§ 3.1.42 - L.R. 6 maggio 1981, n. 97.
Provvedimenti a sostegno dei settori produttivi e norme varie in materia di agricoltura.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.1 agricoltura: organizzazione
Data:06/05/1981
Numero:97


Sommario
Art. 1.      In relazione al particolare momento congiunturale del settore agricolo aggravatosi anche a seguito delle gravi calamità naturali 1980-1981, nel rispetto degli indirizzi programmatici dettati [...]
Art. 2.      Per le finalità previste dall'art. 10 della L.R. 27 maggio 1980, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata la spesa di lire 9.000 milioni, di cui lire 4.000 milioni per [...]
Art. 3.      Per le finalità di cui all'art. 10 della L.r 27 maggio 1980, n. 47, così come modificata dall'art. 39 della L.R. 12 agosto 1980, n. 85, è autorizzata, per il grano duro prodotto e conferito [...]
Art. 4.      (Omissis)
Art. 5.      Al fine di incrementare e migliorare la produzione di grano duro nel territorio regionale, alle cooperative agricole, con preferenza per quelle costituite da coltivatori diretti o da giovani, o [...]
Art. 6.      Allo scopo di diffondere l'uso delle sementi elette può essere concesso agli agricoltori singoli un contributo fino ad un massimo del 20 per cento sul prezzo di acquisto delle sementi di grano [...]
Art. 7.      Al fine di fronteggiare la grave infestazione in atto di cimice di frumento (Aelia rostrata), lo stanziamento del cap. 54505 è integrato dell'ulteriore somma di lire 500 milioni da utilizzare [...]
Art. 8.      (Omissis)
Art. 9.      (Omissis)
Art. 10.      (Omissis)
Art. 11.      (Omissis)
Art. 12.      (Omissis)
Art. 13.      Per il solo anno 1981, in favore delle cooperative agricole o loro consorzi, delle associazioni di produttori costituite ai sensi della L. 27 luglio 1967, n. 622 e successive aggiunte e [...]
Art. 14.      Per agevolare l'avvio alla trasformazione industriale degli agrumi, possono essere concessi i finanziamenti agevolati previsti dal terzo comma del precedente art. 13 a favore delle industrie [...]
Art. 15.      (Omissis)
Art. 16.      (Omissis)
Art. 17.      Alle cooperative agricole e loro consorzi possono essere concessi mutui a tasso agevolato e con ammortamento fino a quindici anni per la totale copertura delle passività onerose, debitamente [...]
Art. 18.      I mutui di cui al precedente articolo possono essere accordati alle cooperative agricole e loro consorzi che hanno ottenuto il decreto assessoriale relativo alla concessione dell'agevolazione [...]
Art. 19.      Al fine di promuovere le attività di assistenza ai coltivatori diretti connesse con l'attuazione degli interventi recati dalla legislazione agraria vigente, l'Assessore regionale per il lavoro e [...]
Art. 20.      Per le finalità previste dalla L.R. 23 luglio 1977, n. 63, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1981, la spesa di lire 2.000 milioni da destinare, anche in deroga al programma previsto [...]
Art. 21.      Lo stanziamento del cap. 15005 del bilancio della Regione è incrementato, per l'esercizio finanziario 1981, di lire 4.800 milioni, di cui il 50 per cento è destinato al sostegno delle attività [...]
Art. 22.      (Omissis)
Art. 23.      Alle provvidenze previste dall'art. 6 della L.R. 13 agosto 1979, n. 198, possono essere ammessi anche i consorzi di cantine sociali che non hanno presentato i loro programmi entro i termini [...]
Art. 24.      (Omissis)
Art. 25.      I presidenti delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura sono tenuti a trasmettere, entro cinque giorni dalla relativa ricezione da parte di ciascuna camera, al servizio [...]
Art. 26.      Le disposizioni previste dall'art. 4 della L.R. 2 marzo 1981, n. 16, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1982.
Art. 27.      Ai fini del concorso regionale nel pagamento degli interessi sui prestiti di esercizio per gli scopi di cui all'art. 2, n. 2, della L. 5 luglio 1928, n. 1760, concessi dagli istituti ed enti [...]
Art. 28.      Allo scopo di incrementare la coltivazione del sommacco in Sicilia, nelle zone che si rivelano idonee a tale finalità, l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato, per [...]
Art. 29.      Le provvidenze disposte dalla vigente legislazione regionale in materia di meccanizzazione agricola si applicano anche per l'acquisto di macchine ed attrezzature da destinare alla raccolta del [...]
Art. 30.      (Omissis)
Art. 31.      (Omissis)
Art. 32.      A favore delle cooperative e loro consorzi di produzione e di lavorazione lattiero-casearia, nonché a favore delle industrie private o a partecipazione pubblica che effettuano la lavorazione del [...]
Art. 33.      Per agevolare le operazioni di cui all'art. 30 della presente legge, l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a concedere i contributi previsti dall'art. 9 della L.R. [...]
Art. 34.      Per le finalità previste dall'art. 17 della L.R. 20 aprile 1976, n. 36, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1981, la spesa di lire 200 milioni.
Art. 35.      Allo scopo di far fruire gli allevatori delle agevolazioni di cui agli artt. 30 e 31 della presente legge, nelle more della costituzione e funzionamento degli organismi associativi di cui al [...]
Art. 36.      Alle provvidenze previste dal presente titolo possono accedere, in attesa del riconoscimento previsto dalla L.R. 6 maggio 1981, n. 81, e dell'emanazione della legge regionale di attuazione della [...]
Art. 37.      In deroga alle disposizioni di cui al primo comma dell'art. 4 della L.R. 26 luglio 1957, n. 43, il consorzio obbligatorio tra i produttori di manna è autorizzato ad anticipare ai produttori [...]
Art. 38.      L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, limitatamente alla campagna di ammasso volontario dell'anno 1981, è autorizzato a corrispondere, per il tramite del consorzio obbligatorio [...]
Art. 39.      (Omissis)
Art. 40.      (Omissis)
Art. 41.      A decorrere dall'esercizio finanziario 1981, è autorizzata la spesa di lire 400 milioni per far fronte al finanziamento di maggiori oneri scaturenti da urgenti necessità, con priorità per le [...]
Art. 42.      (Omissis)
Art. 43.      Per l'esercizio finanziario 1981 è autorizzata la spesa di lire 45.000 milioni per la realizzazione degli interventi previsti dall'art. 1 della L.R. 28 luglio 1978, n. 23, mediante la [...]
Art. 44.      (Omissis)
Art. 45.      Per le finalità di cui all'art. 9 della L.R. 2 marzo 1981, n. 16, è autorizzato, per l'esercizio finanziario 1981, il limite di impegno di lire 500 milioni.
Art. 46.      Il contributo ad integrazione del bilancio dell'Istituto regionale della vite e del vino previsto per l'anno 1981 dall'art. 7, secondo comma, della L.R. 27 maggio 1980, n. 47, è elevato, per [...]
Art. 47.      Per le finalità di cui all'art. 6 della L.R. 6 giugno 1968, n. 14 e successive aggiunte e modificazioni, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1981, la spesa di lire 2.000 milioni.
Art. 48.      Ai sensi e per gli effetti del presente articolo sono estinte le esposizioni degli assegnatari di riforma agraria, di cui alla L.R. 27 dicembre 1950, n. 104, e successive aggiunte e [...]
Art. 49.      Sono dichiarati estinti gli oneri posti a carico dei consorziati, ai sensi dell'art. 7 del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, derivanti dalla quota pari al 12,50 per cento dell'importo dei lavori [...]
Art. 50.      I componenti del Consiglio di amministrazione dell'Azienda foreste demaniali della Regione siciliana, nominati ai sensi dell'art. 1 della L.R. 30 dicembre 1976, n. 91
Art. 51.      (Omissis)
Art. 52.      L'autorizzazione di spesa recata dall'art. 10 della L.R. 9 agosto 1979, n. 186, è incrementata, per l'esercizio finanziario 1981, di lire 2.880 milioni, destinati alle finalità previste [...]
Art. 53.      L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a concorrere nella misura del 95 per cento al ripianamento della posizione debitoria che i consorzi di bonifica, per difficoltà [...]
Art. 54.      (Omissis)
Art. 55.      L'art. 57 della L.R. 20 aprile 1976, n. 36, è abrogato.
Art. 56.      Il limite di spesa indicato nell'art. 24 della L.R. 31 marzo 1972, n. 19, è elevato a lire 150 milioni a decorrere dal 1° settembre 1981.
Art. 57.      (Omissis)
Art. 58.      (Omissis)
Art. 59.      Con decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, il personale direttamente impegnato nei lavori concernenti la predisposizione dei provvedimenti legislativi ed in attività [...]
Art. 60.      Allo scopo di agevolare il potenziamento e l'ammodernamento dei principali comparti produttivi agricoli, l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato ad utilizzare le [...]
Art. 61.      Per i settori riguardati dal precedente art. 60, l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a concedere le agevolazioni disposte dalle seguenti leggi regionali:
Art. 62.      Per le finalità di cui all'art. 7 della L.R. 12 agosto 1980, n. 84, e con le modalità previste dallo stesso articolo, è autorizzato, per l'esercizio finanziario 1981, l'utilizzo dei rimborsi, [...]
Art. 63.      Per il completamento dei complessi irrigui in corso di esecuzione, con esclusione delle canalizzazioni incluse nei programmi della Cassa per il Mezzogiorno, è autorizzato, per l'esercizio [...]
Art. 64.      Per le finalità di cui all'art. 2, lett. a, della L.R. 12 agosto 1980, n. 84, è autorizzato, per l'esercizio finanziario 1981, l'utilizzo dei rimborsi, per lire 14.345,3 milioni, disposti dalla [...]
Art. 65.      All'onere complessivo di lire 232.443,3 milioni derivante dall'applicazione della presente legge e ricadente nell'esercizio finanziario in corso si provvede:


