e 3 della L.R. 3 giugno 1950, n. 37.

[4] Comma così integrato dall'art. 3 della L.R. 8 gennaio 1996, n. 2.

[5] Comma così sostituito dall'art. 3 della L.R. 8 gennaio 1996, n. 2.

[6] Comma così modificato dall'art. 4 della L.R. 8 gennaio 1996, n. 2.

[7] Comma così sostituito dall'art. 4 della L.R. 8 gennaio 1996, n. 2.

[8] Comma così integrato dall'art. 4 della L.R. 8 gennaio 1996, n. 2.

[6] Comma così modificato dall'art. 4 della L.R. 8 gennaio 1996, n. 2.

[6] Comma così modificato dall'art. 4 della L.R. 8 gennaio 1996, n. 2.

[8] Comma così integrato dall'art. 4 della L.R. 8 gennaio 1996, n. 2.

[9] Comma abrogato dall'art. 5 della L.R. 8 gennaio 1996, n. 2.

[1]10 Articolo aggiunto dall'art. 5 della L.R. 8 gennaio 1996, n. 2.

[1]11 Articolo aggiunto dall'art. 6 della L.R. 8 gennaio 1996, n. 2.

[1]12 Articolo così sostituito dall'art. 7 della L.R. 8 gennaio 1996, n. 2.

[1]13 Comma così integrato dall'art. 8 della L.R. 8 gennaio 1996, n. 2.

[1]14 Comma così integrato dall'art. 9 della L.R. 8 gennaio 1996, n. 2.

[1]15 Comma sostituito dall'art. 10 della L.R. 8 gennaio 1996, n. 2 e così modificato dall'art. 24 della L.R. 22 dicembre 1999, n. 28.

[1]15a Comma così modificato dall'art. 24 della L.R. 22 dicembre 1999, n. 28.

[1]16 Comma così sostituito dall'art. 11 della L.R. 8 gennaio 1996, n. 2.

[1]17 Comma così integrato dall'art. 11 della L.R. 8 gennaio 1996, n. 2.

[1]18 parole così sostituite dall'art. 11 della L.R. 8 gennaio 1996, n. 2.

[1]19 Comma così integrato dall'art. 13 della L.R. 8 gennaio 1996, n. 2.

[2]20 Parole così sostituite dall'art. 14 della L.R. 8 gennaio 1996, n. 2.

[2]21 Gli importi del presente articolo sono stati così sostituiti dall'art. 15 della L.R. 8 gennaio 1996, n. 2.

[2]22 Periodo così sostituito dall'art. 15 della L.R. 8 gennaio 1996, n. 2.

[2]23 Comma aggiunto dall'art. 15 della L.R. 8 gennaio 1996, n. 2.

[2]24 Parole così sostituite dall'art. 15 della L.R. 8 gennaio 1996, n. 2.

[2]25 Articolo aggiunto dall'art. 16 della L.R. 8 gennaio 1996, n. 2.

[2]26 Comma aggiunto dall'art. 17 della L.R. 8 gennaio 1996, n. 2.