§ 3.1.42 - L.R. 6 maggio 1981, n. 97.

Provvedimenti a sostegno dei settori produttivi e norme varie in materia di agricoltura.

(G.U.R. 9 maggio 1981, n. 23, s.o.).

 

Art. 1.

     In relazione al particolare momento congiunturale del settore agricolo aggravatosi anche a seguito delle gravi calamità naturali 1980-1981, nel rispetto degli indirizzi programmatici dettati dalla L. 27 dicembre 1977, n. 984, e secondo le indicazioni del CIPAA, è autorizzata l'utilizzazione delle assegnazioni alla Regione derivanti dalla legge sopracitata nei vari settori di intervento, secondo le specificazioni e le limitazioni indicate negli articoli della presente legge che costituiscono direttive ed elementi di programma per lo sviluppo dell'agricoltura regionale.

 

 

TITOLO I

PROVVIDENZE PER LA GRANICOLTURA

 

     Art. 2.

     Per le finalità previste dall'art. 10 della L.R. 27 maggio 1980, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata la spesa di lire 9.000 milioni, di cui lire 4.000 milioni per l'esercizio finanziario 1981 e lire 5.000 milioni per l'esercizio finanziario 1982.

 

     Art. 3.

     Per le finalità di cui all'art. 10 della L.r 27 maggio 1980, n. 47, così come modificata dall'art. 39 della L.R. 12 agosto 1980, n. 85, è autorizzata, per il grano duro prodotto e conferito nell'anno 1980, l'ulteriore spesa di lire 300 milioni che si iscrive a carico del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1981.

     In ogni caso il concorso regionale negli interessi cessa alla data del 30 maggio 1981.

 

     Art. 4.

     (Omissis) [1].

 

     Art. 5.

     Al fine di incrementare e migliorare la produzione di grano duro nel territorio regionale, alle cooperative agricole, con preferenza per quelle costituite da coltivatori diretti o da giovani, o loro consorzi, alle associazioni di produttori di grano duro riconosciute ai sensi della L. 20 ottobre 1978, n. 674, nonché alle associazioni interaziendali costituite da coltivatori diretti che provvedano ad impiantare campi di produzione di sementi elette di grano duro sottoponendosi alle norme ed alle discipline previste dalla L. 25 novembre 1971, n. 1096 e successive aggiunte e modificazioni, possono essere corrisposti:

     - un contributo per ciascun quintale di grano duro da seme, certificato in conformità alle norme legislative vigenti, pari al 10 per cento del prezzo unitario di intervento stabilito annualmente dalla C.E.E. per il grano duro, da corrispondersi ai soci produttori tramite le cooperative o loro consorzi o le associazioni di cui al presente comma;

     - le provvidenze previste dalla legislazione regionale in materia di meccanizzazione agricola per l'acquisto delle attrezzature occorrenti per le operazioni di concimazione, di diserbo, di lotta e prevenzione dagli attacchi parassitari, sempreché i soggetti beneficiari si impegnino ad effettuare la riproduzione delle sementi per un periodo non inferiore ad anni 7.

     Possono essere inoltre concesse alle cooperative agricole o loro consorzi ed alle associazioni di produttori cerealicoli, riconosciute ai sensi della L. 20 ottobre 1978, n. 674, che si impegnino ad effettuare la riproduzione delle sementi per un periodo non inferiore a 15 anni, le provvidenze contributive e creditizie previste dagli artt. 2 e 3 della L.R. 28 luglio 1978, n. 23, e successive aggiunte e modificazioni, per la realizzazione delle strutture e relative attrezzature occorrenti ad assicurare la raccolta, conservazione, lavorazione, commercializzazione e vendita delle sementi prodotte dai granicultori associati.

     L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, nel rispetto della legislazione in materia, formula annualmente gli indirizzi e gli obiettivi di massima da perseguire nella produzione di sementi elette di grano duro nelle diverse aree territoriali, sentito il sottocomitato regionale per l'assistenza tecnica e le attività promozionali e l'Ente nazionale sementi elette.

     Il contributo di cui al primo comma, primo trattino, del presente articolo, può essere concesso con preferenza per le sementi di grano duro certificato da seme prodotto nei territori dei comuni di cui all'elenco allegato alla L.R. 9 agosto 1980, n. 80.

     Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata, per ciascuno degli esercizi finanziari 1981 e 1982, la spesa di lire 100 milioni.

 

     Art. 6.

     Allo scopo di diffondere l'uso delle sementi elette può essere concesso agli agricoltori singoli un contributo fino ad un massimo del 20 per cento sul prezzo di acquisto delle sementi di grano duro certificato di prima produzione prodotto in Sicilia, per quantitativi non superiori a quintali 1,30 per ettaro di superficie investita e non superiori, in complesso, a quintali 10 per ciascun beneficiario.

     Per le associazioni, le cooperative o loro consorzi, il quantitativo di semente ammissibile a contributo di cui al primo comma è determinato in proporzione al numero dei relativi soci.

     I contributi previsti dal presente articolo vengono concessi con preferenza ai coltivatori diretti singoli ed associati le cui aziende sono ubicate nei territori dei comuni di cui all'elenco allegato alla L.R. 9 agosto 1980, n. 80.

     Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata, per ciascuno degli esercizi finanziari 1981 e 1982, la spesa di lire 500 milioni.

 

     Art. 7.

     Al fine di fronteggiare la grave infestazione in atto di cimice di frumento (Aelia rostrata), lo stanziamento del cap. 54505 è integrato dell'ulteriore somma di lire 500 milioni da utilizzare anche con le modalità di cui agli artt. 1, 2 e 3 della L.R. 12 maggio 1975, n. 20.

     Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario in corso, la spesa di lire 500 milioni.

 

     Art. 8.

     (Omissis) [2].

 

     Art. 9.

     (Omissis) [3].

 

 

TITOLO II

PROVVIDENZE PER LA COLTURA DEL POMODORO

 

     Art. 10.

     (Omissis) [4].

 

     Art. 11.

     (Omissis) [5].

 

 

TITOLO III

PROVVIDENZE PER L'AGRUMICOLTURA

 

     Art. 12.

     (Omissis) [6].

 

     Art. 13.

     Per il solo anno 1981, in favore delle cooperative agricole o loro consorzi, delle associazioni di produttori costituite ai sensi della L. 27 luglio 1967, n. 622 e successive aggiunte e modificazioni, possono essere concessi finanziamenti, da parte degli istituti di credito convenzionati con l'I.R.C.A.C., sulle spese sostenute per la lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti, fino al massimo del 70 per cento degli importi ritenuti complessivamente ammissibili.

     Sono altresì concessi, in favore degli organismi associativi di cui al precedente comma, prestiti per anticipazioni da corrispondere ai soci che conferiscono agrumi da destinare alla trasformazione.

     I finanziamenti di cui ai precedenti primo e secondo comma, con durata non superiore a mesi dodici, sono concessi al tasso agevolato previsto per le operazioni di credito eseguite dall'I.R.C.A.C. ai sensi della L.R. 7 febbraio 1963, n. 12 e successive aggiunte e modificazioni, in misura tale che l'onere a carico degli organismi beneficiari non sia superiore al 4 per cento. Resta a carico dell'I.R.C.A.C. il concorso sugli interessi a valere sul fondo di cui all'art. 3, punto 5, della L.R. 7 febbraio 1963, n. 12.

     I prestiti di cui ai precedenti primo e secondo comma potranno essere utilizzati in una o più soluzioni sulla base di un programma di attività presentato all'I.R.C.A.C. all'inizio della campagna di lavorazione che viene fissato con il 1° ottobre di ogni anno. Nella prima applicazione, il programma di attività dovrà essere presentato entro giorni 60 dalla data di pubblicazione della presente legge.

     I ricavi conseguiti dalla vendita dei prodotti trasformati dovranno essere versati a decurtazione delle anticipazioni ottenute, non oltre i 5 giorni successivi all'incasso degli stessi. Essi andranno versati negli appositi conti correnti accesi per l'utilizzo delle anticipazioni medesime.

     L'inosservanza dell'obbligo di cui al precedente comma comporta l esclusione dei benefici per la campagna successiva.

     Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1981, la spesa di lire 600 milioni, cui si farà fronte con parte della autorizzazione di spesa disposta con gli artt. 2 e 11 della L.R. 2 marzo 1981, n. 16.

 

     Art. 14.

     Per agevolare l'avvio alla trasformazione industriale degli agrumi, possono essere concessi i finanziamenti agevolati previsti dal terzo comma del precedente art. 13 a favore delle industrie private e a partecipazione pubblica che gestiscono in Sicilia impianti per la trasformazione degli agrumi in succhi, essenze e liofilizzati, destinati alle spese di acquisto nonché di lavorazione, trasformazione e commercializzazione del prodotto.

     Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse esclusivamente per i quantitativi di agrumi contrattati attraverso le cooperative, loro consorzi e le associazioni di produttori costituite ai sensi della L. 27 luglio 1967, n. 622, ritirati dalle industrie medesime nel periodo compreso tra la data del 1° aprile 1981 e quella del 30 settembre 1981.

     Le predette agevolazioni sono inoltre subordinate all'impegno da parte delle industrie beneficiarie di garantire il rispetto del prezzo minimo di acquisto del prodotto, previsto per la campagna 1980-81 dai regolamenti comunitari.

     La concessione del credito agevolato di cui al presente articolo è subordinata all'impegno dei beneficiari di garantire ai produttori che i pagamenti vengano effettuati entro 15 giorni dall'ottenimento del credito stesso.

     Gli obblighi e le modalità di erogazione dei finanziamenti, di cui ai commi quarto, quinto e sesto del precedente art. 13, si applicano anche per i finanziamenti previsti dal presente articolo.

 

     Art. 15.

     (Omissis) [7].

 

     Art. 16.

     (Omissis) [8].

 

     Art. 17.

     Alle cooperative agricole e loro consorzi possono essere concessi mutui a tasso agevolato e con ammortamento fino a quindici anni per la totale copertura delle passività onerose, debitamente documentate, in essere alla data del 31 marzo 1981, derivanti da finanziamenti bancari per la corresponsione di anticipazioni per conferimento di prodotti agricoli effettuati fino alla campagna agraria 1978-1979 e per le relative spese di gestione nonché da spese, comunque sostenute fino alla data del 31 luglio 1978, per costruzioni, ampliamenti ed ammodernamenti di strutture sociali, al netto degli eventuali contributi regionali, statali o comunitari per le stesse percepiti.

     Per le operazioni di cui al comma precedente, effettuate dagli istituti di credito, viene riconosciuto il concorso nel pagamento degli interessi a carico dell'I.R.C.A.C., a valere sul fondo istituito con l'art. 3, n. 4, della L.R. 7 febbraio 1963, n. 12 e successive aggiunte e modificazioni, determinato ai sensi dell'art. 1, commi terzo e quarto, della L. 1 luglio 1977, n. 403.

     I mutui di cui al presente articolo sono assistiti da garanzia fidejussoria regionale.

     (Omissis) [9].

     Per le finalità previste dal presente articolo il fondo contributi interessi dall'I.R.C.A.C. viene incrementato della somma annua di lire 1.200 milioni a decorrere dall'esercizio finanziario 1981.

     Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni della L.R. 7 febbraio 1963, n. 12 e successive aggiunte e modificazioni e le norme di gestione dell'I.R.C.A.C..

     Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata, a decorrere dall'esercizio finanziario 1981, la spesa annua di lire 1.200 milioni; è altresì autorizzata, per l'esercizio finanziario 1981, la spesa di lire 300 milioni.

 

     Art. 18.

     I mutui di cui al precedente articolo possono essere accordati alle cooperative agricole e loro consorzi che hanno ottenuto il decreto assessoriale relativo alla concessione dell'agevolazione creditizia prevista dall'art. 4 della L.R. 28 luglio 1978, n. 23, ma che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non hanno potuto contrarre i mutui di ripianamento con gli istituti di credito interessati.

     A tal fine, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le domande e la relativa documentazione riferentesi alle cooperative agricole e loro consorzi intestatari del decreto assessoriale di concessione, su richiesta dell'I.R.C.A.C., verranno trasmesse dall'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste all'Istituto predetto che provvederà agli adempimenti di propria competenza, in attuazione di quanto disposto al precedente articolo.

     Sono escluse dal ripianamento previsto dal presente articolo le passività ammesse a termini dell'art. 7 della L.R. 13 agosto 1979, n. 197 e successive aggiunte e modificazioni.

 

     Art. 19.

     Al fine di promuovere le attività di assistenza ai coltivatori diretti connesse con l'attuazione degli interventi recati dalla legislazione agraria vigente, l'Assessore regionale per il lavoro e la previdenza sociale è autorizzato a concedere contributi agli organismi regionali della Confederazione nazionale coltivatori diretti, della Confederazione italiana coltivatori e dell'Unione coltivatori italiani.

     Per le finalità del presente articolo è autorizzata per l'esercizio finanziario 1981, la spesa di lire 200 milioni.

 

     Art. 20.

     Per le finalità previste dalla L.R. 23 luglio 1977, n. 63, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1981, la spesa di lire 2.000 milioni da destinare, anche in deroga al programma previsto dall'art. 1 della legge medesima, al completamento della disinfestazione degli agrumeti infestati da cocciniglia, ricadenti nelle province di Catania, Enna, Messina, Ragusa e Siracusa e rientranti nelle zone già delimitate con i decreti dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste n. 120/11 del 14 ottobre 1977, n. 292/11 del 14 dicembre 1978, n. 42/11 del 1° marzo 1980.

     L'Ente di sviluppo agricolo, prima dell'esecuzione delle lotte, e comunque non oltre 40 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, presenterà all'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste apposito piano per la relativa approvazione.

 

 

TITOLO IV

PROVVIDENZE PER IL SETTORE VITIVINICOLO

 

     Art. 21.

     Lo stanziamento del cap. 15005 del bilancio della Regione è incrementato, per l'esercizio finanziario 1981, di lire 4.800 milioni, di cui il 50 per cento è destinato al sostegno delle attività svolte nell'anno 1980 dall'Istituto regionale della vite e del vino per le finalità previste dall'art. 6 della L.R. 30 luglio 1973, n. 28.

     Il programma di spesa di cui al comma precedente è sottoposto annualmente al preventivo parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana.

     Per il programma di spesa relativo all'anno 1981, in deroga al comma precedente, dovrà essere data preventiva comunicazione alla competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana.

 

     Art. 22.

     (Omissis) [10].

 

     Art. 23.

     Alle provvidenze previste dall'art. 6 della L.R. 13 agosto 1979, n. 198, possono essere ammessi anche i consorzi di cantine sociali che non hanno presentato i loro programmi entro i termini previsti dalla citata norma e che li presentano entro giorni trenta dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     L'esame dei programmi di cui al precedente primo comma prescinde da quello da già effettuato sui programmi presentati alla data del 31 ottobre 1980.

     Restano ferme tutte le modalità previste dall'art. 6 della L.R. 13 agosto 1979, n. 198, per la presentazione e l'approvazione del programma.

     Per le finalità del presente articolo, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1981, la spesa di lire 200 milioni.

 

     Art. 24.

     (Omissis) [11].

 

     Art. 25.

     I presidenti delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura sono tenuti a trasmettere, entro cinque giorni dalla relativa ricezione da parte di ciascuna camera, al servizio regionale per la repressione delle frodi vinicole ed agli Ispettori provinciali dell'agricoltura dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, all'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca ed all'Assessorato regionale dell'industria, copia conforme di ciascuna sentenza di cui all'art. 108, lett. c), del D.P.R. 12 febbraio 1965, n. 162.

     Per ciascuna violazione degli obblighi di cui al precedente comma, l'inadempiente è soggetto al pagamento della somma di lire 100.000.

     La sanzione è irrogata e riscossa dall'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca [12].

 

     Art. 26.

     Le disposizioni previste dall'art. 4 della L.R. 2 marzo 1981, n. 16, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1982.

 

 

TITOLO V

PROVVIDENZE PER LA MECCANIZZAZIONE AGRICOLA

 

     Art. 27.

     Ai fini del concorso regionale nel pagamento degli interessi sui prestiti di esercizio per gli scopi di cui all'art. 2, n. 2, della L. 5 luglio 1928, n. 1760, concessi dagli istituti ed enti autorizzati ad esercitare il credito agrario nella Regione siciliana, è autorizzato il limite quinquennale di impegno di lire 3.000 milioni a partire dall'esercizio finanziario 1981 da destinare alla meccanizzazione agricola.

     Il concorso nel pagamento degli interessi a carico della Regione sui prestiti previsti dal presente articolo sarà determinato dal Comitato regionale per il credito ed il risparmio, ai sensi dell'art. 47 della L.R. 18 luglio 1974, n. 22, in misura tale che l'onere a carico dei beneficiari non sia superiore al 4,50 per cento.

     Alla liquidazione del concorso regionale provvede l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste sulla base di apposti attestati, per singola operazione, prodotti dagli istituti ed enti esercenti il credito agrario.

     Alle provvidenze previste dal presente articolo può applicarsi il disposto degli ultimi due commi dell'art. 19 della L. 3 maggio 1975, n. 153.

     I prestiti di cui al primo comma sono concessi per l'intera spesa ammissibile e sono ammortizzabili in cinque anni.

     I prestiti sono concessi a coltivatori diretti, ad operatori agricoli singoli od associati con preferenza alle cooperative costituite da coltivatori diretti.

     La concessione dei prestiti è subordinata al nullaosta attestante la congruità della spesa e la rispondenza tecnico-economica degli acquisti all'ordinamento produttivo dell'azienda, da rilasciarsi dall'ispettorato provinciale dell'agricoltura territorialmente competente, il quale provvede anche ad attestare l'avvenuta esecuzione degli acquisti medesimi.

 

 

TITOLO VI

PROVVIDENZE PER LA COLTIVAZIONE DEL SOMMACCO

 

     Art. 28.

     Allo scopo di incrementare la coltivazione del sommacco in Sicilia, nelle zone che si rivelano idonee a tale finalità, l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato, per l'impianto e ripristino dei sommaccheti, a concedere i contributi di cui all'art. 2 della L.R. 6 giugno 1968, n. 14 e successive aggiunte e modificazioni, se il beneficiario è coltivatore diretto, ed un contributo nella misura del 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile negli altri casi.

     Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1981, la spesa di lire 150 milioni.

 

     Art. 29.

     Le provvidenze disposte dalla vigente legislazione regionale in materia di meccanizzazione agricola si applicano anche per l'acquisto di macchine ed attrezzature da destinare alla raccolta del sommacco.

 

 

TITOLO VII

PROVVIDENZE PER LA PRODUZIONE DEL LATTE

 

     Art. 30.

     (Omissis) [13].

 

     Art. 31.

     (Omissis) [14].

 

     Art. 32.

     A favore delle cooperative e loro consorzi di produzione e di lavorazione lattiero-casearia, nonché a favore delle industrie private o a partecipazione pubblica che effettuano la lavorazione del latte, aventi sede ed operanti nella Regione siciliana, che, per il tramite degli organismi associativi di cui al precedente art. 30, acquisiscano contratti per l'acquisto di latte prodotto nella Regione stipulati in base ad accordi interprofessionali in virtù della L. 8 luglio 1975, n. 306 e successive aggiunte e modificazioni, possono essere concessi crediti agevolati commisurati all'importo complessivo dei quantitativi di latte annualmente oggetto di contrattazione.

     La concessione del credito, oltre che al rispetto degli accordi di cui al primo comma del presente articolo, è subordinata all'impegno dei beneficiari di garantire ai produttori che i pagamenti vengano effettuati entro 15 giorni successivi alla fine di ogni quindicina di consegna del prodotto allo stabilimento.

     Il credito previsto dal precedente comma non può avere una durata superiore, per ogni erogazione, a mesi sei.

     Le agevolazioni di cui al primo comma possono essere concesse anche agli stessi organismi di cui all'art. 30, che eseguano le operazioni di cui all'art. 31, con l'impegno a corrispondere una anticipazione ai conferenti entro 15 giorni dall'ottenimento del credito stesso e per il prodotto conferito.

     Il credito previsto al precedente comma non può avere una durata superiore, per ogni erogazione, a mesi dodici.

     Eventuali inadempienze, ove accertate, comportano la revoca del credito concesso e di cui ai precedenti commi.

     I crediti di cui al presente articolo sono concessi da parte delle aziende di credito convenzionate con l'I.R.C.A.C., al tasso agevolato previsto per le operazioni di credito eseguite dal medesimo istituto ai sensi della L.R. 7 febbraio 1963, n. 12 e successive aggiunte e modificazioni. Resta a carico dell'I.R.C.A.C. il concorso sugli interessi nella misura periodicamente determinata dal Comitato regionale per il credito ed il risparmio a valere sul fondo di cui al n. 5, lett. b, dell'art. 3 della L.R. 7 febbraio 1963, n. 12 e successive aggiunte e modificazioni.

     Presso l'Istituto regionale per il credito alla cooperazione (I.R.C.A.C.) è istituito un fondo a gestione separata destinato alla concessione di garanzia in favore di istituti ed aziende di credito operanti in Sicilia, per la concessione di una ulteriore anticipazione da erogarsi in favore degli organismi associativi di cui al presente articolo.

     A tal fine è autorizzata, per l'esercizio finanziario in corso, la spesa di lire 150 milioni.

     Tale anticipazione, da erogarsi in aggiunta a quella prevista dalle norme sul credito agrario, non può superare la misura del 25 per cento del prezzo fissato con decreto da emanarsi dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, sentite le organizzazioni dei produttori, gli istituti di credito, nonché le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura delle province maggiormente interessate alla produzione, entro 45 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

     Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le norme di gestione previste dall'I.R.C.A.C.

     Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1981, la spesa di lire 650 milioni, comprensiva della garanzia fidejussoria di cui al presente articolo.

 

     Art. 33.

     Per agevolare le operazioni di cui all'art. 30 della presente legge, l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a concedere i contributi previsti dall'art. 9 della L.R. 20 aprile 1976, n. 36, maggiorati del 10 per cento, sulla spesa ritenuta ammissibile per l'acquisto, da parte dei produttori di latte singoli o comunque associati, delle necessarie attrezzature aziendali per la refrigerazione del prodotto, nonché per la dotazione idrica ed elettrica.

     Lo stesso contributo di cui al precedente comma può essere concesso in favore degli organismi associativi di cui all'art. 30 della presente legge per l'acquisto di attrezzature per la raccolta ed il trasporto del latte a temperatura controllata.

     Per l'attuazione delle iniziative previste dal presente articolo è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'esercizio finanziario 1981.

 

     Art. 34.

     Per le finalità previste dall'art. 17 della L.R. 20 aprile 1976, n. 36, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1981, la spesa di lire 200 milioni.

 

     Art. 35.

     Allo scopo di far fruire gli allevatori delle agevolazioni di cui agli artt. 30 e 31 della presente legge, nelle more della costituzione e funzionamento degli organismi associativi di cui al precedente art. 30, l'Associazione regionale allevatori, di cui al decreto del Presidente della Regione n. 94/A del 27 maggio 1952, curerà di attuare per conto dei produttori interessati o mediante appositi accordi stipulati con le associazioni di cui al successivo art. 36 ed utilizzando preesistenti attrezzature ed impianti, le operazioni di cui ai precedenti artt. 30 e 31.

     A tal fine l'Associazione regionale allevatori elabora un apposito programma di attività che deve essere presentato entro il 31 ottobre di ogni anno all'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, che, entro i successivi 30 giorni, lo approva sentito il sottocomitato regionale per la zootecnia previsto dall'art. 62 della L.R. 20 aprile 1976, n. 36, e provvede a concedere all'Associazione medesima le agevolazioni previste dai precedenti artt. 30 e 31.

     All'atto dell'ammissione al contributo viene anticipato in favore dell'Associazione il 50 per cento dell'ammontare del contributo stesso; ulteriori anticipazioni possono essere effettuate fino a coprire il 90 per cento dell'intero importo del contributo. Entro tre mesi dalla presentazione del conto finale dovrà essere effettuata la liquidazione dell'eventuale restante contributo.

     Nella prima applicazione della presente norma il programma deve essere presentato entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

     L'Associazione regionale allevatori può, altresì, essere ammessa a fruire delle agevolazioni di cui ai precedenti artt. 32 e 33.

     Per le attività previste dai precedenti comma l'Associazione tiene gestione separata. Per la gestione l'Associazione costituisce un apposito comitato composto da un rappresentante regionale per ciascuno degli organismi professionali di categoria, del movimento cooperativo e dell'Associazione medesima.

     Per le spese relative all'utilizzo di attrezzature e di impianti ed all'organizzazione predette, l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a concedere un contributo all'Associazione medesima nella misura del 90 per cento delle spese stesse.

     Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1981 e 1982.

 

     Art. 36.

     Alle provvidenze previste dal presente titolo possono accedere, in attesa del riconoscimento previsto dalla L.R. 6 maggio 1981, n. 81, e dell'emanazione della legge regionale di attuazione della L. 8 luglio 1975, n. 306, anche le associazioni dei produttori già costituite alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi della L. 8 luglio 1975, n. 306 e/o della L. 20 ottobre 1978, n. 674, e successive modifiche ed integrazioni [15].

 

 

TITOLO VIII

PROVVIDENZE PER LA PRODUZIONE DELLA MANNA

 

     Art. 37.

     In deroga alle disposizioni di cui al primo comma dell'art. 4 della L.R. 26 luglio 1957, n. 43, il consorzio obbligatorio tra i produttori di manna è autorizzato ad anticipare ai produttori medesimi l'ammontare corrispondente, per ogni chilogrammo di prodotto di manna conferito, del prezzo che sarà determinato in conformità delle disposizioni di cui all'art. 3 della citata L.R. 26 luglio 1957, n. 43 e successive aggiunte e modificazioni.

     L'anticipazione di cui al precedente primo comma sarà effettuata dal consorzio sulla base di un programma di attività che sarà presentato entro il 31 marzo di ogni anno dal consorzio medesimo all'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste che, sentito il sottocomitato regionale previsto dall'art. 5 della L.R. 1 agosto 1977, n. 73, lo approva e provvede ad effettuare il versamento dell'intero importo dell'anticipazione.

     Nella prima applicazione della presente norma il programma deve essere presentato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     Il consorzio è tenuto a versare nel bilancio della Regione, a decurtazione delle anticipazioni ottenute, i ricavi delle vendite della manna non oltre i 5 giorni successivi agli incassi degli stessi.

     Le eventuali perdite sulle anticipazioni ottenute saranno documentate, entro il 31 dicembre di ciascun anno, dal consorzio all'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze con una apposita dettagliata relazione che dovrà essere vistata dai componenti della Commissione di cui all'art. 3 della L.R. 26 luglio 1957, n. 43 e successive aggiunte e modificazioni.

     Le perdite anzidette resteranno a carico del bilancio della Regione.

     Per le finalità di cui al presente articolo è anticipata al consorzio, per l'anno 1981, la somma di lire 100 milioni.

 

     Art. 38.

     L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, limitatamente alla campagna di ammasso volontario dell'anno 1981, è autorizzato a corrispondere, per il tramite del consorzio obbligatorio tra produttori di manna, con sede a Castelbuono, ai produttori di manna conferenti, un contributo straordinario di conferimento pari a lire 1.000 per chilogrammo di manna ammassato.

     Per le finalità del presente articolo è stanziata la somma di lire 20 milioni per l'esercizio finanziario 1981.

 

 

TITOLO IX

PROVVIDENZE VARIE

 

     Art. 39.

     (Omissis) [16].

 

     Art. 40.

     (Omissis) [17].

 

     Art. 41.

     A decorrere dall'esercizio finanziario 1981, è autorizzata la spesa di lire 400 milioni per far fronte al finanziamento di maggiori oneri scaturenti da urgenti necessità, con priorità per le espropriazioni e per i danni da forza maggiore, connesse all'esecuzione di trasformazione in rotabile di trazzere, vie rurali di uso pubblico e di altre opere pubbliche finanziate dall'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste.

 

     Art. 42.

     (Omissis) [18].

 

     Art. 43.

     Per l'esercizio finanziario 1981 è autorizzata la spesa di lire 45.000 milioni per la realizzazione degli interventi previsti dall'art. 1 della L.R. 28 luglio 1978, n. 23, mediante la concessione delle agevolazioni contributive e creditizie disposte dagli artt. 1 e 3 della medesima legge e dall'art. 2 della L.R. 13 agosto 1979, n. 197.

 

     Art. 44.

     (Omissis) [19].

 

     Art. 45.

     Per le finalità di cui all'art. 9 della L.R. 2 marzo 1981, n. 16, è autorizzato, per l'esercizio finanziario 1981, il limite di impegno di lire 500 milioni.

 

     Art. 46.

     Il contributo ad integrazione del bilancio dell'Istituto regionale della vite e del vino previsto per l'anno 1981 dall'art. 7, secondo comma, della L.R. 27 maggio 1980, n. 47, è elevato, per l'anno medesimo, di lire 590 milioni.

     Dall'esercizio finanziario 1982, si provvederà a norma dell'art. 4, secondo comma, della L.R. 8 luglio 1977, n. 47.

     Con effetto dall'anno 1981 è abrogato il quarto comma dell'art. 7 della L.R. 18 luglio 1950, n. 64, e successive modifiche.

 

     Art. 47.

     Per le finalità di cui all'art. 6 della L.R. 6 giugno 1968, n. 14 e successive aggiunte e modificazioni, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1981, la spesa di lire 2.000 milioni.

 

     Art. 48.

     Ai sensi e per gli effetti del presente articolo sono estinte le esposizioni degli assegnatari di riforma agraria, di cui alla L.R. 27 dicembre 1950, n. 104, e successive aggiunte e modificazioni, o dei loro eredi aventi causa, risultanti dalla differenza:

     a) in dare, le anticipazioni relative ad imposte, acquisto di materie e servizi forniture di scorte vive e morte ed altre dotazioni, nonché per la esecuzione di opere di miglioramento fondiario, ivi comprese quelle riguardanti i fabbricati rurali ed altri manufatti;

     b) in avere, per le somme già versate a scomputo dei debiti di cui alla precedente lett. a, ovvero per l'importo di contributi su opere di miglioramento fondiario, dovuti agli assegnatari o ai loro eredi aventi causa e trattenuti dall'Ente di sviluppo agricolo in relazione alla posizione debitoria dei soggetti medesimi.

 

     Art. 49.

     Sono dichiarati estinti gli oneri posti a carico dei consorziati, ai sensi dell'art. 7 del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, derivanti dalla quota pari al 12,50 per cento dell'importo dei lavori eseguiti alla data del 31 dicembre 1968, dall'Ente di sviluppo agricolo e dallo stesso anticipata, per conto dei consorzi di bonifica, sprovvisti delle attrezzature occorrenti all'esecuzione delle opere di bonifica.

 

     Art. 50.

     I componenti del Consiglio di amministrazione dell'Azienda foreste demaniali della Regione siciliana, nominati ai sensi dell'art. 1 della L.R. 30 dicembre 1976, n. 91 [20], restano in carica fino al 31 dicembre 1981.

 

     Art. 51.

     (Omissis) [21].

 

     Art. 52.

     L'autorizzazione di spesa recata dall'art. 10 della L.R. 9 agosto 1979, n. 186, è incrementata, per l'esercizio finanziario 1981, di lire 2.880 milioni, destinati alle finalità previste dall'art. 4, primo comma, della L. 25 maggio 1970, n. 364.

 

     Art. 53.

     L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a concorrere nella misura del 95 per cento al ripianamento della posizione debitoria che i consorzi di bonifica, per difficoltà di natura finanziaria, hanno, congiuntamente, nei confronti del proprio personale, per la mancata corresponsione allo stesso di stipendi e di altri emolumenti e nei confronti degli istituti previdenziali ed assistenziali per il pagamento dei conseguenziali oneri sociali e previdenziali.

     La posizione debitoria deve riferirsi a periodi antecedenti al 31 dicembre 1980 e riguardare il personale che ha, comunque, prestato servizio presso i consorzi di bonifica, tenuto conto di quanto prescritto dal secondo comma dell'art. 63 del vigente contratto collettivo nazionale per i dipendenti dei consorzi stessi.

     Il concorso sarà erogato sulla base di specifiche documentazioni che i consorzi di bonifica interessati inoltreranno all'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge ed è vincolato esclusivamente al pagamento di quanto specificato al primo comma del presente articolo.

     Agli oneri relativi si fa fronte con le disponibilità del cap. 56011 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario in corso.

 

     Art. 54.

     (Omissis) [22].

 

     Art. 55.

     L'art. 57 della L.R. 20 aprile 1976, n. 36, è abrogato.

     [Le disposizioni di cui al sesto comma dell'art. 40 della L. 27 ottobre 1966, n. 910, vanno applicate, limitatamente ai progetti di opere di miglioramento fondiario, anche se prodotti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, nei quali le opere edili e di viabilità comportino una spesa preventivata superiore a lire 200 milioni] [23].

 

     Art. 56.

     Il limite di spesa indicato nell'art. 24 della L.R. 31 marzo 1972, n. 19, è elevato a lire 150 milioni a decorrere dal 1° settembre 1981.

 

          Art. 57.

     (Omissis) [24].

 

     Art. 58.

     (Omissis) [25].

 

          Art. 59.

     Con decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, il personale direttamente impegnato nei lavori concernenti la predisposizione dei provvedimenti legislativi ed in attività urgente ed indilazionabile di istituto, ivi compresi i lavori concernenti le proposte del bilancio di previsione annuale e pluriennale, può essere autorizzato ad effettuare prestazioni di lavoro straordinario, anche notturno e festivo, sino al limite previsto dal terzo comma dell'art. 1 della L.R. 17 marzo 1979, n. 38, limitatamente ai periodi che saranno stabiliti con i decreti medesimi.

     Le disposizioni del presente articolo si applicano anche al primo quadrimestre dell'anno 1981.

 

     Art. 60.

     Allo scopo di agevolare il potenziamento e l'ammodernamento dei principali comparti produttivi agricoli, l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato ad utilizzare le disponibilità relative alle assegnazioni disposte a favore della Regione in applicazione della L. 27 dicembre 1977, n. 984, entro i limiti di spesa per ciascun settore appresso indicati:

 

     - zootecnia                               lire 6.727,8 milioni

     - vitivinicoltura                         lire 1.824,4 milioni

     - ortofloricoltura                        lire 3.000,0 milioni

     - agrumicoltura                           lire 3.000,0 milioni

     - frutticoltura                           lire 2.665,8 milioni

     - colture arboree mediterranee            lire 3.379,9 milioni

 

     Gli stanziamenti destinati ai sensi del precedente comma ai settori della zootecnia e delle colture arboree mediterranee sono riservati, rispettivamente, nella misura del 70 per cento e del 50 per cento, agli interventi a favore delle iniziative ricadenti nei territori dei comuni di cui all'elenco allegato alla L.R. 9 agosto 1980, n. 80.

 

     Art. 61.

     Per i settori riguardati dal precedente art. 60, l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a concedere le agevolazioni disposte dalle seguenti leggi regionali:

     - per i settori zootecnico, vitivinicolo, ortofloricolo e colture arboree mediterranee le agevolazioni disposte dagli artt. 9, 21, 33 e 45 della L.R. 20 aprile 1976, n. 36 e successive aggiunte e modificazioni;

     - per l'agrumicoltura le agevolazioni disposte dall'art. 4, lett. a, della L.R. 3 giugno 1975, n. 24, e quelle disposte dall'art. 1 della L.R. 7 maggio 1977, n. 28, per le cui iniziative è riservato un terzo dello stanziamento previsto dal precedente art. 60 per il medesimo settore agrumicolo;

     - per la frutticoltura le agevolazioni disposte dall'art. 2 della L.R. 6 giugno 1968, n. 14, e dall'art. 2 della L.R. 5 aprile 1954, n. 9.

     Per l'attuazione degli interventi si adottano le procedure rispettivamente previste dalle richiamate leggi 5 aprile 1954, n. 9, 6 giugno 1968, n. 14, 3 giugno 1975, n. 24 e 20 aprile 1976, n. 36.

 

     Art. 62.

     Per le finalità di cui all'art. 7 della L.R. 12 agosto 1980, n. 84, e con le modalità previste dallo stesso articolo, è autorizzato, per l'esercizio finanziario 1981, l'utilizzo dei rimborsi, per lire 7.270,9 milioni, disposti dalla Commissione della Comunità economica europea, in attuazione dei regolamenti comunitari nn. 724/1975 e 214/1979, con decisione n. 80/05/03/012 del 16 dicembre 1980.

 

     Art. 63.

     Per il completamento dei complessi irrigui in corso di esecuzione, con esclusione delle canalizzazioni incluse nei programmi della Cassa per il Mezzogiorno, è autorizzato, per l'esercizio finanziario 1981, l'utilizzo dei rimborsi, per lire 31.591,9 milioni, disposti dalla Commissione della Comunità economica europea, in attuazione dei regolamenti comunitari nn. 724/1975 e 214/1979, con decisione n. 80/05/03/019 del 16 dicembre 1980.

     Per le stesse finalità previste dal primo comma del presente articolo è autorizzato l'utilizzo delle disponibilità di lire 50.949 milioni sulle assegnazioni alla Regione ai sensi dell'art. 11 della L. 27 dicembre 1977, n. 984.

     Per le finalità di cui al presente articolo è, altresì, autorizzata, per l'esercizio finanziario 1981, l'ulteriore spesa di lire 8.147 milioni.

     Sulle disponibilità derivanti dai commi precedenti è autorizzata la spesa di lire 20.000 milioni, da assegnarsi all'Ente minerario siciliano per il completamento delle opere relative all'invaso sul fiume Gibbesi, di cui all'art. 4 della L.R. 16 agosto 1974, n. 35.

 

     Art. 64.

     Per le finalità di cui all'art. 2, lett. a, della L.R. 12 agosto 1980, n. 84, è autorizzato, per l'esercizio finanziario 1981, l'utilizzo dei rimborsi, per lire 14.345,3 milioni, disposti dalla Commissione della Comunità economica europea, in attuazione dei regolamenti comunitari nn. 724/1975 e 214/1979, con decisione n. 80/05/03/011 del 16 dicembre 1980.

     Con riferimento alle aree definite di collina interna e di montagna dall'Istituto centrale di statistica, ai fini del presente articolo considerate come aree interne e svantaggiate, per le finalità di cui all'art. 2 della L.R. 12 agosto 1980, n. 84, quanto al 70 per cento per iniziative di cui alla lett. a e quanto al 30 per cento per le iniziative recate dalla lett. b del succitato art. 2, è autorizzato, per l'esercizio finanziario 1981, l'utilizzo delle disponibilità di lire 27.047,5 milioni sulle assegnazioni alla Regione ai sensi dell'art. 15 della L. 27 dicembre 1977, n. 984.

     Per le finalità di cui al secondo comma è, altresì, autorizzata, per l'esercizio finanziario 1981, l'ulteriore spesa di lire 16.151,7 milioni.

     Per l'attuazione delle iniziative di cui ai commi precedenti vanno osservate le modalità previste dallo stesso art. 2 della L.R. 12 agosto 1980, n. 84.

 

     Art. 65.

     All'onere complessivo di lire 232.443,3 milioni derivante dall'applicazione della presente legge e ricadente nell'esercizio finanziario in corso si provvede:

     1) Fondi ordinari: onere lire 18.740 milioni:

     - quanto a lire 18.140 milioni, con parte delle disponibilità dei seguenti capitoli e per l'importo a fianco di ciascuno di essi indicato:

     cap. 14606, lire 300 milioni;

     cap. 60751, lire 10.790 milioni;

     cap. 55581, lire 4.000 milioni;

     cap. 55451, lire 2.000 milioni;

     cap. 56806, lire 1.050 milioni;

     - quanto a lire 600 milioni, per le finalità dell'art. 13, con parte dell'autorizzazione di spesa disposta con l'art. 2 della L.R. 2 marzo 1981, n. 16.

     2) Fondi C.E.E.: onere lire 53.208,1 milioni:

     - con la disponibilità del cap. 50464.

     3) Fondi di cui alla L. 27 dicembre 1977, n. 984: onere lire 160,495,2 milioni:

     - quanto a lire 43.133,8 milioni, con le disponibilità dei seguenti capitoli e per l'importo a fianco di ciascuno di essi indicato:

     cap, 54539, lire 13.188,8 milioni;

     cap. 54540, lire 2.279,4 milioni;

     cap. 54541, lire 3.366,9 milioni;

     cap. 55572, lire 16.151,7 milioni;

     cap. 56018, lire 8.147,0 milioni;

     - quanto a lire 117.361,4 milioni, con parte delle economie relative alle assegnazioni dello Stato di cui alla L. 27 dicembre 1977, n. 984, comprese tra le disponibilità del cap. 60763.

     Gli oneri a carico degli esercizi successivi trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione:

     - quanto a lire 14.900 milioni nell'elemento di programma 6.2.2.3. «Finanziamento nuovi interventi legislativi non compresi negli altri elementi di programma» (Fondi ordinari);

     - quanto a lire 6.000 milioni nell'elemento di programma 5.1.8.4. «Interventi per lo sviluppo della zootecnia in esecuzione della legge n. 984 del 1977»;

     - quanto a lire 2.000 milioni nell'elemento di programma 5.1.4.2. «Interventi per lo sviluppo delle produzioni ortoflorifrutticole in esecuzione della legge n. 984 del 1977»;

     - quanto a lire 1.000 milioni nell'elemento di programma 5.1.2.3. «Interventi per lo sviluppo della vitivinicoltura in esecuzione della legge n. 984 del 1977»;

     - quanto a lire 1.000 milioni nell'elemento di programma 5.1.5.2. «Interventi per lo sviluppo delle colture arboree mediterranee in esecuzione della legge n. 984 del 1977».

     Gli oneri indicati nei precedenti commi trovano specificazione nell'allegata tabella.

     (Omissis) [26].

 

 


[1] Articolo abrogato con art. 2 L.R. 5 gennaio 1991, n. 1.

[2] Articolo abrogato con art. 2 L.R. 5 gennaio 1991, n. 1.

[3] Articolo abrogato con art. 2 L.R. 5 gennaio 1991, n. 1.

[4] Articolo abrogato con art. 2 L.R. 5 gennaio 1991, n. 1.

[5] Articolo abrogato con art. 2 L.R. 5 gennaio 1991, n. 1.

[6] Articolo abrogato con art. 2 L.R. 5 gennaio 1991, n. 1.

[7] Articolo abrogato con art. 2 L.R. 5 gennaio 1991, n. 1.

[8] Modifica art. 8 L.R. 2 marzo 1981, n. 16.

[9] Comma abrogato dall'art. 18 L.R. 29 dicembre 1981, n. 173.

[10] Articolo abrogato con art. 2 L.R. 5 gennaio 1991, n. 1.

[11] Sostituisce art. 5 L.R. 2 marzo 1981, n. 16.

[12] Articolo così sostituito dall'art. 23 L.R. 9 maggio 1984, n. 26.

[13] Articolo abrogato con art. 2 L.R. 5 gennaio 1991, n. 1.

[14] Articolo abrogato con art. 2 L.R. 5 gennaio 1991, n. 1.

[15] Articolo così sostituito dall'art. 15, primo comma, L.R. 5 agosto 1982, n. 87.

[16] Articolo abrogato con art. 2 L.R. 5 gennaio 1991, n. 1.

[17] Articolo abrogato dall'art. 13 L.R. 2 agosto 1982, n. 76.

[18] Modifica art. 6 L.R. 4 agosto 1978, n. 27.

[19] Modifica art. 6 L.R. 10 agosto 1978, n. 34.

[20] Legge abrogata dall'art. 5 L.R. 28 luglio 1983, n. 87.

[21] Modifica art. 16 L.R. 30 marzo 1981, n. 37.

[22] Sostituisce art. 14 L.R. 1 agosto 1977, n. 73.

[23] Comma soppresso dall’art. 127 della L.R. 28 dicembre 2004, n. 17, con la decorrenza indicata dall’art. 129 della stessa L.R. 17/2004.

[24] Modifica art. 96 L.R. 6 maggio 1981, n. 96.

[25] Articolo abrogato con art. 30 D.P.Reg. 8 marzo 1995, n. 50.

[26] Si omette la tabella.